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Guida novità fiscali 2017 per Imprese: istruzioni in pillole per calcolo di ammortamenti, IRI ed IVA con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017

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Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.

Con la circolare 8/E del 7 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle novità fiscali 2017, chiarendo i dubbi sollevati in punto di Ammortamenti, IRI, regime di cassa, IVA. Dedichiamo un focus alle istruzioni per le imprese.

A) Ammortamenti

L’iperammortamento al 250% per l’acquisto di macchinari digitali è concesso solo alle imprese (non a professionisti e autonomi).

Come si  applica la maggiorazione al software:

se il software è “embedded”, ovvero acquistato insieme al bene materiale, è anch’esso agevolato con la maggiorazione al 150%;
se invece è “stand alone”, cioè indipendente cioè non necessario al funzionamento del bene materiale, è agevolato con il superammortamento al 140% (quindi, la maggiorazione è limitata al 40%);
se un macchinario digitale, incluso nell’elenco dei beni ammessi all’iperammortamento è acquistato nel 2016, non può utilizzare l’agevolazione al 250%, che in base alla normativa si applica solo ai beni immateriali acquistati nel 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 con almeno il 20% di acconto pagato entro il 31 dicembre 2017. N. B.  Questo, indipendentemente dal fatto che venga poi interconnesso nel 2017 (è quello dell’interconnessione il momento rilevante ai fini fiscali per applicare l’iperammortamento). Il bene in questione, acquistato nel 2016, potrà invece essere ammesso al superammortamenti al 140%.

Attenzione: per essere definito interconnesso, ai fini del godimento dell’iperammortamento al 250%, un bene deve:

scambiare informazioni con sistemi interni o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante utilizzo di standard di indirizzamento internazionale riconosciuti.

B) IRI

La base imponibile della nuova imposta sul reddito d’impresa calcola in due passaggi:

1) determinazione reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni (capo IV titolo I del testo unico imposte sui redditi);

2) deduzione dal reddito delle somme prelevate dai soci a carico dell’utile.

C) Regime di Cassa

La Legge di Bilancio 2017 prevede il regime di cassa per le imprese minori ma occorre precisare deroghe previste:

plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, sono imponibili o deducibili per competenza;
per le assegnazioni di beni ai soci o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodi di competenza (quello in cui è avvenuta l’assegnazione o destinazione a finalità estranea).

D) IVA

Comunicazioni IVA

Con riferimento alle  comunicazioni sulle fatture emesse e ricevute, non c’è alcun obbligo per le operazioni che non richiedono fattura, a prescindere dall’importo.

Rimborsi IVA

Riguardo ai  rimborsi IVA è stato precisato che l’innalzamento da € 15. 000 a € 30. 000 della soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso IVA senza altri adempimenti, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016, entrata in vigore del dl 193/2016.

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Accessi, ispezioni e verifiche fiscali ai centri sportivi ASD e SSD: cosa fare prima e come difendersi durante il controllo fiscale. Il vademecum operativo per il rappresentante legale dell’ASD

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Con questa guida operativa, illustriamo in pratica come difendersi dalle verifiche, ispezioni e accessi di cui sono oggetto sempre più spesso i centri sportivi,  specificando cosa si  può fare o richiedere e cosa invece è obbligatorio fare (vademecum dei diritti e doveri) quando il rappresentante legale si trova di fronte la Guardia di Finanza, che dal 2011 è operativa con il “Progetto Ercole” per passare al setaccio le associazioni sportive “mascherate”, o altro personale competente ad effettuare i controlli, per evitare  errori che si pagherebbero a caro prezzo.

Con questa guida operativa, illustriamo come difendersi dalle verifiche, ispezioni ed accessi di cui sono oggetto, con sempre più frequenza da parte degli uffici finanziari (Agenzia delle Entrate,Guardia di Finanza, Inail, Inps, Siae, etc. ) le  palestre ed i centri sportivi, finalizzate ad intercettare e neutralizzare le ipotesi di abuso, ai fini evasivi, del regime fiscale agevolato previsto in favore di tali enti (che presuppone l’esercizio dell’opzione per la L. 398/1991).  

In primis evidenziamo gli adempimenti fiscali  che devono essere osservati ante verifiche fiscali e poi dedichiamo un focus illustrativo a cosa si può fare o richiedere e cosa invece è obbligatorio fare in sede di controlli fiscali per evitare  errori che si pagherebbero a caro prezzo (con pesanti sanzioni), in sede di esibizione all’atto dell’accesso di libri, registri, scritture e documenti attinenti all’attività esercitata.

