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Sismabonus 2017: agevolazione fiscale fino all’85% per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico anche per le zone a rischio “3”

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La legge di bilancio 2017, nell’ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza  degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico. La novità più importante introdotta è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Delle spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto. Vediamo quando, dove e a chi spetta questo importante beneficio fiscale.

Adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare in Italia: arriva il Sismabonus

La legge di bilancio 2017, nell’ambito dei piani di prevenzione riassetto e messa in sicurezza degli edifici a seguito dei violenti terremoti che di recente hanno profondamente danneggiato centri storici e abitazioni del Centro Italia, con drammatiche conseguenze e pesanti ripercussioni sotto molteplici profili, ha introdotto il Sisma bonus, l’agevolazione fiscale per l’adeguamento antisismico.

La novità più importante del Sisma bonus 2017 è la possibilità di detrarre gli interventi di messa in sicurezza fino all’85%. Per le spese di miglioramento e ristrutturazione anti-terremoto, effettuate sulle case, immobili delle attività produttive e condomini, nelle zone ad alto rischio sismico. Inoltre, la possibilità di usufruire del Bonus viene estesa anche alle seconde case e alle zone a rischio 3 (zone nelle quali, in base alla classificazione sismica del territorio possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Aliquote di detrazione del Sismabonus

La detrazione Irpef partirà dal 50% e potrà salire nel caso in cui l’edificio venga migliorato di due classi di rischio. Nello specifico, è previsto che lo sconto possa aumentare al 70% o all’80% per le case e dal 75% all’85% per i condomini e l’importo massimo per il quale si può richiederei il Sisma bonus è di € 96. 000.

Per quali interventi e dove è previsto lo sconto d’imposta

In buona sostanza deve trattarsi di interventi antisismici su edifici ricadenti in zone ritenute ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2) e anche in zone 3 , appositamente individuate con una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003.

Classificazione zone a rischio sismico

Zona 1 – Sismicità alta: è quella a più alta pericolosità sismica, dove cioè si possono verificare forti terremoti e comprende 708 comuni, tra cui quelli dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria, Marche, Lazio) [PGA oltre 0,25g. ];

Zona 2 – Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g], che include 2. 345 Comuni in cui potrebbero verificarsi terremoti abbastanza forti;

Zona 3 – Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g], vi rientrano i Comuni che potrebbero essere soggetti a terremoti modesti;

Zona 4 – Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g], è la meno esposta al verificarsi di eventi sismici. (non inclusa nell’agevolazione).

Distinzione applicativa per il funzionamento del Sismabonus sotto il profilo temporale

Sisma bonus 2017 dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017: per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per le abitazioni e attività produttive, spetta una detrazione pari al 50% su 96. 000 € di spesa massima da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese;

a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è prevista l’estensione della predetta detrazione anche alla zona sismica 3.

A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni anche se incapienti, e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici.

Il Sismabonus quindi viene in soccorso, oltre che per la sicurezza delle private abitazioni, ogni qualvolta si tratti di costruzioni adibite ad attività produttive, quindi quelle destinate all’esercizio di attività commerciali (negozi, laboratori etc. ) ovvero anche a quelle professionali. Sarebbero quindi incluse anche quelle rurali.

Percentuali del Sismabonus condomini 2017:

Riguardo agli edifici condominiali, per una riduzione di 1 classe di rischio spetta una detrazione del 75%, per 2 classi 85%. Il limite massimo di spesa è di 96. 000 € e vi rientrano anche spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Destinatari del Sismabonus

La “legge-base” (art. 16-bis TUIR) indica quali possibili destinatari dell’agevolazione, coloro che possiedono l’unità immobiliare a titolo di proprietà ovvero che la detengono ad altro titolo (ad esempio, in conseguenza di un contratto di locazione, comodato o di abitazione o un diritto di usufrutto).

Agli effetti delle imposte, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il Bonus, a certe condizioni, anche al “familiare convivente” (non possessore o detentore dell’immobile) consentendogli la detrazione di imposta per spese da lui sostenute per l’intervento edilizio sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge.

Le novità introdotte dal Sismabonus in pillole

detrazione applicabile anche alle seconde case e alle attività produttive;

estensione del diritto al Bonus anche per chi si trova in zona sismica 3;

detrazione in 5 anni e non più 10;

possibilità di chiedere il bonus per interventi di classificazione e verifica sismica;

estensione dell’agevolazione ai condomini.

Se desiderate mettere in sicurezza i vostri immobili con il Sismabonus ed essere assistiti con serenità e professionalità,

contattateci al NUMERO VERDE 800192752!  

Bonus ristrutturazione edilizia confermato al 50%. Tempo fino al 31 dicembre 2017 per ottenere l’agevolazione fiscale.

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Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell’ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.  Si tratta di un’’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa ! In particolare, l’agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Individuiamo insieme i soggetti che possono chiedere il Bonus, per quali spese e tipi di lavori .

