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Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

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Iva annuale 2016: versamento a saldo o a rate a decorrere dal 16 marzo 2017

Il 16 marzo 2017 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA relativo all’anno 2016 che risulta dalla dichiarazione IVA (quest’anno con scadenza 28. 02. 2017! Il prossimo il 30. 04. 2018! ), per i contribuenti che decidono di effettuare il versamento in un’unica soluzione senza maggiorazione, e per coloro che decidono di rateizzare la scadenza in questione riguarda il versamento della prima rata.

In sintesi  l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno:

se di importo almeno pari a 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione);
utilizzando il modello F24 (codice tributo 6099).

Tuttavia i contribuenti hanno quattro diverse modalità per individuare la scadenza del versamento:

versare il saldo entro il 16 marzo 2017 in un’unica soluzione senza alcuna maggiorazione;
rateizzare l’importo dovuto in rate di pari importo, versando la prima rata entro il 16 marzo 2017 e aggiungendo alle rate successive alla prima, da pagare entro il 16 di ciascun mese, gli interessi dello 0,33% mensili (massimo 9 rate fino a novembre, sarà quindi possibile per il contribuente optare per un numero di rate che va da un minimo di 2 ad un massimo di 9, dal 16 di marzo al 16 di novembre);
differire il pagamento del saldo al 30 giugno 2017 (scadenza per i versamenti delle imposte sui redditi) e versarlo in un’unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16/3 e il 30/6;
differire il versamento al 30 giugno 2017 suddividendo l’importo dovuto in rate di pari importo (massimo sei rate), ovvero ovvero rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima (da pagare, anche in questo caso, entro il 16 di ogni mese)

Tassa Vidimazione Annuale Libri Sociali: Versamento 16 marzo 2017

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Tassa Vidimazione Annuale Libri Sociali: Versamento 16 marzo 2017

Le società di capitali devono versare, entro giovedì 16 marzo 2017, la tassa annuale di concessione governativa per affrancare la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per il 2017, codice tributo 7085, anno 2017, importo fisso 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90.

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:

1.    sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento, anche nel caso in cui tali formalità avvengano prima del pagamento della tassa stessa (cioè nel periodo dal 1° gennaio alla data di versamento della tassa);

2.    è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine; il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento;

3.    è un costo deducibile ai fini della base imponibile IRES ed IRAP.

Tassa annuale libri sociali 2017: chi deve pagarla

Deve essere versata esclusivamente dalle società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996 della Agenzia delle Entrate:

1.    le società in liquidazione ordinaria;

2.    le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc. ), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Tassa annuale libri sociali 2017: chi non deve pagarla

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:

1.    le società di capitali già dichiarate fallite;

2.    i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;

3.    le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

4.    le Società Sportive Dilettantistiche costituite come società di capitali senza scopo di lucro e affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva il cui atto costitutivo sia conforme alla Legge n. 289/2002.

Tassa annuale libri sociali 2017: importo da pagare

La tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali è dovuta in misura fissa, quindi a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine.

Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale o fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare:

1.    se il capitale sociale o il fondo di dotazione a tale data è di importo non superiore a € 516. 456,90: la tassa annuale è pari a € 309,87;

2.    se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo superiore a € 516. 456,90: la tassa annuale è pari a € 516,46.

Se, successivamente alla data del 01. 01. 2017, intervengono variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2017; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2018.

Bonus fiscali e accesso agevolato al credito per le Start Up innovative 2017 : la guida pratica

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In un’ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di Startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia in forte espansione, l’ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni sia di natura fiscale che finanziaria per questa tipologia di imprese. Ecco la vostra guida completa.

 In un’ottica volta ad incentivare gli investimenti e la creazione di startup innovative rafforzando ulteriormente un settore ad alto tasso di tecnologia in forte espansione, l’ultima manovra finanziaria, stanziando circa 26,5 miliardi in favore delle attività imprenditoriali, ha introdotto un pacchetto di agevolazioni contenente in primis bonus fiscali potenziati, articolato in due dimensioni :

misure per stimolare gli investimenti dei finanziatori esterni;

una serie di benefits che puntano, dall’interno, alla creazione e crescita di nuove aziende.

Bonus investimenti al 30%

Da quest’anno chi investe in startup innovative fino a un milione di euro (esteso l’iniziale paletto di 500. 000 euro), potrà godere di una detrazione Irpef elevata al 30% ( dal 19% iniziale e 25% solo per quelle a vocazione sociale) della somma versata, a condizione di non cedere le quote detenute prima di un triennio, pena la decadenza dall’agevolazione e il recupero a tassazione con applicazione degli interessi legali.

Sale al 30% anche la deduzione Ires per le imprese che investono in startup (inizialmente fissata al 20%) con un tetto massimo agevolabile rimane pari a un 1 milione 800 mila euro, fermo restando il mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.

Aziende Sponsor.

Le perdite delle start up potranno, per il primo triennio, essere assorbite dalle aziende sponsor, in deroga al principio del consolidato fiscale, a condizione che le stesse siano quotate e abbiano in portafoglio una partecipazione (anche indiretta) nel capitale della startup pari almeno al 20%

Esonero fiscale e semplificazione per l’atto costitutivo

Le startup innovative attualmente sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, dai diritti di segreteria e dall’imposta di bollo ordinarimente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese e per quelli relativi all’atto costitutivo, che potrà essere siglato, oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata.

