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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

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I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari…

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IN COSA CONSISTE

 

I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la costruzione della  loro  casa  di abitazione principale, possono  detrarre  dall’Irpef, nella  misura del 19%,  gli interessi  passivi e i relativi oneri  accessori  pagati  sui mutui  ipotecari,  per costruzione e ristrutturazione dell’unità  immobiliare, stipulati con  soggetti residenti  nel territorio  dello  Stato o di uno  Stato membro  dell’Unione europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L’importo massimo  sul quale  va calcolata la detrazione del  19%  è pari  a 2. 582,28 euro complessivi  per ciascun  anno  d’imposta.

 

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati  in conformità  al provvedimento comunale che  autorizzi  una  nuova  costruzione, compresi  gli interventi  di ristrutturazione edilizia  di cui all’art. 31, comma  1, lett. D), della  legge 5 agosto  1978,  n. 457 (ora trasfuso nell’articolo  3 del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380).

Per abitazione  principale si intende  quella  nella  quale  il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal fine rilevano  le risultanze  dei registri anagrafici  o l’autocertificazione, con la quale  il contribuente può attestare anche  che dimora  abitualmente in luogo diverso da quello  indicato nei registri anagrafici.

 

LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per usufruire  della  detrazione in questione è necessario che  siano  rispettate  le seguenti condizioni:

·        il mutuo  deve  essere  stipulato  nei  sei mesi  antecedenti la data  di inizio  dei  lavori  di costruzione o nei diciotto  mesi successivi;

·        l’immobile  deve  essere  adibito  ad abitazione principale entro  sei mesi dal termine  dei lavori di costruzione;

·        il contratto  di mutuo  deve  essere  stipulato  dal  soggetto  che  avrà  il possesso  dell’unità immobiliare a titolo di proprietà  o di altro diritto reale.

La detrazione  è  limitata  all’ammontare degli  interessi  passivi  riguardanti   l’importo  del mutuo  effettivamente  utilizzato  in ciascun  anno  per la costruzione dell’immobile.

La detrazione è cumulabile con quella  prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tutto il periodo  di durata dei lavori di costruzione dell’unità  immobiliare, nonché per il periodo  di sei mesi successivi al termine  dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno  a partire dal periodo  d’imposta  successivo  a quello  in cui l’immobile  non è più utilizzato  come  abitazione principale.

Non si tiene conto  delle variazioni  dipendenti da trasferimenti  per motivi di lavoro.

La mancata destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare entro sei mesi dal- la conclusione dei  lavori  di costruzione della  stessa  comporta la perdita  del  diritto  alla detrazione.

In tal caso  il termine  per la rettifica della  dichiarazione dei redditi  da parte  dell’Amministrazione  finanziaria  decorre  dalla data di conclusione dei lavori di costruzione.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità  immobiliare da adibire  ad abitazione  principale non  sono ultimati  entro  il termine  stabilito  dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso (salva la possibilità  di proroga); in tal caso è da questa data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione  dei redditi da parte dell’Agenzia  delle Entrate.

Il diritto alla detrazione non viene meno  se per ritardi imputabili  esclusivamente  all’Amministrazione comunale, nel rilascio  delle  abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente legislazione edilizia,  i lavori di costruzione non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o nei diciotto  mesi successivi  alla data  di stipula  del contratto  di mutuo  o i termini  previsti nel precedente periodo  non sono rispettati.

 

ONLUS: I SETTORI DI ATTIVITÀ

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L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Onlus: I Settori di attività

L’art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997 delimita  i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’art. 10, comma 1, lett. C), del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività – riportati nel paragrafo precedente – in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.

In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nel- l’art. 3, comma 189, lett. A) della legge delega n. 662 del 1996.

Ai fini dell’esatta  individuazione  dell’ambito  di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell’art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.

1. 4 Finalità di solidarietà sociale

L’art. 10, comma 1, lett. B), del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I commi  2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano  il concetto  di solidarietà sociale, dettando  precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell’art. 10, comma 1, lett. A), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997.

In particolare  i commi 2 e 3 dell’art. 10 in esame prevedono:

“2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie  nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promo- zione della cultura e dell’arte e della  tutela  dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate  in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente  agli aiuti umanitari.

“3. Le finalità  di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie  dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nel- le condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2. ”.

Il successivo  comma  4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:

“4. A prescindere  dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza  sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno

1939, n. 1089, ivi comprese  le biblioteche  e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e del- l’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta diretta- mente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato. ”.

