0.8 C
Rome
sabato 11 Gennaio 2025
Home Blog Page 158

DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO: CASO DEL CAMINO A LEGNA “FRANCESE”

0

Comprare/Creare un camino a legna nuovo o tecnologicamente avanzato rispetto al precedente (caso dei camini a legna “Francesi” con il vetro temperato), è un tipo di intervento che comporta un concreto risparmio energetico alla casa.

DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO: CASO DEL CAMINO A LEGNA “FRANCESE”

 

Comprare/Creare un camino a legna nuovo o tecnologicamente avanzato rispetto al precedente (caso dei camini a legna “Francesi” con il vetro temperato), è un tipo di intervento che comporta un concreto risparmio energetico alla casa.

Pertanto, l’installazione di un camino a legna, conferisce il diritto ad usufruire della detrazione fiscale per Risparmio Energetico del 36% – 50%, ai sensi dell’articolo  16-bis del D. P. R. 916/1987 Tuir, ed articolo 11 D. L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012.

N. B. : Nel caso in cui nella abitazione fosse già presente un precedente camino, è possibile optare per il regime del 55% ai sensi dell’articolo 4 D. L. 201/2011 oppure per il regime del “Risparmio Energetico sovra richiamato.

Nel caso in cui la casa fosse sprovvista di un precedente camino (o non fosse possibile dimostrare il contrario) si può usufruire per il solo regime del risparmio energetico, poiché è sufficiente il miglioramento termico conseguito con l’installazione di un  camino a legna.

TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI 2013: DA VERSARE ENTRO IL 18 MARZO 2013

0

Le società di capitali (S. P. A. , S. R. L. , S. A. P. A. ), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 18 perchè il 16 cade di sabato ed il 17 è considerato festivo), una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

TASSA DI VIDIMAZIONE ANNUALE LIBRI 2013: DA VERSARE ENTRO IL 16 MARZO 2013

Le società di capitali (S. P. A. , S. R. L. , S. A. P. A. ), comprese quelle consortili, devono versare, entro il 16 marzo di ciascun anno (quest’anno il 18 perchè il 16 cade di sabato ed il 17 è considerato festivo), una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione.

 

La Vidimazione dei registri contabili

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:

·        libro dei soci

·        libro delle obbligazioni

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;

·        libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

·        ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc. ) non devono essere vidimati.  

Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

 

Come e Quando Versare

I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:

·        il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI 

prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, su cui vanno riportati gli estremi di versamento

·        il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

 

Sanzioni

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro

IVA AL 10% SU MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE: CHIEDI IL RIMBORSO DELL’IVA E/O CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

0

IVA al 10% per  la  manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.   Contattaci per il rimborso dell’IVA o la certificazione del Credito da compensare in F24.

IVA al 10% per  la  manutenzione e la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e le caldaie, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.   Contattaci per il rimborso dell’IVA o la certificazione del Credito da compensare in F24.

 

SINTESI DELLA RISOLUZIONE N. 15/E

Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013

OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Interventi di manutenzione ordinaria – Aliquota IVA – Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

 

QUESITO

ALFA s. R. L. Eroga servizi di assistenza e  manutenzione di impianti di riscaldamento e,  in  particolare,  di  caldaie  a  gas.   La  sua  attività  prevalente consiste nelle revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi.

Premesso quanto sopra, la società istante chiede se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, possano essere assoggettate all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n.   488  per  “le  prestazioni  aventi  per  oggetto  interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

La società istante ritiene che l’attività di revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e di controllo delle emissioni degli stessi costituisca intervento di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere periodico (i  cui termini sono fissati ex lege) che per l’assenza di operazioni volte ad incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è dell’avviso che gli interventi, di cui al presente interpello, avendo ad oggetto impianti privati e non condominiali debbano essere assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 21%.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre

1999, n. 488, “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.

Al riguardo è opportuno premettere che l’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico rappresenta,  pertanto,  la  normativa  di  riferimento  per  l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati.

