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Sintesi Risoluzione N. 96 Agenzia delle Entrate 28 settembre 2011

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OGGETTO: Modello   IVA   TR   –   Richiesta   di   rimborso   o   utilizzo   in compensazione del credito IVA trimestrale – Modalità di esposizione delle operazioni con aliquota al ventuno per cento.      

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla compilazione del modello IVA TR da presentare entro il mese di ottobre 2011, riservato ai soggetti IVA in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che intendono chiedere a rimborso ovvero utilizzare in compensazione il credito IVA realizzato nel terzo trimestre dell’anno d’imposta 2011.  

In particolare, è stato chiesto di conoscere quali siano le modalità di esposizione delle operazioni attive e passive con aliquota al ventuno per cento che costituisce l’aliquota IVA ordinaria per le operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, come previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre  2011, n. 148. Considerato che l’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria riguarda una parte limitata delle operazioni da esporre nell’istanza relativa al terzo trimestre dell’anno 2011, ossia quelle effettuate dal 17 al 30 settembre 2011, si chiarisce che la predetta istanza deve essere presentata utilizzando il modello IVA TR approvato con il provvedimento del 19 marzo 2009. In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni  e  degli  arrotondamenti  d’imposta.   Pertanto,  le  operazioni  attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2. La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.  

Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

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Sintesi Risoluzione Agenzia Entrate N. 93/E Roma, 21 settembre 2011

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

Sintesi Risoluzione N. 93 Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Direzione Centrale Normativa Roma, 21 settembre 2011

 

OGGETTO:  Chiusura delle partite IVA inattive

Chiarimenti richiesti Sono stati chiesti chiarimenti relativi alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione dell’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Al riguardo si fa presente quanto segue. L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di €  129  (pari  alla  sanzione  minima  indicata  nell’articolo  5,  comma  6,  primo periodo del d. Lgs. N. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011. La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Con la circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 sono stati diffusi i primi chiarimenti rispetto alle novità fiscali contenute nel predetto decreto-legge n. 98 del 2011. Con la risoluzione 72/E dell’11 luglio 2011 è stato istituito il codice tributo per consentire il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività ai sensi del citato articolo 35 del d. P. R. 633 del 1972 e sono state date indicazioni sulla modalità di compilazione del modello F24-Elementi identificativi. In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

La delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto dall’articolo 23, comma 23, in argomento. Si   segnala,   pertanto,   la   necessità   che   il   modello   di   pagamento   sia correttamente compilato in ogni sua parte. La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento. Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle entrate, non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti. In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati  in  modo  telematico,  sia  presso  banche  o  uffici  postali)  vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972. Si chiarisce, inoltre, che per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento. In presenza delle condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

Resta fermo il pieno esercizio della potestà accertatrice e sanzionatoria dell’Agenzia delle entrate, qualora emerga l’evidenza di operazioni compiute nei periodi interessati.

 

 

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

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IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

IVA AL 21% dal 17 settembre 2011

A seguito del comunicato stampa diffuso dal MEF (Ministero dell’Economia e della Finanza) del 15 settembre c. M. , la pubblicazione della L. 148/2011 (del 14. 09. 2011! ) avviene in data  odierna, con conseguenza che dal 17 settembre 2011 l’IVA  sulle operazioni ordinaria aumenta di un punto percentuale salendo al 21%

 

Seguiranno circolare esplicative, per il momento si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 17. 09. 11 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 20%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

 

MOMENTO IMPOSITIVO:

l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.

 

Estratto del Sole24ore del 16. 09. 11: “Entrano in vigore domani le nuove regole Iva introdotte dalla manovra. E, per chi vorrà farlo, scatta la corsa contro il tempo per aggiornare alla nuova aliquota del 21% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva si applica un aumento del prezzo pari allo 0,833334 per cento.

