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sabato 18 Gennaio 2025
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Cessione e conferimento d’azienda 2017 a confronto: con quale delle due si può ottenere un maggiore risparmio d’imposta? Tabella di riepilogo degli adempimenti tributari

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Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore   convenienza fiscale.  

Con questa guida pratica analizziamo in sintesi, mettendole a confronto,  le differenze sostanziali che contraddistinguono le operazioni straordinarie di cessione, da un lato,  e conferimento di azienda, dall’altro,  sia dal punto di vista contrattuale – commerciale che sotto il profilo tributario,  al fine di individuare quale di esse in linea di principio presenta una maggiore convenienza fiscale.  

Differenza sostanziale dal punto di vista contrattuale – commerciale:

con la vendita (cessione), l’imprenditore fuoriesce dalla vita dell’azienda ceduta monetizzandone il valore, essendo il corrispettivo rappresentato da una somma di denaro;
con il  conferimento, di fatto, sebbene l’originario titolare abbia proceduto (anche qui) al trasferimento dell’attività produttiva, lo stesso prosegue nell’iniziativa imprenditoriale in forma diversa, in quanto apporta l’azienda in una società ottenendone in cambio  una partecipazione (quote o azioni).

Differenze fiscali :  

la cessione genera plusvalenze tassabili;
il conferimento si qualifica come operazione fiscalmente neutra;

NB nessuna delle due produce valore aggiunto imponibile quindi non sarà dovuto il pagamento dell’IVA. Inoltre, la cessione è assoggettata ad imposta di registro proporzionale invece il conferimento sconta la medesima imposta in misura fissa

Tabelle di riepilogo con differenze e adempimenti tributari

 

 

Cessione di azienda

Conferimento di azienda

Corrispettivo

Somma di denaro

Partecipazioni al capitale

Imposte dirette

Plusvalenze tassabili

Plusvalenze non imponibili

Iva

Non dovuta

Non dovuta

Imposta di registro

Proporzionale con aliquote a scaglioni

In misura fissa : € 200

Avviamento

Alla cessionaria sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia.

 

• Alla cessionaria non sono riconosciuti fiscalmente l’avviamento e i maggior valori rilevati dalla perizia;

• Imposta sostitutiva sui maggior valori.

 

 

Profili di convenienza fiscale del conferimento di azienda :

•    nel caso di conferimento di azienda non emergono plusvalenze, se non al momento della cessione successiva  delle partecipazioni ricevute che possono godere della PEX “partecipation exemption”;

•    l’importo massimo delle imposte indirette applicabili al conferimento  ammonta ad € 600 (imposta di registro alla quale si sommano quelle ipotecaria e catastale, nell’ipotesi in cui siano trasferiti anche beni immobili,  200 € cadauna).

NB E’ quindi evidente come, in linea di massima, con il conferimento di azienda si ottiene il medesimo effetto giuridico della cessione, potendo conseguire, rispetto a quest’ultima,  un notevole risparmio d’ imposta.

Per pianificare le vostre operazioni di cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda e valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step,

contattateci subito al numero verde 800. 19. 27. 52!

CASSA: Quando è alta o negativa l’impianto contabile è inattendibile

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Molti accertamenti trovano la propria origine da controlli effettuati sul mastro della cassa. Quando risulta eccessivamente alto rispetto alla tipologia di attività o negativo anche per un solo giorno dell’anno, l’impianto contabile diventa inattendibile e gli uffici finanziari sono legittimati ad avviare accertamenti con metodo induttivo in capo sia alla società che alla persone del titolare e/o altri soci.  

 

CASSA: quando è alta o negativa la contabilità risulta inattendibile e causa di accertamento in capo società e persone

 

Molti accertamenti trovano la propria origine da controlli effettuati sul mastro della cassa. Quando risulta eccessivamente alto rispetto alla tipologia di attività o negativo anche per un solo giorno dell’anno, l’impianto contabile diventa inattendibile e gli uffici finanziari sono legittimati ad avviare accertamenti con metodo induttivo in capo sia alla società che alla persone del titolare e/o altri soci.

