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venerdì 10 Gennaio 2025
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REDDITI PERCEPITI ALL’ESTERO: MANCATA INDICAZIONE QUADRO RW

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Interessante sentenza in materia di redditi percepiti all’estero in assenza della rispettiva  indicazione in sede di dichiarazione (Modello Unico) dei redditi, per esattezza quadro RW, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva.

Sentenza Commissione tributaria provinciale LAZIO Roma, sez. XXXV, 27-07-2010, n. 246 – Pres. Ciccolo Pasquale – Rel. Rinaldi Gian Piero     

 

Processo tributario – Sentenza o decreto di archiviazione in materia penale – Rapporti    Nel processo tributario la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente la sua efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere preso in considerazione solo come fonte di prova.   

 

FATTO-DIRITTO

Si riuniscono per connessione oggettiva e soggettiva i fascicoli n. (. ). Con tempestivi ricorsi si opponeva la Sig. (. ), a mezzo dei propri difensori Rag. (. ), agli avvisi di accertamento n. (. ) per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 notificati dall’Agenzia delle (. ) – Ufficio di (. ) – in data 15. 06. 09, nei quali ai sensi dell’art. 18 D. P. R. 917/86 si accertavano, per aver violato la normativa sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, co. 1 del decreto legge n. 167 del 1990, convertito in L. 227/90, in quanto non aveva indicato, nella dichiarazione Modello Unico, al quadro RW, redditi percepiti all’estero, con conseguentemente omissione della corresponsione dell’imposta sostitutiva derivante da investimenti esteri non dichiarati e calcolati ai sensi dell’art. 6 del sopraccitato decreto legge (convertito nella L. 227/90), sulle seguenti presunzioni di fruttuosità dei redditi da capitale, determinate applicando all’ammontare degli investimenti nell’anno il tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta e tenendo in conto la valorizzazione al relativo tasso di cambio, come dal prospetto che segue (valori in euro): Periodo di imposta 2003 2004 2005 2006. Importo investimento 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 13. 497. 679,80 Tasso Ufficiale (medio) sconto 2,27% 2,00 2. 02 2,75 Reddito presunto 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 Reddito di fonte estera da sottoporre ad 306. 397,33 269. 953,60 272. 653,13 371. 186,19 imposta sostitutiva dei 27% Gli accertamenti della Direzione Regionale delle (. ) avevano preso l’avvio da una segnalazione “qualificata” contenete notizie di rilevanza tributaria relativa ad enti e persone fisiche siti nel Principato del Liechtenstein (considerato fiscalmente una “off shore giurisdiction” in quanto non applica alcuna imposta alla fonte) riconducibili a contribuenti italiani. Successivamente, la Direzione Regionale delle Entrate del (. ) acquisiva anche la documentazione riguardante la posizione della sig. Ra (. ) da cui emergeva che la predetta aveva ingenti disponibilità all’estero risultando beneficiaria del Fondo (. ) cui valore era stato determinato considerando il valore delle molteplici partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di altre società collegate. La contribuente, sulla base dell’informativa, il 14 aprile 2008 veniva invitata dall’Ufficio a fornire chiarimenti in merito alle disponibilità finanziarie nel Liechtestein. La ricorrente in sede di colloquio dichiarava che dal 1999, contestualmente al compimento dell’80° anno, aveva rinunciato ad ogni suo diritto sulle disponibilità all’estero a favore dei propri figli, (. )”, cittadini statunitensi ed all’epoca residenti all’estero, e perciò non aveva nulla da dichiarare o provare. La Direzione Regionale delle Entrate del (. ), ritenendo reticenti le giustificazioni fornite dalla contribuente, inoltrava la segnalazione all’Ufficio delle Entrate di (. ) che, in data 7. 10. 2008, acquisita la documentazione, notificava gli accertamenti impugnati per gli anni 2003/2004/2005 e 2006 a carico della sig. Ra (. ) per la titolarità del Fondo (. ) che, sulla base degli elementi acquisiti, deteneva diverse e consistenti partecipazioni di altre società, nonché delle azioni della (. ), così come valorizzati con gli ammontari riportati nella, tabella riassuntiva sopra riportata per i singoli esercizi. Gli accertamenti venivano censurati dalla ricorrente, in questa sede, sia in diritto che nel merito. 1) in diritto sotto il profilo della nullità: a. – perché basato su documentazione non utilizzabile in quanto illegittimamente acquisita e, dunque, priva di valore probatorio; b. – per la mancata allegazione degli atti che renderebbero illegittima l’acquisizione dei dati utilizzati; 2) nel merito: per falsa ed errata applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73 per mancanza del presupposto per procedere sinteticamente all’accertamento di disponibilità (così come indicate nel prospetto riassuntivo di cui sopra) attraendole a tassazione come reddito di capitale determinando le maggiori imposte Irpef, oltre alla conseguente maggiore imposta add. Le reg. Le. Rileva, inoltre, la ricorrente che le disponibilità all’estero preesistevano all’anno 1999, come è dato evincere sia dalla dichiarazione spontanea in data 19 maggio 2008 nella quale è stato dichiarato che alla data del 22 luglio 1981, la disponibilità del marito già esisteva e veniva trasferita alla vedova sa dalle date di costituzione delle disponibilità tutte comprese tra gli anni 1975 e 1980; 3) eccepiva, infine, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per l’anno 2003 per insussistenza del presupposto dell’obbligo della denuncia penale ex art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 e dell’art. 43, co. 3, del D. P. R. 600/73 per il raddoppio dei termini di accertamento per essere stato sinteticamente accertato un maggior reddito di capitale non dichiarato.

Concludeva chiedendo, in via pregiudiziale: a – la riunione del presente ricorso a quelli n. (. ), per connessione soggettiva ed oggettiva; b. – disporre, previa sospensione, l’annullamento dell’atto stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; In via principale, chiedeva dichiarare la nullità dell’atto impugnato: a. – perché originato da documentazione illecitamente acquisita, priva di valore probatorio; b. – per mancata allegazione di alcun atto relativo alla acquisizione dei dati e, per acquisizione ricostruita in modo difforme da quello di dominio pubblico e, comunque, perché le notizie acquisite non sarebbero state recepite ai sensi della direttiva n. 77/799 CE; nel merito, l’accertamento veniva censurato dalla ricorrente; c. – per falsa ed errata applicazione dell’ari. 38, comma 5, D. P. R. 600/73 in quanto le disponibilità all’estero preesistevano agli anni accaertati; d. – per errata e falsa applicazione dell’art. 4 d. Lgs. Vo 74/2000 per insussistenza del presupposto per il raddoppio dei termini; e. – per intervenuta decadenza e prescrizione con riferimento all’anno 2003, per essere stato l’accertamento notificato oltre il termine fissato, a pena di decadenza, dell’art. 43, 1° comma, D. P. R. 600/73 (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e, per l’effetto, dichiarare illegittima la irrogazione delle sanzioni amministrative. Con rifusione di spese ed onorari di causa e la trattazione in pubblica udienza.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio con controdeduzioni presentate il 16. 10. 2009 contestando le censure di parte ricorrente, sostenendo: a) con riferimento al primo motivo di doglianza, vale a dire “la nullità dell’accertamento”, l’infondatezza di tale censura sia perché all’accertamento era stata allegata tutta la documentazione pervenuta a seguito della attività istruttoria, sia perché la fonte della prova utilizzata dall’Ufficio era altamente attendibile in quanto proveniente dalla Banca del (. )” presso cui risultavano le disponibilità finanziarie sia perché la ricorrente non ha prodotto valida documentazione né in fase di accertamento né in questa sede; b) con riferimento alla “mancata allegazione degli atti riguardanti la liceità dell’acquisizione dei documenti” assumeva che tale obbligo non sussiste in capo all’Amministrazione Finanziaria; e) con riferimento alla eccezione di presunta “errata e falsa applicazione dell’art. 38, co. 5, D. P. R. 600/73”, di aver determinato il valore del patrimonio netto di ciascuna partecipazione e, quindi, il valore della (. ) di cui la ricorrente era titolare per l’intero e non per quota, ed il valore risultante delle disponibilità all’estero della sig. Ra (. ) – nel 1999 ammontava complessivamente in Euro 11. 487. 178,36. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese del giudizio.