Si osserva, inoltre, che l’agevolazione tributaria, negli anni passati oggetto di continue proroghe, è entrata a regime per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rilevano, ai fini del presente interpello, gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli  edifici  e  quelle  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza  gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

Sul punto, l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.

Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.

Si precisa, altresì, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non  è  applicabile ai  contratti aventi ad  oggetto, oltre  alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. Circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71).

L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente  il  10  per  cento,  da  presentarsi  entro  il  termine  biennale  di  cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo  a  condizione che  il  prestatore di  servizi  dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.

In ragione della necessità di escludere che a seguito della presente risoluzione possano verificarsi indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere il  rimborso dell’imposta applicata in  misura eccedente il  10  per  cento,  non possono essere utilizzati i  meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. Risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E).

 

 WELCOME%20WOMEN%205%20sx. Jpg  Chiamaci al numero Verde 800. 19. 27. 52 per assistenza ai fini dell’istanza di rimborso IVA e/o della certificazione del credito o inviaci e. Mail a a. Ferretti@networkfiscale. Com

REDDITOMETRO: KO IL RECENTE D.M. 65648 DEL 24.12.2012 POICHÉ ILLEGITTIMO E LESIVO DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEL CITTADINO

0

Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino.  E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.

Redditometro: KO il recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012 poiché illegittimo e lesivo del diritto alla riservatezza del cittadino

Premesso che anche se l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli ha valenza solo ai fini del singolo caso giudicato, ci si attende comunque una eco a livello nazionale che metta sotto esame l’intero apparato su cui si fonda il sistema del redditometro.

 

Il Caso: Un pensionato ha sostenuto che attraverso il monitoraggio delle spese si possono conoscere anche gli aspetti più privati della vita del singolo cittadino, includendo anche le spese per cure mediche ledendo in tal modo il diritto alla riservatezza proprio di ogni cittadino.  E il redditometro finirebbe per passare al setaccio anche le spese per soggetti diversi dal contribuente.

 

Ragioni che il giudice ha ritenuto fondate costituendo così un precedente giurisprudenziale destinata a far discutere.  Lo stesso magistrato ha anche ordinato la cancellazione dei dati acquisiti.  

 

Di fatto si è sancita l’illegittimità del recente D. M. 65648 del 24. 12. 2012, che ricordiamo amplia i poteri di accertamento ed acquisizione dei dati in capo alla Agenzia delle Entrate allo scopo di determinare in via induttiva il reddito reale del contribuente in base alla sua capacita di spese e “tenore di vita”.

Per il Giudice di Pozzuoli il dm in oggetto “è non solo illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’articolo 21 septies Legge 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria (Articolo 38 DPR 600/73) dai suoi presupposti”.   In sintesi il DPR 600/73 Art. 38 non individua categorie di contribuenti, ma li  ripartisce limitatamente  per aree geografiche e numerosità del  nucleo familiare. Pertanto il decreto va ben oltre il disposto normativo e “non ha le spalle coperte”.

Per il giudice, viene leso il diritto alla riservatezza e la libertà di gestire il proprio denaro come meglio si crede, oltre che il diritto alla difesa (non potendo contestare e conoscere nel merito l’algoritmo segreto con  cui l’Agenzia fa valere le proprie presunzioni).

 

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che impugnerà i la decisione del giudice. Ricorso che dovrà essere presentato in Cassazione. Per il momento l’ordinanza dispone che l’amministrazione finanziaria non può  intraprendere alcuna ricognizione o archiviazione e utilizzare i dati relativi a quanto previsto dall’articolo 38 4° e 5° comma del DPR 600/73.

 

Effettua download della ordinanza del Giudice di Napoli (Pozzuoli) sul KO del redditometro

 

 

 

 WELCOME%20WOMEN%203. Jpg  

PER RICHIEDERE ASSISTENZA SULLA GESTIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONTATTACI

REDIGIAMO FAC SIMILI DI RICORSI PRONTI DA FIRMARE E SPEDIRE

SIAMO ESPERTI NEL GESTIRE LE FASI ANTE RICORSO, EVINTANDOLO, ED  OTTENTENDO SGRAVI PARZIALI E/O TOTALI.

