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ACCONTO IMPOSTE DEL 30 NOVEMBRE 2013: IN ATTESA DELLA PROROGA DEFINITIVA AL 16 DICEMBRE

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In attesa della proroga definitiva sugli acconti di novembre, la scadenza del 30 novembre (al 2 dicembre per festività), deve essere rinviata al 16 dicembre. Un preannuncio è stato comunicato dal premier letta, il 21 novembre passato. La proroga offre agli oltre 20 milioni di soggetti, tra persone e imprese italiane, due settimane in più per versare i quasi 34 miliardi di euro previsti. La scadenza sarà quindi la stessa della seconda rata imu

ACCONTO IMPOSTE DEL 30 NOVEMBRE 2013: IN ATTESA DELLA PROROGA DEFINITIVA AL 16 DICEMBRE

CARICA_CARTELLA_RATEIZZAZIONE_120_RATE_EQUITALIA. JpgIn attesa della proroga definitiva sugli acconti di novembre, la scadenza del 30 novembre (al 2 dicembre per festività), deve essere rinviata al 16 dicembre. Un preannuncio è stato comunicato dal premier letta, il 21 novembre passato. La proroga offre agli oltre 20 milioni di soggetti, tra persone e imprese italiane, due settimane in più per versare i quasi 34 miliardi di euro previsti. La scadenza sarà quindi la stessa della seconda rata imu

la conferma si avrà quando nel consiglio dei ministri verrà votata la bozza di legge, contenente lo slittamento delle scadenze. Fino ad oggi l’acconto irpef è aumentato fino al 100%, quello irap subisce lo stesso trattamento mentre l’acconto ires (imposta sul reddito della società)  è al 101%. Ma nella bozza è previsto un aumento dell’ires al 103% degli anticipi per tutte le aziende e professionisti, ma l’aumento scatterà anche per irpef e irap se non si troveranno le coperture per la seconda rata dell’imu.

S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO (SRLCR): SINTESI DELLE CARATTERISTICHE E OFFERTA ALL INCLUSIVE PER ASSISTENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA E PROGRAMMA IN CLOUD

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Oltre alle Srl semplificate rivolte a persone fisiche con meno di 35 anni, il governo Monti ha introdotto anche le Società a Responsabilità Limitata con capitale ridotto – Srlcr – che possono essere aperte da persone con più di 35 anni, versando solo un euro di capitale. Ecco le caratteristiche tecniche.  

S. R. L. Over 35 sintesi delle caratteristiche e offerta all inclusive per assistenza fiscale, amministrativa e programma in cloud 

Oltre alle Srl semplificate rivolte a persone fisiche con meno di 35 anni, il governo Monti ha introdotto anche le Società a Responsabilità Limitata con capitale ridotto – Srlcr – che possono essere aperte da persone con più di 35 anni, versando solo un euro di capitale. Ecco le caratteristiche tecniche.  

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO

Il Decreto Sviluppo del 22 giugno 2012 n. 83 entrato in vigore lo scorso 26 giugno 2012, ha introdotto una nuova tipologia societaria, la “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, rivolta principalmente a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, anche se è ormai stato ufficializzato che tali società possano avere anche soci di età inferiore ai 35 anni.

Sono inoltre ammesse le società a capitale ridotto anche unipersonali, con socio unico.

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto (acronimo SRLCR) è stata introdotta sulla scia della nuova SRL semplificata per i giovani (con capitale minimo di un euro), ed è stata introdotta per soddisfare 2 esigenze principali:

1.       permettere il passaggio dalla SRL semplificata per i soggetti (soci) che supereranno i 35 anni di età durante la gestione;

2.        permettere agli over 35 di costituire una società con un capitale inferiore ai 10. 000 euro previsti dalla normativa per le SRL.