PRIMA DEL CONTROLLO FISCALE…

Riepilogo degli adempimenti contabili e fiscali ASD e SSD  2017

L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico degli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n°398 del 1991, prevedendo che gli stessi enti devono:

versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;

annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;

annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all’articolo 25 comma 2,  della  legge  13  maggio  1999 n°133 che  non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n°331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

N. B.  Si sottolinea altresì che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n°398 del 1991 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633).

DURANTE IL CONTROLLO FISCALE NON TUTTI SANNO CHE ….

Quali sono i diritti  dell’ASD o SSD?

Domandare e conoscere  le ragioni giustificative dell’accesso, nonché l’oggetto della verifica e il periodo interessato al controllo;
richiedere di essere assistito da un professionista abilitato alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie; 
chiedere che l’attività di verifica venga effettuata durante il normale orario di lavoro; 
richiedere che l’esame della documentazione contabile e amministrativa prosegua presso l’ufficio dei verificatori o presso quello del professionista; 
richiedere che l’attività dei verificatori non interferisca con la propria attività economica, arrecando la minor turbativa possibile;  
far inserire le proprie osservazioni, rilievi, precisazioni nel processo verbale redatto dai verificatori;
richiedere, consultare ed esaminare copia dei documenti acquisiti alla verifica (salvo l’adozione di idonee misure cautelative), oltre ad ottenere una ricevuta dettagliata di tutti i documenti eventualmente “prelevati”; 
rispetto da parte dei verificatori del segreto d’ufficio su tutti i dati, le notizie e gli elementi acquisiti durante le operazioni di verifica;
 durata massima della verifica di 30 giorni lavorativi prorogabile al massimo di altri 30;
 leggere, sottoscrivere e ricevere copia dei diversi processi verbali redatti durante le operazioni di verifica;
ottenere notizia dalle banche  della richiesta di estratti conto o notizie sui movimenti, effettuata dai verificatori;
rivolgersi al Garante del contribuente se ritiene non sia stato rispettato l’art. 12 dello Statuto del Contribuente;
 comunicare all’ufficio impositore, entro 60 giorni dalla notifica del P. V. C. (processo verbale di constatazione), osservazioni e richieste e pretendere che l’avviso di accertamento non sia emesso prima di tale scadenza.

Quali sono i doveri per l’ASD o SSD?

Consentire l’accesso dei verificatori in tutti i locali per i quali è autorizzato l’accesso; 
mettere a disposizione dei verificatori tutti i registri e le scritture contabili oltre alla documentazione; 
rispondere in modo chiaro e completo alle domande dei verificatori e non creare ostacoli alle operazioni di verifica; 
custodire senza modifiche o alterazioni la documentazione esaminata dai verificatori e relativa ai periodi interessati dal controllo;
mantenere durante le operazioni di verifica un comportamento caratterizzato dal principio di collaborazione e cooperazione con gli organi dell’amministrazione.

 Attenzione:

a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;

b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;

c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l’atto costitutivo ed effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali

 

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Mancata approvazione del rendiconto annuale dell’ASD, APS SSD e ODV: quando si decade dal regime fiscale agevolato ex lege 398/1991? Guida operativa in tabelle 2017

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Un’associazione sportiva dilettantistica che nel periodo d’imposta corrente ha omesso di approvare il rendiconto annuale (Bilancio sociale), decadrà per questo dal regime fiscale agevolato al quale ha correttamente aderito esercitando l’opzione ex lege 398/1991? Quando esattamente?  Illustriamo le risposte con una guida pratico-operativa strutturata in tabelle.

Quesito

Un’associazione sportiva dilettantistica che nel periodo d’imposta corrente ha omesso di approvare il rendiconto annuale (Bilancio sociale), decadrà per questo dal regime fiscale agevolato al quale ha correttamente aderito esercitando l’opzione ex lege 398/1991? Quando esattamente?

Soluzione

Illustriamo una guida pratica in tabelle che contiene le risposte operative al quesito formulato sulla base dei chiarimenti dell’L’Agenzia delle Entrate espressi con la circolare 9/E del 24 aprile 2013, relativamente alla  decadenza dal regime forfetario ex lege 398/1991.