Agevolazioni fiscali e contributive

Si applica un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa.

Permessi di soggiorno agevolati

Chi decide di investire in Italia in una start up innovativa potrà giovarsi di una straordinaria agevolazione relativa al permesso di soggiorno. Nello specifico, il cittadino straniero già in possesso di regolare permesso di soggiorno (sono inclusi i permessi per studio, tirocinio o formazione) che intende restare in Italia per avviare una startup, potrà procedere alla conversione del suo documento in permesso di soggiorno per lavoro autonomo senza dover tornare nel paese d’origine per l’apposito visto.

Gli altri benefits

Proroga del super ammortamento al 140% per l’acquisto di macchinari nuovi e introduzione dell’iper ammortamento al 250% per gli investimenti digitali rientranti nel progetto di Industria 4. ;

Prevista l’estensione della platea di lavoratori che possono usufruire della detassazione del premio di produttività 2017 con nuove soglie di reddito. Il premio in questione sarà tassato a cedolare secca per un importo, raddoppiato rispetto a quello prima applicabile, pari a 4 mila euro massimo, nel caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nella gestione dell’azienda;

Agevolazioni estese anche per il nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo: prorogato fino al 2020 il termine per beneficiare dello stesso per investimenti in ricerca e sviluppo, con una copertura di spesa che viene innalzata dal 25% al 50% di quanto speso;

E’ stata prevista la nuova Iri al 24%, l’imposta sul reddito imprenditoriale che tasserà gli utili lasciati in azienda cioè la base di reddito non prelevata dal professionista, con l’aliquota unica sostitutiva dell’Irpef;

Detassazione per le imprese che aderiranno ai piani individuali di risparmio Pir: sono piani che puntano a svincolare gli investitori dai finanziamenti bancari e premiano chi investe il proprio capitale con la detassazione degli interessi (il capital gain) per medio e lungo periodo; (accento posto sull’economia reale). NB potranno aprire piani individuali di risparmio anche le imprese al di sopra di 300 milioni di fatturato annuo.

Aliquota agevolata nel nuovo regime forfettario

La legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di tali requisiti:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Accesso al credito

Le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito. Potranno inoltre godere dei finanziamenti a fondo perduto;

Saranno incrementati i prestiti per le start-up innovative: il Fondo per la crescita sostenibile sarà aumentato di 47,5 milioni di euro per l’anno appena iniziato e di altrettanti per il 2018;

E’ stata prevista anche una disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding);

Infine, la legge di Bilancio prevede forme di investimento da parte dell’Inail in favore delle imprese start-up innovative. In particolare, si prevede che l’Istituto possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative o costituire e partecipare – anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri – a start-up di tipo societario.

Attenzione: ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, le Start up innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio una dichiarazione attestante il soddisfacimento dei requisiti prescritti ex lege ai fini della qualificazione come Start Up. Tali dati saranno analizzati dal Mise con cadenza annuale. Il decreto del Mise con i requisiti per il 2017 è entrato in vigore con decorrenza dal 21 gennaio 2017 e le Start up innovative già iscritte al registro delle imprese dovranno depositare la dichiarazione con i nuovi dati richiesti, pena la cancellazione dalla sezione speciale e quindi la decadenza da tutti i bonus e le agevolazioni sopra illustrati.

NB Con la riforma del settore, le Start up innovative possono contare su un totale di 28 misure agevolative introdotte con le seguenti norme: Dl 201/2011, Dl 179/2012, Dl 69/2013, Dl 3/2015, Dlgs 81/2015, legge 208/2015, legge 232/2016

Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa e attivare correttamente tutti i bonus fiscali e le agevolazioni finanziarie,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Start – Up innovative: requisiti richiesti e come “aprire” con successo

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Se avete per la testa idee innovative e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d’affari!  

Se avete per la testa idee innovative e desiderate dar corpo al vostro progetto imprenditoriale con un iter semplificato, avvalendovi del supporto di vantaggiosi incentivi fiscali e finanziari, scegliete di aprire la vostra Start Up Innovativa! Ecco a voi una guida pratica con tutte le istruzioni utili ad avviare correttamente la vostra attività e diventare brillanti artefici del vostro destino, creando un ottimo giro d’affari!

Un quadro legislativo organico per le Start – Up e PMI innovative

Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, da ultimo modificata dal d. L. N. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 (Investment Compact), è stato disegnato nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, introducendo la definizione e gli specifici requisiti della start-up innovativa e dell’incubatore certificato.

In particolare, al fine di sostenere in modo ancora più efficace la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, è stata prevista l’estensione di larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative  a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese, che costituiscono la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Ciò in linea con la promozione della crescita sostenibile e diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che lavora a braccetto con il mondo della ricerca e dell’università e incline ad aprirsi a flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Cos’è la start up e i requisiti per avviare

In economia, con il termine Startup si identifica una nuova impresa nelle forme di un’organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un Business model ripetibile e scalabile che si delinea essenzialmente come organizzazione umana guidata da un particolare intento innovativo.

La “start-up innovativa” è tecnicamente una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Nel dettaglio, la Start up può assumere la forma giuridica di :

Srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto);

SpA;

Sapa;

Società cooperative.