Se, per esempio, il prezzo al lordo dell’lva è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), l’aumento sarà pari a un euro. Rispetto al prezzo lordo, l’aumento è pari allo 0,833334% (1/120). Quindi, per determinare il nuovo prezzo di vendita al lordo dell’lva, partendo da quello precedente, si deve moltiplicare quest’ultimo per 1,00833334. Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (20% o 21%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica (cioè domani) si applicherà l’aliquota Iva del 21 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 20%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 21 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 20 per cento.    Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2011, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 20% per le consegne effettuate fino al 16 settembre (compreso), e il 21% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

 

TIPO di OPERAZIONE GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA
CESSIONE di BENI MOBILI CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con
EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE di BENI IMMOBILI STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO
TRASLATIVO IMMEDIATO
CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà STIPULA dell’ATTO
LOCAZIONE con CLAUSOLA di STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE
TRASFERIMENTO della PROPRIETà
VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI
CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
AUTORITA
CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in PAGAMENTO del CORRISPETTIVO
base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE (vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)
PASSAGGI dal COMMITTENTE al VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO
COMMISSIONARIO
AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a               PRELIEVO DEL BENE
FINALITà ESTRANEA di BENI
CESSIONE in BASE a CONTRATTO RIVENDITA a TERZI
ESTIMATORIO
ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di ROGTTO NOTARILE
COOPERATIVE EDILIZIE)
CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI PAGAMENTO
FARMACEUTICI
CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di PAGAMENTO
SERVIZI da PARTE di ENTI NON
COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,
ASSOCIATI, ecc. ‘.
CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI PAGAMENTO
Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,
A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO
e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di
PREVIDENZA
PREST AZIONI di SERVIZI PAGAMENTO
AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A ATTO DELL’EFFETTUAZIONE
FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

Regime Iva agevolato per Enti non Profit L. 398/91

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Regime Iva agevolato per Enti non Profit L. 398/91

Gli enti di tipo associativo rappresentano una delle più diffuse categorie che può assumere l’ente non commerciale.      Le norme generali che regolano gli enti di tipo associativo sono evidenziate nell’art. 111 del TUIR e nell’art. 4 del DPR 633/72.      Gli enti di tipo associativo delineati dalla norma sono i seguenti:

  •  associazioni politiche;
  •  associazioni sindacali;
  • associazioni di categoria;
  • associazioni religiose;
  • associazioni assistenziali;
  • associazioni culturali;
  •  associazioni sportive dilettantistiche;
  • associazioni di promozione sociale;
  •  associazioni di formazione extra-scolastica della persona.

 

Tra gli enti associativi ci sono infine ulteriori agevolazioni destinate:

  • agli enti religiosi;
  • alle associazioni di categoria;
  • alle associazioni di promozione sociale.
  • Agevolazioni che non interessano la presente trattazione.

 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE   E LA LEGGE 398/91 SOGGETTI INTERESSATI:

  • Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti,
  • Associazioni senza scopo di lucro e pro-loco.

 

REQUISITI NECESSARI

I requisiti necessari per l’applicazione alle associazioni sportive del regime  forfetario di cui alla L. 398/1991 sono:

  • affiliazione a federazioni sportive nazionali o  ad enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi;
  •  svolgimento di  attività dilettantistiche;
  •  conseguimento nel precedente periodo d’imposta di proventi commerciali non superiori a lire 360 milioni.

 

PROVENTI DA CONSIDERARE NEL LIMITE DEI 360. 000. 000

A titolo esemplificativo nel limite dei 360 milioni rientrano i seguenti proventi:

1)      Proventi da gare

2)      Proventi da Feste e Lotterie

3)      Proventi pubblicitari

4)      Proventi da sponsorizzazione

5)      Proventi da bar

6)      Proventi da cessione diritti Radio-TV

7)      Proventi attività didattiche

8)      Proventi da terzi per utilizzo attrezzature sportive

 

PROVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PLAFOND DI L. 360. 000. 000

I proventi da non considerare nel limite di 360 milioni sono i seguenti:

1)      Proventi occasionali nel tetto dei 100. 000. 000 di cui all’art. 25 comma 1 della Legge 133/99.

