2 C
Rome
venerdì 17 Gennaio 2025
Home Blog Page 123

Bonus fiscali 2017 agricoltori “under 40” , abolizione IRPEF e finanziamenti per il “Made in Italy”: il Business del ritorno alla terra in primo piano

0

La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica per chi desidera aprire un’attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”.

La nuova legge di Bilancio 2017, in una linea di continuità con la scorsa legge di Stabilità che aveva abolito Imu e Irap agricola, ha introdotto diverse agevolazioni fiscali nel settore in questione, che si traducono in una grande opportunità per investire e fare Business in questo ambito, rilanciandolo sul mercato. In primis, balzano agli occhi il Bonus agricoltori 2017 , il taglio IRPEF ed i finanziamenti per il Made in Italy. Illustriamo una breve guida pratica per chi desidera aprire un’attività nel settore agricolo e quindi sogna il “ritorno alla terra”

1) Bonus agricoltori 2017: cos’è e come funziona

Trattasi di una misura agevolativa per IAP imprenditori agricoli professionali e CD giovani coltivatori diretti. Il bonus che può essere richiesto dal 1 gennaio 2017 ha una durata di 5 anni e prevede l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori Inps nel settore agricoltura. Nel dettaglio la Legge di Bilancio 2017 all’ art. 1 commi 344 e 345 legge di bilancio 2017 ha previsto per gli iscritti alla previdenza agricola, una deroga alle ordinarie regole di versamento contributivo Inps quanto alle modalità di accreditamento dei contributi presso l’AGO, assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti. Questo sistema si traduce quindi in un forte bonus assunzioni nel settore di riferimento, di grande spessore e funzionalità.

A chi spetta il bonus INPS?

I destinatari del bonus sono i giovani agricoli autonomi che avviano l’attività o si iscrivono alla Gestione previdenziale agricola dell’INPS nel corso del 2017. In particolare:

IAP cioè giovani imprenditori agricoli professionali i cd. Di età inferiore a 40 anni, iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;

IAP iscritti nel corso del 2016 ma solo se gestiscono l’attività in zone montane o in aree di crisi;

CD giovani coltivatori diretti entro i 40 anni d’età iscritti alla previdenza obbligatoria nel 2017;

CD coltivatori diretti iscritti nell’anno 2016, solo se la loro attività è svolta in aree di crisi o montane.

Come opera l’esonero contributi INPS?

La misura agevolativa prevede lo gravio contributivo dalla durata di 5 anni, di cui:

Esonero contributivo al 100% per i primi tre anni;

Esonero contributivo al 66% per il quarto anno;

Esonero contributivo al 50% per il quinto anno;

2) Abolizione IRPEF agricola 2017

La legge di stabilità, per incentivare il settore agricolo e risollevarlo dalla crisi economica valorizzandone tutte le potenzialità, ha disposto il taglio dell’Irpef agricola 2017, con la cancellazione di tale imposta diretta sulle rendite catastali delle imprese agricole;

Dopo l’abolizione dell’IMU agricola e dell’IRAP agricola, giunte con la scorsa Manovra, arriva una nuova misura diretta a sgravare il carico fiscale per gli agricoltori ottenendo un grossissimo risparmio sui terreni che globalmente potrebbe toccare 1,3 miliardi di euro in 2 anni, di cui 134 milioni solo con quest’ultima misura agevolativa.

A chi spetta l’esonero IRPEF e come funziona?

La riduzione progressiva dell’IRPEF agricola spetta ai coltivatori diretti e agli IAP, imprenditori agricoli professionali. Lo sgravio fiscale per i terreni agricoli avverrà in modo graduale con decorrenza dalla dichiarazione 2018 e opererà con una riduzione progressiva in 3 anni.

In sintesi, limitatamente al triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef con fortissimo risparmio fiscale nel settore agevolato in oggetto

3) Finanziamenti per il Made in Italy

Un’altra importante agevolazione inserita nella legge di Bilancio consiste nello stanziamento di 100 milioni di euro per la valorizzazione del “Made in Italy” in una prospettiva volta ad incrementare in modo esponenziale la competitività di mercato nell’esportazione dei nostri prodotti.

Per aprire con successo la vostra impresa agricola e attivare in tempo tutti i bonus fiscali agricoltura 2017,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52.

E – Commerce UE in regime forfettario: si applicano l’IVA ed il modello Intrastat?

0

Un imprenditore italiano, in regime forfettario, che esercita E – Commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L’operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?  

Quesito

Un imprenditore italiano, in regime forfettario, che esercita e – commerce indiretto verso altri Paesi UE, come deve comportarsi ai fini Iva? L’operazione può qualificarsi come intracomunitaria con obbligo del modello Intrastat oppure è configurabile come cessione interna non imponibile Iva?

Analisi del caso e disciplina applicabile

Scomponiamo adesso la fattispecie nei diversi “segmenti” che nella stessa convergono, al fine di elaborare la soluzione finale con il nostro parere fiscale – tributario ad hoc.

E – Commerce indiretto

Il commercio elettronico indiretto comprende le operazioni di vendita di beni materiali nelle quali la transazione commerciale avviene per via telematica ma il cliente riceve fisicamente la merce a domicilio, secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere.

IVA nel commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d. P. R. N. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d. P. R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Il regime fiscale forfettario

Il regime forfettario è oramai l’unico regime fiscale di vantaggio che può essere scelto dal contribuente e prevede un’ imposta sostitutiva del 15% ridotta per le nuove attività al 5% per i primi cinque anni, da applicare sulla percentuale a forfait del volume d’affari ( indipendentemente dalla struttura dei costi sostenuti), con esclusione degli obblighi di tenuta della contabilità, della operatività dell’IVA e IRAP e della presentazione degli studi di settore. L’opzione è esecitabile senza vincoli anagrafici.