Bonus ristrutturazione edilizia nella Finanziaria 2017

Con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata confermata e prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie che, prima dell’ufficialità della conferma, sarebbe dovuta scendere al 36%.

Si tratta di un’’importante agevolazione per chi intende affrontare una spesa anche ingente per migliorare la propria casa!

Il Bonus ristrutturazioni prevede al suo interno anche l’accessorio Bonus Mobili, con la possibilità di detrarre le spese di acquisto di mobili al 50%.

Il Bonus ristrutturazioni viene concesso per un massimo di spesa di 96. 000 euro ad unità immobiliare e il rimborso della spesa sostenuta è ripartito ratealmente in 10 anni.

In particolare, l’agevolazione fiscale riguarda interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Per quantificare la spesa sostenuta faranno fede i bonifici effettuati dal richiedente l’ agevolazione per ogni unità immobiliare.

Chi sono i beneficiari? Non solo il proprietario dell’immobile.

Il Bonus ristrutturazioni 2017 con detrazione al 50% può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’Irpef, residenti o non residenti in Italia. :

Inoltre, per godere dello sconto Irpef non è necessario essere proprietari dell’immobile perché il beneficio è concesso anche al titolare dei diritti di godimento e a coloro che ne sosterranno le spese.

Nel dettaglio lo sconto d’imposta si rivolge ai seguenti soggetti:

proprietari o nudi proprietari;

titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

locatari o comodatari;

soci di cooperative divise e indivise;

imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Attenzione : Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita – altrimenti noto come compromesso – chi ha acquistato l’immobile può usufruire del Bonus ristrutturazioni 2017 se:

è stato immesso nel possesso dell’immobile;

esegue i lavori di ristrutturazione a proprio carico;

è stato regolarmente registrato il compromesso.

Occorre evidenziare che il Bonus può essere richiesto:

anche da chi esegue in proprio i lavori sull’immobile relativamente alle spese sostenute per l’acquisto del materiale;

anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento.

Per quali lavori di ristrutturazione si può chiedere il Bonus? Le spese ammesse all’agevolazione.

Il Bonus ristrutturazioni 2017 Irpef può essere richiesto per un’ampia gamma di lavori di ristrutturazione :

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su tutte le parti comuni degli edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto;

lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori o montacarichi, installazione di strumenti idonei alla mobilità interna ed esterna di portatori di handicap gravi);

interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (cancelli, grate, porte blindate, casseforti, fotocamere collegate a vigilanza privata, ecc. );

interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;

interventi per l’adozione di misure antisismiche come opere per la messa in sicurezza statica;

interventi di bonifica dall’amianto e opere per evitare gli infortuni domestici;

riparazione di impianti per la sicurezza domestica (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante);

installazione di apparecchi di rilevazione di gas;

monitoraggio di vetri anti-infortunio;

installazione corrimano.

Se desideri ristrutturare il tuo immobile e ottenere nei tempi il bonus fiscale al 50%, 

contattaci subito al numero verde 800192752!

Ecobonus 2017 fino al 75%: rimborsi fiscali immediati e non più dilazionati in 10 anni per gli interventi di riqualificazione energetica

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Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’”Ecobonus”, l’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, elevabile fino al 75% per i condomini, con un’importante novità: possibilità di rimborsi immediati e in un’unica soluzione e non più dilazionati in 10 anni. Vediamo insieme cos’è l’Ecobonus, quando opera, chi può ottenerlo e quali vantaggi produce.  

Obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica (APE), interventi di riqualificazione energetica e agevolazioni fiscali immediate con l’Ecobonus 

La disciplina in materia (Decreto legislativo n°192 del 2005 che ha recepito la Direttiva comunitaria 2002/91/CE e integrato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica), ha stabilito un vero e proprio obbligo di dotazione del c. D. Attestato di prestazione energetica (APE, che ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica, ACE) per gli edifici che comportino un consumo energetico. La certificazione energetica serve a far fronte a sprechi, incentivare ad aumentare le prestazioni energetiche degli edifici, riducendo il consumo energetico e recuperare eventuali costi di ristrutturazione o adeguamento dell’edificio in brevissimo tempo, tutelando anche l’ambiente .

Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica?

Trattasi di una serie di interventi effettuati su un edificio esistente, allo scopo di migliorarne la classe energetica di appartenenza.

A titolo esemplificativo, questi interventi sono essenzialmente tre:

a) isolamento termico che consente di riscaldare o rinfrescare gli ambienti con un minor consumo di energia (gas ed elettricità);

b) sistemi per alimentare la produzione di energia e ridurre il fabbisogno energetico di un’abitazione: pannelli fotovoltaici, impianti solari termici;

Ottimizzazione dell’impianto di riscalda mento (ad esempio sostituzione di caldaie).

Ecobonus 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica in un’unica soluzione!