La ricorrente in data 12. 02. 10 depositava memorie aggiunte e n. 8 allegati, nelle quali articolava e sviluppava la propria difesa in funzione delle controdeduzioni prodotte dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) e più precisamente: – contesta la falsa affermazione dell’Ufficio di aver proceduto all’inoltro all’Autorità Giudiziaria della comunicazione di reato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000, in quanto i recuperi dell’imposta assumevano rilevanza penale. Rileva la ricorrente che tale affermazione appare esclusivamente mirata a sostenere l’avviso di accertamento per l’anno 2003.

In ogni caso precisa che l’aumento dei termini a disposizione dell’A. F. Non si applica in presenza di termini scaduti; – evidenzia che l’Ufficio ignora il rapporto della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di (. ) – Il Gruppo Tutela (. ) – 1A Sezione II. DD e IVA – rimesso alla Procura della Repubblica in data 30. 10. 2008, che basa essenzialmente su documentazione (sottratta da un impiegato infedele alla Banca del (. )) e notizie pervenute dall’Ufficio Australiano per l’Imposizione (Australian Taxation Office) corredate da un appunto informativo riguardante presunti collegamenti tra soggetti italiani e conti bancari e fondazioni del (. ) e da un supporto magnetico costituito da un CD. Rileva la ricorrente che la stessa G. D. F. Rappresenta in merito che tali notizie sono state trasmesse ai sensi dell’art. 26 della Convenzione tra Repubblica italiana e l’Australia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (firmata a Cambrera il 14. 12. 82 e ratificata con L. N. 292 del 27. 05,85). Quanto precede conferma l’illecita acquisizione di tutta la documentazione; – evidenzia, inoltre, che l’Ufficio disattende quanto affermato alla pag. 6 del rapporto della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita l’attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatati della disponibilità estera “(. )” rileva che la comunicazione inoltrata dall’Ufficio all’Autorità Giudiziaria – Tribunale Ordinario Penale di Roma, per gli anni 1999/2002, si è conclusa, in data 20. 01. 2010, con l’archiviazione da parte del G. I. P. Del procedimento n. (. )- r. G. N. R. 18284/08 GIP (procedimento che riguardava anche altri soggetti – vd. Allegata sentenza) – rileva, inoltre, che, anche a voler accedere alle tesi dell’Ufficio circa la tassabilità delle liquidità possedute, disattendendo ogni redditività delle partecipazioni che come documentato non hanno mai distribuito utili ma capitalizzato i risultati di gestione, l’imposta sostitutiva sul presunto reddito è sempre ed in ogni caso inferiore all’importo di cui all’art. 4, lett. A) del D. Lgs. 74/2000, per cui non è applicabile il disposto dell’art. 43, 3 c. , del D. P. R. 600/73; – rileva, infine, che per la parte di propria competenza pari ad un terzo del patrimonio costituito negli anni precedenti dal coniuge sig. (. ) in base alla successione ereditaria (come da testamento pubblicato in (. )) alla ricorrente, dopo aver rinunciato alle società operative a favore dei figli rimanevano solo: un c/c aperto presso la 100 del (. ) (ora (. ) consultino (. )), il 100% delle quote della soc. (. ), n. 1250 azioni della Soc. (. ) (pari allo 0,416667% dei capitale sociale) ed a titolo personale n. 8 azioni della (. ) (pari al 2,16% del capitale sociale). Per tali redditi per gli anni 2004, 2005, 2006/vennero presentate dichiarazioni Mod. Unico integrative, che hanno integrato gli investimenti e la redditività conseguente (Mod. RW) e che, pertanto, all’Ufficio non rimane che provvedere all’iscrizione a ruolo di quanto dichiarato e non ancora corrisposto. Avverso le memorie aggiunte, depositate dalla ricorrente in duplo, nulla argomenta l’Ufficio. All’odierna udienza presenti il rag. (. ) per la ricorrente e la Dott. Ssa (. ) per l’Ufficio, le parti, sentita l’esposizione del relatore, hanno argomentato e confermato le loro posizioni. La Commissione sciogliendo le riserve di cui all’art. 35 esaminata la documentazione in atti e le argomentazioni delle parti ritiene che i ricorsi debbano essere accolti. Con riferimento all’avviso di accertamento per l’anno 2003 la Commissione rileva che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di (. ) è decaduta dall’azione accertatrice per prescrizione dei termini, non avendo la stessa, contrariamente a quanto affermato nella costituzione in giudizio, trasmesso la comunicazione di reato al Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 74/2000. L’Ufficio, invece, ebbe a trasmettere comunicazione di reato per gli anni 1999/2002 ed il Tribunale Ordinario di Roma – sez. G. I. P. Ufficio 14° – in data 20. 01. 10 disponeva l’archiviazione del procedimento per i reati p. E. P. Dagli artt. 4 e 5 d. Vo n. 74/2000 su richiesta di archiviazione dei P. M. (proc. N. (. ) rg n. R. N. (. ) rg GIP – proc. A carico di n. 54 indagati di cui al n. 13 la sig. Ra (. ). Sul punto la Commissione rileva che nel processo tributario, la sentenza o il decreto di archiviazione in materia penale, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorché i fatti richiamati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti della contribuente, ma può essere preso in considerazione come possibile fonte di prova. Nel caso di specie non v’è dubbio che debba prendersi in considerazione, in funzione delle indagini svolte, quanto riportato al punto 9 di pag. 3 della richiesta di archiviazione avanzata dai Pubblici Ministeri Dr. Pierfilippo Lariani e dr. Mario Davinola, che recita: (. ), titolare di una disponibilità finanziaria estera segnalata di Euro 15. 000. 000, riconducibile alla “(. )” non è stato possibile pervenire alla ricostruzione della formazione della disponibilità all’estero, che appare creata in periodo antecedente al 01. 01. 2002, verosimilmente con risorse finanziarie provenienti dalle attività imprenditoriali delle società del Gruppo (. ) (informativa da pag. 218 a pag. 222). ” Nonché debba essere preso in considerazione quanto riportato al foglio 6 dell’informativa della G. D. F. Che individua tra i soggetti nei cui confronti è stata eseguita i ‘attività accertativa, quali beneficiari del “trust n. 10” che per ragioni di organicità, gli elementi dei singoli soggetti sono stati aggregati nell’ambito del “trust” di appartenenza: i Signori (. ) con una disponibilità finanziaria di Euro 15. 000. 000, intestatori della disponibilità estera “(. )”. Nonché quanto riportato, dal foglio 109 al 120, nel rapporto della G. D. F. , ove è ricostruita analiticamente la formazione, nel tempo, della disponibilità finanziaria all’estero del “trust n. 10”, che va dal 1975 al 1999, e che le società costituite tra il 1992 ed il 1999 hanno utilizzato fondi esistenti ante 1992. Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente, “dichiarazione della (. ) del 04. 12. 2008 (con firma autenticata ed postillata) e riconfermata con dichiarazione (autenticata) dell’11. 01. 10”, non v’è dubbio che la stessa con effetto dall’anno sociale 2000 ebbe a trasferire la proprietà ai figli (. ) e, quindi, di tutte le partecipazioni dalla holding possedute. Appare, pertanto provato che la quasi totalità del “trust 10”, a far data dall’anno 2000, era ed è tutt’ora nella piena disponibilità dei sigg. Ri (. ) – che cittadini USA, una volta acquisita la residenza in Italia hanno provveduto agli adempimenti dichiarativi in relazione agli investimenti esteri e, come evidenzia la G. D. F. , foglio 120, “riferibili verosimilmente alle società lussemburghesi (. ) e gruppo (. ) per un valore di circa Euro 5. 500. 00, in coincidenza con il momento in cui hanno trasferito la residenza in Italia”. Alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione in atti la sig. Ra (. ) ebbe ad ereditare a seguito del decesso, in data 22 luglio 1981, del coniuge sig. (. ), un terzo del patrimonio costituito, in anni precedenti, dal de cuius ed in seguito nel 2000 ebbe a cedere i propri diritti sulla (. ) (già (. )), per cui alla stessa negli anni di cui è accertamento residuava la seguente situazione patrimoniale: Descrizione Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 (. ) Euro 831. 692,59 Euro 907. 532,00 Euro 949. 943,29 (. ) Euro 105,11 Euro 105,11 Euro 105,il (. ) valore partizione Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 Euro 5. 595,44 (. ) n. 8 azioni Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Euro 285. 386,00 Nota: Le partecipazioni non ebbero a distribuire dividendi ma ebbero a capitalizzare i risultati di gestione. Sulla base della residuale situazione patrimoniale la ricorrente ha dato prova di aver provveduto ad effettuare dichiarazioni integrative, limitatamente alla redditività delle disponibilità liquide, per gli anni 2004/2006, in applicazione della normativa di cui al D. P. R. 322/98. Il mancato versamento dell’imposta, in correlazione alle dichiarazioni integrative, non inficia il rispetto dell’art. 2, c. 8 del D. P. R. 322/98, così come sostituito dal D. P. R. 7/12/2001, n. 435, poiché all’Amministrazione finanziaria è dato l’onere di provvedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo. Le altre questioni debbono necessariamente ritenersi assorbite.

