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mercoledì 15 Gennaio 2025
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Società Cooperativa Agricola: aspetti giuridici e riflessi fiscali nel mondo vitivinicolo

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Un quadro di riferimento sul mondo delle cooperative agricole nel settore vitivinicolo, allo scopo di fare focus sul presupposto soggettivo, la mutualità prevalente, la riserva minima obbligatoria ed un assaggio della esenzione Ires…

 

Il Modello della “Società Cooperativa Agricola” aspetti giuridici e riflessi fiscali

Presupposto Soggettivo

L’articolo 2135 del codice civile[1] dispone che le cooperative sono considerate imprenditori agricoli se utilizzano per lo svolgimento di determinate attività[2] “prevalentemente prodotti dei soci”.

L’articolo 1 del D. Lgs nr. 99/2004 ha chiarito che le cooperative agricole possono assumere la qualifica di “Società Agricola” quando nel proprio oggetto sociale è previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile e la denominazione contiene l’indicazione di Società Agricola.

Mutualità Prevalente

Il carattere della mutualità prevalente è elemento base per usufruire dei benefici fiscali, ai sensi dell’articolo 2512 c. C. I requisiti per ottenerla sono i seguenti:

1.      la cooperativa deve svolgere prevalentemente la sua attività a favore dei soci;

2.      deve essere iscritta in un apposito albo presso il quale si deposita annualmente il bilancio;

3.      deve prevedere nello statuto e rispettare i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514[3] del c. C.

Nel dettaglio è poi l’articolo 2513 c. C. [4] che identifica e disciplina il carattere della prevalenza, in particolare alla lettera “C” dispone che:

“il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve superare il 50% del costo totale delle merci, materie prime, sussidiarie, riportato nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi acquistati, il cui costo complessivo è riscontrabile nella voce B7”.

Non rilevano ai fini del criterio della prevalenza e quindi sono esclusi dal relativo computo, sia i proventi derivanti da contributi pubblici (classificati nella voce A5 del conto economico), sia l’eventuale incremento delle rimanenze.

Resta fermo che la condizione di prevalenza deve sempre essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa. Si fa notare che possono quantificare la prevalenza in base alla quantità, anziché il valore, dei prodotti conferiti dai soci.

Ires

Ai fini dell’imposizione diretta i redditi derivanti dalla manipolazione e/o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci godono della esenzione da Ires[5].

Anche la mera rivendita dei prodotti conferiti, in tal caso l’uva et similia, gode della esenzione ai fini delle imposte dirette[6].

Misura dell’esenzione

L’articolo 12 della Legge n. 904/77 dispone che per le cooperative agricole l’esenzione ai fini Ires ammonta all’80% dell’utile netto annuale destinato alla riserva indivisibile, compresa quella legale.


Riserva Minima Obbligatoria

Le cooperative agricole devono destinare a riserva almeno il 30% dell’utile netto annuale[7]. Ai sensi del nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 6 del D. L. 63/2002, è assoggettato a  tassazione in misura di un decimo l’importo accantonato a riserva minima obbligatoria. Pertanto, essendo la riserva pari al 30% degli utili netti annuali, la parte di fatto assoggettata ad Ires è pari al 3%.  

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 Dottor Alessio Ferretti

 

[1] Modificato dall’articolo 1 del D. Lgs n. 228/2001.

[2] 2135 Codice Civile –Regio Decreto nr. 262/1942 – Imprenditore Agricolo.

1. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

[3] Articolo 2514 c. C. “Requisiti delle Cooperative a Mutualità Prevalente”.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

 

[4] Articolo 2513 C. C. “Criteri per la Definizione delle Prevalenza”.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico; (2)

c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

[5] Ai sensi dell’articolo 10 del D. P. R. 601/73.

[6] A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 350/2003.

[7] Ai sensi dell’articolo 2545 – quater del Codice Civile.

APPORTI INFRUTTIFERI E PRESTITI ALLA SRL DA PARTE DEI SOCI: GUIDA FISCALE E VADEMECUM

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Gli apporti infruttiferi sono oggetto da alcuni anni a questa parte di attente analisi da parte della Agenzia delle Entrate, spesso sono confusi con il finanziamento soci e rilevati con tale dicitura in bilancio. Questo errore espone l’azienda alla pretesa erariale del versamento dell’imposta di registro dovuta sui finanziamenti, di cui invece gli apporti sono esonerati, perché infruttiferi.

APPORTI INFRUTTIRI E PRESTITI ALLA SRL DA PARTE DEI SOCI: GUIDA FISCALE E VADEMECUM

Gli apporti infruttiferi sono oggetto da alcuni anni a questa parte di attente analisi da parte della Agenzia delle Entrate, spesso sono confusi con il finanziamento soci e rilevati con tale dicitura in bilancio. Questo errore espone l’azienda alla pretesa erariale del versamento dell’imposta di registro dovuta sui finanziamenti, di cui invece gli apporti sono esonerati, perché infruttiferi.

Infatti, l’Agenzia delle entrate in sede di verifica, constata che i finanziamenti (e  le restituzioni) avvengono frequentemente “per cassa”. Tale attitudine conferisce fondamenta alle presunzione dell’amministrazione che questa sia una pratica volta a  nascondere il classico fenomeno della cassa negativa, il quale, a sua volta, ha origine da vendite in  nero. Aggiungiamo che la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1908/2007 ha riconosciuto  legittima la suddetta ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate. Dunque, è importante che i finanziamenti soci e le restituzioni agli stessi avvengano, salvo casi eccezionali  a mezzo assegno non trasferibile o meglio ancora, mediante  bonifico bancario in modo che si possa indicare la causale “Finanziamento soci infruttifero”.

La  società può impiegare le somma ricevute dai soci per eseguire investimenti, per coprire delle  perdite, o anche imputarle alla successiva sottoscrizione di un vero e proprio aumento del  capitale sociale. Quando il versamento dei soci è preordinato proprio a questa operazione, si  parla più propriamente di versamento in conto futuro aumento di capitale, a cui peraltro la  giurisprudenza applica la stessa disciplina.

