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CUBATURA: TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ATTI DI CESSIONE DI CUBATURA (DIRITTI EDIFICATORI)

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Trattamento tributario degli atti di cessione di cubatura: Gli atti di cessione di cubatura, producendo effetti analoghi a quelli derivanti dagli atti costitutivi di diritti reali immobiliari, devono essere assoggettati all’aliquota di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. 26/10/1972, n. 634.  

Risoluzione del 17/08/1976 n. 250948 – Ministero delle Finanze  Tasse e Imposte Indirette sugli Affari   Imposta di registro.

Trattamento tributario degli atti di cessione di cubatura.   

Sintesi: Gli atti di cessione di cubatura, producendo effetti analoghi a quelli derivanti dagli atti costitutivi di diritti reali immobiliari, devono essere assoggettati all’aliquota di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d. P. R. 26/10/1972, n. 634.  

Testo:   La  .   chiede  allo Scrivente di conoscere il trattamento tributario,  ai fini  dell’imposta di  registro,  da riservare ad un atto con  cui  i  signori. ,    proprietari  di   un  lotto  di  terreno  con  sovrastante  casa  di abitazione,   intendono cedere,   verso pagamento di corrispettivo,  una quota parte   di  mc.    2913  dei volumi edificabili concernenti il detto lotto alla s. R. L.   . ,  che  s’impegna a realizzare tale cubatura sui terreni di  sua proprietà,  inseriti dal  piano particolareggiato n. 20/F del Comune di. Nel medesimo comprensorio del lotto dei.

In   proposito  l’Associazione   medesima  sostiene  che  l’atto  debba essere tassato  mediante l’applicazione  dell’aliquota di cui all’art. 2 Tariffa all. A,    parte I  del D. P. R.   26. 10. 1972,  n.   634,  e non con l’aliquota prevista dall’art.    1  della  stessa tariffa,  in quanto non ha per oggetto un diritto reale di godimento.

In  buona sostanza,   l’atto,  della cui tassazione si e’ chiesto  il  parere, verrebbe   a  concretarsi   nell’assenso  che  il  venditore  – nella specie i signori . –  darebbe alla societa’ acquirente – nella specie la. – a costruire  sul terreno  della medesima acquirente un  edificio  di  volumetria maggiore  rispetto a  quella prevista dal piano regolatore,  con contemporanea rinunzia,   peraltro,  da  parte dei signori. ,  a realizzare un  edificio della   cubatura  originaria,   in  modo  che  essi potranno costruire il loro immobile  per una  volumetria complessiva che  dovrà  essere  pari  a  quella originaria  ridotta esattamente  della misura ceduta alla societa’ acquirente.

Se   questa  e’   l’essenza dell’atto che si vuol porre in essere fra le parti interessate,   quale appare  desumibile dalla sintetica esposizione in cui  il quesito   e’  racchiuso   e  dall’analisi  del  progetto del contratto stesso, allegato  al quesito,   sembra a questo Ministero che si debba  convenire  con quanto   piu’  volte   affermato  dalla  Corte  di  Cassazione (cfr.   sentenze 6. 7. 1972  N.   2235,  21. 3. 1973 n.   802, 30. 4. 1974 n.   1231, 22. 1. 1975 n.   250; 21. 5. 1975   n.   2017),   nel  senso  che  il  caso  di  specie  da’ luogo alla produzione  di effetti  analoghi a quelli derivanti da un atto costitutivo  di diritti reali immobiliari. E’  stato,  infatti,  precisato dalla Suprema Corte nelle suaccennate sentenze che  nella  cessione   di  cubatura  si  verifica  l’acquisto  di  un  diritto strutturalmente  assimilabile alla  categoria dei diritti reali immobiliari di godimento,  in quanto  la volontà dei privati contraenti, nel porre in essere il   trasferimento  di   una  delle facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà,    e  cioè   quella  di  costruire,   modifica   il   limite   di edificabilità   fissato dal  Piano regolatore peri singoli appezzamenti,  con la  conseguente compressione  del diritto  di  proprietà  del  cedente  e  il correlativo    aumento   dell’edificabilità    sull’area   del   cessionario.

Da    quanto   sopra   esposto  deriva,   contrariamente  a  quanto  sostenuto dall’. ,   che all’atto  in parola si rende applicabile l’aliquota  di  cui all’art.   1  della  Tariffa,  all.   A. ,  parte  I  del  citato D. P. R.   n. 634. Si    prega   di    comunicare   il   contenuto   della  presente  risoluzione all’Associazione   interessata,   che   ha  la   propria  sede   in .   .     

scarica risoluzione   del 17/08/1976 n. 250948 in pdf

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IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014

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Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell’imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l’aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille.  

 

IMU sulla prima casa: conguaglio da versare entro il 24 gennaio 2014

 

Ancora 18 giorni per versare la mini IMU ovvero la parte dell’imposta sulla prima casa che i contribuenti sono chiamati a saldare entro il 24 gennaio 2014. Infatti, si deve versare il 40% della differenza rispetto a quanto pagato nello scorso anno, ma solo se il comune in cui ricade la proprietà ha aumentato l’aliquota rispetto a quella standard del 4 per mille. Per effettuare il versamento occorre utilizzare il modello F24 da presentare a uno sportello bancario o a uno postale o il più bollettino postale.

 

Come Calcolare il conguaglio l’IMU sulla prima casa del 24. 01. 2014

La base imponibile per l’abitazione principale si individua rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e moltiplicando per il coefficiente 160: all’importo ottenuto si dovranno aggiungere, da una parte l’aliquota base al 4 per mille e, dall’altra, l’aliquota decisa dal Comune di residenza, considerando anche le detrazioni per la prima casa (200 euro) e per i figli conviventi sotto i ventisei anni (50 euro ciascuno); a questo punto si fa la differenza tra l’importo con l’aliquota Imu decisa al rialzo dal Comune e quello con l’aliquota base al 4 per mille: il contribuente ne paga il 40 per cento, il resto è a carico dello Stato; il saldo, secondo le stime della Cgia di Mestre, va in media da 60 euro per un appartamento di tipo economico (classe catastale A3) fino a 103 euro per un immobile di tipo civile (classe catastale A2).

Sono circa 2. 500 i Comuni italiani interessati dalla mini-Imu, di cui 50 capoluoghi di provincia: Ancona, Frosinone, Perugia e Rieti, come d’altronde Milano, a suo tempo hanno portato l’aliquota al 6 per mille.