Se la SRL semplificata presenta diversi vantaggi, ma anche molte perplessità, la nuova SRL a capitale ridotto rappresenta una forma ancora più “ibrida” di società per cui nemmeno noi, esperti in materia, riusciamo a intuire l’effettivo vantaggio. Ricapitolando nella SRLCR:

·        il capitale sociale è compreso tra 1 euro e 9. 999,99 euro;

·        tutti possono costituire tale modello societario, compresi gli over 35;

·        non vi è un atto standard, quindi bisogna pagare l’onorario per il notaio (solitamente a partire da 1. 500 euro);

·        bisogna versare bolli e spese per la Camera di Commercio (156+90 euro circa), ivi compresi il diritto annuale (circa 200 euro), l’imposta di registro di 168 euro e la tassa di vidimazione libri sociali (309,87 euro);

·        bisogna versare 14,62 euro ogni 100 fogli di libri sociali; la gestione contabile è la medesima della SRL e della SRL semplificata, in contabilità ordinaria (quindi in partita doppia), con un costo superiore a quello di una ditta individuale in contabilità semplificata.  

Costi Notarili

Nessuna disposizione specifica è prevista in tema di agevolazioni per la costituzione di tali società a differenza delle S. R. L under (zero compenso notaio e solo €. 200 di diritti camerali e di segreteria in sede di costituzione). Sembrerebbe, quindi, che la nuova srl a capitale ridotto sia esclusa dalle agevolazioni riguardanti gli oneri notarili e le imposte di bollo e le spese di segreteria previste per la srl semplificata di cui all’art. 2463-bis c. C. Quindi in sostanza l’unico vantaggio rimane la possibilità di costituire la società con un capitale inferiore a 10. 000 euro, con tutte le limitazioni che ciò comporta.    

 

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FABBRICATO STRUMENTALE: ECCO COME L’IMPOSTA DI REGISTRO CAMBIERA’ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

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Sono soggetti ad imposta  di registro tutti quegli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi gli atti di rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, i trasferimenti coattivi e le cessioni di aziende o parte di esse.

FABBRICATO STRUMENTALE: ECCO COME L’IMPOSTA DI REGISTRO CAMBIERA’ A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014

Sono soggetti ad imposta  di registro tutti quegli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi gli atti di rinuncia agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, i trasferimenti coattivi e le cessioni di aziende o parte di esse.

L’attuale regime regolato dal art. 10 del D. Lgs 23/2011 in vigore fino al 31 dicembre 2013, prevede una serie di aliquote variabili in base al bene oggetto di cessione (5. 0 % sui crediti, 3 % sul valore dell’avviamento e degli assets, 15 % su terreni agricoli a favore di soggetti diversi da imprenditori agricoli da associazioni o società cooperative, 7 % fabbricati, 3 % casa di abitazione non di lusso, immobili di interesse storico-artistico, 1 % immobili e fabbricati di imprese che si impegnano a rivendere il bene entro 3 anni) e degli importi fissi pari a € 168,00 che interessano i trasferimenti in favore dello Stato, di enti pubblici e di Onlus, cessazione di quote e trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA.

Questa norma definisce inoltre la tassazione delle imposte ipotecarie e catastali, anch’esse perciò interessate dalle variazioni introdotte dal Decreto Istruzione. Tali imposte sono ora soggette ad aliquote del 2 % e del 1 % per gli atti che hanno per oggetto beni strumentali, immobili residenziali non considerati “prima casa”, percentuali sostituite da l’importo di € 50 ciascuna; sono invece attualmente applicate in misura fissa di  € 168 l’una nei casi di abitazione residenziale “prima casa” (edifici non classificati nelle categorie abitazione di lusso, villa o castello: A/1, A/8 e A/9), terreni edificabili, ed immobili strumentali acquistati da Onlus, le quali verranno aumentate nella misura di € 200,00.

Il provvedimento disposto con l’articolo 26 del D. L. 104/2013 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014  prevede 2 sole aliquote e l’aumento dell’imposta fissa di € 32,00:

–         2 % per i trasferimenti che hanno per oggetto immobili residenziali con i requisiti “prima casa”

–         9 % tutti gli altri trasferimenti

–         € 200,00 per tutti i trasferimenti con imposta di registro fissa.

