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Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: sintesi del testo definitivo ed assistenza alla presentazione dell’istanza

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In sintesi, il Decreto Legge n. 193 del 2016 è stato convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha stabilito che le rate trimestrali sono un massimo di cinque e non quattro come inizialmente previsto, la data ultima di presentazione dell’istanza è stata prorogata al 31. 03. 2017 e sono oggetto di abbattimento le sanzioni e gli interessi di mora.

 

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: sintesi del testo definitivo ed assistenza alla presentazione dell’istanza

Come presentare istanza di adesione alla rottamazione

In sintesi, il Decreto Legge n. 193 del 2016 è stato convertito con Legge 225 del 1° dicembre 2016, ha stabilito che le rate trimestrali sono un massimo di cinque e non quattro come inizialmente previsto, la data ultima di presentazione dell’istanza è stata prorogata al 31. 03. 2017 e sono oggetto di abbattimento le sanzioni e gli interessi di mora.

E’ importante pagare la rate di dicembre per le rateazioni in corso.

La presentazione dell’istanza include la “rinuncia alle liti”.

I soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: quali debiti godranno del condono?

La rottamazione o sanatoria o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 risorse comunitarie come dazi e accise;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 l’iva all’importazione;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 le somme percepite per aiuti di Stato;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 i crediti da condanna della Corte dei Conti;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Equitalia: la rottamazione delle cartelle è legge, ecco i tempi da rispettare

Come e quando fare domanda di adesione agevolata per ottenere gli sconti su sanzioni e interessi delle cartelle esattoriali Equitalia?

Ecco scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 dal 7 novembre 2016 è possibile fare domanda utilizzando l’apposito modulo DA1;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 entro il 31 marzo 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la terza rata;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate.

Equitalia, rottamazione cartelle e sconti sanzioni interessi: importi da versare in caso di rateazione già avviata.

Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata.

Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

Per calcolare la convenienza o meno nell’aderire alla sanatoria per ogni singola posizione e prenotare un appuntamento con “priorità” Contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52 

Brand identity: i nomi a dominio come chiave di tutela e successo nel Web dei marchi collettivi e d’impresa

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Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo. Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la “Brand Identity” è senza dubbio registrare un nome a dominio “Domain Name System” (DNS). Esso è pratica il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet: con questa guida pratica vediamo insieme come e perché esso rappresenta per le imprese un prezioso ed imprescindibile strumento per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, migliorando in particolare nel caso di marchi collettivi, la sua visibilità e garantendo cospicui guadagni.

Per “Brand Identity” si intende il complesso degli aspetti e degli elementi grafico/comunicativi che determinano la percezione emotiva ed istintiva dalla quale dipende quasi totalmente l’indice di gradimento del marchio, la sua reputazione da parte del pubblico, quindi in sintesi il suo successo.  Presupposto fondamentale per creare e rafforzare la “Brand Identity” è senza dubbio registrare un nome a dominio.

Cos’è un nome a dominio e a cosa serve

Il nome a dominio, “Domain Name System” (DNS), giuridicamente inquadrabile nella disciplina degli articoli 6,7,8,9 codice civile, e nell’ipotesi di uso commerciale del brand dagli articoli 2569 e seguenti del Codice Civile e dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 30/2005), è tecnicamente un sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete (host) in indirizzi IP(Internet Protocol address) e viceversa.

In pratica è il nome assegnato ad un sito web che coincide con l’“indirizzo” digitato nella barra di navigazione del browser per collegarsi ad un determinato sito Internet. Serve quindi aprendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web.

I “domain name” nel mercato attuale sono diventati veri e propri identificatori delle imprese e, nel caso di marchi collettivi, identificatori di qualità dei prodotti nel web.

I brand, in particolare, non possono prescindere da una visibilità sulla rete per garantire cospicui guadagni.

Registrare il proprio marchio come nome a dominio consente di utilizzare il brand nel cyberspazio traendone profitti esponenzialmente elevati ed al contempo, tenendo conto della globalità della sfera di influenza di internet, imbattersi in potenziali conflitti con persone o imprese che dispongono legittimamente o abusivamente di marchi identici o simili per diversi o analoghi prodotti in paesi differenti.

Infatti, la titolarità di un marchio collettivo e degli altri tipi di marchi, non conferisce automaticamente la titolarità del corrispondente nome a dominio, motivo per il quale è importante attivarsi per ottenerne tempestivamente l’assegnazione.

L’iter di assegnazione del nome a dominio avviene in base ai principi stabiliti dall’autorità competente (che per esempio per i domini a suffisso “. It” è “Registro. It”). Tale autorità interagisce con i fornitori di servizi (“registrar”) con i quali ha concluso il previo contratto, quindi non registra direttamente domini per conto degli utenti finali. Al momento della richiesta di registrazione, il nome a dominio viene assegnato sulla base di un mero criterio di priorità temporale, seguendo l’ordine cronologico delle richieste di registrazione (regola del “first come, first served”). Pertanto spetterà al soggetto che intenda far valere la titolarità su quel determinato nome a dominio, attivarsi per ottenerne il recupero.

I nomi di dominio, oltre a essere potenti canali di business possono dar luogo, se utilizzati senza le dovute competenze e cautele, al fenomeno illecito del cybersquatting, esponendosi all’ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento dei danni o di multe molto elevate.

Per saperne di più leggete la guida pratica dedicata alla registrazione dei nomi a dominio e tutela dal cybersquatting!

