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lunedì 13 Gennaio 2025
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Elenco degli oneri detraibili e delle spese deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

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Con la presente pubblichiamo utile elenco delle spese e degli oneri che una persona fisica ha diritto di dedurre o detrarre in Unico PF 2014 redditi 2013, ricordiamo che la scadenza per il versamento delle imposte senza maggiorazione dello 0. 40% è lunedì  16 giugno 2014, tuttavia, è prevista imminente proroga a lunedì 7 luglio.

Elenco delle Spese Detraibili e dei costi deducibili per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

 

SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE: Si fa notare che al momento la scadenza per il versamento delle  imposte, prive della maggiorazione dello 0. 40% è il 16. 06. 2014, è imminente rinvio al 07. 07. 2014.

 

Questo quadro è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due

diversi modi:

·        alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta;

·        altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

Oneri Detraibili (Quadro RP Unico 2014)

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento

    a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

1.       spese sanitarie (rigo RP1 col. 2)

2.       spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

3.       spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

4.       spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

5.       premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (righi daRP8 a RP14, codice 12);

6.       premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001(righi da RP8 a RP14, codice 12);

7.       spese per l’istruzione secondaria e universitaria (righi da RP8 a RP14, codice 13);

8.       spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP14, codice 16);

9.       spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP14, codice 18). La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

10. Per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

11. Per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP14 codice 15).

12. Per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP14 , codice 32).

13. Per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP14, codice 33);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse

1.       spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

2.       interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

3.       interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP14, codice 8);

4.       interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP14, codice 9);

5.       interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP14, codice 10);

6.       interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP14, codice11);

7.       spese funebri (righi da RP8 a RP14 , codice12);

8.       spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP14, codice 17);

9.       erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP14 codice 21);

10. Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP14, codice 22);

11. Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP14 codice 23);

12. Erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP14, codice 24);

13. Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP14, codice 25);

14. Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP14, codice 26);

15. Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP14, codice 27);

16. Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP14, codice 28);

17. Spese veterinarie (righi da RP8 a RP14, codice 29);

18. Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP14, codice 30);

19. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado (righi da RP8 a RP14, codice 31);

20. Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP14, codice 35);

21. Altre spese detraibili (righi da RP8 a RP14, codice 99).

Spese che danno diritto alla detrazione del 24  per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

·        erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP14, codice 41);

·        erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP14, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione del 36, 41, 50 e 65 per cento e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati;

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

1.       spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;

2.       spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

3.       spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: rigo RP57, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati.

Spese che danno diritto alla detrazione del 55 o del 65 per cento:

1.       spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

2.       spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

3.       spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

4.       spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4).

 

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

1.       detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);

2.       detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);

3.       detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale (rigo RP71 codice 3);

4.       detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72).

 

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

1.       investimenti in start up (rigo RP80);

2.       detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP81);

3.       detrazione per le spese di acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (anno 2009) (rigo RP82);

4.       altre detrazioni (rigo RP83).

 

 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

 

CODICE

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

1

Spese sanitarie

18

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

2

Spese sanitarie per familiari non a carico

20

Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari

3

Spese sanitarie per persone con disabilità

21

Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche

4

Spese per veicoli per persone con disabilità

22

Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso

5

Spese per l’acquisto di cani guida

23

Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale

6

Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione

nella precedente dichiarazione

24

Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia

7

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

25

Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

8

Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili

26

Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche

9

Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

27

Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

10

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

28

Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

11

Interessi per prestiti o mutui agrari

29

Spese veterinarie

12

Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza

30

Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

13

Spese per istruzione

31

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

14

Spese funebri

32

Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei

familiari a carico

15

Spese per addetti all’assistenza personale

33

Spese per asili nido

16

Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)

35

Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli di Stato

17

Spese per intermediazione immobiliare

99

Altre spese detraibili

 

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 24 PER CENTO

 

CODICE

 

DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIONE

41

Erogazioni liberali a favore delle Onlus

42

Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici

 

 

Oneri Deducibili (Quadro RP Unico 2014):

    a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

1.       contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21, colonne 1 e 2);

2.       contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 1);

3.       contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righi da RP27 a RP31).

4.       Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

1.    assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);

2.    contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)

3.    erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);

4.    erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 2);

5.    erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fonda- zioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 3);

6.    erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 4);

7.    somme restituite al soggetto erogatore (RP26 codice 5);

8.    rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 6);

9.    investimenti in start-up.

 

Rivalutazione quote sociali (SRL – SPA – SAPA) riaperti i termini fino al 30.06.2014 risparmio di imposta fino al 39%!!!

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Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2014 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici.

