0.8 C
Rome
venerdì 10 Gennaio 2025
Home Blog Page 163

Avvocato: Come Avviare Attività adempimenti Iniziali

0

Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).

Inizio Attività

Quando si intraprende un’attività economica, sia di tipo autonomo che imprenditoriale, il primo passo consiste nel segnalare l’inizio dell’attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva[1] (occorre segnalarlo entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società).

Il numero di Partita Iva viene  attribuito dall’Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e resta invariato fino alla cessazione[2]. Esso deve essere indicato nelle dichiarazioni,  nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto (parcelle, ricevute, ecc. ).

Il numero di Partita Iva è fondamentale per adempiere ad una serie di adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Tutti i titolari di Partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica, con il modello F24.

Dal 19 febbraio 2008 chi volesse avviare un’attività imprenditoriale[3] può presentare al solo Registro delle Imprese presso la Camera di commercio una Comunicazione Unica[4], valida – ove sussistono i requisiti di legge – anche ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sono rimaste temporaneamente in vigore, in alternativa, le precedenti modalità di trasmissione delle singole modulistiche agli altri Enti interessati (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail), in quanto era previsto un periodo transitorio al termine del quale la Comunicazione Unica è divenuta obbligatoria ed ha sostituito ad ogni effetto di legge le attuali modalità di trasmissione della modulistica al Registro delle Imprese e agli altri Enti interessati, anche la comunicazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate.

Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto al 20 agosto 2008, ha subito diverse proroghe[5] e solo a partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica è divenuta effettivamente obbligatoria per tutte le imprese, comprese quelle individuali e, rappresenta attualmente lo strumento di cui avvalersi in via esclusiva per svolgere  gli adempimenti anagrafici presso Camera di Commercio, Agenzia delle entrate, Inps e Inail. Il sistema è completamente online e presuppone la firma digitale e la posta elettronica certificata.

In ogni modo, se ci si avvale della Comunicazione  Unica questa deve essere presentata al solo ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, venendo così esauriti tutti gli adempimenti concernenti l’inizio attività ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali. Sarà, poi, la Camera di Commercio che riceve la comunicazione, in base alle modalità stabilite dalle norme e dai decreti ministeriali collegati, a comunicare i dati alle singole amministrazioni tramite collegamento telematico.

Alternativamente, possono essere ancora presentate le dichiarazioni di inizio attività direttamente all’Agenzia delle Entrate (che, per inciso, si limiterà ad attribuire la Partita Iva) sui modelli disponibili in formato elettronico e prelevabili gratuita- mente dal sito Internet dell’Agenzia;  in particolare, deve essere utilizzato il modello AA9/10 per le persone fisiche (ditte individuali e lavoratori autonomi). Le dichiarazioni possono essere presentate o trasmesse a mezzo servizio postale o in via telematica presso qualunque ufficio locale e territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 La normativa sulla Comunicazione Unica è stata rappresentata per completezza dell’argomento, ma allo stato attuale  e in base alla formulazione delle norme, si ritiene che tale modalità non sia attualmente destinata ai professionisti ed alle associazioni, ma solo ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese e al Rea. In vista di ulteriori chiarimenti, i professionisti possono rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate.

[1] Art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

[2] Il numero di Partita Iva è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi  3 sono il codice identificativo dell’Ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

[3] Per i professionisti si preciserà puntualmente nella pagina successiva.

[4] Dal 3 luglio 2009 sono divenute operative le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge del 2 aprile 2007, n. 40 in ragione dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009 emanato ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto di cui sopra

[5] Infatti, l’art. 23, comma 13, del D. L. N. 78 del 1° luglio 2009 (cd. “decreto anticrisi”), ha previsto un’ulteriore ultima proroga dell’entrata a regime. Viene, infatti disposta la modifica all’articolo 9, comma 8, del D. L. 31 gennaio 2007 n. 7, successivamente convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, con la sostituzione del termine di entrata a regime della disciplina della “Comunicazione Unica” alla data del 1° ottobre 2009. Tuttavia il D. L. N. 78/2009 non ha modificato il successivo  comma 9 del citato articolo 9, che prevede un periodo transitorio di sei mesi (a partire dal termine ora modificato del 1° ottobre 2009), nel quale è ancora consentito presentare le singole comunicazioni, in modalità non integrata, a tutte le competenti Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL) in base alla normativa previgente.

