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AVVOCATI: GUIDA ALLE NUOVE INIZIATIVE DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 13 L.388/2000

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Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

Avvocati: Guida alle nuove iniziative di lavoro autonomo  ai sensi dell’art. 13 L. 388/2000  

Per le persone fisiche che intraprendono per la prima volta un’attività professionale, la norma di cui all’art. 13 L. 388/2000 prevede la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato, che consente il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef  pari al 10% del reddito, e relative addizionali regionali e comunali, oltre ad un’importante semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali incombenti in capo al neoprofessionista. Tale regime si applica per il primo periodo d’imposta e i due successivi.

In sostanza, dal punto di vista contabile, chi si avvale di tale regime è unicamente tenuto al rispetto degli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico delle fatture e della documentazione emessa e ricevuta, i cui dati verranno indicati nella dichiarazione annuale; al contrario, non sussiste alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

Dal punto di vista strettamente fiscale, la scelta del regime in oggetto comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo: si noti bene che si tratta del reddito imponibile, ovvero del reddito prodotto al netto delle spese inerenti all’attività, sostenute nel periodo di imposta.

L’imposta è sostitutiva solo dell’Irpef, pertanto si versano regolarmente le altre imposte, ad eccezione dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto (l’Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). I contribuenti dovranno, in particolare, corrispondere, in sede di dichiarazione annuale, l’acconto Irap (sempre, naturalmente, che sussista il presupposto dell’attività autonomamente organizzata), calcolato secondo le modalità previste ordinariamente.

Coloro che si avvalgono di questo regime possono godere anche di un credito di imposta per l’acquisto di apparecchiature informatiche: infatti, ai contribuenti che si dotano di computer, modem e stampante è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del loro costo con il limite massimo di 309,87 euro.

Dopo aver preso in considerazione i principali  aspetti appetibili del regime fi scale di cui all’art. 13, procediamo  a verificare quali sono le condizioni necessarie per potervi accedere:

a) il professionista non deve aver esercitato negli ultimi tre anni l’attività professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con un’importante eccezione per il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare annuo di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30. 987,41 euro;

d) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi (art. 13, comma 2, L. 388/2000).

Il regime fiscale agevolato ha la durata di tre anni e si applica per il primo periodo di imposta in cui ha inizio l’attività e per i due successivi.

La scelta vincola  il contribuente per almeno un periodo di imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

In tal senso la Circolare n. 59 del 18. 6. 2001 e la Circolare n. 8 del 26. 1. 2001 contenenti le disposizioni circa le modalità ordinarie di determinazione e versamento dell’imposta in via ordinaria.

Il modello di richiesta, allegato al provvedimento del 14. 3. 2001 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, deve essere utilizzato qualora il contribuente intenda chiedere all’Agenzia delle Entrate anche l’assistenza fiscale nell’adempimento degli obblighi tributari, appunto, il servizio di tutoraggio.

Il regime  agevolato cessa di avere efficacia, con conseguente sottoposizione a tassazione ordinaria, in caso di superamento dei limiti dei compensi o ricavi sopra indicati. Nella specie, il regime  agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi conseguiti superano l’importo di 30. 987,41 euro, ma non oltre il 50% (e quindi fino a 46. 481,12 euro); in pratica, il superamento dei valori massimi entro limiti contenuti consente di mantenere il godimento dell’agevolazione per l’anno in cui si è verificato;

b) a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica  il superamento dei limiti, nel caso in cui, invece, i ricavi  e i compensi superino del 50% detti limiti.

In tali situazioni l’intero reddito del lavoratore autonomo conseguito nel periodo d’imposta verrà assoggettato a tassazione nei modi ordinari (art. 13, comma 3, Legge 388/2000).

Il giovane professionista, avvocato o praticante avvocato, che apre per la prima volta la Partita Iva per l’esercizio della propria attività professionale e che si trova nelle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, Legge 388/2000, può in tale sede richiedere di essere assoggettato al regime fiscale agevolato, ai sensi dell’art. 13, Legge 388/2000.

