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domenica 12 Gennaio 2025
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IVA: GUIDA FISCALE E VADEMECUM PER L’AUMENTO DELL’IVA AL 22%

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A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge 9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.  

IVA: Guida Fiscale e Vademecum per l’aumento dell’IVA al 22%

A partire dal 1° ottobre 2013, a meno di un improbabile ulteriore rinvio, è entrato in vigore l’aumento dell’Aliquota IVA dal 21% al 22% come previsto dall’articolo 11 del D. L. 28. 6. 2013 n. 76 convertito nella Legge

9. 8. 2013 n. 99. Sulla falsa riga di quanto già avvenuto e disciplinato (MEF ed Agenzia delle Entrate) per il precedente aumento al 21% del 17. 09. 2011 forniamo alcune importanti linee guida per aziende e professionisti sulla condotta da adottare per gestire l’attuale aumento al 22%.

 

Si tiene a precisare che:

se le operazioni a cui si riferisce la fattura si ritengono effettuate in data antecedente al 01. 10. 2013 sono d a assoggettare ad IVA con aliquota del 21%;

per le cessioni di beni mobili per la determinazione dell’aliquota vale la data della consegna o spedizione

MOMENTO IMPOSITIVO: l’art. 6 individua il momento in cui l’IVA sulle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi diviene esigibile (da parte dello Stato), cioè il giorno in cui sorge il debito Iva verso l’Erario da parte del cedente o del prestatore. L’effettiva liquidazione dell’IVA avviene successivamente, per cadenze trimestrali o mensili (vedi art. 27). In fase di prima approssimazione si può dire che il debito IVA si origina all’atto della consegna o della spedizione dei beni mobili, all’atto traslativo della proprietà per i beni immobili e all’atto del paga­ mento (nella misura in cui esso avviene) per le prestazioni di servizi. Esistono tuttavia numerose eccezioni e particolarità sintetizzate nella tabella sotto riportata. Per le prestazioni di servizi il momento impositivo viene anticipato in caso di emissione della fattura prima della data di pagamento. Per le cessioni di beni è anticipato in caso di anticipata emissione della fattura rispetto al giorno di effettuazione dell’operazione, nonché in caso di ricevimento di acconti o pagamenti anticipati.  

E’ importante aggiornare alla nuova aliquota del 22% i listini prezzi dei commercianti al dettaglio e quelli delle imprese all’ingrosso, se indicati al lordo dell’imposta, ad esempio perché utilizzati dai clienti rivenditori che hanno rapporti con i privati.  

Per evitare di ristampare costosi cataloghi, si possono applicare etichette adesive sulla copertina o apporre dei timbri nelle pagine dei prezzi lordi, indicando che dalla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota lva.  

Nei prossimi giorni, per determinare l’aliquota Iva applicabile (21% o 22%) alle cessioni di beni mobili o immobili o alle prestazioni di servizi, si dovrà prestare particolare attenzione al momento fiscalmente rilevante dell’operazione. Solo se questo cadrà dopo l’entrata in vigore della modifica si applicherà l’aliquota Iva del 22 per cento.

Per applicare ancora l’lva del 21%, però, è possibile anticipare la fatturazione alla data precedente all’entrata in vigore dell’aumento al 22 per cento. In questo caso, però, l’lva deve essere versata nella successiva liquidazione mensile o trimestrale, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo da parte del cliente. Anche il pagamento anticipato a oggi del corrispettivo consente l’applicazione dell’aliquota al 21 per cento.   Le fatture differite relative alle consegne di beni effettuate nel mese di settembre 2013, emesse entro il 15 ottobre, indicheranno due aliquote Iva ordinarie differenti: il 21% per le consegne effettuate fino al 30 settembre (compreso), e il 22% per quelle successive. Nulla vieta, però, di emettere nei confronti dello stesso cliente due differenti fatture differite.

L’articolo 21, comma 4 Dpr 633/1972, infatti, prima concede la possibilità di emettere una fattura differita per ogni cessione di beni documentata da documento di trasporto o da altro documento simile, poi prevede la possibilità di emettere anche «una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti». La conferma arriva dalla circolare 31 ottobre 1974, n. 42, secondo la quale «per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti si può emettere una unica fattura che riepiloghi le operazioni effettuate nel mese ovvero più fatture che riassumano operazioni effettuate in periodi più brevi del mese stesso». Quindi, le cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto nel mese possono anche essere riepilogate in più fatture, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura gli estremi dei documenti di trasporto emessi”.

Tabella di riepilogo

TIPO di OPERAZIONE

 

GIORNO di ESIGIBILITà DELL’IVA

CESSIONE di BENI MOBILI

 

CONSEGNA o SPEDIZIONE del BENE SE con

 

 

EFFETTO TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE di BENI IMMOBILI

 

STIPULA dell’ATTO SE con EFFETTO

 

 

TRASLATIVO IMMEDIATO

CESSIONE con RISERVA DI PROPRIETà

 

STIPULA dell’ATTO

LOCAZIONE con CLAUSOLA di

 

STIPULA del CONTRATTO di LOCAZIONE

TRASFERIMENTO della PROPRIETà

 

 

VINCOLANTE per ENTRAMBE le PARTI

 

 

CESSIONE per ATTO DI UNA  PUBBLICA

 

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

AUTORITA

 

 

CESSIONI PERIODICHE o CONTINUATIVE in

PAGAMENTO del CORRISPETTIVO

base a CONTRATTI di SOMMIISTRAZIONE

(vedi R. M. 21. 4. 1009, n. 105/E)

PASSAGGI dal COMMITTENTE al

 

VENDITA da PARTE del COMMISSIONARIO

COMMISSIONARIO

 

 

AUTOCONSUMO o DESTINAZIONE a

 

              PRELIEVO DEL BENE

FINALITà ESTRANEA di BENI

 

 

CESSIONE in BASE a CONTRATTO

 

RIVENDITA a TERZI

ESTIMATORIO

 

 

ASSEGNAZIONI di ABITAZIO’I da PARTE di

ROGITO NOTARILE

COOPERATIVE EDILIZIE)

 

 

CESSIONE di DETERMINA TI PRODOTTI

 

PAGAMENTO

FARMACEUTICI

 

 

 

 

CESSIONE di BENI e PRESTAZIONI di

 

PAGAMENTO

SERVIZI da PARTE di ENTI NON

 

 

COMMERCIALI, ASSOCIAZIONI, ecc. A SOCI,

 

ASSOCIATI, ecc.

 

CESSIONE di BENI a STATO, ENTI PUBBLICI

PAGAMENTO

Territoriali, C. C. LA. A. , UNIVERSITA,

 

 

A. S. L. , ENTI OSPEDALIERI,  di RICOVERO

 

e CURA, ENTI PUBBLICI di ASSISTENZA e di

 

PREVIDENZA

 

 

PREST AZIONI di SERVIZI

 

PAGAMENTO

AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A  

 

ATTO DELL’EFFETTUAZIONE

FINALITà ESTRANEA di SERVIZI

 

 

 

 

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O telefonate al numero verde 800. 19. 27. 52

INPS: lavoratore in CIG o in mobilità che svolge attività lavorativa

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DALL’INPS L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART 9 COMMA 5 L. 99 2013 SULLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA AI FINI DELLA DECADENZA DAL BENEFICIO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE (MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE)

 

L’INPS, CON MESSAGGIO N. 15079 DEL 25 SETTEMBRE, HA RICORDATO ALLE PROPRIE SEDI PERIFERICHE CHE PER EFFETTO DELL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NELL’ART. 9, COMMA 5, DEL D. L. N. 76/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE N. 99/2013 (PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI), LA SOLA MANCATA COMUNICAZIONE ALL’INPS DEL LAVORATORE IN INTEGRAZIONE SALARIALE O IN MOBILITà RIFERITA ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITà LAVORATIVA, NON FA PERDERE IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE, ATTESO CHE LA COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSUNZIONE ATTRAVERSO L’INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNILAV, ASSOLVE E COMPRENDE TALE ONERE. LE MODALITà APPLICATIVE SARANNO DEFINITE NEL DETTAGLIO CON APPOSITA CIRCOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA EVENTUALI EFFETTI RETROATTIVI DELLA DISPOSIZIONE IN ARGOMENTO. PERTANTO, QUALORA SIA PRESENTATA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO VERIFICABILE DALL’ISTITUTO TRAMITE LA PROCEDURA UNILAV,, ESSA DEVE ESSERE CONSIDERATA EQUIPOLLENTE ALLE DICHIARAZIONI PREVISTE A CARICO DEL LAVORATORE E NON SI AVRà PIù LA DECADENZA DAL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE, OVVERO DAL DIRITTO ALL’INDENNITà DI MOBILITà, ANCHE QUALORA IL LAVORATORE ABBIA OMESSO DI EFFETTUARE ALL’INPS LA CORRISPONDENTE PROPRIA COMUNICAZIONE AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DELL’ART. 8, COMMA 5, L. 160/88 (COMUNICAZIONE PREVENTIVA) E DELL’ART. 9, COMMA 1, LETT. D) L. N. 223/1991 (COMUNICAZIONE SUCCESSIVA). IN TALI CASI, VERIFICATA LA RIOCCUPAZIONE DAL SISTEMA UNILAV, L’ISTITUTO DEVE SOSPENDERE IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (O EROGARNE LA PARTE SPETTANTE IN BASE ALLA DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRC. 130/2010). MEDESIMA SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 E 7 L. N. 223/1991, DOVRà ESSERE EFFETTUATA PER L’INDENNITà DI MOBILITà IN CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO DETERMINATO O PARZIALE, MENTRE NEL CASO DI RIOCCUPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO L’INDENNITà DI MOBILITà NON DOVRà ESSERE PIù EROGATA DALLA DATA DI ASSUNZIONE.