CONTRIBUTO UNIFICATO: RISOLUZIONE N.105/E ROMA, 7 DICEMBRE 2012

0

Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115       

Contributo Unificato: RISOLUZIONE N. 105/E  Roma, 7 dicembre 2012        

Contributo unificato nel processo tributario: Modalità di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115      

L’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.  

In particolare, l’articolo 9 del citato d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, prevede che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio,(…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.   

L’articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.   115, disciplina le modalità di versamento del contributo unificato prevedendo, tra l’altro, il versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L’articolo 193 del citato decreto stabilisce che i rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione.  

Con la convenzione del 31 maggio 2011 è stato regolato lo svolgimento del servizio di riscossione in via telematica anche del contributo unificato mediante rilascio di contrassegno sostitutivo.   In particolare, l’articolo 7 della citata convenzione prevede le “Modalità di riversamento e sanzioni per tardivo versamento” da parte dei rivenditori, disponendo al comma 4, che, in caso di mancato addebito sul conto corrente, i versamenti tardivi possono essere effettuati mediante modello F24.  

Per consentire ai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati il riversamento, mediante modello F24, delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per il processo tributario, in caso di mancato addebito, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

·        “171T” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”; 

·        “171S” denominato “Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per il processo tributario e dei relativi interessi”.  

Tali codici tributo sono indicati nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con indicazione,  quale  “anno  di  riferimento”,  dell’anno  per  cui  si  effettua  il  versamento, espresso nel formato “AAAA”.  

I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.  

Per   il   versamento   dei   costi   sostenuti   dall’Agenzia   delle   entrate   per l’operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo “TABF” denominato “Commissioni per riversamento intermediari”, da indicare esclusivamente nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.      

START-UP PREMIO SPECIALE

0

ROMA, 03 DIC – Nasce il Premio Speciale Start-up del Comitato Leonardo (ice) che di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE, ha deciso per l’anno 2012 di promuovere un Premio Speciale Start-up, che va ad aggiungersi agli ambiti riconoscimenti già conferiti dal Comitato Leonardo: il Premio Leonardo, i Premi Leonardo Qualità Italia, il Premio Leonardo International e il Premio alla Carriera.

PREMIO SPECIALE START-UP

ROMA, 03 DIC – Nasce il Premio Speciale Start-up del Comitato Leonardo (ice) che di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia ICE, ha deciso per l’anno 2012 di promuovere un Premio Speciale Start-up, che va ad aggiungersi agli ambiti riconoscimenti già conferiti dal Comitato Leonardo: il Premio Leonardo, i Premi Leonardo Qualità Italia, il Premio Leonardo International e il Premio alla Carriera.

A essere premiata sarà una start-up innovativa italiana che si è particolarmente distinta per:

(A)                           innovazione, intesa come avanzamento dello stato delle conoscenze;

(B)                            successo, qualificato in termini di velocità di crescita dell’impresa e di ricadute positive anche sul resto del tessuto produttivo;

(C)                            internazionalizzazione, intesa come capacità di raggiungere e offrire i propri prodotti o servizi sui mercati esteri;

(D)                          occupazione, in particolare giovanile;

(E)                           impatto sociale, inteso come contributo alla risoluzione di problemi dei cittadini

Il Comitato Leonardo e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno chiesto ad associazioni particolarmente rappresentative e significative per le startup innovative –quali l’Associazione italiana del private equity e venture capital (AIFI), l’associazione Italian Angels for Growth (IAG), l’Associazione Parchi scientifici e tecnologici italiani (APSTI), l’Associazione degli incubatori e delle business plan competition accademiche italiane (PNICUBE) e l’associazione Italia Startup – di proporre per il premio 2 startup ciascuna, appartenenti a settori differenti.

Le 10 startup candidate formeranno quindi una rosa di imprese finaliste, che sarà resa pubblica, e all’interno della quale sarà individuata la start-up vincitrice della prima edizione del Premio Speciale Start-up.
La scelta finale, ad opera del Comitato Leonardo, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ ICE, ricadrà sulla startup che, tra le 10, si sarà maggiormente distinta in termini di innovazione, di contributo alla costruzione di un’immagine dell’Italia nel mondo, e di ispirazione e testimonianza per le nuove generazioni.