In sostanza  i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett. A), del decreto legislativo n. 460 del 1997 vengono distinti ai fini dell’individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:

 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate al- le condizioni dei destinatari;

2)   settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si considerano  immanenti, per espressa previsione normativa.

1)  Settori per i quali  le finalità di solidarietà sono correlate alla condizione dei destinatari.

Tali settori  sono  i seguenti:

– assistenza sanitaria;

– istruzione;

– formazione;

– sport dilettantistico; 

– promozione della cultura e dell’arte;

– tutela dei diritti civili.

Il comma  2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalità solidaristiche solo qualora l’attività ad essi relativa sia di- retta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all’organizzazione.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attività non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero  dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado  e dei loro affini entro il secondo grado.

Viene, tuttavia,  precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio  fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l’attività dell’ente, possono essere beneficiari delle attività istituzionali dell’organizzazione.

Nozione di persone svantaggiate

La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo in- teso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente  invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

– disabili  fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

– tossico-dipendenti;

– alcolisti;

– indigenti;

– anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

– minori abbandonati,  orfani o in situazioni di disadattamento  o devianza;

– profughi;

– immigrati non abbienti.

 

2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalità di solidarietà sociale

Si tratta di settori per i quali  le finalità di solidarietà sociale si intendono perseguite a prescindere  dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell’attività. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:

– attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;

– beneficenza;

– tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui al- la legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, eser- citata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

– attività di promozione della cultura e dell’arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regola- mento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il fine solidaristico  è considerato immanente per alcune attività, come l’assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative.

Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende  per- seguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

Promozione della cultura e dell’arte

L’attività di promozione della cultura e dell’arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attività previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma  2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attività tra quelle per le quali la finalità di solidarietà sociale è correlata alla condizione dei destinatari.

In via generale l’attività di promozione della cultura e dell’arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attività, di cui si è in precedenza trattato,  per i quali è necessario che l’attività sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche,  sociali o familiari o ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Tuttavia, il comma  4 dello stesso articolo 10, elencando le attività per le quali le finalità di solidarietà sociale sono considerate  inerenti senza necessità di verificare la qualità dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attività di promozione della cultura e dell’arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti “apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato”.

Si evidenzia  che la norma in esame prevede espressamente che l’apporto economico sia erogato dall’amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.

Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attività per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, è riconosciuto un apporto economico da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.

Il riconoscimento di apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato è “condicio sine qua non” per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS. Al riguardo  il Ministero dei Beni culturali ha precisato che “gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell’arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari  degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:

1)  Legge 17 ottobre 1996, n. 534, “Norme per l’erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali”.

2)  Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.

3)   Legge 1  dicembre  1997, n. 420, Fond.   Rossini  Festival  – Fond.   Ravenna

Manifestazioni.

4)  Legge 26 luglio 1984, n. 414 – “Società di cultura la Biennale di Venezia”.

 

Si evidenzia  che l’art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 248  del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l’inserimento nell’apposita tabella.

Si fa presente che la suddetta  tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale  dello Stato per il triennio 1997-1999, è stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta  Ufficiale n. 229  del 1 ottobre 1997.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all’attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.

Attività di ricerca scientifica

Per quanto  riguarda il settore di attività di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett. A) del decreto legislativo n. 460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalità in cui l’attività di ricerca scientifica potrà es- sere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ciò comporta che non tutta l’attività di ricerca scientifica può consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità che devono essere stabilite da norme regolamentari.

APS – ASD –SSD: GUIDA AI COMPENSI EROGATI AD ISTRUTTORI, AMMINISTRATIVO GESTIONALI, MANUTENTORI ED ADDETTI ALLA PULIZIA

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I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino all’importo di 7. 500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.

Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata delle addizionali all’Irpef.   Tale ritenuta si effettua:  

a.        a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7. 501 e 28. 158,28 euro;  

b.       a titolo d’acconto, se superiore a 28. 158,28.  

Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata tassata definitivamente e non indicherà,  pertanto, nella propria dichiarazione  dei redditi (se tenuto a presentarla) il compenso  ricevuto.

Nel secondo  caso, viceversa, ha l’obbligo di presentare la dichiarazione  dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la ritenuta subita.   Gli sportivi che in un periodo  d’imposta incassano  più compensi  da associazioni  sportive diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba  essere effettuata la ritenuta Irpef.  