Verranno inoltre soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie anche se previste da leggi speciali.

Ecco di seguito alcuni esempi pratici:

 

IMMOBILE RESIDENZIALE “ PRIMA CASA”

Valore di mercato: € 100. 000

 

IVA

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

TOT

2013

ESENTE

3 % = 3. 000

168

168

3. 336

2014

ESENTE

2 % = 2. 000

50

50

2. 100

 

 

CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Valore di cessione: € 10. 000. 000

€ 7. 000. 000 al netto del valore delle passività trasferite

 

IVA

3 %

REGISTRO

IPOTECARIA

CATASTALE

TOT

2013

120. 000

7 % = 490. 000

2% = 200. 000

1 % = 100. 000

910. 000

2014

120. 000

9 % = 630. 000

Fissa : 50,00

Fissa : 50,00

750. 100

 

IMMOBILE STRUMENTALE

Valore di mercato: € 500. 000

 

IVA

22 %

REGISTRO FISSA

IPOTECARIA 3%

CATASTALE

1 %

TOT

2013

110. 000

168

15. 000

5. 000

130. 168

2014

110. 000

200

15. 000

5. 000

132. 668

 

IMMOBILE RESIDENZIALE NON “PRIMA CASA”

Valore di mercato : € 250. 000

 

IVA

10 %

REGISTRO

FISSA

IPOTECARIA

2 %

CATASTALE

1%

TOT

2013

25. 000

168

5. 000

2. 500

32. 668

2014

25. 000

200

5. 000

2. 500

32. 700

 

Come si evince dagli esempi pratici coloro che potranno trarre beneficio dal suddetto cambiamento saranno innanzitutto quei trasferimenti che hanno per oggetto abitazioni residenziali definite come “prima casa” non assoggettate ad IVA (dovuta dalla diminuzione del registro e delle imposte ipocatastali) e le cessioni di rami d’azienda (per le quali l’agevolazione è considerevole grazie all’imposizione di quote non più proporzionali per imposte catastali e ipotecarie).

Il Decreto Scuola andrà invece a penalizzare quasi tutte le altre restanti tipologie di trasferimento, per effetto dell’unificazione delle diverse aliquote di registro alla sola del 9 % (l’imposta non dovrà comunque in nessun caso inferiore a € 1. 000,00) e del suo aumento a € 200,00 nei casi in cui la stessa è prevista in quota fissa.

A fronte delle novità sovraesposte, per chi volesse conseguire un risparmio lecito di imposta consigliamo  di contattarci per una pianificazione fiscale preventiva.

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SPESOMETRO: PROROGA AL 31 GENNAIO DEL 2014

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L’ agenzia delle entrate ha prorogato lo spesometro (inteso sia come comunicazione delle operazioni Iva che quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari), al 31 gennaio 2014. Infatti, entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’ agenzia delle entrate ha prorogato lo spesometro (inteso sia come comunicazione delle operazioni Iva che quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari), al 31 gennaio 2014. Infatti, entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

 

Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos

Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari

 

 

 

In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.

 

Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 – Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.

 

Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 – Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno

2012 – previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri – hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio

2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

 

Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto delle   difficoltà   collegate   all’interscambio   dei   flussi   e   alla   nuova   procedura  di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

 

DUE DILIGENCE IMMOBILIARE

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La Due Diligence Immobiliare può consentire di individuare elementi criticità spesso celati in sede di trattativa che possono avere un impatto sensibile sulla determinazione del valore economico oggetto della operazione di M&A o di investimento potenziale.

 

BLU. PngLa Due Diligence Immobiliare può consentire di individuare elementi criticità spesso celati in sede di trattativa che possono avere un impatto sensibile sulla determinazione del valore economico oggetto della operazione di M&A o di investimento potenziale. Peraltro, non è raro che da attente Due Diligence Immobiliari siano state ricavate informazioni tradottesi per il CEO in opportunità di sviluppo e crescita.