Perché registrare il nome a dominio corrispondente al proprio marchio collettivo o ad altro brand

Ottenere la registrazione come nome a dominio del proprio brand ha un triplice vantaggio:

1) assicurarsi una visibilità sulla rete creando un business “globale” di successo per la “nicchia” di riferimento, intesa come segmento del mercato non ancora “aggredito” dalla concorrenza;

2) tutelarsi contro il rischio dell’utilizzo abusivo di terzi del proprio brand su internet;

3) monetizzare il marchio registrato come “domain name” attraverso il licensing e la cessione, incrementando così i propri guadagni.

Perché il nome a dominio è una formula di successo per il marchio collettivo

Utilizzare il marchio collettivo in internet registrando il corrispondente “domain main” è un’ottima garanzia di funzionamento e successo dello stesso.

Il motivo è molto semplice: ciò consente di valorizzare “origin” “product process”e “quality” del prodotto nel cyberspazio, in un’ottica di business spinto oltre i confini geografici di registrazione territoriale, moltiplicando in modo esponenziale le quote di mercato già di per sé acquisibili grazie al “collective trademark”.

Di riflesso, il problema del cybersquatting assume qui una valenza notevolmente più estesa, in quanto l’utilizzo di nomi a dominio identici andrebbe a svuotare la tutela potenziata tipica di questi “marchi di categoria”, con un effetto a cascata negativo rispetto all’intera area del mercato, all’interno della quale un determinato marchio collettivo si è affermato.

E’ evidente quindi che la tematica dei nomi a dominio assume una particolare e delicata rilevanza per il marchio collettivo, in relazione al quale non si può prescindere dalla competenza di esperti nello specifico settore.

 

Per registrare il vostro marchio d’impresa e collettivo e tutelarlo sul web, contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

Guida alla registrazione del marchio come nome a dominio e tutela dal “cybersquatting”

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I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come “indentificatori” delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui. Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio dal cybersquatting con i quesiti più richiesti.

 

I nome a dominio, sono un modo strategico e veloce per prendere il proprio posto nella rete internet e fare business nel web, qualificandosi come “indentificatori” delle imprese.  Occorre quindi conoscere i meccanismi che presiedono al loro funzionamento nel cyberspazio, per trarne il massimo profitto e al contempo, per tutelarsi da chi intende appropriarsi illecitamente del brand altrui.  

Si propone di seguito una mini guida di taglio pratico-operativo sulla valorizzazione e tutela dei marchi come nomi a dominio con i quesiti più richiesti.

Com’è composto un nome a dominio?

Un nome a dominio è costituito da una serie di caratteri alfanumerici, seguita da un punto e da un’estensione. L’estensione è una stringa di caratteri (ad esempio. It) corrispondente al registro nel quale il nome a dominio viene iscritto.

Dove va inoltrata la richiesta di registrazione e come viene esaminata la domanda?

La richiesta di registrazione va inoltrata al registro competente tramite i “registrars”, organismi specifici accreditati che effettuano un esame meramente formale della domanda senza unaricerca di anteriorità in relazione a marchi preesistenti identici o simili al nome a dominio richiesto o in relazione a nomi a dominio identici o simili già registrati presso altri registri.

Quanto dura la registrazione di un nome a dominio. It oppure. Eu?

La durata è di un anno, rinnovabile alla scadenza.

Chi può registrare un nome a dominio. It oppure. Eu?

La registrazione di un nome a dominio può essere chiesta da qualsiasi persona fisica, società od organizzazione che abbia residenza o domicilio nell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia e (nel caso dei nomi a dominio. It) anche nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino o in Svizzera.

Come ottenere il recupero del proprio nome a dominio abusivamente acquisito da terzi?

Esistono procedure per il recupero di un nome a dominio, dette procedure di riassegnazione, gestite da organismi nazionali ed internazionali, che consentono al proprietario di un marchio di ottenere che gli sia trasferita la proprietà del nome a dominio corrispondente registrato abusivamente da terzi. L’esito negativo di una procedura di riassegnazione non impediscel’instaurazione di un procedimento giudiziario, che potrebbe avere esito totalmente diverso e con il quale attivare anche pretese risarcitorie.

Cosa succede in caso di utilizzo di un nome a dominio che riproduca un marchio anteriormente registrato da altri?

Tale comportamento illecito integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto il nome a dominio, considerato dalla giurisprudenza come segno distintivo atipico, comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando indebitamente la notorietà del segno.

E’ tutelato il nome a dominio usato rispetto ad un marchio registrato posteriormente con identica denominazione?

Si, attraverso il diritto a preuso. Il titolare del marchio registrato successivamente al nome a dominio altrui, non potrà pretendere la rinuncia al dominio o la cessazione del suo utilizzo.

I diritti su un marchio in genere prevalgono su quelli vantati su un nome a dominio,a condizione che i diritti sul marchio siano anteriori all’uso che altri ne fanno.

Per la tutela dei nomi a dominio è, in pratica, sempre consigliabile una registrazione del marchio che sia contestuale o antecedente a quella del dominio stesso ed in ogni caso anteriore ad ogni successiva registrazione di domini simili.

Cos’è il cybersquatting?

E’ un neologismo italiano di origine anglosassone che indica l’occupazione abusiva in ambito digitale cioè il fenomeno di accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi/nomi altrui (specialmente nomi di personaggi famosi), al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare.

