-2.5 C
Rome
mercoledì 15 Gennaio 2025
Home Blog Page 135

ACCESSO PRESSO L’ABITAZIONE O NEI LUOGHI PRIVATI: È SUBORDINATO AD UNA AUTORIZZAZIONE

0

L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.

Accesso presso l’abitazione o nei luoghi privati: è subordinato ad una autorizzazione

L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.

In merito agli altri luoghi simili, il richiamato articolo ci indirizza quando prevede l’autorizzazione per procedere “a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale…”.

L’autorizzazione è fondamentale ai fini della validità probatoria degli atti eventualmente acquisiti.   A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Cassazione n. 1036 del 1998, si è pronunciata sancendo  che “in mancanza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ovvero dell’autorità giudiziaria più vicina)è illegittima l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti contabili contenuti all’interno di una borsa posta all’interno dell’autovettura del contribuente, ancorché portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l’apertura del plico sia avvenuta con il consenso del contribuente”. Questo passaggio è basilare per comprendere la portata della tutela del contribuente, decade ogni ipotesi avversa al contribuente (pressioni, timore reverenziale, etc. ), e perde di valenza la tesi dell’amministrazione finanziaria in assenza di “preventiva” autorizzazione.

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

FAC SIMILE DI RICORSO ACCOLTO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE MOD. TM20U (COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI CARTOLERIA, CANCELLERIA E FORNITURA PER UFFICI)

0

Il fac simile dai noi redatto ed accolto in commissione tributaria si riferisce ad un accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici).

 

Fac Simile di Ricorso accolto avverso avviso di accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici)  

Il fac simile dai noi redatto ed accolto in commissione tributaria si riferisce ad un  accertamento da Studi di Settore mod. TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici).

L’avviso n. _________________________ riguardava l’accertamento di maggiori ricavi di €. _______________ (da ___________,00 a € ____________-) determinati presuntivamente soltanto sulla base degli elementi dedotti dallo studio di settore TM20U (commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, cancelleria e fornitura per uffici) ai sensi dell’art. 62bis del D. L. 331/93, utilizzando il prodotto informatico GE. RI. CO. Il contribuente, esercente attività di sola vendita di cartoleria e cancelleria (non di fornitura per uffici. ), in contradditorio con l’ufficio (come da memorie allegate) ha dedotto specifici elementi di situazione congiunturale, di mercato e territoriale, nonché l’effettiva situazione personale inquadrata nella realtà economica nella quale opera, che giustificano lo scostamento dei ricavi e che l’ufficio immotivatamente non ha preso in alcuna considerazione, adducendo affermazioni stereotipe e ampiamente generiche al fine di pretendere comunque un maggior reddito (! . ) senza aggiungere gli “ulteriori” elementi che la giurisprudenza e le disposizioni interne dell’Agenzia impongono di rilevare.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

E-Commerce: Guida Fiscale 1.3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE

0

In merito alla gestione fiscale di un ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE.

E-Commerce: Guida Fiscale 1. 3 Vendita indiretta cessione a clienti Extra -UE

In merito all’ecommerce indiretto esaminiamo la fattispecie delle vendite a clienti Extra UE.

 

Commercio Elettronico Indiretto: Cessione a Clienti Extra UE

Quando una vendita indiretta viene effettuata a clienti extra comunitari siano essi privati che  soggetti passivi IVA, deve essere regolata da emissione di fattura come “cessioni all’esportazione” ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/1972, non imponibili (il cedente non applicherà l’imposta).

 

RICORDIAMO CHE: La disciplina Iva del commercio elettronico indiretto per compravendite effettuate da cedente italiano si configura come segue:

1.       Cessioni a clienti italiani;

2.       Cessioni a clienti UE  (Comunitari);

3.       Cessioni a Clienti Extra UE (Extracomunitari).

Ognuna di queste fattispecie è oggetto di una guida dedicata nella nostra sezione speciale E-Commerce.

Chiama il numero verde 800. 19. 27. 52 per ricevere assistenza dedicata a:

WELCOME%20WOMEN%207. Jpgper redigere un piano di fattibilità per avviare un E-Commerce

Consulenza Fiscale sulla impostazione e gestione di attività E-Commerce

Consulenza Amministrativa sulle impostazione e gestione E-Commerce

Ricevere Assistenza Globale dalla Costituzione di una S. R. L. Alla gestione dell’E-Commerce.