Tra le condizioni richieste, la Start Up :

deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;

non deve essere stata costituita da più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e deve svolgere attività di impresa;

il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

non deve distribuire o aver distribuito utili;

non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

L’impresa deve inoltre possedere tassativamente uno dei tre seguenti requisiti:

Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 % per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;

essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad industria, biotecnologie, semiconduttori, varietà vegetali.

Sezione speciale del Registro Imprese

Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati, al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.

Incubatore certificato di imprese start-up innovative

Trattasi di una una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

e’ amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

Semplificazione dell’avvio con deroghe al diritto societario

Per consentire di lanciare le start up secondo una logica più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S. R. L. , sono introdotte le seguenti facoltà:

facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c. D. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;

facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S. R. L. Istituti ammessi solo nelle S. P. A. , in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;

facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S. R. L. , consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;

facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);

facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).

Sostegno all’internazionalizzazione

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

Sottrazione alle procedure concorsuali della Start Up in crisi

Il fenomeno della eventuale crisi aziendale è sottratto giuridicamente alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Step da seguire per creare la vostra Start Up di successo

In primo luogo occorre trovare un mercato su misura tra prodotto e cliente, di cui va studiato il comportamento nel mondo reale. E’ quindi necessario predisporre un Business Plan contenente gli obiettivi da raggiungere, le caratteristiche del mercato e dei concorrenti e le strategie da attuare;

costituire una società di capitali in una delle forme giuridiche sopra indicate

dichiarare l’inizio attività con la SCIA

Richiedere l’iscrizione alla sezione startup innovative presso il Registro delle imprese.

Attenzione : La start up innovativa è tenuta contestualmente all’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e alla presentazione della Scia al competente sportello unico, anche attraverso la comunicazione unica, ove tale adempimento sia prevista dalla regolamentazione amministrativa locale.

NB Il MISE garantisce che la procedura per costituire una Srl semplificata non prevede spese notarili a patto che si utilizzi un modello standard per l’atto.

Per avviare con successo la vostra Start – Up innovativa,

contattateci al numero verde 800. 19. 27. 52

Arriva il Brand di successo per Make Up e cosmetici Bio “made in Italy”: il marchio collettivo. Spunti per un Business Plan strategico con i bonus fiscali del Patent Box

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Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale. L’’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative. E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up e cosmetica potessero venire allo scoperto, indossando un potente e strategico Brand “di proprietà”? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che, in combinazione con i bonus fiscali del Patent Box assicurerebbe un Business perfetto per questo settore così richiesto sul mercato mondiale. Ecco la guida pratica con interessanti spunti per un Business Plan di successo!

Le aziende cosmetiche italiane : un’ eccellenza nascosta con fatturati ultra miliardari

Non tutti sanno che l’Italia è leader per la produzione di make up e cosmetica, provenendo oltre il 60% dei trucchi utilizzati dalle donne di tutto il mondo da fabbriche nazionali che vendono poi i prodotti ai marchi più conosciuti nella platea mondiale,. Inoltre l’Italia si classifica come il quarto paese europeo per il consumo di prodotti di bellezza. Alcuni esempi di prodotti top nelle classifiche di fatturato sono mascara, liquid lipstick, fondotinta che da solo vale 214 milioni di euro per il made in Italy, BB cream e CC cream.

L’’industria italiana riesce da sola a far girare 144 miliardi di euro considerando il markup, cioè il ricarico, delle case di cosmesi, dei rivenditori e delle profumerie ma è tuttavia un’eccellenza “silenziosa”. Le griffe francesi americane e giapponesi più note a livello universale, affidano con la massima fiducia la produzione di trucchi, creme e smalti alle imprese italiane, oltre alla progettazione di formule innovative.

Il settore cosmetico nell’ultimo decennio ha quindi registrato un incremento esponenziale, sfidando la crisi degli altri settori: le ragioni di questo grandissimo successo sono da imputare in primis alla qualità dei prodotti e alla scrupolosa normativa che regolamenta le produzioni, ma soprattutto all’eccellenza dei ricercatori e alla strategica individuazione aziendale di nuovi i trend di creatività e di cultura del bello.

Successo dei prodotti cosmetici Bio

In questo scenario, nell’ottica di una valorizzazione sempre maggiore del Made in Italy spiccano anche i marchi di Make Up nel settore Green e Bio, che recepiscono perfettamente lo spostamento dell’attenzione del consumatore dal pack alla composizione dei prodotti conformi al rispetto ambientale e all’uso di ingredienti di derivazione naturale o a km zero (cioè la cui vendita avviene in un’area distante pochi chilometri da quella di produzione)

A tal proposito si evidenzia che le imprese biologiche stanno attraversando un periodo di profonda ristrutturazione e di adeguamento in relazione alle rapide evoluzioni di mercato e di politica, le quali impongono una maggiore efficacia competitiva e il raggiungimento di standard qualitativi e produttivi sempre più elevati.

Il marchio collettivo per valorizzare l’eccellenza italiana “nascosta”

E se la potenzialità delle aziende italiane nel settore make up artists e cosmetica potessero venire allo scoperto, creando un business a livello nazionale e internazionale, indossando un potente e strategico Brand di proprietà? La soluzione perfetta è assolutamente il marchio collettivo che consentirebbe di:

accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane;

valorizzare il made in Italy;

certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;

tutelare maggiormente i consumatori;

ottenere enormi sgravi fiscali.

