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IVA ALIQUOTA AL 10% SUI MANUFATTI CIMITERIALI DATI IN USO DA UNA SOCIETÀ CONVENZIONATA CON IL COMUNE

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Con risoluzione 376 del 2002 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all’attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva.

Iva aliquota al 10%  sui manufatti cimiteriali dati in uso da una società convenzionata con il Comune

Con risoluzione 376 del 2002 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento Iva applicabile all’attività di concessione di loculi, cappelle e altri manufatti, nonché ai servizi cimiteriali, posti in essere da una società alla quale un Comune ha affidato, mediante apposita convenzione, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali, e, al contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, cremazioni, illuminazione elettrica votiva.

Con la citata risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha, attraverso un pertinente richiamo alla giurisprudenza comunitaria, condiviso, nel suo complesso, la tesi sostenuta dall’istante.

Più specificamente, è stato fatto presente che la problematica dell’assoggettabilità a Iva delle concessioni di loculi cimiteriali precedentemente ha già provocato un contenzioso a livello comunitario e che la Corte di giustizia della Cee, con la sentenza n. 231/87 del 17 ottobre 1989, ha ricompreso detta attività tra quelle svolte dagli enti pubblici in veste di pubblica autorità, considerandola, di conseguenza, esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, in base a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva Cee, che, infatti, stabilisce “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni”.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito la portata della normativa del 1991, utilizzando un’interpretazione logico-sistematica che, con l’ausilio della più recente giurisprudenza comunitaria, ha indotto a restringerne l’applicabilità ai soli Comuni o altri organismi pubblici che rilasciano le menzionate concessioni.

Quindi, le cessioni in concessione in uso a terzi dei loculi cimiteriali o altri manufatti realizzate dalla predetta società rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e, ad esse, si rende applicabile l’aliquota del 10 per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al Dpr n. 633/1972, in quanto dette opere sono assimilate a quelle di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 26-bis, del decreto legge n. 415 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990.

Relativamente ai servizi cimiteriali resi dalla medesima società, è stato precisato la loro rilevanza ai fini dell’Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria. Stessa sorte  anche per  i servizi  inerenti  la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e, in genere, tutti i servizi gestiti privatisticamente.

 

PRIMA CASA: ALIQUOTA AL 4% PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONATE, IN CORSO D’OPERA, DIRETTAMENTE DALLA PERSONA FISICA, ALL’IMPRESA APPALTATRICE

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Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.

Prima Casa: Aliquota al 4% per le prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice

Si può applicare l’aliquota IVA del 4% alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa” (per conto della cooperativa edilizia a proprietà divisa di cui la persona fisica è socio), al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2011.

Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa commissionava alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi sull’immobile abitativo che costituirà la sua prima casa. Egli concorda e gestisce direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione e il pagamento delle opere extra-capitolato che richiede.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, nel caso in oggetto, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione:

·        sia alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa, aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile;

·        sia alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extra-capitolato).

Per quanto riguarda il primo punto, come riconosciuto dalla stessa Agenzia, non vi sono difficoltà, atteso che l’applicabilità della aliquota IVA del 4% è pacificamente riconosciuta dalla norma nel caso di prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione ex novo di fabbricati a destinazione abitativa non di lusso commissionati da cooperative edilizie.

Per quanto concerne, invece, le diverse prestazioni rese direttamente nei confronti del socio persona fisica e volte al miglioramento dell’abitazione, la risoluzione giunge, mediante un’interpretazione basata anche sulla ratio della norma  agevolativa, a riconoscere la spettanza dell’aliquota del 4%. Le migliorie si inseriscono nella costruzione Infatti – rileva l’Agenzia – le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato.

Invece, sono prestazioni che si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di inserire materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione.
In quest’ottica, pertanto, tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile e operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 a condizione che, però:

·        il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;

·        l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2 agosto 1969.

Inoltre – aggiunge l’Agenzia – le conclusioni sopra raggiunte sono confermate dal fatto che, nella CM 30 novembre 2000 n. 219, sia stata riconosciuta la spettanza dell’aliquota IVA del 4% in relazione ai lavori di ampliamento degli edifici già costruiti o in corso di costruzione, nell’ipotesi in cui il committente sia una persona fisica in possesso dei requisiti di “prima casa”.