Guida operativa al rendiconto dei proventi decommercializzati ex articolo 5, comma 5, del dm n. 473 /1999, (Bilancio sociale)

Rendiconto dei proventi decommercializzati DM 473/1999 e DPR 600/1973

Tipo di adempimento fiscale

Beneficio fiscale

Gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio:

a redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 Dpr 600/73;
dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.

E’ disposta l’esclusione dalla tassazione, nel limite di 2 eventi per anno e per un importo complessivo annuo non superiore a € 51. 645,69, dei proventi realizzati (articolo 25 c. 2 L. 133/99):

a) proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b)proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’ASD che non ha provveduto alla redazione del rendiconto annuale

Requisiti di soddisfazione dell’adempimento fiscale

Operatività agevolazioni ex L. 398/1991

Decadenza dal regime forfetario

Tale adempimento fiscale “si considera soddisfatto” se i dati da inserire nel rendiconto sono desumibili dalla contabilità “fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa”.

Può beneficiare della decommercializzazione, “sempre che, in sede di controllo, sia possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”. Quindi a tali condizioni non scatta l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dell’IRES per i proventi realizzati e non rilevati nel rendiconto (articolo 25, comma 2, della legge n°133 del 1999)

Applica il coefficiente di reddittività del 3%, ai proventi per i quali non è in grado di“produrre alcun documento attestante l’operazione”:in tal caso i proventi concorrono alla determinazione del limite di € 400. 000 il cui superamento comporta la decadenza dal regime ex Legge n. 398/91 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

Attenzione:

a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;

b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;

c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l’atto costitutivo effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali.

 

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Mancata tenuta del prospetto dei corrispettivi ex DM 11/02/1997 (registro IVA Minori): quando si decade dal regime fiscale agevolato ex lege 398/1991? Tabella sintetica

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Un’associazione sportiva dilettantistica nel periodo d’imposta corrente ha omesso di annotare il registro dei corrispettivi conformemente al modello ex DM 11/02/1997: decadrà per questo dal regime fiscale agevolato al quale ha correttamente aderito esercitando l’opzione ex lege 398/1991? Quando esattamente ?  

Quesito

Un’associazione sportiva dilettantistica  nel periodo d’imposta corrente ha omesso di annotare il registro dei corrispettivi conformemente al modello ex DM 11/02/1997, noto anche come “registro IVA Minori”: decadrà per questo dal regime fiscale agevolato al quale ha correttamente aderito esercitando l’opzione ex lege 398/1991? Quando esattamente?

Soluzione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito sul punto, con la circolare 9/E del 24 aprile 2013 relativamente alla decadenza dal regime forfetario ex lege 398/1991, quanto segue.

Cosa accade in caso di omessa annotazione del prospetto dei corrispettivi? Tabella riepilogativa

L’ASD che non ha provveduto ad annotare i corrispettivi nel prospetto previsto dal DM 11/02/97

Operatività agevolazioni ex L. 398/1991

Decadenza dal regime forfetario

Sanzioni

Potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni ex Legge n. 398/91, in presenza dei requisiti previsti, a condizione che sia “in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA”.

Decade dal regime di favore se non è in grado di provare (con idonea documentazione) la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della citata Legge n. 398/91

 

Sarà soggetta all’applicazione della sanzione da € 1. 000 a € 8. 000 per le violazioni agli obblighi relativi alla contabilità.

NB Quindi nell’ipotesi in cui in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello secondo le modalità previste dal citato articolo 9 del DPR n°544 del 1999, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto  delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri documenti.

La violazione poi degli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 9 (es: conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, versamento trimestrale dell’IVA) non comporta la decadenza dal regime ex Legge n°398/91 ma l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. 471/97

Attenzione:

a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;

b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;

c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente  è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l’atto costitutivo effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali.

 

Per avviare la vostra palestra, scoprire i nostri pacchetti di consulenza e richiedere soluzioni su misura per impostare la tua attività nel modo migliore risparmiando liquidità e ricevere assistenza specializzata in materia tributaria, contabile, legale e del lavoro per Associazioni Sportivo Dilettantistiche e Società  Sportivo Dilettantistiche,

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PER URGENZE: 

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Come pagare il legale rappresentate e/o l’amministratore (o membro del consiglio direttivo) di una associazione

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Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia.  