PRIMA CASA: La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

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L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

PRIMA CASA:  La nuova tassazione ai fini dell’imposta di registro a decorrere dal 1 gennaio 2014 per gli acquisti della prima casa.

 

L’art. 1 della tariffa cit. , così come riformulato dall’art. 10, comma 1, d. Lgs. N. 23/2011, prevede al secondo periodo applicazione  dell’aliquota proporzionale del 2 per cento per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Per  tali  acquisti, in  applicazione dei  commi 2  e  3  dell’art. 10  cit. ,  l’imposta di  registro proporzionale non può comunque essere inferiore a 1000 euro, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l’imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

è stata mantenuta in vigore, senza modifiche, la nota II-bis all’art. 1 cit. , e pertanto restano immutate le condizioni soggettive, oggetto delle dichiarazioni in atto di cui alle lettere a), b) e c) della suddetta nota, la disciplina delle pertinenze e quella della decadenza (oltre alla disposizione relativa all’anticipazione dell’agevolazione in caso di preliminari di cessioni soggette ad iva).

Va  precisato, con  riguardo alla  decadenza, che  la  rideterminazione dell’imposta dovuta “nella misura ordinaria”, in relazione alla quale parametrare anche la sanzione del 30 per cento (cfr. Il comma 4 della nota II-bis: “… sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sopratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”), è solo quella relativa all’imposta di registro, restando le imposte ipotecaria e catastale in ogni caso dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Resta poi ferma la previsione dell’art. 66, l. 21 novembre 2000 n. 342, ai sensi della quale il requisito della residenza nel Comune, di cui alla nota II-bis cit. , non è richiesto qualora l’acquirente faccia  parte  del  personale  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia,  trattandosi  di  una disposizione che incide non sulla misura dell’imposta di registro dovuta per un atto di cui all’art. 1 della  tariffa cit. ,  ma  su  una  delle  condizioni soggettive per  l’accesso al  trattamento previsto dall’art. 1 stesso.

Deve ritenersi, inoltre, che resti applicabile la disciplina del credito di imposta, di cui all’art. 7 l. N. 448/1998, non configurando, questa, un’agevolazione che incide sulla misura dell’imposta di registro proporzionale dovuta per i trasferimenti a titolo oneroso della cd. Prima casa. Infatti, il credito consente di ridurre l’importo dell’imposta di registro da pagare se utilizzato a scomputo dell’imposta di registro dovuta per l’atto che dà origine al credito stesso ovvero per l’intero importo dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

L’art. 1 della tariffa cit. , nella sua nuova formulazione, introduce, però, dal 1° gennaio 2014, una diversa definizione dei requisiti oggettivi delle case di abitazione, per il cui acquisto a titolo oneroso è possibile usufruire – in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis – di un’aliquota ridotta dell’imposta di registro (2 per cento), definizione che appare ancorata solo alla categoria catastale.

Si esprime, infatti, la nuova previsione nel senso che l’aliquota del 2 per cento è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis per “le case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Invece, l’art. 1 della tariffa nella versione vigente fino al 31 dicembre 2013 stabilisce, in presenza delle condizioni previste dalla nota II-bis per l’acquisto della cd. Prima casa, l’applicazione di un’aliquota ridotta ai trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione non di lusso, individuate secondo i criteri stabiliti dal decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

E sulla base dei medesimi requisiti e condizioni è stata conformata anche la disciplina di favore per gli acquisti della cd. Prima casa nell’ambito dell’iva nonché per gli acquisti della stessa a causa di morte o a titolo gratuito con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale.

Inoltre, sia nella nota II-bis cit. Che nell’art. 7 della legge n. 448/1998, relativo al credito di imposta,  rimane  l’espressione  “abitazione  non  di  lusso”,  tradizionalmente riferita  ai  predetti requisiti “strutturali” di cui al dm 2 agosto 1969, che nella nuova prospettiva non paiono invece più necessari, rimanendo determinante solo il dato catastale. Questi disallineamenti nell’ambito dell’imposta di  registro  sembrano,  pertanto,  superabili  in  via  interpretativa, non  ritenendosi rilevanti, rispetto al nuovo requisito oggettivo come definito dalla novella, i riferimenti all’abitazione non di lusso secondo i parametri del d. M. Del 1969.

D’altro canto, a ben vedere, il requisito oggettivo per l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’acquisto della cd. Prima casa è definito nel testo dell’art. 1 della tariffa, che rinvia alla nota II-bis solo per l’individuazione delle condizioni per l’accesso al beneficio. E si potrebbe anche ritenere che se prima della modifica in esame la qualifica di “non di lusso”, di cui all’art. 1 della tariffa, era legata alle  caratteristiche del  d. M. 2  agosto 1969, a  seguito dell’art. 10  d. Lgs. N.   23/2011 la definizione degli immobili “non di lusso”, richiamata dalla nota II-bis, sia riferita alla classificazione catastale degli stessi.

Una diversità relativa alla definizione del requisito oggettivo emerge, però, anche rispetto ad altri tributi, in cui il legislatore ha ritenuto opportuno richiamare la disciplina sulla “prima casa” in modo originariamente uniforme quanto ai requisiti ed alle condizioni.

In particolare, si segnala che il d. P. R. N. 633/1972 in materia di iva non pare intaccato dalla riforma in esame e, dunque, la disciplina relativa alle cessioni della “prima casa” resta ancorata ai soli requisiti di cui al d. M. Del 1969 (con l’effetto, ad esempio, che l’acquisto di un’abitazione classificata A/8 – cui non può trovare applicazione l’aliquota ridotta del 2% per la “prima casa” ai fini  dell’imposta di  registro  –  potrebbe  usufruire  del  trattamento di  favore  ai  fini  dell’iva  in presenza dei requisiti non di lusso).

Problemi interpretativi potrebbero poi porsi con riferimento alla cd. Agevolazione “prima casa” ai fini degli acquisti per successione o donazione in quanto tale disciplina da un lato fa riferimento alle abitazioni non di lusso, pur non richiamando espressamente il d. M. Del 1969, da un altro lato rinvia all’art. 1 ed alla Nota –II bis della tariffa, dall’altro ancora menziona genericamente la misura fissa. Per effetto di tali richiami, tuttavia, in via interpretativa si potrebbe ragionevolmente sostenere che trovino applicazione le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro agli acquisti per successione e donazione di case di abitazione classificate nella categoria catastale A, escluse le categorie A1, A8 e A9, a prescindere dai requisiti non di lusso di cui al d. M. 2 agosto 1969.