CLICCA QUI

O CHIAMATE IL NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE DEL 2013

0

Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.   

Gestione Separata: Le Aliquote del 2013

 

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art. 46 bis, comma 1 lett. G) della Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del DL n. 83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.  

 

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera,   alla  malattia  ed  al  congedo   parentale.  

 

La  predetta  aliquota  contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. Messaggio n. 27090 del 9/11/2007).  

 

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione  alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue: 

Soggetti    

Aliquote

non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                            

27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

 

titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  

20,00%    

 

 

Effettua download della Circolare INPS  n. 27 del 12. 02. 2013

CEDOLARE SECCA PIÙ CONVENIENTE NEL 2013

0

La Riforma Fornero, oltre alle novità  in materia del lavoro, ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 4°, comma 74, L. 92/2012, l’abbattimento delle riduzione forfetaria sul reddito prodotto dalla locazione di immobili, ai fini Irpef, riducendola dal 15% al 5%.

Cedolare Secca più conveniente nel 2013 causa abbassamento deduzione forfetaria sui redditi da immobili locati dal 15% al 5%

La Riforma Fornero, oltre alle novità  in materia del lavoro, ha introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’articolo 4°, comma 74, L. 92/2012, l’abbattimento delle riduzione forfetaria sul reddito prodotto dalla locazione di immobili, ai fini Irpef, riducendola dal 15% al 5%.

Evidenziamo che questo elemento, oltre ad incidere in maniera sensibile sulle dichiarazioni dei redditi di moltissime famiglie, sposta in maniera decida l’asse della bilancia a favore della Cedolare Secca, Di fatto più conveniente rispetto al 2012, poiché maggiormente penalizzante ad oggi risulta concedere in locazione un immobile (per una persona fisica non in regime di impresa) a tassazione ordinaria Irpef.

Resta valido l’apparato normativo inerente casistiche speciali, oltre alla norma sovrana in base alla quale il reddito da dichiarare è il maggiore tra quello catastale rivalutato e quello dei canoni ridotti forfetariamente.

 

irpef sui fabbricati locati

Elenco delle casistiche

anno di imposta

% riduzione forfetaria

Canone libero, immobile ubicato a Venezia, Burano, Murano e Giudecca

2012

25%

2013

25%

Canone convenzionato, immobile ubicato a  Venezia, Burano, Murano e Giudecca

2012

47,5%

2013

47,5%

Canone convenzionato, immobile ubicato in altri comune ad alta densità abitativa

2012

40,5%

2013

33,5%

immobile di interesse storico o artistico

2012

35%*

2013

35%*

Immobile locato in categoria residuale rispetto alle precedenti

2012

15%

2013

5%

*Nella interrogazione parlamentare  n. 5-08349/2012 è stato si è  sancito che l’ulteriore riduzione del 30% della base imponibile si applica anche nel caso di  locazione a canone convenzionato di immobile di interesse storico – artistico

 

 

Dichiarazione di Successione semplificata

0

La risoluzione  n. 11E del 13 febbraio 2013,  sposa l’orientamento favorevole del contribuente, semplificando gli adempimenti a carico di coloro che presentano all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione del “de cuius” che abbia ad oggetto solo beni immobili, eliminando il fardello e l’onere  di presentare certificati.  

Dichiarazione di Successione semplificata tramite il D. L. 16 del 2012

La risoluzione  n. 11E del 13 febbraio 2013,  sposa l’orientamento favorevole del contribuente, semplificando gli adempimenti a carico di coloro che presentano all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione del “de cuius” che abbia ad oggetto solo beni immobili, eliminando il fardello e l’onere  di presentare certificati.