Forniamo alcuni spunti interessati per effettuare controlli interni  salutari e preventivi:

ü  la cassa non può mai essere negativa, l’Agenzia delle Entrate sulla base dell’art. 39 del D. P. R. 600/1973 potrebbe nel caso di prelievi maggiori degli introiti presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo;

ü  l’importo della cassa non deve mai essere elevato, tenuto conto della natura dell’attività svolta; se si ricevono assegni è buona norma farlo risultare nelle scritture contabili (Cassa ad assegni);

ü  pagamenti di fatture di importi elevati non devono mai essere passati per cassa;

ü consistenti movimenti di cassa possono dare la possibilità al fisco di presumere inattendibili le scritture contabili e/o presumere che versamenti e prelievi nascondono ricavi non contabilizzati;

ü  quando la “cassa” è  elevata gli uffici fiscali possono non riconoscere la deducibilità  degli interessi passivi bancari o peggio considerare la contabilità inattendibile, o il denaro ripartito tra i soci, assegnato o utilizzato dall’amministratore;

ü  la  cassa  non  deve  comprendere  i sospesi di cassa;  occorre  quindi regolarizzare  prima  della  chiusura dell’esercizio. Non vanno comprese le cambiali attive in portafoglio compilate (vanno se non compilate);

ü le valute estere esistenti in cassa si valutano al cambio del giorno di chiusura, con imputazione dell’utile o della perdita a c. E. (Oic n. 26).

 

La  contabilità  inattendibile  può  far  scattare  l’accertamento  induttivo  (art.   39 D. P. R. 600/73;  art.   55 D. P. R. 633/72;  Cass.   Sent. 24509/2009).

 

CONSIGLIATO: prestare particolare attenzione ai prelievi di cassa ingiustificati da parte dell’amministratore. La Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 8820/2011, alla luce delle modifiche introdotte alla Legge fallimentare dal D. Lgs n. 6/2006, ha affrontato il tema in materia di reato di bancarotta fraudolenta nel caso di prelievi di cassa di un amministratore di una società poi dichiarata fallita. Si palesa in tal caso la bancarotta fraudolenta per l’amministratore di società.  E’ bene controllare periodicamente l’andamento di tale conto ed evitare che gli interventi dei soci o del titolare siano palesemente finalizzati ad evitare saldi negativi, incoerenti con le finalità aziendali o non congrui con le capacità economiche dei soci.

 

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Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale: com’è tassata la successiva cessione della partecipazione ricevuta?

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Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l’unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze?  

Quesito

Nel caso in cui un imprenditore individuale, dopo aver conferito ad una SpA o ad una Srl l’unica azienda di cui era titolare, decidesse di vendere le azioni, o quote ricevute come corrispettivo, come sarebbero tassate le relative plusvalenze?

Soluzione

Come confermato con la circolare n. 57/E del 28 settembre 2008 dell’ Agenzia delle Entrate in base al comma 2-bis dell’articolo 176 TUIR, se il conferimento abbia ad oggetto l’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 del Tuir (capital gain) , assumendo come costo delle partecipazioni l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.

Ne deriva che tale operazione negoziale è assoggettata a tassazione secondo il regime dei capital gain previsto per le partecipazioni qualificate, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. C) del Tuir a prescindere dalla percentuale di possesso del conferente. Questo significa che le plusvalenze che emergono per effetto della stessa concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir. La base imponibile fiscalmente è data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto dello strumento finanziario che viene fatto coincidere, secondo il principio di continuità di valori, con l’ultimo valore fiscale attribuito allo stesso dall’azienda conferita e sarà applicata l’ aliquota fissa al 26%.

Per pianificare serenamente le vostre operazioni di cessione di partecipazioni a seguito di conferimento di azienda o di ramo di azienda e ricevere passo passo assistenza fiscale-tributaria ottenendo il maggior risparmio lecito d’imposta,

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Sanatoria Equitalia: il CDM ha prorogato il termine al 21 aprile 2017

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Sanatoria Equitalia: il CDM ha prorogato il termine al 21 aprile 2017

Le domande di rottamazione Equitalia possono essere presentate anche in modalità telematica tramite Pec ed email, ma non tutti ne sono ancora a conoscenza; inoltre, in molti preferiscono fare file interminabili e mettersi in coda alle prime ore del mattino piuttosto che rivolgersi ad un commercialista, con il quale effettuare non soltanto il calcolo di convenienza della rottamazione delle cartelle ma anche inviare domanda online evitando le code agli sportelli ed il rischio di tornare a casa con un nulla di fatto.

Viene, inoltre, prorogato al 15 giugno 2017 anche il termine di scadenza concesso ad Equitalia per rispondere ai contribuenti.