In pratica il cybersquatter (l’utilizzatore abusivo) strumentalizza il nome a dominio corrispondente al marchio altrui, per realizzare uno o più siti web che imitano l’originale, al fine di trarre in inganno i consumatori, vendendo loro merce contraffatta. Tale fenomeno riguarda in particolare il settore dell’abbigliamento e dei prodotti elettronici.

Nel nostro Paese la giurisprudenza, sulla scia delle Corti statunitensi, lo qualifica come atto di concorrenza sleale, nel caso in cui i servizi offerti da un soggetto siano assimilabili a quelli forniti dalla controparte e si possa instaurare il rischio di confusione nei consumatori.

Cos’è il “toposquatting”?

Noto anche come “dirottamento di URL”, è una forma particolarmente evoluta e maliziosa di cybersquatting consistente nella registrazione in malafede di un “domain name” quasi del tutto analogo ad un marchio noto e celebre, ma contenente un refuso in grado di deviare un enorme flusso di utenti della rete, strumentalizzando gli errori di battitura/digitazione commessi digitando un URL nel browser. (per esempio DINSEY. COM invece che DISNEY. COM. ).

Qual è la disciplina contabile del marchio registrato come nome a dominio?

In caso in cui il dominio rappresenti anche il marchio (registrato come tale), la condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità, cioè sia tale da poterlo distinguere dall’azienda di cui fa parte. Il dominio, registrato come marchio può essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali e può essere ammortizzato. Fiscalmente le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 dei costi sostenuti.

Per scoprire subito come potenziare la vostra “Brand Identity” con i nomi a dominio, leggete la divulgazione dedicata ai nomi a dominio come chiave di tutela e successo dei marchi d’impresa e collettivi nel web!

Per valorizzare in rete il proprio marchio collettivo o altri brand  è quindi estremamente preziosa la consulenza di un soggetto esperto nella valutazione della redditività del domain name e nella verifica dei presupposti di tutela contro fenomeni di cybersquatting.

Per essere assistiti o collaborare con un nostro consulente, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

 

Come detassare i redditi da marchi d’impresa e collettivi: guida pratica per aziende e privati

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Come sono tassati i redditi  (royalty e plusvalenze) derivanti dall’utilizzo del marchio d’impresa e collettivo e degli altri intangible assets? Con questa guida in pillole focalizziamo la distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli imputabili alla persona fisica non esercente attività d’impresa, evidenziando in sintesi le informazioni che consentono di ottenere un notevole risparmio d’imposta pro norma.

 

Redditi derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: distinzione tra quelli prodotti dall’imprenditore e quelli del privato-persona fisica

Con questa guida esaminiamo nel dettaglio la qualificazione civilistico-contabile dei redditi derivanti dall’utilizzo economico del marchio d’impresa e collettivo qualificabili come royalties e plusvalenze incassate a seguito di concessione in licenza e cessione, al fine di individuarne il relativo trattamento fiscale. A tal fine occorre preliminarmente distinguere tra redditi prodotti nell’esercizio di attività d’impresa da quella che li colloca al di fuori del perimetro di attività imprenditoriale cioè diretta alla produzione di beni e servizi.

A) COME REDDITO D’IMPRESA

Riguardo alla qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale da parte di un soggetto considerato fiscalmente imprenditore commerciale, le royalties, così percepite, sono considerate redditi d’impresa, ai sensi dell’articolo 55 TUIR.  Conseguentemente, per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta, i costi sono considerati deducibili (principio di competenza).

Per l’utilizzatore della proprietà intellettuale (quindi di chi eroga la royalty) la deducibilità del costo sarà subordinata alla verifica di inerenza e competenza della proprietà intellettuale con l’attività commerciale svolta.

Giuridicamente la concessione in licenza può essere ricondotta alle fattispecie previste dall’articolo 2195 codice civile (imprenditori soggetti a registrazione) e, in particolare, al n°2 (attività intermediaria nella circolazione dei beni) oppure al n°5 (attività ausiliaria).

La qualificazione di un provento come “reddito di impresa”

La qualificazione di determinati proventi come redditi d’impresa, dipende da due parametri individuati dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui redditi):

• parametro soggettivo: con riferimento alla forma giuridica prescelta dall’imprenditore, ai sensi degli articolo 6 e 81 del TUIR. In particolare, redditi prodotti nella forma di società di persone commerciali o di società di capitali sono considerati redditi d’impresa e, come tali, fiscalmente trattati (articolo 55 del TUIR);

• parametro oggettivo: riguardante le modalità con cui il reddito è prodotto (ai sensi dell’articolo 55 TUIR). In merito, il legislatore tributario prevede necessario, affinché si possa parlare di reddito d’impresa, che vi sia alla base un’impresa commerciale.

Tax saving per i redditi d’impresa derivanti dal marchio collettivo e dalla proprietà intellettuale: il “Patent Box”

La legge di stabilità 190/2014, come modificata dall’Investment Compact del 2015, ha riservato ai redditi derivanti dallo sfruttamento economico del marchio collettivo e di altri asset strumentali, un’agevolazione fiscale molto vantaggiosa attraverso l’opzione del “Patent Box” che in sintesi consente:

la detassazione delle plusvalenze generate nel caso di cessione del marchio, a condizione del reinvestimento dei proventi al 90% attivita di ricerca e innovazione per un nuovo brand;

la deducibilità del 50% dal 2017 delle royalties percepite a fronte di concessione in licenza di un marchio collettivo.