Una volta presentata l’istanza, egli, al momento dell’effettuazione di un’operazione imponibile (prestazione professionale), dovrà emettere la fattura in duplice copia, consegnandone una al cliente e trattenendone una per sé.

 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 26. 1. 2001, punto 1. 5: “solo a seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere a tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte dirette, Irap e Iva”.

A tal proposito, è molto importante ricordare che i redditi soggetti all’imposta sostitutiva non sono assoggettati alla ritenuta d’acconto9: per fare un esempio pratico, lo studio legale che versi dei corrispettivi ad un avvocato a fronte di una collaborazione professionale non dovrà operare la ritenuta. In tal senso, dovrà essere indicata un’apposita dicitura in calce alla fattura, del tipo: “compensi non assoggettati a ritenuta ex art. 13, Legge 388/2000”.

Parimenti, l’avvocato dovrà conservare  le fatture passive, emesse a fronte di acquisti posti in essere nell’ambito della propria attività professionale.

Le fatture attive e passive dovranno essere tenute e conservate in ordine cronologico, per ciascun periodo d’imposta, ma non dovranno essere registrate su alcuna scrittura contabile.

Le scadenze che dovranno essere tenute presenti dal professionista sono:

1) quella relativa al versamento annuale dell’imposta sostitutiva dell’Irpef (10% del reddito);

2) quelle relative al versamento dell’Irap, compresi  gli acconti;

3) quella relativa al versamento (annuale) dell’Iva;

4) quella relativa alla presentazione annuale delle denuncia annuale dei redditi, compresa la compilazione dei dati rilevanti ai  fini dell’applicazione degli studi di settore, ove necessari.

Il contribuente dovrà infatti, sulla scorta dei dati risultanti dalle fatture attive e dalle fatture passive, autoliquidare le imposte dovute, provvedendo ai necessari versamenti, oltre che compilare e presentare la dichiarazione Modello Unico Persone Fisiche.

GUIDA FISCALE ALLA TASSAZIONE DI TERRENI E FABBRICATI

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Appena pubblicata la nuova guida fiscale da parte della Agenzia delle Entrate sulla Tassazione degli immobili  (terreni  e fabbricati). Gli stessi  sono  soggetti  a imposte  che colpiscono  il loro reddito  (Irpef e addizionali all’Irpef ), il loro possesso in quanto  beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio  2012) e il loro trasferimento,  realizzato  mediante  atto  tra vivi – come la donazione  o la compravendita – o attraverso  la successione ereditaria.

Appena pubblicata la nuova guida fiscale da parte della Agenzia delle Entrate sulla Tassazione degli immobili  (terreni  e fabbricati). Gli stessi  sono  soggetti  a imposte  che colpiscono  il loro reddito  (Irpef e addizionali all’Irpef ), il loro possesso in quanto  beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio  2012) e il loro trasferimento,  realizzato  mediante  atto  tra vivi – come la donazione  o la compravendita – o attraverso  la successione ereditaria.

Nel caso  di trasferimento  mediante  compravendita, le imposte  applicate  sono  l’imposta di registro  (in alternativa,  l’Iva) e le imposte  ipotecaria  e catastale. Nei trasferimenti  per donazione  (o successione) sono dovute  l’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda  del rapporto  di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte  ipotecaria  e catastale.

Per gli atti  soggetti  a Iva,  non  si applica  l’imposta proporzionale  di registro  (principio di alternatività). Sono comunque  dovute,  generalmente in misura fissa, le imposte  di registro,  ipotecaria  e catastale.   Per quanto  riguarda  l’Irpef, i redditi  degli immobili sono  cumulati con gli altri redditi  del possessore e tassati  secondo  le aliquote  previste per tale imposta.