Rivalutazione quote sociali partecipazioni societarie (SRL – SPA – SAPA)  riaperti i termini fino al 30. 06. 2014

 

Riaperti i termini per rivalutare le quote sociale e/o partecipazioni in società di capitali (Srl – Spa – Sapa) fino al 30. 06. 2014 onde poter effettuare l’affrancamento delle plusvalenze (artt 67-68 Tuir) relative alla cessione di partecipazioni societarie  (o quote sociali) non quotate purché siano possedute alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti. E’ una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il valore d’acquisto delle partecipazioni societarie non quotate è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articoli  67 e 68 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso (in tal senso anche la permuta di partecipazioni o quote sociali) delle partecipazioni  in questione.

Pertanto in tal modo a fronte di un gettito di imposta sulla plusvalenza da cessione a tassazione ordinaria mediamente pari al 40% (ad eccezione delle partecipazioni non qualificate che scontano la ritenuta a titolo di imposta del 20% e pertanto il vantaggio della rivalutazione è presente ma ridotto), il cedente sconta un affrancamento secco del 4% (2%  caso di partecipazioni non qualificate), pagabile in tre comode rate annuali o in unica soluzione.  

 

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del:

a)     4%  del valore rivalutato se trattasi di partecipazione  qualificata;

b)    2% del valore rivalutato se trattasi di partecipazione non qualificata;

tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico (Tributarista, Commercialista, Ragioniere, etc. ) iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa).

Si ricorda che il valore rivalutato tramite perizia costituisce il valore minimo accertabile ai fini fiscali.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2014;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2014;

b.      30. 06. 2015 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2016 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione per partecipazioni già rivalutate in passato, di non versare il 4% per intero ma limitarsi alla differenza o qualora, il valore odierno fosse inferiore chiederne il rimborso e/o la compensazione.

WELCOME%20WOMEN%203. JpgE’ pertanto una grande opportunità, per imprenditori seri che creano valore, di ottenere a termine una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici. DA NON PERDERE.

Contattateci per redigere perizia ed affrancare le quote sociali.

Tempi lavorazione con la documentazione disponibile: 5 feriali.

Tariffa: sostenibile e proporzionata alle dimensioni ed esigenze del cliente.

Per info contattare la società di servizi evoluti Network Fiscale S. R. L. Unipersonale

Numero Verde 800. 19. 27. 52 

 

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI CASSAZIONE

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In tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 4 comma 3, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione del personale, che restano sottratti al controllo giurisdizionale, cosicche´ ove il progetto imprenditoriale sia diretto a.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E REGOLE PROCEDURALI

CASSAZIONE, SEZ. LAV. , 24 APRILE 2013, SENTENZA N. 10001 – PRES. VIDIRI – EST. FERNANDES – P. M. (DIFF. ) ROMANO – RIC. OMISSIS – RES. OMISSIS

IN TEMA DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLE REGOLE PROCEDURALI PER I LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, LA SUFFICIENZA DEI CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, ARTICOLO 4 COMMA 3, DEVE ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE AI MOTIVI DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE, CHE RESTANO SOTTRATTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, COSICCHE´ OVE IL PROGETTO IMPRENDITORIALE SIA DIRETTO A RIDIMENSIONARE L’ORGANICO DELL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE AL FINE DI DIMINUIRE IL COSTO DEL LAVORO, L’IMPRENDITORE PUO`

LIMITARSI ALL’INDICAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI ECCEDENTI, SUDDIVISO TRA I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO NELL’AZIENDA, SENZA CHE OCCORRA L’INDICAZIONE DEGLI UFFICI O REPARTI CON ECCEDENZA, E CIO` TANTO PIU` SE SI ESCLUDE QUALSIASI LIMITAZIONE DEL CONTROLLO SINDACALE E IN PRESENZA DELLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO CON I SINDACATI ALL’ESITO DELLA PROCEDURA CHE, NELL’AMBITO DELLE MISURE IDONEE A RIDURRE L’IMPATTO SOCIALE DEI LICENZIAMENTI, ADOTTI IL CRITERIO DELLA SCELTA DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PENSIONE.

IL CASO

IL LAVORATORE DI UNA AZIENDA, COLPITO DA PROVVEDIMENTO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO, ALL’ESITO DI UNA PROCEDURA PER RIDUZIONE DEL PERSONALE, IMPUGNAVA IL MEDESIMO E SI RIVOLGEVA ALLA CURE DEL GIUDICE ONDE OTTENERE LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO.

ENTRAMBI I GIUDICI DEL MERITO RIGETTAVANO L’IMPUGNAZIONE, DICHIARANDO VALIDO ED EFFICACE L’INTIMATO RECESSO.

IN PARTICOLARE, LA CORTE TERRITORIALE OSSERVAVA CHE ERANO DA ESCLUDERSI VIZI INERENTI LA INCOMPLETEZZA O L’INSUFFICIENZA DELLE INFORMAZIONI RESE EX ART. 4, COMMA 3, LEGGE N. 223/91, IN QUANTO ERANO ESPLICITATI I MOTIVI CHE AVEVANO DETERMINATO LA SITUAZIONE DI ESUBERO E LA SPECIFICAZIONE DELLE RAGIONI OSTATIVE ALL’ADOZIONE DI MISURE ALTERNATIVE ALLA MOBILITA`.