2)      Prestazioni senza specifica organizzazione non rientranti nell’art. 2195 del C. C. Rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. (art. 108 T. U. I. R)

3)      Contributi erogati da Amministrazioni Pubbliche per l’attività istituzionale. (vedere bozza delibera tra i prospetti).   4)      Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti. (art. III comma 3 T. U. I. R. ), (se adeguato lo Statuto)     Sono in ogni modo considerate commerciali, anche se rese nei confronti dei soci, l’esercizio delle seguenti attività:

  • Cessioni di nuovi prodotti per la vendita;
  • Somministrazione di alimenti e bevande;
  •  Erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
  •  Prestazioni alberghiere di alloggio, trasporto e deposito;
  • Gestione di spacci aziendali e mense;
  • Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • Gestione di fiere ed  esposizioni a carattere commerciale;
  • Pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5)      Indennità di preparazione e promozione di cui all’art. 6 della Legge 91/81.   6)      Plusvalenze (Es. : cessione del diritto alle prestazioni degli atleti).

ESERCIZIO DELL’OPZIONE

Per usufruire dell’agevolazione di cui alla Legge 398/91 deve essere esercitata apposita opzione da effettuarsi ai seguenti Uffici:

  • S. I. A. E.   terrtorialmente competente prima dell’anno solare per cui si effettua la scelta.   L’opzione per l’anno 2000 può essere (eccezionalmente) comunicata entro il   30/06/2000 (C. M. 29/12/1999, N. 247/E);
  •  Ufficio IVA o delle Entrate (se esistente) nella prima dichiarazione IVA presentata  successivamente alla scelta.

Se l’associazione  non è tenuta alla dichiarazione IVA la scelta va effettuata, entro il termine della presentazione della dichiarazione (31 Maggio), mediante denuncia di variazione Mod. AA 7/6. (vedere bozza tra i prospetti allegati).

I soggetti che iniziano l’attività e che, pertanto, richiedono per la prima volta l’assegnazione della partita IVA, devono esercitare l’opzione con la dichiarazione di inizio dell’attività di cui all’art. 35 del D. P. R. 633/72 e darne comunicazione al competente Ufficio della SIAE.

 

TERMINE DEL REGIME 398/91

L’uscita dal regime agevolativo può avvenire in 2 modi:

–          per opzione da esercitarsi come illustrato sopra; trascorsi almeno cinque anni; (l’opzione è obbligatoria, infatti,  per un quinquiennio)

–          per perdita dei requisiti necessari, quali il superamento, in corso d’anno, del limite di 360 milioni.

L’effetto decorre dal mese successivo, con conseguente obbligo di istituzione degli appositi registri e certificazione dei titoli di accesso con registratore di cassa.

 

ADEMPIMENTI CONTABILI

La compilazione della distinta o dichiarazione d’incasso è stata abrogata a partire dall’01/01/2000.

Pertanto i nuovi adempimenti contabili possono essere così riassunti:

  •  annotazione, anche con un’unica registrazione mensile, dei corrispettivi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento sul prospetto previsto dal D. M. 11/02/1997 opportunamente integrato,
  •  versamento trimestrale dell’IVA mediante modello unificato di pagamento (F24) con possibilità di effettuare la compensazione;
  •   numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto su base annuale;
  •  presentazione dichiarazione dei redditi (mod. Unico Enti non Commerciali);
  •  Redazione bilancio annuale, secondo obblighi statutari;
  • ventaule redazione di separato rendiconto per i proventi esenti nel limite dei 100. 000. 000;
  • adempimenti come sostituto d’imposta (ved. Oltre);
  • esonero dall’obbligo di certificazione fiscale. (ricevuta, scontrino, ecc. );
  • esonero dichiarazioni IVA periodiche ed annuali;

obbligo di conservare le scritture contabili e i documenti relativi ad incassi e pagamenti, per tutto il periodo per cui è possibile esperire l’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria come previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 e, quindi fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

LEGGE 181/1989 RILANCIO AREE INDUSTRIALI

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LEGGE 181/1989 RILANCIO AREE INDUSTRIALI

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, tra le proprie attività si occupa di attuare quanto disciplinato dalla L. 181/89 e nell’ambito del rilancio delle aree di crisi settoriali, supporta programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova occupazione.