Con specifico riferimento alle aziende Bio, la differenziazione del proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi consentirebbero alle stesse di :

rafforzarsi in termini di immagine sul territorio;

rapportarsi in maniera adeguata con i diversi operatori della filiera;

essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;

inserirsi anche al di fuori dei tradizionali canali di mercato e, allo stesso tempo, posizionarsi su specifiche nicchie di consumo;

ottenere incentivi finanziari oltre ai bonus fiscali.

NB Un marchio collettivo bio, conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza frenando, così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali

Cos’è e come funziona il marchio collettivo

La dissociazione tra titolarità del singolo imprenditore, di di un ente privato o pubblico o di una associazione (licenziante) e l’utilizzo plurimo da parte dei singoli imprenditori produttori o commercianti (licenziatari) i quali devono osservare le norme dettate dal regolamento d’uso e disciplinare di produzione, segna la distinzione fondamentale tra marchio collettivo e marchio di impresa o marca. La funzione tipica del marchio collettivo è fondamentalmente diversa da quella del marchio d’impresa: il marchio collettivo è diretto ad identificare e distinguere i prodotti, non in ragione della provenienza da una determinata impresa, ma in ragione delle caratteristiche e qualità stabilite preventivamente e esplicitamente dal titolare del marchio.

Business Plan per il marchio collettivo nel settore Make Up e Cosmetics

Le aziende interessate ad incrementare esponenzialmente i fatturati ed emergere visibilmente nello scenario concorrenziale potranno intraprendere un percorso di valorizzazione attraverso la costituzione di un marchio collettivo.

A tal fine occorrerà:

A) in via preliminare , a livello di marketing effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità). Si tratta di un procedimento che fornisce informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione delle produzioni.

Con riferimento al settore biologico, la necessità di riconvertire lo stesso verso nuovi obiettivi che non siano semplicemente l’incremento della produttività ma che si colleghino al potenziamento della qualità, al recupero del territorio e alla valorizzazione commerciale del prodotto, richiede la realizzazione di linee strategiche ben precise.

B) Sotto il profilo giuridico/ commerciale, definire:

un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio;

un regolamento d’uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;

i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;

un organismo di controllo esterno;

delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo.

Attenzione Nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico, è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo.

Patent Box in aiuto alla ricerca e innovazione cosmetica

Il settore cosmetico è quindi quello nel quale ogni prodotto richiede una tecnologia su misura, materie prime differenti, innovazioni e impianti specifici, uno scenario insomma che, quando il prodotto indossa un marchio collettivo ( o anche d’impresa), calza a pennello con i presupposti di applicazione del bonus fiscale ottenibile attraverso l’esercizio dell’ opzione Patent Box ex art 1 L. 190/2014, agevolazione fiscale che consente di detassare il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale. E se l’azienda cosmetica risiede all’estero? No problem, potrà comunque godere delle agevolazioni fiscali sopra indicate se ha in Italia una SO (stabile organizzazione) a condizione che nel Paese di residenza viga un accordo contro la doppia imposizione.

Per registrare il vostro marchio collettivo ed attuare con successo la vostra progettualità d’impresa,

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Fashion e Moda. Marchio collettivo e Patent Box, un’accoppiata vincente per sfondare nel settore: l’ esempio pratico per misurare i benefici fiscali dell’opzione

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Il marchio collettivo e il settore fashion si sposano perfettamente nello scenario di un mercato differenziato e di qualità. Trattasi di un Brand, disciplinato dagli art 11 CPI e 2570 cc, che attesta la qualità e l’affidabilità di un prodotto realizzato e venduto nel rispetto di elevati standards produttivi, secondo criteri selezionati e garantiti di di eccellenza, soprattutto per il settore tessile. Guardiamo più da vicino quali sono i vantaggi di questo straordinario marchio e le agevolazioni fiscali ottenibili attraverso l’analisi di un caso pratico.

Marchio collettivo nel mondo del “Fashion”

Il marchio collettivo e il settore fashion si sposano perfettamente nello scenario di un mercato differenziato e di qualità. Trattasi di un Brand, disciplinato dagli art 11 CPI e 2570 cc, che attesta la qualità e l’affidabilità di un prodotto realizzato e venduto nel rispetto di elevati standards produttivi, secondo criteri selezionati e garantiti di di eccellenza, soprattutto per il settore tessile.

Il vantaggio che un’azienda di moda può trarre dall’utilizzo di marchi collettivi, riguarda in particolare il fatto che questi rappresentano un efficace strumento di commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da gruppi di imprese che singolarmente incontrerebbero difficoltà nell’affermazione dei propri prodotti sul mercato.

Il marchio collettivo consente di perseguire i seguenti obiettivi:

valorizzare l’immagine del prodotto e del marchio;

garantire un maggior valore aggiunto ai produttori aderenti;

garantire ai consumatori che i prodotti appartengono ad una determinata area di produzione e che posseggano determinate caratteristiche qualitative;

ottenere profitti esponenzialmente elevati ;

godere di fortissime agevolazioni fiscali se si investe in ricerca e innovazione (Patent Box)

NB Il marchio collettivo dunque, non contraddistingue il prodotto di un singolo imprenditore ma ne garantisce caratteristiche eterogenee quali l’origine, la qualità e la natura. La differenza principale rispetto ai marchi d’impresa o “individuali è quella per la quale i marchi collettivi creano una dissociazione fra titolarità (che resta in capo al licenziante) ed utilizzazione (che spetta ai commercianti o produttori licenziatari del marchio).