ATTENZIONE

Possono fruire  del medesimo  trattamento  fiscale  agevolato anche coloro che all’interno  dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa  e contabile, i manutentori e gli addetti alla pulizia. Sono escluse dall’imponibile  e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le indennità chilometriche  e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di residenza.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DA AFFRANCAMENTO

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Ai sensi del comma 12 articolo 15 del Decreto Legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

OPERAZIONI STRAORDINARIA: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DA  AFFRANCAMENTO

 

Ai sensi del comma 12 articolo 15 del Decreto Legge 185 del 2008 sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate a partire dal periodo d’imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2007.

In linea generale, possono essere riallineati i maggiori valori iscritti su elementi  o  attività  ricevute  in  occasione  di  operazioni  straordinarie,  ossia quelle provenienti dalla società conferente, incorporata, scissa ed iscritti nel bilancio rispettivamente della società conferitaria, incorporante (o risultante dalla fusione) o beneficiaria.

A tal riguardo si rileva che, con riferimento alle operazioni di fusione e scissione, l’esercizio dell’opzione è consentito solo nel caso in cui le attività su cui si vogliono iscrivere i maggiori valori facciano parte di un compendio aziendale e non costituiscano singole entità, prive di organizzazione.

Il regime di riallineamento di cui al comma 10 dell’articolo 15 del decreto in esame presenta un ambito oggettivo circoscritto a taluni beni del compendio aziendale.

In particolare, risultano affrancabili i maggiori valori iscritti relativi:

·        all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali (comma 10);

·        alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, ivi inclusi i crediti (comma 11).

Con riferimento all’avviamento e ai marchi d’impresa la Relazione illustrativa al decreto ha specificato che tra di essi si deve intendere ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita.

Le attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR includono, ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, i crediti.

Oggetto dell’affrancamento è la differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei descritti elementi patrimoniali ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi elementi patrimoniali avevano in capo alla società dante causa.

Più in particolare, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva va determinata facendo riferimento ai disallineamenti esistenti  alla  chiusura  del  periodo  d’imposta  in  cui  è  stata  realizzata l’operazione straordinaria, tra il valore civile di bilancio (al netto degli ammortamenti civilistici già operati) ed il relativo valore fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

Analoghe considerazioni valgono anche nella circostanza in cui il maggior valore attribuito riguardi non un

 bene preesistente presso la società dante causa ma, piuttosto, un elemento patrimoniale che emerge per effetto dell’operazione straordinaria e che sia iscritto per la prima volta nel bilancio dalla società avente causa.

In  tal  caso,  come  ovvio,  la  base  imponibile  ai  fini  del  regime dell’imposta sostitutiva è rappresentata dall’intero valore (netto) di iscrizione in bilancio.

Come si è detto, l’ultimo periodo del comma 10 prevede la possibilità di affrancare i maggiori valori anche in relazione alle “altre attività immateriali”. Sul punto, si evidenzia che la locuzione utilizzata dal legislatore è diversa rispetto a quella adottata dall’articolo 1, del decreto ministeriale 25 luglio 2008, attuativo della disciplina di cui all’articolo 176, comma 2-ter. In particolare, il decreto ministeriale fa riferimento ai “beni” e non alle “attività”. Conseguentemente, la circolare n. 57/E ha escluso gli oneri pluriennali dall’ambito  di  applicazione  dell’imposta  sostitutiva  di  cui  all’articolo  176, comma 2-ter, poiché non costituiscono “beni”. Di  converso,  nella  disciplina  in  commento,  il  comma  10  in  esame utilizza il termine “attività”. Sulla base del tenore letterale della richiamata disposizione  si  ritiene  che  il  legislatore  abbia  voluto  ampliare  l’ambito oggettivo di applicazione del regime di affrancamento di cui al comma 10, inserendovi anche gli oneri pluriennali, ossia le spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108 del TUIR (ad es. Le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc. ), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio.

Con riferimento ai soggetti IAS adopter , inoltre, si conferma la facoltà – di affrancare i disallineamenti relativi alle attività a vita utile definita, per le quali i principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 38 e l’IFRS 3, prevedono l’iscrizione in bilancio, anche se trattasi di poste diverse dai beni in senso giuridico, purchè siano identificabili, sottoposte al controllo dell’impresa ed in grado di generare futuri benefici economici.

Sono così considerate attività immateriali, ad esempio, oltre a beni tradizionali come i marchi, i brevetti, le formule, ecc. Anche le cd. Liste clienti, o talune spese promozionali nei confronti della clientela.