Il premio verrà conferito dal Presidente della Repubblica in occasione della Giornata della Qualità Italia, che si svolgerà al Quirinale all’ inizio del prossimo anno.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a:

Comitato Leonardo tel 06. 5992. 7990

 Agenzia ICE – tel 06. 5992. 6007

 MISE –, tel 06. 42043. 4335

 

 

 

ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

0

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – attualmente in gestione transitoria – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – attualmente in gestione transitoria – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’Agenzia ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti. L’ICE opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.  

Nello svolgimento delle proprie attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi di linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che verranno assunte da una Cabina di regia istituzionale.    

 

VADEMECUM IN MATERIA DI DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2012 – 2014

0

Guida e Vademecum Fiscale in materia di Detassazione dei premi di produttività per il triennio 2012 – 2014, come e chi può usufruirne.

Agevolazioni fiscali per i premi di produttività

Proroga per il 2012

Pubblicazione del DPCM attuativo

 

INDICE

 

1 – Premessa

2 – Quadro normativo

3 – Regime fiscale agevolato per l’anno 2012

3. 1 – Agevolazione riconosciuta

3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione

3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione

3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva

3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione

3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo

3. 5 – Piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del DPCM attuativo

3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione

3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione

* * * * *

 

1 – PREMESSA

è stato pubblicato sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 il DPCM 23. 3. 2012, alla cui emanazione era subordinata la piena operatività della c. D. “detassazione dei premi di produttività” erogati nel 2012, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.

2 – QUADRO NORMATIVO

Analogamente al 2011, anche la proroga al 2012 della possibilità di assoggettare ad un regime fiscale agevolato gli emolumenti correlati all’incremento della produttività del lavoro e ai risultati aziendali (c. D. Premi di produttività o di risultato) – introdotta nel 2008 e prorogata, con alcune modifiche, per i periodi d’imposta successivi – deriva da due testi normativi:

·       il DL 6. 7. 2011 n. 98 convertito nella L. 15. 7. 2011 n. 111, art. 26;

·       la L. 12. 11. 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), artt. 22 co. 6 e 33 co. 12. Tale legge, tuttavia, a differenza delle previsioni relative allo scorso anno:

–       ha stabilito un limite di spesa per l’applicazione della tassazione agevolata, con lo stanziamento di 835 milioni di euro per il 2012 e 263 milioni di euro per il 2013;

–       ai fini del rispetto di tali stanziamenti, ha demandato ad un apposito provvedimento attuativo la fissazione dei limiti e dei presupposti reddituali per l’accesso alla detassazione.

In attuazione di quest’ultima disposizione, il suddetto DPCM 23. 3. 2012 ha, dunque, stabilito per il periodo dall’1. 1. 2012 al 31. 12. 2012, riducendoli rispetto al 2011:

·       l’importo massimo detassabile;

·       il limite massimo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, oltre il quale il titolare non può fruire dell’agevolazione.

3 – REGIME FISCALE AGEVOLATO PER L’ANNO 2012

Sulla base delle norme sopra citate, il regime fiscale agevolato dei premi di produttività per l’anno 2012 presenta le seguenti principali caratteristiche.

3. 1 – Agevolazione riconosciuta

Anche nel 2012, l’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

3. 2 – Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

Nell’anno 2012, il regime fiscale agevolato trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30. 000,00 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all’imposta sostitutiva.

3. 2. 1 – Soggetti ammessi all’agevolazione

Risulta, dunque, confermata:

·       da un lato, l’applicabilità del beneficio fiscale in esame ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati, al momento dell’erogazione delle somme agevolate, con un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part time, ecc. );

·       dall’altro, l’esclusione dall’ambito di operatività dello stesso:

–       dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

–       dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR (es. Collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto).

3. 2. 2 – Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione

Il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente (2011), da non oltre­passare per fruire del regime fiscale sostitutivo nel 2012, è stato, invece, ridotto, rispetto allo scorso periodo d’imposta, da 40. 000,00 a 30. 000,00 euro, con conseguente diminuzione del numero di lavoratori potenzialmente interessati.

Si ricorda che, ai fini della verifica del rispetto della suddetta soglia reddituale, occorre considerare:

·       tutti i redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR percepiti nel 2011, anche in relazione a più rapporti lavorativi, soggetti a tassazione ordinaria (con esclusione quindi dei redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e delle altre categorie reddituali);

·       anche i redditi di lavoro dipendente assoggettati, nel medesimo anno 2011, all’imposta sostitutiva del 10%.