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LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE

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Qualora venga contestato al lavoratore l’utilizzo, durante l’orario di lavoro, del computer aziendale per fini ludici non è necessario che la lettera di contestazione contenga l’indicazione dei singoli episodi essendo sufficiente, per consentire al lavoratore un’adeguata difesa, anche la generica contestazione di utilizzare con continuità abusivamente il computer dell’ufficio.  

LICENZIAMENTO PER UTILIZZO ABUSIVO DEL COMPUTER AZIENDALE

CASS. , SEZ. LAV. , 7 NOVEMBRE 2013, N. 25069

QUALORA VENGA CONTESTATO AL LAVORATORE L’UTILIZZO, DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, DEL COMPUTER AZIENDALE PER FINI LUDICI NON è NECESSARIO CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE CONTENGA L’INDICAZIONE DEI SINGOLI EPISODI ESSENDO SUFFICIENTE, PER CONSENTIRE AL LAVORATORE UN’ADEGUATA DIFESA, ANCHE LA GENERICA CONTESTAZIONE DI UTILIZZARE CON CONTINUITà ABUSIVAMENTE IL COMPUTER DELL’UFFICIO.

NOTA – NEL CASO SOTTOPOSTO ALL’ESAME DEI GIUDICI DI LEGITTIMITà, LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, RIFORMANDO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, AVEVA DICHIARATO LA ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO INTIMATO AD UN LAVORATORE ACCUSATO DI AVER UTILIZZATO, DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, IL COMPUTER DELL’UFFICIO PER FINALITà DI GIOCO CON UN IMPIEGO DI TEMPO CALCOLATO IN CIRCA 260-300 ORE IN UN ANNO, CAGIONANDO COSì UN DANNO ECONOMICO E DI IMMAGINE ALL’AZIENDA. LA CORTE TERRITORIALE AVEVA RITENUTO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO NON PERCHé LA CONTESTAZIONE FOSSE TARDIVA – IN QUANTO LA TARDIVITà VA RAPPORTATA AL MOMENTO IN CUI IL DATORE DI LAVORO VIENE A CONOSCENZA DEL FATTO ADDEBITATO – Né PERCHé IL CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO CONFIGURASSE UN CONTROLLO A DISTANZA VIETATO DALL’ART. 4, LEGGE 300/1970 – IN QUANTO, PROBABILMENTE, IL LAVORATORE AVEVA ACCONSENTITO A TALE CONTROLLO – MA HA VALUTATO TALMENTE GENERICA LA CONTESTAZIONE DA NON PERMETTERE UNA PUNTUALE DIFESA DEL LAVORATORE ATTESO CHE NELLA STESSA SI FACEVA SPECIFICO RIFERIMENTO AD UN UNICO EPISODIO. ACCERTATA LA ILLEGITTIMITà DEL RECESSO, LA CORTE DI APPELLO AVEVA CONDANNATO L’AZIENDA ALLA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE ENTRO IL TERMINE DI TRE GIORNI O, IN MANCANZA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI A SEI MENSILITà IN QUANTO AVEVA RITENUTO TARDIVE, E DUNQUE INAMMISSIBILI, LE DEDUZIONI DEL PRESTATORE IN ORDINE AL REQUISITO DIMENSIONALE DEL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA APPLICABILITà DELLA TUTELA REALE AVENDO IL LAVORATORE PROSPETTATO CIRCOSTANZE NUOVE AL FINE DI DIMOSTRARE POSSIBILI COLLEGAMENTI SOCIETARI. IL LAVORATORE PROPONE RICORSO PER CASSAZIONE SOSTENENDO DI NON AVER SVOLTO ALCUNA DOMANDA NUOVA IN APPELLO IN QUANTO I FATTI ALLEGATI A SOSTEGNO DEL REQUISITO DIMENSIONALE ERANO GIà STATI ACQUISITI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. LA SOCIETà PROPONE RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEDUCENDO, IN PARTICOLARE, CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE, DIVERSAMENTE DA QUANTO RITENUTO DAI GIUDICI DI APPELLO, CONTENEVA PRECISI ELEMENTI DELL’ADDEBITO CONTESTATO, DOCUMENTATO ANCHE DA UN ACCERTAMENTO TECNICO DA CUI RISULTAVA L’INDICAZIONE DEL NUMERO ESATTO DI PARTITE GIOCATE DAL LAVORATORE CON IL COMPUTER AZIENDALE. LA CASSAZIONE, PER RAGIONI LOGICHE, ESAMINA PRELIMINARMENTE IL RICORSO INCIDENTALE RITENENDOLO FONDATO. AFFERMA LA S. C. CHE LA LETTERA DI CONTESTAZIONE NON PUÒ RITENERSI GENERICA PER IL SOLO FATTO CHE NON SIANO STATE INDICATE LE SINGOLE PARTITE ABUSIVAMENTE GIOCATE DAL LAVORATORE, ATTESO CHE QUESTO ULTIMO è IN GRADO DI APPRONTARE LE PROPRIE DIFESE ANCHE CON LA GENERICA CONTESTAZIONE DI AVER UTILIZZATO IN CONTINUAZIONE IL COMPUTER DELL’AZIENDA NON ESSENDO NECESSARIO CHE LE SUE DIFESE VENGANO RIFERITE AD EPISODI SPECIFICI. CONSEGUENTEMENTE LA S. C. CASSA LA SENTENZA IMPUGNATA E RINVIA ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, IN DIVERSA COMPOSIZIONE, DOVRà PRONUNCIARSI CONSIDERANDO NON GENERICA LA LETTERA DI CONTESTAZIONE – CONTENENTE IL RIFERIMENTO ALL’ABUSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL LAVORATORE DEL COMPUTER DELL’UFFICIO – DA CUI è CONSEGUITO IL LICENZIAMENTO.