Tra le novità previste dal Bonus “casa” della Legge di Bilancio 2017, è stato confermato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021.

La detrazione Ecobonus è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società. Inoltre, per gli interventi sui condomini il bonus 2017 è elevato fino al 75%.

Questo è il punto di arrivo di un progetto governativo al quale si lavorava da tempo, per consentire al privato di fruire immediatamente del predetto sconto fiscale per gli interventi di efficientazione energetica, quindi direttamente sul prezzo dei lavori anziché come rimborso frammentato in 10 anni nella dichiarazione dei redditi.

Quali sono le spese ammesse al beneficio fiscale Ecobonus?

L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, sugli edifici condominiali o sugli uffici, negozi, capannoni.

La detrazione IRPEF o IRES Ecobonus operano al 65% per la riqualificazione energetica e al 50% per il bonus ristrutturazioni edili.

Andando nel dettaglio, sono spese detraibili e quindi agevolabili quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per migliorare e mantenere il calore all’interno dell’edificio come ad esempio la pavimentazione, finestre e infissi o coibentazioni, oltre che l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Ecobonus equivale quindi a meno spreco di energia, più risparmio e maggiore efficienza energetica.

Il tetto spesa massimo Ecobonus 2017, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti è:

1) Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti: € 100. 000;

2) Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi: € 60. 000;

3) Installazione di pannelli solari: € 60. 000;

4) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: € 30. 000.

A chi spetta la detrazione fiscale?

La detrazione Ecobonus 65% 2017 spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico.

Nel dettaglio essa spetta a:

a) persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile;

b) titolari di partita IVA esercenti arti e professioni;

c) contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES;

d) associazioni tra professionisti;

e) enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

N. B.  La detrazione IRPEF Ecobonus per le spese di risparmio energetico si estende anche ai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione i quali sostengano le spese per la realizzazione dei lavori, salvo in caso di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Sconto maggiorato fino al 75% per gli interventi sui condomini

Se gli interventi di riqualificazione energetica vengono effettuati sulle parti comuni dei condomini ed interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, spetta una detrazione Ecobonus 2017 pari al70%;

Se nel condominio, vengono effettuati anche interventi di miglioramento della prestazione energetica estiva e invernale raggiungendo una media prefissata, spetta una detrazione Ecobonus pari al 75%.

Un’altra novità: la cedibilità dell’Ecobonus

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2017, per i condomini, è prevista un’altra importante novità, la possibilità di cedere a soggetti terzi il credito fiscale derivante dall’Ecobonus, quindi direttamente alle imprese e fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, sopperendo così all’eventuale mancanza di disponibilità economica immediata per effettuare gli interventi.

 

Se desiderate ricevere maggiori informazioni ed essere assistiti con professionalità ed efficienzaper ottenere serenamente il vostro Ecobonus, 

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

Trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva e dello spesometro

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L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.

L’articolo 4 del decreto legge fiscale della legge di Bilancio 2017 ha introdotto l’obbligo della trasmissione di due comunicazioni trimestrali: i dati delle fatture registrate (sia emesse che ricevute) e le liquidazioni periodiche Iva, anche in caso di chiusura a credito.

Le introduzioni di queste novità sono rivolte a contrastare l’evasione fiscale; in caso di incoerenza dei dati trasmessi, oppure di disallineamento tra i dati comunicati ed i versamenti effettuati, il contribuente verrà avvisato in modo da fornire chiarimenti oppure versando quanto dovuto tramite il ravvedimento operoso.

Il nuovo articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 obbliga a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comunicazione che contiene sia i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, che i dati delle fatture ricevute e registrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

I dati devono essere trasmessi in forma analitica, e comprendono i dati identificativi dei soggetti coinvolti, data e numero documento, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

Oltre ai dati delle fatture, devono essere trasmessi i dati riguardanti li liquidazioni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, anche se sono a credito. Da quest’obbligo sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione di liquidazioni periodiche.

Sono previste sanzioni per omessa o errata trasmissione dei dati, pari a € 2,00 per ogni fattura omessa o errata, con un massimo di € 1. 000,00 a trimestre ed una sanzione dimezzata in caso di ravvedimento entro due settimane dalla scadenza.

Entrambe le comunicazioni favoriranno la fatturazione elettronica tra privati; l’obbligo di conservazione delle fatture e dei documenti elettronici si intenderà assolto in caso di trasmissione degli stessi tramite il Sistema di interscambio con memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento all’obbligo di trasmissione della dichiarazione Iva annuale, dovrà essere inviata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno.

è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri, per la loro re-fiscalizzazione, per le imprese che operano nella grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica per ciascun punto vendita.

è stato soppresso anche l’obbligo di invio dello spesometro annuale, parallelamente all’introduzione dell’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi alle fatture emesse; l’invio del nuovo spesometro sarà semestrale, ma solo per il primo anno, infatti a partire dal 2018 l’invio diventerà ufficialmente trimestrale.