 

IMPOSTA DI REGISTRO ALL’1%: LA MANCATA RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE NON COMPROMETTE IL DIRITTO AL BENEFICIO

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I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 )…

Imposta di Registro all’1%: La Mancata richiesta dell’agevolazione non compromette il diritto al beneficio

I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa di €. 168 +€. 168 (Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ), a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento. Sia per la Cassazione (sentenza 11 giugno 2010, n. 14117) che per L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 40 del 27. 06. 2013) la Mancata richiesta dell’agevolazione all’atto di acquisto non compromette l’agevolazione e relative istanze di rimborso presentate per  ottenere la  restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, devono essere accolte.  

 

Ricordiamo che con risoluzione del 2 ottobre 2006, n. 110/E, sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime fiscale previsto per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento  all’ipotesi in cui l’agevolazione non venga richiesta nell’atto di acquisto.   Con la citata risoluzione è stato precisato che “è possibile procedere alla redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto precedente, al fine di fruire delle agevolazioni. Tale soluzione … è in linea con la ratio della normativa di favore; infatti se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione”. Questo è principio sacro a tutela del contribuente che deve e può essere applicato in ogni fattispecie di norma agevolativa.

 

Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre chiarito che “l’atto integrativo successivamente redatto costituisce, pertanto, negozio collegato rispetto all’atto di trasferimento; la differenziazione tra l’atto di trasferimento e l’atto integrativo è da rinvenire unicamente sul piano documentale e su quello cronologico.

Né  le  norme  agevolative affermano l’onere  della  dichiarazione nell’atto di acquisizione a pena di decadenza. ”. Sulla  base  del  citato  documento  di  prassi,  quindi,  la  possibilità  di rimediare alla mancata richiesta dell’agevolazione in sede di stipula dell’atto di trasferimento era subordinata all’assolvimento dell’onere formale di integrazione dello stesso con successivo atto redatto nella stessa forma, contenente la dichiarazione di voler beneficiare del regime fiscale in argomento. In assenza dell’atto integrativo, pertanto, gli Uffici rigettano le istanze dei contribuenti volte ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate in sede di stipula dell’atto originario, pur in presenza di tutti i requisiti normativamente richiesti per l’accoglimento dell’istanza. Sulle controversie instaurate dai contribuenti avverso i dinieghi, espressi o taciti, delle suddette istanze di rimborso si registrano sul territorio esiti costantemente sfavorevoli nella giurisprudenza di merito e di legittimità. La Suprema Corte, con sentenza 11 giugno 2010, n. 14117,  ha al riguardo statuito che “in ordine ai benefici, questa Corte …ha ritenuto già, in materia di agevolazioni per l’edilizia popolare, che non è dato rinvenire nell’ordinamento alcun  principio  generale  immanente  nel  sistema  secondo  il  quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta, potendosi anzi dedurre il principio contrario secondo il quale, sia pure con ovvi limiti temporali, è possibile rimediare all’erronea imposizione (DPR n. 131 del 1986, art. 77). ”. La Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia ha altresì affermato che “si può pertanto ritenere che la richiesta sia necessaria, oltre che nella ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la partecipazione o collaborazione del contribuente che debba    manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l’immobile a propria abitazione); cui la legge ricolleghi determinati benefici fiscali, o debba indicare analoghe proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute in generale dall’Amministrazione. ”. Tra le suddette ipotesi non è riconducibile, come espressamente

affermato dai giudici di legittimità, l’agevolazione prevista dal comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 388 del 2000 che si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento, e, pertanto con agevolazione disposta con norma di carattere generale che non necessita di particolari accertamenti e, tanto meno di atti concessori o analoghi”.

In sostanza, secondo l’orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, più volte successivamente confermato,

quando il legislatore ha voluto subordinare l’accesso ad un trattamento agevolato a particolari formalità da eseguirsi a pena di decadenza lo ha espressamente stabilito. Non rientrando, invero, tra le suddette ipotesi quella prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, si deve ritenere che il beneficio fiscale di cui alla citata norma spetta, in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell’atto originario.

In conclusione alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza, le  istanze di  rimborso volte  ad  ottenere la  restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata invocata l’applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione, devono essere accolte anche in sede contenziosa ma soprattutto dagli stessi uffici della Agenzia delle Entrate in fase di contradditorio, evitando il contenzioso stesso.

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INCENTIVO SPERIMENTALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER30

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OGGETTO: ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99. INCENTIVO SPERIMENTALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER30, PRIVI D’IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI OVVERO PRIVI DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O PROFESSIONALE. INDICAZIONI OPERATIVE.

CIRCOLARE NUM. 131 17/09/2013

OGGETTO: ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99. INCENTIVO SPERIMENTALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER30, PRIVI D’IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI OVVERO PRIVI DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O PROFESSIONALE. INDICAZIONI OPERATIVE.

PREMESSA

CON L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 – CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99 è STATO ISTITUITO IN VIA SPERIMENTALE, NEL LIMITE DI RISORSE DETERMINATE, UN INCENTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMANO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO

INDETERMINATO, LAVORATORI DI ETà COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI, PRIVI D’IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI OVVERO PRIVI DI DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O PROFESSIONALE.

NELLA PRESENTE CIRCOLARE LE CITAZIONI RELATIVE AL DECRETO LEGGE 76/2013 SI INTENDONO RIFERITE AL TESTO MODIFICATO E INTEGRATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE.

1. LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO.

LA LOCUZIONE LEGISLATIVA “GIOVANI FINO A 29 ANNI DI ETà” – CONTENUTA NELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DL 76/2013 – COMPRENDE PERSONE CHE, AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE, ABBIANO COMPIUTO 18 ANNI E NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO 30 ANNI.

LA LOCUZIONE LEGISLATIVA “PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO” DEVE ESSERE INTERPRETATA IN CONFORMITà AI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEFINITI CON IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 20 MARZO 2013, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 153 DEL 2 LUGLIO 2013; SI VEDANO AL RIGUARDO ANCHE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 34 DEL 25 LUGLIO 2013 E IL MESSAGGIO INPS N. 12212 DEL 29 LUGLIO 2013.

RAPPORTI INCENTIVATI.

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

L’INCENTIVO SPETTA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, ANCHE A TEMPO PARZIALE. L’INCENTIVO SPETTA ANCHE PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO INSTAURATI IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO STRETTO CON UNA COOPERATIVA DI LAVORO, AI SENSI DELLA LEGGE 142/2001. L’INCENTIVO NON SPETTA PER LE ASSUNZIONI DI LAVORATORI DOMESTICI.

L’INCENTIVO SPETTA PER L’ASSUNZIONE DEGLI APPRENDISTI, IN CONSIDERAZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE L’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2011 , N. 167 DEFINISCE A TEMPO INDETERMINATO IL CORRISPONDENTE CONTRATTO; L’INCENTIVO SPETTA NEI LIMITI INDICATI AL PARAGRAFO SEGUENTE.

IN CONSIDERAZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE – COME ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DL 76/2013 E IN CONFORMITà CON L’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008, CUI IL DECRETO LEGGE RINVIA – L’INCENTIVO è FINALIZZATO A PROMUOVERE OCCUPAZIONE STABILE, L’INCENTIVO NON SPETTA PER I RAPPORTI DI LAVORO INTERMITTENTE Né RIPARTITO.

L’INCENTIVO SPETTA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE, SIA ESSA A TEMPO INDETERMINATO CHE DETERMINATO.

IN CONSIDERAZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE L’INCENTIVO è FINALIZZATO A PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE E CHE LA SUA MISURA (COME è PIù AMPIAMENTE ILLUSTRATO NEL PARAGRAFO SEGUENTE) è DETERMINATA IN RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE, L’INCENTIVO STESSO NON SPETTA DURANTE I PERIODI IN CUI IL LAVORATORE NON SIA SOMMINISTRATO AD ALCUN UTILIZZATORE. INFATTI, IN ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE, IL LAVORATORE NON PUÒ CONSIDERARSI OCCUPATO, ALMENO AI FINI DELL’INCENTIVO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 76/2013;

INOLTRE L’INDENNITà DI DISPONIBILITà, CHE IL LAVORATORE PERCEPISCE, NON COSTITUISCE RETRIBUZIONE IN SENSO PROPRIO – PERCHé NON è CORRISPETTIVA DI ALCUNA PRESTAZIONE LAVORATIVA – PER CUI MANCA LA BASE DI COMMISURAZIONE DELL’INCENTIVO STESSO. L’AVVIO DI UNA NUOVA SOMMINISTRAZIONE DOPO UN PERIODO DI DISPONIBILITà, CONSENTE ALL’AGENZIA DI GODERE NUOVAMENTE DEL BENEFICIO FINO ALL’ORIGINARIA SUA SCADENZA (VEDI ESEMPIO NEL PARAGRAFO SUCCESSIVO).

TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE.

L’INCENTIVO SPETTA ANCHE IN CASO DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE.