Gli imprenditori e gli enti privati o pubblici che intendono registrare marchio collettivo, devono predisporre un regolamento d’uso del marchio ed eventuale disciplinare di produzione attinenti rispettivamente alle regole di utilizzo e di lavorazione del prodotto, che vanno rispettate dagli aderenti al fine di ottenere il rilascio di un “certificato di conformità”, senza il quale non sarebbe possibile ottenere il diritto all’uso del marchio collettivo.

Nel settore fashion, un tipico esempio di marchio collettivo è Seri. Co, gestito dal Centro Tessile Serico.

Marchio collettivo nella moda e Patent Box: l’esempio pratico

Il caso

Un’azienda di moda “Alfa” commercializza capi di abbigliamento attraverso un marchio collettivo ottenuto in licenza dal consorzio “X”.

Quesito

Quali benefits l’azienda Alfa trarrebbe nel suo business se decidesse di optare per l’agevolazione fiscale del Patent Box?

Cosa fare

Occorre in primo luogo individuare i beni immateriali opzionabili con il Patent Box attraverso un’analisi dell’attività aziendale.

NB Nel dettaglio, sarà necessario scorporare i redditi derivanti dall’utilizzo del marchio da quelli non collegati allo stesso. Per tale rilevazione è necessario ed utile che l’azienda sia dotata di un sistema di contabilità analitica o industriale.

Verifica che il bene rientri nell’agevolazione fiscale

Nel caso in esame, il brand “indossato” dai capi di abbigliamento venduti, rappresenta un bene immateriale che corrisponde ad un bene opzionabile ex art 1 L. 190/2014 in quanto:

è un marchio collettivo;

l’azienda ha ottenuto il diritto all’utilizzazione economica dello stesso attraverso il contratto di licenza stipulato con il consorzio che ne resta titolare;

il marchio ha contribuito alla formazione del reddito;

l’azienda Alfa ha investito in attività di ricerca e sviluppo del marchio e cioè:

attività di comunicazione e promozione (attraverso fiere, sponsorizzazioni, ecc. );

spese effettuate per la sua registrazione e il suo mantenimento;

spese effettuate per tutelare e difendere il marchio dai tentativi di imitazione in Italia e all’estero.

Inquadramento del tipo di utilizzo : diretto o indiretto?

L’azienda di moda, titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale sebbene non proprietaria dello stesso ,valorizza il proprio brand tramite un tipo di utilizzo diretto, in quanto il reddito che realizza è il risultato della vendita di prodotti in cui è incorporato il valore del marchio ottenuto in licenza.

Ruling

L’utilizzo diretto rende obbligatoria la procedura di ruling, cioè quell’attività svolta in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate che consente di calcolare i benefici del Patent Box per in caso specifico e determinare con esattezza del reddito agevolabile

Soluzione

Ponendo il caso che il reddito agevolabile (il quale corrisponde al contributo economico) definito a seguito della procedura di ruling fosse pari a € 10. 000. 000 e che l’azienda abbia provveduto autonomamente alla alle spese di ricerca e e innovazione, con un nexus ratio pari a 1, l’applicazione del Patent Box le consentirebbe di conseguire un risparmio fiscale del 50% detassando in totale € 5. 000. 000, con un risparmio “spalmato” in 5 anni per un totale di € 25. 000. 000

Se operate nel settore moda e volete registrare il vostro marchio collettivo, oppure chiederne uno in licenza, pianificare con successo la vostra progettualità d’impresa e godere degli straordinari bonus fiscali del Patent Box,

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L’eccellenza del marchio collettivo diventa un disegno di legge: il marchio collettivo “Italian Quality”

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Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato l’iter normativo volto all’istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza. E’ quindi evidente l’importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo, recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.   

 Con il Disegno di legge n. 1061 presentato al Senato in data 29 novembre 2013 si è avviato l’iter normativo volto all’istituzione del marchio di qualità “Italian Quality” , marchio collettivo di titolarità dello Stato Italiano e volontario, a supporto del Made in Italy, per contraddistinguere prodotti italiani che presentino caratteristiche di eccellenza.

Questo Brand sembra ricalcare il modello tedesco di marchio collettivo volontario “Geräte und Produktsichereitsgesetz” del 2004.

NB E’ quindi evidente l’importanza e il prestigio di questa particolare tipologia di marchio, il marchio collettivo, recepita anche a livello istituzionale, al punto di giungere alla progettazione di un disegno di legge per crearne uno ad hoc garantito dallo Stato stesso.

Il marchio “Italian Quality” vuole porsi come :

uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività attraendo investimenti e quindi per il rilancio del commercio estero;

brand che punta alla valorizzazione della produzione nazionale di qualità e a contrastare il crescente fenomeno della contraffazione del Made in Italy, prevenendo pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori;

strategia per favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani;

strumento per garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, fornendo un’informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare ( indicazione di provenienza del prodotto e indicatori che attestano l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto ed un determinato luogo di produzione)

marchio volto alla promozione nei mercati globali dei prodotti certificati in tal modo, per tutelare e valorizzare la qualità e l’eccellenza della produzione italiana nel mondo.