Anche queste ultime tipologie di attività, iscrivibili in bilancio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS, possono, quindi, essere oggetto di affrancamento ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma 10, nonchè ai sensi del regime dell’imposta sostituiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir.

CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER LE PMI: INAIL – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE

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Anche per il 2012 stanziate risorse per progetti di gestione della sicurezza sul lavoro ed investimento per macchine e strutture Incentivi INAIL per la sicurezza Le domande saranno presentabili on-line fino al prossimo 14 marzo E` stato pubblicato dall`INAIL 1` “avviso pubblico 2012” per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER LE PMI: INAIL – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

Anche per il 2012 stanziate risorse per progetti di gestione della sicurezza sul lavoro ed investimento per macchine e strutture Incentivi INAIL per la sicurezza Le domande saranno presentabili on-line fino al prossimo 14 marzo E` stato pubblicato dall`INAIL 1` “avviso pubblico 2012” per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In termini generali, l`incentivo rivolto ad imprese, anche individuali, è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto. Il contributo massimo è pari a 100. 000 euro, mentre il contributo minimo erogabile è pari a 5. 000 euro.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l`adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30. 000 è possibile richiedere un`anticipazione del 50% del finanziamento

 

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2012 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, art. 11, comma 1 lett. A) e comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s. M. I.                 

1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.

Il contributo massimo è pari a 100. 000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro.  Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.  Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30. 000  è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.

3. DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE

Le risorse Per l’anno 2012 l’INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:

9,102 milioni di euro per i finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1 lett. A) D. Lgs. 81/2008 (le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza
146,250 milioni di euro per i finanziamenti INAIL di cui all’art. 11 comma 5 D. Lgs. 81/2008 (le risorse INAIL) destinati:

ai progetti di investimento (strutturali e macchine)
ai progetti relativi a:

Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

5. MODALITA’ E TEMPI

5. 1. Compilazione e salvataggio online della domanda  –  15 gennaio – 14 marzo  2013

Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito inail – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18. 00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia).  E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18. 00 del 14 marzo 2013.

5. 2. Download del codice identificativo  –  18 marzo 2013

A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

5. 3. Pubblicazione della data di invio della domanda online  –  8 aprile 2013

Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura  dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito inail a partire dall’8 aprile 2013.

Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

CONTRIBUTI PER NEO IMPRENDITORI “ANTICHI MESTIERI E GREEN FUTURE” REGIONE SARDEGNA

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Il bando prevede la concessione di contributi, fino a 50 mila euro, per sostenere coloro che hanno frequentato proficuamente i corsi nell’impianto della nuova impresa. L’Assessorato del Lavoro, con 6 milioni di euro provenienti dal fondo sociale europeo, concede contributi ai nuovi imprenditori che hanno appreso competenze sui mestieri tradizionali della Sardegna e nei settori legati all’ambiente partecipando ai bandi “antichi mestieri” e“green future”.

Contributi per neo imprenditori “Antichi mestieri e Green future”_ Regione Sardegna

 

Il bando prevede la concessione di contributi, fino a 50 mila euro, per sostenere coloro che hanno frequentato proficuamente i corsi nell’impianto della nuova impresa 

 

L’Assessorato del Lavoro, con 6 milioni di euro provenienti dal fondo sociale europeo, concede contributi ai nuovi imprenditori che hanno appreso competenze sui mestieri tradizionali della Sardegna e nei settori legati all’ambiente partecipando ai bandi “antichi mestieri” e“green future”.

I disoccupati e gli inoccupati che si sono impegnati nelle botteghe e nelle imprese artigiane o che hanno partecipato ai corsi green future per apprendere le modalità di creazione d’impresa su settori emergenti legati alla sostenibilità ambientali possono ora mettere a frutto le capacità acquisite e creare una propria impresa. La Regione potrà sostenerli con un contributo fino a 50 mila euro.  

Per partecipare a questo nuovo bando occorre essere residenti in Sardegna ed aver svolto proficuamente i corsi di Antichi mestieri o Green future.  

Il progetto di impresa (business plan) può anche essere presentato da un gruppo i cui partecipanti abbiano, tutti, seguito proficuamente uno dei corsi.  

Gli interessati dovranno presentare la documentazione necessaria entro le ore 13 del giorno 30 aprile 2013 

Informazione a cura dell’Urp della Presidenza della Regione Sardegna   

IMU: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 4 FEBBRAIO (ANCHE PER CASI DI L’USUFRUTTO LEGALE)

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Il nuovo modello di dichiarazione Imu è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre e dunque, calcolando i 90 giorni stabiliti con un emendamento al decreto sui costi della politica, si arriverebbe al 3 febbraio ma, considerato che è domenica, la scadenza è fissata al 4.   Pertanto è’ il 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu.    