Devono comunque ritenersi ammessi al regime agevolato sia i lavoratori che, nel 2011, non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, sia i soggetti che, in tale anno, non abbiano conseguito alcun reddito.

3. 3 – Importo massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva

Rispetto al 2011, l’importo massimo delle somme detassabili – da considerare al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie – diminuisce da 6. 000,00 a 2. 500,00 euro.

Tale limite è riferito a ciascun lavoratore dipendente per l’intero periodo agevolato e, quindi, non può essere superato neanche in presenza di più rapporti lavorativi nel corso del 2012.

3. 4 – Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione

Rientrano nel novero degli emolumenti potenzialmente agevolabili le somme (con esclusione dei compensi in natura):

·       correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organiz­zativa, nonché all’andamento economico o agli utili d’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (ivi comprese – stante la nozione “ampia” di premio di produttività cui hanno aderito il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate – le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario);

·       erogate ai suddetti lavoratori tra l’1. 1. 2012 e il 31. 12. 2012 (con estensione al 12. 1. 2013 in virtù del c. D. “principio di cassa allargato”), sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello.

3. 4. 1 – Necessaria sussistenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali

Con particolare riguardo alla valorizzazione della contrattazione collettiva decentrata, in relazione al periodo d’imposta in corso:

·       è stata confermata l’esclusione della possibilità di fruire dell’agevolazione con riguardo agli emolumenti, ancorché correlati ad incrementi della produttività:

–       introdotti in modo unilaterale dal datore di lavoro o a seguito di una pattuizione individuale tra quest’ultimo e il lavoratore;

–       riconosciuti sulla base delle previsioni del solo contratto collettivo nazionale;

·       si è precisato che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo fiscale, le somme correlate all’incremento della produttività devono essere erogate in attuazione di quanto previsto da intese sottoscritte (con utilizzo, quindi, della forma scritta), a livello aziendale o territoriale, non da una qualsiasi organizzazione sindacale, ma:

–       da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;

–       ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (RSA o RSU);

·       sono stati espressamente ricompresi nell’ambito applicativo della detassazione anche i “contratti collettivi di prossimità” di cui all’art. 8 del DL 13. 8. 2011 n. 138 convertito nella L. 14. 9. 2011 n. 148, ossia i contratti collettivi di lavoro, sottoscritti, a livello aziendale o territoriale, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o terri­toriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai quali detta norma, ove risultino dotati di determinate caratteristiche e finalizzati al conseguimento di determinati obiettivi (tra cui gli incrementi di produttività), consente di regolamentare alcune materie fondamentali per l’organizzazione del lavoro, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, anche in deroga alla legge e ai CCNL.

In base ai chiarimenti in precedenza forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro (circ. 3/2011 e 19/2011) – da ritenersi ancora validi ed operanti, in assenza di indicazioni contrarie – tali accordi o contratti territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono avere anche rilevanza nazionale, come nel caso di aziende con una pluralità di impianti e siti produttivi):

·       non possono avere efficacia retroattiva, con conseguente possibilità di detassare esclusivamente le somme legate all’incremento della produttività erogate, in assenza di accordi e contratti di secondo livello già esistenti e in corso di efficacia, successivamente alla data di stipula o di rinnovo degli stessi con riferimento al 2012;

·       non devono necessariamente dichiarare in modo esplicito e formale che le somme corrisposte sono finalizzate all’incremento della produttività, essendo sufficiente che prevedano modalità di organizzazione del lavoro idonee a perseguire, in base ad una valutazione del datore di lavoro, una maggiore produttività e competitività aziendale;

·       ferma restando la loro irretroattività, possono, peraltro, limitarsi a:

–       confermare la regolamentazione contenuta nei contratti collettivi nazionali di riferimento;

–       recepire i contenuti di prassi aziendali o di precedenti accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro a turni, il lavoro notturno, ecc. ;

·       non devono essere depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro.

3. 4. 2 – Sottoscrizione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali nell’attesa del DPCM attuativo

Nell’attesa del DPCM recante i parametri applicativi dell’agevolazione fiscale in esame nel 2012, in numerosi territori e in numerose aziende con rappresentanze sindacali operanti al loro interno, le parti sociali hanno provveduto a rinnovare, con riferimento a tale anno, gli accordi in materia di detassazione, in modo da rendere possibile l’applicazione della misura non appena il suddetto provvedimento attuativo fosse stato emanato.