Poiché le aliquote  Irpef sono progressive,  uno stesso reddito  proveniente da immobili può  essere  tassato, quindi,  in misura più o meno  elevata  a seconda del reddito  complessivo  nel quale  è confluito.

Per l’Imu, la nuova imposta  municipale dovuta  dal 2012 (vedi più avanti), il patrimonio  immobiliare viene invece tassato di per sé,  in modo  proporzionale,  senza  riferimento alla capacità  contributiva  di chi lo possiede, salvo casi particolari.

effettua download della guida fiscale 2013 alla tassazione degli immobili emessa dalla agenzia delle entrata 

TERRENI AGRICOLI IN AFFITTO: SI DEVE DICHIARARE IL REDDITO DOMINICALE

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Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto. Scopri come  presentare istanza di rimborso per le somme erroneamente versate e/o il riconoscimento del relativo credito d’imposta.

terreni agricoli in affitto: si deve dichiarare il reddito dominicale in luogo del canone risultante da contratto  come richiedere istanza di rimborso e certificazione del credito di imposta

 

Le società commerciali (sia società di capitali che di persone) proprietarie di terreni agricoli concessi in affitto, sono tenute a dichiarare il reddito dominicale e non il canone risultante dal contratto.  

Trovano applicazione le regole dei redditi fondiari per gli immobili non strumentali escludendo da tale ambito i terreni utilizzati direttamente per l’esercizio del l’attività agricola.

e’ il caso di una società immobiliare che concede affitto uno o più terreni agricoli non esercitando l’attività agricola. In questa fattispecie, la società immobiliare applica quanto disposto dall’articolo 90 del Dpr 917/1986, in merito alla disciplina della tassazione degli immobili patrimonio posseduti da società commerciali, in sintesi “Sono considerati tali gli immobili diversi da quelli strumentali nonché da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce)”.

Viene espressamente esclusa la tassazione in base ai criteri catastali per i terreni utilizzati strumentalmente per l’esercizio di una delle attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir (fatta salva la facoltà di opzione per le società agricole).

In particolare, l’articolo 90 rimanda alla determinazione mediante le regole sul reddito d’impresa per gli immobili strumentali.

La definizione di immobile strumentale la fornisce l’articolo 43 del Tuir il quale dispone che sono tali gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione.

E’ chiaro e pacifico che tale concetto vale per i fabbricati e non per i terreni, che per loro natura non sono trasformabili. Pertanto, i terreni concessi in affitto rappresentano l’oggetto e non lo strumento dell’attività di locazione.

Dal dato normativo deriva che la società commerciale che concede il terreno in affitto dichiara il reddito dominicale.

Tale principio è altresì confermato dalle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Unico per le società di capitali. In particolare, in tale sede viene precisato che i redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’impresa né beni merce concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (vedi anche la risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 77/E/2005).

FOCUS: se i terreni non vengono utilizzati per svolgere un’attività agricola ma sono concessi in affitto non possono essere considerati beni strumentali.

 

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Le istruzioni risultano ancor più esplicite con riferimento all’agevolazione prevista per la concessione in affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori. In tale ambito si precisa che ai fini della determinazione del reddito non si applica la maggiorazione dell’80 per cento del reddito dominicale. Una tale puntualizzazione rende evidente che per l’affitto di terreni agricoli la società dichiara il solo reddito dominicale.

Per la pratiche di rimborso dell’imposta erroneamente versata negli ultimi 48 mesi e  per il riconoscimento del credito su base decennale puoi contattarci per un preventivo.

Effettua download Risoluzione 77/E del 2005 emessa dalla Agenzia delle Entrate

 

MESSAGGIO INPS N. 2697 12-02-2013

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oggetto: fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, costituto con decreto interministeriale 21 gennaio 2011, n. 33. Proroga della sospensione del contributo ordinario di finanziamento al fondo fino a dicembre 2013.  