Il socio, naturalmente, può anche  concedere alla società un vero e proprio prestito,  comportandosi come qualsiasi terzo. In questo caso non si tratta più di capitale di rischio, ma di  un vero e proprio credito del socio verso la società, che dovrà essere restituito alla scadenza  prevista, e che può anche essere produttivo di interessi, come un vero e proprio mutuo.

La  legge pone però delle limitazioni ben precise, per evitare che si verifichi, da parte della società,  una raccolta del risparmio non autorizzata. Il socio che fa il prestito alla società deve essere  titolare di almeno il 2% del capitale sociale, e essere socio da almeno tre mesi. Inoltre l’atto  costitutivo deve prevedere espressamente la possibilità di ricevere finanziamenti dai soci.

Versamento in conto capitale o prestito da parte del socio

Nella pratica appare spesso difficile stabilire se il socio abbia voluto eseguire un versamento in  conto capitale o concedere un prestito alla società, a causa dell’utilizzo di terminologie  imprecise. In tal caso la giurisprudenza tiene conto del concreto atteggiarsi del rapporto e delle  finalità che è diretto a soddisfare. La previsione di interessi rivela senza dubbio che si tratta di  un mutuo, mentre la proporzionalità tra le quote sociali e le somme versate fa propendere per il  versamento in conto capitale.

La distinzione tra le due ipotesi è importante anche per quanto riguarda l’imposta di registro. Il  finanziamento in conto capitale non è soggetto ad alcuna imposta.

Si paga l’imposta di  registro fissa (168 euro) solo se successivamente si delibera il passaggio a capitale del  finanziamento, oppure la restituzione ai soci delle somme versate, sotto forma di distribuzione  delle riserve disponibili risultanti dal bilancio. 3 Il prestito concesso alla società dal socio, sia fruttifero sia infruttifero,  se è effettuato in  forma scritta (verbale assemblea o contratto), è invece soggetto all’imposta di registro con  l’aliquota del 3% (art. 9 parte I Tariffa d. P. R. 131/1986) con registrazione entro il termine fisso  di 20 giorni.

L’esenzione, infatti, si applica soltanto ai finanziamenti in conto capitale, ovvero  senza obbligo di restituzione, perché solo quelli risultano equiparati, ai fini fiscali, al  conferimento nella società di capitale di rischio.  Per evitare la tassazione immediata si può però concordare il prestito mediante scambio di  corrispondenza tra il socio e la società, e nel qual caso la registrazione (al 3%) è prevista solo  “in caso d’uso” (articolo 1, lettera a, Tariffa parte II).

In detta modalità, più frequentemente impiegata, si può, quindi evitare l’applicazione  dell’imposta di registro, facendo attenzione a non indicare contemporaneamente le firme delle  parti.  Essa può essere composta come segue: alla proposta della società segue l’accettazione del socio  in modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le firme di entrambi.

Lettera di disponibilità ad effettuare il finanziamento

Diversamente il socio, sulla base delle intese verbali con la società, invia una lettera alla stessa  per comunicare la propria disponibilità a effettuare il finanziamento, specificando le condizioni  dello stesso. In seguito la società risponde alla missiva del socio accettando le condizioni  proposte e indicando le coordinate bancarie per l’accredito o altra diversa modalità di  erogazione.

In ogni caso si consiglia di evidenziare nella causale del bonifico che trattasi di  finanziamento soci e di specificare se è fruttifero o meno.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, per evitare che i finanziamenti dei soci, di qualsiasi  tipo, siano considerati produttivi di interessi (sui quali i soci dovrebbero pagare le tasse) occorre  inserire nel bilancio la causale “Debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi”.  Se il socio-finanziatore è una società, e il finanziamento è fruttifero, l’operazione rientra in ambito Iva, seppur esente da imposta, e il contratto sarà comunque soggetto a registrazione in  caso d’uso e a tassa fissa (dPR 131/86).

Nota: art. 4, lettera a), punto 1) della Tariffa Parte Prima allegata al TUR; art. 1 della  Tariffa  allegata  al  D.   Lgs.   347/1990  e  art.   10,  comma  2  del  D.   Lgs. 347/1990.

Ristoranti e Pizzerie: assistenza professionale per avvio, acquisto attività e gestione costi

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Ai  fini  del  controllo  assumono  particolare  rilevanza  sia  le  caratteristiche  del ristorante,  con  riguardo  alla struttura ed alle dimensioni (esercizi medi, piccoli e stagionali, pizzerie, ristoranti specializzati in banchetti, grandi ristoranti che spesso offrono anche il servizio pizzeria, trattorie con menù fisso), sia la sua notorietà.  

 

 

Ristoranti e Pizzerie: assistenza professionale per avvio, acquisto attività e gestione costi

 

Assistenza periodica o Check up una tantum per verificare lo stato di salute fiscale e contabile del tuo ristorante e/o pizzeria

 

Richiedi ai nostri commercialisti, tributaristi e consulenti del lavoro, esperti in attività di ristorazione e pizzerie, assistenza periodica o un check up una tantum per verificare lo stato di salute fiscale e contabile del tuo ristorante, monitorare i costi di gestione e drenare liquidità, in termini fiscali, previdenziali e di minor oneri operativi.

 

Assistiamo in tutta Italia attività di ristorazione in sede fissa e mobile, nelle fasi di apertura, redazione del Business plan, rilascio delle autorizzazioni amministrative,  calcolo del costo per piatto, alla redazione di bilanci preventivi e consuntivi, alla impostazione della struttura dei costi e dei corrispettivi in conformità con le pretese e verifiche della Agenzia delle Entrate (tovagliometro, bottigliometro, farinometro…. )

 

Le prime aziende in Italia a subire gli effetti della crisi economica sono state proprio quelle di ristorazione, a partire dal secondo semestre del 2006, con riduzione dei corrispettivi annui a due cifre, per anno. Le aziende che non hanno saputo adottare una strutture economica e finanziaria snella hanno dovuto chiudere o ridimensionarsi.