INOLTRE, DETTA COMUNICAZIONE ERA STATA INVIATA ALLE RSU SUBENTRATE, A SEGUITO DEL PROTOCOLLO DEL 3 LUGLIO 1993 E, POI, DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 20 DICEMBRE 1993 PER L’INDUSTRIA, ALLE RSA.

LA CORTE DEL MERITO AFFERMAVA POI CHE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO, CON RIFERIMENTO ALL’INTERO COMPLESSO AZIENDALE GLOBALMENTE CONSIDERATO, TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI.

PURE SI RILEVAVA LA CORRETTEZZA DELLA COMUNICAZIONE (EX ART. 4, C. 9 LEGGE N. 223/91) INVIATA AL MINISTERO DEL LAVORO E NON ALLE DPL IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DEL COMMA 15 DEL CITATO ARTICOLO 4, VERSANDOSI IN UNA IPOTESI IN CUI L’ECCEDENZA RIGUARDAVA UNITA` PRODUTTIVE UBICATE IN PIU` REGIONI.

INFINE, LA SENTENZA DI SECONDO GRADO CHIARIVA CHE IL MANCATO INVIO DELLE MODALITA` APPLICATIVE DEI SISTEMI DI SCELTA ERA DEL TUTTO ULTRONEO, ATTESO CHE, IL CRITERIO CONVENZIONALMENTE ADOTTATO DALLE PARTI COLLETTIVE DI CONSENTIRE IL LICENZIAMENTO DI COLORO CHE ERANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA` O DI VECCHIAIA, CONSENTIVA DI FORMARE UNA GRADUATORIA RIGIDA E DI ESSERE APPLICATO E CONTROLLATO SENZA ALCUN MARGINE DI DISCREZIONALITA` PER IL DATORE DI LAVORO.

AVVERSO TALE PRONUNCIA PROPONE GRAVAME PER CASSAZIONE IL LAVORATORE, AFFIDATO E TRE MOTIVI.

LA DECISIONE

LA S. C. , CON LA SENTENZA IN BREVE COMMENTO, RIGETTA IL RICORSO E, IN PARTICOLARE, OSSERVA DI AVERE MANTENUTO NEL TEMPO UN ORIENTAMENTO COSTANTE. INFATTI, ERA GIA` STATO PRECISATO CHE LA LEGGE N. 223/91 AVEVA INTRODOTTO UN SIGNIFICATIVO ELEMENTO INNOVATIVO CONSISTENTE NEL PASSAGGIO DAL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, ESERCITATO EX POST NEL PRECEDENTE ASSETTO ORDINAMENTALE, AD UN CONTROLLO DELL’INIZIATIVA IMPRENDITORIALE, CONCERNENTE IL RIDIMENSIONAMENTO DELL’IMPRESA, DEVOLUTO EX ANTE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, DESTINATARIE DI INCISIVI POTERI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SECONDO UNA METODICA GIA` COLLAUDATA IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI AZIENDA.

DA CIO` DERIVA CHE I RESIDUI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE RIGUARDANO SOLO LA CORRETTEZZA PROCEDURALE DELL’OPERAZIONE (IVI COMPRESA LA SUSSISTENZA DELL’IMPRESCINDIBILE NESSO CAUSALE TRA IL PROGETTATO RIDIMENSIONAMENTO E I SINGOLI PROVVEDIMENTI DI RECESSO), CON LA CONSEGUENZA CHE NON POSSONO TROVARE INGRESSO IN SEDE GIUDIZIARIA TUTTE QUELLE CENSURE CON LE QUALI, SENZA CONTESTARE SPECIFICHE VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAI CITATI ARTICOLI 4 E 5 E SENZA FORNIRE LA PROVA DI MALIZIOSE ELUSIONI DEI POTERI DI CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE PROCEDURE DI MOBILITA` AL FINE DI OPERARE DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI, SI FINISCE PER INVESTIRE L’AUTORITA` GIUDIZIARIA DI UN’INDAGINE SULLA PRESENZA DI «EFFETTIVE» ESIGENZE DI RIDUZIONE O TRASFORMAZIONE DELL’ATTIVITA` PRODUTTIVA.

LA. S. C. , NELLA PARTE MOTIVA DELLA SENTENZA, RICORDA ANCHE I CONTENUTI DI CORTE COST. 268 DEL 1994, PER LA QUALE LA DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA LICENZIARE, POICHE´ ADEMPIE AD UNA FUNZIONE REGOLAMENTARE

DELEGATA DALLA LEGGE, DEVE RISPETTARE NON SOLO IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, SANZIONATO DALLA LEGGE N. 300 DEL 1970, ARTICOLO 15, MA ANCHE IL PRINCIPIO DI RAZIONALITA`, ALLA STREGUA DEL QUALE I CRITERI CONCORDATI DEVONO AVERE I CARATTERI DELL’OBIETTIVITA` E DELLA GENERALITA` OLTRE A DOVER ESSERE COERENTI CON IL FINE DELL’ISTITUTO DELLA MOBILITA` DEI LAVORATORI.

