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CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO AD USO ABITATIVO DA PARTE DI SOGGETTO IVA

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La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.  

Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto IVA 

La tassazione dell’operazione di conferimento di proprietà o diritti reali di godimenti su fabbricato ad uso abitativo da parte di soggetto passivo IVA l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’articolo 1 della Tariffa stessa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

Per tale ragione, i conferimenti di fabbricati abitativi esenti da IVA sono soggetti alla seguente tassazione:     

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

7%

  Imposta ipotecaria

2%

 Imposta catastale

1%

Imposta di bollo

euro 300

 

Sono invece imponibili ai fini IVA, stante l’equiparazione di fatto tra i trasferimenti e i conferimenti disposta dall’articolo 4, lettera a), n. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR (art. 10, comma 1, n. 8-bis del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633).

i conferimenti aventi ad oggetto un fabbricato ad uso abitativo effettuati, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici  dello  stesso o dalle  imprese  che vi hanno eseguito sullo stesso, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”) ovvero quelle effettuati dalle stesse imprese anche successivamente ai cinque anni nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.  

Per ultimazione della costruzione o degli interventi di recupero del fabbricato, si intende il momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero ad essere destinato al consumo. Si deve, pertanto, considerare ultimato l’immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l’attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto.

Inoltre, si intende ultimato anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i contratti relativi all’utilizzo degli stessi, poiché si presume che, essendo idoneo a essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l’opera di costruzione o recupero completata (cfr Circolare  AE 1° marzo 2007, n. 12).

Qualora al momento dell’esecuzione del conferimento, siano decorsi cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero ovvero il cedente non abbia manifestato l’opzione per l’imposizione, il conferimento è esente da IVA e deve essere, pertanto, assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Nel caso in cui il conferimento sia imponibile ai fini dell’IVA, in attuazione del  principio di alternatività IVA/Registro, la tassazione è la seguente:   

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

Euro 168

Imposta ipotecaria

Euro 168

              Imposta catastale

Euro 168

              Imposta di bollo

Euro 300

 
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PRIMO CONTATTO

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI A DESTINAZIONE SCOLASTICA USUFRUISCONO DELLE ALIQUOTE IVA AGEVOLATE

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Gentile Dottor Ferretti, siamo una società che da oltre quaranta anni opera nel settore edilizio eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie ad edifici pubblici, residenziali, militari e civili. Siamo a chiederLe il corretto inquadramento IVA per interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica. Tali interventi possono usufruire della aliquota iva agevolata?

Gli Interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica usufruiscono delle aliquote IVA agevolate

Parere Pubblicato su concessione della Romana Strade S. R. L.

Gentile Dottor Ferretti, siamo una società che da oltre quaranta anni opera nel settore edilizio eseguendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinarie ad edifici pubblici, residenziali, militari e civili. Siamo a chiederLe il corretto inquadramento IVA per interventi di manutenzione straordinaria su edifici pubblici a destinazione scolastica. Tali interventi possono usufruire della aliquota iva agevolata?

Estratto del Parere

Equiparazione delle Scuole Pubbliche e Private ad edifici residenziali

L’articolo 36 del Decreto Legge n. 331/1993 prevede l’aliquota Iva del 10% per cessione, costruzione, interventi straordinari, effettuati su abitazioni non di lusso ed edifici assimiliati.

Gli edifici assimilati alle abitazioni non di lusso sono individuati dall’articolo 2 comma secondo del D. L. 21. 06. 1938 n. 1094, convertito in Legge n. 35 del 5. 01. 1939, essi consistono in:

scuole pubbliche e private, ai sensi della risoluzione n. 321536 del 24. 05. 1986;

caserme;

ospedali, case di cura e centri di ricovero;

colonie climatiche;

collegi, educandati, asili infantili;

orfanotrofi et similia.

L’aliquota agevolata del 10% per opere di manutenzione straordinaria deve trovare supporto giuridico in apposito contratto di appalto, ai sensi del n. 127 septies della tabella A, parte III del D. P. R. 633/72 (Decreto IVA).

In ogni caso, l’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione.

