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domenica 12 Gennaio 2025
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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

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Sig. Ra Chun: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Palermo.

Recentemente, mio padre è stato colpito da una seria malattia, che gli impedisce di avere una vita normale, e di conseguenza di comprendere la realtà circostante e di prendere delle decisioni ragionevoli al riguardo. Sarebbe molto importante avere un supporto legale, considerato che lui è proprietario di due immobili, entrambi situati a Palermo.

In tal modo, avevo pensato di attuare un rimedio legale per impedire che tale patrimonio, a causa della malattia di mio padre, vada disperso.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chun.
La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto l’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno, ora disciplinato dagli articoli 404 e successivi del codice civile.
L’articolo 404 stabilisce che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La nomina da parte del giudice tutelare, però, deve essere preceduta da una richiesta.
A tal proposito, l’art. 406 c. C. Prevede che il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 del codice civile, e cioè dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Nel caso presente, dunque, Lei potrà presentare la richiesta in questione.
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo (art. 405 c. C. ).
In base all’art. 405 comma 5 del codice civile, il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com

MANCATA NOTIFICA DECRETO INGIUNTIVO

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un cittadino cinese da tempo residente a Campobasso. Alcuni giorni fa, il mio padrone di casa mi ha consegnato a mano un decreto ingiuntivo, in cui il Giudice mi ordina di pagare al proprietario una somma di Euro 1. 200 per affitti non pagati. Prima di pagare, però, volevo avere un parere legale da lei, Avv. Dong, anche perché io ho le prove scritte del pagamento degli affitti in questione.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Kang.

Innanzitutto, mi permetta di dire due parole sul procedimento per ingiunzione. Tale procedimento si caratterizza per svolgersi, almeno nella prima fase, “all’insaputa” del debitore. Infatti, il creditore che vanta un credito certo, determinato, venuto a scadenza e che può provare per iscritto, propone un’istanza al giudice competente, con cui chiede al giudice di imporre al debitore di pagare quel credito entro quaranta giorni. Qui, però, sta il punto della Sua questione.

Infatti, affinché il decreto ingiuntivo possa essere valido nei Suoi confronti, Sig. Kang, occorre che il creditore provveda a notificarlo a Lei entro sessanta giorni dall’emissione. Così infatti stabilisce l’art. 644 del codice di procedura civile, il quale punisce con l’inefficacia il decreto ingiuntivo che non viene notificato al debitore nel termine di sessanta giorni.

A proposito della notifica, però, essa deve essere fatta, salvo limitate eccezioni che non sembrano applicarsi al caso di specie, attraverso un ufficiale giudiziario, come stabiliscono gli articoli 137 e successivi del codice di procedura civile.

Pertanto, la notifica fatta a mano direttamente dal creditore è priva di validità giuridica e Lei può attendere che il creditore o rinnovi la notifica attraverso un ufficiale giudiziario oppure faccia passare il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c. P. C. , rendendo di fatto inutile il decreto ingiuntivo. Se il creditore fa una nuova notifica attraverso l’ufficiale giudiziario, allora entro quaranta giorni potrà rivolgersi all’avvocato e potrà contestare il credito in esame.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

DONAZIONE OBNUZIALE

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Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Sig. Ra Chong: Buongiorno Avv. Dong! Sono una cittadina cinese da tempo residente a Roma. Tra qualche mese mio figlio si sposerà, per cui io e mio marito abbiamo deciso di fare un regalo ai due giovani futuri sposi: una piccola casa per le vacanze.

Potrebbe suggerirmi quali sono le norme giuridiche che si possono applicare al mio caso?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Chong.

L’istituto giuridico che si applica al suo caso è quello della donazione in riguardo di matrimonio, disciplinata dall’art. 785 del codice civile.

Tale norma dispone che la donazione fatta in vista di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

In tal modo, Lei e Suo marito potrete donare la casa agli sposi, e la casa passerà in proprietà a loro, a patto che questi ultimi si sposino effettivamente.

Il matrimonio, dunque, è l’evento fondamentale che rende pienamente valida ed efficace tale forma di donazione. Infatti, il secondo comma dell’art. 785 c. C. Dispone che “l’annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione”.

Per quanto riguarda il resto della normativa, in mancanza di altre indicazioni si applica la disciplina generale vigente per le donazioni.

Nello specifico, la donazione deve essere fatta per mezzo di un atto pubblico (vale a dire, in pratica, con un atto scritto davanti ad un notaio) a pena di nullità (art. 782 c. C. ) e deve essere motivata da “spirito di liberalità”, vale a dire da spontanea e autentica generosità di chi dona la cosa (art. 769 c. C. ).