Le spese di giudizio, di cui al 1 – comma dell’art. 15 del D. Lgs. 546 del 31. 12. 92, per la particolarità e complessità della materia trarranno compensate.

P. Q. M. La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.  

ENTI LOCALI: IVA PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

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La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4 DPR 633/1972).  

 

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO  

La soggettività passiva si acquisisce mediante l’esercizio in forma abituale, ancorché non esclusiva, di una qualsiasi attività commerciale, agricola o professionale (Cfr. Articolo 4/633).

Le attività considerate riguardano quelle inquadrate dagli articoli 2315 e 2195 del Codice Civile, anche se non organizzate in forma d’impresa: da ciò si ricava che non è necessario (a fini fiscali) soddisfare i requisiti civilistici di   organizzazione imprenditoriale per realizzare lo status di soggetto passivo. Corollario del precedente enunciato è che qualsivoglia attività di cessione di beni o prestazioni di servizi (come sopra descritte), svolta in forma abituale, configura soggettività passiva a fini IVA.

Ulteriore, fondamentale conseguenza, in linea di principio è che si esclude la soggettività passiva per le operazioni meramente occasionali, poste in essere da persone fisiche o Enti pubblici e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole. Pertanto una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuati (entro certi limiti) occasionalmente da uno dei predetti soggetti, non potrà essere assoggettata ad IVA per carenza del requisito soggettivo.

Il fondamentale principio dell’abitualità che presiede al requisito della soggettività non riguarda, invece,  le società  di  qualunque  tipo  ed  enti  pubblici  e  privati    aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole: per queste entità la soggettività è presupposta, prescindendosi dal requisito dell’abitualità nell’effettuazione di attività commerciali o agricole.

Quindi le cessioni o prestazioni anche occasionali, poste in essere dalle predette entità, saranno sempre soggette ad IVA.

Gli Enti Locali, oggetto principale della presente trattazione, non avendo quale oggetto principale od esclusivo l’esercizio di attività commerciali o agricole, dovranno sempre soddisfare il requisito dell’abitualità per poter essere considerati soggetto d’imposta. Pertanto è evidente che, per quanto concerne gli Enti (locali in particolare) l’analisi del requisito soggettivo costituirà l’argomento principale sul quale soffermeremo l’attenzione in seguito.

 

 

Legge 398/1991 Regime Agevolato per APS ASD e SSD

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Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO

Il regime fiscale “normale” delle associazioni sportive dilettantistiche è quello degli enti non commerciali. E’ possibile però usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398, successivamente integrata e modificata) sia per quanto riguarda la determinazione dell’Iva che per le imposte dirette.

IN COSA CONSISTE

Le agevolazioni  previste a favore delle associazioni  sportive dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini Iva. In particolare, le agevolazioni prevedono:

■ la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);

■ un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;

■ l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);

■ l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;

■ l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio – Tv e pubblicità).

I libri da tenere Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente (art. 9, comma 3 del D. P. R. N. 544 del 1999).

I libri sociali da tenere sono due: il libro soci e il libro verbali assemblee. Nel primo occorre annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono  il Consiglio direttivo); nel secondo devono risultare tutti i verbali delle assemblee.

DA COSA SI E’ ESONERATI 

■ tenuta delle scritture  contabili;

■ presentazione  della dichiarazione  IVA;

■ emissione scontrini e/o ricevute fiscali.

COSA E’ OBBLIGATORIO

■ conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto;

■ annotare  i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio d’attività commerciali;

■ versare trimestralmente  l’Iva;

■ tenere il libro soci e il libro verbali assemblee;

■ presentare la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Enti non commerciali)  e il Modello 770, nei casi in cui è previsto.