Il Governo ha quindi varato il decreto legge che dispone la proroga al 21 aprile 2017 del termine, originariamente fissato al 31 marzo, per l’adesione alla definizione agevolata delle cartelle prevista dal D. L. 193/2016.

In particolare, il decreto legge riscrive lo scadenzario della rottamazione delle cartelle Equitalia come segue:

·       scadenza al 21 aprile 2017 (dalla data del 31 marzo) per la presentazione della domanda di rottamazione;

·       scadenza 15 giugno 2017 (dalla data del 31 maggio) per il termine delle risposte del concessionario della riscossione.

N. B: il Decreto Legge in oggetto non modifica i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Le domande di rottamazione Equitalia possono essere presentate anche in modalità telematica tramite Pec ed email, ma non tutti ne sono ancora a conoscenza; inoltre, in molti preferiscono fare file interminabili e mettersi in coda alle prime ore del mattino piuttosto che rivolgersi ad un commercialista, con il quale effettuare non soltanto il calcolo di convenienza della rottamazione delle cartelle ma anche inviare domanda online evitando le code agli sportelli ed il rischio di tornare a casa con un nulla di fatto.

CONSIGLIATO: Affidate incarico ad uno dei nostri consulenti per li calcolo di fattibilità e l’eventuale invio dell’istanza di adesione alla Legge n. 193/2016.

Rottamazione cartella Equitalia 2017, avviso di accertamento esecutivo Agenzia delle Entrate ed avviso di addebito INPS, nuove scadenze dopo la proroga:

·       entro lo scorso 28 febbraio 2017 Equitalia avrebbe dovuto comunicare al contribuente eventuali carichi affidati all’ente di riscossione e non ancora comunicati e/o notificati (qualora non abbiate ancora ricevuto nulla potete comunque rivolgervi al contact center o agli sportelli dedicati);

·       entro il prossimo 21 aprile 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;

·       entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere stato versato almeno il 70% del debito complessivo;

·       entro settembre 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale con il pagamento del residuo 30%.

L’ avviamento si trasferisce o no insieme all’azienda conferita? Qual è il suo trattamento fiscale? Agenzia delle Entrate e AIDC a confronto

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L’ avviamento deve considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale?

Con il conferimento d’azienda si attua il trasferimento di un complesso organico di beni, dotato di autonoma capacita ` reddituale, ad una società esistente o di nuova costituzione, contro un corrispettivo rappresentato da azioni o quote della societa ` conferitaria in favore del soggetto conferente.

Quesito

L’ avviamento devo considerarsi trasferito per effetto di un conferimento d’azienda? Qual è il suo trattamento fiscale?

Analisi

Come noto, l’ avviamento o “goodwill” è il maggior valore del prezzo d’azienda rispetto alla somma algebrica di tutte le singole attività e passività che compongono il patrimonio (rileva quindi come differenza contabile tra costo storico e valore del patrimonio netto) e sintetizza in sostanza la capacità di profitto di un’attività produttiva rispetto ad un’azienda che è priva dello stesso.

Per l’acquirente dell’azienda conferita, l’importo pagato a titolo di avviamento costituisce un’immobilizzazione immateriale: si tratta quindi di un costo che ha il requisito dell’utilità pluriennale ma non della materialità.

L’avviamento nel T. U. I. R.

L’ articolo 176, comma 1) del TUIR prevede la generale irrilevanza fiscale del valore iscritto a titolo di avviamento a seguito di conferimenti d’azienda. Si precisa che tale regime di neutralità si applica anche anche ai fini I. R. A. P.

Eccezioni: é possibile attribuire rilevanza fiscale al valore dell’avviamento mediante:

l’esercizio dell’opzione per l’applicazione della sostitutiva (dell’ I. R. P. E. F. , dell’I. R. E. S. E dell’I. R. A. P. ) disciplinata dall’articolo 176, comma 2 ter, del T. U. I. R. E dal relativo D. M. 25 luglio 2008. Il maggior valore così affrancato ha validità fiscale dal periodo stesso ai fini dell’ammortamento, nonché dal quarto periodo d’imposta successivo ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione;

l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (del 16%) sul riallineamento disciplinata dall’articolo 15, commi 10 e 12, del D. L. N. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009). L’importo così affrancato è ammortizzabile extra contabilmente in misura non superiore a un decimo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 dell’ Agenzia delle Entrate

Posto che nel conferimento d’azienda (ex articolo 176, comma 1, del T. U. I. R. ) il conferitario subentra nel valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore dell’‘‘asset’’ avviamento non sia oggetto di trasferimento ma di mero storno contabile a causa della perdita di valore che scaturisce dalla dismissione del complesso aziendale di riferimento.