NB Quelli sopra elencati sono già i punti di forza di un marchio collettivo ex art 11 CPI e 2570 cc che attualmente è possibile registrare per creare il proprio Business e realizzare fatturati molto elevati, ottenendo anche fortissimi sgravi fiscali del Patent Box se si investe in ricerca e innovazione, attraverso la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto e indiretto della proprietà intellettuale.

Le caratteristiche di eccellenza del marchio in lavorazione “Italian Quality” presuppongono la co-presenza dei seguenti requisiti:

la realizzazione del prodotto da parte di professionisti, artigiani ed imprese iscritti alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura, aventi domicilio fiscale nel territorio italiano;

la presenza della marcatura d’origine “Made in Italy” in ottemperanza al Regolamento Doganale UE n. 952/2013;

aver subito nel territorio italiano almeno un’operazione ulteriore e precedente l’ultima lavorazione ai sensi dell’art. 60 Regolamento Doganale UE n. 952/2013;

rientrare nei cc. Dd. “disciplinari di settore” che verranno predisposti in concerto con le principali associazioni di categoria e contempleranno le modalità d’uso del marchio e i successivi controlli, da effettuarsi ad opera di una società di certificazione.

NB L’uso del marchio verrà concesso sulla base di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico che provvederà anche alla registrazione del marchio in sede nazionale, comunitaria e internazionale.

Chi potrà ottenere il marchio collettivo Italian Quality?

società semplici;

società in nome collettivo;

società cooperative;

società in accomandita semplice;

società a responsabilità limitata;

reti di imprese;

organizzazioni di produttori;

consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive.

Sarà previsto anche uno specifico sistema di etichettatura, nonché campagne annuali di promozione sul mercato domestico e sui principali mercati internazionali.

In particolare, l’art 5 del disegno di legge prevede la possibilità per le imprese facenti parte di reti di imprese, organizzazioni di produttori, consorzi e imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, di concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati, azioni promozionali dei prodotti contrassegnati dal marchio implementando ulteriormente e a livello esponenziale la potenza di questo Brand d’eccelolenza

Attenzione: si tratta di un marchio “collettivo”, aggiuntivo rispetto alla normativa sulla marcatura che indica l’origine del prodotto e che rimarrebbe quella oggi in vigore (si delinea quindi una netta distinzione tra marchio in senso proprio e marcatura d’origine). Si attende il completamento dell’iter di approvazione

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Contributi a fondo perduto fino a 120.000 euro ad impresa per la valorizzazione di marchi depositati ante 1967 : via alle domande “Bando Marchi Storici” dal 4 aprile 2017

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Le piccole, micro e medie imprese che desiderano valorizzare i marchi d’impresa e collettivi depositati ante 1967 di proprietà o ottenuti in licenza esclusiva, si trovano proprio nel periodo giusto per farlo, potendosi “giocare” un prezioso jolly : il Bando marchi storici 2017 che ha stanziato in totale 4 milioni e 500 mila euro. Ecco una mini guida pratica sui progetti ammessi, imprese beneficiarie e modalità di presentazione della domanda a partire dal 4 aprile.

Le piccole, micro e medie imprese che desiderano valorizzare i marchi d’impresa e collettivi depositati ante 1967 di proprietà o ottenuti in licenza esclusiva, si trovano proprio nel periodo giusto per farlo, potendosi “giocare” un prezioso jolly : il Bando marchi storici 2017 che ha stanziato in totale 4 milioni e 500 mila euro.

Trattasi di un’iniziativa della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo economico (MISE), finalizzata a sostenere la capacità competitiva delle Piccole e Medie imprese, mediante il rilancio e la valorizzazione economica dei marchi storici, (molti dei quali sono stati venduti all’Estero), esaltando la storia e cultura d’impresa del nostro Paese.

Chi può presentare domanda

L’agevolazione riguarda le medie, piccole e micro imprese che abbiano sede legale e operativa in Italia. La domanda può essere presentata:

dal titolare del marchio;

oppure

dal titolare di un accordo di licenza esclusiva e totale per l’uso del marchio.

Progetti ammessi : oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato al rilancio ed alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio anche a livello comunitario e internazionale riguardanti in particolare:

marchi registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con rivendicazione di preesistenza dei marchi registrati presso l’UIBM, che non siano estinti per mancato rinnovo o decadenza, e la cui domanda di primo deposito presso l’UIBM sia antecedente al 1 gennaio 1967;

prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso, con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali è registrato.

Agevolazioni : le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali ad uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto di valorizzazione del marchio che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l’ambito di protezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato. Fra le attività agevolabili rientrano:

l’estensione del marchio all’estero;

la registrazione del marchio per ulteriori prodotti e servizi;

l’assistenza legale in caso di contraffazione;

le sorveglianze e le ricerche di anteriorità.

Contributo: le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili per l’acquisizione di servizi specialistici e del 50% per l’acquisto di macchinari, attrezzature e software.

Tetto massimo per il finanziamento: ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto – ognuna di esse – un diverso marchio fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione, per impresa, di Euro 120. 000,00 (centoventimila)

Struttura del progetto

Il progetto di valorizzazione può prevedere due fasi:

Fase 1 (obbligatoria): “Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio” prevede agevolazioni per attività volte alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a 65. 000 euro.