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE: QUANDO SPETTA L’INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO

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Il diritto dell’unione, quale risulta, in particolare, dagli artt. 7, par. 1, lett. B), 8, par. 4, e 24, par. 1 e 2, della direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, deve essere interpretato nel senso che… 

CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. III, 19 SETTEMBRE 2013, C-140/12 QUANDO SPETTA L’INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE AL CITTADINO DI ALTRO STATO IL DIRITTO DELL’UNIONE, QUALE RISULTA, IN PARTICOLARE, DAGLI ARTT. 7, PAR. 1, LETT. B), 8, PAR. 4, E 24, PAR. 1 E 2, DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004, RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI, DEVE ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE OSTA ALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE, ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI PRIMI TRE MESI DI SOGGIORNO, ESCLUDE IN QUALSIASI CIRCOSTANZA E IN MANIERA AUTOMATICA LA CONCESSIONE DI UNA PRESTAZIONE INTEGRATIVA DELLA PENSIONE AD UN CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO ECONOMICAMENTE INATTIVO, OVE QUEST’ULTIMO NON SODDISFI LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO LEGALE PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI NEL TERRITORIO DEL PRIMO STATO, IN QUANTO L’ESISTENZA DEL DIRITTO DI SOGGIORNO è SUBORDINATA AL PRESUPPOSTO CHE TALE CITTADINO DISPONGA DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI PER NON RICHIEDERE LA PRESTAZIONE. UN PENSIONATO TEDESCO, TRASFERITOSI IN AUSTRIA, PRESENTAVA ALL’ENTE PENSIONISTICO AUSTRIACO DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE UN’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA DELLA PENSIONE EROGATAGLI DALLA GERMANIA IN QUANTO, PER VIA DELL’IMPORTO ESIGUO DI QUESTA, NON POTEVA DISPORRE DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI A CONSENTIRE UN SOGGIORNO REGOLARE IN AUSTRIA. LA CORTE EUROPEA IN PASSATO AVEVA GIà QUALIFICATO L’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA PENSIONISTICA COME “PRESTAZIONE SPECIALE A CARATTERE NON CONTRIBUTIVO” AI SENSI DELL’ART. 70, REG. N. 883/2004, IN QUANTO FINALIZZATA A COMPLETARE UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI INVALIDITà E AVENTE CARATTERE DI ASSISTENZA SOCIALE, FINALIZZATA A GARANTIRE AL SUO BENEFICIARIO UN MINIMO VITALE IN CASO DI REDDITO PENSIONISTICO INSUFFICIENTE (CORTE GIUST. UE 29 APRILE 2004, C-160/02). SECONDO IL GIUDICE NAZIONALE LA QUESTIONE CHE SI PONEVA NELLA CONTROVERSIA DINANZI A LUI PENDENTE ERA QUELLA DI STABILIRE SE LA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI DIRITTO DI SOGGIORNO UTILIZZI LA MEDESIMA NOZIONE DI “ASSISTENZA SOCIALE” IMPIEGATA DALLA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE. SE A TALE NOZIONE AVESSE DOVUTO INFATTI ATTRIBUIRSI UN CONTENUTO IDENTICO NELLE DUE MATERIE, IL GIUDICE AUSTRIACO RITENEVA CHE L’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE POTUTO ESSERE CONSIDERATA COME UNA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA SOCIALE, PRESENTANDO ASPETTI PREVIDENZIALI E RIENTRANDO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REG. N. 883/2004. DI CONSEGUENZA, IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE COMPENSATIVA NON AVREBBE DOVUTO INCIDERE SUL DIRITTO DI SOGGIORNO. LA QUESTIONE è STATA RISOLTA DALLA CORTE NEL SENSO SUINDICATO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI UNO STATO MEMBRO DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO SENZA ESERCITARVI ALCUNA ATTIVITà, SUBORDINATA O AUTONOMA, NON è INCONDIZIONATO: IN FORZA DELL’ART. 21, PAR. 1, TFUE è, INFATTI, RICONOSCIUTO SOLTANTO FATTE SALVE LE LIMITAZIONI E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL TRATTATO E DALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE IN APPLICAZIONE DELLO STESSO, CHE POSSONO COMPRENDERE LA TITOLARITà DI UN DETERMINATO REDDITO MINIMO. NEGARE IL DIRITTO DI INTEGRARE IL REDDITO PENSIONISTICO INFERIORE A QUESTO LIVELLO MINIMO DI REDDITO SIGNIFICHEREBBE, NEI FATTI, IMPEDIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI ALL’INTERNO DELL’UNIONE.   

IRAP per liberi professionisti: l’abitazione adibita ad uso promiscuo non è rilevante ai fini IRAP

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Tutti quei professionisti che utilizzano la propria abitazione ad uso promiscuo(ingegneri, avvocati, consulenti d’azienda, etc. ) in assenza di dipendenti, sono esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.  

IRAP per liberi professionisti:  l’abitazione adibita ad uso promiscuo non è rilevante ai fini IRAP

Tutti quei professionisti che utilizzano la propria abitazione ad uso promiscuo(ingegneri, avvocati, consulenti d’azienda, etc. ) in assenza di dipendenti, sono esclusi dall’assoggettamento ad IRAP.

In primo luogo esaminiamo la posizione in materia della Suprema Corte che in anni recenti ha affermato la non sussistenza del requisito dell’organizzazione nell’ipotesi in cui il professionista si avvale, tra l’altro, anche di “locali” (sentenza n. 8834 del 14 aprile 2009) e nel caso di un avvocato che esercitava la propria attività in uno «studio ubicato nel l’abitazione e arredato con libreria, fax e videoscrittura» (ordinanza n. 15110 del 2009).

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, invece, ha affermato, nella sentenza n. 372 del 5 luglio 2010, l’irrilevanza dell’utilizzo, da parte di un professionista, di un immobile strumentale ai fini del l’esclusione dall’assoggettamento all’Irap in assenza di un’autonoma organizzazione. Il caso esaminato riguardava un commercialista che aveva dedotto le quote di ammortamento e le spese condominiali e di riscaldamento relative a un appartamento di 80 mq, di sua proprietà, utilizzato anche da altri professionisti.

La Ctr ha rilevato che l’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 45/E del 2008, non ha inserito la proprietà dell’immobile strumentale per l’esercizio dell’attività professionale e i relativi costi di gestione tra gli indici dell’esistenza di un’autonoma organizzazione e che gli stessi non assumono, di conseguenza, rilevanza ai fini dell’assoggettamento all’Irap.

Le Entrate hanno evidenziato, nella circolare n. 45/E del 2008, che i giudici di legittimità hanno in più occasioni affermato che sussiste autonoma organizzazione qualora il professionista disponga di uno «studio attrezzato». Non risulta chiara l’effettiva portata di tale affermazione, che, se si dovesse riferire al caso in cui il professionista utilizzi un immobile per lo svolgimento dell’attività, porrebbe il problema di determinare in presenza di quali condizioni lo stesso si possa ritenere «attrezzato». Si ritiene che l’Agenzia abbia in tal modo inteso riferirsi genericamente a tutti i requisiti necessari affinché sia configurabile l’autonoma organizzazione.