DUNQUE, CON RIGUARDO ALLA FATTISPECIE PORTATA ALLO SCRUTINIO DEL SUPREMO COLLEGIO, DEVE CONSIDERARSI RAZIONALMENTE ADEGUATO IL CRITERIO DELLA PROSSIMITA` AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON FRUIZIONE DI ‘‘MOBILITA` LUNGA’’, OLTRETUTTO MENZIONATO COME ESEMPIO NELLA SUDDETTA SENTENZA COSTITUZIONALE, STANTE LA GIUSTIFICAZIONE COSTITUITA DAL MINORE IMPATTO SOCIALE DELL’OPERAZIONE.

IN TALE SITUAZIONE APPARE DEL TUTTO CORRETTA LA SENTENZA IMPUGNATA PER LA QUALE L’OMESSA INDICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ECCEDENTE, NONCHE´ DELLA RELATIVA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO ERA SUPERFLUA, VISTO CHE LA PROCEDURA AVEVA INTERESSATO TUTTE LE CATEGORIE DI PERSONALE, TUTTE LE AREE PRODUTTIVE E TUTTI I SERVIZI.

SEGUONO VARIE ALTRE ARGOMENTAZIONI SU DIVERSE E DIFFERENTI TEMATICHE INTRODOTTE DAI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE CHE, PERALTRO, VENGONO INTERAMENTE RIGETTATI.

PERTANTO IL RICORSO E` RESPINTO CON CONDANNA ALLE SPESE DI SOCCOMBENZA.

I PRECEDENTI

INNANZITUTTO, V. CORTE COST 30 GIUGNO 1994, N. 268, IN RIV. IT. DIR. LAV. , 1995, II, 237 CON NOTA DI MANGANIELLO, NONCHE´ IN GIUR. IT. , 1995, I, 588 NOTA DI FATONE, N. 268. V. , POI, CASS. 18 MARZO 2011, N. 6284, IN MASS. 2001; CASS. 26 FEBBRAIO 2009, N. 4653, IVI, 2009; CASS. 12 AGOSTO 2009, N. 18253, IN MASS. GIUR. LAV. 2010, 45.

IN DOTTRINA, EX PLURIMIS, CFR. TATARELLI, IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E COLLETTIVO, PADOVA, 2006, 493 E SS. ; D’ANTONA, RIDUZIONE DI PERSONALE E LICENZIAMENTI: LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DELLA L. N. 223/1991, IN FORO IT. 1993, I, 2030.

Circolare INPS n. 61 14/05/2014

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Il processo di telematizzazione della presentazione di tutte le istanze di prestazione/servizio, avviato dall’Istituto con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011 e poi esteso anche alle prestazioni/servizi della Gestione dipendenti pubblici e della Gestione lavoratori dello sport e dello spettacolo, ha rafforzato nella cittadinanza l’esigenza di una presenza “sicurizzante” del funzionario INPS, in un contesto che garantisca accoglienza e tutoraggio.

Circolare n. 61 14/05/2014

OGGETTO: Supporto all’utenza debole nella presentazione delle domande telematiche di prestazione/servizio.

SOMMARIO: – Circolare n. 113/11: adeguata implementazione dell’area di front office di postazioni informatiche selfservice;

– presentazione diretta on line delle domande di servizio e fruizione dei servizi residenti mediante postazioni informatiche selfservice;

– azione di accoglienza e assistenza tecnica all’ utenza c. D. Debole.

Il processo di telematizzazione della presentazione di tutte le istanze di prestazione/servizio, avviato dall’Istituto con la circolare n. 110 del 30 agosto 2011 e poi esteso anche alle prestazioni/servizi della Gestione dipendenti pubblici e della Gestione lavoratori dello sport e dello spettacolo, ha rafforzato nella cittadinanza l’esigenza di una presenza “sicurizzante” del funzionario INPS, in un contesto che garantisca accoglienza e tutoraggio.

Al fine di assicurare a tutti l’accessibilità ai servizi, con particolare riferimento a quei soggetti che si trovino in situazioni di debolezza o che non dispongano delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica, l’Istituto, con la circolare n. 113 del 30 agosto 2011, ha previsto una implementazione dell’area di front office con un numero adeguato di postazioni informatiche self service.

Attraverso tali postazioni, in un ambiente connotato da affidabilità e sicurezza non solo tecnologica, gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on line delle domande di servizio oppure effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto per le quali risultano abilitati.

Si richiama al riguardo il carattere dispositivo di quanto contenuto nelle circolari citate, al fine di garantire all’utenza l’agibilità di un contesto affidabile, sicuro e volto a rimuovere tutti gli ostacoli connessi al digital divide che ancora colpisce le fasce più deboli della popolazione.