In questa seconda ipotesi quindi, il soggetto che opta per il regime opzionale del Patent Box, otterrà un abbattimento fino quasi alla metà rispetto alla tassazione fiscale in regime ordinario. Si passa infatti da una tassazione al al 31,4%, ad una super agevolata tassazione al 16%,sempre che l’applicazione del Patent Box avvenga conformemente ai criteri e requisiti di legge, avvalendosi della consulenza di esperti nel settore.

Per saperne di più leggete la divulgazione dedicata al calcolo del Patent Box e la divulgazione relativa all’applicazione del Patent Box al marchio collettivo!

B) COME ELEMENTO AREDDITUALE PER I SOGGETTI PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Le royalties e le plusvalenze conseguite da un soggetto persona fisica non esercente attività d’impresa, rilevano come proventi sottratti all’inquadramento come redditi d’impresa ex articolo 55 TUIR e comunque costituiscono elementi economici fiscalmente non imponibili, con eccezione di quelli introitati da soggetti non residenti (lettera c, comma 2, articolo 23, TUIR).

Trattasi di un orientamento ormai pacifico sulla base della relazione governativa all’articolo 49del D. P. R. 917/86, nella quale si motiva che “[. ] i redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei marchi di fabbrica e di commercio, si è ritenuto di non comprenderli più tra i redditi di lavoro, né tra i “redditi diversi”, nel rilievo che l’utilizzazione dei marchi d’impresa (mediante cessione o concessione in uso) avviene o in sede di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la concessione di licenze non esclusive, e quindi nell’esercizio d’impresa”.

Tuttavia sul punto l’Agenzia delle Entrate continua a qualificare nella prassi tali proventi comeredditi diversi ex art 67 TUIR.

Riepilogo

Sulla base dell’analisi finora svolta dunque, è possibile delineare una fondamentale distinzione:

nelle ipotesi in cui in cui il marchio sia utilizzato nel quadro di un’attività commerciale, quindi da parte di persona fisica imprenditore, le royalties sono qualificate e tassate come reddito di impresa ex articolo 55 TUIR e iscritte nell’attivo di bilancio ai sensi dell’articolo.  2424 cc.  come immobilizzazioni immateriali, con la possibilità di optare per il regime fiscale Patent box L. 109/2015, con termine prorogato oltre l’iniziale scadenza del 30 giugno 2016 (rinvio per approfondimenti alla divulgazione interamente dedicata al “Patent Box”);

lo sfruttamento del marchio rileverebbe quale elemento patrimoniale fiscalmente non imponibile in capo ai soggetti non esercenti attività d’impresa per i quali dunque leroyalties e le plusvalenze relative al marchio sarebbero tax free, con eccezione dei soggetti non residenti, con la conseguenza di poter ottenere una fonte di reddito addizionale non collegabile ad intento speculativo che risulterà pertanto fiscalmente neutrale. Tuttavia l’Amministrazione finanziaria li sottopone alla tassazione propria dei redditi diversi.  

 

Per registrare il vostro marchio d’impresa o collettivo, valutare correttamente le royalties e pianificare un risparmio fiscale pro norma, contattateci subito al numero verde 800192752!  I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità ed efficienza!  

 

Perché il marchio di certificazione è vincente sul mercato: come funziona e quali sono i suoi vantaggi

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Marchio Collettivo per produttori

Nel complesso scenario concorrenziale attuale, il marchio collettivo, sta assumendo sempre più un ruolo di primo piano, per il forte impatto prodotto sulle strategie e sulle politiche di sviluppo di molte imprese, consentendo di polarizzare “qualitativamente” la domanda dei consumatori. Ecco come e perché!

Rispetto al marchio d’impresa, esso rappresenta un quid pluris quale titolo giuridico-economico che si traduce in termini di fatturato nel consolidamento di posizione di vantaggio competitivo di prestigio, spiccando come super indicatore di valore economico.

Nella logica del marchio collettivo, risulta ancora più accentuato il passaggio dall’originale funzione del brand quale solo indicatore di proprietà ed origine, alla sua efficacia quale indicatore di valore, sia culturale sia economico.

Questo strumento risulta particolarmente appetibile per una pluralità di imprenditori autonomi tra loro che, accomunati dai medesimi “product process” o dalla stessa collocazione territoriale, producono beni aventi le stesse caratteristiche.

Il marchio collettivo è utilizzato sempre più frequentemente in Italia, in particolare dai consorzi di tutela dei nostri prodotti agro-alimentari tipici e si inserisce in un sistema di controllo particolarmente  strutturato e organizzato.

Esempi di marchi collettivi sono il marchio pura Lana Vergine e marchio Melinda utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.

Cos’è il marchio di certificazione?

E’ una particolare tipologia di marchio, disciplinata dal combinato disposto degli articoli  2570 del codice civile, dall’articolo 11 CPI* e dal  regolamento U. E. 2424/2015,  che si differenzia in modo sostanziale rispetto al classico marchio aziendale. Quest’ultimo si limita a contraddistinguere i prodotti del singolo imprenditore, invece il marchio collettivo ha una funzione più ampia e di maggiore risonanza sul mercato, incentrata sulla  garanzia qualitativa, assicurando che il prodotto o il servizio abbia determinate caratteristiche in relazione alla:

  • origine cioè la provenienza geografica rilevante sotto il profilo della qualità del prodotto (differenza rispetto ai marchi di fabbrica che non possono contenere tale indicazione);
  • natura, cioè qualità del prodotto con riferimento alle materie prime utilizzate e alla sottoposizione a specifici trattamenti;
  • qualità, espressa nel regolamento d’uso che deve prevedere determinati controlli per garantire la qualità di prodotti provenienti da produttori diversi.