In questo scenario, usufruiscono dell’esclusione dall’Irap i professionisti in grado di svolgere la loro attività presso i clienti o che possiedono un’abitazione principale tale da consentire l’uso promiscuo a fini personali o familiari e professionali.

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CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397

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NIENTE LICENZIAMENTO PER IL DIPENDENTE CHE INSTALLA “EMULE” SUL PC AZIENDALE

LA CASSAZIONE, NEL PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITà DI UN LICENZIAMENTO DISCIPLINARE, AFFERMA PRINCIPI GIURIDICI CHE DEVONO ESSERE TENUTI IN CONSIDERAZIONE NEL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITà FRA LA SANZIONE COMMINATA ED IL FATTO CONTESTATO. IN PARTICOLARE, SE DA UN LATO VIENE RIBADITA LA NECESSITà CHE LA CONTESTAZIONE DEL FATTO SIA IL PIù SPECIFICA POSSIBILE (INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE NON AUTORIZZATO SU COMPUTER AZIENDALE, CON SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DAL FATTO E DELLE SUE POSSIBILI CONSEGUENZE) AL FINE DI CONSENTIRE AL GIUDICE UNA ADEGUATA VALUTAZIONE DELL’EFFETTIVA GRAVITà DEL FATTO, D’ALTRO CANTO VIENE PRECISATO CHE EVENTUALI DICHIARAZIONI FALSE DEL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI NON POSSONO ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE DAL DATORE DI LAVORO, AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA GRAVITà DEL COMPORTAMENTO GENERALE CONTESTATO, SE NON DOPO UN’ULTERIORE CONTESTAZIONE DISCIPLINARE.

CASS. 26 NOVEMBRE 2013, N. 26397

LA NEGAZIONE DEI FATTI CONTESTATI, ANCORCHé EVIDENTI, DA PARTE DEL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONE COSTITUISCE UN’ESPRESSIONE D’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA, SICCHé NON PUÒ ESSERE IDONEA AD ESSERE ASSUNTA AD ILLECITO DISCIPLINARE, SALVO CHE SIA STATA A SUA VOLTA PREVENTIVAMENTE CONTESTATA. SI DEVE RITENERE CHE L’ADDEBITO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA “EMULE” SUL COMPUTER AZIENDALE NON SIA DA SOLO IDONEO A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO IN QUANTO CIRCOSTANZA GENERICA ED ASTRATTA.

IL FATTO.  IL TRIBUNALE DI ROMA è STATO CHIAMATO A PRONUNCIARSI SULLA LEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INTIMATO DA UNA SOCIETà AD UN DIPENDENTE, AL QUALE AVEVA CONTESTATO DI AVERE INSTALLATO ED UTILIZZATO SUL COMPUTER AZIENDALE A LUI ASSEGNATO IL PROGRAMMA “EMULE” – SOFTWARE NON AUTORIZZATO IN VIOLAZIONE DELLA POLICY E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE. FATTI, QUESTI, CHE IL LAVORATORE AVEVA NEGATO IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI MA CHE LA SUCCESSIVA ISTRUTTORIA GIUDIZIALE AVEVA DIMOSTRATO ESSERE VERI.

IL TRIBUNALE PRIMA E LA CORTE D’APPELLO POI HANNO DICHIARATO L’ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO, E CIÒ SUL PRESUPPOSTO, ANZITUTTO, CHE LA SOCIETà AVESSE POSTO ALLA BASE DEL RECESSO NON SOLO – E NON TANTO – L’AVVENUTA INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA, MA ANCHE, ED IN MODO DETERMINANTE, LA NEGAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONE DEI FATTI ADDEBITATIGLI. CIRCOSTANZA CHE, SECONDO LA CORTE DI APPELLO E DI CASSAZIONE, NON POTREBBE AVERE RILEVANZA DISCIPLINARE IN QUANTO NON PREVENTIVAMENTE CONTESTATA E COMUNQUE ESPRESSIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA. CIOè IL LAVORATORE UTILIZZANDO IL VECCHIO BROCARDO LATINO NEMO SE DETEGERE POTEST PUÒ NON SOLO NON GIUSTIFICARSI MA ADDIRITTURA NEGARE IL FATTO DICHIARANDO IL FALSO SENZA CHE DI TALE COMPORTAMENTO OMISSIVO O COMMISSIVO IL DATORE POSSA TENER CONTO SE NON, PER IL SECONDO OVVIAMENTE, EFFETTUANDO UN’ULTERIORE CONTESTAZIONE DISCIPLINARE IN CUI SI ACCUSA IL DIPENDENTE DI AVER DICHIARATO CIRCOSTANZE NON VERITIERE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI. MI SIA CONSENTITO DI ESPRIMERE QUALCHE PERPLESSITà SIN DA SUBITO SU TALE COMPLESSA PROCEDURA.

AD OGNI MODO, PROSEGUE LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, CHE L’INSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA “EMULE” SUL COMPUTER AZIENDALE NON SAREBBE ADDEBITO INIDONEO, DA SOLO, A GIUSTIFICARE IL LICENZIAMENTO.  E CIÒ TENUTO CONTO DELLA GENERICITà DELLA CONTESTAZIONE NELLA PARTE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA, DEL FATTO CHE IL CCNL APPLICATO AL RAPPORTO PREVEDESSE ESPRESSAMENTE L’UTILIZZO IMPROPRIO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO AZIENDALI COME CONDOTTA PUNIBILE CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA ED, INFINE, CHE LA STESSA POLICY AZIENDALE INVOCATA DALLA SOCIETà NON CONTEMPLASSE IL LICENZIAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE ED USO IMPROPRIO DI UN PROGRAMMA NON AUTORIZZATO.

AVVERSO TALE DECISIONE LA SOCIETà PROPONEVA RICORSO PER CASSAZIONE.

LA DECISIONE.  LA SUPREMA CORTE RIGETTA IL RICORSO, RITENENDO CHE LA CORTE D’APPELLO ABBIA MOTIVATO IN MODO PUNTUALE E NON CONTRADDITTORIO IL PROPRIO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALL’ILLEGITTIMITà DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.  ANZITUTTO, LA CORTE OSSERVA CHE LA VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITà TRA INFRAZIONE CONTESTATA E SANZIONE DISCIPLINARE è UN GIUDIZIO DI MERITO VOLTO AD INTEGRARE UNA NORMA ELASTICA – CHE PER SUA STESSA NATURA SI LIMITA AD ESPRIMERE UN PARAMETRO GENERALE – E COSTITUISCE UN’ATTIVITà DI INTERPRETAZIONE GIURIDICA E NON MERAMENTE FATTUALE DELLA NORMA STESSA, SICCHé PUÒ ESSERE SOGGETTA AL CONTROLLO DI LEGITTIMITà.