IN TAL CASO è NECESSARIO CHE IL LAVORATORE SIA MAGGIORENNE E NON ABBIA COMPIUTO TRENT’ANNI AL MOMENTO DELLA DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE; SE, ALLA SCADENZA ORIGINARIA DEL RAPPORTO A TERMINE IL LAVORATORE SUPERASSE IL LIMITE DI ETà, LA TRASFORMAZIONE PUÒ ESSERE ANTICIPATA PER GARANTIRE LA SPETTANZA DEL BENEFICIO.

è POSSIBILE ESSERE AMMESSI ALL’INCENTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DI UN RAPPORTO INSTAURATO CON UN LAVORATORE “PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO SEI MESI”. IN TAL CASO, LA CONDIZIONE DI ASSENZA DI “IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO” DEVE SUSSISTERE AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE; NE CONSEGUE CHE, AI FINI DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO, LA TRASFORMAZIONE DEVE INIZIARE ENTRO SEI MESI DALLA DECORRENZA DEL RAPPORTO DA TRASFORMARE, EVENTUALMENTE ANCHE IN ANTICIPO RISPETTO L’ORIGINARIA SCADENZA (ES. : RAPPORTO A TERMINE PER IL PERIODO 01. 07. 2013 – 31. 01. 2014: LA TRASFORMAZIONE DEVE INTERVENIRE AL PIù TARDI ENTRO IL 31. 12. 2013).

L’INCENTIVO SPETTA PER LE TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE, SIA ESSA A TEMPO INDETERMINATO CHE DETERMINATO; IN ASSENZA DI SOMMINISTRAZIONE L’INCENTIVO NON SPETTA, NEANCHE SULL’INDENNITà DI DISPONIBILITà,ANALOGAMENTE A QUANTO ILLUSTRATO SOPRA CIRCA L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

MISURA E DURATA DELL’INCENTIVO

L’INCENTIVO è PARI AD UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE LORDA IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI; IL VALORE MENSILE DELL’INCENTIVO NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE L’IMPORTO DI SEICENTOCINQUANTA EURO PER LAVORATORE.

IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO L’INCENTIVO SPETTA PER 18 MESI; IN CASO DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE L’INCENTIVO SPETTA PER 12 MESI.

IN CASO DI ASSUNZIONE (OVVERO TRASFORMAZIONE) A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE, L’INCENTIVO NON SPETTA DURANTE I PERIODI IN CUI IL LAVORATORE NON è SOMMINISTRATO A NESSUN UTILIZZATORE, Né è COMMISURABILE ALL’INDENNITà DI DISPONIBILITà; COME DETTO AL PARAGRAFO PRECEDENTE, TALI EVENTUALI PERIODI NON DETERMINANO UNO SLITTAMENTO DELLA SCADENZA DEL BENEFICIO (ES. : IL 1° OTTOBRE 2013 L’AGENZIA ASSUME TIZIO A TEMPO INDETERMINATO E LO SOMMINISTRA PER 12 MESI AD ALFA; DURANTE OTTOBRE 2014 L’AGENZIA NON SOMMINISTRA IL LAVORATORE A NESSUN UTILIZZATORE; A NOVEMBRE 2014 L’AGENZIA SOMMINISTRA IL LAVORATORE PER 12 MESI A BETA; NON SPETTA IL BENEFICIO PER OTTOBRE 2014; SPETTA NUOVAMENTE IL BENEFICIO PER NOVEMBRE 2014, FINO AL 31. 03. 2015).

NELL’IPOTESI IN CUI L’ASSUNZIONE O LA TRASFORMAZIONE NON DECORRANO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE DI CALENDARIO, I MASSIMALI DEL PRIMO E DELL’ULTIMO MESE DI VIGENZA DELL’INCENTIVO SONO CONVENZIONALMENTE RIDOTTI AD UNA MISURA PARI A TANTI TRENTESIMI DI € 650 QUANTI SONO I GIORNI DEL RAPPORTO AGEVOLATO COMPRESI NEL MESE DI RIFERIMENTO; IN TALI CASI, QUALORA SIA NECESSARIO RAPPORTARE L’INCENTIVO AD UNA QUOTA DELLA RETRIBUZIONE MENSILE, ANCHE LA BASE CONVENZIONALE DI COMPUTO DELL’INCENTIVO è RIDOTTA ED è RAPPRESENTATA DA TANTI TRENTESIMI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE QUANTI SONO I GIORNI DEL RAPPORTO AGEVOLATO COMPRESI NEL MESE DI RIFERIMENTO (ES. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IL 15. 10. 2013; IL BENEFICIO SPETTA FINO AL 14. 04. 2015; PER OTTOBRE 2013 L’INCENTIVO è PARI A 1/3 DELLA RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2013, NEI LIMITI DI 17/30 DI € 650; PER APRILE 2015 L’INCENTIVO è PARI A 1/3 DI 14/30 DELLA RETRIBUZIONE DI APRILE 2015, NEI LIMITI DI 14/30 DI € 650) IN CONSIDERAZIONE DELLA CIRCOSTANZA CHE PER IL RAPPORTO DI APPRENDISTATO L’ORDINAMENTO GIà PREVEDE UNA DISCIPLINA DI FAVORE – CARATTERIZZATA DA FORME DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA, ALTRIMENTI DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO -, L’INCENTIVO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DEL DL 76/2013 PER L’ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA NON PUÒ MENSILMENTE SUPERARE L’IMPORTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO PER IL MEDESIMO APPRENDISTA (ES. : ALFA ASSUME UN APPRENDISTA PER IL QUALE DEVE UNA CONTRIBUZIONE PARI ALL’11,61% DELLA RETRIBUZIONE; IN QUESTO CASO L’INCENTIVO PREVISTO DALL’ART. 1 DL 76/2013 SPETTA NELLA MISURA MENSILE DELL’11,61% DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE PREVIDENZIALE).

L’INCENTIVO SPETTA NEI LIMITI DI RISORSE SPECIFICATAMENTE STANZIATE PER OGNI REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ED è AUTORIZZATO DALL’INPS IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE; ALLO SCOPO DI CONSENTIRE AL DATORE DI LAVORO DI CONOSCERE CON CERTEZZA LA RESIDUA DISPONIBILITà DELLE RISORSE – PRIMA DI EFFETTUARE L’EVENTUALE ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE – IL DECRETO LEGGE 76/2013 PREVEDE UN PARTICOLARE PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DI SEGUITO ILLUSTRATO (CFR. PAR. 7).

LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL’INCENTIVO SONO RIPARTITE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME NELLE MISURE INDIVIDUATE CON DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

LA REGIONE DI PERTINENZA è INDIVIDUATA DAL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

4. DECORRENZA DELLE ASSUNZIONI INCENTIVABILI.

PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, L’INCENTIVO SPETTA PER LE ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 7 AGOSTO 2013, DATA IN CUI è STATO ADOTTATO L’ATTO DI RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 (CFR. DECRETO N. 48 DEL 7 AGOSTO 2013 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI “RIDETERMINAZIONE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE, DI CUI ALLA LEGGE N. 183/1987 PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI AZIONE COESIONE, DISPOSTO CON DECRETO N. 25/2013”).

NON SARà PIù POSSIBILE ESSERE AMMESSI ALL’INCENTIVO DOPO CHE SARANNO ESAURITE LE RISORSE STANZIATE PER IASCUNA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA, Né – COMUNQUE – PER ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI SUCCESSIVE AL 30 GIUGNO 2015.

SUL SITO INTERNET DELL’INPS SARà POSSIBILE CONOSCERE L’ESAURIMENTO DELLE RISORSE STANZIATE PER OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA.

5. CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO.

GLI INCENTIVI SONO SUBORDINATI:

ALLA REGOLARITà PREVISTA DALL’ARTICOLO 1, COMMI 1175 E 1176, DELLA LEGGE 296/2006, INERENTE:

L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI;

L’OSSERVANZA DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO;

IL RISPETTO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI NONCHé DI QUELLI REGIONALI, TERRITORIALI O AZIENDALI, LADDOVE SOTTOSCRITTI, STIPULATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIù RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE;

ALL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ARTICOLO 4, COMMI 12, 13 E 15, DELLA LEGGE 92/2012;

ALLA REALIZZAZIONE E AL MANTENIMENTO DELL’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE, RISPETTO ALLA MEDIA DELLA FORZA OCCUPATA NELL’ANNO PRECEDENTE L’ASSUNZIONE OVVERO LA TRASFORMAZIONE (ART. 1, COMMI DA 4 A 7, DL 76/2013);

ALLE CONDIZIONI GENERALI DI COMPATIBILITà CON IL MERCATO INTERNO, PREVISTE DAGLI ARTICOLI 1 E 40 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008;

5. 1 LE CONDIZIONI DI REGOLARITà PREVISTE DALL’ARTICOLO 1, COMMI 1175 E 1176, DELLA LEGGE 296/2006 (RINVIO). AL RIGUARDO SI RINVIA ALLE CIRCOLARI ED AI MESSAGGI GIà PUBBLICATI; SI VEDA, DA ULTIMO, LA CIRCOLARE 137/2012, PAR. 1. 6.

SI RIBADISCE CHE, IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE, LA CONDIZIONE DI REGOLARITà CONTRIBUTIVA RIGUARDA L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE, IN QUANTO L’AGENZIA è IN VIA PRINCIPALE GRAVATA DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI (CFR. ARTICOLO 25, D. L. VO 276/2003); INVECE LA CONDIZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO RIGUARDA SIA L’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE CHE L’UTILIZZATORE, IN QUANTO SU ENTRAMBI INCOMBONO OBBLIGHI DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE SOMMINISTRATO.