MESSAGGIO N. 2697 12-02-2013

OGGETTO: FONDO DI SOLIDARIETà PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI, COSTITUTO CON DECRETO INTERMINISTERIALE 21 GENNAIO 2011, N. 33. PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DI FINANZIAMENTO AL FONDO FINO A DICEMBRE 2013.

COME è NOTO, I FONDI DI SOLIDARIETà ISTITUITI PRESSO L’INPS AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 28, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 PREVEDONO UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI FINANZIAMENTO, A CARICO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI, PARI ALLO 0,50%.

NEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETà PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE ASSICURATRICI DI CUI AL D. I. 33/2011 è, TUTTAVIA, PREVISTO CHE IL COMITATO AMMINISTRATORE POSSA SOSPENDERE L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DI DOTAZIONI FINANZIARIE ATTE A GARANTIRE, A REGIME, L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI CORRISPONDENTI AL FABBISOGNO DEL SETTORE DI RIFERIMENTO.

CON LA DELIBERA N. 1 DEL 2 APRILE 2012 IL COMITATO AMMINISTRATORE, PRESO ATTO DELLE DISPONIBILITà FINANZIARIE DEL FONDO E DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE CON RIFERIMENTO AI PREVISTI FUTURI FABBISOGNI, AVEVA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO DA MARZO A DICEMBRE 2012. CON DELIBERA N. 1 DEL 31 GENNAIO 2013 IL COMITATO AMMINISTRATORE HA DISPOSTO LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO 0,50% DA GENNAIO A DICEMBRE 2013.

PERTANTO, PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013, LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI FLUSSI UNIEMENS NON RICHIEDERà IL CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO AL FONDO (CODICE M100), ANCHE IN PRESENZA DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE “2V”.

IMU: I TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI SONO ESENTI DALL’IMU

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Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.

IMU: I TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI SONO ESENTI DALL’IMU

Sia le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 concordano nel riconoscere l’esenzione IMU dei terreni agricoli incolti, anche quelli collinari o montani.

Ai fini dell’IMU sono oggetto dell’imposta solo due grandi categorie di terreni:

1.       terreni edificabili;

2.       terreni agricoli.

In sintesi, se un terreno non è edificabile in base allo strumento urbanistico adottato  (PRG o PUGC), non può che essere agricolo, anche se incolto.

Sia per le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU che per la circolare del Ministero delle Finanze, la 3/DF/2012 i terreni agricoli situati nei Comuni elencati dalla Circolare n. 9 del 14. 06. 1993 dal Ministero delle Finanze (ICI) cosiddetti  collinari o montani SONO ESENTI DALL’IMU.

Dal un punto di vista della tassazione, tali terreni, ricadono nel disposto dell’articolo 31 del TUIR DPR 917/86, il quale disciplina l’ordinaria tassazione ai fini irpef sul reddito domenicale ridotto al 30%.

Accertamento natura rapporto di lavoro e indennità contrattuali

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IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

ACCERTAMENTO NATURA RAPPORTO DI LAVORO E INDENNITà CONTRATTUALI

TRIBUNALE DI RIETI 17 FEBBRAIO 2012, N. 452

IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO è UN CONTRATTO A CAUSA MISTA, CARATTERIZZATO OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGODI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO. L’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE. PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO FORMATIVO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI.

NOTA – LA RICORRENTE SI è RIVOLTA AL TRIBUNALE PER VEDERSI RICONOSCERE IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L’O. SRL, QUALE COMMESSA 3° LIVELLO CCNL COMMERCIO, PER IL PERIODO DAL 25. 9. 2007 AL 22. 5. 2008 IN CUI AVREBBE PRESTATO LA PROPRIA ATTIVITà “IN NERO”, E DAL 22. 5. 2008 AL 25. 7. 2009 IN

CUI SAREBBE STATA REGOLARIZZATA CON RAPPORTO DI APPRENDISTATO PART TIME PER 20 ORE SETTIMANALI, A FRONTE DI UN ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE DAL MARTEDì ALLA DOMENICA (RIPOSO IL LUNEDì).