 

Nello stesso periodo, il settore ha subito, oltre alla riduzione dei consumi, l’uso diffuso dei pagamenti attraverso carte di credito e pago bancomat, elemento questo che ha ridotto l’uso del contante alla vecchia maniera, contribuendo non poco ad aggravare la situazione finanziaria, di per sé già compromessa dai minori avventori e dal ridotto potere di spesa delle famiglie, dalla riduzione della liquidità concessa da parte del settore bancario (minori fidi, solleciti di rientro, maggiori commissioni, apertura doppi conti correnti  di cui uno dedicato agli incassi POS. ) e da verifiche fiscali invasive e studi di settore estremamente rigidi.

Per questi motivi, l’apertura o l’acquisto di un ristorante deve essere pianificato, onde evitare di veder infrangere un sogno ed i risparmi di una vita.

 

Stesso discorso vale per i ristoranti che sono al cambio generazionale, i figli dei vecchi ristoratori, se non attuano un’attenta politica gestionale affiancati da professionisti esperti, possono soffrire parecchio, considerando che la liquidità degli anni 70’ ed 80’ è svanita, il numero di concorrenti aumentato, così come le esigenze dei consumatori e le segnalazioni di noie ed inefficienze gestionali (cfr Commenti negativi di Tripadvisor).

 

Chiedi assistenza per l’apertura, l’acquisto e la gestione dei costi e dei flussi finanziaria di un ristorante e/o pizzeria affidati a persone esperte.

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali posizione del Socio assegnatario 1.2

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Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio.

Assegnazione beni immobili: Riflessi fiscali  posizione del  Socio assegnatario 1. 2

Il socio persona fisica può assegnarsi la proprietà di immobili societari perseguendo risparmio lecito di imposta

Come indicato nelle precedenti divulgazioni, le importanti agevolazioni fiscali in merito all’assegnazione di beni mobili ed immobili dalla società al socio, devono essere pianificate ed analizzate nel dettaglio (analisi dei valori di bilancio, visura catastali, computo imposte degli atti, registro – ipotecaria – catastale, valutazione della messa in liquidazione della Società assegnante, verifica decorrenza del quinquennio per la successiva detassazione della plusvalenza in caso di futura cessione, tariffa notarile. ) affinché possano essere globali e non parziali, esse riguardano la moltitudine di società di costruzioni, gestione immobiliare e non solo che hanno in pancia (attività dello stato patrimoniale) tali beni e per vari motivi o per eccessiva onerosità dell’operazione (fino ad oggi. ) non li hanno estromessi dalla società “trasferendone la proprietà” ai soci persone fisiche.

Ante agevolazione in oggetto, entrata in vigore il 01. 01. 2016 con termine 30. 09. 2016, le vie per trasferire la proprietà di beni mobili ed immobili in capo ai soci persone fisiche erano principalmente due.   1) Cessione  2) Trasformazione. Ambedue non saranno trattate in questa divulgazione perché quasi sempre obsolete ed onerose, infatti, le assegnazioni quando impostate bene, godono di un fortissimo risparmio lecito di imposta ed assicurazione dal non assoggettamento ad operazioni di rettifica del valore dichiarato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Posizione fiscale del socio Assegnatario di bene immobile o mobile

N. B. La cessione e la trasformazione hanno il vantaggio che non generano in capo al socio alcun reddito imponibile, ma il limite che tutta la tassazione viene sostenuta dalla società assegnante, ed ambedue i soggetti (assegnatario e società) possono essere esposti a verifiche. Al contrario, l’assegnazione di beni immobili può risultare fiscalmente libera nei confronti del socio persona fisica assegnatario, in applicazione del regime agevolativo in esame,  con il solo sostenimento delle imposte degli atti e la tariffa notarile per il trasferimento del diritto reale.

La legge di stabilità a fissa il perimetro dell’agevolazione stabilendo che nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 secondo periodo, e da 5 a 8 dell’articolo 47 del del D. P. R. N. 917/1986 (regime di tassazione ordinario), restano dunque applicabili il comma 1 primo periodo e il comma terzo dell’articolo 47.

La norma disciplina che se l’assegnazione di un bene in natura (esempio un ufficio o una casa) avvenga a fronte della distribuzione di utili potrebbe far conseguire un reddito imponibile in capo al socio assegnatario persona fisica  pari  alla  eccedenza  rispetto  al  valore  del  bene  assegnato;  mentre  qualora  si dovesse  realizzare mediante rimborso di capitale, oppure restituzione di riserve di capitale, non si genererà di norma alcun reddito da tassare in capo al socio, in quanto la suddetta eccedenza potrà emergere in misura ridotta o addirittura essere inesistente.

Nel caso di distribuzione di utili e/o riserve di utili detto presupposto di reddito (eventuale eccedenza) va calcolato sull’immobile oggetto di assegnazione, confrontando il suo valore attuale rispetto a quello fiscale che l’immobile ha in capo alla società.

Nel  caso  invece  di  distribuzione  di  capitale  e/o  riserve  di  capitale  il  reddito  da tassare (eccedenza) va calcolato prendendo come riferimento la quota, ovvero confrontando il valore attuale dell’immobile rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nella nuova disciplina il calcolo dell’eccedenza farà emergere comunque un ammontare inferiore rispetto a quello emergente in regime non agevolato, in quanto sia nell’uno (si agisce sugli utili) che nell’altro caso (si opera sul capitale), va effettuato dovendosi computare quanto “coperto” dall’imposta sostitutiva pagata dalla società.

Il prelievo in capo al socio risulterà dunque solo eventuale perché neutralizzato in tutto o in parte da quanto pagato dalla società a tale titolo.

L’assegnazione di beni può generare un diverso impatto fiscale per il socio di società di persone rispetto al socio di società di capitali e a seconda della tipologia di operazione effettuata per dar corso alla stessa.

 

Assegnazione nelle società di persone

Nelle società di persone (S. N. C. , S. A. S. ) si deve distinguere se l’assegnazione avvenga a fronte della distribuzione di utili o di capitale.