Sono tenuti alla comunicazione trimestrale le società che di fatto esercitano attività commerciali, le società di persone, le società di capitali, gli esercenti arti e professioni in forma autonoma o associata, imprese familiari ed aziende coniugali, contribuenti in regime di contabilità semplificata, enti non commerciali, associazioni ed enti associative sportive dilettantistiche; sono invece soggetti esclusi la Pubblica Amministrazione, contribuenti in regime dei minimi e forfettario, commercianti al minuto e tour operator (solo se le operazioni sono inferiori a € 3. 000,00).

Di seguito si riportano i dettagli relativi alle scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):

Periodo di riferimento

Versamento Iva

Invio telematico dati Iva

Gennaio

16 febbraio 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Febbraio

16 marzo 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Marzo

17 aprile 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

I trimestre

16 marzo 2017

31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 spesometro)

Aprile

16 maggio 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Maggio

16 giugno 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Giugno

17 luglio 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

II trimestre

22 agosto 2017

25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni)

Luglio

22 agosto 2017

30 novembre 2017

Agosto

18 settembre 2017

30 novembre 2017

Settembre

16 ottobre 2017

30 novembre 2017

III trimestre

16 novembre 2017

30 novembre 2017

Ottobre

16 novembre 2017

28 febbraio 2018

Novembre

18 dicembre 2017

28 febbraio 2018

Dicembre

16 gennaio 2018

28 febbraio 2018

IV trimestre

16 gennaio 2018

28 febbraio 2018

 

La nuova Imposta sul Reddito Imprenditoriale per le società individuali, Snc e Sas

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L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

L’art. 1, comma 547 e 548, Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a decorrere dal 1 Gennaio 2017 la nuova Imposta sul Reddito imprenditoriale ad aliquota unica, IRI al 24%.

Il reddito prodotto dall’azienda sarà tassato a partire dal 2017 su 2 binari:

· Da un lato la FLAT TAX IRI per quello reinvestito in azienda;

· Dall’altro lato, l’assoggettamento alle aliquote Irpef progressive dal 23% al 43% per l’importo prelevato dall’imprenditore.

In pratica, previa opzione, il reddito d’impresa di tali soggetti non concorre più ai fini Irpef, alla formazione del reddito complessivo ma, è soggetto a tassazione separata con applicazione della medesima aliquota prevista ai fini Ires (24%), mentre le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrae dall’impresa vengono tassate, ai fini Irpef, come reddito ordinario soggetto alla progressività propria di questo tributo.

Il doppio binario consente quindi di pagare un’imposta più leggera sulla parte di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale.

Presupposto Oggettivo

L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:

·      Delle imprese individuali;

·      Snc e Sas in contabilità ordinaria;

·      Srl trasparenti secondo il nuovo comma 2-bis all’art. 116, Tuir.

L’opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018).

Si tratta a tutti gli effetti di una tassazione separata.

Esempio:

Un’impresa individuale con reddito d’impresa di 40mila euro, di cui 15mila prelevati dall’imprenditore.

Oggi paga un Irpef pari a 11. 520 euro.

L’IRI 2017 al 24% è pari a 9. 450 euro.

Vantaggio fiscale: 2. 070 euro.

Il ruolo delle Riserve e delle Perdite

Potrebbe verificarsi il problema che le riserve di utili possano avere una composizione “mista”, ovvero, una parte delle riserve potrebbe essersi formata con utili “vecchi”, già tassati in base al principio di trasparenza e, un’altra parte con utili soggetti al prelievo proporzionale previsto per la nuova IRI.

Dunque si presume che le riserve iscritte dopo aver effettuato il prelievo o la distribuzione si considerano formate con gli utili di più recente produzione.

Una volta che anche queste riserve saranno oggetto di distribuzione si applicherà il prelievo progressivo.

Pertanto se l’oggetto del prelievo è costituito dalle somme di cui al conto titolare precedentemente “accantonate” le stesse risulteranno completamente neutre, dunque non sottoposte ad aliquote Irpef.

Nel caso delle perdite, come previsto dal comma 2 dell’art. 55-bis, le perdite maturate durante l’applicazione del regime IRI (dovute ad esempio, ad eccessivi prelievi dell’imprenditore) sono computate in diminuzione del reddito ai fini IRI dei periodi d’imposta successivi:

·      Per l’intero importo che trova capienza in essi;

·      Senza limitazione temporale del quinquennio prevista dall’art. 8, comma 3,Tuir.

Esempio:

Anno

Reddito Prodotto

Somme prelevate

Reddito tassato IRI

Perdite IRI riportabili

n

100

40

60

n+1

100

60

40

n+2

20

50

30

n+3

170

40

100

totali

390

190

200

 

Nuovo modello 770/2017: novità introdotte e soggetti interessati

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Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso.