I nostri piani tariffari sono, chiari,  sostenibili e su misura del cliente.

 

Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica anche per le annualità fino al 2008

0
TUTELA IMPRENDITORE
TUTELA IMPRENDITORE

Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Redditometro (nuovo) e favor rei: si applica  anche per le annualità fino al 2008

Il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente (favor rei), si applica anche per le annualità fino al 2008. La sentenza della CTR Veneto costituisce un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo strumento e della tutela del contribuente.

Con la sentenza 3 dicembre 2013, n. 125/30/13, la Commissione tributaria regionale del Veneto, confermando quanto già sostenuto da altre Commissioni (si vedano, ad esempio, CTP Rimini 21 marzo 2013, n. 41, e CTP Reggio Emilia 18 aprile 2013, n. 74), ha precisato che il nuovo redditometro, quale norma di natura procedimentale, se più favorevole al contribuente, si applica anche per le annualità fino al 2008, in via retroattiva.

Questo aspetto è molto importante per quei contribuenti in fase di contraddittorio, mediazione tributaria o di istanza di adesione con l’Agenzia delle Entrate. Quei contribuenti che hanno subito avvisi di accertamento per delta reddituali e patrimoniali (capacità di spesa, rate di mutuo, incrementi patrimoniali nel quinquennio, autoveicoli, motoveicoli, etc. ) possono richiedere lo sgravio totale/parziale o l’annullamento dell’atto, presentando memoria con cui richiedere applicazione del nuovo redditometro, privo di determinati elementi peculiari del vecchio.

In merito alla decorrenza, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, dapprima con la circolare n. 1/E/2013, che la disciplina del nuovo accertamento sintetico e redditometrico non può che applicarsi esclusivamente alle annualità dal 2009 e seguenti, e non può considerarsi come strumento “evoluto” rispetto a quello esistente in passato.

In primo luogo, sostiene l’Agenzia, depone a tale favore il contenuto letterale dell’art. 22, D. L. N. 78/2010, laddove si precisa, come visto in precedenza, che le modifiche all’art. 38, D. P. R. N. 600/1973 sono applicabili esclusivamente a partire dall’annualità 2009 e successive. Aspetto confermato anche dal successivo D. M. 24 dicembre 2012, il decreto attuativo del nuovo articolo 38.

Per l’Amministrazione finanziaria il redditometro non sarebbe in alcun modo paragonabile agli studi di settore, la cui applicazione retroattiva è ormai considerata da anni una pratica avallata anche dall’Agenzia stessa, che in più occasioni ha ritenuto applicabile, se più favorevole al contribuente, la versione evoluta dello studio anche per gli anni pregressi (cfr circolare n. 30/E del 2012).

A tale proposito, si legge nella direttiva in commento, gli studi di settore “evoluti” o “integrati” rappresentano una metodologia analoga e, come tale, comparabile alla precedente, consentendone in tal modo l’applicazione anche in periodi d’imposta precedenti.

A diverse conclusioni, tuttavia, si deve pervenire per lo strumento dell’accertamento sintetico e per il redditometro, in quanto trattasi, a parere dell’Agenzia, di una differente metodologia accertativa. In particolare, mentre gli elementi contenuti nel D. M. 10 settembre 1992 consentono di determinare il reddito sintetico sulla base della disponibilità di alcuni beni, nel nuovo redditometro la ricostruzione sintetica del reddito si poggia sulla sommatoria derivante da ciascuna tipologia di spesa.

Se con il vecchio strumento il reddito è ricostruito a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta, con il nuovo sono proprio i costi sostenuti, o attribuibili su base statistica, a determinare il reddito del contribuente.

Per avallare la propria posizione, l’Agenzia esemplifica l’ipotesi di un contribuente con un’autovettura di potenza pari a 24 cavalli fiscali, ovvero 150 kw, la quale in base al vecchio strumento determina un reddito presunto di euro 41. 284,00, mentre con il nuovo consente di determinare solo il costo su base statistica per pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti e servizi vari, per euro 6. 500 circa. Tale ultimo valore, tuttavia, non rappresenta il reddito totale e complessivo del contribuente, bensì solamente la spesa correlata a quel bene.