Aliquota Agevolata del 4%

All’interno di appalti che prevedono interventi straordinari su plessi scolastici, le spese sostenute per l’abbattimento di barriere architettoniche, usufruiscono della aliquota agevolata del 4% ai sensi del n. 41 ter della tabella A parte II del D. P. R. 633/72.

Per parere una tantum o tramite abbonamento contattateci al Numero Verde 800. 19. 27. 52 o inviando mail a a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

Rivalutazione terreni edificabili, aree e cubatura: in scadenza entro il 1° luglio 2013 l’affrancamento tramite versamento dell’imposta sostitutiva

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La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.  

Rivalutazione terreni edificabili, aree e cubatura:  in scadenza entro il 1° luglio 2013  l’affrancamento tramite versamento dell’imposta sostitutiva

La legge di stabilità (228/2012), all’articolo a, comma 473, ha riaperto fino al 1° Luglio 2013 i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli (in tal senso anche la cessione di cubatura) purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle aree edificabili è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta del terreno in cambio di immobili) delle aree in questione. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 40% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 5%), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2013), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 4% rispetto al valore attribuito all’area tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2013, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2013;

b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per un’area già rivalutata in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o assistenza professionale specializzata contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale chiamando al 

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

 

 

Denuncia dei Redditi: Ufficiale il Rinvio all’8 luglio senza maggiorazione con IMU sospesa

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Come anticipato passata settimana, oggi il MEF ha prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Rinvio Unico per coloro che sono titolari di partita iva e soggetti a Studi di Settore  e Sospensione IMU

 

Come anticipato passata settimana, oggi il MEF ha prorogato  all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

Versamenti prorogati.  Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

Imu: Ricordiamo che l’imposta municipale per coloro che hanno adibito immobile ad abitazione principale à sospesa e non si versa per il momento.

 

Nuove scadenze.  I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure entro il  20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per informazioni e/o assistenza non esitate a contattare lo Studio al numero verde 800. 19. 27. 52 o amministrazione@networkfiscale. Com

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: IVA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

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Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

IVA SUI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA NELLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

 

Sulle  prestazioni di  servizi  relativi  a  interventi  di  manutenzione, ordinaria  e straordinaria, realizzati  su immobili  residenziali, è previsto un  regime  agevolato,  che  consiste  nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

 

Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota  Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito  del contratto  di appalto.  

Tuttavia, qualora  l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica  ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore  della  prestazione considerato al netto  del valore  dei beni  stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo  complessivo della prestazione,  rappresentato dall’intero  corrispettivo  dovuto  dal committente, soltanto  il valore dei beni significativi.

I beni significativi sono stati espressamente  individuati  dal decreto  29 dicembre 1999. Si tratta di:

·        ascensori  e montacarichi

·        infissi esterni e interni

·        caldaie

·        video citofoni

·        apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

·        sanitari e rubinetteria da bagni

·        impianti  di sicurezza

Su tali beni  l’aliquota  agevolata  del 10%  si applica  solo fino alla concorrenza della  differenza  tra il valore complessivo della prestazione e quello  dei beni significativi.

ESEMPIO

Costo totale dell’intervento 10. 000 euro, di cui:

·        per prestazione lavorativa 4. 000 euro

·        costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6. 000 euro

Su questi 6. 000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4. 000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10. 000 – 6. 000 = 4. 000).

Sul valore residuo (2. 000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.

Per destinazione abitativa privata si intende  riferirsi alle abitazioni adibite a dimora  di privati. Non si può applicare l’Iva agevolata  al 10%:

·        ai materiali  o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello  che esegue  i lavori

·        ai materiali  o ai beni acquistati  direttamente dal committente

·        alle prestazioni professionali,  anche  se effettuate nell’ambito  degli interventi finalizzati al recupero edilizio

·        alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono  i presupposti per farlo.

 

L’IVA AGEVOLATA  PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

 

Per tutti gli altri interventi  di recupero edilizio  è sempre  prevista, senza  alcuna  data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.

