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martedì 14 Gennaio 2025
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Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi

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 Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il…

 

Cartella Esattoriale: prescrizione della notifica per cartelle inerenti le imposte sui redditi

Il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali inerenti le imposte sui redditi, per inteso IVA, IRES, IRAP, ed  IRPEF,  è disciplinato dall’articolo 25 del DPR numero 602/1973, il quale  prevede che la cartella di pagamento  deve essere notificata dall’ente di riscossione (Equitalia, Soget, Gerit, etc. ), a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

·        del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del DPR n. 600/1973 e/o dall’articolo 54 bis del DPR n. 633/1972, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 ai sensi del DPR n. 917/1986;

·        del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973;

·        del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

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Assegnazioni immobili delle società ai soci persone fisiche guida 1.0

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La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili  e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.  

 Assegnazioni immobili delle società ai soci persone fisiche guida 1. 0

 

La legge di stabilità 2016, Articolo 1, commi 115-120, “assegnazioni/cessioni di beni ai soci e trasformazione in società semplice” reintrodotto nel nostro ordinamento, un regime fiscale agevolato, in merito alle imposte dirette ed indirette, per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili  e di beni mobili registrati (oggetto di altra nostra divulgazione), nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.

 

Il legislatore ha indicato una serie di condizioni specifiche   che   devono   sussistere,   tutte   congiuntamente   e   necessariamente,   per   ritenere agevolabili le operazioni in argomento. La ricorrenza di uno o solo di alcuni di essi dunque non consentirà di ritenere usufruibile l’agevolazione.

 

Presupposto Soggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci

Possono usufruire, entro il termine del 30 settembre 2016, dell’assegnazione agevolata di beni immobili, tutte le società commerciali sia di persone che di capitali ed i rispettivi soci persone fisiche.

 

è prevista una limitazione solo con riferimento alla trasformazione in società semplice, riservata unicamente a quelle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili.

 

Dall’elenco,  tassativamente  indicato  dal  comma  115  dell’Articolo  1  legge  di  stabilità  2016, risultano dunque escluse le società cooperative.

I soci persone fisiche che in qualità di assegnatari o cessionari, potranno beneficiare della agevolazione fiscale non sono assoggettati a particolari limitazioni di natura soggettiva, nel senso che possono beneficiarne sia soggetti persone fisiche, non imprenditori né esercenti arti o professioni, che soci persone fisiche imprenditori, esercenti arti o professioni, società di persone , società di capitali nonché le cooperative che siano socie di tali società.

 

Presupposto oggettivo Assegnazione di Immobili della società ai soci

Il regime speciale agevolato può trovare applicazione con riferimento  alle società commerciali che siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali parziari su beni immobili e che intendano assegnarli o venderli ai propri soci, e  alle sole immobiliari di gestione, proprietarie o titolari di diritti reali parziari di godimento su beni immobili che intendano trasformarsi in società semplici.

 

I beni immobili che possono formare oggetto di assegnazione e di cessione ai soci sono solo “i beni diversi da quelli indicati nell’Articolo 43 comma 2 primo periodo del DPR n. 917/1986”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività.   Per tale ragione tra gli immobili esclusi dalla agevolazione, oltre gli immobili strumentali per destinazione, rientrano anche gli immobili patrimonio, ai sensi dell’Articolo 90 del DPR n. 917/1986, e quelli strumentali per natura  che  siano  utilizzati  esclusivamente  per  l’esercizio  dell’impresa  da  parte dell’imprenditore o della società che ne sia proprietaria.

 

Gli immobili strumentali per natura e gli immobili patrimonio che invece non siano utilizzati direttamente per l’esercizio della attività, come quelli concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, possono formare oggetto di assegnazione o di cessione agevolata ai soci.