CIÒ PREMESSO, LA CASSAZIONE RITIENE INFONDATI TUTTI I MOTIVI DI RICORSO FORMULATI DALLA SOCIETà, AVENDO LA CORTE D’APPELLO AFFERMATO LA MANCANZA DI PROPORZIONALITà FRA ADDEBITO E RECESSO ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE IN CONCRETO DEL FATTO COSì COME CONTESTATO E DI TUTTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEL SUO COMPLESSO, CON UNA MOTIVAZIONE IMMUNE DA VIZI ED ADEGUATA A SORREGGERE LA DECISIONE IMPUGNATA.  INFATTI, DALLA LETTERA DI LICENZIAMENTO SAREBBE EMERSO CHE LA RAGIONE DETERMINANTE IL RECESSO FOSSE STATO L’ATTEGGIAMENTO ASSUNTO DAL DIPENDENTE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI, CONSISTITO NELL’AVERE FERMAMENTE NEGATO GLI ADDEBITI A LUI MOSSI.  CIRCOSTANZA, QUESTA, CHE NON SOLO NON ERA STATA PRECEDENTEMENTE CONTESTATA – E QUINDI NON POTEVA ESSERE POSTA ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE -, MA CHE, COMUNQUE, COSTITUIVA ESPRESSIONE DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA.

CONSEGUENTEMENTE, PROSEGUE LA CORTE, LA CONDOTTA DEL LAVORATORE DEVE ESSERE VALUTATA NEI TERMINI ESPOSTI NELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE, CHE RISULTA GENERICA PROPRIO NELLA PARTE RELATIVA ALL’UTILIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ED INIDONEA, QUINDI, A CONSENTIRE UN’ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA SUA EFFETTIVA GRAVITà.  ED INFATTI, LA CORTE OSSERVA CHE LE SPECIFICAZIONI CIRCA L’INDEBITA UTILIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SONO STATE ESPOSTE DALLA SOCIETà NON NELLA LETTERA DI CONTESTAZIONE, MA SOLO NELLA SUCCESSIVA MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA, E CHE, ALLO STESSO MODO, I CONSEGUENTI RISCHI PER I DATI INFORMATICI AZIENDALI SONO STATI INDIVIDUATI SOLO ALL’ESITO DI UNA PERIZIA COMPIUTA SUL COMPUTER AZIENDALE DEL LAVORATORE DOPO IL LICENZIAMENTO.

INOLTRE, TENUTO CONTO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO E NELLA POLICY AZIENDALE, LA GENERICA INSTALLAZIONE E L’USO IMPROPRIO DI UN PROGRAMMA NON DOVEVANO ESSERE NECESSARIAMENTE PUNITE CON IL LICENZIAMENTO, IL QUALE COSTITUIVA SOLO UNA POSSIBILE CONSEGUENZA, IRROGABILE AL RICORRERE DI ULTERIORI ELEMENTI IN GRADO DI DELINEARE L’EFFETTIVA GRAVITà DELLA CONDOTTA.

NEL CASO DI SPECIE, LA CORTE RITIENE DI DOVER INCLUDERE NEL QUADRO VALUTATIVO LA PRESENZA DI UN SOLO PRECEDENTE DISCIPLINARE IN QUINDICI ANNI DI ANZIANITà DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE, NONCHé LA MANCANZA DI CONCRETI DANNI ALL’AZIENDA RICOLLEGABILI ALL’ADDEBITO CONTESTATO.

ELEMENTI, QUESTI, CHE, PUR NON ESSENDO DA SOLI DECISIVI, SAREBBERO UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA PORTATA DEL FATTO.  ALLA LUCE DI TUTTE QUESTE CONSIDERAZIONI, LA CASSAZIONE GIUNGE AD AFFERMARE LA LEGITTIMITà DELLA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO LADDOVE HA RITENUTO LA CONDOTTA CONTESTATA AL LAVORATORE NON è DI GRAVITà TALE DA GIUSTIFICARE L’ADOZIONE DELLA SANZIONE ESPULSIVA.

LA SENTENZA IN COMMENTO ENUCLEA ALCUNI IMPORTANTI PRINCIPI CHE DEVONO GUIDARE L’INTERPRETE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITà DEL LICENZIAMENTO RISPETTO AL FATTO CONTESTATO. PRINCIPI DI CUI è BENE TENERE CONTO E CHE SI RIVELANO PARTICOLARMENTE UTILI ANCHE IN VISTA DELL’INSTAURAZIONE DI NUOVI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

IN PARTICOLARE:

A) LA NECESSARIA SPECIFICITà DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE E’ ALTRESì NOTO CHE LA PREVIA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DEBBA RIVESTIRE IL CARATTERE DELLA SPECIFICITà, IN QUANTO VOLTA A CONSENTIRE AL LAVORATORE UN’IMMEDIATA E PUNTUALE DIFESA. NEL CASO DI SPECIE, TUTTAVIA, LA NECESSARIA SPECIFICITà DELLA CONTESTAZIONE ASSUME RILIEVO, A DIRE DELLA CORTE, NON SOLO A TALE FINE – CHE SEMBRA PACIFICO SIA STATO RAGGIUNTO, AVENDO IL LAVORATORE NEGATO I FATTI CONTESTATIGLI – MA ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE CHE IL GIUDICE DEVE COMPIERE IN ORDINE ALLA GRAVITà DEL FATTO CONTESTATO. ED INFATTI, PROPRIO LA FORMULAZIONE GENERICA ED ASTRATTA DELLA CONDOTTA TENUTA DAL LAVORATORE VIENE RITENUTA INIDONEA A “CONSENTIRE UNA ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA SUA EFFETTIVA GRAVITà”. IN ALTRI TERMINI, SI RICAVA IL PRINCIPIO PER CUI LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI SPECIFICI CHE CONSENTANO NON SOLO AL LAVORATORE DI DIFENDERSI DAGLI ADDEBITI, MA ANCHE AL GIUDICE DI VALUTARE COMPIUTAMENTE LA CONDOTTA E LA PROPORZIONALITà DELLA SAN IN CASO DI CONTESTAZIONE DI FATTI AVENTI AD OGGETTO PIù O MENO NUOVE TECNOLOGIE è MEGLIO DEDICARE UNA GRANDE ATTENZIONE NON SOLO AL FATTO IN SE STESSO CONSIDERATO (INSTALLAZIONE SOFTWARE NON AUTORIZZATO) MA ANCHE ALLA SPIEGAZIONE DI COSA TALE SOFTWARE COMPORTA NEL SISTEMA GENERALE INFORMATICO AZIENDALE E QUALE USO SI PUÒ FARE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL SOFTWARE INSTALLATO, CHE NEL CASO DI SPECIE ERA LA VISIONE DI FILM.