In quella sede, infatti – ricorda l’Agenzia – la ratio era stata individuata nella finalità di agevolare interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzo della prima casa. Tale idoneità – conclude l’Agenzia – ricorre certamente nel caso delle migliorie costruttive realizzate nel caso di specie.  

 

Circolare n. 40 14/03/2013

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LA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”, PUBBLICATA NELLA G. U. N. 153 DEL 3/7/2012 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136, HA PREVISTO ALCUNI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DI UNA “CULTURA DI MAGGIORE CONDIVISIONE DEI COMPITI DI CURA DEI FIGLI ALL’INTERNO DELLA COPPIA E PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”.

1 – PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

LA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA”, PUBBLICATA NELLA G. U. N. 153 DEL 3/7/2012 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136, HA PREVISTO ALCUNI INTERVENTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DI UNA “CULTURA DI MAGGIORE CONDIVISIONE DEI COMPITI DI CURA DEI FIGLI ALL’INTERNO DELLA COPPIA E PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO”.

IN PARTICOLARE IL COMMA 24 LETTERA A) DELL’ART. 4 ISTITUISCE PER IL PADRE, LAVORATORE DIPENDENTE, UN CONGEDO OBBLIGATORIO (UN GIORNO) E UN CONGEDO FACOLTATIVO, ALTERNATIVO AL CONGEDO DI MATERNITà DELLA MADRE (DUE GIORNI), D’ORA INNANZI DENOMINATO “CONGEDO FACOLTATIVO”.

CON DECRETO DEL 22 DICEMBRE 2012, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 13 FEBBRAIO 2013, N.  37, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, HA DEFINITO I CRITERI DI ACCESSO E MODALITà DI UTILIZZO DEI CONGEDI.

2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

IL CONGEDO OBBLIGATORIO ED IL CONGEDO FACOLTATIVO, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 24, LETTERA A), DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92, SONO FRUIBILI DAL PADRE, LAVORATORE DIPENDENTE, ENTRO E NON OLTRE IL QUINTO MESE DI VITA DEL FIGLIO. PERTANTO TALE TERMINE RESTA FISSATO ANCHE NEL CASO DI PARTO
PREMATURO, IPOTESI NELLA QUALE LA MADRE POTREBBE INVECE FAR SLITTARE IL TERMINE DI INIZIO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO.

LA DISCIPLINA SI APPLICA AGLI EVENTI PARTO, ADOZIONI E AFFIDAMENTI AVVENUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2013.

ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 1, COMMI 7 E 8 DELLA CITATA LEGGE 92 DEL 2012, LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, HA CHIARITO CHE LA NORMATIVA IN QUESTIONE NON è DIRETTAMENTE APPLICABILE AI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, SINO ALL’APPROVAZIONE DI APPOSITA NORMATIVA CHE, SU INIZIATIVA DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIVIDUI E DEFINISCA GLI AMBITI, LE MODALITà ED I TEMPI DI ARMONIZZAZIONE DELLA
DISCIPLINA RELATIVA AI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
ANALOGAMENTE A QUANTO DISPOSTO PER IL CONGEDO DI MATERNITà OBBLIGATORIO, LA DURATA DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E DEL CONGEDO FACOLTATIVO DEL PADRE NON SUBISCE VARIAZIONI NEI CASI DI PARTO PLURIMO.

2. 1 CONGEDO OBBLIGATORIO

IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI UN GIORNO è FRUIBILE DAL PADRE ENTRO IL QUINTO MESE DI VITA DEL BAMBINO E QUINDI DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITà DELLA MADRE LAVORATRICE O ANCHE SUCCESSIVAMENTE PURCHé ENTRO IL LIMITE TEMPORALE SOPRA RICHIAMATO.

SI PRECISA CHE IL CONGEDO DEL PADRE SI CONFIGURA COME UN DIRITTO AUTONOMO E PERTANTO ESSO è AGGIUNTIVO A QUELLO DELLA MADRE E SPETTA COMUNQUE INDIPENDENTEMENTE DAL DIRITTO DELLA MADRE AL CONGEDO OBBLIGATORIO.
IL GIORNO DI CONGEDO OBBLIGATORIO è RICONOSCIUTO ANCHE AL PADRE CHE FRUISCE DEL CONGEDO DI PATERNITà AI SENSI DELL’ARTICOLO 28 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.  