In virtù di tale differente approccio metodologico, l’Agenzia ritiene che i due strumenti siano differenti tra loro e la versione applicabile dal 2009 non sia una mera evoluzione di quello precedente, bensì una vera e propria novità. Anche nella circolare n. 24/E del 2013, l’Amministrazione finanziaria ribadisce la propria posizione, già espressa con la circolare n. 1/E/2013, in merito all’efficacia del nuovo redditometro e cioè che esso trova applicazione solo per le annualità dal 2009 in poi, mentre fino al 2008 resta valido il precedente sistema basato sul D. M. 10 settembre 1992.

Secondo l’Agenzia, infatti, lo strumento come delineato dal D. M. 24 dicembre 2012 costituisce “un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice evoluzione di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito”. In particolare, nella circolare n. 24/E/2013, si sostiene che il nuovo redditometro non prevede la quantificazione del reddito presunto con l’utilizzo esclusivo di dati statistici basati sulla mera disponibilità di beni e servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti, bensì si poggia su un maggior numero di elementi, tenendo altresì in considerazione la composizione del nucleo familiare.

Nella sentenza della CTR Veneto, che costituisce quindi un ulteriore tassello a favore della “retroattività” del nuovo redditometro, i giudici hanno evidenziato che l’Ufficio si è limitato a calcolare il reddito presunto sulla sola base dei coefficienti ministeriali di cui al D. M. Del 1992, senza alcun esame critico in relazione all’evoluzione della normativa e della giurisprudenza.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ignorato che l’art. 22, D. L. N. 78/2010, attuato dal D. M. 24 dicembre 2012, ha individuato nuovi parametri che devono essere applicati anche a fattispecie realizzatesi in annualità precedenti, stante la natura procedimentale delle novità normative introdotte dalle predette disposizioni. In particolare, secondo i giudici, il maggiore reddito del contribuente va ricostruito in base alle nuove direttive, che ad esempio non prevedono l’applicazione di alcun coefficiente moltiplicativo per la valorizzazione dei costi dei beni e dei servizi (nel caso di specie, il contribuente sosteneva il rimborso delle rate del mutuo, che nel nuovo redditometro sono valorizzate in base all’effettiva spesa sostenuta).

Dall’applicazione dei nuovi principi, secondo i giudici tributari del Veneto, invece, ne deriva per il caso esaminato anche per le annualità antecedenti al 2009, un maggior reddito imponibile inferiore rispetto a quello calcolato con il vecchio redditometro, che deve quindi applicarsi al contribuente accertato.

PER RICHIEDERE ASSISTENZA SULLA GESTIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO CONTATTACI

REDIGIAMO FAC SIMILI DI RICORSI PRONTI DA FIRMARE E SPEDIRE

SIAMO ESPERTI NEL GESTIRE LE FASI ANTE RICORSO, EVINTANDOLO, ED  OTTENTENDO SGRAVI PARZIALI E/O TOTALI.

CHIAMA IL NUMERO VERDE 800.19.27.52

APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DALLA PARTE DELLO SPONSOR

0

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor.

APS – ASD – SSD: CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE GUIDA ALLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI SPONSOR NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive  ed a carattere oneroso. La caratteristica del contratto è la sinallagmaticità, intesa come reciprocità tra il soggetto sponsorizzato e lo sponsor.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

SPONSOR:  IL SOGGETTO CHE SI OBBLIGA ALLA CORRESPONSIONE DI UNA SOMMA DI DENARO O DI ALTRI BENI PER IL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA.