E – Commerce in regime forfettario

Per poter aderire al regime di vantaggio e aprire un’attività di commercio elettronico, è necessario fare una previsione del fatturato. Il limite per l’attività di E-commerce è di 50. 000 Euro annui (rapportati ad anno) con un coefficiente di redditività del 40%. Il reddito imponibile sarà determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività. Sul reddito imponibile così determinato si applicherà un’imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni per poi passare al 15%.

Modello Intrastat

Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D. L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993.

Tale sistema consiste in un insieme di procedure e attività fiscali volte a consentire il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti intracomunitari.

I soggetti obbligati sono tutti i soggetti con partita Iva; quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono necessariamente comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate.

Focus del caso:la circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate

Come precisato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 36/E del 2010, l’operatore in regime di vantaggio che effettua cessioni di beni verso consumatori UE (e-commerce indiretto), non pone in essere un’operazione intracomunitaria poiché non addebita l’Iva a titolo di rivalsa e non è soggetto all’obbligo del modello INTRA 1-bis (art. 41, comma 2-bis, del D. L. N. 331/1993).

NB Diverso sarebbe il caso in cui il contribuente italiano fosse acquirente perché se così fosse, lo stesso “ deve effettuare l’acquisto intracomunitario, integrare la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercitare il diritto a detrazione e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari”. Il contribuente nazionale, infatti, “risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (…) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (…)”, tra cui la presentazione del modello INTRA 2-bis;

Sotto il profilo normativo, il trattamento fiscale sopra indicato per l’operatore nazionale cedente in regime di vantaggio, trova conferma nell’art. 38, comma 5, lett. D), del D. L. N. 331/1993, il quale esclude la natura intracomunitaria dell’acquisto “se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”

Soglie monetarie e obbligo di identificazione

La disciplina identificata con riferimento all’ipotesi oggetto del quesito prospettato, prescinde dal limite delle soglie monetarie fissato da ciascuno Stato membro per le operazioni nei confronti dei privati UE, superato il quale l’operatore deve identificarsi direttamente nello Stato membro ai fini Iva, in quanto il predetto vincolo rileva esclusivamente per i contribuenti in regime Iva ordinario.

Soluzione

In caso di di cessioni effettuate da un operatore italiano in regime fiscale di vantaggio verso un’acquirente comunitario, sia quest’ultimo un soggetto passivo cioè un’altra azienda (B2B) oppure un privato cioè consumatore finale (B2C), la cessione va qualificata come “interna”, non è soggetta ad IVA , pertanto non scatta l’obbligo di presentazione del modello Intrastat e ciò a prescindere dalle soglie dei singoli Paesi per le vendite a distanza alle quali è equiparato l’e commerce.

Per ricevere un parere fiscale- tributario oppure se desiderate aprire con successo la vostra e – commerce con assistenza step by step nella vostra progettualità d’impresa, 

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

 

Come fatturare con il Drop Shipping e con il classico E -Commerce ? L’esempio pratico di una “triangolazione” extra U.E. (Italia – Cina – Francia)

0

Come funziona la fatturazione nelle transazioni commerciali di Dropshipping e in caso di classico E-Commerce? Come si applica l’Iva in caso di triangolazioni extra UE ad esempio nei rapporti con la Cina? La guida operativa e il caso pratico con tutte le risposte.

Il contratto di Dropshipping sotto il profilo fiscale rientra nella categoria dell’E-commerce quindi occorre rispettare la stessa normativa prevista per la seconda.

Come si fa la fatturazione?

La modalità di fatturazione delle operazioni nel Dropshipping sono le medesime che si applicherebbero ad un classico negozio di E-commerce online, quindi le dinamiche saranno le seguenti:

a) Il venditore – Marketer

riceverà fattura per i prodotti dal Dropshipper ( fornitore);

registrerà l’operazione nel proprio registro acquisti;

annoterà le vendite tra i corrispettivi;

emetterà fattura qualora venga richiesta.

NB occorre evidenziare che, nell’ipotesi di vendita per corrispondenza o via internet (nel caso di vendita di prodotti fisici e non digitali come e-book) non è obbligatorio emettere ricevuta fiscale o scontrino, essendo sufficiente annotare i corrispettivi nell’apposito registro, oppure emettere fattura su domanda.

b) il Dropshipper (cioè il fornitore dei beni che gestisce il magazzino fisico):

emetterà fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce;

allo stesso tempo annoterà nel registro vendite o nei corrispettivi, gli importi delle vendite effettuate on-line.

Esempio pratico di fatturazione

Caso pratico

Ipotizziamo che una società italiana “I” stipuli un contratto di dropshipping con una società cinese “C”, che quindi gestirà il magazzino fisico e si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana.

Ipotizziamo che il marketer italiano abbia acquisito come cliente una società francese “F” e trasmetta il relativo ordine alla società cinese la quale provvederà all’imballaggio e alla spedizione della merce in Francia.

Analisi dell’operazione economica

Il caso in specie costituisce una “operazione triangolare Iva“ in quanto eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, per la quale per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni: quindi due trasferimenti giuridici in un unica traslazione fisica

In particolare si tratta tecnicamente di triangolazione extracomunitaria perché nel rapporto triangolare si inserisce un soggetto non residente nella Comunità Europea ( la Cina) mentre gli altri due soggetti ( Italia e Francia) risiedono in un paese comunitario.

NB L’elemento chiave per la definizione del tipo di triangolazione è il Paese di residenza degli operatori che intervengono nella transazione

Attenzione E’ fondamentale, quindi, ai fini della corretta “chiusura” della triangolazione, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente (società cinese dropshopper) al cessionario o destinatario finale (società francese cliente), senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il marketer cioè venditore proprietario del sito di E-commerce).

Soluzione

Riguardo gli obblighi di fatturazione, la società italiana venditrice (e procacciatrice del cliente)

non realizzerà un’operazione intracomunitaria in quanto la merce non proviene da uno Stato membro;

né compie una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72), poiché la merce non è comunitaria.