Nuovo modello 770/2017, novità introdotte e soggetti interessati

Nuovo modello 770/2017 approvato dall’Agenzia delle Entrate

Grazie alla modifica approvata dall’Agenzia delle Entrate, introdotta con il Dl 193/2016, da quest’anno è possibile utilizzare i crediti che risultano dalle dichiarazioni integrative in compensazione nel modello F24, in alternativa alla richiesta di rimborso.

Il modello quest’anno sarà unico, senza distinzione tra Ordinario e Semplificato; tra le principali novità introdotte troviamo:

–       Il nuovo quadro DI (Dichiarazione Integrativa) per gestire l’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016, con riferimento a periodi di imposta per i quali sia ancora in corso il termine di accertamento;

–       Nel quadro ST scompaiono le colonne che venivano utilizzate per lo scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive operate in eccesso e restituite al contribuente, in quanto lo scomputo deve essere effettuato nel modello F24, senza limiti di importo;

–       Sempre nel quadro ST, l’esposizione delle ritenute sui redditi di capitale deve essere effettuata in un’apposita nuova sezione, la “Sezione III”;

–       Nel quadro SF, SL e SM è stato inserito un rigo, per indicarvi i dati relativi all’intermediario non residente; questo rigo viene utilizzato anche nel caso in cui il sostituto d’imposta italiano opera come rappresentante fiscale dell’intermediario non residente;

–       Nel quadro SQ, relativo al conto unico, viene introdotta una nuova nota, la “colonna 6”, riferita al caso di operazioni straordinarie; occorre indicare il codice K se nel rigo sono riportati i dati delle imposte sostitutive operate dal soggetto estinto in caso di operazioni straordinarie o di successioni, mentre il codice L se nel rigo sono riportati i dati relativi ad imposte sostitutive indicate nel prospetto ST intestate al soggetto estinto;

–       Nel quadro SY viene introdotta una nuova sezione, la “Sezione III” nella quale il soggetto erogatore di somme a favore del creditore pignoratizio deve indicare i dati del creditore pignoratizio e del debitore principale, quando il creditore pignoratizio è una persona giuridica.

Con il nuovo modello sarà possibile comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria, versamenti effettuati da sostituti d’imposta; è altresì utilizzato per indicare le compensazioni operate per indicare i crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate in seguito di pignoramento presso terzi.

Il modello 770/2017 deve essere presentato dai sostituti d’imposta, ossia coloro che sono delegati ad operare sostituendo in parte o del tutto il contribuente nei rapporti con la pubblica amministrazione e per oneri fiscali; sono quindi figure che sostituiscono lo Stato nel prelievo delle imposte sul contribuente. Possono essere sostituti d’imposta:

–       Il datore di lavoro privato, che trattiene determinate imposte e le versa allo stato;

–       La pubblica amministrazione, che opera ritenute alla fonte;

–       L’istituto previdenziale, che eroga la pensione;

–       Il committente del lavoratore autonomo, che versa la ritenuta d’acconto con un F24;

–       Il condominio;

–       Le società che erogano dividendi.

Il Modello 770/2017 deve essere presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 luglio 2017.

Iperammortamento, novità previste dalla Legge di Bilancio

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L’agevolazione dell’Iperammortamento, introdotta dalla legge 262/2016, prevede una maggiorazione del 150% del valore del bene acquistato, solamente se acquistato a partire dal 1° gennaio 2017 e si estende anche ai beni acquistati tramite locazione finanziaria; sarà possibile usufruire di queste agevolazioni fiscali per gli investimenti in campo tecnologico e digitale. Il termine per la consegna dell’acquisto è il 31 dicembre 2017, esteso a giugno 2018 se l’ordine viene perfezionato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto almeno del 20%.

L’agevolazione dell’Iperammortamento, introdotta dalla legge 262/2016, prevede una maggiorazione del 150% del valore del bene acquistato, solamente se acquistato a partire dal 1° gennaio 2017 e si estende anche ai beni acquistati tramite locazione finanziaria; sarà possibile usufruire di queste agevolazioni fiscali per gli investimenti in campo tecnologico e digitale. Il termine per la consegna dell’acquisto è il 31 dicembre 2017, esteso a giugno 2018 se l’ordine viene perfezionato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto almeno del 20%.

Tra i beni che rientrano nell’agevolazione dell’Iperammortamento, troviamo:

–       Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti da sensori ed azionamenti;

–       Macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser o altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici;

–       Macchine per realizzazione prodotti tramite la trasformazione di materie prime;

–       Macchine utensili per assemblaggio, giunzione e saldatura;

–       Macchine per confezionamenti ed imballaggio;

–       Macchine utensili di de-produzione e ri-confezionamento per il recupero di materiali;

–       Robot collaborativi e sistemi multi-robot;

–       Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

–       Macchine, strumenti e dispositivi adibiti a carico e scarico merci, per la loro movimentazione, la pesatura, di sollevamento e manipolazione automatizzati.