E’ in genere  commissionata:

A)  in caso di dismissione di immobili;

B)   in sede di liquazione, procedure concorsuali, concordato preventivo o contenziosi di tipo civile;

C)   in caso di acquisizione di immobili (sia per persone fisiche, società private ed  enti pubblici);

D) in ipotesi di acquisizione di aziende dotate di un patrimonio immobiliare (si pensi ai ristoranti, agli hotels, ai capannoni industriali,  casi molto ricorrenti).

Negli ultimi anni ha assunto sempre maggior importanza, oggi consiste in attività di indagine ed analisi che possiamo sintetizzare come segue:

A)  Esame della Documentazione Tecnica e/o Amministrativa (Enti Locali, Enti Sovracomunali, Enti nazionali, Etc. );

B)   Esame della documentazione di natura contrattuale;

C)   Indagini Strutturali;

D) Indagini Impiantistiche;

E)  Indagini Urbanistiche Catastali;

F)   Indagini Geologiche Agroforestali;

G) Energy Audit (in sede di compravendita, rogito notarile devono essere allegati documenti e certificati energetici);

H) Stima ed Elaborazione di Piani di Manutenzione (sia per Enti Pubblici che Società Private).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: ALIQUOTA IVA AL 10% PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI DAL 1°GENNAIO 2014

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A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.  

Distributori automatici: Aliquota IVA al 10% per la somministrazione di bevande ed alimenti dal 1°gennaio 2014

A decorrere dal 1° gennaio 2014 , alla somministrazione di bevande ed alimenti si applicherà l’aliquota IVA nella sola misura del 10%. Secondo quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (c. D. “Decreto ecobonus”) a decorrere dalla predetta data si applicherà la suddetta aliquota IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque collocati.

La medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che attiene le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Dal 1° gennaio 2014 , la pausa caffè costerà di più. è questa una delle novità fiscali introdotte dal Decreto Legge 4 luglio 2013, n. 63, che ha abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972, secondo il quale si applica IVA con l’aliquota agevolata del 4% nel caso di somministrazioni di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, derogando alla disciplina generale, secondo la quale le predette prestazioni di servizi scontano l’IVA con l’aliquota del 10%.

Regime IVA vigente dal 1. 1. 2014

L’articolo 20, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha modificato la disciplina IVA applicabile alla somministrazione di bevande ed alimenti mediante distributori automatici: dal 1° gennaio 2014 ci sarà un’unica aliquota  IVA del 10%. Infatti, il legislatore ha, in primo luogo, abrogato il n. 38), della Tabella A, Parte II, allegata al D. P. R. N. 633/1972 che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% nel caso di somministrazione di bevande ed alimenti effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività. Intervenendo poi sulla formulazione del n. 121), della Tabella A, parte III del medesimo decreto ha previsto che l’aliquota IVA del 10% trovi applicazione nell’ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici.

In sintesi,  la  somministrazione di  bevande  ed  alimenti  effettuata  anche  mediante  distributori automatici, indipendentemente dal luogo nel quale essi sono collocati, sconterà a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’IVA nella misura unica del 10%. Nessuna rilevanza assumerà, pertanto, il luogo nel quale vengono collocati i distributori automatici. Medesima aliquota troverà applicazione anche per quel che riguarda le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di bevande ed alimenti.

  Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della  Tariffa  allegata  al  D.  Lgs.   347/1990  e  art.   10,  comma  2  del  D.   Lgs.

347/1990.

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CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO ABITATIVO DA PARTE DI IMPRESA NEI CONFRONTI DI IMPRESE IMMOBILIARI E PER LA RIVENDITA

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Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

Conferimento di proprietà o diritti reali di godimento su fabbricato abitativo da parte di impresa nei confronti di imprese immobiliari e per la rivendita

 

Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste dall’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, per i trasferimenti immobiliari.