Imu: La Dichiarazione deve essere presentata entro il 4 Febbraio (anche per casi di l’usufrutto legale)

 

Il nuovo modello di dichiarazione Imu è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre e dunque, calcolando i 90 giorni stabiliti con un emendamento al decreto sui costi della politica, si arriverebbe al 3 febbraio ma, considerato che è domenica, la scadenza è fissata al 4.   Pertanto è’ il 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu.   

 

L’obbligo di dichiarazione non sussiste per le abitazioni principali ma, come viene spiegato nelle istruzioni al modello Imu, «sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune». La dichiarazione deve dunque essere presentata quando gli immobili godono di riduzioni dell’imposta (fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, fabbricati di interesse storico o artistico, immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i terreni agricoli) e quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo tributario.    Attenzione: Chi  ha proceduto all’usufrutto legale per usufruire della aliquota imu agevolata è tenuto a presentare la dichiarazione imu entro il 4 febbraio 2013.  

Imprenditoria Femminile:Regione Veneto rifinanziati i bandi per le imprese a prevalente partecipazione femminile

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Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1. 3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1. 3. 1. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”. “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1. 3. 1. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”. Programma Operativo Regionale 2007-2013.
Testo o Estratto Bando di Gara
TITOLO COMPLETO
Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti di nuove PMI femminili. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1. 3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità” Azione 1. 3. 1. “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile”. DESTINATARI

Nuove PMI femminili. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
POR 2007-2013, parte FESR, Asse 1, Linea di intervento 1. 3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”, Azione 1. 3. 1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” – Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1. FINALITA’
L’obiettivo del bando “a sportello” consiste nel promuovere e consolidare il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) a prevalente partecipazione femminile, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica che necessita di iniziative, anche a livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità in particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti. ULTERIORI INFORMAZIONI
Si potranno inviare le domande dalle ore 10. 00 del 4 febbraio 2013. Riepilogo

Struttura di riferimento:

Data Scadenza:

Direzione industria e artigianato

30/04/2014

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto (BURV):

Tel. Ente Appaltante:

n. 01 del 04/01/2013

041/279. 5817/5809/5825/5822/5847/5810

Fax Ente Appaltante:

E-mail Ente Appaltante:

041/2795808

industria. Artigianato@regione. Veneto. It

 

Contributi alle imprese: Voucher per PMI della Regione Lombardia

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Il bando finanzia, tramite l’utilizzo di voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili, l’acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca presso soggetti terzi e favorire l’introduzione di figure professionali qualificate in azienda oltre a sostenere, con un contributo, i processi volti all’ottenimento del brevetto/modello europeo e/o di altri brevetti/modelli internazionali.

Voucher ricerca e innovazione e contributi per i processi di brevettazione

Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde, nell’ambito dell’Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde.

Il bando finanzia, tramite l’utilizzo di voucher a fondo perduto, nominativi e non trasferibili, l’acquisto di servizi di assistenza, consulenza e ricerca presso soggetti terzi e favorire l’introduzione di figure professionali qualificate in azienda oltre a sostenere, con un contributo, i processi volti all’ottenimento del brevetto/modello europeo e/o di altri brevetti/modelli internazionali.

Risorse
La dotazione finanziaria ammonta a 6,07 milioni di euro, di cui:

·        3,05 milioni di euro a carico di Regione Lombardia

·        3,02 milioni di euro a carico delle Camere di Commercio Lombarde

Ambiti di intervento

Il bando finanzia le seguenti misure:

·        Voucher A – rilevazione della domanda di innovazione, sviluppo dell’offerta di conoscenza

·        Voucher B – E-security, sicurezza informatica

·        Voucher C –  supporto alla partecipazione a bandi del VII Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo (7° PQ) e del Programma per la Competitività e l’Innovazione (CIP) dell’Unione Europea

·        Voucher D – capitale umano qualificato in azienda
Misura E – sostegno ai processi di brevettazione

Ogni impresa può richiedere un voucher per misura fino ad un massimo di tre e una sola richiesta di contributo nell’ambito della misura E.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le imprese lombarde che, al momento della presentazione della domanda, rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa (MPMI) e sono in possesso dei seguenti requisiti:

·        essere micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005): sono comunque escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale;

·        essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio lombarda territorialmente competente;

·        avere sede legale e/o sede operativa in una provincia lombarda;

·        essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;

·        non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

·        avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

·        non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

 

Importo del voucher/contributo

L’agevolazione consiste:

·        per le misure A,B,C,D in un voucher a copertura delle spese per l’acquisto di servizi per la ricerca e l’innovazione o per l’inserimento di capitale umano qualificato in azienda

·        per la misura E in un contributo alle spese sostenute per l’acquisizione di uno o più brevetti/modelli europei/internazionali

 

Presentazione delle domande

Per i voucher A1, A2, A3, B, C1, C2, D1 e D2 le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile su bandimpreselombarde. It dalle ore 12. 00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12. 00 di giovedì 28 febbraio 2013.