Da un punto di vista Iva:

La società italiana “I” realizza un’operazione “fuori campo Iva“, ed è tenuta ad emettere una fattura alla società cliente francese “F”, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72, poiché la merce è situata al di fuori dello Stato.

Sarà, quindi, il soggetto francese ad assolvere l’Iva all’atto dell’importazione della merce.

La società italiana marketer riceverà poi la fattura dal fornitore cinese dropshipper che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini Iva in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.

Per ricevere serenamente consulenza tributaria sull’E-Commerce e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata step by step dal punto di vista commerciale, legale e fiscale,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

Vendita on line senza magazzino fisico : arriva il Drop Shipping, la nuova frontiera dell’E– Commerce. Vantaggi e guida pratica per avviare

0

Hai in mente un nuovo progetto Business “a misura” di “E – Commerce” ma vuoi tagliare le spese legate alla gestione di un magazzino fisico? Leggi la nostra guida pratica dedicata alla vendita in Dropshipping per avviare la tua attività in modo efficiente e redditizio, con riduzione dei costi di gestione e senza le incombenze di un magazzino.

Cos’è e come funziona il Drop Shipping

Il Drop Shipping è l’ultima frontiera dell’E – Commerce, che in sintesi consente di vendere i propri prodotti online senza disporre di un magazzino fisico, evitando quindi il problema legato alle eventuali rimanenze dell’invenduto, ma affidandosi al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto.

Il venditore online, assume la figura del “procacciatore d’affari”, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale. Quindi passerà l’ordine del suo cliente al fornitore, appunto il dropshipper che preparerà il prodotto e lo spedirà direttamente al domicilio del cliente finale.

In sostanza la gestione del magazzino, viene affidata in outsourching direttamente al Dropshipper (di solito il produttore), e questa modalità di transazione implica un forte risparmio di tempi e costi.

I vantaggi del Dropshipping

Il fornitore – dropshipper potrà aumentare in modo esponenziale la visibilità del Brand e dei prodotti implementando la rete di vendita e il fatturato attraverso la diffusione capillare sul territorio, toccando località o target specifici difficili da raggiungere in regime tradizionale. Inoltre ottiene maggiori garanzie sui pagamenti in virtù degli accordi stipulati con i gestori dei siti di e – commerce.

Il venditore o Marketer non dovrà impiegare liquidità nella gestione logistica di un magazzino prodotti, evitando problemi legati alla rotazione, all’invenduto e ai costi di produzione, stoccaggio, imballaggio e spedizione. Necessita solo di un sito internet di ecommerce funzionante, l’abilità nel selezionare dropshipper di qualità e una buona predisposizione nella comunicazione online. Se poi il prodotto funziona sul mercato potrà lanciare un grande business perché comunque pagherà al produttore il prezzo di listinocatalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico. Inoltre sarà esonerato dalla responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti a difetti del prodotto o comunque all’utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o consumatori finali che ricadrà sul dropshipper / produttore.

Il cliente con il dropshipping risparmia grazie al fatto che diminuiscono i passaggi commerciali il che equivale a minori ricarichi fiscali giovandosi della possibilità di acquistare a prezzi più bassi senza rinunciare alla qualità.

Il contratto di dropshipping

Lo schema di funzionamento del Dropshipping, prevede la redazione di contratti di collaborazione commerciale tra il Dropshipper (fornitore) e il Marketer (gestore del sito di E-commerce), legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti. Il contratto di Dropship dovrà indicare:

le tipologie di spedizione;

la tempistica e i costi indicativi (fissando dei termini, a carico del fornitoreproduttore, per l’invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine)

Gestione del software

Fondamentale per la gestione di tutta la procedura di vendita è disporre di un software di gestione integrato tra Dropshipper e ed E-commerce che sia efficiente ed efficace.

Come aprire l’impresa di dropshipping

Ecco gli step principali per avviare la vostra impresa di Dropshipping I

Apertura della partita Iva (codice Ateco 47. 91. 10 – “Commercio al dettaglio di prodotti via internet“);

Iscrizione al Registro Imprese della provincia competente;

Iscrizione alla gestione Inps commercianti (che prevede il versamento di contributi fissi per circa €. 4. 000 annue, oltre a contributi variabili in base al reddito annuo dell’attività);

Presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso il SUAP del comune dove ha sede legale l’impresa;

Scelta del regime fiscale applicabile ( valutare il “Regime forfettario“, di cui alla Legge n. 190/2014.

Tutti questi adempimenti saranno attuati tramite l’invio della Comunicazione Unica alla Camera di Commercio competente.

Per pianificare e aprire con successo il vostro Drop Shipping con assistenza customizzata step by step dal punto di vista commerciale, legale e fiscale,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

E-Commerce, il business “easy” e redditizio: come “aprire” in un giorno, pagare le imposte ed essere in regola con il Fisco.

0

Se avete in testa buone idee e state cercando un’ ottima occasione per creare facilmente business, l’e commerce ( il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire un e – commerce, sia nel caso di vendita occasionale come free lance, sia come professionista con partita IVA, che in caso di impresa o società commerciale, quali sono i costi, le regole e i relativi adempimenti legali e fiscali. Se avete in testa buone idee e state cercando un’ ottima occasione per creare facilmente business, l’ e commerce (il commercio elettronico) è quello che fa al caso vostro, da cogliere assolutamente al volo, considerato che la Direttiva 2000/31/CE prevede la possibilità di avviarla senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività). Per potenziarne la redditività considerata la “social era” nella quale viviamo, potreste anche associarla al Social Commerce (puntando cioè sulla sinergia dei social network per la vendita grazie all’interazione tra utenti e allo scambio di feedback). Illustriamo quindi una mini guida pratica per capire velocemente come aprire una e – commerce , quali sono i costi, le regole e gli adempimenti legali e fiscali, sia nel caso di vendita occasionale come free lance,sia come professionista con partita IVA che in caso di impresa o società commerciale.