Legge 181/1989  rilancio aree industriali

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, tra le proprie attività si occupa di attuare quanto disciplinato dalla L. 181/89 e nell’ambito del rilancio delle aree di crisi settoriali, supporta programmi di sviluppo volti alla creazione di nuova occupazione.

Possono accedere alle agevolazioni le società di capitali (piccole, medie e grandi imprese) economicamente e finanziariamente sane, nelle quali l’Agenzia assuma una partecipazione di minoranza nel capitale sociale.

 

Sono agevolabili gli investimenti relativi a progetti industriali che prevedano la realizzazione di:

nuove unità produttive

  • ampliamenti,
  • ammodernamenti,
  • delocalizzazioni,
  • ristrutturazioni o riattivazioni di unità produttive esistenti che, in ogni caso, producano occupazione aggiuntiva a quella preesistente.

 

Le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti comprendono, in relazione alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa:

contributo a fondo perduto fino al 40% degli investimenti ammissibili
mutuo agevolato, di durata massima decennale, fino al 30% degli investimenti ammissibili.

Le agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti comprendono, in relazione alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa, l’ipoteca di primo grado o fidejussione bancaria a garanzia del rimborso del finanziamento.

L’accesso alle agevolazioni prevede un incontro preliminare (contatto) con l’imprenditore/gli imprenditori presso gli uffici dell’Agenzia, a seguito del quale viene fornita la modulistica di domanda.

Il processo di valutazione e attuazione della legge 181/1989 è certificato ISO 9001 per garantire trasparenza e certezza sia per il committente (Ministero dello Sviluppo Economico) sia per le imprese beneficiarie.

 

 

Incentivi per assunzione di giovani genitori €. 5.000

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Incentivi per assunzione di giovani genitori €. 5.000

Sommario:  e’ stata istituita presso l’inps la “banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

INPS Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Roma, 05/09/2011  SINTESI Circolare n. 115

 

Oggetto

Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G. U. 27 dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.

 

Sommario

E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5. 000 in favore delle imprese    private  e  delle  società  cooperative  che  provvedano  ad  assumere  a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

 

Premessa

L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 – così come modificato da ultimo dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 – ha istituito, presso il Dipartimento  della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

A valere  sulla complessiva  dotazione  del Fondo citato,  il Ministro  della Gioventù  – con Decreto  del 19 novembre 2010, pubblicato nella G. U. 27 dicembre 2010, n. 301  (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di

€ 51. 000. 000, per la realizzazione di  interventi  in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.

Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati  è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un  incentivo  di  €5. 000  in favore  delle  imprese    private  e  delle  società  cooperative che provvedano ad assumere   – con un contratto a tempo indeterminato,  anche parziale – le persone iscritte alla banca dati stessa.

In conformità a quanto previsto dall’articolo  3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato n. 2).

Si  illustrano  di  seguito  le  istruzioni  per  l’iscrizione  nella  banca  dati  e  per  il godimento dell’incentivo all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le  istruzioni sono state redatte in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del 19 novembre 2010.

 

I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

1.       Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

1. 1    Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati

Possono  iscriversi  alla  banca  dati  coloro  che  possiedano,  alla  data  di  presentazione  della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a. Età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

b. Essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;

c. Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

–     lavoro subordinato a tempo determinato

–     lavoro in somministrazione

–     lavoro intermittente

–     lavoro ripartito

–     contratto di inserimento

–     collaborazione a progetto o occasionale

–     lavoro accessorio

–     collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5. 000, incaso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

1. Compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;

2. Raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

3. Cessazione dell’affidamento del minore;

4. Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.

