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TERMINE DI VERSAMENTO IMPOSTE PER PERSONE FISICHE TITOLARI E NON DI PARTITA IVA UNICO PF 2013 REDDITI 2012

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Unico2013 Redditi 2012: Pubblichiamo una tabella che riepiloga scadenze e termine di versamento rateizzati delle imposte sia  per le persone fisiche non titolari di partita iva, sia per coloro (persone fisiche, enti e società) sono titolari di partita iva e soggetti agli studi di settore.

Termine di Versamento Imposte per Persone Fisiche titolari e non di partita iva Unico PF 2013 Redditi 2012

UNICO2013 REDDITI 2012: PUBBLICHIAMO UNA TABELLA CHE RIEPILOGA SCADENZE E TERMINE DI VERSAMENTO RATEIZZATI DELLE IMPOSTE SIA  PER LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA, SIA PER COLORO (PERSONE FISICHE, ENTI E SOCIETà) SONO TITOLARI DI PARTITA IVA E SOGGETTI AGLI STUDI DI SETTORE.

 

TITOLARI DI PARTITA IVA

PERSONE FISICHE NONCHé ALTRI CONTRIBUENTI INTERESSATI DAGLI STUDI DI SETTORE QUALI A TITOLO DI ESEMPIO SOCIETà DI CAPITALI E DI PERSONE (SONO ESCLUSI DALLA PROROGA I TITOLARI DI PARTITA IVA NON SOGGETTI A STUDI DI SETTORE)

Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

8 luglio

0,00

20 agosto

0,00

2

16 luglio

0,08

17 settembre

0,29

3

20 agosto

0,41

16 ottobre

0,62

4

17 settembre

0,74

16 novembre

0,95

5

16 ottobre

1,07

6

16 novembre

1,40

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
 

 

Versamento della 1°rata entro il 17 giugno 2013

Versamento della 1°rata, con aumento dello 0,40%, entro il 17 luglio 2013

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

1

17 giugno

0,00

17 luglio

0,00

2

1 luglio

0,14

31 luglio

0,14

3

31 luglio

0,47

2 settembre

0,47

4

2 settembre

0,80

30 settembre

0,80

5

30 settembre

1,13

31 ottobre

1,13

6

31 ottobre

1,46

2 dicembre

1,46

7

2 dicembre

1,79

CIRCOLARE N. 104, 28/06/2013

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CIRCOLARE N. 104

OGGETTO: FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E D. P. C. M. N. 452 DEL 2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

1. PREMESSA. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA PERVENGONO QUESITI RELATIVI ALLA POSSIBILITà, DA PARTE DEI COMUNI, DI RICONOSCERE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PREVISTO DALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 NELL’IPOTESI IN CUI LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE LA PRESTAZIONE, SIA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO RICHIESTO, IN CONFORMITà ALL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL D. P. C. M. N. 452/2000, MA DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI.

ROMA, 28/06/2013

CIRCOLARE N. 104

OGGETTO: FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI DI CUI ALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E D. P. C. M. N. 452 DEL 2000 E SUCCESSIVE

MODIFICHE.

1. PREMESSA. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

CON SEMPRE MAGGIORE FREQUENZA PERVENGONO QUESITI RELATIVI ALLA POSSIBILITà, DA PARTE DEI COMUNI, DI RICONOSCERE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI PREVISTO DALL’ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448 NELL’IPOTESI IN CUI LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE LA PRESTAZIONE, , SIA FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO RICHIESTO, IN CONFORMITà ALL’ARTICOLO 16, COMMA 1, DEL D. P. C. M. N. 452/2000, MA DOPO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI.

IN PARTICOLARE, SI è POSTO IL QUESITO RELATIVO ALLA POSSIBILITà DI RICONOSCERE LA PRESTAZIONE SOLAMENTE E PROPORZIONALMENTE PER QUEI MESI DELL’ANNO IN CUI PERMANE LA PRESENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORI NEL NUCLEO, E TALE QUESITO SI PONE ANCHE NELL’IPOTESI IN CUI IL VENIR MENO DEL REQUISITO CARATTERIZZATO DALLA PRESENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORI SIA DOVUTO A MUTAMENTI DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DIVERSI DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETà DA PARTE DI UNO DEI FIGLI (AD ESEMPIO, AFFIDAMENTO DI UNO DEI TRE FIGLI MINORI A TERZI, CANCELLAZIONE DI UNO DEI TRE FIGLI DALLO STATO DI FAMIGLIA DEL GENITORE RICHIEDENTE).