Non basta però rientrare nell’elenco; la normativa prevede infatti delle caratteristiche tecniche che i macchinari devono possedere per usufruire dell’agevolazione. Tutte le macchine infatti devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

–       Il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

–       L’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

–       L’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

–       Interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive, e devono rispondere ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Tutte queste caratteristiche sono obbligatorie; anche in assenza di una sola caratteristica, il macchinario non può beneficiare del super-ammortamento. Sarà dunque necessario redigere un’autocertificazione sulla conformità delle caratteristiche del bene, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, e va predisposta nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, oppure nell’esercizio in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale; in quest’ultimo caso, la maggiorazione del 150% potrà essere ottenuta solo nell’anno in cui si realizzerà l’interconnessione.

La normativa prevede anche che possono rientrare nell’incentivo dell’Iperammortamento anche gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, ossia quei contratti di finanziamento che consentono di avere la disponibilità di un bene strumentale, pagando un canone periodico, e permettono di esercitare, al termine del contratto, un’opzione di acquisto del bene per una cifra pattuita.

Affrancamento dei marchi nelle operazioni straordinarie: quale regime conviene di più e che effetti produce sui bonus fiscali Patent Box?

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I regimi opzionali di affrancamento consentono in pratica di riassorbire le divergenze generate dalle operazioni di M&A (abbreviazione di Mergers and Acquisition cioè fusioni e acquisizioni societarie), tra valori fiscali e contabili, quindi di livellare quel “doppio binario” prodotto dalla fisiologica differenza tra il “regime” civilistico/contabile da un lato e quello fiscale dall’altro, quest’ultimo fondato sull’irrilevanza dei valori iscritti contabilmente.  Il nostro ordinamento tributario prevede due distinti regimi opzionali che consentono alla società avente causa (incorporante, beneficiaria o conferitaria) di riconoscere fiscalmente (riallineandoli) i maggiori valori iscritti in bilancio nell’ambito delle operazioni straordinarie, eliminando o riducendo il disallineamento con i valori civilistici, previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.  Esaminiamo quale regime risulta più conveniente in caso di marchi e avviamento, la novità dell’ammortamento “abbreviato” e l’incidenza dell’affrancamento sul calcolo dei bonus fiscali del Patent Box.

I regimi opzionali di affrancamento nelle operazioni straordinarie: quale conviene di più nel caso di marchi?

Come noto, in parziale deroga al principio generale di continuità dei valori contabili e fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie, il legislatore prevede taluni regimi opzionali che consentono di eliminare o ridurre il disallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in esito alle predette operazioni.

I regimi opzionali di affrancamento consentono in pratica di riassorbire le divergenze generate dalle operazioni di M&A tra valori fiscali e contabili, quindi di livellare quel “doppio binario” prodotto dalla fisiologica differenza tra il “regime” civilistico/contabile da un lato e quello fiscale dall’altro, quest’ultimo fondato sull’irrilevanza dei valori iscritti contabilmente

Il nostro ordinamento tributario prevede due distinti regimi opzionali che consentono alla società avente causa (incorporante, beneficiaria o conferitaria) di riconoscere fiscalmente (riallineandoli) i maggiori valori iscritti in bilancio nell’ambito delle operazioni straordinarie, eliminando o riducendo il disallineamento con i valori civilistici previo versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP:

1) il regime “ordinario”, ex articolo 176, comma 2-ter del T. U. I. R. , che consente alla società conferitaria (nelle operazioni di conferimento d’azienda), incorporante o risultante nelle operazioni di fusione o beneficiaria (nelle operazioni di scissione), di optare per il riconoscimento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni, tanto materiali quanto immateriali, relativi all’azienda ricevuta in seguito alle suddette operazioni straordinarie.  L’imposta sostitutiva si applica con aliquote progressive crescenti per scaglioni predeterminati in base all’ammontare complessivo dei valori da affrancare;

N. B.  Tuttavia, occorre sottolineare che tale regime non sembra particolarmente vantaggioso quando oggetto dell’affrancamento sono i marchi e l’avviamento.  In tal caso, infatti, il recupero fiscale dei valori affrancati avviene su periodi lunghi: i maggiori valori sono fiscalmente ammortizzabili in un arco temporale minimo di 18 esercizi (cfr. Articolo 103 del T. U. I. R. ).

2) il regime “derogatorio/speciale”, ex articolo 15, comma 10 del D. L. N°185/2008 che consente il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali (quali ad esempio diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti e qualsiasi altra immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita, compresi gli oneri pluriennali quali spese di ricerca e sviluppo, di impianto e ampliamento, ecc. ), mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% di tali maggiori valori con aliquota unica.  L’imposta deve essere versata in un ’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione straordinaria.

In tal caso i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta.

Tale forma di affrancamento si considera particolarmente vantaggiosa per l’ammortamento di marchi e avviamento, in quanto consente di ammortizzare fiscalmente i maggiori valori affrancati più velocemente rispetto ai previsti 18 anni, indipendentemente dall’imputazione a conto economico.