B) L’IRRILEVANZA DEL COMPORTAMENTO TENUTO DAL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI.  INTERESSANTE è ANCHE QUANTO STATUITO DALLA CORTE IN MERITO ALLA NEGAZIONE DEI FATTI CONTESTATI DA PARTE DEL LAVORATORE IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI. LA SOCIETà, NELLA LETTERA DI LICENZIAMENTO, AVEVA ESPOSTO CHE PROPRIO LA NEGAZIONE DI FATTI EVIDENTI FOSSE UN COMPORTAMENTO VALUTATO AI FINI DELLA PERSISTENZA DI UN RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL PROPRIO DIPENDENTE.  SUL PUNTO, LA CORTE OSSERVA INVECE CHE NON SOLO IL NEGARE GLI ADDEBITI RIENTRA NELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA E CHE, QUINDI, NON PUÒ COSTITUIRE ILLECITO DISCIPLINARE, MA, SOPRATTUTTO, CHE TALE CIRCOSTANZA AVREBBE DOVUTO ESSERE OGGETTO DI SPECIFICA E PREVENTIVA CONTESTAZIONE PER POTER ESSERE ADDOTTA FRA LE RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL LICENZIAMENTO.  STATUIZIONE, QUESTA, CHE, PUR POTENDO DESTARE QUALCHE PERPLESSITà, CONTIENE COMUNQUE UN’IMPORTANTE INDICAZIONE OPERATIVA E PRATICA.  OCCORRERà, INFATTI, TENERE CONTO DI QUESTO PRINCIPIO E, OGNI QUALVOLTA SI RAVVISI NELLA CONDOTTA TENUTA DAL LAVORATORE IN SEDE DI CONTESTAZIONE UNA CIRCOSTANZA RILEVANTE AI FINI DELL’ASSUNZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, CONTESTARLA PREVENTIVAMENTE AL LAVORATORE.  

C) GLI ULTERIORI SEPPUR NON DECISIVI ELEMENTI UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA PORTATA DEL FATTO CONTESTATO SOTTO UN DIVERSO PROFILO, LA CORTE AFFERMA CHE, LADDOVE IL LICENZIAMENTO SIA UNA POSSIBILE MA NON NECESSARIA CONSEGUENZA DELLA CONDOTTA DEL LAVORATORE, LA SITUAZIONE DI FATTO DEBBA ESSERE INTEGRATA CON ULTERIORI ELEMENTI IN GRADO DI DELINEARNE L’EFFETTIVA GRAVITà.  SECONDO LA CORTE GLI ELEMENTI NON DECISIVI MA ULTERIORI, UTILIZZABILI PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA REALE PORTATA DEL FATTO COSì COME CONTESTATO, SIANO LA PRESENZA DI UN SOLO PRECEDENTE DISCIPLINARE E LA MANCANZA DI CONCRETI DANNI ALL’AZIENDA RICOLLEGABILI ALL’ADDEBITO.  CIRCOSTANZE, QUESTE, A MIO PARERE CHE DOVREBBERO ESSERE IRRILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO DI PROPORZIONALITà DI CUI DI DISCUTE. DIVERSAMENTE, INFATTI, SI DOVREBBE RITENERE CHE LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA PRESUPPONGA NECESSARIAMENTE UNA RECIDIVA DEL DIPENDENTE, O ANCORA, VERREBBE MESSO IN DUBBIO CHE L’ELEMENTO DETERMINANTE NELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA SIA IL VENIR MENO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO FRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO. RAPPORTO FIDUCIARIO CHE, PARE SUPERFLUO OSSERVARLO, BEN PUÒ ESSERE LESO DA UNA SOLA CONDOTTA DEL LAVORATORE PURCHé SUFFICIENTEMENTE GRAVE.  ALLO STESSO MODO NON PUÒ ESSERE CONDIVISO CHE LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA POSSA ESSERE ESCLUSA IN RAGIONE DELL’ASSENZA DI DANNI ECONOMICI RILEVANTI IN CAPO ALLA SOCIETà COLLEGABILI ALLA CONDOTTA DEL LAVORATORE. ANCHE IN QUESTO CASO, LA NOZIONE DI GIUSTA CAUSA COME DA TEMPO ELABORATA DALLA GIURISPRUDENZA – RAVVISABILE NELLA GRAVE NEGAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RAPPORTO DI LAVORO ED IN PARTICOLARE DI QUELLO FIDUCIARIO – PERDEREBBE DI SIGNIFICATO, ASSUMENDO UNA CONNOTAZIONE CHE AD OGGI NON LE APPARTIENE. PERALTRO, è GIà STATO OSSERVATO DALLA STESSA CORTE IN PRECEDENTI DECISIONI CHE “CERTO NON è DIRIMENTE LA PRESENZA DI DANNI PATRIMONIALI (INGENTI) A CARICO DEL DATORE” (CASS. 2 NOVEMBRE 2011, N. 22692), DOVENDOSI PIUTTOSTO ACCERTARE SE IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE SIA TALE DA MINARE IN MANIERA DEFINITIVA IL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL DATORE DI LAVORO, IN PARTICOLARE DAL PUNTO DI VISTA DELLE SUE ASPETTATIVE PER L’EVENTUALE PROSIEGUO DEL RAPPORTO.

PESCA: AMMORTIZZATORI IN DEROGA NEL SETTORE PESCA – DECRETO N. 76498 DEL 24 OTTOBRE 2013 – ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2013.

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L’ART. 1, C. 229, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228, NELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 18, C. 1 DEL DECRETO LEGGE DEL 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 28 GENNAIO 2009, N. 2, HA DESTINATO PER L’ANNO 2013 LA SOMMA DI 30 MILIONI DI EURO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE PESCA.  