 

ESTETISTA GUIDA ALL’AVVIO DELL’ATTIVITÀ ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, FISCALI E PREVIDENZIALI

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Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

Estetista guida all’avvio dell’attività in caso di ditta individuale

1.       Autorizzazioni locale e requisiti

Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

2.       Richiesta di partita IVA

La richiesta di partita IVA deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui viene aperta l’attività. Il numero di partita IVA deve essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all’Ufficio delle Entrate.

3.       Iscrizione alla Camera di Commercio

Entro 30 giorni dall’inizio dell’attività la ditta deve presentare richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese. Se l’impresa è considerata artigiana la richiesta va presentata all’Albo delle  Imprese Artigiane (che provvederà  ad inoltrare copia al Registro delle Imprese).

4.       Iscrizione INPS

Trattandosi di attività artigianale l’Albo Artigiani trasferirà i dati del titolare all’INPS per la posizione contributiva.

5.       Iscrizione INAIL

Per chi svolge lavori che comportano un rischio di infortunio (per sé o per i dipendenti) è obbligatoria la comunicazione all’INAIL, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività (in casi particolari può essere fatta entro i 5 giorni successivi, purché venga motivato il ritardo).

6.       Comunicazione al Comune

L’imprenditore deve presentare al Comune dove ha sede l’attività la denuncia  di inizio dell’attività.

Estetista guida all’avvio dell’attività in caso di Società

1.       Autorizzazioni locale e requisiti

Per le autorizzazioni sanitarie dei locali in cui si intende  svolgere l’attività, delle attrezzature,  e per il rispetto delle norme urbanistiche  è competente il Comune dove ha sede l’attività.  Le persone  che intendono svolgere l’attività di barbiere o parrucchiere, devono aver ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale rilasciata dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, presso la Camera di Commercio, che accerta il possesso dei necessari requisiti e qualifiche professionali

2.       Costituzione della società

La costituzione della società deve essere fatta con atto pubblico redatto dal notaio.

3.       Richiesta di partita IVA

La richiesta di partita IVA deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui viene aperta l’attività, presentando copia dell’atto costitutivo. Il numero di partita IVA deve essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all’Ufficio delle Entrate.

4.       Iscrizione alla Camera di Commercio

L’iscrizione al Registro Imprese viene fatta dal notaio. Entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione (o dall’inizio dell’attività se successivo) la ditta deve presentare richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, se necessario.

5.       Iscrizione INPS

Trattandosi di attività artigianale l’Albo Artigiani trasferirà i dati del titolare all’INPS per la posizione contributiva.

6.       Iscrizione INAIL

Per chi svolge lavori che comportano un rischio di infortunio (per sé o per i dipendenti) è obbligatoria la comunicazione all’INAIL, 5 giorni prima dell’inizio dell’attività (in casi particolari può essere fatta entro i 5 giorni successivi, purché venga motivato il ritardo).

7.       Comunicazione al Comune

L’imprenditore deve presentare al Comune dove ha sede l’attività la denuncia  di inizio dell’attività.

REDDITEST 2012

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Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.  

Il ReddiTest 2012

Pubblicato il nuovo programma per il calcolo del redditometro, basta effettuare il download del  software (nella sua versione 1. ) e inserire i dati richiesti. Le informazioni ottenute restano soltanto sul proprio computer, senza lasciare alcuna traccia sul web: garantita così la massima trasparenza. Sul sito istituzionale, il Fisco spiega poi come sia possibile, in qualsiasi momento, modificare o integrare le informazioni riportate.

Il risultato e i dati inseriti possono essere salvati e stampati.   Come risolvere ogni dubbio Per dare inizio al test occorre indicare la composizione della famiglia, il proprio Comune di residenza e le spese più significative sostenute dal nucleo familiare nel corso dell’anno.

Nella sezione f. A. Q. Si possono analizzare le singole sezioni, ricche di esemplificazioni, ed è possibile risolvere alcuni problemi tecnici correlati al download, all’installazione ed all’avvio del ReddiTest.

Sul canale Youtube dell’Agenzia, a titolo chiarificatore, saranno presto disponibili un filmato che illustra passo dopo passo il funzionamento del nuovo software e un cartoon che spiega in maniera elementare i passaggi principali da seguire.   

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

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La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012. Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.  

CONTRIBUTI PER IL CINEMA

La Giunta regionale ha approvato il testo definitivo ​della delibera concernente gli Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo (ex art. Comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 -Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) relativi all’annualità 2012.
Le società di produzione cinematografica e audiovisiva italiane ed estere potranno inviare l’istanza di accesso al Fondo Regionale per il cinema e l’audiovisivo entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

 

(Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni)

 

1.     TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

 

 

1. 1.       La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche   e   audiovisive   italiane,   europee   e   straniere,     attraverso   la   concessione   di sovvenzioni.

 

2.     SOGGETTI  BENEFICIARI

 

 

2. 1.       Possono  essere  ammesse  alle  sovvenzioni  di  cui  al  paragrafo  1,  salvo  quanto  previsto  al punto 2. 3:

a)  le imprese individuali1  o familiari2  che esercitano,  in modo esclusivo  o prevalente,

l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;

b) le  società  di  persone3   o  di  capitali4   che,  tra  le  attività  che  costituiscono  l’oggetto sociale, esercitano,  in modo esclusivo o prevalente, l’attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive.

2. 2      Le imprese/società di produzione italiane che intendono presentare istanza di sovvenzione di cui al paragrafo 1 per un’opera cinematografica, devono, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28  (Riforma  della  disciplina  in  materia  di  attività cinematografiche,  a  norma  dell’articolo  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.   137),  essere  iscritte nell’elenco  informatico  istituito  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  ovvero procedere all’iscrizione, dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissibilità di cui al punto 9. 2.

2. 3       Possono  presentare  istanza  di  sovvenzione  per  un’opera  audiovisiva  le  imprese/società  di produzione indipendenti di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) della l. R. 2/20125.

 

 

3.    REQUISITI DI ELEGGIBILITA’

 

 

3. 1       Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:

a)  riconosciute come “prodotto culturale”, sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 6;

b)  realizzate, sul territorio regionale in misura non  inferiore al quaranta per cento delle

spese contenute nel bilancio di produzione “sotto la linea”, oppure non inferiore al

 

 

 

1  ex art. 2082 e segg. Cod. Civ.

2  ex art. 230 bis cod. Civ.

3  Le società  di persone (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società  semplice (ex art. 2251  e segg. Cod. Civ. ), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. Cod. Civ. ).

4  Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. Cod. Civ. ) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. Cod. Civ. ), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. Cod. Civ. ) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. Cod. Civ. ).

5  “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e

che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

venti per cento del bilancio di produzione “sotto la linea”, nel caso in cui i costi di

produzione “sotto la linea1” nel Lazio siano superiori a due milioni di euro;

c)  le cui riprese siano terminate nel 2012.