Cos’è e come funziona l’e – commerce

L’ e- commerce” abbreviazione di “electronic commerce”, comprende le operazioni relative ad attività commerciali e transazioni (commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA), effettuate attraverso un sito internet. La piattaforma web è lo strumento virtuale attraverso il quale si attuano le operazioni di acquisto e vendita : il venditore carica il catalogo prodotti/servizi che il compratore consulterà online, selezionando i prodotti da acquistare e inviando l’ordine.

Tipi di e – commerce

Occorre distinguere due tipologie di e – commerce in funzione del “ profilo” del cliente

B2C “Business to Consumer” cioè rapporti “verticali” nei quali l’ azienda vende ad un soggetto privato, consumatore finale;

B2B :”Business to Business” cioè rapporti “orizzontali” tra aziende

Come volete operare, come free lance, come professionista o come impresa?

Vendita online occasionale come free lance

Chi lavora come freelance e offre prestazioni occasionali on line, come procacciamento clienti o transazioni “isolate”, per evitare di aprire la partita IVA, deve mantenersi nel limite annuale reddituale  di 5. 000 euro, rilasciando ricevuta con l’indicazione di prestazione occasionale ai sensi dell’articolo 67 lettera i) del DPR 917 del 1986. La nota sarà soggetta a ritenuta d’acconto del 20% (redditi da inserire in dichiarazione dei redditi) e, nel caso di compensi superiori a 77,47 euro, a imposta di bollo.  

NB occorre fare attenzione perché sempre più frequentemente la Guardia di Finanza esegue accertamenti sui venditori per verificare che sia realmente rispettato il requisito della occasionalità e dietro prestazioni che figurano al Fisco come tali non si nasconda invece un vero e proprio commercio d’impresa.

Attenzione : La Commissione tributaria ha chiarito che, se la vendita online non è occasionale ma abituale, i guadagni derivanti dalle cessioni effettuate sul web non possono essere qualificati come redditi diversi o “redditi occasionali”, autorizzando l’attività impositiva dell’ufficio.

E- commerce come professionista con partita IVA

Se invece si intende avviare un e-commerce per operare in modo continuativo e abituale, acquistando merci e rivendendole al consumatore finale, superando il tetto annuo di 5. 000 euro, scatta l’obbligo di aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo perché è assente l’occasionalità della prestazione

I professionisti con partita IVA che svolgono attività autonoma, quindi non soggetta a iscrizione camerale, possono essere iscritti in un Albo od Ordine Professionale, ma anche essere senza Ordine, come i consulenti.

Sul reddito del lavoratore autonomo si paga l’IRPEF con principio di cassa: la tassazione e le deduzioni fiscali coincidono con il momento in cui i ricavi si incassano e i conti si pagano.

Il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato “Modello Redditi”

E-Commerce come imprenditore o società 

Se si desidera avviare un’e commerce icome società commerciale , occorrerà  costituirla davanti al notaio, con le relative spese (che in genere potrebbero superare il migliaio di euro, eccetto il caso di costituzione Srls cioè società a responsabilità limitata semplificata in cui si gode di esenzione da oneri notarili e bollo).

Se si vuole operare come imprenditore, occorre in particolare provvedere a due fondamentali adempimenti che consentiranno di avviare in un giorno l’impresa: 

SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività ) da inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.

ComUnica, comunicazione unica che attiva l’iscrizione presso tutti gli enti preposti:

il Comune dove ha sede l’attività;

l’Agenzia delle Entrate per la partita iva;

il Registro Imprese;

l’INPS.

NB Occorre inoltre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax. La vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System per operazioni intracomunitarie)

Attenzione: pertanto, per il Fisco, si configura l’attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce, sintomatiche del requisito di abitualità. I relativi proventi, sono qualificati automaticamente come redditi di impresa.

NB la giurisprudenza tributaria ha chiarito che «la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l’art. 55 del D. P. R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’art. 2195 cod. Civ. » come “attività intermediaria nella circolazione dei beni”, svolta in modo abituale ancorché non esclusiva, anche se non strutturate in forma di impresa.

Occorrerà quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi derivanti dall’esercizio di impresa commerciale.

Ai fini della tassazione all’imprenditore individuale si applica il principio di competenza , quindi l’ l’IRPEF si calcola sul reddito annuale come differenza tra ricavi dell’impresa e costi di competenza a prescindere dal momento del pagamento, sia per le fatture che per i costi.

il modello per la dichiarazione dei redditi è l’ex UNICO, dal 2017 rinominato Modello Redditi.

Le società pagheranno l’IRES con F24. E l’IRAP

Quanto costa?

I costi amministrativi oscillano da decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la SCIA, ad un centinaio di euro per l’apertura della Partita IVA e per il diritto annuale della Camera di Commercio.

NB per attivare lo “spazio web”. Se si vuole risparmiare molto  è possibile optare per  soluzioni low-cost cioè acquistare pacchetti pronti e completi, a misura di “start-up”.

Per aprire con successo la vostra e – commerce e ricevere assistenza serenamente step by step nella vostra progettualità d’impresa dal punto di vista commerciale, legale, fiscale, 

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!  

Il commercialista che esegue la registrazione di un marchio d’impresa o collettivo, è soggetto all’obbligo antiriciclaggio di verifica della clientela ?

0

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Quesito

Gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico dei commercialisti sotto il profilo della verifica della clientela devono considerarsi circoscritti alle sole attività rientranti stricto sensu nella professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività complementari? . Nello specifico si chiede se essi vadano applicati anche all’ipotesi di registrazione di un marchio d’impresa o collettivo per il cliente.