Ne deriva che:

a) il soggetto conferente, deve continuare a dedurre («per decimi» ex articolo 15, comma 10, del D. L. N. 185/2008 oppure «per diciottesimi» ex art. 176, comma 2ter del T. U. I. R. ) il valore fiscale dell’avviamento «cancellato»;

b) il conferitario subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il conferente, escluso l’avviamento.

La determinazione del valore dell’avviamento, che deve essere «cancellato» dalle scritture contabili del soggetto conferente, deriva da un processo di natura valutativa assimilabile al cosiddetto impairment test previsto dallo IAS 36 (5); il conferente deve quindi conservare relativamente all’avviamento, dato il trasferimento in continuità di valori, lo stesso regime fiscale di deduzione applicabile ante conferimento.

La norma di comportamento dell’A. I. D. C. Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano, con la Norma di Comportamento n. 181 del giugno 2011 ha espresso sul punto una posizione diametralmente opposta rispetto a quella dell’amministrazione finanziaria ut sopra citata, in base alla quale il conferitario acquisirebbe l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda subentrando nel valore fiscale esistente in capo al conferente (indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella propria contabilità) in quanto l’avviamento non e ` un bene immateriale dotato di propria autonomia economica suscettibile di circolare autonomamente dall’azienda ma si trasferisce necessariamente con essa. Ne consegue che il conferitario acquista il diritto di dedurre le residue quote di ammortamento, per lo stesso importo e con gli stessi limiti precedentemente applicabili al conferente.

Data la non omogeneità di soluzione in merito al quesito posto, si auspica sul punto un chiarimento lineare dell’Agenzia delle Entrate.

Per valutare correttamente l’avviamento, pianificare in modo efficiente ed efficace le vostre operazioni di conferimento di azienda o di ramo di azienda e per ricevere in tutta serenità assistenza contrattuale e fiscale/tributaria,

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Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario

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L’istituto dell’interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente).

Interpello: Come presentare istanza di interpello ordinario

L’istituto dell’interpello ordinario, inteso come la possibilità di adire il parere dell’Agenzia su una materia dubbia, proponendo una propria interpretazione inerente un caso concreto e personale, è disciplinato dall’articolo 11 della Legge n. 212 del 2000, (cfr Statuto del contribuente).

L’interpello se frutto di una pianificazione fiscale può comportare un importante risparmio fiscale o addirittura motivare istanze di rimborso e tramutarsi in una generazione di liquidità.

L’istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso (intermediari abilitati, procuratori, et similia). L’istanza viene presentata  alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale.

L’istanza è redatta in carta libera e non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di mancata sottoscrizione, l’istanza si considera validamente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio, la regolarizza sottoscrivendola.

La competente Direzione può chiedere al contribuente di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell’inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell’interpello”.

Termini, effetti e Silenzio Assenzo

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell’istanza.

Se l’Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell’Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.

Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche:

a)     le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l’interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir)

b)    le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull’accesso al consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir)

c)     le istanze di cui all’articolo 113 del Tuir, mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all’articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993)

d)    le istanze di cui all’articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l’applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d’imposta previsto dal precedente comma 53.

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E PIANIFICARE RISPARMI DI IMPOSTA E RIMBORSI

Tassazione nel conferimento di azienda: istruzioni pratiche e clausole da inserire nel contratto per cautelarsi da avvisi di accertamento dell’agenzia delle Entrate.

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Mediante un conferimento d’azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d’imposta. Ecco una breve guida operativa sul regime fiscale applicabile, contenente le istruzioni pratiche essenziali e i consigli per le clausole da inserire al fine di tutelarsi da avvisi di accertamento dall’Agenzia delle Entrate.  

Mediante un conferimento d’azienda si ottiene in sostanza lo stesso effetto della cessione, cioè il “passaggio” di un determinato complesso organizzato di beni e risorse umane da un soggetto ad un altro , conseguendo a differenza della seconda, un notevole risparmio d’imposta.