ROMA, 28-11-2013 MESSAGGIO N. 19445

OGGETTO: AMMORTIZZATORI IN DEROGA NEL SETTORE PESCA – DECRETO N. 76498 DEL 24 OTTOBRE 2013 – ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2013.

L’ART. 1, C. 229, LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228, NELL’AMBITO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE PER L’OCCUPAZIONE E FORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 18, C. 1 DEL DECRETO LEGGE DEL 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DEL 28 GENNAIO 2009, N. 2, HA DESTINATO PER L’ANNO 2013 LA SOMMA DI 30 MILIONI DI EURO PER IL FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE PESCA.

IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA, PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL 29 LUGLIO 2013, IL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 76498 DEL 24 OTTOBRE 2013 HA DISPOSTO L’ASSEGNAZIONE DELLA SUDDETTA SOMMA AL FINANZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, TENENDO CONTO PRELIMINARMENTE, FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE ASSEGNATE, DELLE ISTANZE ANCORA GIACENTI RIFERITE AD ANNUALITà PREGRESSE.

IN PARTICOLARE, PER DOMANDE GIACENTI, RIFERITE ALLE ANNUALITà PRECEDENTI ALL’ANNO 2012, SI INTENDONO QUELLE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 17 LUGLIO 2012 E PER DOMANDE GIACENTI, RIFERITE ALL’ANNUALITà 2012, SI INTENDONO QUELLE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 15 GENNAIO 2013, COME DA ACCORDO GOVERNATIVO DEL 17 LUGLIO 2012.

IN APPLICAZIONE DEI SOPRACITATI ACCORDI GOVERNATIVI SI CONFERMA CHE LA CIG IN DEROGA è EROGATA, SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA, AL PERSONALE IMBARCATO, DIPENDENTE E SOCIO LAVORATORE DI CUI ALLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 DELLE IMPRESE DI PESCA INTERESSATE DALLO STATO DI CRISI CHE HA INVESTITO IL SETTORE, CHE BENEFICI DI UN SISTEMA RETRIBUTIVO CON MINIMO MONETARIO GARANTITO.

IN PARTICOLARE, SI CONFERMA CHE LA CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE DI CIG IN DEROGA è SUBORDINATA ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA SUDDETTA CLAUSOLA “DEL SISTEMA RETRIBUTIVO CON MINIMO MONETARIO GARANTITO” NEL RELATIVO CONTRATTO DI LAVORO DEI BENEFICIARI E CHE L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO POTRà AVVENIRE SULLA BASE DI SPECIFICI ACCORDI, COMPRENSIVI DEGLI ELENCHI.  

IMU: ABOLITA LA SECONDA RATA

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La Presidenza del Consiglio in data 27. 11. 13 ha comunicato  che il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha abolito la seconda rata dell’IMU.

IMU: ABOLITA LA SECONDA RATA

La Presidenza del Consiglio in data 27. 11. 13 ha comunicato  che il Consiglio dei Ministri sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha abolito la seconda rata dell’IMU.

Estratto del comunicato del Governo:

Seconda rata IMU

Si abolisce la seconda rata dell’IMU 2013 sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9. Per quanto riguarda l’IMU agricola per i fabbricati rurali e per gli imprenditori agricoli professionali relativamente ai terreni è prevista l’esenzione totale dal pagamento della seconda rata. Lo Stato rinuncia così a un gettito previsto di circa 2. 150 mln.

Il mancato gettito viene compensato tramite acconti e aumenti d’imposta a carico del settore finanziario e assicurativo.
In dettaglio, la copertura del provvedimento è così composta:
Per 1,5 mld circa: aumento al 130% dell’acconto IRES e IRAP dovuto per l’anno d’imposta 2013 dalle società del settore finanziario e assicurativo. Per questi stessi soggetti l’aliquota IRES viene elevata per il solo anno d’imposta 2013 al 36%.
Per 650 mln circa: anticipo a carico degli intermediari finanziari sulle ritenute relative al risparmio amministrato (conto titoli).

Per quanto riguarda il gettito ulteriore atteso dai comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 aliquote superiori a quella standard, circa metà dell’importo viene ristorata dallo Stato; a fini perequativi l’altra metà verrà versata dai contribuenti interessati a metà gennaio 2014, alle stesse scadenze già programmate per altri tributi.

Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è prorogato al 10 dicembre 2013.

 

 

CEDOLARE SECCA CON ALIQUOTA RIDOTTA DAL 19% AL 15% “SCONTO” PER IL CANONE CONCORDATO GIÀ CON L’ACCONTO DI DICEMBRE

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La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.  

Cedolare secca con aliquota ridotta dal 19% al 15% “Sconto” per il canone concordato già con l’acconto di dicembre

 

La nuova aliquota del 15% per la cedolare secca sui canoni concordati si applica con il metodo previsionale già dall’acconto da versare entro il prossimo 2 dicembre. In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%) l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.

 

Se l’acconto è dovuto in unica soluzione (versamento inferiore a  257,52 euro) si può determinare l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. La nuova aliquota, che “taglia” di quattro punti percentuali quella precedentemente in vigore (19%), vale dal 2013 per i contratti a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Dl. N 102/2013).

 

Come calcolare l’acconto

il metodo storico e quello previsionale – Per calcolare l’acconto della cedolare secca per il 2013 il contribuente può scegliere di applicare il metodo storico o quello previsionale. Con il metodo storico si determina l’importo dell’acconto sulla base della cedolare secca dichiarata nel 730/2013 o in Unico PF 2013; con quello previsionale si tiene invece conto della minore imposta che si prevede sia dovuta per l’anno in corso.

Chi intende calcolare l’acconto col metodo previsionale (che può comportare l’applicazione di una sanzione del 30% nel caso in cui il versamento risulti insufficiente) può quindi beneficiare della riduzione della aliquota dal 19 al 15% già per il versamento in scadenza il 2 dicembre.

 

Acconto della cedolare secca

versamento in una o in due rate – Se il versamento da effettuare è complessivamente inferiore ai 257,52 euro, il contribuente deve versare l’acconto della cedolare secca in una sola rata, entro il 2 dicembre 2013. Quando l’importo dovuto supera i 257,52 euro, il contribuente deve invece versare l’acconto del

95% in due rate, del 40% e del 60%, da pagare secondo le stesse scadenze previste per l’acconto Irpef: nel 2013, rispettivamente, il 17 giugno e il 2 dicembre.

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