 

 

4.   SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI

 

 

4. 1       Sono  spese  eleggibili  ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni,  secondo  le  modalità  e  nella misura  di  cui  al  paragrafo  5,  le  spese  di  produzione  “sotto  la  linea”                             sostenute  nel  territorio regionale,  inclusi  gli  eventuali  costi  sostenuti  dai  coproduttori  o  dai  produttori  esecutivi2,  purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera.

4. 2       In deroga a quanto previsto al punto 4. 1, sono da considerarsi spese di produzione eleggibili

ai  fini  del  calcolo  delle  sovvenzioni  anche  quelle  relative  all’impiego  di  “troupe  di  operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.

4. 3      Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali sostenute nella Regione Lazio.

4. 4     Le spese eleggibili di cui al punto 4. 1, 4. 2 e 4. 3 saranno riconosciute solo se sostenute nel periodo di vigenza temporale compreso tra il 01/01/2012 e la data ultima fissata per la consegna della rendicontazione certificata di cui al punto 10. 2. Per le opere cinematografiche e audiovisive le cui  riprese  siano  iniziate  in  data  precedente  al  31/12/2011,  le  spese  eleggibili  saranno  quelle sostenute dal 01/01/2011 al 31/12/2012.

 

5.    MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

 

5. 1       La  misura  della  sovvenzione  per  ciascun  opera  cinematografica  e  audiovisiva,  fermo restando quanto previsto al punto 5. 6, è così determinata:

a)   fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere cinematografiche;

b)   fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere audiovisive

5. 2       Le   percentuali   di   cui   al   punto   5. 1   possono   essere   elevate,   fino   ad   un   massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:

 

 

 

 

 

 

1 spese di produzione “sotto la linea”: spese risultanti dalla differenza tra il costo complessivo di produzione, le spese di produzione “sopra la linea”, le spese generali e la producer fee;

spese di produzione “sopra la linea”: spese inerenti al soggetto e alla sceneggiatura (comprensive dei costi per l’acquisto dei diritti), alla direzione ed agli attori principali (ovvero che hanno effettuato un numero di pose superiore a 20);

spese generali: spese non direttamente imputabili all’opera comprensive esclusivamente delle spese di produzione per il personale dipendente e per collaboratori autonomi non coinvolti nella produzione dell’opera, nonché gli oneri relativi all’utilizzazione di locali strumentali per l’esercizio dell’attività aziendale non direttamente collegata alla produzione dell’opera. Tali spese sono computabili nell’ambito del costo complessivo di produzione nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero di giornate di ripresa e giornate annue e, comunque, per un importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione;

producer fee: compenso per la produzione, è computabile nell’ambito del costo complessivo di produzione per un

importo massimo pari al 7,5% del costo di produzione.

2  I coproduttori o produttori esecutivi devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio.

ü  di interesse regionale1;

ü  per i ragazzi2;

ü  prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi3;

ü  di  ricerca  e  sperimentazione  di  nuovi  linguaggi  multimediali  e  interattivi,  inclusi  i crossmediali ed i multipiattaforma4;

ü  documentaristiche di creazione5;

ü  di genere, in particolare a basso costo6.

5. 3       Le  percentuali  di  cui  al  punto  5. 1  possono,  altresì,  essere  elevate,  fino  ad  un  massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le opere prodotte da imprese nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività, nonché da micro e piccole imprese7.

5. 4       Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-

produzione con imprese/società di produzione estere, l’entità della sovvenzione di cui ai punti 5. 1,

5. 2 e 5. 3 è aumentata in misura pari al  5 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 5       L’importo complessivo delle sovvenzioni di cui  ai punti 5. 1, 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5 non può  in ogni  caso  superare   500  mila   euro   per  le  opere  cinematografiche  e  750  mila  euro  per  le  opere audiovisive.

5. 6       Per  le  opere  di  cui  ai  punti  5. 1,  5. 2  e  5. 3,  il  cui  bilancio  complessivo  di  produzione  non superi i 50 mila euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.

5. 7       Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato. A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell’UE. Per le imprese estere saranno computati  anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all’UE.

5. 8       Sono  esclusi  dalle  sovvenzioni  previste  coloro  che  sono  destinatari  di  un  ordine  di

restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti

 

 

 

1  “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa in quanto avente un legame evidente, in particolare, con il suo territorio, la sua identità, cultura e lingua;

2 “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica

dei minori;

3 “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente o alla sua

seconda opera;

4 “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

5 “documentario di creazione per il cinema e la televisione”: il film o l’opera audiovisiva che si svolge partendo da un argomento di carattere reale, che richiede un sostanziale lavoro di scrittura originale e l’espressione di un punto di vista personale dell’autore;

6 “opera cinematografica di genere a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 500 mila euro;

7 “micro impresa”: un’impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008, e successive modifiche.

“piccola impresa”: un’impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi dell’Allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche.

ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato,  detti  aiuti.   A  tal  fine  i  soggetti  richiedenti  la  sovvenzione  devono  rilasciare  apposita dichiarazione contenuta nell’allegato B.

5. 9       Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della  Commissione  Europea  2004/C  244/02  “Orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.

 

6.   TEST DI  ELEGGIBILITA’ CULTURALE

 

 

6. 1       Ai  fini  della  presente  deliberazione,  per  opera  cinematografica  o  audiovisiva  riconosciuta come “prodotto culturale” si intende l’opera che abbia ottenuto, applicando la   griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 6. 2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di

100  e  che  soddisfi  non  meno  di  2  dei  criteri  contenuti  nel  Blocco  A  (Contenuti)  della  tabella medesima,  con  esclusione  dei  criteri  A. 6  e  A. 7  relativi  rispettivamente  all’impiego  della  lingua italiana e alla distribuzione dell’opera.

 

6. 2      La  griglia di criteri di eleggibilità culturale e i  relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

 

Requisito

Punti

 

 

Blocco A: contenuti

A. 1  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  tratto  da  opera  letteraria/teatrale  regionale/

italiana/europea

 

 

8

A. 2  Soggetto/sceneggiatura  dell’opera  cinematografica/

audiovisiva  riguardante  tematiche  ambientali,  storiche, leggendarie,    religiose,    sociali,    artistiche   o    culturali regionali/italiane/europee

 

 

8

A. 3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/

carattere  regionale/italiano/europeo  di  rilevanza  storica, religiosa, sociale, artistica o culturale

 

 

8

A. 4  Ambientazione  territoriale  del  soggetto  dell’opera

sul    territorio    regionale/italiano,    a   prescindere    dalle locations e/o teatri di posa dove vengano  effettivamente realizzate      le      riprese,      in      considerazione      della valorizzazione dell’immagine e dell’identità del territorio che ne conseguirebbe;

 

 

 

 

12

A. 5   Riprese   in   esterno   e/o   in   interno   delle   scene

dell’opera    cinematografica/audiovisiva     effettuate    in

misura non inferiore al 40% sul territorio regionale (o al

 

12

 

20% del bilancio di produzione “sotto la linea” nel caso

in  cui  i  costi  di  produzione  “sotto  la  linea”  nel  Lazio siano  superiori  a  2  milioni)  al  fine  di  valorizzarne  il patrimonio    ambientale,     artistico,    architettonico     ed archeologico ed enogastronomico.