Come già avvenuto nel 2011, la via seguita in molti casi è stata quella della sottoscrizione, da parte delle associazioni di categoria datoriali e delle organizzazioni sindacali, di intese quadro nazionali recanti un “modello” di accordo da recepire e sottoscrivere a livello territoriale, nel quale ci si è limitati a richiamare gli istituti riconducibili ad incrementi della produttività disciplinati dai CCNL e del quale si è ribadito il carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese raggiunte a livello aziendale.

Per le piccole imprese non sindacalizzate, l’accesso alla detassazione è, invece, possibile solo previo recepimento (in forma scritta) dell’accordo o contratto collettivo territoriale.

3. 5 – piena operatività dell’agevolazione dopo la pubblicazione del Dpcm attuativo

Come già rilevato, con la pubblicazione del DPCM 23. 3. 2012 sulla G. U. 30. 5. 2012 n. 132 la detassazione dei premi di produttività, erogati nel 2012 in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello, è divenuta pienamente operativa, con conseguente possibilità, per il datore di lavoro sostituto d’imposta – qualora non ritenga la tassazione ordinaria più conveniente per il dipendente e quest’ultimo non abbia espressamente dichiarato di voler rinunciare alla detassazione – di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sin dalla prima erogazione di componenti retributive agevolabili effettuata successivamente all’intervento del provvedimento attuativo (ossia, verosimilmente, dalla retribuzione del mese di giugno, con versamento delle ritenute entro il 16. 7. 2012).

Le modalità applicative dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta – che sarà chiamato a dare atto del suo operato compilando gli appositi campi del modello CUD 2013 – sono rimaste invariate. In particolare, possono distinguersi le seguenti ipotesi:

·       il sostituto d’imposta, qualora abbia rilasciato il CUD 2012 al dipendente in relazione ad un rapporto intercorso per l’intero anno 2011, può applicare la detassazione in via automatica;

·       il lavoratore, qualora, pur avendo lavorato per l’intero 2011 alle dipendenze del sostituto chiamato ad applicare la detassazione, abbia intrattenuto, nel medesimo anno, altri rapporti di lavoro subordinato, superando il limite di reddito di 30. 000,00 euro, ha l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta l’inapplicabilità del regime fiscale agevolato;

·       qualora il sostituto d’imposta non sia lo stesso che ha rilasciato il CUD al lavoratore per l’anno 2011 (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2012) ovvero abbia rilasciato tale certificazione soltanto per un periodo inferiore all’anno (ossia in caso di lavoratore assunto nel 2011 senza conguaglio complessivo dei redditi), è necessario che il lavoratore comunichi al sostituto d’imposta, in forma scritta, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2011;

·       il dipendente deve comunicare al sostituto d’imposta la non spettanza dell’agevolazione qualora, nel corso del 2012, raggiunga il limite di importo agevolabile di 2. 500,00 euro, in virtù del percepimento, nel medesimo anno, di somme già assoggettate al prelievo fiscale sostitutivo nell’ambito di altri rapporti di lavoro subordinato precedenti o contestuali.

3. 5. 1 – Sostituti d’imposta che, in assenza del DPCM attuativo, non hanno applicato l’agevolazione

L’intervento del DPCM 23. 3. 2012 consente di detassare anche gli emolumenti legati alla produttività corrisposti nei precedenti mesi (da gennaio a maggio) del 2012, ai quali, nonostante risultassero erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi di secondo livello validi per tale anno, il sostituto d’imposta abbia cautelativamente preferito, nell’attesa del suddetto DPCM, applicare la tassazione ordinaria.

Il recupero delle maggiori imposte versate su tali somme, tassate ordinariamente pur avendo i presupposti per essere assoggettate all’imposta sostitutiva, può avvenire, nel rispetto dei limiti di cui al citato DPCM, nel primo mese utile (ossia sin dal mese di giugno 2012), con un conguaglio provvisorio (circ. Fondazione Studi Consulenti del lavoro 19. 6. 2012 n. 13).

Si segnala, però, che, secondo alcuni, in assenza di diversa disposizione dell’Agenzia delle Entrate, occorrerebbe attendere il conguaglio di fine anno 2012 (da effettuare entro il 28. 2. 2013), oppure il conguaglio di fine rapporto, se precedente.