Per tale ragione è fondamentale che ogni qualvolta l’utenza manifesti presso l’area di front office difficoltà rispetto alla fruizione dei servizi dell’Istituto e, in particolare, alla presentazione on line delle domande di servizio, la Sede si assuma l’onere di affrontare tale difficoltà e provveda quindi, in tempo reale, a risolvere essa stessa il problema rappresentato.

Si ribadisce, pertanto, che presso le aree di front office devono essere disponibili un numero adeguato di postazioni informatiche self service.

Per consentire l’effettivo utilizzo di tali postazioni anche a quegli utenti, dotati di PIN, comunque non in grado di interagire autonomamente con gli strumenti informatici, è indispensabile che il responsabile URP, coadiuvato dai funzionari di sala e dal restante personale assegnato all’Ufficio relazioni con il pubblico, nonché dai funzionari informatici dei Gruppi di assistenza informatica interna ed esterna (G. A. I. ) di cui alla Circolare n. 112/2011, ove presenti, si faccia concretamente carico della necessità dell’utenza, supportandola nella utilizzazione delle postazioni self service per la presentazione telematica delle istanze di prestazione/servizio e per la fruizione dei servizi residenti nel cassetto previdenziale, svolgendo anche l’eventuale necessaria azione di assistenza tecnica.

Nell’evidenziare che restano ferme tutte le disposizioni contenute nella Circolare n. 137/2011, in particolare quelle relative al rilascio immediato del Pin dispositivo al cittadino, si ribadisce che è assolutamente fondamentale informare l’utente della possibilità di presentare immediatamente la domanda telematicamente presso le postazioni informatiche self service.

In alternativa dovranno essere fornite all’utenza tutte le informazioni utili alla prenotazione della presentazione della domanda telematica presso lo stesso sportello veloce attraverso il Contact Center Multicanale.

Nel richiamare l’attenzione delle Direzioni regionali sulla puntuale, tempestiva e conforme attuazione di quanto contenuto nella presente circolare, si evidenzia che sarà cura della Direzione generale effettuare attività di monitoraggio e verifica, al fine di garantire una completa, corretta e omogenea attuazione delle disposizioni fornite sull’intero territorio nazionale.

E-Commerce: Guida Fiscale 2.0 Vendita diretta

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L’ecommerce in Italia si distingue in diretto ed indiretto,  per quest’ultimo si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables (tipo files, software, et similia) immediatamente usufruibili dall’acquirente in via telematica (mail, download).

E-Commerce: Guida Fiscale 2. 0 Vendita diretta

L’ecommerce in Italia si distingue in diretto ed indiretto,  per quest’ultimo si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables (tipo files, software, et similia) immediatamente usufruibili dall’acquirente in via telematica (mail, download).

 

Commercio Elettronico Diretto

Nell’ecommerce con vendita diretta, le compravendite si perfezionano (compresa la “consegna” tramite mail/download) in via telematica e si basano su beni virtuali o servizi (es: omniatax. Corecommerce. Com).

Ai fini IVA la territorialità varia come segue:

a)     Se il committente è soggetto passivo IVA l’operazione ai fini IVA si considera rilevante nel paese in cui esso è “stabilito” ad eccezione di vendite effettuate a soggetti extra comunitari;

b)    Se il committente non è soggetto passivo IVA l’operazione ai fini IVA si considera rilevante nel paese del prestatore;

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:

WELCOME%20WOMEN%207. JpgA ricevere assistenza per redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce

Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce

Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce

Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.

I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

E-Commerce: Guida Fiscale 1.2 Vendita indiretta cessione a clienti UE

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Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).

E-Commerce: Guida Fiscale 1. 2 Vendita indiretta cessione a clienti UE

Come anticipato nelle precedenti guide per commercio elettronico di tipo “indiretto” si intende quello rivolto alla cessione di beni “fisici” con consegna “tradizionale”,  il diretto, invece, fa riferimento alle cessioni con beni downloadables per intenderci, tipo files, software, et similia, nel caso in esame affrontiamo vendite indirette a clienti comunitari (UE).

 

Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti UE

Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti comunitari si deve fare distinzione a seconda che l’acquirente o cessionario sia consumatore finale o  soggetto passivo IVA.

In caso di cessionario consumatore finale:

a)     Le vendite sono assoggettate ad IVA in Italia se il cedente italiano, sia nell’anno precedente che in quello in corso, ha effettuato, nello Stato membro in cui risiede il cliente, vendite a distanza di ammontare complessivo inferiore ad €. 100. 000,00[1]-[2].

b)    Per vendite superiori ad €. 100. 000,00[3]  l’operazione deve scontare l’imposta nello Stato membro di residenza dell’acquirente ed il cedente sarà tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale in loco o ad identificarsi direttamente in tale paese ai fini dell’assolvimento dell’IVA.