Nel primo caso di distribuzione di utili, per i soci assegnatari non vi sarà ulteriore tassazione; il prelievo dell’8% (o del 10,5%) avrà carattere definitivo sia per la società che per il socio. Infatti, gli utili risulteranno già tassati per trasparenza in capo ai soci ai sensi dell’articolo 5 del D. P. R. N. 917/1986.

Nella fattispecie in cui l’assegnazione segua il rimborso di capitale o di riserve di capitale in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile.

 

Assegnazione nelle società di capitali

L’assegnazione nelle società di capitali (S. R. L, S. A. Pa. , S. P. A. ) può assumere rilevanza fiscale per il socio persona fisica a seconda della tipologia di operazione posta in essere per dar corso all’operazione stessa di trasferimento della proprietà.

Se l’assegnazione di beni mobili o immobili fosse posta in essere:

a)     a fronte della distribuzione di utili, l’eccedenza potrebbe generare un reddito di capitale per il socio (utile in natura o dividendo) qualora emergesse sottraendo al valore del bene (determinabile anche su base catastale) non solo il costo fiscale dell’immobile, ma anche l’importo assoggettato a imposta sostitutiva.

b)    a fronte di rimborso del capitale o di riserve di capitale, in capo al socio non  maturerà alcun reddito imponibile se il costo fiscale della partecipazione, benché ridotto di un ammontare pari  al  valore  (anche  catastale)  del  bene  assegnato,  non  si  annulli,  perché  risulterà  ancora maggiore del differenziale imponibile. In definitiva il costo fiscale darà ancora un saldo attivo nonostante sia stato ridotto nel suo ammontare. Il socio non realizzerà una nuova ricchezza in quanto si vedrà restituire in natura meno di quanto (o esattamente quanto) aveva apportato/conferito in conto capitale. Se invece all’esito del calcolo emergesse un differenziale imponibile (sottozero) si determinerà anche nel regime agevolato un reddito di capitale (dividendo imponibile) per il socio. L’eccedenza tassabile emergerà dalla differenza tra il valore normale del bene oggetto di assegnazione (che può essere sostituito dal valore catastale) (a cui andrà detratto il reddito assoggettato a imposta sostitutiva) e il costo fiscale della partecipazione. In tal caso il socio maturerà una nuova ricchezza tassabile in quanto si vedrà restituire e in natura più di quanto aveva apportato/conferito in conto capitale.

c)     a fronte della distribuzione di una pluralità di riserve di varia natura (di utili e di capitali) andrà effettuato un calcolo proporzionale per stabilire se l’eventuale eccedenza da tassare vada tassata come (utile) dividendo oppure come (capitale) un dividendo e/o una cessione di partecipazioni.

 

Rispetto  al  socio  persona  fisica  non  emergeranno  differenze  sia  che  si  proceda  con distribuzione  di  utili  che  mediante  rimborso  di  capitale:  l’eccedenza  in  entrambi  i  casi  farà conseguire un reddito di capitali.

 Dottor Alessio Ferretti  

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CONVENZIONE ITALIA UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

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La nostra equipe di professionisti offre consulenza per la pianificazione fiscale internazionale Italia – Ucraina fornendo assistenza a società, persone fisiche e nuclei familiari in materia, verifica dove, come e quanto deve tassato il reddito prodotto in Italia e/o in Ucraina e la tutela sugli immobili.

La nostra equipe di professionisti offre consulenza per la pianificazione fiscale internazionale Italia – Ucraina fornendo assistenza a società, persone fisiche e nuclei familiari in materia:

gestione giuridica e tassazione del patrimonio immobiliare;

gestione società di capitali con sedi in Ucraina ed in Italia;

conoscenza ed applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni in essere tra Italia ed Ucraina;

ottimizzazione delle struttura societaria, definizione strategie fiscali e tax planning internazionale perseguendo risparmio lecito di imposta;

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NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

o inviando mail a: info@networkfiscale. Com

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

 

 

 

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue.

 

 

 

Articolo 1

Soggetti.

 

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

 

 

 

Articolo 2

Imposte considerate.

 

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

 

2.   Sono  considerate  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le  imposte  prelevate  sul  reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

 

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

 

a) per quanto concerne l’Italia:

 

i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;

 

iii) l’imposta locale sul reddito;

 

iv) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).

 

b) per quanto concerne l’Ucraina:

 

i) l’imposta sugli utili delle imprese;

 

ii) l’imposta sul reddito dei cittadini;

iii) l’imposta sui beni delle imprese;

 

iv) l’imposta sui beni immobili dei cittadini;

 

v) l’imposta locale sul reddito;

 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta ucraina»)

 

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

 

 

 

Articolo 3

Definizioni generali.

 

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

 

a) il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale  italiano  le  quali,  ai  sensi  della  legislazione  italiana  concernente  la  ricerca  e  lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l’Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

 

b) il termine «Ucraina» designa il territorio dell’Ucraina, la relativa Piattaforma Continentale e la relativa zona economica esclusiva (marittima), ivi comprese le zone esterne al mare territoriale dell’Ucraina, che, conformemente al diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione ucraina, come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Ucraina per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

 

c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, l’Italia o l’Ucraina;

 

d) il termine «persona» comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

 

e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’impostazione;

 

f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

 

g) l’espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un’impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

 

h) il termine «cittadino» designa:

 

i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

 

ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

 

i) l’espressione «autorità competente» designa:

 

i)  per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle finanze, e,

 

ii) per quanto concerne l’Ucraina, il Ministero delle finanze dell’Ucraina od il suo rappresentante autorizzato.

 

2. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

 

 

 

Articolo 4

Residenti.

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

 

a)  detta  persona  è  considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  ha  un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza;

 

d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la cittadinanza di alcuno  di  essi,  le  autorità  competenti  degli  Stati  contraenti  risolvono  la  questione  di  comune accordo.

 

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

 

 

 

Articolo 5

Stabile organizzazione.