L’ammortamento “abbreviato” dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi

La Legge di stabilità 2016 ha previsto la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di ammortamento di marchi e avviamento affrancati con versamento dell’imposta sostitutiva del 16% per effetto del regime di riallineamento c. D. Derogatorio previsto dall’articolo 15, comma 10, del D. L. N. 185/2008 a seguito di operazioni straordinarie. Tale disposizione di favore è applicabile a tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale (fusione, scissione e conferimento d’azienda) poste in essere a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi dal 1° gennaio 2016. (Per le altre attività immateriali resta, invece, immutata la deducibilità dei plusvalori affrancati nei limiti della quota imputata a conto economico) Con la circolare n°20/E/2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito utili chiarimenti in merito alle intervenute modifiche al regime di affrancamento.

Questa novella, mossa dall’obiettivo di incentivare le operazioni di riorganizzazione e aggregazione aziendale e favorire la crescita della dimensione delle imprese, incrementando le quote di ammortamento degli asset immateriali, contrae i tempi di deducibilità con evidenti effetti positivi in sede di calcolo delle imposte sui redditi dovute.  Ne deriva decisamente la maggiore convenienza del regime “speciale” rispetto a quello “ordinario” quando oggetto di riallineamento sono appunto l’avviamento o i marchi.

A titolo esemplificativo, se un’operazione straordinaria sia effettuata nel 2016, l’imposta sostitutiva sarà versata nel 2017 e i maggiori valori contabili affrancati risulteranno riconosciuti ai fini fiscali dal 2017 (ai fini della eventuale cessione degli asset).

Ai fini dell’ammortamento, invece, la deducibilità per quinti dei maggiori valori relativi a marchi ed avviamento sarà riconosciuta solo a partire dall’esercizio successivo a quella nel corso del quale è versata la sostitutiva (e quindi, nell’esempio, dal 2018).

La disciplina è estesa sia alle società di persone, sia a quelle di capitali, nonché agli enti commerciali

Affrancamento con regime opzionale e Patent Box

La circolare dell’agenzia delle Entrate n°11/E del 2016 ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’opzione di affrancamento venga esercitata in relazione al valore di un IP (intellectual property cioè intangible asset) per il quale si intende fruire dell’agevolazione del Patent Box, il maggior valore fiscale affrancato rilevi esclusivamente ai fini della quantificazione del reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale determinato ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3 del decreto Patent Box.  Lo stesso invece non assume rilevanza ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi (nexus ratio) che non considera i costi nella loro misura fiscale.

Per saperne di più leggete subito la divulgazione dedicata al Patent Box nelle operazioni straordinarie!

Per quantificare il vostro risparmio d’imposta esercitando l’opzione fiscale Patent Box leggete subito la guida dedicata a come si calcola il Patent Box!

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Termine di scadenza per gli arretrati Cig

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Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo addizionale Cig (Cassa Integrazione Guadagni), compresi gli arretrati, dovrà essere pagato entro il 18 aprile; questo quanto emerge dall’Inps per la gestione ed il versamento mensile del nuovo contributo in caso di utilizzo della cassa integrazione.

Il contributo Cig è una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori in aziende che affrontano situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc.

Secondo l’articolo 5 del Dlgs 148/2015, il contributo è calcolato sulla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate; la misura del contributo varia in base alla durata di utilizzo del contributo Cig:

–       9% della retribuzione persa per il periodo di sospensione o riduzione, nei limiti di utilizzo di 52 settimane di Cig;

–       12 % della retribuzione persa oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane;

–       15% oltre le 104 settimane.

Le nuove regole si applicano alle domande che sono state presentate dal 24 settembre 2015, anche se riferite a sospensioni e riduzioni precedenti.

Tra i requisiti per la richiesta, troviamo per i lavoratori un rapporto di lavoro subordinato presso un’azienda destinataria della normativa Cig ed un’anzianità pari a 90 giorni lavorativi presso l’azienda che richiede il trattamento; per l’azienda invece aver occupato mediamente nei sei mesi precedenti la richiesta più di 15 dipendenti.

Con riferimento alla variabilità della misura, l’Inps stabilisce che si considerano solo i trattamenti di integrazione relativi alle istanze presentate dal 24 settembre 2015; con riferimento invece al momento in cui scatta l’obbligo del pagamento del contributo, questo decorre dal mese di paga successivo a quello di adozione del provvedimento di autorizzazione da parte dell’Inps. Per cui, se l’autorizzazione pervenisse nel mese di maggio 2017, il contributo del e gli arretrati dovranno essere esposti per la prima volta nel mese di giugno 2017.

La base di calcolo del contributo è rappresentata dalla retribuzione persa, determinata tenendo in considerazione anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive ed indicata nel flusso Uniemens dell’elemento “differenze di accredito”; nella retribuzione persa non devono essere presi in considerazione gli aumenti retributivi disposti dai contratti collettivi aziende formalizzai nei sei mesi antecedenti il contratto di solidarietà.