IN PROPOSITO, A FRONTE DELLA PREVISIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 16 COMMA 1 DEL CITATO D. P. C. M.  CHE, COME SOPRA ESPOSTO, CONSENTE DI PROPORRE LA DOMANDA FINO AL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO, E DEL DISPOSTO DELL’ARTICOLO 14, COMMA 1, IN BASE AL QUALE IL DIRITTO CESSA DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE A MANCARE IL REQUISITO RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, LO STESSO ARTICOLO 16, AL SUCCESSIVO COMMA 4, SANCISCE CHE LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA A CONDIZIONE CHE I REQUISITI SIANO POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MEDESIMA.

ALCUNI COMUNI, CONSIDERATA L’APPARENTE CONTRADDIZIONE NORMATIVA, SINO AD ORA HANNO OPTATO PER UN’INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLE DISPOSIZIONI SULLA MATERIA ARGOMENTANDO DAL SOPRA CITATO ARTICOLO 16, COMMA 4, DEL PREDETTO D. P. C. M. CHE SUBORDINA LA PROPONIBILITà DELLA DOMANDA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI AL MOMENTO DELLA SUA PROPOSIZIONE.  

ALTRI COMUNI, INVECE, IN IPOTESI DEL GENERE, CONCEDONO LA PRESTAZIONE PER QUELLA FRAZIONE DI ANNO IN CUI IL REQUISITO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PERMANE.  

CONSEGUENTEMENTE, A CAUSA DEL DIVERSO ORIENTAMENTO DEI SINGOLI ENTI TERRITORIALI, A PARITà DI SITUAZIONE SI SONO VERIFICATE DISPARITà DI TRATTAMENTO DA UN COMUNE ALL’ALTRO, ED è EMERSA LA NECESSITà DI ADOTTARE UN CRITERIO UNIVOCO NELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

AL RIGUARDO SONO STATI SENTITI IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

2. FRAZIONABILITà DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI.

IN RELAZIONE ANCHE AI PARERI ESPRESSI DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, L’ISTITUTO RECEPISCE IL NUOVO CRITERIO INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA SULL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI, SOSTANZIALMENTE PIù FAVOREVOLE PER I POTENZIALI AVENTI DIRITTO A TALE PRESTAZIONE.  

IN PARTICOLARE, L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI CONCESSO DAI COMUNI PUÒ ESSERE EROGATO IN MISURA FRAZIONATA PER I MESI DELL’ANNO IN CUI SUSSISTE IL REQUISITO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO, E CIÒ ANCHE SE LA DOMANDA RIVOLTA AD OTTENERE TALE PRESTAZIONE, PURCHé FORMULATA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO, SIAPRESENTATA DOPO IL VENIR MENO DELLA SUSSISTENZA DI TALE REQUISITO.

IN TALI IPOTESI, IN PRESENZA DI TUTTI GLI ALTRI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE, LAPRESTAZIONE SPETTA, IN MISURA PROPORZIONALE, PER I SOLI MESI DELL’ANNO IN CUI PERMANE IL REQUISITO DELLA SUSSISTENZA DI ALMENO TRE FIGLI MINORENNI.

AI FINI DELLA PREDETTA EROGAZIONE FRAZIONATA è NECESSARIO, ALTRESì, CHE, AL MOMENTO DEL VENIR MENO DI TALE REQUISITO IL RICHIEDENTE L’ASSEGNO ABBIA GIà UN ISE IN CORSO DI VALIDITà RIFERITO AL PROPRIO NUCLEO COMPOSTO CON ALMENO I TRE FIGLI MINORI.