 

Come anticipato nella guida 1. 1 quando la cessione è assoggettata ad IVA in Italia si applica il Regime delle vendite per corrispondenza, che prevede  l’esenzione sia dall’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale , sia dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia esplicitamente richiesta, prima del pagamento o, se antecedente, della spedizione, dall’acquirente in ipotesi di soggetto passivo IVA e non solo. Resta fermo l’adempimento dei  corrispettivi delle vendite che devono essere annotati nell’apposito registro[4]-[5].

Quando il cessionario è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro, si configura una cessione intracomunitaria[6] per la quale deve essere emessa fattura con IVA non imponibile.

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 o contattaci alla mail ecommerce@networkfiscale. Com per ricevere assistenza dedicata a:

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[1] O di ammontare inferiore, se lo stato membro interessato ha al riguardo stabilito una disciplina IVA specifica interna.

[2] Vi sono casi limite in cui per certe fattispecie lo stato membro di residenza dell’acquirente, pretende assoggettamento imposta in loco indipendentemente dalla soglia, si consiglia l’azienda cedente di fornire comunicazione alla Agenzia delle Entrate.

[3] O a diversa soglia determinata da una disciplina specifica del singolo stato membro.

[4] Ai sensi degli artt. 21,22 e 24 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. Oo del DPR 696/96.

[5] Risoluzioni Agenzia delle Entrate n. 274E  del 3/07/2008 e n. 274E del 5/11/2009.

[6] Normata dagli artt. 41 e seguenti del D. L. 331/1993.

Circolare INPS n. 32 OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati.

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Circolare INPS n. 32

OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi – per rapporti a tempo determinato – ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.

L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.

Circolare INPS n. 32

OGGETTO: Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo – connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro – possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi – per rapporti a tempo determinato – ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato.

A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati.

L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.

PREMESSA

Con il Decreto direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013 (modificato dal Decreto n. 390 del 3 giugno 2013) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha introdotto un beneficio, anche in considerazione della mancata proroga delle disposizioni concernenti l’iscrizione nelle liste di

mobilità, di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici previsti dagli

articoli 8 e 25 della medesima legge, in caso di assunzione.

1. La disciplina del beneficio

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 6 agosto 2013 è stato pubblicato

l’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Con i citati decreti è stata prevista – nel limite complessivo di 20. 000. 000 di euro – la concessione di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Si forniscono al riguardo le seguenti precisazioni.

Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 7, co. 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (novellato dall’articolo 1, comma 40, della legge 92/2012 e successive modifiche e integrazioni; circa la suddetta equiparazione – ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela del lavoratore – si veda il messaggio 20830/2012).

I decreti si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.

Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto.

Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratoriiscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni; l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. In osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. A), legge 92/2012, il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore; si evidenzia che il diritto diprecedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. C ter), del d. L. Vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. D), del dl 76/2013 (cfr. Circolare 131/2013, nota 1).

Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata, se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento (es. : Tizio è licenziato il 01. 05. 2012; Alfa assume Tizio a tempo determinato dal 01. 02. 2013 al 31. 03. 2013; se Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01. 05. 2013 per tre mesi, può spettare il beneficio per entrambi i rapporti; se invece Beta – o lo stesso Alfa – assume Tizio il 01. 06. 2013, il beneficio può spettare solo per il primo rapporto).

Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per

rapporti di durata inferiore a sei mesi.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.

In considerazione della circostanza che il beneficio – come indicato nel preambolo del decreto – è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato – era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, il beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I benefici sono subordinati anche all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12,

13 e 15, della legge 92/2012.

Il decreto subordina i benefici al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (cfr. Art. 1, par. 1, lett. H), reg. (CE) 1998/2006; circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. Art. 1, par. 7, reg. (CE) 800/2008).

Precisazioni circa la durata e misura del beneficio.

In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.

In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, il limite

massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione (es. : Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01. 08. 2012 al31. 01. 2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01. 02. 2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01. 02. 2013).

Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto; si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es. : assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33×14] + 190 + [6,33×14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà

moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Le modalità di denuncia dell’incentivo spettante per gli operai agricoli a tempo determinato, sono illustrate nel

paragrafo 2. 3

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.

Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile); nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es. : Tizio è assunto dal 01. 02. 2013 al 30. 04. 2013 con orario pieno; a decorrere dal 01. 03. 2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile).

Precisazioni riguardanti l’apprendistato.

Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato, perché a questi

si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.

Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d. L. Vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa quanto segue.

A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato, d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato.

Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi.

2. Indicazioni operative.

2. 1 Domanda di ammissione ai benefici

Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’Inps specifica istanza; la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero

all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www. Inps. It.

Per le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, la domanda di ammissione potrà essere presentata accedendo, esclusivamente, al Cassetto previdenziale Aziende e non anche tramite Cassetto previdenziale Aziende agricole.

In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza.

Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare i sistemi informativi centrali dell’Istituto provvederanno a definire le istanze pervenute nei termini indicati.