 

A. 6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti

della Regione Lazio

 

4

A. 7  Distribuzione  dell’opera  a  cura  di  imprese/società

con sede legale nella Regione Lazio

 

8

Totale punteggio A

60

 

 

Blocco B: talenti creativi

 

B. 1    Presenza    di    artisti    cinematografici/audiovisivi

regionali  o  italiani  o  cittadini  degli  Stati  dello  Spazio Economico   Europeo   –   SEE   (a-regista,   b-autore   del soggetto,  c-sceneggiatore,  d-attore  principale  (uno),  e- attore secondario (uno), f-autore delle musiche)

 

 

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

B. 2   Presenza   di   talenti   creativi   regionali,   italiani   o

cittadini  degli  Stati  dello  Spazio  Economico  Europeo  – SEE (a-direttore    della    fotografia,   b-scenografo,    c- costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)

 

10 (max)

di cui: 2 punti per a), b), c) e d),

1 punto per e) ed f)

Totale punteggio B

20

 

 

 

 

 

 

Blocco C: produzione

C. 1  Riprese  in  teatri  di  posa  localizzati  nella  Regione

Lazio  in  misura  dal  20%  al  40%  delle  scene  contenute nella  sceneggiatura  fino  a  punti  3;  oltre  il  40%,  fino  a punti 7;

 

(soglia minima: 20% delle scene)

 

 

 

 

7

C. 2 Effetti digitali nella Regione Lazio

2

C. 3 Effetti speciali nella Regione Lazio

2

 

C. 4 Registrazione musiche nella Regione Lazio

2

C. 5  Montaggio  del  sonoro  e  mixaggio  nella  Regione

Lazio

 

2

C. 6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio

3

C. 7 Montaggio finale nella Regione Lazio

2

Totale punteggio C

20

Totale generale

100

 

Obbligatori almeno 2 tra i criteri A. 1, A. 2, A. 3, A. 4 e A. 5 del Blocco A

Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell’ammissione a sovvenzione

 

 

7.          RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

 

 

7. 1       Le  risorse  finanziarie  imputate  sul  capitolo  di  spesa  G12515,  pari  ad  euro  15. 000. 000,00 (quindicimilioni/00),   per   la   concessione   delle   sovvenzioni,   nel   rispetto   di   quanto   previsto dall’articolo 3, commi 16-20 della l. 350/2003, sono destinate in misura di :

 

a)         10. 000. 000,00   (diecimilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere cinematografiche

b)        5. 000. 000,00   (cinquemilioni/00)   di   euro,   a   valere   sulla   produzione   di   opere audiovisive.

 

8.           MODALITA’  E  TERMINE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  PER  LA

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

 

8. 1       L’istanza  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  e  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorietà  di  cui  al  successivo  Allegato  B,  devono  essere  presentate  successivamente  alla  data  di pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio  (BURL)  della  presente  deliberazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

 

8. 2       Le   istanze   e   la   dichiarazione   sostitutiva   di   cui   al   punto   8. 1,   sottoscritte   dal   legale rappresentante del soggetto richiedente, possono:

a)  essere  spedite  a  mezzo  posta  all’indirizzo  REGIONE  LAZIO  –  DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE   ECONOMICA    E    SOCIALE    –     DIREZIONE    REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT – AREA PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLE ARTI VISIVE, DEL CINEMA, DELL’AUDIOVISIVO E DELLA MULTIMEDIALITà – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 8. 1, fa fede la data del timbro postale;

b)   essere  consegnate  a  mano  presso  l’Ufficio  accettazione  della  Regione  Lazio,  Via  R.

Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, piano terra, entro le ore 12 del giorno di scadenza di cui al punto 8. 1.

8. 3       In  entrambi  i  casi  di  cui  al  punto  8. 2,  la  relativa  documentazione  deve  essere  presentata attraverso l’utilizzo di plichi chiusi recanti la dicitura: “Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo. Bando 2012”. Si specifica che la presentazione dell’istanza non comporta obblighi a carico  della Regione  Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l’avvenuta approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2013  può  essere  assunto l’impegno  di  spesa,  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  degli  altri  vincoli  di  legge esistenti.

8. 4       L’impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell’opera cinematografica o audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva del film in tutto o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l’istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

 

9.          VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.

 

9. 1        La  valutazione  delle  istanze  per  la  concessione  delle  sovvenzioni  ed,  in  particolare,  la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 è effettuata dalla Commissione  tecnica di valutazione.

9. 2       A  seguito  della  valutazione  di  cui  al  punto  9. 1,  l’Amministrazione  regionale  provvede  a comunicare   a   ciascun   soggetto   richiedente   l’accoglimento   o   l’esclusione   dell’istanza   per   la concessione della sovvenzione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione Lazio, agli indirizzi www. Regione. Lazio. It   e   www. Culturalazio. It   e   sul   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Lazio.

9. 3       La  concessione  e  l’erogazione  della  sovvenzione  a  favore  del  soggetto  beneficiario  fa seguito  alla  conclusione  dell’opera  e  alla  produzione  della  rendicontazione  delle  spese  di  cui  al paragrafo 10 da parte dello stesso soggetto beneficiario

 

10.        CONTROLLI      DELL’AMMINISTRAZIONE.       OBBLIGHI       DEL      SOGGETTO

BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI

 

10. 1     L’Amministrazione  regionale  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  la  veridicità,  coerenza  e congruenza delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera cinematografica o audiovisiva, dai soggetti  beneficiari  delle  sovvenzioni,  nonché  il  possesso  dei  requisiti/condizioni  richiesti  per l’ammissione alle sovvenzioni.

10. 2     E’  fatto  obbligo  ai  soggetti  che  risultino  beneficiari  delle  sovvenzioni  di  presentare  alla Direzione regionale cultura, arte e sport, a pena l’esclusione, successivamente alla comunicazione di  cui  al  punto  9. 2  e  nei  termini  e  modalità  in  esse  contenute,  un’analitica  e  documentata rendicontazione delle spese. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da   un   professionista   iscritto   all’albo   dei   commercialisti,   degli   esperti   contabili,   dei   periti commerciali o dei consulenti del lavoro.

10. 3     Salvo deroga accordata dalla Regione Lazio per eccezionali motivi addotti dal beneficiario, a  seguito  della  formale  comunicazione  di  accoglimento  dell’istanza  per  la  concessione  della sovvenzione di cui al punto 9. 2, i soggetti beneficiari assumono l’obbligo,  pena l’esclusione, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell’opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”, in particolare i titoli di testa e/o di coda con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell’opera.