Disciplina applicabile

In via preliminare occorre verificare se la prestazione in oggetto sia riconducibile nell’attività di lavoro autonomo svolta professionalmente e con abitualità. La risposta è positiva atteso che, pur non essendo tale prestazione prevista espressamente e ad litteram nell’ambito di servizi “tipici” indicati dall’ordinamento professionale di appartenenza, il professionista, per eseguire materialmente l’attività, deve comunque utilizzare conoscenze tecnico-giuridiche tipiche dell’attività professionale esercitata.

Quindi praticamente, il corrispettivo economico incassato a fronte della prestazione del servizio di registrazione del marchio (o anche quello ricevuto per l’espletamento di altre attività eterogenee complementari o affini a quella “tecnica” del commercialista ):

concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 54 del Tuir

è soggetto ad Iva e a ritenuta d’acconto qualora il committente sia un sostituto di imposta.

NB Tale “assorbimento qualificatorio” ai fini reddituali è essenziale affinché lo stesso professionista possa considerarsi anche in questo caso tenuto ad assolvere gli obblighi previsti dalle disposizioni previste dalla disciplina dell’antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007 e successive modifiche ).

In linea generale, l’obbligo di adeguata verifica della clientela sussiste quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15. 000 euro, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante un’unica operazione ovvero tramite operazioni collegate o frazionate.

Attenzione: la verifica del cliente dovrà comunque essere sempre garantita non solo quando l’operazione faccia insorgere nell’intermediario finanziario il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a prescindere da qualsiasi deroga, esenzione o soglia, ma anche nel caso in cui insorgano dei dubbi in ordine alla veridicità ed all’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione del cliente.

Il medesimo obbligo è prescritto per le prestazioni professionali occasionali implicanti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo pari o superiore al sopra indicato limite o per le operazioni di valore non determinabile. Per ciò che riguarda la nozione di prestazione professionale, occorre sottolineare che lo svolgimento di un’operazione può accompagnarsi o meno all’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale.

Soluzione

L’attività di registrazione di un marchio è riconducibile all’ambito delle prestazioni che fanno scattare per il commercialista l’obbligo di adeguata verifica della clientela, posta l’ampia definizione di “prestazione” e il criterio di attrazione dei relativi corrispettivi nel reddito da lavoro autonomo.

Per ricevere un parere, una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato e per la registrazione di marchi d’impresa e collettivi,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

L’ assegno di ricollocazione

0

L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

L’ ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

 

Data l’ attivazione del portale telematico dell’ ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) si può concretamente parlare di assegno di ricollocazione.

L’assegno individuale di ricollocazione (AIR)  è uno strumento che ha la funzione di sostegno al reddito inserito all’interno delle misure di politica attiva attualmente esistenti in Italia ed introdotto ad opera dell’art. 23 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Uno degli obiettivi del legislatore nell’introdurre tale assegno, è quello di far sì che i Servizi per l’ Impiego, si adoperino nel seguire il soggetto disoccupato che ha bisogno di aiuto nella ricerca di un’altra occupazione.

Prima, al posto dell’assegno di ricollocazione, era previsto il  contratto di ricollocazione, disciplinato dall’art. 17 del d. Lgs n. 22 del 2015, in seguito abrogato dall’art.   34 comma primo lettera i) del d. Lgs n. 150 del 2015.

Destinatari dell’assegno di ricollocazione

Destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione sono soltanto quei soggetti disoccupati da oltre4 mesi e che percepiscono l’indennità di NASPI.

Tale misura riguarda i soggetti licenziati dal mese di Settembre 2015 e, soltanto nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta, l’assegno individuale di ricollocazione può essere riconosciuto.

La domanda dell’assegno da parte del soggetto disoccupato, deve essere effettuata generalmente, al Centro per l’ Impiego presso il quale è avvenuta la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi dell’art. 20 comma 1 del d. Lgs n. 150 del 2015.

Nell’eventualità in cui il Centro per l’ Impiego non si dovesse attivare a riguardo, il soggetto interessato, può effettuare richiesta telematicamente, richiedendo infatti l’assegno di ricollocazione direttamente all’ ANPAL, dopo aver ottenuto le credenziali per poter accedere alla procedura di profilazione.

Pertanto, dopo l’iscrizione al portale nazionale e dopo la conferma dello stato di disoccupazione attraverso la stipulazione del patto di servizio, avviene la profilazione del soggetto destinatario dell’assegno di ricollocazione, la quale può essere effettuata appunto o dai Centri per l’ Impiego, oppure dall’ ANPAL, nell’ipotesi in cui i primi non si siano attivati in merito.

In seguito a ciò, all’ interessato può essere rilasciato l’assegno.

 

Utilizzo, durata e valore dell’assegno

Entro i 2 mesi successivi al momento in cui gli viene rilasciato l’assegno individuale di ricollocazione, il soggetto disoccupato sceglie il Centro per l’ Impiego o l’operatore accreditato presso il quale spendere l’assegno stesso. Ciò a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.

Dunque l’assegno può essere speso dal disoccupato, per l’ottenimento di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro, presso i Centri per l’ Impiego o presso i soggetti privati accreditati dall’ ANPAL.

La durata dell’assegno è di 6 mesi, ma vi può essere una proroga di altri 6 mesi, se l’intero ammontare non viene consumato.

Il valore dell’assegno di ricollocazione varia a seconda della classe di profilazione del soggetto destinatario dell’assegno.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF  e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Ad ogni modo, l’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione è definito con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed esso potrà essere intascato soltanto in caso di effettiva rioccupazione del soggetto destinatario della misura, che potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato  che abbia una durata pari ad almeno sei mesi ( che vengono ridotti ad un numero di tre se si fa riferimento alle regioni del Mezzogiorno), oppure ancora con contratto part-time (con percentuale che sia almeno pari al 50%).