Il marchio collettivo rappresenta pertanto uno strumento di garanzia e certificazione della qualità e dell’origine del prodotto inspessendo la tutela del consumatore in un’ottica di customer satisfaction e di riduzione delle asimmetrie informative.

Come funziona il marchio?

Da un punto di vista strutturale, il rapporto giuridico tipico del marchio collettivo che lo distingue dalla disciplina applicativa del marchio di impresa, è caratterizzato da una dissociazione permanente fra titolarità del segno che spetta al concedente (ad esempio un consorzio che svolge la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi) e l’ uso del medesimo da parte del concessionario-utilizzatore (serie aperta di imprese legittimate a condizione che conformino lo sfruttamento dell’asset immateriale al regolamento d’uso emanato dal concedente e depositato in sede di registrazione, contenente indicazioni riguardanti la funzione di garanzia effettiva del titolare, le modalità di utilizzo, controlli e sanzioni).

Sotto un profilo giuridico l’articolo 2570 codice civile e l’articolo 11 del CPI (Codice di Proprietà Industriale) lo identificano come marchio la cui registrazione viene  richiesta “da soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi”. Questi ultimi “possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti”.

Chi può registrarlo?

La titolarità del marchio collettivo, a differenza del passato, non risulta più circoscritta agli enti e associazioni riconosciute ma si estende ai soggetti sia privati che pubblici i quali esercitino una funzione di garanzia da intendersi in senso effettivo. Con la riforma del citato articolo inoltre, l’utilizzabilità del marchio collettivo non richiede che il/i  concessionario/i sia/no affiliati all’associazione titolare.

Ciò significa che la redditività di tale asset strumentale intangibile non risulta più subordinata al presupposto di un rapporto di appartenenza o dipendenza delle imprese associate.

Riconoscere il marchio di certificazione

Per avvalersi della tutela tipica del marchio collettivo, oltre a prestare attenzione alla identificazione delle classi di prodotto e servizi di riferimento, occorre conoscere la macro classificazione di questa particolare specie di marchio in marchi “unisettoriali” o di prodotto e marchi “ombrello”:

a) nel primo caso il marchio interesserà prodotti di un unico genere appartenenti ad un solo comparto (es macelleria tipica x);

b) nel secondo caso si tratterà di marchi che coinvolgono prodotti di genere diverso (Mercati di x).

Esistono altre tipologie di marchi collettivi: Marchio Collettivo Geografico, Marchio Collettivo di qualità, la Denominazione Comunale di Origine.

VANTAGGI del marchio: un brand super accattivante: Perché il marchio collettivo registrato ha una marcia in più

I marchi collettivi presentano diversi vantaggi rispetto al classico marchio aziendale:

a) rappresentano uno strumento efficace e strategico per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, riscontrerebbero difficoltà nel far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori;

b) premesso che il marchio in genere ha acquistato un valore superiore rispetto al  prodotto su cui è apposto, il marchio collettivo è in grado di incanalare esponenzialmente rispetto ad un classico marchio aziendale le scelte del consumatore;

c) sono preziosi strumenti di marketing e la base su cui costruire l’immagine e la reputazione dell’impresa, consentendo di acquisire quote di mercato sempre maggiori e moltiplicarle per n volte rispetto al tradizionale marchio d’impresa, rilevando come   elemento centrale nel processo d’acquisto del prodotto il riconoscimento di determinati standard qualitativi e/o di processo da parte del consumatore;

d) attraverso il licensing ad essi strutturale, determinano l’introito di una fonte di reddito addizionale (royalties);

e) inoltre sono una componente fondamentale dei contratti di franchising;

f) stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;

g) consentono di ottenere grossissimi sgravi fiscali con i bonus del Patent Box previo esercizio della relativa opzione agevolativa; (per approfondimenti leggete la divulgazione dedicata alla combinazione vincente tra marchio collettivo e Patent Box).

h) rappresentano una valida etichetta per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari che sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un’impresa.

Dunque, i vantaggi economicamente valutabili del marchio collettivo si diramano essenzialmente in tre direzioni:

1) possibilità di incremento delle quote di mercato e consolidamento della posizione e immagine dell’impresa potenziandola attraverso idonee strategie pubblicitarie e di marketing;

2) conseguimento di una  fonte addizionale di reddito all’impresa, attraverso la stipula di  accordi di licensing sulla base del marchio;

3) vantaggiosissimi sgravi fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento del marchio collettivo grazie al Patent Box.

VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE

Il marchio collettivo rappresenta certamente  la chiave del successo in un mercato globale e competitivo, ponendosi come brand  accattivante dotato di forza e originalità il quale sintetizza l’interfaccia dell’impresa in termini di reputazione, valori, qualità, emozioni suscitate nel consumatore.

La valutazione del marchio è un’attività volta a quantificare il contributo che un marchio conferisce al valore aziendale ed è essenziale in alcuni momenti salienti dell’attività di un’impresa, in particolare quelli legati alle vicende della sua circolazione (anche congiuntamente al trasferimento dell’impresa o di un ramo d’impresa).