Si tratta, in particolare:

A. Delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti  di appalto  o d’opera  relativi alla realizzazione degli interventi  di

·        restauro

·        risanamento conservativo

·        ristrutturazione

 

B. Dell’acquisto di beni, con esclusione di materie  prime e semilavorati,  forniti per la realizzazione degli stessi interventi  di restauro,  risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,  individuate dall’articolo  3, lettere c) e d) del Testo Unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia,  approvato con Dpr 6 giugno 2001,  n. 380.

 

L’aliquota Iva del 10% si applica,  inoltre, alle forniture dei cosiddetti  beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio,  porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore  d’opera  che li esegue.

RISTRUTTURAZIONE: COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

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Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.  

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA  PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese  di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.

In particolare, dal 14 maggio  2011  è stato soppresso  l’obbligo  dell’invio  della  comunicazione  di inizio  lavori all’Agenzia delle  Entrate e quello  di indicare  il costo  della  manodopera, in maniera  distinta, nella fattura emessa  dall’impresa  che esegue  i lavori.

In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo  di Pescara, è sufficiente indicare  nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo  della detrazione.

Inoltre, occorre  conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle Entrate del 2 novembre 2011.

In particolare, oltre ai documenti indicati  più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese  sostenute,  ricevute  dei  bonifici  di pagamento), il contribuente deve essere in possesso  di:

 

■   domanda di accatastamento (se l’immobile  non è ancora  censito)

■   ricevute  di pagamento dell’Ici, se dovuta

■   delibera  assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su par- ti comuni  di edifici residenziali)  e tabella  millesimale  di ripartizione delle spese

■   dichiarazione di consenso del possessore  dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi  effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi

■   abilitazioni amministrative richieste  dalla  vigente  legislazione edilizia  in relazione alla tipologia  di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera)  o, se la normativa non  prevede  alcun  titolo abilitativo,  dichiarazione sostitutiva dell’atto  di notorietà  in cui indicare  la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati  rientrano  tra quelli agevolabili.

Comunicazione  all’Azienda sanitaria locale

Deve  essere  inviata  all’Azienda  sanitaria  locale  competente per territorio  una  comunicazione  con raccomandata A. R. Con le seguenti  informazioni:

■   generalità  del committente dei lavori e ubicazione degli stessi

■   natura  dell’intervento da realizzare

■   dati identificativi  dell’impresa  esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,  da parte  della  medesima, in ordine  al rispetto  degli obblighi  posti dalla  vigente normativa  in materia  di sicurezza sul lavoro e contribuzione

■   data di inizio dell’intervento di recupero.

 

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

Pagamento mediante bonifico

Per fruire della detrazione è necessario che  i pagamenti siano  effettuati con bonifico  bancario o postale  da cui risultino:

■   causale  del versamento

■   codice  fiscale del soggetto che paga

■   codice  fiscale o numero  di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Le spese  che  non  è possibile  pagare  con  bonifico  (per esempio,  oneri  di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute  fiscali sugli onorari  dei professionisti,  imposte  di bollo) possono  essere pagate  con altre modalità.

Quando vi sono  più soggetti che  sostengono la spesa,  e tutti intendono fruire della  detrazione,  il bonifico  deve  riportare  il numero  di codice  fiscale  delle  persone  interessate  al beneficio  fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice  fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011  era  obbligato  a presentare il modulo  di comunicazione al Centro  operativo  di Pescara,  gli altri aventi  diritto, per ottenere  la detrazione, devono  riportare  in un apposito spazio  della dichiarazione dei redditi il codice  fiscale indicato  sul bonifico.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali, oltre al codice  fiscale del condominio  è necessario indicare  quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) questa ritenuta è pari al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento  alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Altri adempimenti

I contribuenti interessati  devono  conservare, oltre alla ricevuta  del bonifico,  le fatture o le ricevute  fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

Questi  documenti, che devono  essere intestati alle persone  che fruiscono  della detrazione, potrebbero essere  richiesti,  infatti, dagli uffici finanziari  che  controllano le loro  dichiarazioni dei redditi.

Per gli interventi  realizzati  sulle parti comuni  condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare  una certificazione rilasciata  dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi  la somma  di cui il contribuente può tenere  conto  ai fini della detrazione.