3. 5. 2 – Sostituti d’imposta che, pur in assenza del DPCM attuativo, hanno applicato l’agevolazione

Qualora, invece, il sostituto d’imposta, in presenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali tempestivamente stipulati/rinnovati sin dall’inizio del 2012, abbia deciso di detassare i premi di produttività erogati in attuazione di questi ultimi, pur in assenza del DPCM attuativo, sulla base dei“vecchi” parametri (importo massimo detassabile pari a 6. 000,00 euro e limite reddituale soggettivo, riferito all’anno precedente, pari a 40. 000,00 euro), occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

·       nel caso in cui il lavoratore beneficiario risulti aver percepito, nel 2011, redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore a 30. 000,00 euro e le somme già detassate nel 2012 non superino il nuovo limite di 2. 500,00 euro, è possibile continuare ad applicare l’agevolazione fino a quando le somme incentivanti erogate al medesimo lavoratore non raggiungano tale importo massimo;

·       nel caso in cui l’agevolazione sia già stata applicata, nel 2012, ad un importo superiore a 2. 500,00 euro o a lavoratori titolari, nel 2011, di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30. 000,00 euro, il datore di lavoro:

–       è ora tenuto al versamento delle maggiori imposte dovute sulle somme detassate, da ricondurre alla tassazione ordinaria in quanto assoggettate all’imposta sostitutiva in violazione dei limiti di cui al DPCM 23. 3. 2012, con rivalsa sul dipendente;

–       può effettuare il ravvedimento operoso delle violazioni riguardanti gli obblighi di sostituto d’imposta, versando gli interessi e le previste sanzioni (salvo diversa ed auspicabile indicazione dell’Agenzia delle Entrate che escluda la sanzionabilità di tali comportamenti, per effetto delle incertezze che sussistevano al riguardo).

 

DETASSAZIONE PRODUTTIVITÀ 2012 – 2014: ANALISI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

0

I Consulenti del lavoro evidenziano le criticità sorte con i nuovi requisiti previsti dalla legge sulla detassazione della produttività 2012, vista la riduzione dei limiti di reddito e della somma erogata agevolata. La giustificazione del Governo, in un’interrogazione parlamentare di ieri, è che le risorse finanziarie a disposizione sono poche
Detassazione produttività 2012: tante critiche e poche risorse
 
I Consulenti del lavoro evidenziano le criticità sorte con i nuovi requisiti previsti dalla legge sulla detassazione della produttività 2012, vista la riduzione dei limiti di reddito e della somma erogata agevolata. La giustificazione del Governo, in un’interrogazione parlamentare di ieri, è che le risorse finanziarie a disposizione sono poche

 

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro evidenzia punti critici

Sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il DPCM 23 marzo 2012, che ha stabilito i nuovi requisiti di accesso alla tassazione agevolata al 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, sulla scorta di quanto previsto dalla legge di Stabilità 2012, per cui si è sancita la  proroga della detassazione dei premi di produttività per i lavoratori del settore privato anche per il 2012, alcune criticità sono state evidenziate dai Consulenti del lavoro con una circolare del 19 giugno scorso.

 

Detassazione produttività 2012

Si ricorda a questo punto che proprio la legge di stabilità, la legge n. 183/11 per l’anno 2012, ha previsto anche per quest’anno, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme premiali corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall’azienda, ma solo se previsto da accordi collettivi aziendali. La legge  però, demandava ad un apposito decreto di successiva emanazione, l’individuazione dei requisiti reddituali, sia in relazione all’imponibile assoggettabile, sia in riferimento al reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011. Questo decreto è stato emaato il 23 marzo 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2012, vengono così fissati i requisiti per la concreta applicazione del beneficio fiscale in esame. In sostanza, per il 2012, l’imposta sostitutiva del 10% sarà applicabile ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente (comprensivo di eventuali somme detassate) per l’anno 2011 non superiore a 30. 000,00 euro, per un importo massimo agevolabile pari a 2. 500,00 euro, al netto dei contributi.

 

Accordo aziendale detassazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, sulla legge di detassazione, ha in primis ricordato che il presupposto di legge affinché sia possibile applicare la detassazione è la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l’anno 2012. Sottoscrizione e recepimento che dovrebbe avere necessariamente la forma scritta. La conseguenza che traggono i Consulenti del lavoro è che sia possibile  detassare allora solo le somme incentivate maturate ed erogate dopo la sottoscrizione o il recepimento di uno dei contratti collettivi.