Questo accade perché il loro trattamento fiscale è differente:

il conferimento è un’operazione fiscalmente neutra;

la cessione dà luogo ad una plusvalenza (in caso di prezzo di cessione dell’azienda superiore al suo valore contabile,) oppure ad una minusvalenza (in caso contrario)

Principi fiscali applicabili al conferimento

La disciplina fiscale dell’operazione è stata modificata dal comma 46 dell’articolo 1 della Legge n. 244/07, che ha previsto in particolare la soppressione dello speciale regime di imponibilità a valori contabili, di cui all’articolo 175 del Tuir definito “a salti chiusi” ora limitato ai conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

La disciplina fiscale del conferimento di azienda, ai fini delle imposte sui redditi, è contenuta nell’articolo 176 del Tuir, il quale prevede :

il regime obbligatorio di neutralità fiscale altresì definito regime di “doppia sospensione di imposta”;

a) per il dante causa (conferente) quindi non si genera alcuna plusvalenza imponibile o minusvalenza deducibile a condizione che soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano imprese commerciali e che il soggetto conferente assuma quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita ; inoltre in caso di vendita dopo un anno, si può applicare il regime della Participation Exemption (PEX).

b) per l’avente causa (conferitario) che deve essere soggetto IRES, il quale subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita; realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita.

possibilità di riallineare i valori per la conferitaria affrancandoli con un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap , (riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all’azienda ricevuta). Tale opzione potrà essere esercitata:

Istruzioni pratiche in sintesi:

necessità di perizia giurata;

regime fiscale ex art. 176 Tuir

dall’1/1/08 è obbligatorio il conferimento neutrale salve alcune eccezioni;

possibilità del conferitario di affrancare i plusvalori con il pagamento di un’imposta sostitutiva;

possibile beneficio di cessione in esenzione di imposta della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento.

Clausole per cautelarsi dagli avvisi di accertamento

Le eventuali verifiche fiscali effettuate nei confronti del conferente posteriormente all’operazione straordianria e riguardanti periodi d’imposta anteriori alla stessa, aventi per oggetto il costo fiscale dei beni dell’azienda conferiti, avranno inevitabilmente ripercussioni fiscali anche rispetto al conferitario il quale è subentrato totalmente nella posizione del conferente.

Per prevenire tali conseguenze fiscali nei confronti dell’avente causa, è consigliabile inserire nell’atto di conferimento tali clausole:

il dante causa deve notificare tempestivamente al conferitario eventuali avvisi di accertamento aventi per oggetto l’azienda conferita;

il dante causa si obbliga a corrispondere al conferitario una determinata penale a titolo di indennizzo nel caso di contestazione di determinati costi da parte dell’Amministrazione Finanziaria;

il potere per il dante causa di nominare i consulenti fiscali nel caso in cui si instauri un contenzioso.

NB non è considerato elusivo, ai fini delle imposte dirette, il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni effettuate in regime PEX.

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Come funziona il conferimento di azienda, quando va fatto e quanto si paga di imposte indirette. Iva o imposta di registro?

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Il conferimento d’azienda o di un suo ramo costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda ma non va confusa con la cessione di azienda. Con questa guida esaminiamo cos’è e quando si fa con un focus sulle imposte indirette applicabili. Iva o imposta di registro e in quale misura?

Il conferimento d’azienda o di un suo ramo (caratterizzato da destinazione funzionale e autonomia organizzativa) costituisce un’operazione di gestione straordinaria implicante una radicale riorganizzazione dell’attività produttiva dell’azienda. Si realizza mediante il trasferimento di un’azienda, da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario ma non va confusa con la cessione di azienda.

Disciplina civilistica

Si sottolinea che il codice civile regola espressamente soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell’azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c. C. , ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c. C.

Potrebbe ritenersi che il conferimento dal punto di vista giuridico- negoziale costituisce un elemento essenziale del contratto di società ex art 2247 cc. , attuando il trasferimento del “bene azienda” da un’organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria).

La differenza principale rispetto all’operazione di cessione è che il corrispettivo ottenuto dall’originario titolare della ceduta non è costituito da denaro ma da una partecipazione (azioni o quote) al capitale della conferitaria (società nuova o già operante).

NB si sottolinea che siamo in presenza di azienda anche nel caso in cui l’attività di impresa non sia iniziata ovvero sia cessata perché l’azienda sussiste fino a quando il complesso organizzato dei beni non venga disaggregato e quindi perda la propria attitudine ad essere utilizzato per l’esercizio dell’attività produttiva.