SPONSEE: E’ IL SOGGETTO CHE SI IMPEGNA AD UTILIZZARE UN SEGNO DISTINTIVO RICONDUCIBILE ALLO SPONSOR, PROMUOVENDONE L’IMMAGINE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

 

Sintesi del principale riferimento normativo, Articolo 90 , comma ottavo, Legge 289 del 2002:-“il corrispettivo in denaro o in natura in favore delle associazioni, delle società sportivo dilettantistiche o degli enti ad esse equiparati, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità  volta alla promozione dell’immagini e/o dei prodotti del soggetto erogante mediante attività del beneficiario”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con Risoluzione del 23 giugnoguida%20fiscale%20alle%20associazioni%20sportive. Png? Ver=2016-05-03-004344-717 2010 n. 57/E che ai fini fiscali sono integralmente deducibili dal reddito di impresa i corrispettivi erogati in favore di società ed associazioni sportivo dilettantistiche (ed enti equiparati) anche se di importo superiore ad euro 200. 000, qualora costituiscano per il soggetto erogante spese di pubblicità.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che ai fini della predetta deducibilità dal reddito di impresa dello sponsor delle spese di pubblicità, devono essere soddisfatti i requisiti della competenza, della certezza, della esistenza del costo, della oggettiva determinabilità dello stesso,  e della inerenza.

 

Per effettuare il download della risoluzione 57/E del 23 giugno 2010 della Agenzia delle Entrate cliccare qui

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

IVA: Tax Waste Management

0

Il trattamento fiscale (tax waste management) delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami è  stato affrontato ai fini del corretto in quadramento IVA  dalla circolare 43/E 12 maggio 2008 emessa dalla Agenzia delle Entrate.

 

 IVA: tax waste management o Riflessi fiscali della gestione del ciclo dei rifiuti

Il trattamento fiscale (tax waste management) delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto rottami è  stato affrontato ai fini del corretto in quadramento IVA  dalla circolare 43/E 12 maggio 2008 emessa dalla Agenzia delle Entrate.

E’  importante analizzare il  punto n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che assoggetta ad aliquota ridotta del 10 per cento, le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, di cui agli articoli 6, comma 1, lettere d), l) e m) e 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Sotto un profilo organizzativo, le attività di waste management in esame possono essere strutturate seguendo due vie.

La prima prevede la stipulazione di convenzioni tra comuni e consorzi che agiscono in nome e per conto delle aziende di gestione le quali sono anche proprietarie del materiale raccolto sulla piattaforma: in questa ipotesi, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma ecologica detta anche ecocentro o isola ecologica da parte delle aziende di gestione  per il successivo utilizzo non costituisce cessione.

Si deve poi considerare la seconda via costituita dalle convenzioni stipulate dai consorzi in nome proprio per le quali il materiale raccolto sulla piattaforma è di proprietà di questi organismi; in tal caso, il prelievo dei rifiuti dalla piattaforma da parte delle aziende di gestione del ciclo dei rifiuti costituisce cessione dei rifiuti medesimi.

In entrambi i casi,   le prestazioni rese dai comuni o dai soggetti gestori da essi delegati – dalla raccolta fino al conferimento dei rifiuti sulla piattaforma – in favore del soggetto che risulta proprietario dei rifiuti medesimi  rientrano nel campo di applicazione del n. 127-sexiesdecies e sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento.

In sintesi, si ritiene che le operazioni che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta ai sensi del citato n. 127-sexiesdecies sono:

·       l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale sulla piattaforma (si ricordi la risoluzione n. 248/E del 12 settembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate);

·       le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc. ) serve a facilitare il riciclo del materiale stesso. Di conseguenza, la lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;

·       le operazioni connesse all’utilizzo dei rifiuti per il recupero energetico, in quanto, tra le operazioni di gestione dei rifiuti di cui alla lett. D) dell’art. 183 del d. Lgs. N. 152 del 2006, sono comprese anche quelle di recupero, intendendosi per tali le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso specifici trattamenti richiamati nell’allegato C del citato decreto.  

 

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

CUBATURA: Trasferimenti immobiliari “COMPENSAZIONE EDIFICATORIA”

0

La circolare 27E del 21 giugno 2012 esamina, nella parte conclusiva, il trattamento fiscale applicabile ad un atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento tra società di capitali di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, che l’acquirente trasferirà successivamente al Comune a fronte del riconoscimento, da parte del Comune stesso, di un diritto di cubatura di valore corrispondente all’area ceduta, collocato su un’area ubicata in altro comprensorio urbano.  