Dell’avvenuta definizione verrà dato avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto; i singoli datori di lavoro riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2. 2.

In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

2. 2 Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4N” che, a decorrere dal 01. 01. 2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 ”; il codice autorizzazione è attribuito automaticamente dai sistemi informativi centrali, contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di istanza “LICE”.

I datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all’interno di

, elemento i seguenti elementi:

– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “LICE” avente il significato di “bonus per assunzione lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013”;

– nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;- nell’elemento sarà indicato l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013

“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L432” avente il significato di “conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013” e con il codice “L433” avente il significato di “arretrati conguaglio bonus lavoratori licenziati – DD n. 264 del 19. 04. 2013”;

Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di, , , i seguenti elementi:

– nell’ elemento dovrà essere inserito il codice causale “M302” avente il significato di “Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n. 264 del 19. 04. 2013;

– nell’elemento , indicheranno l’importo da restituire.

Per i lavoratori non più in forza i datori di lavoro, potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza e cioè:

– all’interno dell’elemento il valore “LICE”;

– nell’elemento il valore “H00” (Stato);

– nell’elemento l’importo del beneficio spettante per periodi pregressi.

Per tali lavoratori – non essendo più in forza – non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

Sarà invece valorizzato l’elemento con il codice di nuova istituzione “NFOR”, che contraddistingue appunto i lavoratori non più in carico all’azienda.

I datori di lavoro che sono stati autorizzati al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Le cooperative e loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 dovranno attenersi, per la fruizione del beneficio, alle istruzioni operative descritte nel presente paragrafo.

2. 3 Datori di lavoro agricoli

Le seguenti istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo

trimestre 2014.

Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro – per un dato mese – dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:

nelle denunce principali ( P ) o sostitutive ( S ), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese,:

per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

nel campo CODAGIO, il valore A1:

nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante nelle denunce di variazione ( V ), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013:

per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

nel campo CODAGIO, il valore A1:

nel campo della retribuzione, l’importo dell’ incentivo spettante.

Si evidenzia che l’incentivo spettante – il cui importo complessivo e la quota di ripartizione

mensile per gli OTI verranno comunicati nel caso di accoglimento dell’istanza – per gli OTD

dovrà essere, a cura del datore di lavoro, calcolato con le modalità già descritte in precedenza ( par. 1” Precisazioni circa la durata e misura del beneficio”).

La denuncia Dmag contenente l’ agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della richiesta datoriale dell’ incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. Circolare Inps n. 46/2011) e pertanto l’ eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l’opportuno messaggio d’ errore.

3. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile dell’incentivo ai datori di lavoro per il reimpiego di lavoratori licenziati, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, posto a carico dello Stato ed evidenziato nelle denunce con i codici “L432” e “L433”, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive, il nuovo conto:

GAW32137 – Incentivo ai datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nel dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ai sensi dei decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013.

Gli importi dei benefici eventualmente restituiti dai datori di lavoro, poiché indebitamente conguagliati ed evidenziati nel flusso UniEmens con il codice “M302”, dovranno essere imputati al conto GAW24137, anch’esso di nuova istituzione.

Il conto GAW32137 sopra citato dovrà essere utilizzato, altresì, per l’imputazione contabile del beneficio in questione spettante ai datori di lavoro agricoli.

I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.  

SERVITÙ NON AEDIFICANDI: Rinuncia del diritto a titolo oneroso trattamento fiscale

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Quesito: l’istante ha fatto presente di aver acquistato nel 1991 la proprietà di una abitazione a favore della quale insiste una servitù non aedificandi, gravante su un confinante terreno di proprietà di terzi, consistente nel divieto di costruire a distanza minore di 80 metri lineari.  

RISOLUZIONE N. 210/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso   Roma, 22 maggio 2008   

OGGETTO: Istanza di interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. IRPEF – rinuncia servitù- art. 67 DPR 22 dicembre 1986 n. 917   

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art.   67 del  DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (T. U. I. R), è stato esposto il seguente.   

QUESITO   

L’istante ha fatto presente di aver acquistato nel 1991 la proprietà di una abitazione a favore della quale insiste una servitù non aedificandi, gravante su un confinante terreno di proprietà di terzi, consistente nel divieto di costruire a distanza minore di 80 metri lineari.

Avendo intenzione di rinunciare alla servitù in questione ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette applicabile al corrispettivo che dovrebbe ricevere a fronte della rinuncia in questione.   

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

   L’istante   ritiene che la cessione non sia soggetta a tassazione, in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie elencate dall’art. 67 del TUIR. In particolare non si realizza una plusvalenza tassabile dato che il corrispettivo della rinunzia non costituisce un utile ma la monetizzazione di un diritto esistente che viene meno.   Manca dunque l’intento speculativo che caratterizza le ipotesi elencate dalla disposizione citata.  