In altri termini possono essere oggetto di assegnazione e/o cessione agevolata:

·        i beni merce (sia abitativi che strumentali);

·        i terreni agricoli o i terreni edificabili;

·        i  fabbricati  strumentali  per  natura  (categorie  catastali  B,C,D,E  e  A10)  purché  locati  o concessi in comodato a terzi, oppure non utilizzati direttamente;

·        i beni patrimonio ex Articolo 90 del DPR n. 917/1986  (abitazioni /terreni sia agricoli che edificabili locati a terzi ovvero non utilizzati per l’attività).

N. B.  I beni agevolati non dovevano essere necessariamente posseduti dalla società alla data del 30 settembre 2015 come invece previsto per la qualifica di socio e per la estromissione dei beni dal regime di impresa, seppur con riferimento a una data diversa.

 

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ASD E APS: No alla responsabilità solidale tributaria delle precedenti gestioni

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La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi… 

ASD  E APS: No alla responsabilità solidale tributaria delle precedenti gestioni

La Cassazione con sentenza del 6 settembre 2013 n. 20485 ha sancito una linea di demarcazione importante a tutele di coloro che sono “subentrati” nella gestione in associazioni ed enti non profit ed in data successiva alla loro nomina hanno subito notifica di avviso di accertamento e/o atti similari per annualità pregresse facenti capo a soggetti diversi da loro stessi…

Secondo la Corte di Cassazione la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto della associazione non riconosciuta (la quasi totalità delle Associazioni di Promozione Sociale ed Associazione Sportivo Dilettantistiche) non è collegata alla mera titolarità  della rappresentanza dell’ente stesso bensì alla attività negoziale realmente svolta per suo conto.

Questo principio  va a tutelare centinaia di casi in Italia di imprenditori ed appassionati che per non perdere il diritto di gareggiare in un determinata categoria sono subentrati  nell’organo amministrativo di associazioni che gestiscono attività sportive (tennis, calcio a 11, calcio a 5, basket, pallavolo, etc. ) precostituite da altri soggetti. In questo caso il subentrante si è visto recapitare cartelle ed atti dalla amministrazione finanziaria a proprio nome in solido con “la vecchia gestione”.

Se sei in questa situazione e devi gestire la fase di contraddittorio e/o di contenzioso 

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Società Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto SRLCR

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L’Art. 9 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (commi 13 e 14) in vigore dal 28 giugno 2013 ha eliminato la possibilità di costituire Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il limite di 35 anni di età per la costituzione della Società a responsabilità limitata semplificata.

Società Responsabilità Limitata a Capitale Ridotto SRLCR

 L’Art. 9 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 (commi 13 e 14) in vigore dal 28 giugno 2013 ha eliminato la possibilità di costituire Società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il limite di 35 anni di età per la costituzione della Società a responsabilità limitata semplificata.

Pertanto dal 28. 06. 2013 è possibile costituire soltanto le Srl ordinarie, le Srl ordinarie a capitale ridotto (SRLCR) e le Srl semplificate.

Le società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR), inferiore a 10. 000,00 euro si costituiscono per atto pubblico e devono essere iscritte al Registro Imprese.

Scelta rispetto alla Srl semplificata

Chi sceglie la Srl a capitale ridotto rispetto alla semplificata è motivato dallo statuto vincolante (soprattutto nella configurazione dell’oggetto sociale) delle seconde e dalle difficoltà a renderle operative, basti pensare a casi in cui le banche si sono rifiutate di aprire il conto corrente o ad oggetti sociali non adeguati al codice ateco con iscrizione sospesa in CCIAA.

Le SRL semplificate richiedono ulteriori interventi legislativi per godere di una piena operatività.

Scelta rispetto alla Srl ordinaria

La principale differenza con le SRL ordinarie si fonda sulla tariffa  notarile, considerate che si calcola a percentuale sul capitale sociale sottoscritto, costituire una SRLCR  con 1 euro di capitale sociale, fa risparmiare in sede di costituzione fino a 2. 000 euro di  compenso al notaio (nostri dati su Roma e Milano).