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

CORSI DI AVVENTURA E SOPRAVVIVENZA

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Obiettivi del corso: attraverso divertenti lezioni e prove pratiche si impareranno tecniche base per riuscire a sopravvivere in situazioni di emergenza o semplicemente per mettersi alla prova ed affrontare se stessi in emozionanti test di destrezza. Attraverso passeggiate non impegnative scopriremo come la vita naturale si sviluppa e si muove intorno a noi. Approfittare con coscienza si tutto ciò che l’ambiente ci offre per essere in grado di vivere per alcuni giorni adattando le proprie esigenze ai ritmi della Natura.

CORSO DI AVVENTURA E SOPRAVVIVENZA

. La tua passione per l’Avventura comincia qui!

 

Durata: due giorni con pernottamento in tenda

Luogo: Leonessa (RIETI)

Obiettivi del corso: attraverso divertenti lezioni e prove pratiche si impareranno tecniche base per riuscire a sopravvivere in situazioni di emergenza o semplicemente per mettersi alla prova ed affrontare se stessi in emozionanti test di destrezza. Attraverso passeggiate non impegnative scopriremo come la vita naturale si sviluppa e si muove intorno a noi. Approfittare con coscienza si tutto ciò che l’ambiente ci offre per essere in grado di vivere per alcuni giorni adattando le proprie esigenze ai ritmi della Natura.

Caratteristiche del corso: per ragazzi ed adulti (età minima 14 anni*)
*i minorenni devono essere accompagnati da un responsabile maggiorenne

Partecipanti: minimo 4, massimo 14 persone

Costo: 95 euro SCONTI SPECIALI PER GRUPPI DI AMICI

Programma:
• Principi del Survival
• Controllo dello stress
• Kit di sopravvivenza
• Tecniche primitive di accensione di un fuoco
• Trovare l’acqua in Natura
• Criteri di sicurezza per fare un campo
• Orientamento ed esplorazione
• Riconoscimento piante e ed animali
• Ricerca dei cibi in Natura

Il corso avrà inizio alle ore 9. 00 di sabato e terminerà alle ore 15. 00 circa della domenica. Gli istruttori saranno a disposizione anche durante tutto il pomeriggio di domenica per eventuali approfondimenti e domande. I pasti saranno su fuoco da campo autogestito e con alcune tecniche di sopravvivenza per la cottura dei cibi; l’abbondante e ricca cena del sabato sarà tutti insieme intorno al fuoco con PRODOTTI TIPICI LOCALI. I cibi verranno acquistati con cassa comune (costo circa 15€ a persona in base al numero dei partecipanti e non incluso nella quota di iscrizione). Il pernottamento sarà in tenda personale.

 Venite a trovarci su facebook: www. Facebook. Com/redfox. Survival

L’AVVENTURA VI ASPETTA!

RedFox Marco Priori

_______________________________________________________
Marco Priori
RedFox – Scuola di Avventura
Mob. +39 3317772008
FaceBook: www. Facebook. Com/redfox. Survival
Email: m. Priori@redfoxsurvival. Com
Web: www. Redfoxsurvival. Com

MESSAGGIO INPS N. 11243 11/07/2013

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OGGETTO: PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITà DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 22-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.

MESSAGGIO N. 11243

OGGETTO: PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITà DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 22-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 24, COMMA 31-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. CUI SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI SUPERIORI A 90. 000 EURO. RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI PENSIONE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO.

PREMESSA

L’ARTICOLO 18, COMMA 22-BIS, DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011 , N. 111 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (GU N. 164 DEL 16-7-2011 ), COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 24, COMMA 31-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L’EQUITà E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. HA ISTITUITO A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2011 E FINO AL 31 DICEMBRE 2014, UN CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CORRISPOSTI DA ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE, I CUI IMPORTI RISULTINO COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 90. 000 EURO LORDI ANNUI. CON LA SENTENZA N 116/2013 LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L’ILLEGITTIMITà DELLA DISPOSIZIONE IN ARGOMENTO.

SI DESCRIVONO LE MODALITà DI RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DI PENSIONE E LE MODALITà DI RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO TRATTENUTO PER L’ANNO 2013.

CON SUCCESSIVO MESSAGGIO SARANNO COMUNICATE LE MODALITà DI RESTITUZIONE DELLE TRATTENUTE OPERATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE PER GLI ANNI 2011 E 2012.