 

RISOLUZIONE N. 11/E Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa

Roma, 13 febbraio 2013

OGGETTO: Consulenza giuridica – Uffici dell’Amministrazione finanziaria – Allegati alla dichiarazione di successione – art. 30 del D. Lgs. N. 346 del 1990 – Estratti catastali relativi agli immobili

 

Sono  pervenute  a questa  Direzione  richieste  di chiarimenti  in ordine  alla documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

In particolare, si chiede il parere della scrivente in ordine all’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 346 del 1990, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, alla possibilità  per il contribuente di presentare le visure catastali degli immobili caduti in successione in luogo delle certificazioni catastali.

 

La summenzionata disposizione prevede l’allegazione alla dichiarazione di successione  degli  “estratti  catastali”  al fine  di consentire  l’esatta  identificazione degli   immobili   dichiarati   per   il   successivo   espletamento   delle   formalità   di competenza degli uffici.

Al  fine  di  addivenire   ad  una  soluzione   della  questione   interpretativa sottoposta all’attenzione della scrivente appare necessario richiamare le disposizioni normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente  introdotte volte a realizzare la completa decertificazione  nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

Con particolare riguardo al rapporto fisco-contribuente, l’articolo 6 dello Statuto del Contribuente prevede che l’Amministrazione finanziaria deve garantire l’assolvimento  dell’obbligazione  tributaria  con il minor aggravio possibile per il contribuente.

Infatti, in tema di semplificazione, il comma 3 del citato articolo 6 dispone che “L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. ”. Al fine di facilitare gli adempimenti imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano le condizioni, di autocertificazioni.

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha riformulato  come segue l’articolo 43, comma 1, del D. P. R. N. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni   oggetto delle dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni,   previa   indicazione,   da  parte   dell’interessato   degli   elementi indispensabili per il  reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.

Con tale ultima modifica si è esteso l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente non solo delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.

Con precipuo riguardo ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio (oggi incorporata nell’Agenzia delle entrate a norma dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), l’articolo 29, comma 9, del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha differito l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43, comma 1, del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, al 30 giugno 2012.

Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto che “le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   445  del  2000  non  si  applicano  ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio”.

In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni  applicabili  in tema di semplificazione della documentazione amministrativa per le certificazioni rilasciate dagli  uffici  dell’Agenzia  del  territorio,  la  relazione  illustrativa  alla  disposizione sopra riportata ha chiarito che, “trattandosi di certificazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali, le stesse non possono essere sostituite da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di apposita disciplina. ”.

Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in vigore, si ritiene che per i certificati ipotecari o catastali non trovi applicazione l’obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 40 del D. P. R. N. 445 del 2000, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sussistere, anche per i dati attestati dai certificati catastali, l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del D. P. R. N. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all’acquisizione d’ufficio di “tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato degli elementi  indispensabili  per il reperimento  delle informazioni  o dei dati richiesti (…)”.

Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 6 che stabilisce “Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (…) per l’espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’anagrafe  immobiliare  integrata,  gestite  dall’Agenzia  del  territorio,  nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. ”.

 

Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell’Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione   di   accedere,   mediante   il   Sistema   Informatico,   all’applicazione “SISTER”, che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita dell’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), si ritiene che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione debbano essere acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 346 del 1990.

 

EFFETTUA DOWNLOAD RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 11E DEL 13 FEBBRAIO 2013

 

 

Palestre, Club e Circoli: Come difendersi da controlli ed Avvisi di Accertamento

0

Quotidianamente Centri Sportivi, Circoli di Canottaggio, Club di Golf, Associazioni e Società Sportive  Dilettantistiche (ASD, APS in regime 398/91, SSD) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.  

Come Difendersi e dai controlli  a dagli Avvisi di Accertamento e Pianificare la propria serenità

Quotidianamente Centri Sportivi, Circoli di Canottaggio, Club di Golf, Associazioni e Società Sportive  Dilettantistiche (ASD, APS in regime 398/91, SSD) subiscono ispezioni, accessi, verifiche che spesso si traducono in avvisi di accertamento, la cui gestione in termini di contenzioso può essere un bagno di sangue in termini finanziari.