 

I trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili a destinazione abitativa realizzati da soggetti IVA che non operano professionalmente nell’edilizia sono esenti da IVA (art. 10, comma 1, n. 8-bis del D. P. R. N. 633/1972) e soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

L’art. 1 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR, prevede per le cessioni aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D. P. R. N. 633/1972, effettuate nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1%, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni dall’acquisto.  

Le stesse considerazioni fatte per i trasferimenti dei fabbricati si estendono anche ai conferimenti oggetto del presente paragrafo.

Il regime di tassazione sarà, pertanto, il seguente:

 

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

1%

Imposta ipotecaria

Euro 168

Imposta catastale

Euro 168

Imposta di bollo

Euro 300

  Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della  Tariffa  allegata  al  D.  Lgs.   347/1990  e  art.   10,  comma  2  del  D.   Lgs.

347/1990.

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Ristoranti ed alberghi: trattamento fiscale pasti consumati da dipendenti, titolari e familiari

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RISTORANTI ED ALBERGHI: TRATTAMENTO FISCALE PASTI CONSUMANTI DA DIPENDENTI, TITOLARE E FAMILIARI

Quesito

L’istante, svolgente attività di ristorazione, chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’iva e delle imposte sui redditi, dei pasti consumati nel ristorante dai soci, dai loro familiari ovvero dai propri dipendenti (cuochi, camerieri, operai).

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 3 comma  3 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente  QUESITO  La Società “____________________________ (di seguito “l’istante”),  svolgente attività di ristorazione, chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, dei pasti consumati nel ristorante dai soci, dai loro familiari ovvero dai propri dipendenti (cuochi, camerieri, operai).

La parte fa presente di avere in precedenza formulato la medesima istanza al centro di assistenza multicanale di Cagliari, il quale avrebbe evidenziato le criticità in ordine al trattamento della fattispecie ai fini delle imposte sul reddito, consigliando di presentare  un’istanza d’interpello di cui all’art. Il della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La parte rileva:

a) ai fini delle imposte sui redditi che, in base al combinato disposto degli artt. 57 ed 85, c. 2 del TUIR, costituiscono autoconsumo i beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore; non rientrando in tale ambito, i pasti erogati ai propri dipendenti non sarebbero produttivi di ricavi ed i costi sarebbero sempre deducibili;

b) ai fini dell’IVA, che la somministrazione sul luogo di lavoro ai dipendenti sia esclusa da tassazione, in quanto non riconducibile ad alcuna fattispecie assoggettata a tale imposta dal D. P. R. N. 633 del 1972; allo stesso modo, il consumo dei pasti da parte dei soci ovvero dei familiari sarebbe escluso da IVA, limitatamente alle operazioni inferiori ad euro 25,82, stante quanto previsto dall’art. 3, c. 3, secondo periodo, del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’autoconsumo di servizi.

La parte evidenzia che nella metodologia di controllo dei ristoranti viene “raccomandato” di tenere conto, oltre che dello sfrido e del deterioramento, anche delle “somministrazioni riferibili ai dipendenti e all’autoconsumo dell’imprenditore, dei familiari e dei soci”, senza specificarsi “se dette operazioni debbano essere escluse dal volume d’affari ovvero debbano considerarsi in maniera differente dalle altre somministrazioni di alimenti e bevande”. L’istante ritiene, infine, che l’IVA afferente dette operazioni sia detraibile e che queste ultime non siano comunque soggette a certificazione fiscale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Trattamento ai fini delle imposte dirette

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 19077 del 29 settembre 2005) i pasti consumati dall’esercente un’impresa di ristorazione ovvero dai suoi familiari rientrano nell’ambito dell’autoconsumo di beni; posto tale inquadramento per l’imprenditore  individuale, per una società può ritenersi che rappresenti autoconsumo di beni la fruizione dei pasti da parte dei soci e loro familiari.