Spese ammissibili : realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali funzionali all’ammodernamento e all’efficientamento produttivo; consulenza tecnica; consulenza specializzata nell’approccio al mercato.

Fase 2 (facoltativa):“Servizi di supporto al rafforzamento del marchio” prevede agevolazioni per attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello comunitario, internazionale e all’ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti/servizi. L’importo massimo dell’agevolazione è di 15. 000 euro.

Spese ammissibili : consulenza per l’attività di sorveglianza mondiale del marchio; consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio; consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio; consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio; tasse di deposito e registrazione.

NB Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, una per marchio, fino ad un importo massimo dell’agevolazione di 120. 000 euro per impresa.

Attenzione : data imminente per la presentazione della domanda

Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dalle ore 9:00 del 4 aprile 2017 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, seguendo correttamente la procedura attraverso il form online. Le risorse saranno assegnate con:

procedura valutativa a sportello;

secondo l’ordine cronologico di assegnazione del protocollo.

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Cinema e spettacolo audiovisivo. Tax Credit 2017 e le altre agevolazioni per le imprese che finanziano e per i produttori: si fa a gara per contendersi incassi elevati e un forte risparmio fiscale

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Lo scenario normativo del cinema e dell’audiovisivo è stato oggetto di un Restyling a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220. La riforma ha ridefinito gli incentivi e le agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto del settore in esame, implementando la disciplina del Tax C<

Lo scenario normativo del cinema e dell’audiovisivo è stato oggetto di un Restyling a decorrere dal 1° gennaio 2017, con la Legge 14 novembre 2016, n. 220. La riforma ha ridefinito gli incentivi e le agevolazioni fiscali e finanziarie a supporto del settore in esame , implementando la disciplina del Tax Credit ed istituendo un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico.

Ratio: l’ obbiettivo della novella è stimolare gli investimenti lungo la filiera del settore cinematografico ed audiovisivo e valorizzare il ruolo strategico dell’industria cinematografica come veicolo formidabile di formazione culturale e di promozione del Paese all’estero, con uno stanziamento certo di 400 milioni di euro l’anno e fortissime detrazioni fiscali.

Tax Credit

E’ stato previsto un sistema normativo unificato per il Tax Credit, consistente nel riconoscimento di un credito di imposta a imprese che operano o investono nel settore di riferimento utilizzabile in compensazione, senza alcun limite di importo, di debiti fiscali e contributi previdenziali ed assicurativi.

Tax credit esterno: il credito d’imposta è riservato agli investitori “esterni” al settore cinematografico/audiovisivo (già previsto dall’art. 1, comma 325, L. N. 244/2007) che effettuano apporti in denaro nell’ambito di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili per la “produzione e distribuzione in Italia e all’estero” di opere cinematografiche e audiovisive.

Aliquota applicabile: il credito è attualmente stabilito nella misura massima del 30% dell’apporto. L’aliquota è elevata al 40% nel caso di apporto in denaro effettuato per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi (di cui all’art. 26, L. N. 220/2016).

Tax credit interno: il credito d’imposta “interno” è attibuito agli operatori della filiera cinematografica ed audiovisiva. E in particolare per:

le società di produzione;

le società di distribuzione;

le imprese d’esercizio cinematografico e per le industrie tecniche e di post-produzione;

il potenziamento dell’offerta cinematografica;

l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici.

NB Il beneficio per i produttori stranieri è fruito indirettamente attraverso le imprese nazionali incaricate di svolgere le specifiche attività di produzione esecutiva e/o post-produzione.

Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie :

applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla legge di riforma;

applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse;

piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche: stanziati complessivamente € 120 milioni per il quinquennio 2017-2021 per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero in conto interessi, sui mutui o locazioni finanziarie finalizzati alla riattivazione di sale chiuse, realizzazione di nuove sale, aumento del numero degli schermi;

piano straordinario per la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive: sono stati stanziati complessivamente € 30 milioni per il triennio 2017-2019 per la concessione, alle imprese di post-produzione, di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati

Istruzioni fiscali operative sul credito d’imposta

il credito è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24;

i bonus non sono assoggettati al limite annuale di utilizzo in compensazione (250mila euro);

crediti d’imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari finanziari e assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale.

oltre al credito d’imposta che “restituisce” immediatamente all’investitore una buona parte del capitale apportato, allo stesso spetta anche una quota di utili derivante dallo sfruttamento economico dell’opera cinematografica grazie alla struttura dell’associazione in partecipazione.

NB L’impatto effettivo del tax credit cinema/audiovisivo, così come riformato dalla Legge di riforma (L. N. 220/2016), dipenderà in larga misura dalle disposizioni attuative con emanazione prevista entro il 30 aprile 2017 che definiranno con precisione anche le relative aliquote.

Attenzione : la convenienza di tale forma di investimento alternativa, va valutata con riferimento a due fattori essenziali:

la capacità fiscale dell’impresa di assorbire il credito fiscale generato dal finanziamento, per evitare di avere un Tax Credit in eccedenza rispetto i debiti tributari e previdenziali dell’anno;

il progetto cinematografico che si intende finanziare in relazione ad una prognosi sugli incassi attendibili.