2. 2 CONGEDO FACOLTATIVO

LA FRUIZIONE, DA PARTE DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE, DEL CONGEDO FACOLTATIVO, AI SENSI DEL SECONDO PERIODO DELL’ARTICOLO 4, COMMA 24, LETTERA A) CITATO, DI UNO O DUE GIORNI, ANCHE CONTINUATIVI, è CONDIZIONATA ALLA SCELTA DELLA MADRE LAVORATRICE DI NON FRUIRE DI ALTRETTANTI GIORNI DEL PROPRIO CONGEDO DI MATERNITà, CON CONSEGUENTE ANTICIPAZIONE DEL TERMINE FINALE DEL CONGEDO POST PARTUM DELLA MADRE PER UN NUMERO DI GIORNI PARI AL NUMERO DI GIORNI FRUITI DAL
PADRE.

IL DETTATO NORMATIVO CONFIGURA QUESTA FATTISPECIE NON COME UN DIRITTO AUTONOMO BENSì COME UN DIRITTO DERIVATO DA QUELLO DELLA MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE O ISCRITTA ALLA GESTIONE SEPARATA CHE IN TAL CASO DOVRà, OVVIAMENTE, TROVARSI IN ASTENSIONE DALL’ATTIVITà LAVORATIVA.
QUESTO CONGEDO FACOLTATIVO è FRUIBILE DAL PADRE ANCHE CONTEMPORANEAMENTE ALL’ASTENSIONE DELLA MADRE.

SI PRECISA CHE IL CONGEDO FACOLTATIVO DOVRà ESSERE FRUITO DAL PADRE COMUNQUE ENTRO IL QUINTO MESE DALLA DATA DI NASCITA DEL FIGLIO INDIPENDENTEMENTE DAL TERMINE ULTIMO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA SPETTANTE ALLA MADRE A FRONTE DI UNA PREVENTIVA RINUNCIA DELLA STESSA DI
UN EQUIVALENTE PERIODO (UNO O DUE GIORNI).

SI PRECISA CHE IL CONGEDO FACOLTATIVO SPETTA ANCHE SE LA MADRE, PUR AVENDONE DIRITTO, NON SI AVVALE DEL CONGEDO DI MATERNITà.

2. 3 PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO

GLI ISTITUTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 2. 1 E 2. 2 SI APPLICANO ANCHE AL PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO E IL TERMINE DEL QUINTO MESE DECORRE DALL’EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE NEL CASO DI ADOZIONE NAZIONALE O DALL’INGRESSO DEL MINORE IN ITALIA NEL CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.  

3 – TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO.

IL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE HA DIRITTO, PER I GIORNI DI CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO AD UN’INDENNITà GIORNALIERA A CARICO DELL’INPS, PARI AL 100 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE.  

AL TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITà DAGLI ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 151 DEL 2001.

PERTANTO, L’INDENNITà è ANTICIPATA DAL DATORE DI LAVORO – E SUCCESSIVAMENTE CONGUAGLIATA CON MODALITà CHE SARANNO ILLUSTRATE CON SUCCESSIVO MESSAGGIO – FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA PREVISTO IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS, COME PREVISTO PER L’INDENNITà DI MATERNITà IN GENERALE (MSG. INPS N. 18529 DEL 13 LUGLIO 2010 E MSG. INPS N. 28997 DEL 18 NOVEMBRE 2010).  

4. MODALITà DI FRUIZIONE

AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 DICEMBRE 2012, PER POTER USUFRUIRE DEI GIORNI DI CONGEDO IL PADRE DEVE COMUNICARE IN FORMA SCRITTA AL DATORE DI LAVORO LE DATE IN CUI INTENDE FRUIRNE, CON UN ANTICIPO DI ALMENO QUINDICI GIORNI, E OVE RICHIESTI IN RELAZIONE ALL’EVENTO NASCITA, SULLA BASE DELLA DATA PRESUNTA DEL PARTO.

IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INPS LE GIORNATE DI CONGEDO FRUITE, ATTRAVERSO IL FLUSSO UNIEMENS. A TAL FINE SARANNO FORNITE SPECIFICHE ISTRUZIONI.
NEL CASO DI DOMANDA DI CONGEDO FACOLTATIVO IL PADRE LAVORATORE ALLEGA ALLA RICHIESTA UNA DICHIARAZIONE DELLA MADRE DI NON FRUIZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITà A LEI SPETTANTE PER UN NUMERO DI GIORNI EQUIVALENTE A QUELLI RICHIESTI DAL PADRE, CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITà. LA PREDETTA DICHIARAZIONE DI NON FRUIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ANCHE AL DATORE DI LAVORO DELLA MADRE A CURA DI UNO DEI DUE GENITORI.
L’ISTITUTO PROVVEDERà ALLE VERIFICHE NECESSARIE PER ACCERTARE LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI DEI FRUITORI DEI CONGEDI. LA RIDUZIONE ANDRà OPERATA, STANTE LA POSSIBILITà DI FRUIRNE IN CONTEMPORANEA DA ENTRAMBI I GENITORI, NEL GIORNO O NEI GIORNI FINALI DEL CONGEDO OBBLIGATORIO DELLA MADRE.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE I CONGEDI NON POSSONO ESSERE FRAZIONATI AD ORE.

5. COMPATIBILITà CON ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
IL CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE ED IL CONGEDO FACOLTATIVO SONO FRUIBILI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO NONCHé NELLE IPOTESI DESCRITTE DALL’ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151.

IN PARTICOLARE, ENTRAMBI I CONGEDI POSSONO ESSERE RICHIESTI ANCHE DURANTE IL PERIODO INDENNIZZATO PER INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE (ASPI) E MINI ASPI, NEL PERIODO TRANSITORIO DURANTE LA PERCEZIONE DELL’INDENNITà DI MOBILITà E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI CON LE STESSE MODALITà PREVISTE NEL SOPRA MENZIONATO ART. 24 D. LGS. 151/2001 CON RIFERIMENTO AI PERIODI DI CONGEDO DI MATERNITà. DI CONSEGUENZA, IN TALI PERIODI, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO IN MATERIA DI CONGEDO DI MATERNITà, è PREVALENTE L’INDENNITà PER LA FRUIZIONE DEI CONGEDI IN ARGOMENTO, DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A) DELLA CITATA LEGGE 92/2012, RISPETTO ALLE ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO, CHE SONO, PERTANTO, INCUMULABILI.
IN ENTRAMBI I CONGEDI SONO RICONOSCIUTI GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF).

6. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ( CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ) DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE.

AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 22. 12. 2012, AL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A DELLA LEGGE N. 92/2012, SI APPLICA LA DISPOSIZIONE PREVISTA IN MATERIA DI CONGEDO DI PATERNITà DALL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 151 /2001. COME è NOTO, IL PREDETTO ARTICOLO 30, NEL DISCIPLINARE IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL CONGEDO DI PATERNITà DI CUI ALL’ART. 28 DEL D. LGS. 151/2001, RINVIA A SUA VOLTA ALL’ART. 25 DEL CITATO DECRETO 151, CHE DISCIPLINA IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (CONTRIBUTI FIGURATIVI ), SIA PER IL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITà CADUTO IN CORSO DI RAPPORTO DI LAVORO ( ART. 25, COMMA 1 ) SIA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE AL CONGEDO DI MATERNITà TRASCORSO AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 25 COMMA 2).  

AL RIGUARDO VA EVIDENZIATO CHE IL CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE SI CONFIGURA COME UN DIRITTO AGGIUNTIVO A QUELLO DELLA MADRE ED AUTONOMO RISPETTO AD ESSO, IN QUANTO SPETTA COMUNQUE INDIPENDENTEMENTE DAL DIRITTO DELLA MADRE AL CONGEDO OBBLIGATORIO. PERTANTO, ESCLUSIVAMENTE PER L’IPOTESI DI CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE DI CUI SOPRA, LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA NEL PERIODO TRASCORSO AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO è RICONOSCIUTA ANALOGAMENTE A QUANTO ACCADE PER IL CONGEDO OBBLIGATORIO DELLA MADRE (ARTT. 16 E 17 DEL CITATO TESTO UNICO), A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO POSSA FAR VALERE, ALL’ATTO DELLA DOMANDA, ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (ART. 25 COMMA 2). LA CONTRIBUZIONE DOVRà ESSERE VALORIZZATA IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E VARRà AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE, FATTE SEMPRE SALVE LE DISPOSIZIONI SPECIFICHE CHE LIMITINO O ESCLUDANO L’EFFICACIA DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.