Con riferimento alla fattispecie in esame, relativamente ai pasti ed alle bevande consumate dai soci e loro familiari, si ritiene di conseguenza che debba applicarsi l’art.  85, comma 2 del TUIR, il quale comprende tra i ricavi afferenti il reddito d’impresa il valore normale dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa quando gli stessi sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Con riferimento ai pasti erogati a favore dei dipendenti, invece, si evidenzia  che il profilo fiscalmente rilevante è rappresentato dalla deducibilità del costo relativo, consentita dall’art. 95 del TUIR che comprende tra le “spese per prestazioni  di lavoro dipendente. Quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a  favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’art. 100”.

 

Trattamento IVA

In coerenza con la suddetta qualificazione ai fini delle imposte dirette, ai pasti e bevande consumati da parte dell’imprenditore o dei suoi familiari trova applicazione  l’art. 2, comma 2, n. 5) del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633,  riguardante l’autoconsumo dei beni ai fini dell’IVA (in senso conforme, cfr  Commissione tributaria centrale, sentenza n. 2448 del 5 luglio 1994).

La norma menzionata dispone che i beni destinati all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore rappresentano una cessione di beni assoggettabile ad Iva, con esclusione di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto, la  relativa detrazione.

Al contrario, in tale ambito non rientra la fruizione dei pasti da parte dei dipendenti,  che la sentenza citata non considera come autoconsumo di beni (così anche sentenza n.  437 del 28 maggio 1979 della Commissione  tributaria di Primo grado di Belluno).

Ai fini della qualificazione, sotto il profilo IVA, di tale operazione si tenga, tuttavia, presente l’orientamento della Corte di Giustizia (sentenza 10 marzo 2011, procedimenti riuniti C497/09, C499/09, C501/09 e C502/09), secondo cui “la fornitura di vivande o di cibi. Costituisce una cessione di beni qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, risulti che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la fornitura dei cibi non sono preponderanti”; a ciò consegue che, di contro, è somministrazione di servizi la fornitura di beni che avviene unitamente ai relativi servizi e questi ultimi siano “preponderanti”, ove pertanto il consumo dei pasti sia ascrivibile ad una somministrazione di alimenti e bevande, vale a dire ad una prestazione di servizi associata a cessione di beni alimentari (ad esempio, per il caso di una mensa aziendale) si applicherà:

– per i soci e familiari, l’art. 3, comma 2, n. 4), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che considera come prestazione di servizi le somministrazioni di alimenti e bevande; al pari delle altre prestazioni di servizi

– stante quanto disposto dall’art. 3, comma 3, dello stesso decreto – dette somministrazioni sono assoggettate ad IVA anche quando la loro effettuazione avviene per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per finalità estranee all’esercizio dell’impresa e per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila (25,82 euro), sempreché l’imposta afferente alla loro esecuzione sia risultata detraibile;

– per i dipendenti, lo stesso art. 3, c. 3, che, a prescindere dalla detrazione IVA operata sui relativi acquisti, dispone ai medesimi fini l’irrilevanza fiscale delle somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali (a tal riguardo si tenga conto che a queste ultime possono assimilarsi

– secondo la risoluzione 15 aprile 1991, n. 561118 – i luoghi nei quali vengono offerti “servizi di mensa”).

A ciò consegue che, ai fini del corretto inquadramento fiscale della fattispecie, occorrerà considerare l’aspetto fattuale dell’effettivo svolgimento dell’operazione che si vuole andare a sottoporre a tassazione.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’art. 18, comma 3, del decreto IVA non è obbligatoria la rivalsa per le operazioni di autoconsumo di beni e servizi.

Si precisa, infine, che non appare dirimente ai fini della qualificazione delle operazioni il richiamo alla metodologia di controllo cui fa riferimento la parte nella propria  istanza.

CONFERIMENTO DI PROPRIETÀ O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA

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Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR.