Le altre news

Contributi selettivi per le promesse del cinema: fino al 18% del nuovo Fondo Cinema è dedicato ogni anno al sostegno di:

Opere prime e seconde

Giovani autori

Start-up

Piccole sale

Contributi a favore dei Festival e delle rassegne di qualità;

Contributi per le attività di Biennale di Venezia, Istituto Luce Cinecittà e Centro sperimentale di cinematografia

Cinema e audiovisivo nelle scuole: il 3% del fondo è riservato ad azioni di potenziamento delle competenze cinematografiche ed audiovisive degli studenti, sulla base di linee di intervento concordate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica.

Piano nazionale straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

Cedibilità crediti d’imposta: le piccole imprese, per le start-up potranno cedere i bonus fiscali alla banche e agli intermediari finanziari, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e l’Istituto per il credito sportivo.

Tax credit per produttori indipendenti: previsto l’ aumento fino al 40% per i produttori indipendenti che distribuiscono il film in proprio e per le imprese esterne che investono in film che accedono ai contributi selettivi

Fondo di garanzia PMI: è stata istituita per l’ accesso al credito da parte degli operatori audiovisivi, con decreto del Mise e del Mibact, una sezione speciale del Fondo di garanzia ( con dotazione iniziale di 5 milioni di euro) per le piccole e medie imprese, dotata di contabilità separata, destinata a garantire operazioni di finanziamento di prodotti audiovisivi.

Incentivi e semplificazioni per chi investe in nuove sale: previsto un Piano straordinario fino a 120 milioni di euro in cinque anni per riattivare le sale chiuse con interventi di ristrutturazione e aprirne di nuove.

Eliminata la “censura di Stato”

Infine, un’altra eccezionale novità è quella per la quale non saranno più le Commissioni Ministeriali a valutare i film, ma si darà il via ad un nuovo sistema di classificazione che responsabilizza i produttori e i distributori cinematografici: in sostanza saranno gli stessi operatori a definire e classificare i propri film arginando l’intervento dello Stato solo per sanzionare eventuali abusi.

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Art Bonus 2017 : detrazione fiscale fino al 65 % per chi investe in arte e cultura. La guida pratica con le “istruzioni per l’uso”

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Al fine di promuovere in modo stimolante e proattivo il mondo della cultura e del turismo il D. L. 31. 5. 2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto l’Art bonus, uno strumento che consente di beneficiare di fortissimi incentivi fiscali per chi investe in cultura (su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche), confermato dalla legge di Stabilità 2017 sulla base del successo finora riscosso, soprattutto da parte delle imprese. Ecco la guida pratica con tutte le “istruzioni per l’uso”!

Cos’è e come funziona l’Art Bonus

Al fine di promuovere in modo stimolante e proattivo il mondo della cultura e del turismo il D. L. 31. 5. 2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, ha introdotto l’Art bonus, uno strumento che consente di beneficiare di fortissimi incentivi fiscali per chi investe in cultura (su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche), confermato dalla legge di Stabilità 2016 sulla base del successo finora riscosso, soprattutto da parte delle imprese.

Nel dettaglio, chi eroga donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano (persona fisica o giuridica) potrà godere una detrazione fiscale del 65% che si traduce in un credito di imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo. E’ quindi una misura premiale per tutti quei privati, enti o società che decidono di fare mecenatismo, cioè di effettuare erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione fiscale

Si tratta delle donazioni aventi ad oggetto i seguenti interventi:

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. Musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

NB La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’ “Art bonus” abolendone i limiti temporali anteriormente fisssati

Chi può ottenere l’Art Bonus

Il credito d’imposta è attribuibile a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo incluse nell’elenco sopra indicato, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Come vanno finanziati gli interventi per ottenere l’agevolazione fiscale?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che (anche) le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

tramite banca (es. Bonifico);

tramite ufficio postale (es. Versamento su conto corrente intestato al beneficiario);

mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Attenzione non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di “tracciabilità”.

Soggetti esclusi dal bonus

La detrazioni fiscali non possono operare rispetto alle erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. In tale ipotesi, restano applicabili le disposizioni in vigore già previste dal TUIR.

NB Il Decreto Legge n. 189 2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, ha previsto una deroga per gli immobili di interesse culturale dedicati al culto situati nei comuni colpiti dal terremoto per le donazioni in favore della ricostruzione/restauro dei suddetti edifici, per i quali sarà riconosciuto il credito d’imposta. Leggi il testo dell’Articolo 17 “Art-Bonus” e l’Allegato 1 “Elenco dei comuni colpiti dal sisma”.

Tetti massimi del credito d’imposta

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Modalità di fruizione

Soggetti titolari di reddito d’impresa : il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

Persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, fruizione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

NB Anche le imprese in perdita fiscale possono ottenere il credito d’imposta, poiché la norma non prevede la determinazione dell’agevolazione su un reddito imponibile positivo.

Attenzione : il credito d’imposta derivante dall’Art Bonus:

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;

non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;

non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;

non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

NB Se l’erogazione liberale è destinata ad Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, l’Art Bonus si applica solo se l’erogazione liberale è effettuata per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti.

Codice tributo

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta, Art Bonus è 6842 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 116/E/2014).

Per attivare l’Art Bonus 2017, o se desiderate chiedere un parere o una consulenza fiscale – tributaria ed essere assistiti serenamente step by step nella vostra attività professionale o progettualità d’impresa,

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