OVE IL LAVORATORE DIPENDENTE SI TROVI IN CONGEDO DI PATERNITà PREVISTO DALL’ART. 28 DEL D. LGS. N. 151/2001, POTRà CHIEDERE IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A, DELLA LEGGE 92/2012 ( CIÒ IN FORZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ ART. 1, COMMA 6, DM 22. 12. 2012).  

ANCHE IN QUESTO CASO, LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A COPERTURA DEL GIORNO DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO SARà VALORIZZATA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI E LA SCADENZA DEL CONGEDO DI PATERNITà EX ART. 28 DEL D. LGS. 151 SI SPOSTERà DI UN GIORNO.

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 24, LETT. A DELLA LEGGE 92/2012, SPETTERà ANCHE NEI CASI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 24 DEL D. LGS. 151/2001 PREVISTI DAL PARAGRAFO 5 DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

PERMUTA: AREE EDIFICABILI A FRONTE DI IMMOBILI DA COSTRUIRSI

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Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificale)  da un privato con  permuta di immobile futuro non ancora esistente.

Permuta: Aree edificabili a fronte di immobili da costruirsi

Esaminiamo il sintesi, il caso frequente di una società di capitali che acquista il terreno (area edificale)  da un privato con  permuta di immobile futuro non ancora esistente.

La risoluzione 460210 del 1989 ha esaminato la fattispecie costituita dalla cessione di un terreno edificabile di proprietà di una persona fisica, non soggetto Iva, in cambio della costruzione di alcuni appartamenti, riconoscendo a tale operazione il carattere di permuta, anche se il requisito soggettivo (esercizio di impresa) non è riconoscibile al cedente del terreno, poiché questi è un privato.

Tuttavia, tale particolarità non inficia il carattere dell’operazione; pertanto, “i due beni dati in permuta sono da assoggettare autonomamente alle imposte relative (Iva e registro)”. In tal modo, a norma del comma 2 dell’articolo 40 del Dpr 131/86, l’imposta di registro sarà applicata alla cessione non soggetta a Iva, secondo il principio di alternatività dei due tributi.

Tuttavia, nella fattispecie descritta, si rende necessario determinare il momento in cui l’Iva diventa esigibile, poiché, all’apparenza, la permuta dei beni non solo non avviene contemporaneamente, ma addirittura uno di essi (appartamenti) è allo stato ancora inesistente.

Orbene, nell’ipotesi esaminata, si dovrebbe considerare, trattandosi di acquisizione di beni immobili, la data della stipula come momento nel quale si realizza la predetta esigibilità. Ma è anche vero che la cessione immediata del terreno (corrispettivo) anticipa il momento dell’esigibilità poiché determina l’avvio dell’operazione.

Pertanto, la risoluzione afferma che “la cessione dei costruendi appartamenti deve essere assoggettata all’Iva, in quanto effettuata da un’impresa edile e il momento impositivo è quello della cessione del terreno in quanto esso ne costituisce il corrispettivo. Ciò anche in conformità a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 4842 del 7 settembre 1982”.

Tale assunto, peraltro, è stato confermato anche successivamente dalla Corte di cassazione che, in riferimento alla medesima fattispecie sopra riportata, ha affermato che chi riceve il terreno “ha in effetti ricevuto la prestazione dovutale, cioè un equivalente degli appartamenti promessi”. Da ciò consegue, afferma la suprema Corte, che da quel momento sorge “l’obbligo di emettere fattura e corrispondere l’Iva” ed è ininfluente, agli effetti del suddetto obbligo, la circostanza che non si sia ancora eseguita la prestazione consistente nella consegna degli appartamenti (sentenza 10510 del 17/10/91).

Ovviamente, il criterio sopra riportato è applicabile anche nel caso in cui i soggetti coinvolti fossero entrambi soggetti Iva, rilevandosi solamente l’applicazione di tale medesima imposta.

AUTOVEICOLI VERDI: PARTITI IL 14 MARZO I NUOVI INCENTIVI “AD ESAURIMENTO” DEI FONDI STANZIATI

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I nuovi incentivi auto sono partiti giovedì 14 marzo, e sono concessi fino all’esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. Infatti dopo neanche 24 ore sono già in fase di esaurimento.