 

 

 

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

 

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

 

a) una sede di direzione;

 

b) una succursale;

 

c) un ufficio;

 

d) un’officina;

 

e) un laboratorio;

 

f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

 

g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

 

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

 

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

 

b)  i  beni  o  le  merci  appartenenti  all’impresa  sono  immagazzinate  ai  soli  fini  di  deposito,,  di esposizione o di consegna;

 

c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

 

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.

 

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente

– diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.

 

5.   Non  si  considera  che  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  abbia  uno  stabile  organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’àmbito della loro ordinaria attività.

 

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

 

 

 

Articolo 6

Redditi immobiliari.

 

 

 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. L’espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e di diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

 

3.   Le disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente articolo  si  applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

 

 

 

Articolo 7

Utili delle imprese.

 

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa  non  svolga  la  sua  attività  nell’altro  Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

 

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene  sarebbero  stati  da  essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di  un’impresa  distinta  e  separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione,  sia  altrove.  Tuttavia,  tale  deduzione  non  verrà  ammessa  con  riferimento  ad eventuali somme pagate (diverse da quelle relative al rimborso delle spese effettive) dalla stabile organizzazione all’impresa o a uno dei suoi uffici, a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti analoghi in corrispettivo per l’utilizzo di brevetti o altri diritti, o a titolo di commissione, per servizi specifici eseguiti o per l’amministrazione, o a titolo di interessi derivanti da prestiti concessi alla stabile organizzazione dall’impresa, eccetto nel caso di istituti bancari.

 

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili, in conformità alla propria legislazione, da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa tra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo  non impedisce  a  detto  Stato  contraente di  determinare  gli  utili  imponibili  secondo  la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

 

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

 

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

 

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

 

 

Articolo 8

Navigazione marittima ed aerea.

 

1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato contraente.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

 

 

 

Articolo 9

Imprese associate.

 

Allorché

 

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente;

o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

 

 

 

Articolo 10

Dividendi.

 

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:

 

a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente o indirettamente almeno il 20 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

 

b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

 

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione, generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,  sugli  utili  non  distribuiti  della  società,  anche  se  i  dividendi  pagati  o  gli  utili  non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi.

 

1.   Gli  interessi  provenienti  da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un  residente  dell’altro  Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

 

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

 

b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente  od  organismo  (compresi  gli  istituti  finanziari)  interamente  di  proprietà  di  questo  Stato contraente o di un suo ente locale; o

 

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

 

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

 

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione  o  della  base  fissa,  gli  interessi  stessi  si  considerano  provenienti  dallo  Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

Canoni.

 

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

 

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

 

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 13

Utili di capitale.

 

1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall’alienazione di:

 

a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, o

 

b) una partecipazione in una società di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo a), sono imponibili in detto altro Stato.

 

3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

 

4. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui è residente l’impresa.

 

5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2,

3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

 

 

 

Articolo 14

Professioni indipendenti.

 

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue  attività.   Se  egli  dispone  di  tale  base  fissa,  i  redditi  sono  imponibili  nell’altro  Stato  ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

 

2. L’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

 

 

 

Articolo 15

Lavoro subordinato.

 

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

 

2.  Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo,  le  remunerazioni  che  un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

 

a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale

183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e

 

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro

Stato, e

 

c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

 

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo  di  un  lavoro  subordinato  svolto  a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato contraente di cui è residente l’impresa esercente dette navi o aeromobili.

 

 

 

Articolo 16

Compensi e gettoni di presenza.

 

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

 

 

 

Articolo 17

Artisti e sportivi.

 

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

 

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno  sportivo  in  tale  qualità,  è  attribuito  ad  una  persona  diversa  dall’artista  o  dallo  sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione.

 

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attività dell’artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attività siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell’àmbito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.

 

 

 

Articolo 18

Pensioni.

 

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego e le annualità pagate a detto residente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date prestabilite vita naturale durante, oppure per un periodo di tempo determinato o  determinabile, in dipendenza dell’assunzione di un obbligo di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e intero corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità  pagate  nell’àmbito  di  un  Fondo  Pensionistico  Statale  facente  parte  del  sistema  di previdenza sociale di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

 

 

Articolo 19

Funzioni pubbliche.

 

1. A) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

 

b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

 

i) ha la cittadinanza di detto Stato; o

 

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

 

2. A) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

 

b) nonostante le disposizioni del sottoparagrafo a) del presente paragrafo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza.

 

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’àmbito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

 

 

 

Articolo 20

Professori e insegnanti.

 

1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo  non  superiore  a  due  anni allo  scopo  di  insegnare  o  di  effettuare  ricerche  presso  una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca.

 

2. Il presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell’interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone.

 

Articolo 21

Studenti.

 

1. Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente  dell’altro  Stato  contraente  e  che  soggiorna  nel  primo  Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

 

2. I redditi di cui al paragrafo 1 che uno studente o apprendista riceve in corrispettivo delle sue prestazioni personali sono esenti da imposta nello Stato contraente in cui egli soggiorna, purché tale attività faccia parte della sua istruzione o formazione.

 

 

 

Articolo 22

Altri redditi.

 

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

 

 

 

Articolo 23

Patrimonio.

 

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all’art. 6, posseduti da un residente di uno

Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente. è imponibile in detto altro Stato.

 

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.

 

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell’impresa.

 

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

 

Articolo 24

Eliminazione della doppia imposizione.

 

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

 

2. Per quanto concerne l’Italia:

 

a) se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma  l’ammontare  della  deduzione non  può  eccedere  la  quota  di  imposta  italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia,, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;

 

b) se un residente dell’Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Ucraina, l’imposta sul patrimonio versata in Ucraina sarà considerata come credito dell’imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento  di  patrimonio  posseduto  in  Ucraina  nella proporzione  in  cui  lo stesso  concorre  alla formazione del patrimonio complessivo.