5. 2 LE CONDIZIONI DERIVANTI DAI PRINCIPI STABILITI DALL’ARTICOLO 4, COMMI 12, 13 E 15, DELLA LEGGE 92/2012.

ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALL’ARTICOLO 4, COMMI 12, 13 E 15, DELLA LEGGE 92/2012, SI RINVIA ALLE CIRCOLARI E MESSAGGI GIà PUBBLICATI.

AL RIGUARDO SI EVIDENZIA CHE – TRANNE CASI PARTICOLARI – NON SPETTA L’INCENTIVO, SE LA TRASFORMAZIONE INTERVIENE OLTRE I PRIMI SEI MESI DEL RAPPORTO A TERMINE, PERCHé IL LAVORATORE HA NEL FRATTEMPO MATURATO UN DIRITTO DI PRECEDENZA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 5, CO. 4 QUATER, D. L. VO 368/2001.

5. 3 L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE E IL SUO MANTENIMENTO.

L’INCENTIVO SPETTA A CONDIZIONE CHE L’ASSUNZIONE (OVVERO LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE) DETERMINI UN INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE RISPETTO ALLA MEDIA DEI LAVORATORI OCCUPATI NELL’ANNO PRECEDENTE L’ASSUNZIONE STESSA (OVVERO NELL’ANNO PRECEDENTE LA DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO); è ALTRESì NECESSARIO CHE TALE INCREMENTO SIA MANTENUTO (ANCHE PER UN VALORE DIFFERENZIALE DIVERSO DALL’ORIGINARIO) PER OGNI MESE DI CALENDARIO DI VIGENZA DELL’INCENTIVO.

IL VENIR MENO DELL’INCREMENTO FA PERDERE IL BENEFICIO PER IL MESE DI CALENDARIO DI RIFERIMENTO;

L’EVENTUALE SUCCESSIVO RIPRISTINO DELL’INCREMENTO CONSENTE LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO DAL MESE DI RIPRISTINO FINO ALLA SUA ORIGINARIA SCADENZA (ES. : ALFA ASSUME IN DATA 01. 10. 2013; IL BENEFICIO SCADE IL 31. 03. 2015; SE NON MANTIENE L’INCREMENTO PER IL 4° MESE E LO RIPRISTINA PER IL 7° MESE, NON SPETTA IL BENEFICIO PER I MESI DAL 4° AL 6°, MENTRE SPETTA NUOVAMENTE DAL 7° E – SE IL NUOVO INCREMENTO è MANTENUTO – PER I MESI SUCCESSIVI FINO AL 31. 03. 2015.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008, L’INCENTIVO è COMUNQUE APPLICABILE, QUALORA L’INCREMENTO NON SIA REALIZZATO O NON VENGA MANTENUTO PER:

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE, DIVERSE DALLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA;

INVALIDITà SOPRAVVENUTA O DECESSO DEL LAVORATORE;

PENSIONAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETà;

RIDUZIONE VOLONTARIA DELL’ORARIO DI LAVORO;

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO.

IN FORZA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 7, DEL DL 76/2013, LA REALIZZAZIONE INIZIALE, IL MANTENIMENTO MENSILE E L’EVENTUALE RIPRISTINO DELL’INCREMENTO DEVONO ESSERE VALUTATI IN RELAZIONE ALL’INTERA ORGANIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DELLE EVENTUALI SOCIETà CONTROLLATE O COLLEGATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE O FACENTI CAPO, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, ALLO STESSO SOGGETTO.

PER VALUTARE L’INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE è NECESSARIO CONSIDERARE LE VARIE TIPOLOGIE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, SALVO IL LAVORO COSIDDETTO ACCESSORIO; DEVONO ESSERE CONSIDERATI ANCHE I LAVORATORI CHE SONO UTILIZZATI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO INTERCORRENTE CON L’AGENZIA. IL LAVORATORE ASSUNTO (O UTILIZZATO MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE) IN SOSTITUZIONE DI UN LAVORATORE ASSENTE NON SI COMPUTA, IN QUANTO SI COMPUTA IL LAVORATORE SOSTITUITO.

IN CASO DI ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (SIA ESSA A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO), L’INCREMENTO OCCUPAZIONALE INIZIALE E IL SUO MANTENIMENTO DEVONO ESSERE VALUTATI RISPETTO AI DIPENDENTI DELL’AGENZIA; NELLA BASE DI COMPUTO DELLA FORZA AZIENDALE DELL’AGENZIA DEVONO ESSERE CONSIDERATI I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E GLI ALTRI DIPENDENTI (RISPETTO A QUESTI ULTIMI SI COMPUTANO SIA I LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CHE INDETERMINATO); L’INCREMENTO DEVE ESSERE VALUTATO RISPETTO ALL’INTERA ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA E DI EVENTUALI SOCIETà CONTROLLATE O COLLEGATE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE O FACENTI CAPO, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, ALLO STESSO SOGGETTO; NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI I LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (COME GIà DETTO, QUESTI DEVONO ESSERE COMPRESI NELLA FORZA AZIENDALE DELL’UTILIZZATORE).

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE IL NUMERO DEI DIPENDENTI è CALCOLATO IN UNITà DI LAVORO ANNUO (U. L. A. ), SECONDO IL CRITERIO CONVENZIONALE PROPRIO DEL DIRITTO COMUNITARIO; AL RIGUARDO SI RINVIA AI CRITERI GIà ILLUSTRATI CON LA CIRCOLARE 111/2013, AL PARAGRAFO 3. 3. 1 E ALL’ALLEGATO 3, INTEGRATI CON LE INDICAZIONI ULTERIORI RELATIVE AL MANTENIMENTO MENSILE DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE, CONTENUTE IN QUESTO PARAGRAFO E NELLA GUIDA CITATA DI SEGUITO (PAGG. 1-4 DELLA GUIDA).

IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE DEVE ESSERE MANTENUTO PER 18 MESI E VERIFICATO CONFRONTANDO DUE VALORI MEDI CONVENZIONALI.

IL PRIMO TERMINE DI CONFRONTO è SEMPRE COSTITUITO DALLA FORZA MEDIA OCCUPATA NEI 12 MESI PRECEDENTI L’ASSUNZIONE.

IL SECONDO TERMINE DI CONFRONTO è COSTITUITO, PER I PRIMI DODICI MESI DI VIGENZA DEL RAPPORTO AGEVOLATO, DALLA FORZA MEDIA RELATIVA AL PRIMO ANNO SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE; PER IL TERZO SEMESTRE DI VIGENZA DEL RAPPORTO AGEVOLATO, IL SECONDO TERMINE DI CONFRONTO è INVECE COSTITUITO DALLA FORZA MEDIA OCCUPATA NEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE.

(ES. : ASSUNZIONE EFFETTUATA IL 15. 10. 2013; IL BENEFICIO SCADE IL 14. 04. 2015; PER I PRIMI 12 MESI DI VIGENZA DEL RAPPORTO AGEVOLATO IL CONFRONTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRA LA FORZA MEDIA RELATIVA AL PERIODO 15. 10. 2012-14. 10. 2013 E LA FORZA MEDIA RELATIVA AL PERIODO 15. 10. 2013-14. 10. 2014; PER IL TERZO SEMESTRE DI VIGENZA DEL RAPPORTO AGEVOLATO IL CONFRONTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRA LA FORZA MEDIA RELATIVA AL PERIODO 15. 10. 2012-14. 10. 2013 E LA FORZA MEDIA RELATIVA AL PERIODO 15. 10. 2014-14. 10. 2015).

IN FORZA DELLA SPECIALE PREVISIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL DL 76/2013, IN CASO DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE, L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE PUÒ ESSERE REALIZZATO ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE OPPURE – MEDIANTE UN’ASSUNZIONE COMPENSATIVA SUCCESSIVA – ENTRO UN MESE DA TALE DATA; IN CASO DI ASSUNZIONE COMPENSATIVA SUCCESSIVA, IL PERIODO DI SPETTANZA MASSIMA DEL BENEFICO (12 MESI) DECORRE COMUNQUE DALLA DATA DELLA TRASFORMAZIONE.

COME ESPRESSAMENTE ENUNCIATO NELL’ARTICOLO 1, COMMA 5, ULTIMO PERIODO, IN FINE, L’ASSUNZIONE COMPENSATIVA (CONTESTUALE O DIFFERITA RISPETTO AL GIORNO DI DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO, PER LA QUALE SI INTENDE CHIEDERE IL BENEFICIO) è PREVISTA PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA CONDIZIONE DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE; PERTANTO TALE ASSUNZIONE COMPENSATIVA DEVE RITENERSI NECESSARIA SOLO NELLE IPOTESI IN CUI, ALTRIMENTI, – CONSIDERANDO IL VALORE IN ULA DEL RAPPORTO TRASFORMATO E DEGLI ALTRI RAPPORTI IN ESSERE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA TRASFORMAZIONE – NON SI REALIZZEREBBE L’INCREMENTO (ES. : ALFA HA UN SOLO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO; DOPO 5 MESI IL RAPPORTO è TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO; LA FORZA MEDIA OCCUPATA DA ALFA PRIMA DELL’ASSUNZIONE è PARI A 5/12 DI ULA; LA FORZA MEDIA OCCUPATA DA ALFA PER EFFETTO DELLA TRASFORMAZIONE è PARI A 12/12 DI ULA;

12/12 è MAGGIORE DI 5/12; LA TRASFORMAZIONE REALIZZA L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE, SENZA NECESSITà DI EFFETTUARE ALCUNA ASSUNZIONE ULTERIORE); PER MAGGIORI DETTAGLI SI VEDANO GLI ESEMPI NN. 11, 12 E 13 ILLUSTRATI NELLA GUIDA CITATA DI SEGUITO.