CONFERIMENTO DI PROPRIETà O DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU FABBRICATO STRUMENTALE DA PARTE DI SOGGETTO IVA

 

Ai fini della tassazione di questa tipologia di atto, l’articolo 4 della Tariffa rinvia alle aliquote previste, per i trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto la medesima  tipologia di  immobili,  dall’articolo  1  della  Tariffa,  parte  Prima, allegata al TUR.

Le cessioni di fabbricati strumentali, rientrano, in via generale nel regime di esenzione IVA, fatte salve alcune eccezioni, espressamente disciplinate dall’articolo 10, n. 8-ter, del D. P. R. N. 633/1972.

Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia nel caso in cui il  conferimento  di  beni  strumentali  è  esente  da  IVA,  sia  nel  caso  in  cui l’operazione è imponibile (obbligatoriamente o per opzione), trova applicazione la seguente tassazione:

 

TIPOLOGIA DI IMPOSTA

IMPOSTA DOVUTA

Imposta di registro

Euro 168

Imposta ipotecaria

3%

Imposta catastale

1%

Imposta di bollo

Euro 300

 

Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1-bis della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/1990 e art. 10, comma 1 del D. Lgs. 347/1990.

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OBBLIGAZIONI: GUIDA ALLA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NELLE S.R.L. PER OTTENERE LIQUIDITÀ E RISPARMIO LECITO DI IMPOSTA

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La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L.  

Obbligazioni: Guida alla Emissione di Obbligazioni nelle S. R. L.   per ottenere liquidità e risparmio lecito di imposta

 

La stretta del credito ordinario alle imprese (affidamenti, leasing, sconto fatture, etc. ) ha spinto il Legislatore ad aprire nuove strade per il procacciamento di liquidità teso a soddisfare il fabbisogno finanziario delle pmi italiane con forma  giuridica di S. R. L. Infaiti, a seguito della riforma del diritto societario e l’introduzione dell’art. 2483 c. C. , recante la disciplina dei titoli di debito nelle S. R. L. , il Legislatore ha reso disponibile un nuovo strumento utile per reperire risorse finanziarie per il management di una  Srl come possibile alternativa all’aumento di capitale, al finanziamento soci e all’indebitamento bancario.   L’introduzione di questa disposizione, combinata con l’eliminazione del divieto di emissione di obbligazioni, manifesta la volontà del Legislatore di consentire alla S. R. L. Di pianificare operazioni di finanziamento strutturalmente analoghe ai prestiti obbligazionari.  

Competenza all’emissione

            Il legislatore non ha previsto un organo deputato all’emissione, sicché l’atto costitutivo potrà attribuirne la facoltà agli amministratori o all’assemblea dei soci.

            La decisione relativa all’emissione potrà essere assunta con il quorum indicato nello statuto (ad esempio, i due terzi o altra percentuale) in base alla volontà dei soci.

La qualificazione dei titoli di debito quali titoli di massa liberamente trasferibili ha avvicinato la società a responsabilità limitata alla società per azioni in considerazione della capacità di reperimento di risorse finanziarie, evidenziando al contempo la necessità di tutelare i risparmiatori da una eventuale inadeguatezza in termini di solidità patrimoniale e governance delle Srl. La tutela dei piccoli risparmiatori dal rischio di insolvenza dell’emittente è stata ottemperata dal legislatore limitando la legittimazione a sottoscrivere i titoli di debito unicamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e prevedendo, in caso di successiva circolazione dei titoli, la responsabilità solidale del sottoscrittore cedente nei confronti del potenziale acquirente non socio.   Un’interessante applicazione di questo nuovo strumento si configura con l’emissione di titoli sottoscritti da un intermediario finanziario e la contestuale cessione ai soci dell’emittente secondo le quote di partecipazione. Il finanziamento mediante l’acquisto di titoli di debito rappresenta per il socio un’opportunità di diversificazione e di pianificazione fiscale rispetto alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale.  