Il compenso ha comunque valore proporzionale alla tipologia di contratto che sarà eventualmente firmato dal soggetto disoccupato.

Giova precisare però, che ai fini del rilascio dell’assegno occorre tener conto delle disponibilità assegnate per la Regione o per la Provincia autonoma in cui risiede il soggetto disoccupato, valutando le risorse individuate nell’ambito del “Fondo per le Politiche Attive del Lavoro”.

Quando viene richiesto il servizio di assistenza alla ricollocazione, viene sospeso, per il periodo pari alla sua durata, il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato onde evitare una sovrapposizione di misure di politica attiva che possono riguardare anche operatori pubblici o privati diversi.

 L’assistenza intensiva 

Nel servizio di assistenza alla ricollocazione, devono essere inclusi:

L’ affiancamento di un tutor al soggetto disoccupato;
Il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti  nell’area stessa;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor;
L’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di accettare l’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni e possibilità effettive, in rapporto a quelle che sono le condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento, nonché al periodo di disoccupazione;
L’obbligo per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare al Centro per l’ Impiego e all’ ANPAL, l’eventuale rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività, o di una offerta di lavoro congrua, al fine della irrogazione di sanzioni di cui all’art. 21 commi 7 e 8 del d. Lgs n. 150/2015;
La sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale cessazione del rapporto entro il termine di sei mesi.

Il soggetto interessato deve svolgere tutte le attività concordate con il tutor nel programma fatto appositamente per lui dopo aver sostenuto una sorta di colloquio che deve essere tenuto o con l’operatore privato o con il Centro per l’ Impiego, in base alla scelta che viene effettuata.

Il soggetto erogatore del servizio, deve riferire all’ ANPAL e al Centro per l’ impiego, l’eventuale rifiuto ingiustificato del disoccupato a svolgere le attività indicate dal tutor o l’eventuale rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, al fine di poter irrogare le sanzioni previste a riguardo.

Affinchè l’assegno di ricollocazione sia finanziato dal Fondo Politiche Attive del Lavoro, nei casi in cui, il lavoratore dovesse essere assunto a tempo pieno ed indeterminato, l’ INPS versa all’ ANPAL il 30% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in caso di fruizione della NASPI.

Monitoraggio dell’ ANPAL

L’art. 23 del d. Lgs n. 150/2015, al comma 8, individua le modalità attraverso cui l’ ANPAL deve controllare e valutare i risultati occupazionali raggiunti dai soggetti che erogano il servizio.

A tal proposito proprio l’ ANPAL ha previsto l’istituzione di un sistema informatico al quale i Centri per l’ Impiego ed i soggetti accreditati devono conferire le notizie relative alle richieste, all’utilizzo ed all’esito del servizio. Gli esiti della valutazione vengono resi pubblici e distribuiti ai Centri per l’ Impiego.

La stessa ANPAL segnala poi agli appositi soggetti, gli eventuali elementi di criticità riscontrati durante la fase di valutazione al fine di compiere le azioni correttive, e applicare le dovute sanzioni, decorso un anno dalla segnalazione di tali criticità, revocando la possibilità di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione, nel caso in cui non si sia posto rimedio agli errori.

 

Avv. Giovanni Di Corrado

Consulente del Lavoro

 

 

La riforma nazionale 2017 antiriciclaggio sta per vedere la luce: i punti chiave per arrivare preparati alla prossima estate.

0

La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri. Facciamo una rapida sintesi dei punti chiave per arrivare preparati alla riforma della prossima estate.

La normativa nazionale volta ad attuare in via definitiva l’ antiriciclaggio in conformità alla “IV direttiva” CE, sarà approvata entro il 26 luglio 2017, termine finale di recepimento fissato dalla Commissione Europea per tutti gli stati membri.

I punti chiave in sintesi

Il Decreto legislativo, approvato in seduta preliminare nella seduta del 23 febbraio 2017 contiene in sintesi i seguenti punti chiave:

semplificazione degli adempimenti antiriciclaggio;

sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive;

istituzione del Comitato interno di sicurezza finanziaria, responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

previsione di un registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.

In particolare l’attenzione di professionisti ed aziende andrà focalizzata sulle seguenti novità:

ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi dettati in materia di antiriciclaggio ai quali l’art. 3 aggiunge, accanto agli intermediari bancari e finanziari e tutti i soggetti già finora obbligati, anche le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti, gli intermediari assicurativi che erogano microcredito e i confidi, gli intermediari “aventi sede legale e amministrazione in un altro Stato Membro stabiliti senza succursale sul territorio nazionale” nonché i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria.

ampliamento dei compiti del Comitato di sicurezza nazionale, preposto con cadenza quinquennale all’attività di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo al fine di individuare le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni.

aggravamento degli obblighi di verifica della clientela sia in relazione ai nuovi clienti sia a quelli già acquisiti,che devono essere rispettati con un livello di diligenza ed accuratezza proporzionale rispetto al livello di rischio delle operazioni compiute, con cadenza ripetuta in caso di mutate condizioni di rischio in relazione alla situazione variata del cliente. E’ inoltre prevista , in presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela riguardo a estensione e frequenza degli adempimenti.

obbligo di individuazione del titolare effettivo dell’ente nel caso in cui la banca o l’intermediario si relazioni con una persona giuridica. L’art. 20 del decreto prevede che lo stesso debba essere identificato nella “persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo” A tal fine, l’art. 21 prevede rigorosi obblighi relativi alla tenuta del registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, le cui informazioni dovranno pervenire direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori.

l’art. 34, comma 3 che abroga l’obbligo di registrazione mediante alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, stabilendo invece che “per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.

obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, ex art. 46 del decreto, saranno tenuti a comunicare solo le anomalie e i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di antiriciclaggio.