PER CUI CHIEDEVA IL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DELLE INDENNITà CONTRATTUALI.

IL GIUDICE HA RITENUTO DI AFFRONTARE, COME PRIMA QUESTIONE, QUELLA RELATIVA ALL’ESATTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEDOTTO IN LITE: LA MATRICE SOLTANTO FITTIZIA DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E DELL’ESISTENZA, NEI FATTI E AB INITIO, DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO VIENE DESUNTA, NELLA PROSPETTIVA DIFENSIVA DEL RICORRENTE, DALLA CARENZA, NELLO SPECIFICO CASO, DEI REQUISITI TIPICI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

Né IN FASE ISTRUTTORIA LA PARTE RESISTENTE HA OFFERTO ALCUNA PROVA DELLA RICORRENZA, NELLA FATTISPECIE, DEI CONNOTATI SALIENTI DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO.

ESSO, DEFINITO DALLA LEGGE COME UNO SPECIALE RAPPORTO DI LAVORO IN FORZA AL QUALE IL DATORE DI LAVORO è OBBLIGATO AD IMPARTIRE O FAR IMPARTIRE ALL’APPRENDISTA L’INSEGNAMENTO NECESSARIO PERCHé POSSA CONSEGUIRE LA CAPACITà TECNICA PER DIVENTARE LAVORATORE QUALIFICATO, è IN EFFETTI UN CONTRATTO A CAUSA MISTA.

E’ INFATTI CARATTERIZZATO, OLTRE CHE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE DALL’OBBLIGO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DI GARANTIRE UN EFFETTIVO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL TIROCINANTE, DI UNA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, LA QUALE, ALLA FINE, RAPPRESENTA IL DATO ESSENZIALE DELLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE.

L’ESSENZIALITà DELLA FORMAZIONE NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO è STATA PIù VOLTE SOTTOLINEATA DALLA STESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI LEGITTIMITà, SECONDO CUI AFFINCHé L’OBIETTIVO FORMATIVO POSSA ESSERE RAGGIUNTO, è NECESSARIO LO SVOLGIMENTO EFFETTIVO E NON MERAMENTE FIGURATIVO SIA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DA PARTE DEL LAVORATORE, SIA DELLA CORRISPONDENTE ATTIVITà DI INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, PER IL PERIODO DI TEMPO NON INFERIORE A QUELLO RITENUTO CONGRUO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, PER L’APPRENDIMENTO DEL GIOVANE.

IN TALE PROSPETTIVA NON PUÒ PERTANTO RITENERSI CONFORME ALLA SPECIALE FIGURA CONTRATTUALE COME DEFINITA DAL LEGISLATORE, LO SVOLGIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI ATTIVITà ASSOLUTAMENTE ELEMENTARI O ROUTINARIE NON INTEGRATE DA UN EFFETTIVO APPORTO DIDATTICO E FORMATIVO DI NATURA TEORICA E PRATICA.

ALLA LUCE DI TALE IMPOSTAZIONE, PARTE RESISTENTE HA OMESSO DI PROVARE, IN RELAZIONE AL MODELLO CONTRATTUALE PRESCELTO (APPRENDISTATO), DI AVER IMPARTITO ALLA LAVORATRICE UN VERO E PROPRIO INSEGNAMENTO PROFESSIONALE AL FINE DI FARLA DIVENTARE “QUALIFICATA”.

IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLE INDENNITà CONTRATTUALI, TRA CUI L’INDENNITà PER FERIE NON GODUTE, IL GIUDICE CONFORMANDOSI, ANCORA UNA VOLTA, ALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITà HA RITENUTO CHE IL LAVORATORE CHE AGISCA IN GIUDIZIO PER CHIEDERE LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITà SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE, HA L’ONERE DI PROVARE L’AVVENUTA PRESTAZIONE DI ATTIVITà LAVORATIVA NEI GIORNI AD ESSE DESTINATI, ATTESO CHE L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITà LAVORATIVA IN ECCEDENZA, RISPETTO ALLA NORMALE DURATA DEL PERIODO DI EFFETTIVO LAVORO ANNUALE, SI PONE COME FATTO COSTITUTIVO DELL’INDENNITà SUDDETTA, RISULTANDO IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA MAGGIORE FACILITà DI PROVARE L’AVVENUTA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL LAVORATORE.  

Hotel, Alberghi, B&B, Pensioni, Relais, Guest House: Come difendersi dagli avvisi di accertamento e pianificare

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Quotidianamente migliaia di Alberghi, Hotel, Relais, Pensioni, B&B e Guest House subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari. L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

Come Difendersi e dai controlli  a dagli Avvisi di Accertamento e Pianificare la propria serenità

Quotidianamente migliaia di Alberghi, Hotel, Relais, Pensioni, B&B e Guest House subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando  il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

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ok. JpgLa validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al Ristoratore 

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ALBERGHI, HOTEL, B&B E GUEST HOUSE: METODOLOGIE DI CONTROLLO

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La presente metodologia è rivolta in particolare agli alberghi di piccole e medie dimensioni, pensioni, bed and breakfast e guest house, per lo più a  conduzione familiare, ove è determinante il ruolo del titolare (o dei soci) nella gestione aziendale,  ma potrà  affiancarsi all’indagine condotta con la tecnica propria delle verifiche contabili per gli alberghi caratterizzati da alti  standard qualitativi, da un’organizzazione del lavoro molto articolata e da rigidi controlli interni.  

Alberghi, Hotel,  B&B e Guest House: Metodologie di Controllo

La presente metodologia è rivolta in particolare agli alberghi di piccole e medie dimensioni, pensioni, bed and breakfast e guest house, per lo più a  conduzione familiare, ove è determinante il ruolo del titolare (o dei soci) nella gestione aziendale,  ma potrà  affiancarsi all’indagine condotta con la tecnica propria delle verifiche contabili per gli alberghi caratterizzati da alti  standard qualitativi, da un’organizzazione del lavoro molto articolata e da rigidi controlli interni.  

Il settore alberghiero è disciplinato dalla Legge del 29 marzo 2001, n. 135, (“Riforma della legislazione  nazionale del turismo”), che all’art. 2, comma 4, ha demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa  con la conferenza Stato–Regioni, il compito di emanare il decreto attuativo dei principi per la valorizzazione e lo  sviluppo del sistema turistico.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (“Recepimento dell’accordo fra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del  sistema turistico”) del 13 settembre 2002, ha stabilito che, al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico,  i citati principi vengano definiti d’intesa fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare è  demandato sempre a tali autorità Regionali e Provinciali il compito di stabilire:

·        i criteri e le modalità dell’esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa  la necessità di standard omogenei e uniformi;

·        gli standard minimi di qualità delle camere di albergo, delle unità abitative delle residenze turistico alberghiere, nonché dei servizi offerti, cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive.  

 

Inoltre, le Regioni o Province trasmettono tutti i  dati (ad esempio tariffe minime e massime applicate)  riguardanti le aziende italiane di ospitalità turistica, tra cui gli alberghi, all’E. N. I. T. (Ente Nazionale Italiano per il  Turismo), il quale provvede alla diffusione di tali dati in Italia ed all’estero.    

E’ utilizzata la classificazione degli alberghi in cinque categorie, contrassegnate, in ordine decrescente, da  cinque a una stella e precisamente:  

·        alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale: cinque stelle lusso;  

·        alberghi di lusso: cinque stelle;  

·        alberghi di prima categoria: quattro stelle;  

·        alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;  

·        alberghi di seconda categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;  

·        alberghi di terza categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.  