 

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione

1. 2    Procedimento di iscrizione alla Banca dati

L’iscrizione  alla  banca  dati  si  effettua  accedendo  alla  sezione  dei  servizi  al  cittadino  del  sito internet dell’INPS  www. Inps. It, seguendo il seguente percorso:

“al  servizio  del  cittadino”  >  “autenticazione   con  PIN”  >  “fascicolo  previdenziale   del  cittadino”  > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.

Selezionando  l’ultima  voce  apparirà  il  modulo  –  da  compilarsi  on  line  –  per  redigere  la  domanda di iscrizione.

Per autenticarsi  è necessario  disporre  del Codice di identificazione  personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni

disponibili  presso  il sito  www. Inps. It o contattando  il numero  verde  803. 164;  mediante  lo stesso  PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori   e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù

www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di  iscrizione,  il  cui  iniziale  numero  di  protocollo  costituisce    il  “Codice  identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione;  l’attestato  indica  la  data  di  scadenza  dell’iscrizione,  collegata  al  venir  meno  di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.

Il Codice identificativo  univoco  (CIU), rilasciato  al termine  della procedura  di iscrizione  alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni  incidenti  sulla scadenza  di validità  (es: nascita  nuovo  figlio) ovvero  allo scopo  di cancellare l’iscrizione.

Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).

2.            Incentivo  per l’assunzione  dei soggetti  iscritti nella  Banca dati giovani genitori

2. 1.    Datori di lavoro beneficiari

Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5. 000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.

L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché  venga stipulato  con gli stessi  un contratto  di lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo  gli enti pubblici – economici  e non economici  – nonché i datori di lavoro non qualificabili  come  imprenditori  ai  sensi  del  codice  civile;  rientrano  invece  nell’ambito  dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1. 1.

2. 2    Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo

L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

2. 3    Condizioni per l’ammissione all’incentivo

Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca dati; a  tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente  adattata per consentire  – prima e a prescindere dall’eventuale  assunzione – la semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.

Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni

L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili. Il  datore  di  lavoro  non  deve  aver  effettuato,  nei  sei  mesi  precedenti  l’assunzione, licenziamenti per giustificato  motivo  oggettivo  o  per  riduzione  del  personale,  fatta  salva  l’ipotesi  in  cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati

Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

 

Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati

Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.

 

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti

2. 4    La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo

Dopo  aver  effettuato  l’assunzione  di una persona  iscritta  nella Banca  dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante  – espressamente delegato, conformemente a quanto previsto  dalla circolare  n. 28  dell’8  febbraio  2011   – devono richiedere  il relativo  beneficio  economico avvalendosi del modulo telematico messo  a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del  Cassetto previdenziale Aziende, denominata  “Istanze on-line”, presso il sito internet www. Inps. It.

Entro  il giorno  successivo  all’invio,  l’Inps,  effettuati  con esito positivo  i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di  lavoro,  attribuirà  automaticamente  alla  posizione  contributiva  interessata  il  Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

Nella  sezione  “istanze  on-line”  del  Cassetto  previdenziale  aziendale  sarà  reso  disponibile  l’esito della richiesta.

Si allega  alla presente  circolare  un manuale  che illustra nel dettaglio  le modalità  di verifica preventiva dell’iscrizione  di un determinato  soggetto  alla banca dati, le modalità  di invio del modulo telematico di richiesta  dell’incentivo,  e  le  operazioni  che  possono  essere  effettuate  successivamente  all’istanza di ammissione al beneficio (allegato n. 4).

2. 5 La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. L’incentivo  dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento  della misura di €5. 000, inquote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Con successivo messaggio  verranno   resi noti il Codice autorizzazione  che identifica il beneficio e le sue modalità  di  esposizione  nel  flusso  Uniemens;   verranno  altresì  illustrate  le  corrispondenti istruzioni contabili.

3. Controlli

L’INPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a campione della veridicità della documentazione presentata.

L’Istituto provvede altresì ad effettuare, in nome e per conto del Dipartimento  della Gioventù, eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi diritto.