disposizioni in materia sanzionatoria,con eventuale triplicazione dell’ammontare delle sanzioni in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime e l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10. 000 euro a 5. 000. 000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al personale dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile le violazioni più gravi ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’ente al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

NB il testo del decreto attuativo potrebbe comunque subire potenziali revisioni

Per essere serenamente assistiti o ricevere una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato efficace ed efficiente, aderente alle esigenze del vostro studio o azienda,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

 

Vademecum “pocket” antiriciclaggio 2017 per professionisti e aziende: la guida pratica dei commercialisti

0

Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

Illustriamo una guida informativo – operativa “easy” per supportare i colleghi nella pianificazione e strutturazione delle procedure antiriciclaggio all’interno dei propri studi ed aziende (tenendo conto dell’eventuale esistenza di una società di servizi all’uopo incaricata), che vanno modulate concretamente sulla base della dimensione e dei modelli organizzativi, osservando l’equilibrio reale costi/benefici ed la semplificazione, conformemente ai criteri di necessità e proporzionalità.

I principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all’art. 3 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio.

Il punto di arrivo di un elaborato iter : la “IV Direttiva”

Nello sviluppo dell’iter della normativa antiriciclaggio, partendo dalla Direttiva 1991/308/CEE del 10 giugno 1991 il riciclaggio è stato gradualmente esteso dai proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi in particolare col traffico di stupefacenti, alle professioni coinvolte ( direttiva n. 2001/97/CE) , al finanziamento del terrorismo, consigliando di attuare obblighi più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti (direttiva n. 2005/60/CE ) sulla base delle raccomandazioni del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale o FATF Financial Action Task Force) e ha avuto come epilogo “assorbente”, la direttiva 2015/849/CE specifica per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, entrata in vigore il 26 giugno 2015, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 26 giugno 2017.

La la IV Direttiva (UE) 2015/849 rappresenta il ponderato punto di arrivo di un processo evolutivo iniziato con la prima Direttiva (91/308/CEE) volto ad implementare e ottimizzare la normativa antiriciclaggio europea, fondandosi sui perni delle Raccomandazioni 2012 del GAFI e introducendo ulteriori disposizioni per contrastare più efficacemente la criminalità economica.

Normativa italiana

Il riferimento legislativo in vigore in ambito nazionale fino al 2015 è stato il decreto legislativo n° 231 del 21 novembre 2007 che dovrà essere nella fase transitoria riscritto, e le disposizioni ex decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201 antiriciclaggio, modificato per alcune norme come per il tetto massimo degli importi spendibili in contanti , innalzato da 1000€ a 3. 000 € tranne i pagamenti eseguiti dalla pubblica amministrazione e i money transfer (trasferimenti veloci di denaro e moneta all’estero, alternativi ai circuiti bancari)

Novità introdotte dalla IV Direttiva

La direttiva 2015/849/CE richiede agli stati membri europei di uniformarsi ai seguenti standard, ponendo l’accento sui dati richiesti per la verifica sull’identità personale e il limite di circolazione di contante o di importo per assegni.

News in pillole su procedure e azioni.

Favorire misure specifiche per consolidare la collaborazione internazionale tra i vari organismi.

L’inserimento dei reati fiscali come ‘attività criminosa’. Questa è una novità fondamentale che permetterà di inserire i dati fiscali di un’attività e di segnalarla come attività criminosa. Per ricevere una verifica sarà sufficiente anche solo il sospetto da parte di funzionari o addetti.

L’aumento di potere della UIF (Unità di informazione finanziaria) di ogni paese membro.

Standard di trasparenza più elevati soprattutto per società, fondazioni e professionisti.

Creazione di registri di imprese specifici che permettono di mettere a disposizioni i dati societari per una serie di soggetti autorizzati come: autorità che vigilano in materia di normativa antiriciclaggio; guardia di finanza o autorità che combatte l’evasione fiscale; Banche o Posta; enti che preservano il cosiddetto detto ‘interesse legittimo’ come i giornalisti investigativi; società che hanno il compito di verificare la clientela come i professionisti, gli istituti di credito, o società finanziarie.

Per ciò che riguarda la verifica legittima della propria clientela, i vari enti potranno inoltre richiedere di consultare i registri in particolare in due casi:

1) Se sono persone che hanno un’attività commerciale e occasionalmente eseguono operazioni in contante pari o superiore a € 10. 000 (in una sola o più operazioni);

2) Se sono operatori di gioco d’azzardo per importi superiori a € 2. 000.

per i dati e le informazioni che devono accompagnare i trasferimenti di fondi da banche a banche, la IV Direttiva è accompagnata dal regolamento 2015/847 (che abroga il 1781/2006) il quale prevede che tali obblighi non saranno più solo per l’ordinante, ma anche per i beneficiari dei trasferimenti.

Antiriciclaggio: cosa cambia in particolare, per professionisti e aziende?

Guida al Risk Based Approach e figura del titolare effettivo

In una prospettiva fortemente innovativa e chiarificatrice, la IV Direttiva antiriciclaggio fornisce a professionisti e aziende strumenti di intervento specifici al fine di promuovere un’attuazione più flessibile delle disposizioni in vista di una maggiore coerenza tra le norme applicate dai diversi Stati membri e le norme adottate a livello internazionale.

In particolare le news operative di maggior spessore per l’attività del professionista riguardano l’utilizzo del Risk Based Approach e la figura del titolare effettivo.

La valutazione del rischio di riciclaggio per i professionisti

La valutazione tecnica, essenziale al fine di individuare il grado di rischiosità del cliente e le conseguenti misure da adottare in ciascuna situazione, implica per i professionisti l’adempimento di obblighi, secondo modus procedendi conformi alle caratteristiche dell’attività svolta e in primis al grado di rischio connesso alla specifica operazione.