Con il primo bilancio in utile si può patrimonializzare la SRLCR ed ovviare alla bassa capitalizzazione di avvio.

Fonti normative

ART. 44 del D. L. N, 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012 in vigore dal 26/06/2012

ART. 2463-bis C. C.

ART. 2330 C. C.

 

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CUBATURA: riaperti i termini per rivalutazione ed affrancamento all’8%

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La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2014  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

 

CUBATURA: riaperti i termini per la rivalutazione e l’affrancamento al 4%

La legge di stabilità ha riaperto fino al 30 giugno 2016  i termini per l’affrancamento delle plusvalenze relative ai diritti di cubatura  purché siano posseduti alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, oppure da società semplici ed enti non commerciali, anche non residenti.

La plusvalenza da cessione ed il risparmio di imposta conseguito

La facoltà di rivalutare il diritto di cubatura è vantaggiosa ai fini della riduzione o dell’annullamento della plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del Tuir (DPR 917/86) in occasione di una cessione a titolo oneroso. Pertanto in tal modo a fronte di un gettito  medio di imposta sulla plusvalenza da cessione pari al 43% (ad eccezione della tassazione separata che può essere mediamente inferiore di un 8%), il cedente sconta un affrancamento secco del 8% (pagabile in tre comode rate o in unica soluzione).  

Consigliato, tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito (entro 30. 06. 2016), il cedente può pacificamente versare l’imposta sostitutiva in unica rata e chiudere la partita con il Fisco.

L’Aliquota

L’affrancamento può essere effettuato dietro pagamento di una imposta sostitutiva che va calcolata applicando una aliquota del 8% rispetto al valore attribuito ai diritti di cubatura tramite perizia asseverata in tribunale da tecnico iscritto all’albo (requisito della certificazione) o dal notaio (maggiormente onerosa). Nell’ipotesi in cui il terreno fosse ceduto prima del 30 giugno 2016, la perizia dovrà essere esposta prima del rogito dal momento che il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione dell’atto di vendita.

Le rate

La norma prevede due ipotesi per il versamento dell’imposta da affrancamento:

1.       unica soluzione con F24 (codice 8056) entro il 30. 06. 2016;

2.       tre rate con quota capitale di pari importo con scadenze:

a.       30. 06. 2016;

b.      30. 06. 2017 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056);

c.       30. 06. 2018 maggiorata di interessi del 3% (codice unico 8056).

Resta salvo il diritto in capo al contribuente (garantito da prassi, giurisprudenza e dottrina) che volesse avvalersi nuovamente della rivalutazione, di non versare il 8% per intero ma limitarsi alla differenza.

Per info o assistenza professionale specializzata contattare lo Studio Associato Alessio Ferretti & Partners  o Network Fiscale S. R. L. Unipersonale chiamando al 

Numero Verde 800. 19. 27. 52  – a. Ferretti@networkfiscale. Com

Istruttori sportivi: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

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Gli istruttori sportivi titolari di partita Iva sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e possono scegliere tra tre regimi fiscali tra il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi, vi forniamo assistenza per comprendere quale scegliere.

Istruttori sportivi: guida fiscale e previdenziale per aprire la partita iva

 

Gli istruttori sportivi titolari di partita Iva sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata INPS e possono scegliere tra tre regimi fiscali tra il vecchio articolo 13 della Legge 388 del 2000,  quello ordinario ed il regime dei minimi, vi forniamo assistenza per comprendere quale scegliere.

 

Aspetti Previdenziali

La Gestione Separata, presenta una grande convenienza: si paga a percentuale sul reddito dichiarato e non prevede il versamento dei contributi fissi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ricordiamo che un commerciante o un artigiano versano circa 880 euro ogni tre mesi, 3600 annui: anche se hanno una perdita devono versare il minimale.