 

3. Per quanto concerne l’Ucraina:

 

a) fatte salve le disposizioni della legislazione ucraina concernenti l’eliminazione delle imposte versate in un territorio diverso dall’Ucraina (senza che ne siano modificati i princìpi generali), l’imposta italiana prelevata ai sensi della legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su utili o redditi provenienti da fonti interne o sul patrimonio imponibile situato in Italia è ammessa in deduzione dalle imposte ucraine calcolate con riferimento a tali utili, reddito o patrimonio. La somma dedotta non può eccedere l’imposta italiana calcolata rispetto agli utili, al reddito o al patrimonio imponibili ai sensi della legislazione ucraina;

 

b) tali deduzioni in ogni caso non possono eccedere la frazione d’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Ucraina.

 

 

 

Articolo 25

Non discriminazione.

 

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o i entrambi gli Stati contraenti.

 

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

 

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 6 dell’articolo 11, o il paragrafo 4 dell’articolo 12, o in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

Tuttavia, le disposizioni di cui al paragrafo precedente del presente articolo non limiteranno l’applicazione delle disposizioni interne per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l’oggetto della presente Convenzione.

 

 

 

 

Articolo 26

Procedura amichevole.

 

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

 

2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente  soluzione,  farà  del  suo  meglio  per  regolare  il  caso  per  via  di  amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad un a Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

 

 

 

 

Articolo 27

Scambio di informazioni.

 

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare  le  disposizioni  della  presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, in particolare, per prevenire le frodi e facilitare l’applicazione delle disposizioni di legge contro l’elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

 

2.   Le  disposizioni  del  paragrafo  1  del  presente  articolo  non  possono  in  nessun  caso  essere interpretate nel senso di imporre alle autorità competenti degli Stati contraenti l’obbligo:

 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione o alla prassi amministrativa prevalente degli Stati contraenti;

 

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla legislazione o nel quadro della normale prassi amministrativa degli Stati contraenti;

 

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali  o  un  processo  commerciale  oppure  informazioni  la  cui  comunicazione  sarebbe contraria all’ordine pubblico.

 

 

 

 

Articolo 28

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29

Rimborsi.

 

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

 

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabili dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefìci previsti dalla presente Convenzione.

 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

 

 

 

Articolo 30

Entrata in vigore.

 

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

 

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

 

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1995;

 

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il o successivamente al, 1° gennaio 1995.

 

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d’imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1995 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione possono essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione o, se successiva, dalla data in cui è stata prelevata l’imposta.

 

4. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito tra l’Italia e l’URSS, firmata a Roma il 26 febbraio 1985, cesserà di avere effetto nelle relazioni tra l’Italia e l’Ucraina alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

 

 

 

Articolo 31

Denuncia.

 

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al,

1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

 

b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i

testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

 

(seguono le firme)

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PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL’UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

 

 

 

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell’Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

 

1. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 5, qualora un magazzino venga utilizzato in uno Stato contraente per la vendita di beni o merci appartenenti ad un’impresa dell’altro Stato contraente, il magazzino stesso è considerato stabile organizzazione di tale impresa.

 

2. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, l’espressione «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l’attività di detta stabile organizzazione.

 

3. Con riferimento all’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

 

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e

 

b) gli utili derivanti dall’impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi i rimorchi e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto di beni o merci; qualora tale noleggio o tale impiego, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, costituiscano utili occasionali e secondari rispetto all’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

 

4. Con riferimento all’articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 26 e al paragrafo 9 del presente Protocollo aggiuntivo.

 

5. Con riferimento all’articolo 18, l’espressione «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, e le annualità» designa i pagamenti non aventi natura contributiva.

 

6. Con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al paragrafo 4 dell’articolo 12 ed al paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

 

7. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi all’Istituto per il Commercio Estero (I. C. E. ) come pure ai corrispondenti enti ucraini, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

 

8. Le disposizioni relative all’imposizione sul patrimonio contenute nell’articolo 23 e le disposizioni relative all’eliminazione della doppia imposizione in materia di patrimonio contenute nel sottoparagrafo b) del paragrafo 3 dell’articolo 24 della Convenzione entreranno in vigore all’atto dell’introduzione  da  parte  dell’Ucraina  di  una  imposta  patrimoniale  e  dopo  che  le  Autorità competenti degli Stati contraenti si saranno così accordate a seguito di reciproche consultazioni.

 

9. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 25, le disposizioni interne per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale comprendono le disposizioni per limitare la deducibilità di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell’altro Stato contraente.

 

10. Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 26, l’espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» significa che l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa  con  le  procedure  contenziose  nazionali  che  vengono  in  ogni  caso  preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

 

11. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 29 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle deduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

 

 

 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo aggiuntivo.

 

Fatta a Kiev, il 26 febbraio 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, italiana e ucraina, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

 

(seguono le firme)

5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione

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L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.

5 per mille: Soggetti ammessi come destinatari e termini di presentazione

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di un serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.

Elenco dei soggetti che possono avere usufruire del 5 per mille:

1.       sostegno degli enti del volontariato:

ODV – Organizzazioni Di Volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);

Cooperative sociali e i Consorzi di Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;

ONG – Organizzazioni Non Governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);

enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;

APS – Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997;

APS – Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000);

• le Associazioni e Fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997;

2.       finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

3.       finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

4.       sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

5.       sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il Dpcm 30 maggio 2012 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Tabella riepilogativa

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Assegnazione di beni immobili ai soci: IVA – Imposta sul Valore Aggiunto guida fiscale – 1.1

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Esaminiamo ai fini delle imposte dirette ed indirette, l’assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica, sia dal punto di vista dell’assegnante (sovente società di costruzione e/o gestione immobiliare) che dell’assegnatario (per l’appunto socio persona fisica).

Assegnazione di beni immobili ai soci: IVA – Imposta sul Valore Aggiunto  

Esaminiamo ai fini delle imposte dirette ed indirette, l’assegnazione di beni immobili  in favore del socio persona fisica, sia dal punto di vista dell’assegnante (sovente società di costruzione e/o gestione immobiliare) che dell’assegnatario (per l’appunto socio persona fisica).

Imposta sul Valore Aggiunto – Iva

L’assegnazione dei beni ai sensi dell’articolo 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile Iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso l’assegnazione di beni fatte ai soci sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.

La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.