1. GESTIONE PRIVATA

LA TRATTENUTA PER CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE VIENE SOSPESA DALLA RATA DI AGOSTO 2013.

PERTANTO SULLA CEDOLA DI AGOSTO 2013 SI PROVVEDE:

– A RIPRISTINARE IL PAGAMENTO SENZA IL CONTRIBUTO;

– A RIDETERMINARE LA TASSAZIONE IN FUNZIONE DEL NUOVO MAGGIORE IMPONIBILE.

PER I TITOLARI DI PIù PRESTAZIONI ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO, LA RESTITUZIONE SARà EFFETTUATA SU CIASCUNA PENSIONE IN FUNZIONE DEGLI IMPORTI TRATTENUTI.

PER LE PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE è STATA RIDETERMINATA LA QUOTA A CARICO DI CIASCUN ENTE

SULLA STESSA MENSILITà DI AGOSTO SARANNO RESTITUITE LE SOMME TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI

PEREQUAZIONE PER L’ANNO 2013.

CIÒ IN QUANTO LE SOMME AFFERENTI AL 2013, PRECEDENTEMENTE ESENTATE, VENGONO ASSOGGETTATE ALLA TASSAZIONE CORRENTE.

IL CONGUAGLIO FISCALE SARà EFFETTUATO CONTESTUALMENTE ALLA RESTITUZIONE.

LE PROCEDURE DI PRIMA LIQUIDAZIONE E DI RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI SONO STATE AGGIORNATE NON EFFETTUANDO PIù IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO.

2. GESTIONE EX ENPALS

LA TRATTENUTA PER CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE VIENE SOSPESA DALLA RATA DI LUGLIO 2013.

PERTANTO SULLE CEDOLE DI LUGLIO 2013 SI PROVVEDE:

– A RIPRISTINARE IL PAGAMENTO SENZA L’IMPORTANZA DEL CONTRIBUTO;

– A RICALCOLARE LA TASSAZIONE CORRENTE IN RELAZIONE AL MAGGIOR IMPONIBILE.

SULLA STESSA MENSILITà DI LUGLIO SARANNO RIMBORSATE LE TRATTENUTE EFFETTUATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE DA GENNAIO FINO A GIUGNO 2013.

IL CONGUAGLIO FISCALE SULLE SOMME ARRETRATE SARà OPERATO SULLA RATA DI PENSIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2013.

3. GESTIONE EX INPDAP

LA TRATTENUTA PER CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE VIENE SOSPESA DALLA RATA DI LUGLIO 2013.

PERTANTO SULLA RATA DI LUGLIO 2013 SI PROVVEDE:

– A RIPRISTINARE IL PAGAMENTO SENZA IL CONTRIBUTO;

– A RIDETERMINARE LA TASSAZIONE IN FUNZIONE DEL NUOVO MAGGIORE IMPONIBILE.

SULLA MENSILITà DI AGOSTO SARANNO RESTITUITE LE SOMME TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE PER L’ANNO 2013, CHE VERRANNO TASSATE:CON TASSAZIONE AD ALIQUOTA MASSIMA NEL CASO DI TITOLARI DI UNICA PRESTAZIONE CON TASSAZIONE AD ALIQUOTA PROPORZIONALE NEL CASO DI TITOLARI DI PLURIME PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

POICHé LA REFUSIONE DEI SUINDICATI IMPORTI DI PENSIONE SARà ATTIVATA CENTRALMENTE, GLI OPERATORI DI SEDE DOVRANNO ASTENERSI DALL’EFFETTUARE LAVORAZIONI A LIVELLO LOCALE, FINALIZZATE ALLA RESTITUZIONE DELLE RITENUTE IN PAROLA.

4. CASELLARIO PENSIONI

IL CASELLARIO PENSIONI HA PROVVEDUTO A RIDETERMINARE GLI IMPONIBILI SENZA IL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE.

LA CONSUETA ELABORAZIONE PER TASSAZIONE UNIFICATA E PEREQUAZIONE CUMULATA, EFFETTUATA NEL CORSO DEL MESE DI GIUGNO, è STATA EFFETTUATA SENZA L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L’IMPORTO EVENTUALMENTE CALCOLATO IN PRECEDENZA PER IL 2013 è STATO SOMMATO ALL’IMPONIBILE FISCALE DELL’ANNO IN CORSO.