L’imprenditore ha tutti gli strumenti per attuare una politica di prevenzione tributaria, amministrativa e previdenziale  che gli consente di ottenere efficientamento ed equilibrio della propria azienda in termini gestionali oltre al perseguimento del risparmio lecito di imposta.

L’Agenzia delle Entrate, L’INPS e La Guardia Finanza elaborano quotidianamente guide alle metodologie di controllo come quella sottostante. Il nostro intervento, si basa sulla conoscenza della normativa del lavoro, tributaria e legale e su una esperienza decennale nel settore.

L’imprenditore avveduto adotta un comportamento di prevenzione e pianificazione contattando  il nostro Staff per ottenere un checkup diretto a verificare il grado di rischio attuale e le strategie di pianificazione e tutela, tributaria, amministrativa, legale e del lavoro.

WELCOME%20WOMEN%202. JpgIl nostro Checkup è un intervento mirato ad esaminare e sanare le seguenti situazioni:

ok. JpgLa validità e correttezza giuridico fiscale dei contratti di servizio, somministrazione. Locazione e fornitura in essere con tutti i soggetti della filiera che ruotano attorno al centro sportivo 

ok. JpgRevisionare e/o configurare un impianto contabile conforme alle reali esigenze gestionali  dell’azienda  ed alle richieste dell’Agenzia delle Entrate

ok. JpgFornire corretta ed adeguata assistenza per adempimenti fiscali una tantum o spot  onde consentire al contribuente  di inviare agli uffici finanziari le correte informazioni.  Spesso da accertamenti inizialmente innocui nati a seguito di errori formali in sede dichiarativa sono scaturiti controlli invasivi di natura analitico induttiva.

ok. JpgFornire assistenza ai fini IVA, IRES, IRAP ed IRES per Soggetti in Regime 398/91

 ok. JpgFornire assistenza monitoraggio ai fini del Redditometro per il Nucleo Familiare dell’imprenditore (spesso dietro ad una realtà associativa (APS ASD SSD) vi sono famiglie/srl proprietarie di immobili e Figli che gestiscono enti sportivi dilettantistici

ok. JpgVerificare le posizioni lavorative all’interno dell’azienda sia ai fini del corretto inquadramento rispetto ai contratti collettivi nazionali, sia in termini di convenienza  e sostenibilità per il contribuente  sia per inquadrare e correggere l’azione a fronte di eventuali controlli dagli enti preposti

ok. JpgPianificare per tempo, cioè in corso d’anno e non a giugno successivo, risultati reddituali attesi, impatto fiscale (Irpef, Ires, Ace, Cuneo Fiscale IRAP), previdenziale e posizione finanziaria netta consentendo al CEO di prendere per tempo del dovute misure e strategie

ok. JpgInstalliamo il più evoluto programma contabile in Cloud (Contabilità Redatta in tempo Reale con Uso dello Stesso Programma del Commercialista in via contestuale) e Gestionale (Iscrizioni, Pagamenti, Corsi, etc. )che consente al i Gestori di avere la situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale costantemente sotto controllo

ok. JpgFornire assistenza periodica per la formazione del personale che compone il desk amministrativo  (Assistenti, segretarie, impiegati contabili, etc. );

ok. Jpg

Consentiamo all’imprenditore di conoscere e monitorare quotidianamente la situazione reddituale, patrimoniale attraverso la  Formula Bilancio in tempo reale

 

 CHECKUP. PngWELCOME%20WOMEN%203. Jpg

Affidarti a professionisti esperti e tecnologicamente all’avanguardia ti consente di pianificare,tutelare, evolvere e risparmiare a fronte di futuri controlli, aumentando in modo sensibile sia i flussi di cassa a disposizione, sia il grado di competitività della tua azienda e garantendo la tua serenità.