 

Detassazione somme superiori a 2. 500 euro

Altro aspetto messo in luce dai Consulenti del lavoro è il caso dell’azienda che ha già detassato le somme in misura superiore al limite di 2. 500 euro, ovvero per soggetti in possesso di un reddito nel 2011 superiore al limite di 30. 000 euro. In tali casi, secondo la circolare della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, è la stessa azienda che deve versare le minori ritenute effettuate.

 

Recupero detassazione produttività

Da ultimo, viene sottolineato che a prescindere dal momento in cui è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, si possono detassare le somme corrisposte successivamente alla sottoscrizione o al recepimento del contratto collettivo. Pertanto, nel primo mese utile è possibile recuperare la detassazione delle somme incentivante anche per eventuali periodi precedenti il DPCM.

 

Detassazione premi produttività senza risorse

Ma sulla detassazione si è parlato anche in una recente interrogazione parlamentare, del 20 giugno scorso, in cui si è chiesto al Governo di intervenire al fine del ripristino dei fondi per la detassazione dei redditi che derivano da premi di produttività, a partire dal 1° gennaio 2012. A ciò il Governo risponde dichiarando che mancano le risorse per rispristinare il regime agevolato precedente, tanto che questo è il motivo di fondo che ha portato alla riduzione dei limiti di redditi e di somma erogata agevolata, mantenendo però stabile l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 10%.

FONDO DI START UP

0

Il Fondo start up è finalizzato alla realizzazione di interventi – a condizioni di mercato – per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea da parte di PMI nazionali.

Fondo di Start Up

Il Fondo start up è finalizzato alla realizzazione di interventi – a condizioni di mercato – per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell’Unione Europea da parte di PMI nazionali.

Il Fondo consente investimenti di minoranza (fino ad un massimo del 49%) nel capitale di società (con sede in Italia o in altro paese dell’Unione Europea) di nuova costituzione cui è affidata la realizzazione del progetto di internazionalizzazione.

Destinatari dell’intervento

Possono beneficiare dell’intervento del Fondo tutte le PMI, ivi comprese le società costituite da giovani e da donne, in forma singola o associata.
Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila (corredata del mandato ufficiale sottoscritto dai partner); l’aggregazione delle imprese deve essere coerente e funzionale all’attuazione del progetto di internazionalizzazione della New. Co.

Tipologia

Il Fondo consente una partecipazione temporanea, di minoranza e a condizioni di mercato al capitale sociale di nuove società italiane (o società costituite in paesi UE). L’intervento avverrà tramite la sottoscrizione di capitale sociale in caso di New. Co. O la sottoscrizione di un aumento di capitale di New. Co. Costituite da non più di 18 mesi dal momento di presentazione della domanda di partecipazione.

Caratteristiche dell’intervento

La partecipazione del Fondo Start-up avrà le seguenti caratteristiche:

§  partecipazione temporanea e non di controllo, in ogni caso non superiore al 49% del capitale sociale

§  possibilità di coinvestimento da parte di altri soggetti finanziari (banche, private equity o altri); in tale evenienza, la quota di partecipazione del Fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria

§  importo di partecipazione non superiore ad € 200. 000 per singola iniziativa, da modulare sulla base delle caratteristiche del progetto di internazionalizzazione;

§  durata della partecipazione da 2 a 4 anni (fino ad un massimo di 6 anni, qualora lo richieda la specificità del progetto);

§  riacquisto della partecipazione del Fondo da parte dei soggetti imprenditoriali promotori, con impegno solidale al riacquisto integrale da parte di ciascuna impresa partecipante all’iniziativa;

§  Il prezzo di acquisto della partecipazione verrà determinato in accordo con il/i partner con riferimento al maggior valore tra:

§  il costo di acquisizione in Euro della partecipazione;

§  l’effettivo valore della partecipazione alla data della cessione, da determinarsi secondo i criteri consolidati applicati nella prassi professionale.

CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE INVESTONO ALL’ESTERO

0

La SIMEST è stata istituita come società per azioni nel 1990 (Legge n° 100 del 24. 4. 1990). è controllata da novembre 2012 da Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria (vedi composizione azionaria).  

SIMEST è la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero

La SIMEST è stata istituita come società per azioni nel 1990 (Legge n° 100 del 24. 4. 1990).

è controllata da novembre 2012 da Cassa Depositi e Prestiti che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è partecipata da banche, associazioni imprenditoriali e di categoria (vedi composizione azionaria).  