E’ COMUNQUE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITà DEI SINGOLI COMUNI LA VALUTAZIONE CIRCA L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE RELATIVE ALL’ANNO 2012 PURCHé PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO DEL 2013 DA RICHIEDENTI IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI AI SENSI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

CASS. CIV., SEZ. LAV., 22-05-2013, N. 12572

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CASS. CIV. , SEZ. LAV. , 22-05-2013, N. 12572

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008 PUBBLICATA IL 20 MAGGIO 2009 LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA DEL 20 GIUGNO 2005 CON LA QUALE, PER QUANTO RILEVA IN QUESTA SEDE, è STATA DICHIARATA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO TRA LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. E C. G. , E LA STESSA CASA DI CURA è STATA CONDANNATA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA LAVORATRICE DELLA SOMMA DI € 80. 733,97 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.  

CASS. CIV. , SEZ. LAV. , 22-05-2013, N. 12572

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON SENTENZA DEL 4 LUGLIO 2008 PUBBLICATA IL 20 MAGGIO 2009 LA CORTE D’APPELLO DI ROMA HA CONFERMATO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA DEL 20 GIUGNO 2005 CON LA QUALE, PER QUANTO RILEVA IN QUESTA SEDE, è STATA DICHIARATA LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO TRA LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. E C. G. , E LA STESSA CASA DI CURA è STATA CONDANNATA AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA LAVORATRICE DELLA SOMMA DI € 80. 733,97 A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE.
LA CORTE TERRITORIALE HA MOTIVATO TALE PRONUNCIA CONSIDERANDO CHE DALL’ESPLETATA ISTRUTTORIA SONO EMERSI SUSSISTENTI GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO QUALI, IN PARTICOLARE, L’ASSOGGETTAMENTO ALLE PRECISE DIRETTIVE DEL SUPERIORE GERARCHICO PRIMARIO DELLA STRUTTURA, L’OBBLIGO DI OSSERVANZA DI UN ORARIO DI LAVORO, L’INSERIMENTO IN TURNI DI SERVIZIO, CIRCOSTANZE TUTTE CHE CONFERMANO LO STABILE INSERIMENTO DELLA LAVORATRICE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, FINALIZZATO AD ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL REPARTO. LA STESSA CORTE ROMANA HA PURE CONSIDERATO IRRILEVANTE SIA IL NOMEN IURIS DATO DALLE PARTI AL RAPPORTO IN QUESTIONE, SIA IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITà LAVORATIVE DA PARTE DELLA LAVORATRICE, STANTE LA COMPATIBILITà DELLE STESSE CON UN RAPPORTO SUBORDINATO CON LA CASA DI CURA IN QUESTIONE. LA CORTE TERRITORIALE HA PURE CONFERMATO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NELLA MISURA LIQUIDATA IN PRIMO GRADO STANTE LA GENERICITà E TARDIVITà DELLE RELATIVE CONTESTAZIONI NON RITUALMENTE PROPOSTE IN PRIMO GRADO.

LA CASA DI CURA C. A. S. R. L. PROPONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO TALE SENTENZA ARTICOLATO SU QUATTRO MOTIVI.

RESISTE CON CONTRORICORSO C. G.  LA CASA DI CURA C. A. HA PRESENTATO MEMORIA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CON IL PRIMO MOTIVO SI LAMENTA OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA; ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE; TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 COD. PROC. CIV. , 2094 COD. CIV. E 4 COMMA 7 LEGGE N. 412 DEL 1991 CON RIFERIMENTO ALL’AFFERMATO INSERIMENTO DELLA LAVORATRICE NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEDUCENDO CHE LA PREVISIONE DEI TURNI DI LAVORO ERA SUBORDINATA ALLA DISPONIBILITà DELLA CONSIGLIO, CIRCOSTANZA CHE ESCLUDEREBBE LA SOGGEZIONE DELLA LAVORATRICE.  

CON IL SECONDO MOTIVO SI DEDUCE OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU ALTRO PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, ED ULTERIORE ERRONEA VALUTAZIONE DEI MEZZI DI PROVA E ULTERIORE VIOLAZIONE DEGLI ARTT.  116 COD. PROC. CIV. , 2094 COD. CIV. CON RIFERIMENTO ALLA SOTTOPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE DEL PRIMARIO ASSUMENDOSI, VICEVERSA, CHE LA CONSIGLIO AVEVA PIENA LIBERTà DI OPERARE SECONDO LA PROPRIA PROFESSIONALITà.