Le fattispecie possibili di assegnazione di immobili sono:

a) assegnazioni soggette ad Iva (ai sensi dell’articolo 10 n 8-bis e n 8-ter).  La base imponibile a norma dell’articolo 13 dello stesso decreto Iva lettera c) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni.

b) Assegnazioni esenti da Iva ed assoggettate ad imposta di registro si hanno due ipotesi:

·       La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità  dell’Iva  (articolo  10  comma  1  n  27-quinquies del DPR n. 917 del 1972) per  ragioni  soggettive  connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene articolo 19-bis 1 comma 1 lettera i: abitazioni).

·       La  seconda è relativa alla  assegnazione esente perché  non  ricorre  una  delle  ipotesi  di imponibilità ex articolo 10 n 8-bis e n 8-ter del richiamato DPR n. 917 del 1972.

c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro: ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Articolo 2 comma 3 D. P. R. 633/1972.

d)  Assegnazioni di  beni  rispetto ai  quali  la  società non  abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’Iva all’atto di acquisto. Per l’Erario l’operazione può risultare imponibile solo  nei  casi  in  cui  la  società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’Iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’Iva all’atto di acquisto. (come nel caso di acquisto da un privato), di fatto però la posizione non è così cristallina ed attendiamo Circolare esplicativa ed interpretativa da parte della Agenzia delle Entrate (a nostro avviso già tardiva).

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

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APPALTI: ABROGATA LA SOLIDARIETÀ AI FINI IVA, RESTA ATTIVA QUELLA PREVIDENZIALE

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Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa “responsabilità sanzionatoria” prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale, contattaci per assistenza contabile e pareristica in edilizia…

Appalti: Abrogata la Solidarietà ai fini Iva, resta attiva quella previdenziale

Il decreto legge approvato sabato 15 giugno 2013 dal Governo Letta ha abrogato la responsabilità solidale Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa “responsabilità sanzionatoria” prevista tra appaltatore e committente, resta in vigore quella previdenziale. Contatta il nostro Studio Commercialista e Tributario per assistenza contabile e fiscale in edilizia.

In altri termini, il decreto non ha modificato il regime di responsabilità solidale contributiva relativa alle ritenute d’imposta di lavoro dipendente. La norma finale lascia, infatti, inalterate le regole in materia di lavoro. Infatti,  il decreto ha calato la scure  sull’articolo 35 del Dl 223/2006 abrogando solo i riflessi Iva della normativa.

Indipendentemente dall’adempimento appena abrogato, le imprese oculate devono introdurre una procedura di controllo economico-amministrativo dei propri fornitori con la quale verificare, per esempio, l’esistenza di un reale potere di rappresentanza del venditore rispetto all’impresa fornitrice; l’esistenza e l’attività dell’impresa fornitrice (attraverso l’acquisizione della visura camerale); la corrispondenza degli indirizzi della sede amministrativa e legale e della localizzazione dei pagamenti rispetto ai dati camerali.  

 Dottor Alessio Ferretti  

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Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati

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E’ un’indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle.

Indennità di trasferta: Per dipendenti, amministratori ed assimilati

Articoli 50 e 51,  1° comma del D. P. R. N. 917/1986

 

Nozione

E’ un’indennità giornaliera (o diaria) riconosciuta al lavoratore ed assimilati[1] (amministratori, procuratori, et similia), in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese, in caso di temporaneo svolgimento dell’attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro.

L’indennità di trasferta, infatti, si differenzia dall’indennità di trasferimento, proprio per la temporaneità dello spostamento in altra sede lavorativa per cui viene corrisposta non solo per risarcire il disagio causato al lavoratore dallo spostamento della sede di lavoro, ma serve soprattutto a rimborsare le spese vive e concrete che lo stesso sosterrà durante gli spostamenti, spesso difficilmente documentabili (Bar, piccole spese in esercizi commerciali…) posti in essere per finalità aziendali, dal viaggio presso il potenziale cliente per una acquisizione e/o l’espletamento di un’attività per lo stesso, l’approvvigionamento da un fornitore ed oltra altra attività diretta a generare ricavi/utili in forza di una documentazione probatoria ed opponibile a terzi.

Importo della diaria

L’ammontare dell’indennità di trasferta, in sede civilistica è di norma disciplinato dalla contrattazione collettiva in misura fissa o in percentuale rispetto alla retribuzione giornaliera e viene va corrisposto per tutte le giornate in cui dura la missione e/o l’incarico (comprese festività, domeniche,  giornate di assenza per infortunio o malattia). Non è prevista alcuna indennità di trasferta, invece, nel caso in cui la retribuzione non sia erogata a causa di permessi non retribuiti o assenze ingiustificate.

Riflessi Fiscali e previdenziali

A norma dell’articolo 51[2], 1° comma del  D. P. R. N. 917/1986, l’indennità di trasferta percepita è esente da imposizione contributiva e fiscale, in altri termini non partecipa alla base imponibile Irpef, Inps ed Inail:

per trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, nei limiti di 46,48 euro giornaliere;

 per trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 77,47 euro.

N. B. ESENTE DALLA BASE IMPONIBILE SIGNIFICA CHE VIENE FINAZIARIAMENTE PERCEPITA MA NON FA CUMULO CON ALTRI REDDITI DEL PERCETTORE. PER L’AZIENDA CHE LA EROGA TRATTASI DI COSTO DEDUCIBILE AL 100%.

 

Limiti e casistiche

Qualora fosse riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero concessione di vitto e alloggio gratuito, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da imposizione contributive e fiscale:

per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza, è pari a 30,99 euro, mentre vitto e alloggio sono completamente esenti;

per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 51,65 euro e vitto e alloggio sono completamente esenti.

Qualora fosse riconosciuta contestualmente all’indennità di trasferta anche il rimborso totale a piè di lista delle spese sostenute, compreso vitto e alloggio, la quota erogata a titolo di indennità di trasferta esente da contribuzione e tassazione:

ü per le trasferte in Italia e fuori dal comune di residenza,  è pari a 15,49 euro, piè di lista completamente esente;

ü per le trasferte all’estero la quota di esenzione è elevata 25,82 euro, piè di lista completamente esente.