10. 4     L’obbligazione pubblicitaria  relativa al logo e alla dicitura cui al punto 10. 3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo dell’opera sovvenzionata, nonché ai  contratti  con  distributori  acquirenti  ed  esportatori  dell’opera  stessa.   I  soggetti  beneficiari  sono obbligati,  altresì,  a  concedere  alla  Regione  Lazio,  dopo  4  mesi  dall’uscita  theatrical  la  messa  in onda (free e pay tv) dell’opera sovvenzionata,   la licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall’Amministrazione regionale. Gli autori e i produttori risultati ammessi a finanziamento sono, inoltre, obbligati a depositare una copia digitale dell’opera in formato DVD, in alta  definizione,  completa  del  logo  identificativo  della  Regione  Lazio  e  della  dicitura  “Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo”. La copia  depositata  sarà  messa  a  disposizione  della  mediateca  regionale  di  cui  all’art.   3,  comma  1, lettera x) della l. R. 2/2012 a fini di raccolta, fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo, produzione audiovisiva, studio e promozione istituzionale della Regione Lazio.

10. 5     Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l’Amministrazione regionale, sulla base di  una  valutazione  discrezionale  ed  insindacabile,  accerti  che  le  spese  sostenute  siano  inferiori  a quelle  preventivate  ed  ammesse  o  che  la  documentazione  prodotta  sia  inidonea  a  giustificare l’intero importo del rendiconto presentato.

10. 6     L’Amministrazione   regionale   potrà  procedere   alla   revoca   della   sovvenzione   concessa qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:

a)    la realizzazione di un’opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;

b)    il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;

c)    il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;

d)    la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.

10. 7     Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali),   la  Regione  Lazio  informa  che  i  dati  personali  forniti  sono trattati nell’ambito  del  procedimento  previsto  per  l’erogazione  delle  sovvenzioni.   I  dati  personali  sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la  riservatezza,  da  personale  della  Regione  Lazio.   Il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  facoltativo. L’eventuale  rifiuto  comporta  l’impossibilità  di  istruire  la  pratica  e  di  ottenere  le  sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del d. Lgs. 196/2003. Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Regione  Lazio  -via  Rosa  Raimondi  Garibaldi,  7  –                                                                                00145

Roma.

RUBRICA LEGALE DELL’AVV. LIFANG DONG: IL POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un piccolo imprenditore cinese residente in Italia, che ha una piccola attività in proprio con alcuni lavoratori dipendenti. Finora non ho avuto problemi da loro, in quanto si sono sempre rivelati dei dipendenti seri e diligenti. Nel caso in cui, in futuro, dovessi assistere a delle mancanze da parte loro, come mi devo comportare per evitare vertenze sindacali e giudiziali?  

Rubrica Legale dell’Avv. Lifang Dong: Il potere disciplinare del datore di lavoro  

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un piccolo imprenditore cinese residente in Italia, che ha una piccola attività in proprio con alcuni lavoratori dipendenti. Finora non ho avuto problemi da loro, in quanto si sono sempre rivelati dei dipendenti seri e diligenti. Nel caso in cui, in futuro, dovessi assistere a delle mancanze da parte loro, come mi devo comportare per evitare vertenze sindacali e giudiziali?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Kang. Premesso che il potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti del lavoratore è una delle prerogative del rapporto di lavoro subordinato ed è disciplinato innanzitutto dall’art. 2104 c. C. , lo Statuto dei Lavoratori, all’art. 7, regola nel dettaglio la procedura con cui si possono infliggere sanzioni disciplinari.  Il primo comma dell’art. 7 stabilisce che le norme disciplinari, con le relative procedure di applicazione, debbano poter essere conosciute da tutti i lavoratori attraverso l’affissione in un luogo accessibile a tutti. La stessa norma, al comma 2, riconosce il diritto alla difesa del lavoratore, il quale non può subire alcun provvedimento disciplinare dal datore di lavoro senza che quest’ultimo gli abbia contestato l’addebito e lo abbia ascoltato a fini difensivi.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. L’addebito deve essere contestato sollecitamente al lavoratore, in modo da garantire da un lato l’interesse del datore di lavoro a promuovere il procedimento disciplinare una volta acquisiti importanti elementi di fatto, e, dall’altro, l’interesse del lavoratore al più rapido avvio del procedimento, per evitare che la situazione di incertezza circa la sorte del rapporto di lavoro si protragga per un periodo eccessivamente lungo. Inoltre, l’art. 7 prevede tutta una serie di limiti e di condizioni per l’esercizio del potere disciplinare, al fine di evitare abusi da parte del datore di lavoro. Ad esempio, fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. Nell’ambito del procedimento sanzionatorio, infine, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del lavoratore in relazione ad una determinata infrazione disciplinare, non può esercitare di nuovo tale potere per punire lo stesso fatto.

In altre parole, dunque, il datore di lavoro, secondo la normativa italiana, ha il diritto di sanzionare il lavoratore che non esegue correttamente la propria prestazione lavorativa, ma non deve commettere arbitri o abusi nell’esercizio di questa forma di potere, pena il rischio dell’avvio di procedure giudiziali o sindacali da parte del lavoratore.  

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.  

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

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entriamo nel merito delle spese e delle tipologia dei lavori ammissibili ed idonei ad usufruire delle agevolazioni fiscali in merito alle spese di ristrutturazione…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: PER QUALI  LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

I lavori sulle unità immobiliari  residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

A. Quelli elencati  alle lettere b), c) e d) dell’articolo  3 del Dpr 380/2001 (Testo unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia). In particolare, la detrazione riguarda  le spese sostenute  per interventi  di manutenzione straordinaria, per le opere  di restauro  e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia  effettuati sulle singole unità immobiliari  residenziali di qualsiasi  categoria catastale,  anche  rurali e sulle loro pertinenze

B. Quelli  indicati  alle  lett. A), b), c) e d) dell’articolo  3 del  Dpr  380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro  e risanamento conservativo, ristrutturazione  edilizia), effettuati su tutte le parti comuni  degli edifici residenziali. Gli interventi  di manutenzione  ordinaria  sono dunque ammessi  all’agevolazione  solo se riguardano  parti comuni di edifici residenziali.

C. Gli interventi necessari  alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate  nelle precedenti  lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione delle spese sostenute  per questi interventi è stata introdotta  dal decreto  legge n. 201/2011.

D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche  a proprietà  comune

E. I  lavori  finalizzati  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad  oggetto ascensori  e montacarichi (ad esempio,  la realizzazione di un elevatore  esterno  all’abitazione)

F. Gli interventi per la realizzazione di ogni strumento  che, attraverso la comunicazione, la robotica  e ogni altro mezzo  di tecnologia più avanzata, sia idoneo  a favorire la mobilità interna  ed esterna  all’abitazione per le persone  portatrici  di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma  3, della legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili,  mentre  non spetta per le spese sostenute  in relazione al semplice  acquisto  di strumenti,  anche  se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità  interna  ed esterna. Pertanto,  a titolo di esempio,  non  rientrano  nell’agevolazione i telefoni a viva voce,  gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria  dei sussidi tecnici  e informatici  per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%

G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere  volte ad evitare gli infortuni domestici. Con  riferimento  alla  sicurezza domestica, non  dà  diritto  alla  detrazione il semplice acquisto,  anche  a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto  tale fattispecie non integra un intervento  sugli immobili (ad esempio  non spetta alcuna  detrazione per l’acquisto di una cucina  a spegnimento automatico  che sostituisca  una tradizionale cucina  a gas). L’agevolazione compete, invece,  anche  per la semplice  riparazione di impianti  insicuri realizzati  su immobili  (per esempio,  la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).