CON IL TERZO MOTIVO SI LAMENTA ANCORA ERRONEA, CONTRADDITTORIA, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU ALTRO PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E 2094 COD. CIV. , CON RIFERIMENTO ALLA MANCANZA DI RILEVO DATA DALLA CORTE TERRITORIALE AL NOMEN IURIS RISULTANTE DALLE DICHIARAZIONI DELLA STESSA CONSIGLIO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO.

CON IL QUARTO MOTIVO SI DEDUCE ANCORA INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2099 COD. CIV. E 36 DELLA COSTITUZIONE CON RIFERIMENTO AL RIGETTO DELLA CENSURA RELATIVA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO DELLA LAVORATRICE CONTESTANDOLO, NON SOLO NELL’AN, MA ANCHE NEL QUANTUM ECCEPENDONE LA PRESCRIZIONE E CONTESTANDO LE RISULTANZA DELLA CTU CONTABILE EFFETTUATA SENZA CONTRADDITTORIO E SENZA ACCERTAMENTO DELLE SPETTANZE DELLE SINGOLE VOCI.  

I PRIMI DUE MOTIVI POSSONO ESSERE ESAMINATI CONGIUNTAMENTE RIGUARDANDO ENTRAMBI L’APPREZZAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO OPERATO DAL GIUDICE DEL MERITO. TALI APPREZZAMENTI NON TROVANO INGRESSO NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITà ALLORCHé, COME NEL CASO IN ESAME, SONO CONGNIAMENTE E, LOGICAMENTE MOTIVATI.

QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO, OGGETTO DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO, RILEVA LA CORTE CHE LA PRESTAZIONE SVOLTA DA UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI RIPOSO NON PUÒ CHE ESSERE APPREZZATA AVUTO RIGUARDO, E AL CARATTERE PROFESSIONALE DELL’ATTIVITà ESPLETATA CHE RENDE SUPERFLUA UNA PARTICOLARE SPECIFICAZIONE DELLE DIRETTIVE, E ALLA PECULIARITà DELL’ATTIVITà CUI LA STESSA S’INSERISCE. DI FATTI LA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE HA SANCITO: CHE IN RELAZIONE ALLA INQUADRABILITà COME AUTONOME O SUBORDINATE DELLE PRESTAZIONI RESE DA UN ESERCENTE LA PROFESSIONE MEDICA LADDOVE LE PRESTAZIONI NECESSARIE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI AZIENDALI SIANO ORGANIZZATE IN MANIERA TALE DA NON RICHIEDERE L’ESERCIZIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI UN POTERE GERARCHICO CONCRETIZZANTESI IN ORDINI E DIRETTIVE E NELL’ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE, NON PUÒ FARSI RICORSO AI CRITERI DISTINTIVI COSTITUITI DALL’ESERCIZIO DEI POTERI DIRETTIVO E DISCIPLINARE, NE’ POSSONO CONSIDERARSI INDICATIVI DELLA NATURA SUBORDINATA DAL RAPPORTO ELEMENTI COME LA FISSAZIONE DI UN ORARIO PER LE VISITE, O EVENTUALI CONTROLLI NELL’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE, SE NON SI TRADUCONO NELL’ESPRESSIONE DEL POTERE CONFORMATIVO SUL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE PROPRIO DEL DATORE DI LAVORO, DOVENDO, IN TALI IPOTESI, LA SUSSISTENZA O MENO DELLA SUBORDINAZIONE ESSERE VERIFICATA IN RELAZIONE ALLA INTENSITà DELLA ETERO – ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE, AL FINE DI STABILIRE SE L’ORGANIZZAZIONE SIA LIMITATA AL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà DEL MEDICO CON QUELLA DELL’IMPRESA, OPPURE ECCEDA LE ESIGENZE DI COORDINAMENTO PER DIPENDERE DIRETTAMENTE E CONTINUATIVAMENTE DALL’INTERESSE DELL’IMPRESA, RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI DI PRESTAZIONI ASSUNTE COME PROPRIE E NON DELLA SOLA ASSICURAZIONE DI PRESTAZIONI ALTRUI (CASS.  3471/03); CHE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO COME AUTONOMO O SUBORDINATO, OCCORRE FAR RIFERIMENTO AI DATI FATTUALI EMERGENTI DAL CONCRETO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE, PIUTTOSTO CHE ALLA VOLONTà ESPRESSA DALLE PARTI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO; IN PARTICOLARE, NEI CASI DI DIFFICILE QUALIFICAZIONE A CAUSA DELLA NATURA INTELLETTUALE DELL’ATTIVITà SVOLTA (COME QUELLO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA PRESTATA DA UN LIBERO PROFESSIONISTA IN FAVORE DI UNA ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE) L’ESSENZIALE CRITERIO DISTINTIVO DELLA SUBORDINAZIONE, INTESA COME ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE AL POTERE ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO, DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ACCERTATO O ESCLUSO SULLA BASE DI ELEMENTI SUSSIDIARI CHE IL GIUDICE DI MERITO DEVE INDIVIDUARE CON ACCERTAMENTO DI FATTO, INCENSURABILE IN SEDE DI LEGITTIMITà SE ADEGUATAMENTE MOTIVATO (NEL CASO DI SPECIE, LA S. C. HA RITENUTO ESENTE DA VIZI LA SENTENZA DI MERITO CHE AVEVA QUALIFICATO COME RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO QUELLO SVOLTO DA DUE MEDICI ALL’INTERNO DI UNA CLINICA PRIVATA SULLA BASE DI INDICI QUALI IL LORO INSERIMENTO IN TURNI LAVORATIVI PREDISPOSTI DALLA CLINICA, LA SOTTOPOSIZIONE A DIRETTIVE CIRCA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà, L’OBBLIGO DI RIMETTERSI ALLA PIANIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA CLINICA IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLE FERIE) (CASS.  10043/04); CHE I REQUISITI DELLA SUBORDINAZIONE SI CONFIGURANO NEL FATTO DELL’ASSOGGETTAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO AL POTERE DIRETTIVO E DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO, PER CUI L’ATTIVITà DEL PRIMO VIENE REGOLATA NON IN MODO PREDETERMINATO, MA SECONDO LE MUTEVOLI ESIGENZE DI TEMPO E DI LUOGO DELL’ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, IN ESECUZIONE DI UN VINCOLO DI NATURA PERSONALE ED A PRESCINDERE DALLA RILEVANZA DI UN DETERMINATO RISULTATO, QUALORA, PERALTRO, L’ELEMENTO DELL’ASSOGGETTAMENTO DEL LAVORATORE ALLA ALTRUI DIRETTIVE, QUALE TRATTO TIPICO DELLA SUBORDINAZIONE NEL SENSO SUESPOSTO, NON SIA AGEVOLMENTE APPREZZABILE E VALUTABILE A CAUSA DEL CONCRETO ATTEGGIARSI DEL RAPPORTO, OCCORRE FAR RIFERIMENTO AL ALTRI CRITERI -COMPLEMENTARI E SUSSIDIARI – QUALI LA COLLABORAZIONE SISTEMATICA E NONOCCASIONALE, L’OSSERVANZA DI UN ORARIO PREDETERMINATO, IL VERSAMENTO, A CADENZA FISSE, DI UNA RETRIBUZIONE PRESTABILITA, IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DATO ALL’IMPRESA DAL DATORE DI LAVORO, L’ASSENZA, IN CAPO AL LAVORATORE, DI UNA SIA PURE MINIMA STRUTTURA IMPRENDITORIALE E DI RISCHIO ECONOMICO (CASS. 8804/94). NELLA SPECIE LA CORTE DI APPELLO SI è SOSTANZIALMENTE ADEGUATA AI PRINCIPI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE, IN QUANTO HA FONDATO LA PROPRIA DECISIONE SUL RILIEVO CHE IL DATORE DI LAVORO, ATTRAVERSO L’IMPOSIZIONE DI UN ORARIO DI LAVORO, CUI LA CONSIGLIO ERA TENUTA, ESERCITAVA IL PROPRIO CONTROLLO SULL’OSSERVANZA DA PARTE DI QUEST’ULTIMA DELL’ORARIO DI LAVORO ESPLICANDO IN TAL MODO IL PROPRIO POTERE DIRETTIVO,