PERTANTO, I FLUSSI DI COMUNICAZIONE SARANNO INVIATI AGLI ENTI CON L’AZZERAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE.

LA CIRCOSTANZA è EVIDENZIATA SUL SITO DEL CASELLARIO PENSIONI CON APPOSITA NEWS.

CONCORDATO PREVENTIVO

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Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.

Sig. Ra Feng: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’imprenditrice cinese, da tempo residente ad Ascoli Piceno. Sono titolare di una fabbrica che produce scarpe e accessori in pelle; purtroppo, a causa della crisi, sto attraversando un periodo poco felice dal punto di vista economico, e la mia azienda, con un ragguardevole numero di dipendenti, sta avendo delle serie difficoltà, tant’è vero che ho pensato di prendere dei provvedimenti. Prima, però, volevo consultarmi con un esperto del diritto come Lei, Avvocato Dong, per avere dei consigli più mirati.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Feng.

L’ordinamento legislativo italiano prevede diversi istituti che hanno come obiettivo quello di aiutare le imprese in difficoltà economiche. Uno di questi è il concordato preventivo.

Secondo l’articolo 160 della legge fallimentare, “L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni (. );

b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse”.

In altri termini, con il concordato preventivo Lei, Sig. Ra Chu, è come se proponesse ai creditori un accordo con cui evita la dichiarazione di fallimento e suggerisce ai creditori modi alternativi per soddisfare le loro pretese. In tal modo, Lei eviterà che si apra nei suoi confronti una procedura di fallimento, con tutte le conseguenze negative che da questa situazione possono derivare.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: info@donglawfirm. Com; ldong@donglawfirm. Com.

PROCEDURA INTRODOTTA DALLA RIFORMA FORNERO IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

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Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Sig. Kang: Buongiorno Avv. Dong! Sono un operaio cinese, da tempo residente a Treviso.

Recentemente sono stato licenziato dalla fabbrica dove lavoravo, la quale ha oltre duecento dipendenti. Ritengo di essere stato licenziato ingiustamente, perché ho sempre svolto il mio lavoro con diligenza e scrupolo. Come mi consiglia di agire?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Kang.

Recentemente, la cosiddetta “Riforma Fornero” (legge n. 92/2012) ha introdotto una procedura processuale inerente i licenziamenti a cui si applica l’articolo 18 dello “Statuto dei Lavoratori”, vale a dire, in breve, quei licenziamenti effettuati nelle imprese che hanno più di quindici dipendenti.

La particolarità di questa procedura consiste nella sua notevole rapidità, che consente di arrivare ad una sentenza del giudice del lavoro in tempi particolarmente brevi.

Infatti, l’art. 1 comma 48 della citata legge n. 92/2012 afferma quanto segue:

“A seguito della presentazione del ricorso (cioè della domanda del lavoratore ingiustamente licenziato) il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. L’udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. (. )”.

Il comma 49 dell’articolo 1 sopra citato afferma anche che il giudice, limitando al massimo le formalità del processo, conosce i fatti di causa in maniera semplificata e decide la controversia con un’ordinanza (cioè con una decisione semplificata) immediatamente esecutiva.

Nel suo caso, sig. He, Lei dovrà innanzitutto impugnare il licenziamento per iscritto nei confronti del suo precedente datore di lavoro. Successivamente, se il datore di lavoro non intende riprenderla in servizio, Lei potrà proporre ricorso davanti al tribunale del lavoro, per impugnare il licenziamento ingiusto.

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TASSAZIONE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI

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Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Sig. Chu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un lavoratore cinese da tempo residente in Italia. Recentemente, io e mia moglie abbiamo deciso di vendere la nostra seconda casa situata ad Anzio, vicino Roma. Potrebbe illustrarci per cortesia qual è la situazione dal punto di vista fiscale?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, Sig. Chu.

Il regime fiscale dei proventi derivanti dalla vendita immobiliare è disciplinato dall’art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Infatti, lei procede alla vendita della Sua seconda casa in qualità di soggetto privato, non in qualità di commerciante, pertanto il reddito che ricaverà da questa compravendita è di tipo non classificabile fra quelli elencati nel Testo Unico sopra nominato (è definito dalla legge come “reddito diverso”, per l’appunto).

Di regola, il reddito che lei ricaverà da questa vendita si unisce ai redditi che lei ricava in un periodo d’imposta (cioè di norma in un anno solare), per cui le tasse che lei dovrà pagare saranno quelle che si ottengono applicando la percentuale prevista dalla legge (detta aliquota) al totale dei redditi da lei ottenuti in un anno.