4. Decorrenza delle misure contenute nel Decreto

Le misure  contenute  nel Decreto del Ministro della Gioventù del 19  novembre 2010 decorrono dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura dell’INPS; solo da  questa   data  è  possibile   iscriversi   alla  “Banca   dati  per  l’occupazione   dei  giovani   genitori” e, conseguentemente, effettuare assunzioni che consentano il riconoscimento dell’incentivo.

Comunicato stampa 18 giugno 2010 Inps: con Poseidone 2 continua la lotta all’evasione contributiva

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Comunicato stampa 18 giugno 2010 Inps: con Poseidone 2 continua la lotta all’evasione contributiva

Sono 150 mila i  liberi  professionisti  che  stanno  per  ricevere  una comunicazione dall’Inps come primo atto di  verifica  della  loro  posizione contributiva. Si tratta dell’avvio operativo di una delle attività  previste dal progetto “Poseidone 2”, l’operazione che, incrociando  i  dati  presenti negli  archivi  dell’Inps  e  le  dichiarazioni   dei   redditi   presentate all’Agenzia delle entrate,  con  gli  elenchi  di  Infocamere,  consente  la verifica delle posizioni previdenziali dei liberi professionisti e dei  soci di società non iscritti ad alcuna gestione previdenziale.

Programma Poseidone 2

Con  il  programma “Poseidone 2”, come anticipato nella circolare n. 23 del 16 febbraio scorso, l’Inps si propone di verificare nel 2010 le posizioni  di  almeno  120  mila professionisti e 450 mila soci di società.

“L’attività di contrasto all’evasione contributiva è uno  degli  impegni che l’Inps si è assunto con maggiore determinazione – commenta il presidente dell’Istituto, Antonio Mastrapasqua – dopo aver recuperato quasi 5  miliardi di euro lo scorso anno,  nel  corso  del  2010  contiamo  di  superare  i  6 miliardi. Un obiettivo ambizioso ma  perseguibile,  anche  grazie  ai  nuovi strumenti che ci mette a disposizione il decreto  legge  78  del  31  maggio scorso”.

“Poseidone  2”  è  il  proseguimento,  per  l’anno  in  corso,  di “Poseidone 1”, operazione sperimentale che ha portato nel 2009 oltre 20 mila nuovi iscritti all’Istituto (7 mila nella Gestione commercianti  e  13  mila nella Gestione separata).

I 150 mila professionisti – oggetto della prima fase di “Poseidone 2”  – sono stati individuati fra coloro che non risultano iscritti  alla  Gestione separata e che hanno dichiarato un reddito compreso fra i 5 mila e i 20 mila euro nel 2006, coloro che hanno avuto un reddito superiore ai  5  mila  euro nel 2004 e quelli che nel 2005 hanno dichiarato più di 5 mila euro. Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Ha avuto inizio anche l’attività di verifica che si rivolge ai  soci  di società, per i quali viene  vagliata  attentamente  l’attività  svolta,  con l’accertamento del lavoro abitualmente compiuto  e  della  prevalenza  nello svolgimento dell’attività commerciale.

Dei circa 40 mila fino ad  oggi  controllati,  oltre  28  mila  soci  di società semplici, che hanno affermato nella  dichiarazione  dei  redditi  di svolgere attività prevalentemente commerciale, hanno  ricevuto  una  lettera che annuncia loro l’iscrizione all’Inps, operazione da  cui  si  attende  un recupero di circa 100 milioni di euro.

Lavoro occasionale

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lavoro occasionale

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui su applica il lavoro occasionale accessorio.

Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all’applicazione delle norme:

• Circolare INPS n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi);

• Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico);

• Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare);

• Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio);

• Circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 (indicazioni sull’ampliamento dell’ambito di utilizzo dei ‘buoni lavoro’, in seguito alle innovazioni normative apportate dalla Legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

 

Vantaggi

• Per il committente (datore di lavoro): il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

• Per il prestatore (lavoratore): Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’Inps e alla copertura assicurativa presso l’Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

 

Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale – possono essere:
– famiglie;

– privati;

– aziende;

– imprese familiari;

– imprenditori agricoli;

– enti senza fini di lucro;

– enti locali, limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi nel caso in cui il prestatore di lavoro sia un pensionato, uno studente sotto i 25 anni o un percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile);

– committenti pubblici, solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà.