Con la Gestione Separata INPS, se il reddito è zero, i contributi non devono essere versati: si versano in percentuale al reddito (circa il 30%) e non prevedono un minimale.

 

Aspetti Fiscali

La quasi totalità dei consulenti consiglia di aprire partita iva in regime dei minimi: è un errore nella quasi totalità dei casi, un agguato finanziario.

Il governo Monti ha riformato il regime dei minimi, con decorrenza “reddituale” dal 1° gennaio 2012: penalizzandolo. Hanno creato lo specchietto per le allodole, riducendo l’aliquota di imposta sostitutiva dell’Irpef dal 20% al 5%.

Di fatto, prima in Unico i contribuenti minimi versavano solo il saldo, pertanto,  il 20% di cui sopra era effettivo. Dal giugno del 2013 (Unico PF 2013 Redditi 2012) i contribuenti minimi hanno versato il saldo e l’acconto, tradotto il 5% + il 5%, uguale il 10% di uscite finanziarie effettive.

 

Per capire perché parliamo di “specchietto per allodole” non basta però, andiamo avanti:  il governo Monti ha abrogato il diritto per i contribuenti minimi di appore la ritenuta di imposta in fattura, in capo ai clienti titolari di partita iva. Il professionista sveglio, contrattava sul netto, accollava la ritenuta al cliente soggetto passivo IVA,  portandosi in deduzione i costi inerenti alla propria attività, arrivava in dichiarazione dei redditi con un credito di imposta con cui compensava il debito contributivo da versare alla Gestione Separata dell’INPS, di fatto, il contribuente minimo prima del Governo Monti, a giugno (se era oculato e ben assistito) non tirava fuori un centesimo di euro, compensava. Oggi, versa il dieci per cento di imposta (5% di acconto e 5% di saldo) oltre ai contributi (circa il 30%  del reddito imponibile). A titolo esemplificativo ma non esaustivo: basta pensare che un istruttore con un reddito (inteso come ricavi al netto dei costi) di 18. 000, ha uscite finanziarie per euro 1. 800 a titolo di imposta sostitutiva (5% + 5%) oltre a 5. 400 euro di contributi, in totale 7. 200 euro da versare in dichiarazione dei redditi.

 

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Istanza di Sospensione Giudiziale

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Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.

Istanza di Sospensione Giudiziale

Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.

L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado).

Motivazione

L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato.

N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole.

Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito.

Presentazione

Può essere:

a)     inserita nel ricorso;

b)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio.

 

Decisione

La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata.

 

ECCEZIONALE UDIENZA

Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione.

In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia.

 

Istanza di Sospensione Giudiziale

Ai sensi dell’articolo 47 del D. LGS nr. 546 del 1992, il ricorrente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato a condizione che questa possa procurargli un danno grave ed irreparabile.

L’istanza di sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto (o degli atti) impugnato può essere proposta solo alla Commissione Tributaria Provinciale (ex primo grado).

Motivazione

L’istanza deve essere motivata e deve emergere in modo chiaro ed ineluttabile il danno ingiusto ed irreparabile che il contribuente subirebbe dalla esecutività dell’atto impugnato. Il “fumus boni iuris”, inteso come parvenza del buon diritto che legittima l’applicazione dell’istituto giuridico della sospensiva giudiziale, richiede la sua esposizione nell’atto e, anche a seguito di cognizione necessariamente sommaria, deve apparire ammissibile e fondato.

N. B. : L’esecuzione dell’atto impugnato può essere sospesa solo se all’istante ne derivi un danno grave e non più riparabile, anche in presenza di una futura possibile decisione a lui favorevole.

Pertanto, la motivazione è alla base della decisione di accoglimento o diniego che si fonda su una decisione nel merito.

Presentazione

Può essere:

c)     inserita nel ricorso;

d)    in via autonoma, depositandola in segreteria o attraverso notifica propria delle regola procedurali sulla costituzione in giudizio.