La SIMEST è stata creata per promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane ed assistere gli imprenditori nelle loro attività all’estero e pertanto:

per gli investimenti all’estero

sottoscrive fino al 49% del capitale delle società estere partecipate da imprese italiane;
agevola il finanziamento di quote sottoscritte dal partner italiano in società o imprese all’estero;
gestisce fondi di Venture Capital;

per gli scambi commerciali

agevola crediti all’esportazione

SIMEST inoltre fornisce servizi di assistenza e consulenza per tutte le fasi dell’avvio e della realizzazione di investimenti all’estero.

SIMEST è membro dell’INTERACT-EDFI, l’associazione europea delle finanziarie di sviluppo, ed è in grado di attivare una fitta rete di relazioni e informazioni in Italia, nel mondo e presso le istituzioni internazionali (in particolare, con l’UE), da mettere a disposizione delle imprese italiane per le loro attività all’estero.

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane

I prodotti che SIMEST offre alle imprese sono:

partecipazioni al capitale sociale di imprese extra UE. (L. 100/90);
partecipazione al capitale sociale di imprese in ambito UE;
contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi all’impresa italiana per la partecipazione al capitale di imprese al di fuori dell’U. E. (L. 100/90 art. 4);
fondi di Venture Capital;
assistenza e consulenza professionale. Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. B);
finanziamenti agevolati per programmi di inserimento sui mercati esteri (L. 133/08, art. 6, comma 2, lett. A);
agevolazioni di crediti all’esportazione (D. Lgs. 143/98 già Legge 227/77);
finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici (Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. C – delibera CIPE n. 112/09)

SIMEST interviene in tutti i Paesi del mondo

Per gli scambi commerciali

In tutti i paesi al di fuori dell’Unione Europea, ad eccezione degli interventi a sostegno dei crediti all’esportazione, che possono essere concessi anche verso i Paesi UE.

Per gli investimenti

In tutti i paesi.

Per quanto concerne la costituzione di imprese all’estero, gli interventi di SIMEST sono rivolti prevalentemente a quei paesi che abbiano adottato normative di salvaguardia degli investimenti esteri o, quantomeno, siano firmatari di accordi con il Governo italiano o con organizzazioni internazionali, destinati alla protezione degli investimenti esteri.

Negli investimenti, SIMEST dà pertanto preferenza ai Paesi:

le cui tradizioni, cultura e legami etnici generino un clima particolarmente favorevole agli investimenti italiani;
che presentino una particolare rilevanza geopolitica per l’internazionalizzazione del “sistema Italia”.

SIMEST accompagna le imprese italiane nel mondo

La SIMEST promuove e sostiene le attività all’estero di tutte le aziende italiane, in particolare le piccole e medie, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche, nonché cooperative, consorzi ed altri organismi economici, attraverso due principali canali di attività:

Il sostegno agli scambi commerciali
Il sostegno agli investimenti all’estero

APS ASD SSD: CALCOLO IMPOSTE DIRETTE IN REGIME 398/1991

0

Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche  le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non  commerciali  determinano  il reddito in maniera  forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella).  

IMPOSTE  DIRETTE

Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche  le associazioni sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla disciplina generale degli enti non commerciali. Gli enti non  commerciali  determinano  il reddito in maniera  forfetaria, applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti (vedi tabella). Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto  nella legge 16 dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.

Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando  ai proventi di natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento). Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece, delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento nel caso del trasferimento di un atleta da una società sportiva dilettantistica ad una società professionistica.

ATTENZIONE

I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla raccolta fondi non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di 51. 645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.  

enti%20non%20profit. Png

In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”. Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti previsti per gli enti non commerciali.

Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche se non perseguono il fine di lucro, mantengono,  dal punto di vista fiscale, la natura commerciale. Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali.

 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI: APPROVAZIONE NUOVE CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO

0

Il Decreto ministeriale del 23 novembre 2012, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, approva le nuove condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Fondo di garanzia per le PMI: approvazione nuove condizioni di accesso al fondo

Il Decreto ministeriale del 23 novembre 2012, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, approva le nuove condizioni di ammissibilità e  le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riportato il testo delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale.  

Nell’allegato 2 al presente decreto è riportato il testo dei criteri di valutazione economico – finanziaria  delle imprese per l’ammissione delle operazioni.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE

 

ALLEGATO 1


CONDIZIONI DI AMMISSIBILITà E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 100, LETTERA A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662


 

ALLEGATO 2


CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L’AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI


Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!