A grandi linee, la valutazione del marchio può essere ricondotta a due finalità  principali e cioè la monetizzazione e la valorizzazione rispettivamente legate ad aspetti prevalentemente quantitativi e prevalentemente qualitativi:

a) monetizzazione si intende l’utilizzo del  marchio come strumento per ottenere nuove risorse e finanziare la crescita aziendale. Conoscere il valore del proprio marchio consente di presentare in modo efficace il valore del proprio patrimonio immateriale aprendo la strada ad operazioni finanziarie anche straordinarie (operazioni M&A etc);

b) valorizzazione si intende la formulazione ed il perseguimento di strategie di crescita incentrate sul marchio, con riferimento sia al suo valore reale che al suo valore  potenziale (secondary meaning e licensing);

La valutazione costante del marchio collettivo può essere utile anche per monitorare nel tempo il valore brand, favorendo così una migliore allocazione delle risorse e una più informata assunzione di rischi imprenditoriali.

 

Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata

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Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale – APS, Società Sportivo Dilettantistiche – SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato – ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese.

Associazioni culturali e sportive: assistenza contabile e tributaria dedicata

Da oltre 15 anni assistiamo e tuteliamo iniziative dirette alla creazione e gestione, passo passo, di associazioni culturali e/o sportivo dilettantistiche (Associazioni di Promozione Sociale – APS, Società Sportivo Dilettantistiche – SSD,  associazioni sportivo dilettantistiche – ASD, Organismi Di Volontariato – ODV). Dalle piccole alle grandi realtà associative, sia su Roma che in tutta Italia, isole comprese.

Forniamo ai nostri clienti pacchetti con la formula all inclusive, con canone mensile fisso e trasparente.

Assistiamo le associazioni culturali e sportivo dilettantistiche:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella scelta della forma giuridica appropriata alla visione ed al tipo di attività;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella redazione in modo corretto dell’atto costitutivo e dello statuto;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nell’installazione impianto contabile in cloud per governare flussi finanziari e fiscali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella formazione all’uso del software contabile in remoto;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nella personalizzazione del software contabile in cloud alla realtà associativa;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 al rispetto, nei tempi utili, degli adempimenti fiscali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 nell’adesione e gestione legge n. 398 del 1991 per lo svolgimento di attività commerciali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 alla elaborazione dei rendiconti e dei bilanci periodici ed annuali;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 alla quotidiana elaborazione di atti amministrativi e delibere (convocazioni, verbali, delibere, etc. ).

Se volete essere assistiti in modo professionale con cortesia ed efficienza non esitate e contattateci ai seguenti recapiti:

Dal lunedì al venerdì al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52, orario 9. 00 – 13. 00 e dalle 15. 00 alle 18. 30 dal lunedì al venerdì.  

 

Chi desidera fissare un appuntamento avrà diritto a trenta minuti di assistenza gratuita su Skype in video chiamata.  

NOTARE BENE: a causa di perditempo e persone poco serie, non procederemo all’assistenza in assenza di collegamento Skype in videochiamata.  

Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate “commerciali”

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Le associazioni e le società sportivo dilettantistiche possono, ed nostro avviso devono, considerare “commerciali”, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa conseguendo importanti vantaggi fiscali e finanziari.  

 

LE ATTIVITà CONSIDERATE  “COMMERCIALI”

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno convenienza e devono considerare “commerciali”.  

Vi sono delle attività che l’Agenzia delle Entrate considera comunque oggettivamente  commerciali, ad esempio:

a.        cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;

b.       erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;

c.        gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;

d.       gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti;

e.        prestazioni di trasporto e di deposito;

f.        organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;

g.       prestazioni alberghiere e di alloggio;

h.       prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;

i.         telecomunicazioni  e radiodiffusioni;

j.         pubblicità commerciale

Per tale motivo è opportuno oltre che conveniente in termini di flussi finanziari aderire alla Legge n.  398 del 1991.  

Contattaci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52  per essere assistito 

 

 

Donazioni ed elargizioni in denaro ad enti non profit effettuate da aziende o imprenditori

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Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.

La percentuale di deducibilità fiscale ai fini delle imposte dirette varia in funzione di una serie di requisiti esposti nella tabella sottostante.

 

Le donazioni e/o elargizioni liberali in somme di denaro effettuate dalle aziende agli enti non profit, siano esse associazioni culturali che sportivo dilettantesche entro certi limiti generano costi deducibili ai fini delle imposte dirette e sono escluse Iva dal punto di vista delle imposte indirette.

La deducibilità fiscale può essere totale o parziale in funzione della natura del soggetto destinatario delle liberalità e delle attività da questo svolte.

Le regole che disciplinano la deducibilità sono quelle di cui all’articolo14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005) o all’articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917/1986 (T. U. I. R. ), anche queste non cumulabili tra loro.

Con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo13, co. 2 e co. 3, d. Lgs. 460/1997, non costituiscono ricavi e pertanto non sono assoggettati a tassazione (se sono rispettati determinati adempimenti espressamente indicati dalla norma):

– le cessioni, a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale;

– le cessioni, sempre a titolo gratuito e a favore di ONLUS, di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici fino ad un ammontare di € 1. 032,91, a condizione che si tratti di beni cui è diretta l’attività dell’impresa.