Si sottolinea, inoltre, che per quanto riguarda i rimborsi a piè di lista, risultano esenti da imposizione solo se la trasferta è svolta al di fuori del comune di residenza.

 

indennità di trasferta,Rimborsi amministratore,diaria,diaria amministratore,compenso amministratore,risparmio fiscale,saving tax,risparmio contributivo,come percepire somme esenti dalle srl,articolo 51 tuir,articolo 50 tuir,dpr 917 1986,somme a dipendenti detassate,sgravi contributivi,trasferte,rimborsi piè di lista,

 

 

 

 

[1] Ai sensi dell’articolo 50 del DPR n. 917/1986 – Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché’ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempre che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. D) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché’ le congrue e i supplementi di congrua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché’ i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;  g) le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché’ i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica;  h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all’inizio dell’erogazione;  h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;  i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne’ capitale ne’ lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41.   l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.   2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.   3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall’articolo 13.

[2] Articolo 51 del Dpr n. 9177/1986 – Determinazione del reddito di lavoro dipendente

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3. 615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter); c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10. 240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero /chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2. 600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. D) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 47; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. (2)

g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione;   h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupier) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta. I-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.   3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500. 000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:  a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;  b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;  c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.   4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.   5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90. 000 al giorno, elevate a lire 150. 000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30. 000, elevate a lire 50. 000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6.  Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.  7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità.   8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l’indennità base. Qualora l’indennità per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilità di quella di cui al comma 5. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto.

 

 

 

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Responsabilità Solidale: a chi si riferisce, chi è escluso e le sanzioni previste in capo al committente

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In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.  

Sintesi della Circolare N. 2/E della Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013

OGGETTO:    Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 – Problematiche interpretative

L’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006 ed ha aggiunto i commi 28-bis e 28-ter.

In sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente e  dell’imposta sul  valore  aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria – da 5. 000,00 a 200. 000,00 euro – nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all’ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

Con la circolare n. 40/E del 2012, questa Agenzia, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La medesima circolare ha precisato, inoltre, che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle disposizioni in commento.

 

Ambito oggettivo di applicazione

è stato chiesto di chiarire se l’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale.

Il dubbio sorge in quanto la richiamata disposizione è inserita nel Titolo I del DL n. 83 del 2012, concernente “Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti”, e specificamente nel Capo III, riferito a “Misure per l’edilizia”.   La  valorizzazione  di  tale  contesto  normativo  potrebbe  quindi portare ad una interpretazione che limiti l’operatività della disposizione al solo settore edile.

Tuttavia, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, si osserva che l’articolo 13-ter dispone la modifica dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, rubricato “Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale” ed inserito nel Titolo III, concernente “Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi”.

Lo scopo della norma va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

Per quanto concerne la tipologia di contratti interessati dall’articolo 35, commi 28, 28-bis e 28- ter in esame, si ritiene, sulla base della formulazione del dettato normativo, che la norma sia riferita alle sole fattispecie riconducibili al  contratto di  appalto  come  definito  dall’articolo 1655  del  codice  civile, secondo cui l’appalto è “… il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.

La novella normativa in esame, infatti, ha l’obiettivo di individuare quelle fattispecie al ricorrere delle quali siano applicabili nuove sanzioni amministrativo-tributarie. Ciò rende indispensabile definire con chiarezza l’ambito di applicazione della norma in base al suo contenuto letterale al fine di evitarne interpretazioni di tipo estensivo.

Dall’esame dei commi 28, 28-bis e 28-ter dell’articolo 35 deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

a)     gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli  altri  commi  28  e  28-bis  che,  invece,  richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;

 

b)    il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c. C. (sono pertanto esclusi tutti i lavoratori autonomi);

 

c)     il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c. C. ;

 

d)    il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;

 

e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile (nel senso che il consorzio non risponde in solido per i debiti dei soci consorziati ai fini iva e delle ritenute erariali).

 

La norma in esame, peraltro, trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti  economici distinti  (committente, appaltatore e  subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.

Si evidenzia, infatti, che la  stessa previsione del primo periodo del comma 28-bis, nel delineare gli adempimenti del committente circa l’acquisizione della documentazione che attesti il regolare adempimento degli obblighi fiscali da parte dell’appaltatore, indica il subappaltatore quale figura eventuale, con ciò confermando l’applicazione della disposizione anche nelle ipotesi in cui il subappalto non sia previsto.

Per quanto concerne la individuazione sotto il profilo temporale dei contratti interessati dalla disposizione in commento si ricorda che, come già chiarito con la circolare n. 40/E del 2012, rilevano i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’articolo 13-ter.

Al riguardo, si  chiarisce che  l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.

 

Ambito soggettivo di applicazione

Risulta rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame il requisito stabilito dal comma 28-ter dello stesso articolo 35 del DL 223 del 2006, secondo cui i contratti di appalto e  subappalto  devono  essere  conclusi  da  soggetti  che  stipulano  i  predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.

Attestazione della regolarità fiscale in ipotesi particolari

Al fine di agevolare l’adempimento normativo in esame, si è dell’avviso che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativi al contratto d’appalto, può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.

Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, si è dell’avviso che occorra attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.

Diversamente, infatti, l’attestazione della regolarità degli adempimenti dovrebbe avere ad oggetto fatti successivi al suo rilascio.

Con riferimento, infine, alle ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, in forza del quale le Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di importi superiori a diecimila euro, verificano la regolarità fiscale del beneficiario potendo, in caso di irregolarità, sospendere il relativo pagamento.

In  particolare, in  linea  con  quanto chiarito  dalla  Ragioneria con  la circolare n. 29 del 2009, anche al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, si è dell’avviso che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa   essere   attestata   nel   momento   in   cui   il   cedente   (appaltatore   o subappaltore) dà  notizia  della  cessione  al  debitore  ceduto  (committente o appaltatore).

 Dottor Alessio Ferretti  

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