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nell’ambito della categoria dei diritti reali si distinguono i diritti reali su cosa altrui, i quali, presupponendo una scissione delle facoltà attinenti al diritto di proprietà, comportano che talune di esse vengano compresse in modo che un terzo possa esercitare  un diritto che ha come contenuto dette facoltà. Il diritto di proprietà riacquista la sua ampiezza quando il diritto reale su cosa altrui viene meno (consolidazione).

Nell’ambito dei diritti reali la servitù prediale consiste, ai sensi dell’art. 1027 c. C. , nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Il vantaggio e il corrispondente onere ineriscono direttamente ai suoli, limitando i poteri di godimento e di utilizzazione del fondo servente e attribuendo corrispondenti vantaggi al contiguo fondo dominante. I diritti reali di godimento si perdono anche per effetto della rinunzia. La rinuncia alla servitù è prevista dall’art. 1350, n. 5), del c. C. Per quanto concerne la forma del contratto, e dall’art. 2643 n. 5, del c. C. , concernente la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

Nel caso di specie l’istante intende rinunciare ad una servitù che si concreta nel diritto di pretendere che altri non costruiscano ad una distanza minore di 80 metri dal confine del proprio fondo. La rinuncia fa venir meno il vincolo di natura reale sul fondo dominante con effetti erga omnes, nel senso che il proprietario di detto suolo e i suoi aventi causa non potranno più far valere i diritti nascenti dalla servitù.

Trova applicazione pertanto l’art. 9, comma 5, T. U. I. R. , il quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento”.   In  particolare  sulla  base  della disposizione citata il corrispettivo della rinuncia va ricondotto all’art. 67 lettera b) del TUIR, concernente le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso  di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Si ritiene infatti che la vicenda in esame sia assimilabile alla cessione, sulla base delle argomentazioni già svolte nella Risoluzione del 16/02/2007, n. 25, la quale, pur trattando un tema diverso, ha, sostanzialmente, espresso tale criterio ermeneutico di carattere generale. Una volta stabilito che la fattispecie è riconducibile al richiamato articolo 67, co. 1, lett. B), si pone il problema di individuare le modalità di determinazione della plusvalenza.  

In linea generale, in base all’art. 68 del T. U. I. R. , la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra:  1)  il “corrispettivo” percepito nel periodo di imposta;   2)  il prezzo di acquisto originario.    Nel caso di specie, mentre non si pongono problemi in ordine alla determinazione del corrispettivo, contrattualmente determinato, è indubbio che il prezzo di acquisto originario, ove non autonomamente individuato al momento di acquisto del diritto con riferimento particolare alla “servitus non edificandi”, debba essere estrapolato dal prezzo complessivo di acquisizione dell’immobile e di costituzione della servitù a suo tempo pagato da colui che, adesso, rinuncia alla servitù.

Al riguardo può essere utilizzato un criterio  di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo  attuale  dell’immobile  e  della  rinuncia alla  servitù  e  il  corrispettivo percepito per la rinuncia alla servitù.  

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ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014

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Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…

 

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014 

 

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori.

 

Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private.

 

A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni  interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014).

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”.

Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:

·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.

In particolare per le associazioni:

·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;

·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  

 

Fonti ed Allegati

Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati

Circolare  Ministero di Giustizia

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014

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Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori…

 

ASD – SSD – APS: Certificato penale del casellario giudiziale per neo assunti dal 7 aprile 2014 

 

Da lunedì 7 aprile chi assume personale impiegato con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che non abbia commesso reati contro i minori.

 

Il 7 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) e riguarda direttamente sia il mondo non profit che le aziende private.

 

A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n. 313 (T. U. ) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T. U. Al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni  interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.

 

Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Sulla istanza di rilascio occorre applicare una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10. 000,00 a euro 15. 000,00 (art. 2 D. L. 39/2014).

Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 del T. U. , denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all’art. 25 D. P. R. 14/11/2002 n. 313)”.

Le ASD – SSD – APS  e tutte le aziende di lucro (S. R. L, S. P. A, Snc, Sas, Ditte individuali, etc. ) in relazione alle tipologie di addetti e/o risorse umane impiegate devono:

·        Risorse Umane assunte  con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato: l’obbligo riguarda i neo assunti dal 7 Aprile,  Il Ministero ha chiarito che qualora i tempi di acquisizione del certificato penale si protraessero oltre il prossimo 7 Aprile, l’interessato può, nel frattempo, rilasciare un’autocertificazione.

In particolare per le associazioni:

·        Coloro che sono Associati e prestano attività esclusiva di volontariato: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale;

·        Compensi erogati ad istruttori in regime 398/91 in via occasionale e non professionale: sono esclusi dall’obbligo di certificazione penale.  

 

Fonti ed Allegati

Modello da Compilare per Lavoratori Subordinati o Parasubordinati

Circolare  Ministero di Giustizia

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 1

Nota di Chiarimento del Ministero di Giustizia n. 2

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà

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