 

Cubatura: Trasferimenti immobiliari “Compensazione Edificatoria” analisi tributaria Circolare 27E del 21 giugno 2012 della  Agenzia delle Entrate   

La circolare esamina, nella parte conclusiva, il trattamento fiscale applicabile ad un atto pubblico avente ad oggetto il trasferimento tra società di capitali di un’area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, che l’acquirente trasferirà successivamente al Comune a fronte del riconoscimento, da parte del Comune stesso, di un diritto di cubatura di valore corrispondente all’area ceduta, collocato su un’area ubicata in altro comprensorio urbano.

Oggetto della cessione, nel caso prospettato, è, da un lato, il trasferimento dell’area gravata da vincolo di inedificabilità; dall’altro, l’aspettativa connessa alla futura «compensazione edificatoria», in virtù della quale la società proprietaria riceverà una cubatura di valore corrispondente all’area ceduta al Comune.

Premesso che, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. C), del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, non sono considerate cessioni di beni ai fini dell’applicazione dell’IVA «le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni», l’Amministrazione finanziaria ritiene che, se dal contratto di compravendita è possibile distinguere la parte di corrispettivo ascrivibile alla cessione del terreno non suscettibile di utilizzazione edificatoria, dalla parte riconducibile alla cessione della futura cubatura nella nuova localizzazione, la prima andrà assoggettata ad imposta di registro nella misura proporzionale dell’8% (art. 1, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al T. U. R. ), mentre il residuo importo del corrispettivo, riconducibile alla cessione dei diritti edificatori nella nuova localizzazione, rientrerà nel campo di applicazione dell’IVA scontando, pertanto, l’imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria del 21% (art. 2 del D. P. R. N. 633/1972). Se tale distinzione non è invece possibile – conclude l’Agenzia – l’intera operazione deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura ordinaria dell’8%, come previsto dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al T. U. R. Invero, la soluzione delineata offre lo spunto per qualche brevissima nota a margine. L’art. 5, comma 3, del D. L. N. 70/2011  ha aggiunto un nuovo numero all’art. 2643 c. C. (il 2-bis) stabilendo che sono soggetti a trascrizione anche «i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».

In tal modo, il legislatore ha inteso superare le incertezze del passato quando per dare rilevanza (o meglio per poter trascrivere) a tali contratti si accompagnava la cessione della cubatura a una servitù così da rendere possibile la trascrizione dell’atto. Alla luce della richiamata disposizione, appare piuttosto improbabile che nell’atto di cessione sia effettivamente operata una distinzione tra la parte di prezzo inerente alla cessione dell’area inedificabile e quella relativa alla cessione dei diritti di cubatura soprattutto se, a quanto è dato di capire dalla circolare, oggetto immediato del trasferimento è la sola proprietà dell’area inedificabile mentre il (futuro) diritto di cubatura in altra localizzazione sarà riconosciuto da un soggetto terzo (il Comune), che non è parte negoziale del contratto, e solo a fronte dell’ulteriore passaggio del terreno dall’acquirente a quest’ultimo.  

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assisterti o collaborare con il tuo Consulente chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

0

 Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

 

CASA DI CURA E DI RIPOSO: Associazione di Promozione Sociale in regime fiscale ONLUS

 

Dopo una serie di innumerevoli contenziosi, la Suprema Corte ha affrontato la materia della Gestione di case e di cura e di riposo attraverso la forma giuridica di Associazioni di Promozione Sociale (APS) in regime agevolato fiscale delle ONLUS

La Suprema Corte, con sentenza n. 21562/2013 del 20 settembre, ha una volta per tutte ribadito delle linee guida nel non profit assistenziale-sanitario,  sancendo l’infodantezza della tesi della Agenzia delle Entrate, secondo la quale il fine di assistenza socio sanitaria possa essere perseguito SOLO nei confronti di soggetti che versano in condizioni di svantaggio economico e che comunque NON debbano essere applicati TARIFFE E PREZZI (O CORRISPETTIVI) AI LIVELLI DI MERCATO[1].

Infine secondo la tesi della Agenzia delle Entrate, un ente non profit non può ricavare risorse dalla gestione del patrimonio (cfr locazione immobili, investimenti azionari, etc. ).