CONTRIBUTI ALL’EDILIZIA FINO A 50.000 EURO AD ALLOGGIO IN HOUSING SOCIALE DALLA REGIONE MARCHE

0

Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di housing sociale a canone concertato orientati verso una sperimentazione ispirata all’autosufficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale. Il contributo regionale a fondo perduto concedibile al soggetto attuatore è pari al 20% del costo convenzionale degli alloggi e comunque non superiore ad euro 50. 000 per alloggio.  

Contributi all’edilizia fino a 50. 000 euro ad alloggio in Housing Sociale dalla Regione Marche

MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le domande, corredate della documentazione prevista, dovranno pervenire in plico chiuso recante la dicitura: “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE ENERGETICAMENTE AUTOSUFFICIENTE“ alla Regione Marche, P. F. Edilizia, via Palestro, 19 – 60125 Ancona entro il giorno 13 giugno 2013.

FINALITà
Il bando è finalizzato alla concessione di contributi per la realizzazione di interventi di housing sociale a canone concertato orientati verso una sperimentazione ispirata all’autosufficienza energetica ed alla sostenibilità ambientale. Il contributo regionale a fondo perduto concedibile al soggetto attuatore è pari al 20% del costo convenzionale degli alloggi e comunque non superiore ad euro 50. 000 per alloggio.   Sono previste inoltre risorse pari ad euro 70. 000 per la concessione di contributi per la certificazione energetica-ambientale ITACA Marche. Gli interventi saranno caratterizzati da modeste dimensioni, tali da rappresentare “prototipi riproducibili ed adattabili a diversi contesti locali”: edifici composti da un numero di alloggi compresi tra 6 e 12 con massimo tre piani fuori terra; saranno certificati in classe A ed al tempo stesso conseguiranno la certificazione energetica-ambientale ITACA Marche con punteggio 3, rappresentando di fatto i primi interventi co-finanziati ad utilizzare il protocollo ITACA completo al fine di ottenere la certificazione. Tra i criteri di valutazione che saranno utilizzati da una specifica commissione da istituire con atto regionale, si evidenzia: il contenimento del consumo di suolo, l’inserimento dell’edificio nel contesto sia dal punto di vista funzionale che formale, le caratteristiche architettoniche con particolare interesse per l’armonica integrazione dei dispositivi di captazione solare attiva e/o passiva, il grado di sostenibilità energetico-ambientale (punteggio globale Itaca-Marche), l’innovazione tecnologica e la riproducibilità-flessibilità dell’intervento.

 

RISORSE FINANZIARIE

 Per   l’attuazione   del   presente   programma   sperimentale   sono   disponibili   €   2. 755. 000,00   per   la concessione di contributi alla realizzazione degli interventi oggetto del bando. Ulteriori  €  70. 000,00  sono  previsti  per  servizi  di  monitoraggio,  verifica,  certificazione,  degli  interventi finanziati, compresa la convenzione da stipularsi con l’Università Politecnica delle Marche.   

 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare proposte di intervento i seguenti soggetti:

·        L’ERAP MARCHE

·        Le Imprese di costruzione o loro consorzi

·        Le Cooperative edilizie d’abitazione o loro consorzi

·        I Consorzi e le persone giuridiche costituiti tra due o più soggetti indicati ai punti precedenti.

I  requisiti  richiesti  per  la  presentazione  della  proposta,  a  pena  di  esclusione  della  domanda,  sono  i seguenti:  

·        PER TUTTI: la Titolarità dell’area destinata alla edificazione: si dovrà dimostrare di disporre dell’area in uno dei modi  seguenti  : 

·        in  proprietà; 

·        a  seguito  di  contratto  preliminare  o  promessa  di  futura  vendita registrati, che ne prevedano l’acquisto entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente bando;

·        a seguito  di  assegnazione  in  diritto  di  superficie  o  in  proprietà  da  parte  del  Comune  (L. 865/71, art. 35);  

·        PER LE COOPERATIVE EDILIZIE D’ABITAZIONE E LORO CONSORZI:   Essere  iscritte  all’Albo  Nazionale  delle  società  cooperative  edilizie  di  abitazione  e  loro  consorzi (art. 13 legge 59 del 31. 01. 1992);