Autoveicoli Verdi: partiti il 14 marzo i nuovi incentivi “ad esaurimento” dei fondi stanziati

I nuovi incentivi auto sono partiti giovedì 14 marzo, e sono concessi fino all’esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. Infatti dopo neanche 24 ore sono già in fase di esaurimento.

 
Così già la legge istitutiva (Dl 83/12, articolo 17-decies) ha limitato la platea dei beneficiari. Il Dm attuativo (emanato l’11 gennaio dal ministero dello Sviluppo economico) ha posto vincoli procedurali e di assegnazione delle risorse tra le varie tipologie di mezzi e beneficiari, favorendo i veicoli che sono beni strumentali per le imprese (che però possono fruire dei bonus solo se rottamano un veicolo della stessa categoria immatricolato da oltre 10 anni e posseduto da loro da almeno un anno).

Come volevasi dimostrare gli ecoincentivi per l’auto si sono dimostrati una vana corsa contro il tempo. Si potevano prenotare da oggi ma in tarda mattinata erano gi terminati. I nuovi incentivi auto e hanno una dote finanziaria limitata: 40 milioni di euro, che secondo le prime stime sono sufficienti per agevolare appena 25mila acquisti. “Avevamo predetto esattamente quello che sarebbe accaduto. Questi incentivi sono solo fumo e niente arrosto anzi, per il nostro settore sono negativi perch hanno innescato un effetto attesa per nulla”. Questo il commento a caldo di Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto, l’associazione che rappresenta i concessionari di autoveicoli di tutti i brand commercializzati in Italia. Conclude Pavan Bernacchi “Intanto abbiamo dissipato circa 5 milioni di euro di denaro pubblico per non vendere neanche un’auto in pi. Adesso butteremo via gli altri 35 milioni destinati alle aziende, ammesso che nel loro parco abbiano autoveicoli da rottamare con pi di dieci anni. Per un’azienda cosa molto difficile.

 Ai concessionari non resta che gestire le reazioni negative dei Clienti e di questo certo non avevamo bisogno”. Federauto da mesi ha lanciato accorati appelli al Governo perché bloccasse questo provvedimento, inutile e dannoso, che dilapiderà nel 2013 40 milioni di euro senza ottenere nessun effetto.  
I veicoli e gli importi  L’unico elemento ampio degli incentivi è il tipo di veicolo cui sono indirizzati: nelle norme non ci sono distinzioni di categoria, per cui in teoria il bonus non è riservato alle sole autovetture. Tuttavia, i limiti di emissione di CO2 (120 g/km come massimo assoluto) e l’esclusione dei mezzi ad alimentazione tradizionale (diesel e benzina) fanno sì che sostanzialmente il contributo spetti prevalentemente a pochi modelli di vetture e a qualche autocarro leggero (massa complessiva fino a 3,5 tonnellate). Infatti, il campo si restringe alle alimentazioni “alternative” (elettrica, ibrida e a gas, sia Gpl sia metano) e i veicoli elettrici e ibridi sono quasi tutte vetture; resterebbe spazio per furgoni e bus a gas, che però sforano il limite di CO2.

L’entità del bonus è modulata per livello di emissioni di CO2, secondo fasce tarate su percentuali del prezzo di acquisto ma comunque soggette a un limite massimo in valore assoluto. Si arriva fino a 5. 000 euro, ma questo massimo spetta praticamente solo a mezzi elettrici, il cui prezzo di listino è elevato.

Gli importi non sono tutti a carico dello Stato: metà è erogata sotto forma di sconto a carico del venditore. Nulla vieta che questi riservi al cliente un trattamento migliore di quello richiesto dalle norme sugli incentivi. Bisognerà comunque vedere quale sarà l’andamento dei prezzi di listino durante l’iniziativa, che è prevista per quest’anno, il 2014 e (sia pure con importi minori) il 2015.

IVA: LIQUIDAZIONE ANNUALE 2013

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I contribuenti IVA, tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, devono versare entro il 18 marzo 2013 in unica soluzione o come prima rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2012 risultante complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche, l’IVA  a saldo esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risulti un’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore a quella già versata in base alle liquidazioni periodiche. In particolare sono tenuti al versamento dell’IVA annuale i contribuenti trimestrali, ad eccezione dei contribuenti che effettuano le liquidazioni trimestrali ai sensi degli articoli 73, comma 1, lett. E) e 74, comma 4 del D. P. R. N. 633/1972.