ALLA PRESENTE CIRCOLARE è ALLEGATA UNA GUIDA CHE ILLUSTRA I CRITERI PER IL CALCOLO – IN U. L. A. – DELL’INIZIALE INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE E I CRITERI PER LA VERIFICA MENSILE DEL SUO MANTENIMENTO; SONO ALTRESì ILLUSTRATI ALCUNI CASI ESEMPLIFICATIVI RIGUARDANTI SIA LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO CHE LE TRASFORMAZIONI DI RAPPORTI A TERMINE (VEDI ALLEGATO N. 5).

DUBBI CIRCA LA REALIZZAZIONE, IL MANTENIMENTO E IL RIPRISTINO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE POTRANNO ESSERE SEGNALATI – PREFERIBILMENTE AVVALENDOSI DELLA FUNZIONALITà CONTATTI DEL CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE – ALLE SEDI PRESSO CUI IL DATORE DI LAVORO ASSOLVE AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI; LE SEDI POTRANNO AVVALERSI DELLA CONSULENZA DELLA DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INVIANDO UN QUESITO ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INFO. DIRESCO@INPS. IT.

5. 4 LE CONDIZIONI DI COMPATIBILITà CON IL MERCATO INTERNO.

L’INCENTIVO, GIà NELLA SUA ASTRATTA DISCIPLINA LEGALE, è CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEI PARAGRAFI 2, 3 E 5, DELL’ARTICOLO 40 DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 800/2008. GLI INCENTIVI SONO ALTRESì SUBORDINATI:

ALLA CIRCOSTANZA CHE IL DATORE DI LAVORO NON RIENTRI TRA COLORO CHE HANNO RICEVUTO E, SUCCESSIVAMENTE, NON RIMBORSATO O DEPOSITATO IN CONTO BLOCCATO, GLI AIUTI INDIVIDUALI DEFINITI COME ILLEGALI O INCOMPATIBILI DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ART. 1, PAR. 6, REG. (CE) N. 800/2008 E ART. 46 LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234);

ALLA CIRCOSTANZA CHE IL DATORE DI LAVORO NON SIA UN’IMPRESA IN DIFFICOLTà, COME DEFINITA DALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008 (ART. 1, PAR. 6, REG. (CE) N. 800/2008).

DI TALI CONDIZIONI VIENE FATTA MENZIONE NELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO.

6. COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI.

NELL’EVENTUALITà IN CUI SUSSISTANO SIA I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL’INCENTIVO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DEL DL 76/2013 SIA I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DI INCENTIVI PREVISTI DA ALTRE DISPOSIZIONI SOTTO FORMA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN SENSO STRETTO (ESEMPIO RIDUZIONI EX ART. 25, CO. 9, L. 223/1991), L’INCENTIVO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1 DEL DL 76/2013 è APPLICABILE MENSILMENTE IN MISURA NON SUPERIORE ALLA CONTRIBUZIONE AGEVOLATA DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO PER IL MEDESIMO LAVORATORE.

7. INDICAZIONI OPERATIVE. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO PER L’AMMISSIONE ALL’INCENTIVO DEVE ESSERE SVOLTO IL PROCEDIMENTO DI SEGUITO SINTETICAMENTE DESCRITTO.

IL DATORE DI LAVORO INOLTRA ALL’INPS UNA DOMANDA PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO, INDICANDO:

IL LAVORATORE NEI CUI CONFRONTI è INTERVENUTA O POTREBBE INTERVENIRE L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO OVVERO LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE;

LA REGIONE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

LA DOMANDA DEVE ESSERE INOLTRATA ESCLUSIVAMENTE AVVALENDOSI DEL MODULO DI ISTANZA ON-LINE “76-2013”, CHE VERRà MESSO A BREVE A DISPOSIZIONE ALL’INTERNO DELL’APPLICAZIONE “DIRESCO – DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITà DEL CONTRIBUENTE”, SUL SITO INTERNET WWW. INPS. IT. IL MODULO SARà ACCESSIBILE SEGUENDO IL PERCORSO “SERVIZI ON LINE”, “PER TIPOLOGIA DI UTENTE”, “AZIENDE, CONSULENTI E PROFESSIONISTI”, “SERVIZI PER LE AZIENDE E CONSULENTI” (AUTENTICAZIONE CON CODICE FISCALE E PIN), “DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITà DEL CONTRIBUENTE”; IL RILASCIO DEL MODULO TELEMATICO SARà PREVENTIVAMENTE ANNUNCIATO MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI SPECIFICO MESSAGGIO; ALL’ISTANZA NON DEVE ESSERE ALLEGATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE.

ENTRO TRE GIORNI DALL’INVIO DELL’ISTANZA, L’INPS – MEDIANTE I PROPRI SISTEMI INFORMATIVI CENTRALI – VERIFICA LA DISPONIBILITà RESIDUA DELLA RISORSA IN RELAZIONE ALLA REGIONE DI PERTINENZA E, IN CASO DI DISPONIBILITà, COMUNICA – ESCLUSIVAMENTE IN MODALITà TELEMATICA – CHE è STATO PRENOTATO IN FAVORE DEL DATORE DI LAVORO L’IMPORTO MASSIMO DELL’INCENTIVO (PER LA DURATA DI 18 O 12 MESI, RISPETTIVAMENTE PER L’ASSUNZIONE E LA TRASFORMAZIONE) PER IL LAVORATORE INDICATO NELL’ISTANZA PRELIMINARE.

LA COMUNICAZIONE DELL’INPS è ACCESSIBILE ALL’INTERNO DELL’APPLICAZIONE “DIRESCO”.

ENTRO SETTE GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI PRENOTAZIONE POSITIVA DELL’ISTITUTO, IL DATORE DI LAVORO – PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO – DEVE, SE ANCORA NON LO HA FATTO, STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSUNZIONE OVVERO DI TRASFORMAZIONE.

ENTRO QUATTORDICI GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI PRENOTAZIONE POSITIVA DELL’ISTITUTO, IL DATORE DI LAVORO HA L’ONERE DI COMUNICARE L’AVVENUTA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, CHIEDENDO LA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA IN SUO FAVORE; LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE L’APPOSITA FUNZIONALITà CHE SARà RESA DISPONIBILE ALL’INTERNO DELL’APPLICAZIONE “DIRESCO. ”; L’ISTANZA DI CONFERMA COSTITUISCE DOMANDA DEFINITIVA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO.

NELL’IPOTESI DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN RAPPORTO A TERMINE, IL DATORE DI LAVORO DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DEFINITIVA ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE SE NON è STATO ANCORA REALIZZATO L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE; L’AUTORIZZAZIONE DELL’INPS DIVIENE EFFICACE, QUALORA – NEL TERMINE INDICATO DALL’ARTICOLO 1, CO. 5, DL 76/2013 – VENGA REALIZZATO L’INCREMENTO NETTO DELL’OCCUPAZIONE;

ALTRIMENTI IL DATORE DI LAVORO DOVRà ASTENERSI DAL FRUIRE DELL’INCENTIVO.

L’INPS, MEDIANTE I PROPRI SISTEMI INFORMATIVI CENTRALI, EFFETTUA ALCUNI CONTROLLI CIRCA I REQUISITI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO E ATTRIBUISCE UN ESITO POSITIVO O NEGATIVO ALL’ISTANZA DEFINITIVA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO; L’ESITO è VISUALIZZABILE ALL’INTERNO DEL CASSETTO PREVIDENZIALE.

L’INPS EFFETTUERà A POSTERIORI, MEDIANTE L’UNITà ORGANIZZATIVA “VERIFICA AMMINISTRATIVA”, GLI ALTRI NECESSARI CONTROLLI CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELL’INCENTIVO, SECONDO MODALITà CHE VERRANNO RESE NOTE ALLE SEDI CON SUCCESSIVE DISPOSIZIONI INTERNE.

NOTA BENE I TERMINI PREVISTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DEFINITIVA DI CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE – CON CONTESTUALE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO – SONO PERENTORI;

LA LORO INOSSERVANZA DETERMINA L’INEFFICACIA DELLA PRECEDENTE PRENOTAZIONE DI SOMME.

DALLA LETTURA COORDINATA DEL PREAMBOLO E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 76/2013, SI EVINCE CHE L’INCENTIVO è FINALIZZATO A PROMUOVERE IMMEDIATE OPPORTUNITà DI IMPIEGO STABILE GIOVANILE; INOLTRE, DALLA LETTURA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 14, SI DESUME CHE IL LEGISLATORE HA INTESO GARANTIRE L’EFFICACIA DEL COMPLESSIVO PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO – FINALIZZATO A CONTEMPERARE L’ESIGENZA DI CERTEZZA PREVENTIVA CIRCA LA SUFFICIENZA DELLA RISORSA, IN FAVORE DI UN SINGOLO POTENZIALE DATORE DI LAVORO, CON L’ESIGENZA DI NON LASCIARE INUTILMENTE ACCANTONATE DELLE RISORSE – TRA L’ALTRO STABILENDO CHE VENGA DEFINITIVAMENTE MENO LA RISERVA DI SOMME INUTILMENTE OPERATA, DOPO 14 GIORNI LAVORATIVI DALLA LORO PRENOTAZIONE; PER NON FRUSTRARE L’EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO è PERTANTO NECESSARIO – AI FINI DELL’INCENTIVO – CHE IL CONTRATTO DI LAVORO STIPULATO PREVEDA CHE IL RAPPORTO DI LAVORO INIZI ENTRO LO STESSO TERMINE PERENTORIO DI 14 GIORNI LAVORATIVI – DECORRENTI DALLA COMUNICAZIONE INPS DI PRENOTAZIONE DELLA RISORSA – OVVERO CHE ENTRO LO STESSO TERMINE DECORRA LA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO (EVENTUALMENTE ANCHE IN ANTICIPO RISPETTO ALL’ORIGINARIA SCADENZA DEL RAPPORTO A TERMINE).