Oggetto della decisione di emissione

            La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) le modalità e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società.

 

Contenuto dei titoli

            Anche il contenuto dei titoli di debito dovrà essere previsto nella decisione di emissione.

In linea di massima, i titoli di debito devono indicare:

1) la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del Registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

4) l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione

dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

6) se emessi al portatore, l’investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Sottoscrizione

            La novità dell’emissione delle obbligazioni anche per le srl viene contemperata dalla necessità di stabilire alcune norme a garanzia degli interessi dei risparmiatori.

è previsto, dunque, che i titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (ad esempio, le banche). Inoltre, in caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o soci della società emittente.

Tale particolarità spiega anche il motivo per cui il legislatore abbia deciso di affidare totalmente la materia dei titoli di debito alla volontà dei soci; infatti, mentre nel caso delle spa i sottoscrittori sono rappresentati direttamente dal mercato, per le srl il creditore è un soggetto che ha funzioni di garanzia del mercato in caso di loro circolazione.

 

La necessità di reperire una banca disponibile ad intervenire in qualità di primo sottoscrittore dei titoli è forse una delle ragioni per cui il ricorso a questo strumento sia ad oggi ancora poco diffuso. Questo impasse, tuttavia, può essere superato mediante l’inserimento nel regolamento di emissione di una clausola volta ad eliminare la responsabilità solidale dell’intermediario di cui al comma secondo dell’art 2483 c. C.
Una soluzione immediata al problema è quella di prevedere nel regolamento di emissione la trasferibilità del titolo esclusivamente a e tra i soci dell’emittente.

 

Limite massimo sottoscrivibile

            Il Codice non prevede, diversamente dal caso delle società per azioni, limiti quantitativi massimi per l’emissione dei titoli, sicché viene di fatto rimessa ai soci la relativa decisione in merito all’inserimento di apposite clausole nell’atto costitutivo.

In ogni caso, l’apposizione di un limite quantitativo non è obbligatoria, sicché i soci potranno riservarsi di non indicarne alcuno, e quindi non essere costretti ad una modifica dell’atto costitutivo qualora in futuro si decidesse di superare detto limite.   E’ consentito inserire previsioni statutarie in cui disciplinare l’emissione delle obbligazione nel rispetto di determinati limiti quantitativi (per esempio, il doppio del capitale sociale, o del patrimonio netto), o temporali (ad esempio, non prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dalla costituzione della società), o che essa avvenga subordinatamente al verificarsi di alcuni eventi appositamente indicati.

Riflessi fiscali

In ipotesi di pianificazione Fiscale diretta a far perseguire un risparmio lecito di imposta in capo ai soci che  detengono partecipazioni qualificate, si è nelle condizioni di assoggettare a tassazione definitiva del 20% rispetto agli scaglioni irpef ordinari decurtati della franchigia riconosciuta in sede di erogazione dei dividendi. Infatti, l’investitore socio e contemporaneamente possessore del titolo di debito si vedrà tassato con le aliquote ordinarie IRPEF esclusivamente sulla quota di utili distribuiti, mentre gli interessi corrisposti sul capitale investito nei titoli di debito sconteranno la favorevole ritenuta a titolo d’imposta del 20%.  

Assemblea degli obbligazionisti

            A differenza di quanto stabilito in caso di emissione di titoli obbligazionari delle società per azioni, non è previsto che i possessori dei titoli di debito delle s. R. L. Si organizzino in forma assembleare.

Pertanto, spetterà agli obbligazionisti la decisione sulla creazione di un simile organismo di controllo, mentre spetterà ai soci l’attribuzione a tale organismo di poteri di controllo simili a quelli previsti per l’assemblea degli obbligazionisti nella società per azioni, quali per esempio la facoltà di deliberare in merito alle modificazioni delle condizioni dell’emissione e in genere sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Nella clausola occorre indicare se la competenza spetti agli amministratori o ai soci, nonché le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

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