 

CALCOLO LEASING FINANZIARIO E MUTUI, COME DETERMINARE IN MODO AUTONOMO LA RATA, GLI INTERESSI ED IL DEBITO COMPLESSIVO

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Foglio di Calcolo Excel  veloce, intuitivo e semplice da usare per il  Calcolo inerente Leasing Finanziari e Mutui, per  determinare in modo autonomo la Rata, gli interessi ed il debito complessivo, nei piani di ammortamento chiamati francesi a capitalizzazione composta (la quasi totalità di quelli prodotti dalle banche).

Calcolo Leasing Finanziario e Mutui, come determinare in modo autonomo la Rata, gli interessi ed il debito complessivo

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Contenuto: è composto da undici schede di cui una riassuntiva (chiamata “Sintesi”),  con funzione di un vero e proprio pannello di controllo.  L’acquirente in pochi secondi può calcolare  la rata, gli interessi,  l’indebitamento complessivo ed i singoli piani ammortamento.

Valori da inserire:

1) Quota Capitale o Ammontare del Debito da richiedere 

2) Tasso Annuo Effettivo Globale o TAEG.

 

Scadenze: In automatico il programma calcola quanto indicato per le seguenti scadenze dei Leasing o dei Mutui:

5 anni; 7 anni; 10 anni; 12 anni;  15 anni; 18 anni; 20 anni; 25 anni; 30 anni; 35 anni.

 

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CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO DI LEASING

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Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Cessione a terzi del contratto di leasing

 

Come chiarito dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (risposta n. 6. 11), in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del TUIR, deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima.

Quindi,  nel  caso  in  cui  l’impresa utilizzatrice, prima  della  scadenza contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile                   determinata                a                  norma         dell’articolo     88,     comma                   5,              del TUIR. Diversamente,  infatti, si   verrebbe           a   creare  un’asimmetria            impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva ed il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi.

 

Esempio 3 Cessione del contratto di leasing mobiliare

 

 

Riprendendo i dati dell’esempio 1, si ipotizzi che l’impresa utilizzatrice al termine dell’anno 2 ceda a terzi il contratto di leasing.

Si confronti la seguente tabella riepilogante la situazione contabile e fiscale all’anno 2.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

 

80. 000,00

60. 000,00

20. 000,00

48. 000,00

36. 000,00

12. 000,00

32. 000,00

 

 

 

Si supponga – per semplicità espositiva – che il corrispettivo pattuito per la  cessione  corrisponda al  valore  normale  del  bene  in  leasing  e  sia  pari   a 85. 000,00.

 

A livello contabile, la cessione del contratto di leasing determina l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 45. 000,00, pari al corrispettivo di cessione (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata contrattuale (30. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

Ai fini fiscali, la cessione del contratto di leasing determina, invece, l’insorgenza di una sopravvenienza attiva di 21. 000,00, pari al valore normale del bene (85. 000,00) ridotto delle quote capitali dei canoni non dedotti secondo la durata fiscale (54. 000,00) e del prezzo di riscatto (10. 000,00).

In sede di dichiarazione dei redditi, sarà, quindi, necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo di 24. 000,00.

LEASING: NON ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

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Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.  

Leasing: Non esercizio del diritto di riscatto   

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, che torna, quindi, nella disponibilità della società di leasing, analogamente all’ipotesi testé esaminata, si ritiene che l’impresa utilizzatrice debba continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto.

Anche, in tal caso, parte delle variazioni in diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR.    

Esempio 2  

Contratto di leasing mobiliare in caso di non esercizio del diritto di riscatto   Riprendendo i dati dell’esempio 1, è da evidenziare come, anche nel caso di non esercizio del diritto di riscatto, il contribuente dovrà continuare a dedurre i canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto, operando, negli anni 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione per l’importo dei canoni non ancora dedotti. In particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00.

Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria  della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del TUIR. Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.  