·        Non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo, amministrazione  controllata,  né  essere  sottoposta  a  procedure  per  la  dichiarazione  di  una  delle predette situazioni;

·        Non essere nella condizione in cui ricorrano le cause di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6. 09. 2011 n. 159;

·        Avere la facoltà statutaria di locare/assegnare in godimento gli alloggi realizzati;    Avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo;  PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE E LORO CONSORZI

·        Essere in possesso di attestazione S. O. A. Per classifica e/o categoria adeguata e per un importo almeno pari al costo totale dell’intervento;

·        Non  essere  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  preventivo, amministrazione  controllata,  né  essere  sottoposta  a  procedure  per  la  dichiarazione  di  una  delle predette situazioni;

·        Non essere nella condizione in cui ricorrano le cause di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6. 09. 2011 n. 159;    Avere l’ultimo bilancio in pareggio o in attivo;  I  proponenti  privati  devono  impegnarsi  ad  appaltare  i  lavori  concernenti  l’intervento  proposto  ad imprese  che  detengano  attestazione  S. O. A.   per  classifica  e/o  categoria  adeguata  e  per  un  importo almeno pari al costo totale dell’intervento;  I  requisiti  del  soggetto  proponente  debbono  essere  dichiarati  al  momento  della  presentazione  della domanda, tramite autocertificazione redatta ai sensi del D. P. R. N. 445/2000; la verifica degli stessi sarà effettuata dalla  Regione  successivamente all’individuazione  delle  proposte  da finanziare  e solo per  i soggetti proponenti le proposte selezionate.    

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Ai fini  del  presente  bando  i  soggetti  che presentano  una proposta  di programma sperimentale sono definiti  “proponenti”. Ogni proposta di intervento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere corredata dalla seguente documentazione (in due copie originali)

Effettua download del Bando

CONTRIBUTI ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE DALLA REGIONE MARCHE

0

All’interno  della  linea  di  attività   “Incentivi  all’innovazione  volti  al  miglioramento  della  competitività  e dell’occupazione  per  le  PMI  del  Settore  Cultura”  è  stato  approvato  con  DGR  650  del  14/05/2012 l’intervento  1. 2. 1. 05. 07  che  prevede       il  sostegno  alla  digitalizzazione  degli  esercizi  cinematografici mono e multisala, per implementare prodotti-servizi, processi, organizzazioni e format con contenuto innovativo e d’impatto sulle stesse PMI, sui settori di appartenenza e sul “Sistema Marche Cinema” nel suo  complesso.   

Contributi alle Sale Cinematografiche dalla Regione Marche

All’interno  della  linea  di  attività   “Incentivi  all’innovazione  volti  al  miglioramento  della  competitività  e dell’occupazione  per  le  PMI  del  Settore  Cultura”  è  stato  approvato  con  DGR  650  del  14/05/2012 l’intervento  1. 2. 1. 05. 07  che  prevede       il  sostegno  alla  digitalizzazione  degli  esercizi  cinematografici mono e multisala, per implementare prodotti-servizi, processi, organizzazioni e format con contenuto innovativo e d’impatto sulle stesse PMI, sui settori di appartenenza e sul “Sistema Marche Cinema” nel suo  complesso.  

L’attività  oggetto  dell’intervento  consiste  nell’acquisto  di  strumentazione  digitale  in sostituzione di quella tradizionale su pellicola da parte delle PMI, e delle fondazioni o associazioni che esercitano attività di impresa, regolarmente  iscritte alla CCIAA,  – nelle forme previste dalla normativa vigente – per digitalizzare il processo di proiezione cinematografica. L’intervento  viene  attuato  ai  sensi  del  Reg.   (CE)  n.   1998/2006  della  Commissione  Europea  del 15/07/2006  relativo  all’applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  Trattato  CE  sugli  aiuti  di  importanza minore (“de minimis”).  

Effettua Download Bando

Effettua Download Allegati

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!