ORGANIZZATIVO E GERARCHICO. RISULTANDO DIMOSTRATA LA COLLABORAZIONE SISTEMATICA E NON OCCASIONALE, L’OSSERVANZA DI UN ORARIO PREDETERMINATO, IL COORDINAMENTO DELL’ATTIVITà LAVORATIVA ALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DATO ALL’IMPRESA DAL DATORE DI LAVORO SECONDO LE MUTEVOLI ESIGENZE DI TEMPO E DI LUOGO DELL’ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE, CORRETTAMENTE E CON MOTIVAZIONE ADEGUATA, IL GIUDICE DI APPELLO HA, QUINDI, RITENUTO LA SUSSISTENZA TRA LE PARTI DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (V. ANCHE CASS. 13858/2009).

IL QUARTO MOTIVO è PURE INFONDATO. COME PUNTUALMENTE RILEVATO DALLA SENTENZA IMPUGNATA, LA CONTESTAZIONE SUL QUANTUM è TARDIVA NON ESSENDO STATE MOSSI RILEVI IN MERITO NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO; D’ALTRA PARTE LA STESSA CONTESTAZIONE è PURE GENERICA E SI SOSTANZIA IN UNA INAMMISSIBILE CONTESTAZIONE SU UN ACCERTAMENTO DI FATTO QUALE QUELLO RICAVATO DA UNA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO APPREZZABILE SOLO DAL GIUDICE DI MERITO.

LE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO DI LEGITTIMITà, LIQUIDATE IN DISPOSITIVO, SEGUONO LA SOCCOMBENZA.

P. Q. M.

RIGETTA IL RICORSO;

CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN € 50,00 PER ESBORSI ED €

3. 000,00 PER COMPENSI OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE DI UNA CASA IN COMPROPRIETA’

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Napoli. Sono  comproprietaria di una casa in zona Fuorigrotta con un altro cittadino cinese. Quest’ultimo, a mia insaputa, ha stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto una parte dell’immobile. Volevo sapere qual è la situazione giuridica del caso e se posso avere diritto a riscuotere la metà dei canoni di locazione. Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Nel caso da Lei descritto è recentemente intervenuta un’importante sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cioè nella composizione più importante), la sentenza numero 11135 del 2012, la quale ha stabilito che la fattispecie in questione rientra nell’ambito della gestione di affari, disciplinata dall’art. 2032 c. C. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c. C. , sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c. C. , applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato articolo 2023 c. C. , esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa”. Secondo questa importante sentenza, dunque, Lei, sig. Ra Chu, ha sicuramente diritto a metà dei canoni di locazione, a condizione che Lei approvi quanto compiuto dall’altro comproprietario che ha locato l’immobile e faccia causa al conduttore (cioè all’inquilino affittuario della parte di casa di cui si discute) e al locatore (cioè all’altro comproprietario dell’immobile) domandando in giudizio la metà dell’ammontare di tali canoni di locazione. Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com

PACCHETTO TURISTICO E DANNO DA VACANZA ROVINATA

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Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?