Secondo i giudici, la tesi della AE è in contrasto con il dettato normativo, l’ente non profit, può applicare tariffe sui livelli di mercato e la propria assistenza può essere rivolta anche a coloro che non versano in condizioni di disagio, purchè non abbiamo carattere prevalente e/o vengano rispettati una serie di accorgimenti e requisiti. Infine, la APS in regime fiscale agevolato ONLUS può gestire in via “statica” il proprio patrimonio, come affermato dallo stesso Ministero delle Finanze, che la qualifica non come attività imprenditoriale rilevante in senso proprio ma come modalità di utilizzo e conservazione del patrimonio[2].

WELCOME%20WOMEN%207. Jpg

Per ricevere assistenza qualificate e specializzata in materia di enti non profit

 

Contattaci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

 

O inviando mail a:  nonprofit@networkfiscale. Com

[1] Nel caso in esame, una casa di riposo per anziani, l’Agenzia delle Entrate aveva anche proceduto alla cancellazione d’ufficio dalla anagrafe ONLUS.

[2] “l’utilizzazione di tali beni, finalizzata alla riscossione di canoni, concretizza lo sfruttamento economico di beni patrimoniali e non l’esercizio di impresa”.

Contabilità e Consulenza del Lavoro in Outsourcing

0

Esternalizzare la contabilità e la Consulenza del Lavoro non è mai stato così sicuro, semplice e conveniente. Verifica la professionalità e riservatezza del nostro servizio ed avrai accesso ad un software di ultima generazione in grado di portare in outsourcing attività con un monitoraggio in tempo reale.  

Contabilità e Consulenza del Lavoro in Outsourcing

Esternalizzare la contabilità e la Consulenza del Lavoro non è mai stato così sicuro, semplice  e conveniente.

Network Fiscale S. R. L. Unipersonale è  la Società che si occupa di Assistenza Tributaria  e Contabile e ti fa risparmiare fino al 30% sulla parcella del Commercialista e del Consulente del Lavoro, assicurandoti  il rispetto per tempo degli adempimenti fiscali, il monitoraggio quotidiano dei flussi contabili e reddituali  ed il massimo grado trasparenza.

OK%20VERDE. Png

     Tariffa Unica Mensile

 

OK%20VERDE. Png     Bilancio in Tempo Reale

 

OK%20VERDE. Png     Pianificazione Fiscale in anticipo

 

OK%20VERDE. Png   Accesso no limits, Riservatezza, Affidabilità e  Conservazione dei dati

Non devi pagare canoni per il software o Penali di rescissione.  

Hai solo la nostra Tariffa Mensile, Fissa,  Chiara, Trasparente e Conveniente.

 Dottor Alessio Ferretti  

per richiedere la tenuta della contabilità 

chiama il numero verde

800. 19. 27. 52

 

Legittima la Cessione di quote srl con contestuale cessione del credito vantato per apporti infruttiferi anche in assenza di esplicita rinuncia

0
Legittima la Cessione di quote srl con contestuale cessione del credito vantato per apporti infruttiferi anche in assenza di esplicita rinuncia

Sentenza Commissione tributaria regionale PIEMONTE Torino, sez. XXVIII, 14-06-2011, n. 28 – Pres. Rivello Pier Paolo – Rel. Piombo Bruno

Redditi diversi – Cessione quote sociali – Finanziamento infruttifero soci – Cessione credito infruttifero – Obbligo rinuncia credito – Esclusione – Art. 82 (ora: 68), comma 5, periodo 5, D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917

In caso di cessione delle quote sociali, congiuntamente al credito del socio per precedenti finanziamenti infruttiferi, non è necessaria la rinuncia al credito, e, conseguentemente, il reddito diverso deve essere calcolato includendo pure l’ammontare del finanziamento infruttifero Inizio modulo (Nel caso di specie, il contribuente aveva sottoscritto quote sociali per 2. 500,00 Euro, e effettuato versamenti infruttiferi per 39. 142,34 Euro.

Aveva ceduto le quote nel 2003 per 75 mila Euro, e dichiarava la differenza tra i redditi diversi. L’ente impositore recuperava a tassazione anche il versamento infruttifero, in quanto nell’atto di cessione non era stata espressamente prevista la sua rinuncia al credito, ma soltanto la cessione).