 

Decisione

La decisione di accogliere (anche parzialmente) o rigettare l’istanza giudiziale deve essere presa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La decisione è inoppugnabile ma può essere revocata o modificata.

 

ECCEZIONALE UDIENZA

Fermo restando in termini di 180 giorni appena descritti, qualora si verificasse la fattispecie di eccezionale urgenza, il presidente della commissione tributaria adita, con motivazione, può disporre la sospensione dell’atto fino alla data di pronuncia della commissione.

In caso di accoglimento e sospensione della esecutività dell’atto, la trattazione della controversia deve essere fissata entro 90 giorni dalla data della pronuncia.

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Il Piano di Risanamento di una storica Cantina Vitivinicola dell’Umbria affidato ai professionisti di networkfiscale.com

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Nella mattinata di sabato 18 gennaio, il Presidente Antonello Ciurnelli ed il Consiglio di Amministrazione della Sasso dei Lupi, coadiuvati dal Team di professionisti di NetworkFiscale. Com guidato dal Dott. Alessio Ferretti, hanno esposto il piano triennale di risanamento aziendale e di rilancio

Il Piano di Risanamento di una storica Cantina Vitivinicola dell’Umbria affidato ai professionisti di networkfiscale. Com

Nella mattinata di sabato 18 gennaio, il Presidente Antonello Ciurnelli ed il Consiglio di Amministrazione della Sasso dei Lupi, coadiuvati dal Team di professionisti di NetworkFiscale. Com guidato dal Dott. Alessio Ferretti, hanno esposto il piano triennale di risanamento aziendale e di rilancio, dinanzi ad una attenta platea di soci conferitori, della stampa e delle autorità politiche, quest’ultime sono intervenute in modo attivo con l’Assessore alle Politiche agricole della regione Umbria, Fernanda Cecchini ed il consigliere regionale Gianfranco Chiacchieroni, affermando il proprio supporto e sostegno all’azienda.

In un contesto economico globale e locale di estrema difficoltà, caratterizzato da carenza di liquidità, istituti bancari che restringono il credito, conferimenti di uva in calo e creditori insolubili, il management della Sasso dei Lupi ha avuto il coraggio di prendere il toro per le corna e redigere un serio ed attendibile Piano di Risanamento Economico e Finanziario che è solo l’ultimo atto di un percorso di ristrutturazione già avviato negli ultimi tre anni.

“La Società Cooperativa Agricola Sasso Dei Lupi (www. Sassodeilupi. It), è una azienda vitivinicola umbra, affermata in Italia ed all’estero, attiva dal 1959, che descrive storie di vite e di terra di una moltitudine di famiglie umbre, aver ricevuto l’incarico di elaborare il piano di rilancio mi riempie di orgoglio per le mie origini e senso di responsabilità verso tutti coloro che sono coinvolti nel progetto”. Queste le parole, al termine dell’assemblea, del Dott. Ferretti Alessio, ex Presidente della Commissione Bilancio e Patrimonio del Comune di Grottaferrata e fondatore di NetworkFiscale. Com il portale italiano per l’assistenza tributaria ed amministrativa alle imprese su tutto il territorio nazionale. Per la cantina vitinicola il Team di lavoro ha proveduto anche ad installare programma contabile in cloud specifico e personalizzato alle esigenze del settore (registri di commercializzazione, registri di vinificazione, gestione punti vendita, gestione dei franchising, schede socio conferitore, liquidazione uva, caratteristiche del vitigno, fidelity card, etc. ), alla formazione delle risorse umane coinvolte ed alla rinegoziazione finanziaria con gli istituti di credito.

Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette

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Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette

Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.

 

Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette

Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.

Se non assistiti da un valido team di consulenza tributaria che pianifica queste operazioni consentendone la massima deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, si rischia di “cadere” nel disposto dell’articolo 100 comma primo del DPR n. 917/1986.