I soggetti dell’operazione di conferimento d’ azienda o di ramo di essa

I soggetti che intervengono nell’operazione di conferimento sono:

a) il conferente: persona fisica non imprenditore, imprenditore individuale società di carattere commerciale ed agricolo, ente commerciale e non commerciale che apporta l’azienda ottenendone in cambio partecipazioni;

b) il conferitario: società ovvero ente sia commerciale che non commerciale, che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale e potrà essere:

di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”);

preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”): in tal caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c. C. , co. 4).

Quando si sceglie il conferimento di azienda :

per realizzare la concentrazione di imprese per reggere il peso della concorrenza (è il caso attuale del settore automobilistico a livello mondiale);

per ottimizzare il riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi dimensioni;

per la ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito bancario;

per la liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita.

Imposizione indiretta: quanto e cosa si paga , Iva o registro?

IVA: il conferimento è, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, operazione esclusa da IVA quindi non devono essere ottemperati gli obblighi di fatturazione previsti dall’articolo 21 citato decreto, sempre a condizione che il complesso aziendale trasferito sia autonomo e atto a produrre reddito” (Circolare n. 57/E/2008 Agenzia delle Entrate).

Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 200;

Imposte ipotecarie e catastali applicabili se nel conferimento sono ricompresi beni immobili: in misura fissa di € 200 cadauna.

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Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni

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Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato per dormire sereni

In tutta Italia, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate attraverso avvisi di accertamento, disconoscono in modo retroattivo agli enti, non profit rei di aver omesso la presentazione del modello EAS, le agevolazioni previste dall’articolo 148 del D. P. R. N. 917 del 1986, comma da 1 a 9, dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991, con richiamo nella sfera commerciale e tassazione piena della totalità delle entrate dell’ente.

Pertanto, a buon intenditor poche parole. Gli enti non commerciali di tipo associativo:

1)  Associazioni di Promozione Sociale APS);

2)  Organismi Di Volontariato (ODV);

3)  Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD);

4)  Società Sportivo Dilettantistiche (SSD);

devono inviare il modello EAS telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno in relazione alle modifiche intervenute nel periodo d’imposta precedente.

Soprattutto per quanti sono obbligati alla compilazione del modello EAS nella sua versione integrale, particolare attenzione dovrà quindi essere posta a quelle modifiche che entro il prossimo 31 marzo dovranno essere intercettate con la ripresentazione di un nuovo modello, pena la decadenza dalle sopra richiamate agevolazioni.

Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano infatti che lo stesso “deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.

In proposito occorre rilevare che vi sono modifiche ritenute “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS e modifiche che, al contrario, necessitano di essere comunicate all’Amministrazione finanziaria. A tal riguardo le istruzioni affermano che:

“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.

Con la risoluzione 125/E/2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS, posto che gli stessi vengono comunicati con altre modalità.

Vediamo quindi, richiamando le situazioni menzionate dalle istruzioni alla compilazione del modello, quali sono le situazioni per le quali è richiesta o meno la sua ripresentazione telematica.

Attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e utilizzo di messaggi pubblicitari (punti 20 e 21)

Con riferimento alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.

Nella tabella che segue si propongono le differenti soluzioni che possono verificarsi in concreto con riferimento alla compilazione del punto 20 (analoghe considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati da indicare al punto 21).

Caso Obbligo di ripresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 10. 000 a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo di modifica in euro 30. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione anche solo per euro 1. 000
Associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”

 

Organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi (punto 33)

Anche per le informazioni da evidenziare nel punto 33 occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.   Si vedano anche per questa ipotesi alcune soluzioni operative.

Caso Obbligo di ripresentazione del modello
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 20. 000,00 e nell’esercizio successivo nella medesima manifestazioni di uguale durata ha ricavato fondi per euro 30. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni dalla quale sono stati ricavati fondi per euro 10. 000,00 e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna introitando fondi per euro 15. 000 NO
Associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo

Entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo (punti 23 e 24)

Le informazioni richieste ai punti 23) e 24) del modello, per la loro natura quantitativa, hanno evidentemente la caratteristica di variare da un anno all’altro. Appare quindi quanto mai opportuna l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla compilazione del modello EAS per la quale le variazioni intervenute nei predetti punti non assumono rilevanza ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello. Va peraltro osservato come l’ipotesi di “esonero” dall’obbligo di comunicare la modifica relativa al punto 24), e cioè il “numero degli associati dell’ente” abbia risolto all’origine una questione legata al momento di individuazione del dato da inserire nel modello, che in altro modo sarebbe stata di difficile soluzione. Le istruzioni alla compilazione del predetto rigo, infatti, richiedono di indicare il numero degli associati dell’ente “con riferimento alla data di presentazione del modello” quando, invece, in quasi tutti gli altri punti, si richiede di indicare il dato “con riferimento all’ultimo esercizio chiuso”. Tale discrasia è stata risolta dall’Agenzia delle Entrate che con la circolare 45/E/2009 ha ricondotto il momento di individuazione del dato “all’ultimo esercizio chiuso” anche con riferimento al numero degli associati.