Svolgimento del processo

Il signor Ma. Ti. Ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate di Alessandria, relativo a cessioni di quote della società “Im. S. R. L. “.

In particolare il prezzo complessivo di detta cessione, pari a Euro 75. 000,00 a fronte di un valore nominale di Euro 2. 500,00 era, secondo il contribuente, comprensivo del rimborso per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34; contestava pertanto il contribuente l’operato dell’Ufficio, avendo questi assoggetto a tassazione l’intera differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale delle quote.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio facendo rilevare che il costo della partecipazione avrebbe potuto essere incrementato dei crediti vantati dal socio nei confronti della società alla sola condizione che vi fosse esplicita rinuncia a detti crediti, fattispecie non sussistente nel caso di specie.

La Commissione Provinciale di Alessandria ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “Invero, è pacifico che la cessione operata è avvenuta dietro un preciso corrispettivo.

In detto corrispettivo è da ricomprendersi sia il valore della quota che la cessione del credito. Infatti la cessionario ha acquistato non solo la quota societaria, ma anche un credito. E tale credito, per il ricorrente, era rappresentato proprio dal versamento infruttifero a favore della società.

Con la cessione di tale posta, il contribuente ha recuperato quanto aveva versato, senza che si verificasse a suo favore alcun incremento patrimoniale.

L’unico incremento è dovuto al valore della quota realizzata, sotto detrazione del valore iniziale. Pertanto il ricorso va accolto”.

Appella l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Alessandria, sostenendo che nell’atto di cessione non è espressamente prevista la rinuncia al credito, ma solo la sua cessione, nonché evidenziando che l’Ufficio non ha fatto altro che prendere atto e riscontrare dati indicati dallo stesso contribuente nel modello Unico.

Si è costituito nel giudizio di appello il contribuente evidenziando come l’Ufficio svolga considerazioni meramente formali, in quanto dall’atto notarile risulta chiaramente che insieme alle quote viene ceduto anche il credito vantato nei confronti della società quale versamento infruttifero.

Conclusioni delle parti

Per l’Agenzia delle Entrate di Alessandria, appellante:

“Si chiede che questa onorevole Commissione tributaria Regionale voglia, in totale riforma della sentenza qui oppugnata, stabilire la verità e la liceità dell’accertamento redatto dallo scrivente Ufficio, con conseguente condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio”.

Per il sig. Ma. Ti. , appellato:

“Chiede che codesta Commissione voglia:

1. Confermare la decisione della Commissione tributaria Provinciale di Alessandria;

2. Condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari”.

Motivi della decisione

L’appello dell’Ufficio si fonda sulla circostanza che non risulti esplicitamente, dall’atto di cessione di quote di cui trattasi, la rinuncia al credito del contribuente.

Poiché non è in contestazione che il contribuente vantasse effettivamente nei confronti della società “Im. S. R. L. ” un credito per versamenti infruttiferi da lui eseguiti, pari a Euro 39. 142,34, ritiene la Commissione, presa visione dell’atto di cessione di quote con il quale il contribuente stesso ha ceduto la propria partecipazione rappresentante il 25% del capitale sociale (atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Monza 1 in data 6/6/2003 al n. 1552 serie 2 S allegato al ricorso di primo grado),, che dallo stesso emerga chiaramente che insieme a detta partecipazione il contribuente abbia inteso cedere anche il credito vantato nei confronti della società consistente nei versamenti infruttiferi risultanti dai libri sociali.

Ora, è evidente che se un credito viene espressamente ceduto a terzi, il cedente non ha più titolo a rivendicarne il pagamento e, conseguentemente, anche se non espressamente precisato nell’atto di cessione, rinuncia allo stesso in favore del cessionario.

Conseguentemente, non potendo più chiedere il rimborso alla società del suddetto credito, la tassazione della plusvalenza conseguita dal contribuente andava effettuata sulla somma dallo stesso percepita al netto di quelle versate alla società, compreso il versamento infruttifero di 39. 142,34.

L’appello dell’Ufficio deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono decise come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Collegio respinge l’appello dell’Ufficio confermando la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria.

Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese processuali, liquidate per il presente grado del giudizio in Euro 600,00, di cui Euro 250,00 per diritti.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!