LEASING: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

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Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi…

Leasing: Esercizio del diritto di riscatto

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice eserciti il diritto di riscatto del bene, si ritiene che le quote dei canoni non dedotte durante la vita contrattuale, in quanto riprese a tassazione mediante le corrispondenti variazioni in aumento effettuate in sede di dichiarazione dei redditi, siano deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile. In tal modo, si determina,

ai soli fini fiscali, la continuazione extracontabile della deduzione dei canoni relativi a un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi. Le stesse conclusioni restano valide anche nel caso di eventuale cessione del bene  riscattato anteriormente al  termine della  durata  fiscale  del  contratto di leasing.

 Al  riguardo, si  segnala che  parte delle variazioni in  diminuzione da effettuare  successivamente alla  data  della  scadenza  contrattuale  del  leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere, comunque, assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’articolo 96 del

TUIR.

 

In  sostanza,  dal  periodo  di  imposta  successivo  alla  scadenza  del contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo quindi sia della quota capitale che della quota interessi. Ciononostante, la quota interessi può dar luogo ad  una  variazione  in  aumento  per  la  quota  parte  indeducibile  a  norma dell’articolo 96  del  TUIR.   Ad  esempio, avuto  riguardo ad  un  soggetto non finanziario, si genererà una variazione in aumento, laddove, la quota interessi del canone annuale sommata agli altri interessi passivi e oneri assimilati del periodo di imposta, risulti eccedente gli interessi attivi e i proventi assimilati, nonché il

30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

 

Naturalmente, oltre alla deduzione correlata ai canoni di leasing, l’impresa, divenuta proprietaria del bene riscattato, ha diritto di procedere all’ammortamento dello stesso, sulla base del valore di riscatto, ai sensi dell’articolo 102 del TUIR. Si riporta, di seguito, un esempio di applicazione della disciplina in esame.

 Esempio 1

 Contratto di leasing mobiliare con esercizio del diritto di riscatto

 

Si ipotizzi che il contratto di leasing, avente ad oggetto un bene mobile,

 

presenti le seguenti condizioni:

 

Durata contrattuale

Durata minima fiscale

Valore bene

Interessi

Riscatto 10%

3 anni

5 anni

100. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

 

 Nella tabella seguente è riepilogata la situazione contabile e fiscale che si genera a seguito del disallineamento tra la durata contrattuale e quella fiscale.

 

 

 

 

Imputazione dei canoni a Conto economico secondo la durata

contrattuale del leasing

Deducibilità dei canoni secondo la durata fiscale del leasing

Variazioni in UNICO

Anni

Canone

Quota capitale

Quota interessi

Canone

Quota capitale

deducibile

Quota interessi

Variazione in

aumento

Variazione in

diminuzione

1

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

2

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

3

40. 000,00

30. 000,00

10. 000,00

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

16. 000,00

 

4

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

5

 

 

 

24. 000,00

18. 000,00

6. 000,00

 

24. 000

 

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

120. 000,00

90. 000,00

30. 000,00

48. 000,00

48. 000,00

 

 

Nell’ipotesi considerata, il conduttore, al termine del contratto di leasing (e, quindi, nell’anno 3), esercita il diritto di riscatto, acquisendo la proprietà del bene. In questo caso, il soggetto dovrà, comunque, continuare la deduzione dei canoni di leasing secondo la durata fiscale del contratto operando, nei periodi di imposta 4 e 5, in sede di dichiarazione dei redditi, apposite variazioni in diminuzione  per  l’importo  dei  canoni  non  ancora  dedotti.  In  particolare, effettuerà, in ciascun periodo di imposta, una variazione in diminuzione dell’importo complessivo di 24. 000,00. Il contribuente dovrà, in ogni caso, tener memoria           della circostanza che tale importo è comprensivo anche della quota interessi non dedotta (pari a 6. 000,00), soggetta alle ordinarie regole di deducibilità       previste dall’articolo           96 del   TUIR.               
Pertanto, nell’esempio considerato, anche nei periodi        di imposta 4 e 5, l’importo di 6. 000,00 dovrà essere sommato agli altri interessi passivi, al fine di quantificarne la deducibilità secondo quanto previsto dal citato articolo 96.

A  partire  dall’anno  4,  il  bene  riscattato  –  il  cui  costo fiscalmente riconosciuto è pari a 10. 000,00 – potrà, inoltre, essere ammortizzato secondo quando previsto dall’articolo 102 del TUIR.

 

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