Infatti il nostro legislatore fiscale ha normato i “viaggi pre­mio” a favore dei dipendenti,  con l’articolo 100, comma 1, del  richiamato Tuir, il quale dispone che “le spese relative ad o­pere o servizi utilizzabili dalla generalità dei di­pendenti o categorie di dipendenti volontaria­mente sostenute per specifiche finalità di edu­cazione, istruzione, ricreazione, assistenza so­ciale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazio­ni di lavoro dipendente risultante dalla dichiara­zione dei redditi”, tradotto per un milione di euro di costo del personale puoi dedurti solo 5mila…un delirio, una norma superata ed addirittura contraria ad una politica sociale e di stimolo a favore dei dipendenti.

Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti,  in assenza di pianificazione tributaria, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, orientamen­to  confermato anche  dalla circolare n. 16 del 2009 dell’illustre Asso­nime.

Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’articolo 51, comma primo, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’im­posta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro(. )”. Pertan­to, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipenden­te/collaboratore [cfr. Soppressione della lett. B) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ri­corrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 comples­sivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.

Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico. Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura re­tributiva.

Tassa Vidimazione Annuale Libri: Scadenza entro 16.03.2016

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Tassa Vidimazione Annuale Libri: Scadenza entro 16.03.2016

Tassa di Vidimazione annuale libri (concessione governativa): da versare entro 16. 03. 2016

 

Entro il 16. 03. 2016, a norma dell’articolo 23 della Tariffa allegata al D. P. R. 641/1972, saranno tenuti al versamento della tassa di concessione governativa i seguenti soggetti:

  •  società per azioni;
  •  società in accomandita per azioni;
  •  società a responsabilità limitata (anche la s. R. L. Semplificata);
  •  società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
  •  sedi secondarie di società estere;
  •  consorzi e aziende di enti locali;
  •  enti pubblici;

nella misura di € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516. 456,90 e di € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

N. B. La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito e, pertanto, in caso di aumenti o riduzioni dello stesso, successivi a tale data, non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.

Modalità e termini di versamento
Tassa forfetaria (per S. P. A. , S. A. P. A. , S. R. L. , Società Consortili per azioni o a responsabilità limitata, Aziende Speciali e Consorzi  fra Enti territoriali costituiti ai sensi della Legge 142/1190 sostituita dal Decreto Legislativo 267/2000)

 

Il pagamento della tassa di concessione governativa può avvenire con le seguenti modalità:

ü in caso di soggetti neo costituiti, ovvero per l’anno di inizio attività, l’importo sopra riportato (€ 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516. 456,90 e di € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo) deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

ü per gli anni successivi, il versamento va effettuato entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente (16 marzo), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, Sezione Erario – Codice Tributo “7085” – Causale: “Tassa annuale vidimazione libri sociali”. Per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale adempimento deve essere esibita la ricevuta dell’anno precedente.

La tassa di concessione governativa non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l’applicazione della tassa annuale forfetaria poiché non viene richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, nel corso dell’anno, deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l’intero anno ed il regime forfetario cessa di operare nell’anno successivo a quello della modifica.

In ogni caso, la copia del versamento effettuato con il modello F24 deve essere allegata al Modello L2, mentre se viene effettuato con conto corrente postale deve essere allegata la Ricevuta di Attestazione Pagamento.

 

Soggetti esenti

Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa le ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/1997), le Cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) e le associazioni di volontariato.

Sono esenti dal pagamento anche il formulario di identificazione trasporti dei rifiuti e il registro di carico e scarico dei rifiuti.

Tassa ordinaria (per Imprese individuali,  Società di persone, cooperative, Consorzi  ex art. 2612 Codice Civile, Professionisti, Società Cooperative a responsabilità limitata, Mutue assicuratrici)

Il pagamento ammonta ad € 67,00 per ogni registro di 500 pagine o frazione. Deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 – intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto 21 – 65100 – Pescara, Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali.

 

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