Tuttavia, nel caso della vendita di un immobile, ci può essere un regime fiscale alternativo a quello che Le ho poc’anzi spiegato. Infatti, chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La normativa riguarda le plusvalenze (cioè i proventi, i guadagni) realizzate per le compravendite di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti oppure ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

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EREDITA’ LEGITTIMA

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Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Sig. Ra Fu: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’impiegata cinese, da tempo residente a Rimini. Recentemente, purtroppo, mio marito è venuto a mancare. Egli faceva il ristoratore e ha lasciato come possibile patrimonio ereditario un ristorante, due case e un deposito in banca.

Ora vivo da sola con mia figlia e vorrei sapere come stanno le cose dal punto di vista del diritto, tenuto conto che mio marito, a quanto pare (dobbiamo svolgere investigazioni sul punto) non ha lasciato nessun testamento scritto e che i nostri parenti ci hanno contattato per dividere l’eredità.

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra Fu. Il suo è certamente un caso molto delicato, dal momento che non è mai facile affrontare la perdita di una persona cara e tutti i problemi di eredità connessi a tale scomparsa.

Venendo alla Sua richiesta, innanzitutto l’art. 536 c. C. Stabilisce chiaramente che il coniuge e i figli legittimi sono tra i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione. Ciò significa che la moglie (cioè Lei, signora He) e Sua figlia avete comunque diritto per legge a ricevere una parte dell’asse ereditario, indipendentemente dal fatto che il defunto abbia destinato, attraverso il suo testamento, tutto o parte del suo patrimonio ad altri beneficiari.

A proposito della “quota di legittima”, essa varia a seconda degli eredi legittimari superstiti.

Nel nostro caso, se si considerano legittimari Lei e Sua figlia, l’art. 542 c. C. Prevede che al coniuge spetti un terzo del patrimonio e all’unico figlio, legittimo o naturale, un altro terzo del patrimonio.

L’art. 540 c. C. , poi, dispone che al coniuge è comunque riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

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DIFFAMAZIONE

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Sig. Ra He: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’operaia cinese, da tempo residente a Torino. Qualche giorno fa, in fabbrica, mentre ero al lavoro, ho saputo con certezza che una mia collega, a mia insaputa, parlava con altre colleghe di me, accusandomi di aver sottratto del denaro dalla cassa dell’azienda. Ovviamente tutto ciò non è vero, e intendo agire per le vie legali contro di lei, per ottenere giustizia e per difendere la mia reputazione. Come mi consiglia di agire, Avvocato Dong?

Sig. Ra He: Buongiorno Avv. Dong! Sono un’operaia cinese, da tempo residente a Torino. Qualche giorno fa, in fabbrica, mentre ero al lavoro, ho saputo con certezza che una mia collega, a mia insaputa, parlava con altre colleghe di me, accusandomi di aver sottratto del denaro dalla cassa dell’azienda. Ovviamente tutto ciò non è vero, e intendo agire per le vie legali contro di lei, per ottenere giustizia e per difendere la mia reputazione. Come mi consiglia di agire, Avvocato Dong?

Avv. Dong: Buongiorno a Lei, sig. Ra He.

La deplorevole azione commessa dalla sua collega sembra configurare il reato di diffamazione, previsto e punito dal Codice Penale all’art. 595.

Secondo il codice penale, commette tale reato chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

Nel Suo caso, sig. Ra Chu, la sua collega, credendo di non essere sentita da Lei, ha proferito delle parole gravemente offensive della sua reputazione, accusandola di rubare denaro dalla cassa dell’azienda.

Anzi, nel Suo caso, potrebbe ricorrere l’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 595 c. P. , in quanto la Sua collega le ha contestato un fatto ben determinato, cioè quello di appropriarsi del denaro dell’azienda. In questo caso, la sanzione prevista dalla legge è l’applicazione della pena della reclusione in carcere fino a due anni e della multa fino a 2065 Euro.

Per ottenere la punizione del delitto commesso dalla Sua collega, Lei, sig. Ra Chu, dovrà presentare la denuncia del fatto presso la Procura della Repubblica di Torino oppure presso il più vicino posto di Polizia, e dovrà farlo entro tre mesi da che tale fatto è stato commesso, altrimenti il Suo diritto alla denuncia decade, ai sensi dell’art. 124 c. P.

Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ai seguenti indirizzi email: ldong@donglawfirm. Com; info@donglawfirm. Com.

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