 

Quando l’attività è esercitata in immobili di valore storico ed artistico ovvero in località particolarmente  suggestive, le tariffe esposte nelle camere possono essere superiori a quelle effettivamente praticate.  

Ciò si verifica, in particolar modo, quando l’albergo/pensione ospita “gruppi” di turisti organizzati  da “tour  operators” oppure nei casi di convenzione stipulata con aziende ed enti pubblici.  Oltre alle scritture contabili ed ai documenti previsti dalla normativa fiscale, l’azienda alberghiera tiene  generalmente anche una contabilità dei servizi, costituita da quel complesso di registrazioni destinate a seguire il  funzionamento dei singoli reparti (camere, ristorante, settore fitness, estetica, ecc. ).  

Sul giornale d’albergo o “maincourante”, vengono annotati giornalmente gli addebiti ai clienti in relazione ai  servizi da questi usufruiti.

La gestione di un albergo prevede generalmente un sistema di comunicazioni esterne (con le agenzie, con  la questura) ed interne (con la cucina) di cui rimane traccia documentale e/o, più frequentemente ormai, negli  archivi informatici.  

Effettua download metodologie di controllo delle Agenzia delle Entrate 

CONTRIBUTI PER SERVIZI INNOVATIVI E STRATEGICI PER LA CRESCITA DELLE IMPRESE GIOVANILI INNOVATIVE E CREATIVE NELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA

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Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.

Contributi per Servizi innovativi e strategici per la crescita delle imprese giovanili innovative e creative nella Regione Emilia – Romagna

SCOPO DEL BANDO

Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Piccole  imprese  giovanili  innovative  e  creative  che  hanno  aderito  al  portale regionale   www. Emiliaromagnastartup. It   entro   la   data   di   presentazione   della domanda.

Si considerano imprese giovanili, le società di persone o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; nonché le società di capitali in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote di partecipazione della società è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni. Nel caso di imprese individuali l’età del titolare deve essere non superiore a 40 anni. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 

REQUISITI E MODALITà DI PARTECIPAZIONE AL PORTALE

Per l’adesione al portale www. Emiliaromagnastartup. It è necessario che l’impresa abbia sede legale e/o operativa in regione, sia costituita da meno di 5 anni e sia una startup innovativa o creativa.

Per aderirvi, è sufficiente inviare una mail a info@emiliaromagnastartup. It indicando

contatti e una breve descrizione  della  startup.   La redazione del  portale  richiederà la compilazione di un form con le informazioni necessarie per la redazione della scheda di impresa.

 

PROGETTI FINANZIABILI

Il bando cofinanzia progetti per:

– lo sviluppo commerciale e l’internazionalizzazione;

– lo sviluppo organizzativo e finanziario dell’azienda

 

SPESE AMMISSIBILI

Spese per l’acquisto di servizi di consulenza e affiancamento per le seguenti possibili azioni:

§  concludere accordi e alleanze produttive e commerciali;

§  introdurre sistemi organizzativi per l’e-commerce;

§  sviluppare e registrare marchi commerciali;

§  partecipare a fiere nazionali e internazionali e ad eventi di settore;

§  candidarsi a tender nazionali e internazionali;

§  impiegare nuovo personale qualificato;

§  ottenere certificazioni aziendali;

§  ridisegnare il prodotto in termini strategici e funzionali;

§  acquisire tecnologie produttive o informatiche avanzate;

§  introdurre sistemi avanzati di gestione;

§  ottenere  finanziamenti  di  medio/lungo  termine  o  capitale  di  rischio  dal  sistema creditizio e finanziario.

 

Saranno ammesse spese generali in termini forfetari nella misura del 10% delle altre spese.

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data della presentazione

della domanda ed entro la fine del progetto.

 

VALORE DEI PROGETTI E CONTRIBUTO REGIONALE

•         Valore dei progetti: minima di 10 mila Euro e massima di 40 mila Euro

•         Contributo regionale: fino al 60% del valore del progetto (regime de minimis).