(ES. : IL 01. 10. 2013 ALFA CHIEDE ALL’ INPS LA PRENOTAZIONE DELLA RISORSA PER LA POSSIBILE ASSUNZIONE DI TIZIO; IL 04. 10. 2013 L’INPS COMUNICA L’AVVENUTA PRENOTAZIONE; IL 12. 10. 2013 ALFA STIPULA CON TIZIO IL CONTRATTO DI LAVORO, CHE PREVEDE L’INIZIO DEL RAPPORTO PER IL 21. 10. 2013; ALFA PUÒ COMUNICARE ALL’INPS L’AVVENUTA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 12. 10. 2013 E IL 21. 10. 2013).

7. 1 DATORI DI LAVORO CHE OPERANO CON IL SISTEMA UNIEMENS AVVERTENZA PER CHI è SPROVVISTO DI MATRICOLA AZIENDALE AL FINE DI INOLTRARE LA DOMANDA PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO è NECESSARIO ESSERE TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE (COSIDDETTA MATRICOLA); NEL CASO IN CUI NE SIA ANCORA SPROVVISTO, L’INTERESSATO DOVRà FARNE RICHIESTA IN TEMPO UTILE ALLA SEDE INPS COMPETENTE (DETERMINATA DAL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA) ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE;

QUALORA NON AVESSE ANCORA ALCUN LAVORATORE ALLE PROPRIE DIPENDENZE, IN DEROGA ALLA PRASSI CONSUETA IN TEMA D’ISCRIZIONE, L’INTERESSATO INDICHERà COME INIZIO ATTIVITà CON DIPENDENTI UNA DATA FITTIZIA, CORRISPONDENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE è NECESSARIO SPECIFICARE CHE SI TRATTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 D. L. 76/2013; PERTANTO, NEL CAMPO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DEVE ESSERE ANTEPOSTA LA DICITURA “D. L. 76/2013” (ESEMPIO: INVECE DI “ALFA S. R. L. ”, OCCORRERà RIPORTARE “D. L. 76/2013 ALFA S. R. L. ”); SARà CURA DELLE SEDI INDIVIDUARE E MONITORARE GIORNALMENTE LE DOMANDE PERVENUTE E PROCEDERE ALLA IMMEDIATA VALIDAZIONE DELLE STESSE. CONTESTUALMENTE, GLI OPERATORI DI SEDE DOVRANNO SOSPENDERE DALLA MEDESIMA DATA LA MATRICOLA IN QUESTIONE.

ALL’ATTO DELL’AVVENUTA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE BENEFICIARIO DEGLI INCENTIVI, IL DATORE DI LAVORO DEVE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA SEDE INPS PER CONSENTIRE CHE VENGA RIATTIVATA LA POSIZIONE AZIENDALE PRECEDENTEMENTE SOSPESA E CHE VENGA MODIFICATA LA DATA DI INIZIO ATTIVITà, LA QUALE DOVRà COINCIDERE CON QUELLA DELL’EFFETTIVA ASSUNZIONE DI CUI SOPRA; CONTESTUALMENTE VERRà TOLTA LA DICITURA “DL 76/2013” DAL CAMPO DELLA DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA.

INVECE, NEL CASO IN CUI NON AVVENGA L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PER IL QUALE ERA STATA PRESENTATA LA DOMANDA PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO, L’INTERESSATO DEVE RICHIEDERE LA CESSAZIONE DELLA MATRICOLA AZIENDALE; TUTTAVIA, QUEST’ULTIMA VIENE MANTENUTA NEL CASO IN CUI, SEBBENE L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE NON SIA ANDATA A BUON FINE, L’INTERESSATO ABBIA NEL FRATTEMPO INSTAURATO ALTRI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO.

SI INVITANO LE SEDI A MONITORARE COSTANTEMENTE LE MATRICOLE ATTRIBUITE CON LE MODALITà SOPRA DESCRITTE.

INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO I DATORI DI LAVORO AUTORIZZATI, PER ESPORRE NEL FLUSSO UNIEMENS LE QUOTE MENSILI DELL’INCENTIVO DA PORRE A CONGUAGLIO, VALORIZZERANNO ALL’INTERNO DI , ELEMENTO I SEGUENTI ELEMENTI: – NELL’ELEMENTO DOVRà ESSERE INSERITO IL VALORE “DL76” AVENTE IL SIGNIFICATO DI “INCENTIVO SPERIMENTALE PER ASSUNZIONE DI UNDER30, AI SENSI DELL’ART. 1 DL 76/2013”;

– NELL’ELEMENTO DOVRà ESSERE INSERITO SEMPRE IL VALORE “H00” (STATO);

– NELL’ELEMENTO DOVRà ESSERE INDICATO L’IMPORTO POSTO A CONGUAGLIO RELATIVO AL MESE CORRENTE;

– NELL’ELEMENTO DOVRà ESSERE INDICATO L’EVENTUALE IMPORTO DEL BENEFICIO SPETTANTE PER PERIODI PREGRESSI; TALE ELEMENTO POTRà ESSERE VALORIZZATO SOLO PER MENSILITà ANTERIORI ALL’AUTORIZZAZIONE DEL BENEFICIO. SARà CURA DEI SISTEMI INFORMATIVI CENTRALI RIFERIRE L’INCENTIVO ALLA REGIONE DI PERTINENZA, GIà INDICATA NEL MODULO DI ISTANZA76/2013.

I DATI SOPRA ESPOSTI NELL’UNIEMENS SARANNO POI RIPORTATI, A CURA DELL’ISTITUTO, NEL DM2013 “VIRTUALE” RICOSTRUITO DALLE PROCEDURE CON:

– IL CODICE STATISTICO “DL76” SEGUITO DAL NUMERO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON L’INCENTIVO;

– IL CODICE “L440” AVENTE IL SIGNIFICATO DI “CONGUAGLIO INCENTIVO UNDER30, DI CUI ALL’ART. 1 DL 76/2013” ;

– IL CODICE “L441” AVENTE IL SIGNIFICATO DI “CONGUAGLIO ARRETRATO INCENTIVO GIOVANI UNDER 30”.

I SISTEMI INFORMATIVI CENTRALI VERIFICHERANNO MENSILMENTE SE PER LA MATRICOLA E IL LAVORATORE INTERESSATI SIA STATO AMMESSO L’INCENTIVO (E QUINDI SE POSSA ESSERE ESPOSTO L’ELEMENTO DL76 NELL’UNIEMENS);

INNOVANDO RISPETTO ALLA PRASSI FINORA SEGUITA IN MATERIA DI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE, TALE VERIFICA VERRà EFFETTUATA SENZA LA NECESSITà CHE ALLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA SIA PRELIMINARMENTE ATTRIBUITO UNO SPECIFICO CODICE AUTORIZZAZIONE.

NEL CASO IN CUI DEBBANO RESTITUIRE INCENTIVI NON SPETTANTI, I DATORI DI LAVORO VALORIZZERANNO ALL’INTERNO DI, , , I SEGUENTI ELEMENTI:

– NELL’ ELEMENTO DOVRà ESSERE INSERITO IL CODICE CAUSALE “M300” AVENTE IL SIGNIFICATO DI “RESTITUZIONE INCENTIVO UNDER30, DI CUI ALL’ART. 1 DL 76/2013”;

– NELL’ELEMENTO , INDICHERANNO L’IMPORTO DA RESTITUIRE.

7. 2 DATORI DI LAVORO AGRICOLI

AVVERTENZA PER CHI è SPROVVISTO DI CIDA AL FINE DI INOLTRARE LA DOMANDA PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO è NECESSARIO ESSERE TITOLARI DI POSIZIONE CONTRIBUTIVA AZIENDALE (CIDA); IN MANCANZA, SARà CURA DELL’INTERESSATO FARNE RICHIESTA IN TEMPO UTILE ALLA SEDE INPS COMPETENTE (DETERMINATA DAL LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA) ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA AZIENDALE (DA); QUALORA NON AVESSE ANCORA ALCUN LAVORATORE ALLE PROPRIE DIPENDENZE, IN DEROGA ALLA PRASSI CONSUETA IN TEMA D’ISCRIZIONE, L’INTERESSATO INDICHERà COME INIZIO ATTIVITà CON DIPENDENTI UNA DATA “FITTIZIA”, CORRISPONDENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

NELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE è NECESSARIO SPECIFICARE CHE SI TRATTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 D. L. 76/2013; PERTANTO, NEL CAMPO RISERVATO ALL’INDIRIZZO DEVE ESSERE ANTEPOSTA LA DICITURA “D. L. 76/2013” (ESEMPIO: INVECE DI “VIA ROMA 1”, OCCORRERà RIPORTARE “D. L. 76/2013 VIA ROMA 1. ”); SARà CURA DELLE SEDI INDIVIDUARE E MONITORARE GIORNALMENTE LE DOMANDE PERVENUTE E PROCEDERE ALLA IMMEDIATA VALIDAZIONE DELLE STESSE. CONTESTUALMENTE, GLI OPERATORI DI SEDE DOVRANNO SOSPENDERE DALLA MEDESIMA DATA LA D. A. QUESTIONE.