Tra le opere  agevolabili  rientrano:

■   l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti

■   il montaggio  di vetri anti-infortunio

■   l’installazione del corrimano

H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate  a prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio,  furto, aggressione, sequestro  di persona  e ogni altro reato la cui realizzazione comporti  la lesione  di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute  per realizzare interventi  sugli immobili.   Non rientra nell’agevolazione, per esempio,  il contratto  stipulato  con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano  tra queste  misure:

■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie  degli edifici

■   apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

■   porte blindate  o rinforzate

■  apposizione o sostituzione di serrature,  lucchetti, catenacci, spioncini

■   installazione di rilevatori di apertura  e di effrazione  sui serramenti;

■   apposizione di saracinesche

■   tapparelle metalliche con bloccaggi

■   vetri antisfondamento

■   casseforti a muro

■ fotocamere o cineprese collegate  con centri di vigilanza  privati

■  apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline

 

I.   gli interventi  finalizzati  alla cablatura degli edifici,  al contenimento dell’inquinamento acustico,  al conseguimento di risparmi  energetici,  all’adozione di misure  di sicurezza statica e antisismica  degli edifici, all’esecuzione di opere  interne. Gli interventi  per l’adozione di misure  antisismiche e per l’esecuzione di opere  per la messa  in sicurezza statica  devono  essere  realizzati  sulle parti strutturali  degli edifici o complessi  di edifici collegati  strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono  essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono  agevolate, inoltre,  le  spese  necessarie per  la  redazione della  documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio,  nonché per la realizzazione degli interventi  necessari  al rilascio della suddetta  documentazione.

 

Altre spese ammesse all’agevolazione

Oltre  alle spese  necessarie per l’esecuzione dei lavori,  ai fini della  detrazione è possibile considerare anche:

■  le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali  connesse

■  le spese per prestazioni professionali  comunque richieste  dal tipo di intervento

■   le spese  per la messa  in regola  degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme  Unicig per gli impianti  a metano  (legge 1083/71)

■   le spese per l’acquisto  dei materiali

■   il compenso corrisposto  per la relazione di conformità  dei lavori alle leggi vigenti

■   le spese per l’effettuazione  di perizie  e sopralluoghi

■   l’imposta  sul valore  aggiunto,  l’imposta  di bollo  e i diritti pagati  per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

■   gli oneri di urbanizzazione

■   gli altri eventuali  costi strettamente collegati  alla realizzazione degli interventi  nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio  1998).

 

Non possono  invece  ritenersi comprese tra quelle  oggetto della detrazione le spese di trasloco  e custodia  dei  mobili  per  il periodo  necessario all’effettuazione degli  interventi  di recupero edilizio.

 

La manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria  sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni.   La detrazione spetterà  ad ogni condomino in base  alla quota millesimale.

 

Le parti  comuni  interessate  sono  quelle  indicate  dall’articolo  1117,  numeri  1, 2 e 3 del Codice  civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali  per la portineria  e per l’alloggio del portiere, gli ascensori,  i pozzi,  le cisterne,  le fognature,  eccetera.

Gli stessi interventi,  eseguiti sulle proprietà  private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno  diritto ad alcuna  agevolazione.

Sono esempi  di interventi di manutenzione ordinaria:  le opere  di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza  gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti,  la tinteggiatura  di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento  di intonaci  interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze,  la verniciatura delle porte dei garage.

Se queste  opere  fanno parte di un intervento  più vasto, come  la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove  mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso  al beneficio  delle detrazioni fiscali.

 

La manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche  necessarie per rinnovare  e sostituire parti anche  strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano  a modificare  i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari  e non comportino mutamenti  delle destinazioni d’uso.

Esempi di manutenzione straordinaria:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione e miglioramento  dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• interventi finalizzati al risparmio energetico

• recinzione dell’area privata

• costruzione di scale interne.

Restauro e risanamento conservativo

Sono compresi  in questa  tipologia  gli interventi  finalizzati  a conservare l’immobile  e assi- curarne  la funzionalità per mezzo  di un insieme  di opere  che,  rispettandone gli elementi tipologici,  formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.

 

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi  quelli rivolti a trasformare un fabbricato  mediante un insieme  di opere  che  possono  portare  ad un fabbricato  del tutto o in parte diverso dal precedente.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

• demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile

• modifica della facciata

• realizzazione di una mansarda o di un balcone

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

• apertura di nuove porte e finestre

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Riguardo  agli interventi  di ristrutturazione edilizia  ammessi  al beneficio  della  detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito  che:

■ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria  e sagoma  dell’edificio preesistente

■   per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento  si considera, nel suo complesso, una “nuova  costruzione”

■  se la ristrutturazione avviene  senza  demolire  l’edificio esistente  e con ampliamento del- lo stesso,  la detrazione spetta  solo per le spese  riguardanti  la parte  esistente  in quanto l’ampliamento configura,  comunque, una “nuova  costruzione”.

Questi  stessi criteri si applicano anche  agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).

START UP INNOVATIVA: DEFINIZIONE E REQUISITI

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Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti…

Cos’è una start up innovativa

La definizione è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre. Che ha confermato quanto esposto in  sede alla presentazione del Dl approvato in Cdm, con una serie di ulteriori precisazioni.

Si definisce start up innovativa una società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

·        maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci detenute da persone fisiche.

·        Costituita e attiva da non più di 48 mesi (quattro anni). Sede principale in Italia.

·        A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio, approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.

·        Non distribuisce e non ha distribuito utili.

·        Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

·        Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.  

Oltre a quanto sopra esposto,  la start up innovativa deve posserdere anche almeno uno dei seguenti requisiti: 

a)     spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (non contano le spese per l’acquisto di beni immobili). Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, basta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

b)  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di alte qualificazioni, ovvero: dottorato di ricerca (anche dottorandi e anche presso università straniere), laurea e almeno tre anni di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.

c) Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.  

APS – ASD – SSD ED I PRIMI ADEMPIMENTI FISCALI

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Il primo adempimento  fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro).

I PRIMI ADEMPIMENTI  FISCALI

Il primo adempimento  fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (168 euro).

Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività e presentata la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA (o del codice fiscale se la società intende svolgere solo attività non commerciali).

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il Modello AA8/9 (messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet)  al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.

Il Modello AA8/9 può essere presentato:

·        direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;

·        in unico esemplare, mediante raccomandata  postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante;

·        in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.   

 

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