Sig. Weng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese, da tempo residente a Torino. Alcuni giorni fa, io e mia moglie siamo partiti in viaggio per New York. Prima di partire, abbiamo acquistato un “Pacchetto viaggio tutto compreso”, che prevedeva il soggiorno in un albergo vicino Central Park, un’escursione con guida nei luoghi più importanti della città (Empire State Building, Times Square, Tribeca e altri) e, alla fine, una festa. Al nostro arrivo a New York, però, abbiamo avuto una spiacevole sorpresa. L’albergo non si trovava vicino Central Park, ma in un’area molto in periferia. L’organizzazione non prevedeva nessuna escursione nei luoghi più significativi della città e non era previsto nessuna festa finale. Come dobbiamo agire per ottenere il risarcimento che ci spetta?
Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Weng. La Sua posizione è tutelata dal Codice del Turismo (Decreto Legislativo n. 79/2011), il quale prevede, all’art. 43, che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. A tal proposito, secondo la legge si considerano “inesatto adempimento” le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
Nel caso Suo e di Sua moglie, quindi, la difformità rispetto al servizio promesso nel pacchetto risulta assolutamente evidente, in quanto l’albergo non si trovava a Central Park, ma in uno squallido sobborgo; inoltre, non venivano predisposte né le escursioni presso i luoghi più importanti della “Grande Mela”, né la festa.
In aggiunta a ciò, il Codice del Turismo prevede anche un’altra tipologia di danno che può essere risarcita, il cosiddetto danno da “vacanza rovinata”.
Secondo l’art. 47 del Codice del Turismo, nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza (ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile), il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Anche in questo caso, la Sua situazione rispecchia in pieno quello che prevede la norma, in quanto, a causa del comportamento dell’organizzatore del viaggio, Lei e Sua moglie avete goduto della città in misura molto inferiore rispetto a quanto promesso dallo stesso organizzatore, sprecando un’occasione irripetibile.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. In caso di ulteriori richieste, si prega di contattare lo studio legale “Dong & Partners Law Firm” al seguente indirizzo mail: info@donglawfirm. Com

L’APPRENDISTATO

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Reggio Emilia. Ultimamente, siccome la mia azienda è in espansione, ho deciso di assumere dei giovani motivati. Potrebbe per cortesia suggerirmi quale sia la soluzione giuridica più indicata al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

Senza dubbio, una soluzione che potrebbe fare al suo caso è il contratto di apprendistato, disciplinato dal decreto legislativo n. 167/2011 e recentemente modificato dalla legge n. 92/2012.

Tale atto normativo prevede quanto segue.

Con riferimento all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le persone che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento dei venticinque anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Per quanto riguarda invece l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dai diciassette anni.

La legge n. 92/2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”) ha introdotto alcune modifiche nella disciplina dell’apprendistato.

In particolare, sono previsti degli incentivi a ricorrere all’apprendistato da parte dei datori di lavoro, sia per quanto riguarda gli sgravi contributivi, sia per quanto riguarda la possibilità di una maggiore flessibilità in uscita, dal momento che l’azienda potrà interrompere il contratto di apprendistato nel momento che riterrà più opportuno, anche senza giusta causa.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare al seguente indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

DOMICILIO FISCALE

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina italiana di origini cinesi, da tempo residente a Parma. Recentemente, è sorta l’esigenza di cambiare il mio domicilio fiscale, e forse anche quello della mia impresa. Potrebbe per cortesia dirmi quale procedura debbo seguire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu.

La disciplina sul domicilio fiscale è contenuta nell’art. 58 D. P. R. N. 600/73, il quale dispone quanto segue: “Agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell’articolo 2, comma 2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell’indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, può contattarci all’indirizzo email: info@donglawfirm. Com.

DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

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Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.

Sig. Ra Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente a Pescara. Da un po’ di tempo ho intenzione di costruire, su un fondo confinante, un piccolo capanno per gli attrezzi in muratura, nei pressi del giardino della mia casa di campagna. Volevo sapere quali norme devo osservare, per rispettare le distanze minime tra edifici.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chu. Dunque, l’art. 873 c. C. Afferma chiaramente che le costruzioni su fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore ai tre metri, a meno che nei regolamenti locali non sia stabilita una distanza maggiore.

Nel Suo caso, dunque, Lei potrà costruire il suo capanno per gli attrezzi (ovviamente, dopo aver richiesto tutte le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente) ad una distanza non minore di tre metri dal confine. Tuttavia, in questo caso Lei dovrà anche fare attenzione a quello che prevedono i regolamenti e le altre normative locali; infatti, se questi ultimi prescrivono una distanza maggiore, Lei dovrà rispettare quest’ultima distanza, perché l’art. 873 c. C. Espressamente fa riferimento ad essa.

Sempre restando in argomento, la Cassazione si è pronunciata su questo tema, stabilendo quanto segue: “gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica sono soggetti al rispetto della normativa sulle distanze” (Corte di Cassazione, sentenza n. 72 del 2013).