ALL’ATTO DELL’AVVENUTA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE BENEFICIARIO DEGLI INCENTIVI, IL DATORE DI LAVORO DEVE DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALLA SEDE INPS PER CONSENTIRE CHE VENGA RIATTIVATA LA POSIZIONE AZIENDALE PRECEDENTEMENTE SOSPESA E CHE VENGA MODIFICATA LA DATA DI INIZIO ATTIVITà, LA QUALE DOVRà COINCIDERE CON QUELLA DELL’EFFETTIVA ASSUNZIONE DI CUI SOPRA.

INVECE, NEL CASO IN CUI NON AVVENGA L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PER IL QUALE ERA STATA PRESENTATA LA DOMANDA PRELIMINARE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO, L’INTERESSATO DEVE RICHIEDERE LA CESSAZIONE DELLA DENUNCIA AZIENDALE; TUTTAVIA, QUEST’ULTIMA VIENE MANTENUTA NEL CASO IN CUI, SEBBENE L’ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE NON SIA ANDATA A BUON FINE, L’INTERESSATO ABBIA NEL FRATTEMPO INSTAURATO ALTRI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO.

SI INVITANO LE SEDI A MONITORARE COSTANTEMENTE LE MATRICOLE ATTRIBUITE CON LE MODALITà SOPRA DESCRITTE.

INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’INCENTIVO A SEGUITO DELLA FORMALE APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA INCENTIVO TRASMESSO, L’AZIENDA POTRà, A DECORRERE DALL’ESERCIZIO III/2013 UTILIZZANDO L’APPOSITO CAMPO DI NUOVA ISTITUZIONE DENOMINATO CODAGIO (QUADRO F), PROCEDERE ALLA DENUNCIA DEI LAVORATORI PER LE CUI ASSUNZIONI SI è RICHIESTO DI ACCEDERE AGLI INCENTIVI EX ART. 1, LEGGE 99/2013.

PER UNA CORRETTA DICHIARAZIONE, IN UN DATO MESE, DELLA FATTISPECIE IN ARGOMENTO L’AZIENDA DOVRà, PER IL LAVORATORE AGEVOLATO, OBBLIGATORIAMENTE E CONGIUNTAMENTE INDICARE:

IL VALORE Y PER IL TIPO RETRIBUZIONE;

NEL CAMPO CODAGIO, IL VALORE:

U1 PER LAVORATORI OTI – EX ART. 1, LEGGE 99/2013-;

U2 PER LAVORATORI OTD TRASFORMATI IN OTI – EX ART. 1, LEGGE 99/2013-;

U3 PER LAVORATORI OTI DI AZIENDA SOMMINISTRATRICE – EX ART. 1, LEGGE 99/2013-;

NEL CAMPO DELLA RETRIBUZIONE, L’IMPORTO DELL’ INCENTIVO SPETTANTE.

ALLO SCOPO DI VERIFICARE LA CONGRUITà CON I DATI DELLA RICHIESTA DATORIALE DELL’ INCENTIVO, LE DENUNCE DMAG, CARATTERIZZATE DALLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, SARANNO SOTTOPOSTE ALLA FASE DI VALIDAZIONE CON LE STESSE MODALITà CON CUI è VALIDATO IL CODICE CIDA ( CFR. CIRCOLARE INPS N° 46/2011 ). PERTANTO, AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DMAG LA STESSA SARà SCARTATA NELLE IPOTESI DI NON CONGRUITà TRA I DATI CONTENUTI NELLA DENUNCIA DMAG E QUELLI DELLA RICHIESTA DATORIALE DELL’INCENTIVO. L’IMPORTO DELL’INCENTIVO SPETTANTE, INDICATO NELLA DENUNCIA DMAG NEL CAMPO DELLA RETRIBUZIONE (QUADRO F), SARà OGGETTO, IN SEDE DI TARIFFAZIONE, DI PREVENTIVA VERIFICA.

L’IMPORTO INDICATO A TITOLO D’INCENTIVO SARà DETRATTO, IN SEDE DI TARIFFAZIONE, DALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA COMPLESSIVAMENTE DALL’AZIENDA. EVENTUALI ECCEDENZE DERIVANTI DALL’OPERAZIONE SUDDETTA POTRANNO ESSERE RICHIESTE A RIMBORSO OVVERO IN COMPENSAZIONE SU CONTRIBUTI ANCHE FUTURI. IN TAL CASO IL DATORE DI LAVORO AMMESSO ALL’INCENTIVO STRAORDINARIO DOVRà, PERTANTO, PRESENTARE ISTANZA TELEMATICA DI COMPENSAZIONE O RIMBORSO SPECIFICANDO, NEL CAMPO NOTE, CHE SI TRATTA DI “INCENTIVO GIOVANI UNDER 30”.

8. ISTRUZIONI CONTABILI.

L’ONERE PER L’INCENTIVO SPERIMENTALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 30, DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99, è A CARICO DELLO STATO.

PERTANTO, AI FINI DELLA RILEVAZIONE CONTABILE DELLE QUOTE MENSILI DA PORRE A CONGUAGLIO NEL FLUSSO UNIEMENS, è STATO ISTITUITO IL CONTO GAW32135, AL QUALE, LA PROCEDURA DI RIPARTIZIONE CONTABILE DM, IMPUTERà GLI IMPORTI CONTRADDISTINTI DAL CODICE “L440” ESPOSTI NEL QUADRO D DEL DM2013 VIRTUALE. PER LE EVENTUALI RESTITUZIONI DI INCENTIVI NON SPETTANTI, EVIDENZIATI DAI DATORI DI LAVORO CON IL CODICE “M300”, è STATO ISTITUITO IL CONTO GAW24135.

TENDA DA SOLE: IVA AGEVOLATA AL 10%

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L’articolo  2 comma 11 della Legge 191/2009 ha prorogato senza porre limiti temporali  l’applicazione della aliquota agevolata IVA al 10% per le tende da sole prevista da precedenti  Leggi  Finanziarie (solo temporaneamente).

TENDA DA SOLE: IVA AGEVOLATA AL 10%

L’articolo  2 comma 11 della Legge 191/2009 ha prorogato senza porre limiti temporali  l’applicazione della aliquota agevolata IVA al 10% per le tende da sole prevista da precedenti  Leggi  Finanziarie (solo temporaneamente).

 

In particolare, la fornitura, il montaggio e le successive operazioni di manutenzione compiute dalla stessa azienda scontano l’aliquota agevolata ai fini IVA del 10%.

 

Per assistenza in materia IVA , contrattuale, amministrativa contattateci senza esitare, offriamo seguenti servizi:

 

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INPS: RISCOSSIONE INCREMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI

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OGGETTO: RISCOSSIONE INCREMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI. RILASCIO PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DATI (CIRCOLARE N. 112 DEL 2013). SANZIONI CIVILI SUGLI IMPORTI ARRETRATI. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI.

ROMA, 12-09-2013 MESSAGGIO N. 14354

OGGETTO: RISCOSSIONE INCREMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI. RILASCIO PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DATI (CIRCOLARE N. 112 DEL 2013). SANZIONI CIVILI SUGLI IMPORTI ARRETRATI. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

1. RILASCIO PROCEDURA ADDIZIONALE PASSEGGERI

CON LA CIRCOLARE N. 112 DEL 25 LUGLIO 2013 SONO STATE ILLUSTRATE LE NUOVE MODALITà DI COMUNICAZIONE E VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE DALLE SOCIETà DI GESTIONE AEROPORTUALE A TITOLO DI INCREMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SUGLI AEROMOBILI, DI CUI ALL’ARTICOLO 6-QUATER, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 MARZO 2005, N. 43.

SI COMUNICA CHE è DISPONIBILE ON LINE SUL SITO INTERNET DELL’ISTITUTO L’APPLICAZIONE ADDIZIONALE PASSEGGERI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOMME RISCOSSE.

LA PROCEDURA è SUPPORTATA DAL RELATIVO MANUALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, SCARICABILE DIRETTAMENTE DALLA HOME PAGE, IL QUALE DESCRIVE TUTTE LE FUNZIONALITà DELLA PROCEDURA.

2. SANZIONI CIVILI SUGLI IMPORTI ARRETRATI

AD INTEGRAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE NELLA CIRCOLARE N. 112/2013, SI PRECISA CHE SUGLI IMPORTI GIà RISCOSSI DALLE SOCIETà DI GESTIONE IN PERIODI ANTECEDENTI IL 1° LUGLIO 2013 ED ANCORA NON RIVERSATI ALL’INPS (DA ESPORRE SUL MODELLO UNIEMENS CON IL CODICE M404) DEVONO ESSERE APPLICATE LE SANZIONI CIVILI A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 92/2012 (18 LUGLIO 2012) O DALLA DATA DI SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE DI VERSAMENTO ALL’INPS, SE SUCCESSIVA.

PERTANTO, LA REGOLARIZZAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETà DI GESTIONE DOVRà ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE VERSAMENTO DELLE SOMME MAGGIORATE DELLE SANZIONI CIVILI, QUANTIFICATE SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE DALL’ISTITUTO AL PUNTO 4 DELLA CIRCOLARE N. 112/2013.