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

 

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
– pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
– studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica
sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

a)       per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b)      per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c)       per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno.

 

Studenti universitari

Gli studenti universitari di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell’anno. Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo e anche in favore degli enti locali.

Altre tipologie di prestatori

Per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.
I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.

Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale:

• in generale fino ad un limite economico di 5. 000 euro netti (6. 660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;

• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3. 000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

 

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:

• imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7. 000 euro;

• imprese familiari: l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10. 000 euro per anno fiscale;

• settore domestico: i lavori domestici di tipo occasionale accessorio riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering e il dogsittering;

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

• manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (anche a favore di committenti pubblici);

• consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;

• insegnamento privato e supplementare;

• attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;

• in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:

–         giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;

–         giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, in qualsiasi periodo dell’anno;

–         pensionati;

–         percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di 3000 euro annui;

• in qualsiasi altro settore produttivo, esclusi gli enti locali i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, in via sperimentale per il 2010, con qualsiasi committente tranne il proprio datore di lavoro.

 

Tracciabilità flussi finanziari

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Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche….

L. 13 agosto 2010, n. 136. (Gazz. Uff. N. 196 del 23 agosto 2010 Serie Generale) Art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Modificativo: D. L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2010, n. 217.

 

Entrata in vigore: 19 dicembre 2010

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari  finalizzata  a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori,  i  subappaltatori  e  i subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  nonché  i  concessionari   di finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono  utilizzare  uno  o  più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso  la  società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in  via  esclusiva,  fermo  restando quanto previsto dal comma 5, alle  commesse  pubbliche.   Tutti  i  movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture  pubblici  nonché alla gestione dei finanziamenti  di  cui  al  primo  periodo  devono  essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma  3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo  strumento  del  bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di  incasso  o  di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.     

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni  e servizi rientranti tra  le  spese  generali  nonché  quelli  destinati  alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto  corrente dedicato di cui al  comma  1,  anche  con  strumenti  diversi  dal  bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la  piena  tracciabilità  delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile  in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al  medesimo  comma 1.

3.   I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,  assicurativi   e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e  fornitori  di  pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono  essere  eseguiti  anche con strumenti diversi  dal  bonifico  bancario  o  postale,  fermo  restando l’obbligo di documentazione  della  spesa.   Per  le  spese  giornaliere,  di importo inferiore o uguale a 1. 500 euro, relative agli interventi di cui  al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante  e  l’obbligo  di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo  cassa  cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo  di  rendicontazione,  deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro  strumento  di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni,  in  favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi  e  alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,  questi  ultimi  possono essere successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o  postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire  la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli  strumenti  di pagamento devono riportare, in relazione a  ciascuna  transazione  posta  in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma  1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall’Autorità   di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove  obbligatorio  ai  sensi  dell’articolo  11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico  di  progetto  (CUP).   In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello  spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

[6. La stazione appaltante richiede il CUP alla  struttura  di  supporto CUP,  operativa  presso  il  Dipartimento  per  la   programmazione   e   il coordinamento della politica economica della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri. ]

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla  stazione  appaltante  o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima  utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica,  nonché,  nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate  ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono,  altresì,  a  comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8.   La  stazione  appaltante,  nei  contratti   sottoscritti   con   gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al  comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria  controparte  agli  obblighi  di tracciabilità finanziaria di  cui  al  presente  articolo  ne  dà  immediata comunicazione   alla   stazione   appaltante   e   alla   prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione  appaltante o l’amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con  i subappaltatori e i subcontraenti della filiera  delle  imprese  a  qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la  quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi  finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero  degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle  operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