Compliance-risk-assessment E’ previsto il riconoscimento di Autorità di vigilanza a livello europeo, le quali, con cadenza biennale, dovranno rinnovare il loro parere circa i rischi più importanti cui il settore finanziario è esposto. Tali informazioni saranno utilizzate dai destinatari della normativa per rendere più efficace la gestione e la quantificazione del rischio nel caso concreto, mediante ragionamenti tracciati e dimostrabili, per consentire in sede di controllo, la ricostruzione fedele dell’iter logico seguito sulla base delle informazioni a disposizione.

L’identificazione del titolare effettivo

Registro centralizzato. E’ prevista l’stituzione presso il Registro delle Imprese, da parte di ciascuno Stato membro, di un registro centrale nel quale annotare le generalità dei titolari effettivi di società, trust o altre entità giuridiche, al fine di verificare l’identificazione di coloro che esercitano effettivamente il controllo di persone giuridiche, quindi del titolare effettivo degli enti e delle società ivi inclusi i trust, le fondazioni e gli istituti giuridici analoghi al fine di individuare schermi societari o prestanome.

In particolare la definizione di “Titolare Effettivo” viene ampliata: la percentuale di possesso di proprietà o di controllo viene ridotta dal 25 al 10 per cento riguardo alle società non finanziarie passive ( in armonia con i principi statuiti dalla normativa americana FATCA e da quella già in vigore introdotta dall’accordo multilaterale sulla assistenza fiscale internazionale OCSE basato sul Common Reporting Standard) Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno pertanto aggiornare tempestivamente le informazioni sulla titolarità effettiva armonizzando il questionario di adeguata verifica (KYC) all’autocertificazione OCSE/CRS e ai forms dell’IRS (W-8-BENE) in relazione alle società passive.

Per garantire un maggiore monitoraggio, i dati contenuti nei registri saranno accessibili, secondo un sistema di condivisione della rete di informazioni, non solo alle Autorità competenti, ma anche ai soggetti obbligati per scopi di adeguata verifica e a chiunque dimostri un legittimo interesse in relazione alla prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’accesso ai registri sarà sottoposto, nel rispetto della normativa sulla privacy, a registrazione online e al pagamento di una tassa non eccedente i costi amministrativi, e i registri di tutti gli Stati membri dovranno essere interconnessi tra loro tramite la costituzione di un server centrale europeo. La piattaforma consentirà di rafforzare il presidio delle Unità di Informazione Finanziaria e facilitare la loro cooperazione.

I trust saranno analogamente resi pubblici attraverso l’istituzione dei registri centrali e verranno iscritti nel paese in cui è stabilito il trustee il quale dovrà essere autorizzato all’esercizio dell’attività ed essere registrato nello stesso paese.

Paesi terzi ad alto rischio. Saranno introdotte misure di verifica e controlli più penetranti nei confronti dei paesi terzi a rischio applicabili ai paesi deficitari nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, esigendo che il primo pagamento pervenga tramite una banca situata in un paese equivalente dal punto di vista della normativa AML/CTF e che sia approvata l’operatività dall’alta dirigenza. (Sarà necessario anche limitare o cessare i rapporti con i soggetti e gli intermediari residenti in tali paesi individuati attraverso una proposta di Regolamento Delegato della Commissione del 14/7/2016 C(2016) 4180 final).

Moneta Elettronica e Valute virtuali. I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale saranno assimilati ai cambiavalute e agli uffici per l’incasso di assegni e dovranno ottenere una licenza ed essere registrati al fine di svolgere tali attività.

Ratio: tutela della sicurezza pubblica e della maggiore tracciabilità finanziaria, garantite attraverso un controllo diretto  ad isolare in primis chi ricicla denaro illecito e chi investe denaro per favorire il terrorismo.

Per essere serenamente assistiti o ricevere una consulenza per la modulazione di un sistema antiriciclaggio customizzato efficace ed efficiente rispetto alle specifiche esigenze del vostro studio o azienda,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Foglio di via obbligatorio nei confronti di Escort extracomunitaria. Può essere mandata via dall’Italia?

0

è legittimo il foglio di via ex articolo 2 del decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione? In altri termini può considerarsi l’attività di meretricio attività pericolosa se prestata da soggetti stranieri?  Ecco cosa ha statuito il Tribunale di Frosinone in merito.

è illegittimo il foglio di via ex decreto legislativo 159/2011 emesso nei confronti della Escort extracomunitaria, solo perché esercita attività di prostituzione: il sesso a pagamento, infatti, oltre a non essere vietato in Italia, a non costituire reato se collocato al di fuori delle fattispecie penalmente rilevanti come quelle di sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione o esercizio di casa di prostituzione, non si può neanche considerare attività pericolosa e quindipresupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione amministrative.  

Dunque, il Questore non potrà emettere nei confronti di una prostituta straniera il foglio di via articolo 2 del D. Lgs. 159/2011. è quanto statuito dal Tribunale di Frosinone con una recente sentenza del 2016. Vediamo in sintesi perché.

Nei confronti di chi può essere adottato il foglio di via?

L’articolo 1 del citato Decreto, identifica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione:

a) coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che vivono abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa;

c) coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Rispetto a tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, la legge consente al Questore di emettere il cosiddetto foglio di via obbligatorio, al fine di farli rientrare nei luoghi di residenza, inibendo di ritornare nei luoghi dai quali sono stati allontanati, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni pena l’integrazione di reato

Ratio dell’esclusione della misura di prevenzione nel caso di specie: la prostituzione in sé non si può considerare un’attività che mette in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica dunque non può essere posta a fondamento delle misure di prevenzione.  Ne consegue che sarà illegittima l’emissione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi svolge tale attività.

Il Tribunale ha pertanto disapplicato il provvedimento del Questore motivato solo con l’esercizio della prostituzione da parte dell’imputata e ha assolto la stessa dal supposto reato contestatole di inosservanza della predetta misura di prevenzione adottata.

Per ricevere assistenza legale o consulenza tributaria,

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52

 

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!