L’IMPORTO DELLE SANZIONI CIVILI DOVUTE SULLE RISCOSSIONI AVVENUTE IN PERIODI ANTECEDENTI IL 1° LUGLIO 2013 DOVRà ESSERE INDICATO SUL MODELLO UNIEMENS UTILIZZANDO L’APPOSITO CODICE “Q921”.

SI RINVIA PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO NEL PRESENTE MESSAGGIO AI CONTENUTI DELLA CIRCOLARE SUCCITATA.

3. ISTRUZIONI CONTABILI

AL FINE DI RILEVARE CONTABILMENTE LE SANZIONI CIVILI RIVERSATE DALLE SOCIETà DI GESTIONE DEI SERVIZI AEROPORTUALI, DICHIARATE CON IL CODICE Q921 NEI FLUSSI UNIEMENS, IN ACCORDO CON LE INDICAZIONI DEL PARAGRAFO PRECEDENTE, SI ISTITUISCE, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE GVR – IL CONTO: GVR24120 PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI CIVILI.

IVA SULLE PATATE FRITTE SURGELATE AD ALIQUOTA RIDOTTA

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Si applica l’IVA al 4% alle patate parzialmente cotte nell’olio e poi surgelate, diversamente da quelle contenenti anche le spezie, alle quali si applica l’imposta al 10 per cento.

IVA sulle Patate fritte surgelate ad aliquota ridotta

Si applica l’IVA al 4% alle patate parzialmente cotte nell’olio e poi surgelate, diversamente da quelle contenenti anche le spezie, alle quali si applica l’imposta al 10 per cento.

Il prodotto alimentare composto esclusivamente da patate e olio può essere assimilato agli alimenti come “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati” per i quali è prevista l’aliquota ridotta (voce n. 6, parte II, Tabella A, Dpr 633/1972). A stabilirlo è stata la risoluzione n. 92/E dell’1 ottobre 2012, con cui dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni del prodotto.

Il chiarimento è successivo ad un precedente interpello (risoluzione n. 13/E del 2004), con cui l’Agenzia aveva stabilito che scontavano l’Iva al 10% le “patate prefritte alle spezie”, prodotto contenente, a differenza di quello in esame, anche aglio, sale, rosmarino, et similia.

La risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 92 del 2012 dunque, chiarisce definitivamente i dubbi, anche sulla base del parere tecnico rilasciato alla società istante dall’Agenzia delle Dogane. Quest’ultima, infatti, ha chiarito  che nella fattispecie in esame il prodotto non contiene spezie o erbe aromatiche. Con l’entrata in vigore della nuova Nomenclatura combinata degli alimenti (del 1° gennaio 1988) le “patate prefritte surgelate”, senza aggiunta di altri ingredienti al di fuori di patate e olio, sono inquadrate fra gli “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati”, per i quali è prevista l’aliquota Iva al 4% (voce n. 6, parte II, Tabella A, Dpr 633/1972). Di conseguenza, anche ai prodotti surgelati in esame si rende applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento.  

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PASTA SENZA UOVA: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA

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L’aliquota  iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio. Pasta senza uova: Quando si applica l’aliquota agevolata

L’aliquota  iva agevolata del 4% è prevista per le paste alimentari descritte nella tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72, che comprende anche i cracker, le fette biscottate, il pane, il biscotto di mare e ad altri prodotti di panetteria ordinaria contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 580/67, purché senza aggiunta di zucchero, miele, uova o formaggio.

L’interpello da cui è scaturita la risoluzione La risoluzione n. 89/E del 2005 ha affrontato la tematica dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento per le cessioni di beni aventi a oggetto paste alimentari. Il caso affrontato nell’interpello si basava sulla possibilità di applicare  l’aliquota del 4 per cento alle cessioni di pasta prodotta con amido di mais e fecola di patate. Tali tipologie di paste alimentari sono diventante sempre più diffuse sia sotto il profilo della produzione sia sotto il profilo del consumo, in quanto destinate in particolar modo a soggetti intolleranti al glutine o affetti da nefropatologie o soggetti ciliaci.

In realtà, a norma dell’articolo 6 del Dpr 187/2001, che ha modificato la legge 580/67, può essere denominato “pasta” soltanto il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e successivo essiccamento dell’impasto derivante dalla miscela di semola di grano duro e acqua, oppure dall’impasto di semolato di grano duro ed acqua o ancora dall’impasto di semolato integrale di grano duro e acqua. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Entrate ha già espresso un parere favorevole al riconoscimento dell’aliquota agevolata alle operazioni concernenti tipi di pasta a base di farina di farro e di semola di kamut con la risoluzione n. 125/E del 5 giugno 2003, e alle cessioni di pasta a base di mais, di riso o di mais e riso insieme con la risoluzione n. 82/E del 15 giugno 2004, motivando dall’inquadramento merceologico effettuato dall’Agenzia delle Dogane.

Ricordiamo che le Dogane, con nota n. 1704 del 21 maggio 2003, hanno inserito la pasta di farina di farro e di semola di kamut tra le paste alimentari “non cotte né farcite né altrimenti preparate” e, pertanto, ricomprese nel citato n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72. Analogamente è avvenuto con la nota n. 1146 del 6 aprile 2004 che ha ricompreso in tale categoria merceologica anche la pasta alimentare senza glutine a base di mais, riso o mais e riso insieme, perché composto essenzialmente con cereali essiccati anche se privi di glutine. Allo stesso modo, con la nota n. 1618 del 3 giugno 2005. L’Agenzia delle Dogane ha rilevato che la pasta formata con amido di mais, fecola di patate, colorante ed emulsionante, come l’analogo prodotto contenente amido, umidità e ceneri s. S. “risulta classificabile nella voce NC 19021990, posizione corrispondente alla sottovoce 1903- B- II ( cod. Stat. 905) della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”. Alla luce dell’inquadramento merceologico effettuato dalle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ammette che le operazioni commerciali che coinvolgono tutte le paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, tra le quali rientra la pasta a base di amido di mais e fecola di patate, siano soggette all’aliquota agevolata del 4 per cento, in quanto rientranti nella generica dizione “paste alimentari” di cui al n. 15) della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72.

 

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IMU: ESENTATI GLI IMMOBILI MERCE

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Con il recente Decreto Legge  102/2013 è stata profondamente variata la normativa IMU. Nel caso in esame esaminiamo l’esenzione che interessa gli immobili considerati “beni merce”.

IMU: ESENTATI GLI IMMOBILI MERCE

 

Con il recente Decreto Legge  102/2013 è stata profondamente variata la normativa IMU. Nel caso in esame esaminiamo l’esenzione che interessa gli immobili considerati “beni merce”.

 

Acconti e Saldo 2013 ed Esenzione

Il Decreto in oggetto ha abolito la rata di saldo 2013 ed istituito la piena esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto nulla è dovuto ai fini IMU su tale categoria di immobili.

 

Durata delle Esenzione

La normativa previgente prevedeva un durata temporale massimo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori o accatastamento se precedente, il D. L. 102/2013, invece, ha abolito il vincolo del triennio e disposto che “l’esenzione sussiste fintanto che permane tale destinazione ed a condizione che l’immobile non sia concesso in locazione”.

 

Estensione del grado di tutela alle pertinenze

La stessa Equitalia con nota mese di luglio 2013 ha chiarito che il grado di tutela di estende anche alle pertinenza della abitazione principale (box, garage, cantina, etc. ) incluse quelle accatastate autonomamente.

 

Periodo Transitorio

Come indicato, l’esenzione spetta fino al momento in cui l’immobile non venga concesso in locazione. Pertanto,  in ipotesi di locazione avvenuta in corso d’anno, il contribuente dovrà limitare l’agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato, considerando per intero il mesi durante il quale la condizione si è protratta per almeno 15 giorni.

 

 

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DUE DILIGENCE: ATTIVO IL NUOVO PORTALE WWW.DUEDILIGENCE.XXX

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E’ attivo dal 2 settembre il nuovo portale (HTTP://WWW. DUEDILIGENCE. XXX) in materia di operazioni straordinarie, dove il nostro Team,  composto da diversi Studi Professionali altamente qualificati, sia in ambito nazionale che internazionale, è specializzato in Due Diligence, intese come attività di verifica, analisi e controllo di Aziende Private (Ho. Re. CA. , Industria, Servizi) o Enti Pubblici, in ottica di una globale operazione di M&A o di un singolo Checkup.

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E’ attivo dal 2 settembre il nuovo portale (HTTP://WWW. DUEDILIGENCE. XXX) in materia di operazioni straordinarie, dove il nostro Team,  composto da diversi StudiProfessionali altamente qualificati, sia in ambito nazionale che internazionale, è specializzato in Due Diligence, intese come attività di verifica, analisi e controllo di Aziende Private (Ho. Re. CA. , Industria, Servizi) o Enti Pubblici, in ottica di una globale operazione di M&A o di un singolo Checkup.

Principali obiettivi della nostra attività investigativa consistono nel:

·         valutare se nella società target vi sia la presenza di eventuali aree di rischio  che potrebbero comportare passività latenti;

·         individuare potenzialità di crescita e sviluppo future;

·         evidenziare punti di forza o debolezza a supporto del processo valutativo ed a definire garanzie contrattuali in sede negoziale.

A fronte della  determinazione di un valore economico assume carattere preminente avere una corretta cognizione di causa dell’azienda target (in ipotesi di acquisizione) o dei propri assets (in ipotesi di cessione).

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