Ancora, sempre con riferimento alle imprese, ai sensi dell’articolo100, co. 2, lettera i), d. P. R. 917/1986 (TUIR):

– è possibile portare in deduzione dal reddito d’impresa fino al 5‰ delle spese sostenute per prestazione di lavoro dipendente con riferimento al costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS, limitatamente ai costi del personale assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le norme vigenti prevedono, come ulteriori presupposti per la deducibilità delle erogazioni liberali, a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni (il cui inadempimento si riflette, però, a carico del soggetto che eroga le liberalità):

– la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione;

– la redazione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Nel caso in cui tali condizioni non siano soddisfatte, il donante perde il beneficio della deduzione fiscale ed è passibile di sanzione amministrativa.

 

 

 

Sintesi e guida fiscale per aziende che donano

EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO

RIFERIMENTO NORMATIVO

RISPARMIO FISCALE

Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute impegnate in attività di studio, ricerca, e in attività di rilevante valore culturale o artistico

Articolo 100, comma 2, lettera f), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento di compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo

Articolo 100, comma 2, lettera m), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi o riserve naturali o di altre zone soggette a tutela paesaggistica

Articolo 100, comma 2, lettera n), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità

Articolo 100, comma 2, lettera o), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa

Erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS iscritte nei registri nazionali, alle fondazioni ed associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, nonché quelle aventi per scopo statutario la ricerca scientifica

Articolo 14, comma 1, Legge n. 80 del 2005

In alternativa ad altre deduzioni, deduzione pari al 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70. 000 euro annui

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell’ambito dell’educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto

Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica

Articolo 100, comma 2, lettera b), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente articolo100, comma 2, lettera g), TUIR attività nello spettacolo

Articolo 100, comma 2, lettera g), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Contributi, donazioni, oblazioni versate alle Organizzazioni Non Governative (ONG)

Articolo 100, comma 2, lettera a), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione fino al 2% del reddito d’impresa

Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa

Articolo 100, comma 2, lettera o-bis), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 70. 000 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati, ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE

Articolo 100, comma 2, lettera h), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 30. 000,00 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Erogazioni liberali in denaro a favore delle Associazioni di Promozione sociale (APS)

Articolo 100, comma 2, lettera l), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione totale dal reddito d’impresa, nei limiti di € 1. 549,37 o del 2% del reddito d’impresa dichiarato

Costo del personale per servizi resi a favore delle ONLUS

Articolo 100, comma 2, lettera i), DPR n. 917/1986 (TUIR)

Deduzione dal reddito d’impresa fino al 5 ‰ delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente

Cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici esclusi dal circuito commerciale

Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997

Queste cessioni non costituiscono ricavi

Cessione gratuita di beni diversi da derrate alimentari e prodotti farmaceutici a condizione che siano beni a cui è diretta l’attività dell’impresa

Articolo 13, comma 2 e 3, D. Lgs. N. 460 del 1997

Non costituiscono ricavi fino ad un ammontare di € 1. 032,91, tale somma deve concorrere alla determinazione del limite di € 30. 000,00 o al 2% del reddito dichiarato

 

Fonti normative:

·       14, co. 1, Legge n. 80 del 2005 (che ha convertito il D. L. 35/2005);

·       articolo100, co. 2, lett. A), b), g), f), h), l), m), n), o), o-bis), d. P. R. 917 del 1986 (T. U. I. R. );

·       articolo 2 DPR n. 633 del 1972.

 Dottor Alessio Ferretti

Dott. Alessio Ferretti

 

per assistenza contabile e/o tributaria agli enti non profit chiamaci al

NUMERO%20VERDE. Png? Ver=2016-04-17-165008-940

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

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Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza.

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Come e quando conviene presentare l’istanza di adesione

Il 22. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 193/2016. , confermando l’abolizione delle sanzioni e degli interessi di mora, Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 facendo di fatto rimanere in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale e l’impossibilità per l’Ente di Riscossione di procedere con sequestro conservativo et similia a seguito della presentazione dell’istanza[1].

Per le violazioni al Codice della strada decideranno i singoli Comuni con delibere di consiglio comunale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. Nel caso di parziali pagamenti, già avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto. La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

 

QUANDO CONVIENE E LIMITI ALL’ADESIONE AGEVOLATA

Si deve prestare molta attenzione, non sempre conviene aderire, si deve valutare caso per caso, considerando che:

1.     Le rate al momento consentite dal D. L. N. 193/2016 sono al massimo quattro con periodicità trimestrale, ultima prevista il 18. 03. 2018;

2.     Il Decreto prevede la rinuncia alle liti pendenti;

Questi sono elementi fortemente restrittivi, che mimano la convenienza all’adesione, considerando inoltre, che il contribuente una volta aderito in caso di impossibilità a sostenere anche solo una delle rate trimestrali, decade dal beneficio e viene ripristinato il debito ante rottamazione, diminuito di quanto versato con ulteriore impossibilità di chiedere rateazione ordinaria a 72 o 120 rate mensili[2].

Di fatto il Decreto dovrà essere convertito entro 60 giorni, ossia il 21. 12. 2016 ed il contribuente pena decadenza dal beneficio è tenuto ad inviare la dichiarazione di cui all’articolo 6 del D. L. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore (22. 10. 2016), ossia entro il 20. 01. 2016. A fronte di quanto esposto, è consigliato nei casi con debiti alti che minano la sostenibilità di un piano a massimo 4 rate trimestrali, di attendere le prossime settimane possibili e probabili proposte di emendamento.   