I  contributi  concessi  ai  sensi  del  presente  bando  non  sono  cumulabili  con  altri finanziamenti ricevuti per i medesimi titoli di spesa.

L’erogazione del finanziamento sarà subordinata alla realizzazione dei risultati previsti dalla proposta progettuale.

 

DURATA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

La durata dei progetti è stabilita in mesi 6 dalla data di approvazione della graduatoria.

 

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La  domanda  di  partecipazione  al  bando  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  di  posta elettronica certificata sviluppoeconomico@postacert. Regione. Emilia-romagna. It ed esclusivamente da un indirizzo di posta certificata, entro e non oltre le ore 24. 00 dell’8 marzo 2013.

La proposta, redatta sulla modulistica predisposta dalla Regione, conterrà un’autoanalisi dell’azienda relativamente ai propri punti di forza e di debolezza, e la strategia operativa e le relative spese consulenziali previste per raggiungere gli obiettivi richiesti dal bando.

 

VALUTAZIONE  DEI  PROGETTI E  CRITERI  PER  LA FORMAZIONE  DELL’ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

La  selezione  delle  proposte  avverrà  attraverso  una  procedura  di  tipo  valutativo  a graduatoria. La procedura di selezione prevede due fasi:

§  una di valutazione di idoneità, per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale

§  una di valutazione di merito dei progetti, in base a criteri di: chiarezza dell’autoanalisi

dell’impresa  rispetto  agli  obiettivi  del  bando;  adeguatezza  degli  interventi  di  consulenza

individuati, chiarezza dei risultati attesi e coerenza delle competenze coinvolte; chiarezza e attendibilità dell’impatto previsto in termini di incrementi di fatturato, occupazione, investimenti.

La graduatoria dei progetti ammessi a contributo ed il relativo impegno verranno approvate attraverso apposita Determinazione del Dirigente competente.

 

INFORMAZIONI

Tel. 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

E-mail:  imprese@regione. Emilia-romagna. It;  info@emiliaromagnastartup. It , con oggetto:

“BANDO EMILIAROMAGNASTARTUP – richiesta informazioni”.

Tipologia di bando

Agevolazioni, finanziamenti, contributi

Destinatari

§  Ricerca e innovazione

Ente

§  Regione Emilia-Romagna

Data di pubblicazione

15/01/2013

Scadenza termini partecipazione

08/03/2013 23:55

CONTRIBUTI PER IMPRESE NELL’ AREA COLPITA DAL SISMA IN EMILIA – ROMAGNA

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La Regione Emilia Romagna ha stanziato con delibera di Giunta 16/2013  15 milioni di euro per favorire l’espansione della capacità produttiva e la riqualificazione produttiva delle pmi e a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

 

Contributi per imprese nell’ area colpita dal sisma in Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna ha stanziato con delibera di Giunta 16/2013  15 milioni di euro per favorire l’espansione della capacità produttiva e la riqualificazione produttiva delle pmi e a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Possono usufruire del contributo le piccole e medie imprese, con sede legale e/o unità locale nei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, interessati dagli eventi sismici.

Ogni impresa può presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le richieste di contributo dovranno essere effettuate (tramite PEC) a partire dal 18 febbraio fino alle ore 16 del 17 maggio.

L’agevolazione prevista dal bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 45% della spesa ritenuta ammissibile. Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a 30 mila euro.

il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l’importo di 200 mila euro per progetto.

Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi
Destinatari §  Commecio

§  Ricerca e innovazione

§  Energia

§  Industria, artigianato, cooperazione, servizi

§  Turismo

Ente §  Regione Emilia-Romagna
Data di pubblicazione 17/01/2013
Scadenza termini partecipazione 17/05/2013 16:00

EFFETTUA DOWNLOAD DELIBERA 16/2013 DI GIUNTA

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