Peraltro, il citato art. 873 c. C. è preceduto da altri articoli rilevanti del codice civile, che meritano di essere segnalati. In particolare, l’art. 869 afferma testualmente che “i proprietari d’immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti”. Inoltre, l’art. 871, sempre del codice civile, stabilisce che Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche”.

Infine, l’art. 872 c. C. Prevede che “le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate”.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale alla email: info@donglawfirm. Com, dello Studio Legale “Dong & Partners Law Firm”.

EQUITALIA RATE DA 72 A120 E DIVIETO DI PIGNORARE L’ABITAZIONE PRINCIPALE

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Imposto il divieto per ogni ente di accertamento e riscossione di pignorabile l’abitazione principale, a meno che non sia un immobile di pregio ed aumentano da 2 a 8 il numero massimo di rate inevase per mantenere comunque la rateizzazione del debito fiscale. Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente.  

Equitalia rate da 72 a120 e divieto di  pignorare l’abitazione principale

 

Imposto il divieto per ogni ente di accertamento e riscossione di pignorabile l’abitazione principale, a meno che non sia un immobile di pregio ed aumentano da 2 a 8 il numero massimo di rate inevase per mantenere comunque la rateizzazione del debito fiscale. Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente.

Il concessionario della riscossione potrà comunque procedere se la prima casa del debitore rientra tra i beni di lusso che, dopo il Cdm di ieri sono stati individuati nelle ville (A/8) e nei castelli o beni storici e di pregio (A/9).

 

Eliminato L’aggio

Dal 30 settembre prossimo addio all’aggio, che oggi può arrivare fino all’8% delle somme iscritte a ruolo.

La cartella esattoriale sarà gravata solo dai costi fissi e, ovviamente, dagli interessi.

 

Rate da 72 a 120

Tra le novità importanti rileviamo il passaggio da  72 rate mensili a 120, il che vuol dire che il contribuente in difficoltà economica potrà chiedere a Equitalia di chiudere i propri conti in 10 anni. Non solo. Sui pagamenti a rate sarà anche più difficile decadere dal beneficio. Oggi Equitalia può annullare la dilazione e richiedere il pagamento del debito in unica soluzione se il cittadino o l’impresa non versa due rate consecutive. Con la norma approvata in Consiglio dei ministri i mancati pagamenti per far scattare la perdita della rateizzazione salgono a 8 e dovranno essere considerati all’interno dell’intero piano di pagamento dilazionato.

No esproprio della Abitazione Principale

Confermato lo stop agli espropri da parte di Equitalia se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore ed è utilizzato come abitazione principale e il debitore stesso vi risiede anagraficamente. Il concessionario della riscossione potrà comunque procedere se la prima casa del debitore rientra tra i beni di lusso che, dopo il Cdm li ha individuati nelle ville (A/8) e nei castelli o beni storici e di pregio (A/9).  

Per tutti gli altri immobili differenti dalla prima casa l’espropriazione immobiliare potrà essere esercitata solo per debiti superiori a 120mila euro.  

 

Imprese  

Più tutele anche per gli imprenditori. Sui beni strumentali delle imprese il pignoramento potrà riguardare soltanto un quinto quando il valore degli altri beni risulta insufficiente.

Inoltre il primo incanto per la vendita di capannoni e macchinari non potrà avvenire prima di 300 giorni. E comunque la custodia dei beni resta in capo all’imprenditore.

 

Pignoramento del Quinto

Infine va segnalato che per il pignoramento del quinto delle pensioni e degli emolumenti, il terzo pignorato dovrà pagare entro 60 giorni e non più entro 15. Inoltre l’esattore non potrà mai più intaccare l’ultimo stipendio o rateo di pensione accreditato sul c/c bancario o postale del debitore che dovrà mantenerne la piena disponibilità.  

 

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RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI SCADENZA E TERMINI DI VERSAMENTO

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Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

Rivalutazione quote sociali e partecipazioni societarie in scadenza il  1°  luglio  2013 per poter affrancare l’imposta sostitutiva

Resta tempo fino al 1° luglio 2013  per effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione.

Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:

a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata;

b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;

tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa).

Si ricorda che il valore rivaluta tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2012;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2013;

b.      30. 06. 2014 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione.

Per info contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

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