 

CASO 1. 0

A seguito di un avviso di accertamento, poi tramutatosi in pendenza di giudizio in appello, L’Agenzia delle Entrate contesta maggior reddito Irpef Anno 2008 per euro 107. 000 con richiesta di pagamento, esaminando la sola imposta Irpef nazionale:

Maggior Irpef accertata = 43. 979 euro

Sanzioni = 43. 979 (pari al 100% delle maggiori imposte)

Interessi al tasso del 3,5% pari ad euro 6. 500

Spese di notifica= 5,88 euro

Totale da versare = 94. 464,88 euro

Con la rottamazione si pagherebbero solo le imposte contestate e gli interessi legali (rimodulando quelli computati ed eliminando more).   Il dovuto attraverso la sanatoria in oggetto ammonterebbe ad euro 50. 479, con un risparmio stimato e prudenziale (non considerando nel caso del contribuente la successiva cartella Equitalia con piano di rateazione maggiorato di sanzioni, interessi mora. ) di euro 43. 985, un risparmio del 46,56% (senza ipotesi di abbattimento forfettario).

TERMINI DI RISPOSTA DA PARTE DELL’ENTE DI RISCOSSIONE

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto, ossia entro il 20. 04. 2017, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

 

Per prenotare i lavori dello Studio diretti a:

a)    Verificare estratto debitorio erariale (Agenzia Entrate, Equitalia, Inps, Inail ed enti comunali);

b)    Conferire incarico per il computo dell’abbattimento atteso e calcolare la convenienza;

c)     Affidare l’incarico per l’accesso alla Rottamazione delle Cartelle Equitalia 2017.

Contattateci al numero fisso 06. 31055924 per prenotare la lavorazione.

Il Computo delle Tariffe è su base oraria.

In allegato:

1)    Testo del Decreto Legge n. 193 del 2016

2)    Modello di dichiarazione di adesione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193/2016

 

 

 

 

 

[1] A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi dell’articolo 6 del D. L. 193 del 2016, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

[2] In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere   a)   e    b)  , la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017: Eliminate le sanzioni, gli interessi di mora e rimodulati gli interessi al tasso legale

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Il 15. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Bilancio 2017”,  ossia la prossima legge di stabilità che salvo emendamenti et similia entrerà in vigore dal 01. 01. 2017,  il testo del DSL in materia di “condono fiscale” prevede l’abbattimento delle sanzioni, delle more e parte dei vecchi aggi (attuali oneri concessori) purché notificati entro il 31. 12. 15.  

Rottamazione della cartelle Equitalia 2017:  Eliminate le sanzioni, gli interessi di mora e rimodulati gli interessi al tasso legale, se contestati dall’agenzia delle Entrate e per i contributi previdenziali e assistenziali affidati per la riscossione o inseriti in ruoli ordinari o straordinari entro il 31 dicembre 2015.

Il 15. 10. 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge “Bilancio 2017”,  ossia la prossima legge di stabilità che salvo emendamenti et similia entrerà in vigore dal 01. 01. 2017,  il testo del DSL in materia di “condono fiscale” prevede l’abbattimento delle sanzioni, delle more e parte dei vecchi aggi (attuali oneri concessori) purché notificati entro il 31. 12. 15.

Per le multe per le violazioni al Codice della strada per le quali decideranno i singoli Comuni con delibere di consiglio comunale.

Resta sospeso un abbattimento forfettario delle stesse imposte per debiti molto vetusti, in Commissione Senato a giugno, i lavori vertevano su una percentuale del 25%.

In sintesi, salvo abbattimento forfettario, rimarrebbe in piedi solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall’ente impositore (nella maggior parte dei casi l’agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente-debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. Nel caso di parziali pagamenti, già̀ avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto. La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell’ultima rata.

CASO 1. 0

A seguito di un avviso di accertamento, poi tramutatosi in pendenza di giudizio in appello, L’Agenzia delle Entrate contesta maggior reddito Irpef Anno 2008 per euro 107. 000 con richiesta di pagamento, esaminando la sola imposta Irpef nazionale:

Maggior Irpef accertata = 43. 979 euro

Sanzioni = 43. 979 (pari al 100% delle maggiori imposte)

Interessi al tasso del 3,5% pari ad euro 6. 500

Spese di notifica= 5,88 euro

Totale da versare = 94. 464,88 euro

Con la rottamazione si pagherebbero solo le imposte contestate e gli interessi legali (rimodulando quelli computati ed eliminando more).   Il dovuto attraverso la sanatoria in oggetto ammonterebbe ad euro 50. 479, con un risparmio stimato e prudenziale (non considerando nel caso del contribuente la successiva cartella Equitalia con piano di rateazione maggiorato di sanzioni, interessi mora. ) di euro 43. 985, un risparmio del 46,56% (senza ipotesi di abbattimento forfettario).

Per prenotare i lavori dello Studio diretti a:

a)    Verificare estratto debitorio erariale (Agenzia Entrate, Equitalia, Inps, Inail ed enti comunali);

b)    Conferire incarico per il computo dell’abbattimento atteso;

c)     Affidare l’incarico per l’accesso alla Rottamazione delle Cartelle Equitalia 2017.

Contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52  Dottor Alessio Ferretti

 

 

 

 

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