La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso Uniemens di marzo 2017, e con relativo pagamento entro il 18 aprile 2017.

Il “Patent Box” nelle operazioni straordinarie: semplificazione e trattamento dei maggiori valori iscritti ai fini del “nexus ratio”

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Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi. Vediamo perché le operazioni straordinarie di m & a semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale e analizziamo il trattamento dei maggiori valori scritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio” che condiziona l’entità effettiva dello sgravio fiscale.

La società beneficiaria “eredita” i bonus fiscali del Patent Box

Nell’ambito del “Patent Box”, opzione fiscale agevolativa per i redditi derivanti dall’utilizzo degli intangible assets, che consente di detassare al 50% le royalty e le plusvalenze da cessione dei marchi, brevetti, know how e altri beni immateriali inclusi nel beneficio, è espressamente previsto che, in caso di operazioni straordinarie, in primis m & a (merger & acquisition) fiscalmente neutre, il soggetto avente causa subentri al soggetto dante causa nell’esercizio dell’opzione “ereditando” la stessa quanto a durata e costi.

Le operazioni straordinarie semplificano e ottimizzano l’agevolazione fiscale

Come anche sottolineato dalle Circolari n. 36/E del 1 dicembre 2015 e 11/E del 7 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni straordinarie potrebbero consentire una più agevole gestione dello strumento opzionale e, al contempo, rendere più efficiente la gestione dell’attività di ricerca e sviluppo, presupposto della deducibilità degli utili da intangible assets. Questo perché, da un lato, con una valida progettualità societaria si eviterebbe la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate, obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e, dall’altro, sarebbe possibile pianificare al meglio e strategicamente lo svolgimento delle attività di ricerca qualificata, decentrandole ad un organismo ad hoc “IP company” o ad enti esterni in outsourcing.

L’articolo 5 del decreto Patent Box, prevede in particolare che, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto risultante dall’operazione straordinaria, cioè, a seconda dei casi, la società incorporante, la società beneficiaria e società conferitaria, si sostituisca nell’esercizio dell’opzione effettuata, rispettivamente alla società incorporata, società scissa o società conferente, e quindi nel godimento dei bonus fiscali che dimezzano il carico fiscale ordinario, sia per il computo della durata che in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal “nexus approach”

Incidenza dei maggiori valori iscritti in sede di operazioni straordinarie ai fini del “nexus ratio”: la rilevanza dei costi effettivamente sostenuti per l’IP

Per quanto riguarda il trattamento dei surplus di valore risultante da operazioni straordinarie ai fini del calcolo del nexus ratio, occorre distinguere tra quelle aventi ad oggetto un’azienda o attuate infragruppo, da un lato, e quelle dirette all’acquisizione di un’entità che possiede sostanzialmente solo un intangible asset, dall’altro.

Solo nei primi due casi, i maggiori valori rilevano come fiscalmente neutri ai fini della determinazione del coefficiente che condiziona effettivamente l’entità del beneficio fiscale ottenibile e cioè non entrano nel computo del rapporto tra spese qualificate e spese complessive.

Quanto appena affermato trova una esplicita conferma nella circolare 11/ E dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che gli eventuali maggiori valori contabili dell’IP (intellectual property), iscritti in bilancio in relazione all’imputazione del disavanzo da fusione o scissione, ovvero iscritti in relazione al conferimento d’azienda, non rilevano, in linea di principio, ai fini della determinazione del rapporto costi qualificati/costi complessivi. La spiegazione di tale “neutralità”, va individuata nella circostanza che, ciò che rileva nell’approccio nexus è il costo effettivamente sostenuto dal soggetto che acquisisce l’IP e non quello che deriva da rilevazioni meramente contabili, come nell’ipotesi di allocazione del disavanzo da fusione o scissione o iscrizione di maggiori valori in sede di conferimento di azienda.

A questo punto, l’Agenzia delle Entrate puntualizza un limite all’applicabilità di tale interpretazione : essa riguarda le sole ipotesi in cui l’operazione straordinaria abbia ad oggetto un’azienda oppure sia attuata infragruppo. Nel caso in cui tramite l’operazione di fusione, scissione o conferimento venga acquisita un’entità che possiede sostanzialmente solo un IP, il disavanzo (da annullamento o da concambio) allocato sull’IP, derivante dal maggior costo di acquisto della partecipazione (o dal maggior aumento di capitale sociale effettuato a servizio dei soci) della società contenente l’IP, o il maggior valore iscritto in sede di conferimento dell’IP rileverà anche ai fini del nexus ratio.

Se desiderate pianificare operazioni straordinarie di M&A con la due diligence, per ottenere lamassimizzazione dei benefici del Patent Box ed efficientare la gestione delle attività di Research & Innovation relative agli intangible assets,

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