Aree Edificabili: limite al potere degli enti negli atti di rettifica e liquidazione

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Frequenti sono gli avvisi di accertamento relativi alle aree edificabili. L’articolo 5 del Dlgs 504192 stabilisce che la base im­ponibile è il valore venale in co­mune commercio al primo gennaio dell’armo di imposizione

Frequenti sono gli avvisi di accertamento relativi alle aree edificabili. L’articolo 5 del Dlgs 504192 stabilisce che la base im­ponibile è il valore venale in co­mune commercio al primo gennaio dell’armo di imposizione. Il con­tenzioso – in questo caso – nasce sia per l’esatta classificazione di area edificabile sia per la valuta­zione commerciale. Dev’essere il Comune – articolo 31, comma 20 della legge n. 289/2002 – a da­re comunicazione al contribuen­te di quando un’area divenga edi­ficabile. Il DI 223/2006 (articolo 36, comma 2) ha chiarito poi che è edificabile l’area inserita come tale nello strumento urbanisti­co adottato dal Comune, indi­pendentemente dall’approva­zione della Regione e dall’ado­zione di strumenti attuativi.   Il valore dell’area Relativamente al valore venale in comune commercio, molti en­ti locali, nella speranza di ridurre il contenzioso, hanno previsto, nei propri regolamenti, di non procedere ad accertamento nei casi in cui l’imposta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati in ciascun perio­do d’imposta. Il Comune delibe­ra un valore minimo per le aree edificabili e il contribuente che si adegui, pagando la relativa impo­sta, sarà immune da ulteriori pre­tese. In caso contrario, invece, l’ente potrà procedere ad accer­tamento determinando il valore venale, a prescindere dai valori in delibera, fermo restando l’ob­bligo motivazionale dell’atto. L’eventuale difesa potrà essere indirizzata dimostrando caratteristiche di minor pregio dell’ area oggetto di accertamento, come ad esempio la mancata approva­zione regionale dello strumento urbanistico ovvero l’esistenza di vincoli paesaggistici eccetera.   Sono assoggettati, con gli stes­si criteri delle aree edificabili, gli immobili sottoposti a interventi di ristrutturazione, anche se par­ziale. In questi casi, la base impo­nibile sarà il valore dell’ area, sen­za considerare il fabbricato. Fin dall’istituzione dell’impo­sta, sono sempre state previste delle detrazioni prima e la totale esclusione dal 2008, per gli im­mobili adibiti ad abitazione prin­cipale del contribuente. La cor­retta definizione di abitazione principale è quindi l’elemento principe per determinare la pos­sibilità di beneficiare di queste riduzioni o meno. L’articolo 8 del Dlgs 504192 definisce l’abita­zione principale come quella in cui il contribuente e i suoi fami­liari dimorano abitualmente.   Una recente sentenza della Corte di cassazione è intervenu­ta precisando che, in assenza di una frattura del rapporto coniu­gale, sia necessaria l’effettiva convivenza dei coniugi e della famiglia per beneficiare delle agevolazioni, non contando la mera residenza anagrafica. Nel caso esaminato due coniugi resi­denti in due differenti Comuni, non dimostrando la frattura del loro rapporto, si sono visti disco­noscere i benefici sfruttati nel Comune di mera residenza ana­grafica. L’interpretazione re­strittiva della sentenza ha indot­to alcuni enti locali a disconosce­re le agevolazioni per l’abitazio­ne principale in tutti i casi di co­niugi residenti in due differenti Comuni, in assenza di un prov­vedimento di separazione o di­vorzio. Per un tale accertamen­to è intervenuta la sentenza del la Ctp di Brescia (nr. 107-15-11) in cui si conferma che la norma prevede la necessità della dimo­ra dei familiari e non la residen­za degli stessi. Pertanto quando il Comune non provi o non con­testi le prove fornite dal contri­buente, l’agevolazione spetta.    

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