Per il contributo sulla Misura E le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese dalle ore 12. 00 di martedì 11 settembre 2012 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse e, comunque, entro e non oltre le ore 12. 00 di giovedì 28 febbraio 2013.

Informazioni

Per la Misura E informazioni ed assistenza potranno essere richieste all’indirizzo di posta elettronica: bando. Brevetti@cestec. It.
Informazioni e assistenza relative al sito web di Regione Lombardia dedicato ai finanziamenti alle imprese potranno essere richieste tramite l’indirizzo di posta elettronica: assistenzaweb@regione. Lombardia. It, oppure al numero verde 800. 131. 151, attivo dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Per ulteriori dettagli consultare l’allegato con la versione integrale del bando.
 

TIPOLOGIA:

Agevolazioni

SCADENZA:

Temporale

DATA DI PUBBLICAZIONE:

10-08-2012

DATA CHIUSURA:

28-02-2013

 

NOVITA’ FISCALI 2013

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Pillole delle principali Novità fiscali per il 2013, dalla deducibilità delle autovetture ad uso promiscuo, al rimborso Irap, alle maggiori detrazioni per i figli a carico, alla comunicazione dei beni concessi in uso agli ai soci e familiari, alla proroga della rivalutazione dei terreni e quote sociali, e…

NOVITA’ FISCALI 2013

 

1.         Per auto aziendali la deduzione dei costi è pari al 20%; quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti è pari al 70% (senza limiti per acquisto); i “minimi” deducono il 50%; invariata la deduzione per gli agenti.

2.         Dal 04/03 al 06/03 (per il Lazio) si presenta on line l’istanza di rimborso IRES/IRPEF per i versamenti (acconti e saldo) riferiti agli anni 2007-2011, per deduzione IRAP costo lavoro dipendenti; dall’esercizio 2012 l’IRAP dipendenti è deducibile dal reddito di impresa/autonomo.

3.         Aumentano le detrazioni per i figli:da 800 a 950 e sotto i 3 anni da 900 a 1220; per i portatori di handicap ulteriori 400.

4.         Entro il 02/04 la Comunicazione, per il 2011, dei beni concessi in godimento ai soci e familiari, compresi i finanziamenti alla società

5.         Entro 30/04 invio Elenco clienti-fornitori 2012, con aggiunta dei consumatori finali per acquisti oltre € 3. 600 (Spesometro).

6.         Entro il 30/06 obbligo della PEC anche per imprese individuali.

7.         Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti da persone fisiche al 01/01/2013 con imposta sostitutiva (4% o 2%) entro 01/07/2013.

8.         Il 30/06 scade il 50% (ristrutturazione) e il 55% (riqualif. Energ. ), per riunificarsi nel 36% e riportando il limite da € 96. 000 a 48. 000.

9.         Dal 01/07 l’aliq. IVA del 21% sale al 22%.

10.     Scende dal 15% al 5% la deduzione forfett. Redditi da locaz. Immobili.

11.     L’IVIE (immobili all’estero) è spostata dal 2011 al 2012 ed il versato per il 2011 è considerato acconto per il 2012.

 

12.     Direttiva Pagamenti: dal 01/01/2013  30 gg. è il limite per i pagamenti della PA e imprese (automaticamente gli interessi di mora di circa il

10%), 60 gg. Per Asl, ospedali e imprese pubbliche.

13.     Dal 2012 è obbligatoria la dichiarazione IVA per i produttori agricoli con V. A. Inferiore ad € 7. 000.

14.     Obbligo di fatturare le operazioni extraterritoriali (“fuori campo” artt. 7-7septies DPR633/72) e includerle nel V. A. ; Obbligo di indicare in fattura P. Iva/C. F. Del cessionario/committente; La fattura emessa ad un operatore Ue o extraUe senza addebito di imposta deve arrecare, rispettivamente, la notazione “inversione contabile” o “non soggetta”.  

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