Erogazioni liberali e contributi pubblici (punti 30 e 31)

Infine, le istruzioni citano le informazioni contenute nei punti 30) e 31) del modello EAS. Per queste nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello EAS.

In considerazione della precisa elencazione fornita dalle istruzioni alla compilazione del modello, e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alle modificazioni “anagrafiche” dei dati relativi all’ente e ai suoi rappresentanti, è quindi da ritenere che le variazioni intervenute in un qualunque altro dei 38 punti che compongono il modello EAS (ad eccezione dei due punti che rappresentano delle “dichiarazioni” del contribuente e cioè i punti 1 e 38) richiedono la ripresentazione dello stesso per mantenere il diritto – fatto salvo il rispetto delle altre condizioni richieste dal legislatore fiscale (vedi rispetto delle clausole statutarie) – di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 148 del Tuir e dall’articolo 4 del D. P. R. 633/1972 e dalla Legge n. 398 del 1991.

Com’è tassata la cessione di ramo d’azienda e come funzionano gli obblighi Iva della “parte” venduta ? Le istruzioni “in pillole” per cedente e cessionario.

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Con questa guida pratica illustriamo in pillole il trattamento fiscale che si applica alle ipotesi di cessione di ramo di azienda quindi quali imposte vanno pagate, con un focus di taglio operativo dedicato alle modalità di assolvimento degli obblighi Iva facenti capo al ramo ceduto, con le relative istruzioni.

Quando viene venduto un ramo dell’azienda, il conseguente trattamento fiscale è analogo a quello previsto per la cessione di azienda.

In sintesi:

la cessione a titolo oneroso del ramo genera una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF ed IRES. La plusvalenza da trasferimento di azienda, pur rientrando nella categoria dei redditi d’impresa ( eccetto l’ipotesi di passaggio da persona fisica non imprenditore) , non e’ invece soggetta ad IRAP;

trattasi di un’operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, a prescindere dal soggetto che cede l’azienda (imprenditore individuale, societa’) in quanto tale operazione non rileva come cessione di beni (art. 2, c. 3, lett. B, D. P. R. N. 633/1972);

in base al principio dell’alternativita’ Iva/imposta di registro, e’ dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale con un’aliquota del 3% (eccetto per i beni immobili) applicata sul valore corrente dell’azienda o il valore venale in comune commercio;

L’acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all’azienda dalla data in cui ha effetto la cessione.

Istruzioni adempimento obblighi Iva per cedente e cessionario

La prassi ministeriale (ris. 14. 7. 1993, n. 523166; circ. 15. 5. 1997, n. 137/E; circ. 9. 6. 1998, n. 144/E; ris. 29. 7. 1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:

A) se l’operazione riguarda un ramo d’azienda non gestito con contabilità separata o comunque che non comporta la cessione del credito o del debito Iva:

il cedente ( venditore del ramo) dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni Iva effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione;

il cessionario (acquirente del ramo) includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni Iva successive;

B) se l’operazione riguarda un’azienda o un ramo d’azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito Iva:

il cessionario dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni Iva relative all’azienda ceduta effettuate dal cedente fino all’ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un’apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale;

Il plafond Iva relativo agli acquisti in sospensione d’imposta per le esportazioni si trasferisce all’acquirente di un’azienda o di un ramo d’azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all’attività ceduta (ris. 15. 1. 1996, n. 16/E);

Nel caso in cui l’azienda ceduta sia l’unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l’azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D. P. R. N. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell’attività (art. 35, D. P. R. N. 633/1972).

Per richiedere una vantaggiosa consulenza fiscale – tributaria, pianificare in modo efficace ed efficiente le vostre operazioni di cessione di ramo di azienda o di azienda e ricevere assistenza legale in fase contrattuale o giudiziaria,

non esitate a contattarci al numero verde 800. 19. 27. 52!

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