I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazione della dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL32. L’importo da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nel rigo VL38 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessi trimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36. L’importo minimo di versamento è pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agli arrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

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La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.  La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti diversamente abili indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.

La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti diversamente abili indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.

In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

■ se ha un’età inferiore a tre anni 1. 120 euro (1. 620 euro dal 1° gennaio 2013)

■ per gli altri figli 1. 020 euro (1. 350 euro dal 1° gennaio 2013)

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal

primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo

d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95. 000 euro (vedi Capitolo III).

VEICOLI

■ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto

■ Iva agevolata al 4% sull’acquisto

■ esenzione dal bollo auto

■ esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

■ detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici

■ Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici

■ detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti

■ detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

Effettua download della guida fiscale per le agevolazioni rivolte alle persone diversamente abili

IMU: SOSTITUTIVA DELL’IRPEF ED ESONERA DAL PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).

IMU: sostitutiva dell’Irpef ed esonera dal presentare la dichiarazione dei redditi

Le disposizioni che regolano l’IMU, ne prevedono l’effetto  sostitutivo, per la componente immobiliare, dell’IRPEF e delle relative  addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (art.  8, comma 1, del d. Lgs. N. 23/2011).  Al riguardo, si ricorda che con circolare n. 3/DF del 2012 il Dipartimento  delle finanze ha precisato che la locuzione “beni non locati” ricomprende sia i  fabbricati sia i terreni; per cui, detti immobili rientrano nell’oggetto dell’IMU  non solo nel caso in cui non risultino locati, ma anche in quello in cui non siano  affittati. L’effetto sostitutivo, quindi, si esplica sui redditi fondiari rivenienti dai  terreni, per la componente dominicale, e dai fabbricati, non affittati e non locati.

L’esclusione dell’Imu dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e delle detrazioni rapportate al reddito complessivo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate che, con la circolare 5 dell’11 marzo 2013, fornisce i chiarimenti sui rapporti tra l’Imu e le imposte sui redditi.

Si fa notare che il contribuente che possiede solo redditi assoggettati alle imposte sostitute dall’Imu (Irpef e relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati) non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.   

Effettua download della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2013

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ELIMINATE LE SANZIONI AI CONTRIBUENTI MOROSI IN CREDITO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INADEMPIENTE NEL PAGAMENTO

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Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.

Cause di Forza Maggiore: Eliminate le sanzioni ai contribuenti morosi in credito con la Pubblica Amministrazione inadempiente nel pagamento

  
Non sono dovute le sanzioni per il ritardato e/o omesso versamento dei tributi quando il contribuente (impresa) dimostra che l’insolvenza dipende da“causa di forza maggiore”, imputabili al mancato pagamento da parte della pubblica amministrazione di crediti spettanti. E’ il principio di diritto enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la Sentenza n. 158/29/12, pubblicata il 20 giugno 2012.

  
Se il mancato pagamento di tributi dipende da una causa di forza maggiore debitamente documentata dal contribuente, le sanzioni che saranno richieste dall’erario successivamente, insieme al tributo, non sono dovute. E una “causa di forza maggiore” può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una amministrazione pubblica (in questo caso la Regione Campania). Le motivazioni della sentenza, si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell’articolo 6 del D. Lgs n. 472/1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse”.

 
La Commissione Tributaria Regionale di Roma evidenzia inoltre che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la “punizione” indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di coatta incapacità economica.

Lo stesso Ministero delle Finanze, si legge nella Sentenza del C. T. R. Roma, ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte Irpef, Irap, Ires e Iva che hanno portato all’irrogazione delle sanzioni.  

PEC: DITTE INDIVIDUALI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (C.C.I.A.A.) ENTRO il 1° LUGLIO 2013

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Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1 luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.

PEC: ditte individuali obbligo di comunicazione  all’Ufficio del Registro delle Imprese (C. C. I. A. A. ) entro il 1° Luglio 2013

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l`ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 1° luglio 2013, e non piu` entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D. L. N. 179/2012.

 

Cambiano anche i tempi di sospensione della domanda

L`ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un`impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall`articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l`indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. Si ricorda che tale comunicazione e` esente dall`imposta di bollo e da diritti di segreteria.

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