Come pagare il legale rappresentate e/o l’amministratore (o un membro del consiglio direttivo) di una associazione

Alcune indicazioni su come erogare somme al legale rappresentante di un APS OVS ASD SSD in regime L. 398/1991

Riceviamo oltre 150 richieste di preventivi l’anno da associazioni culturali (APS o ODV) e sportive (ASD SSD), tutti pongono gli stessi quesiti, tra cui come pagare in modo corretto, pronorma e tracciabile, il legale rappresentate e/o amministratore e/o membro del consiglio direttivo  di una non profit.  I nostri commercialisti amano lavorare per le associazioni in tutta Italia.

I compensi per l’attività svolta

La  tassazione  delle  somme  che  le  associazioni  pagano  ai  loro  amministratori, legale rappresentante, membri del direttivo,  dipende non solo dal tipo di rapporto intercorrente e dall’attività abitualmente esercitata dalla risorsa umana nell’ente.

In particolare:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa , il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413 se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti, ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.

 

 

I rimborsi spese

Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro.

Sono previste tre diverse forme di rimborsi:

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413   il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a 46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte all’estero. In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto. Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3 (di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto). Tale trattamento si applica solo per lavoratori dipendenti.

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413      il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se l’abitazione si trova in un altro Comune.

 

 

Made_in_Italy_Futured. Jpg? Ver=2016-11-07-102638-413     il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle spese documentate.

 

Altre indennità

Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità chilometrica).

Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito imponibile.

L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata nell’ambito del territorio comunale.

 

 

schema riassuntivo posizione amministratore in ASD – SSD – e APS in regime 398/91

 

 

 

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Affidati ai nostri professionisti!

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5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione

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5 per mille: Chi e come presentare la domanda di iscrizione

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità di destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno di una serie di enti e soggetti operanti nel sociale, non profit, culturale e sportivo dilettantistico.

 

Per l’anno finanziario 2017, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

1.     sostegno degli enti del volontariato:

a)    organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991

b)    Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)

c)     cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991

d)    organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)

e)    enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997

f)     associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460 del 1997

g)    associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)

h)    • le associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.

2.     finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

3.     finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

4.     sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

5.     sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – pdf). Con il Dpcm 30 maggio 2012 – pdf sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 3 aprile 2017.

Tabella riepilogativa

Descrizione Enti del volontariato Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 3 aprile 2017 3 aprile 2017
Termine presentazione domanda d’iscrizione 8 maggio 2017 8 maggio 2017
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2017 14 maggio 2017
Richiesta correzione domande 22 maggio 2017 22 maggio 2017
Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2017 25 maggio 2017
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2017 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2017 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali 2 ottobre 2017 2 ottobre 2017

Attenzione: gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.
La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. ).

L’iscrizione deve essere presentata entro il 8 maggio 2017. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica. Anche per l’anno finanziario 2017, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro.

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2017).

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato entro il 25 maggio 2017 (iscritti definitivi anno finanziario 2017 – quindi nuovi iscritti e non presenti nell’elenco permanente degli iscritti) devono spedire entro il 30 giugno 2017 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Attenzione:
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Editoria: Trattamento Iva

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Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali versa un’aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore.  

 

Editoria: Trattamento Iva

Nell’editoria, si applica un regime particolare, chiamato monofase che prevede come unico soggetto passivo l’editore. Il consumatore che acquista prodotti editoriali[1] versa una aliquota agevolata del 4% che a monte della catena è stata già assolta dall’editore.

In sintesi, per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, nonché per l’acquisizione della carta e delle prestazioni di servizio relative alla loro produzione, l’Iva si applica con l’aliquota ridotta del 4 per cento.

IVA monofase

Come detto, il settore dell’editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l’Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l’imposta diventa “monofase”, corrisposta, cioè, una sola volta e da un solo soggetto: l’editore.

E’ quest’ultimo, quindi, l’unico soggetto passivo d’imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all’acquirente finale, restano fuori dall’imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell’attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione[2] pur in assenza di “operazioni imponibili” deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il “registro degli acquisti”), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972.

 

Contratto Estimatorio

E’ utile ricordare che, per il settore dell’editoria, l’articolo 1556 c. C. Prevede il “contratto estimatorio”, una forma particolare di contratto che in un certo qual senso dà una giustificazione alla volontà del legislatore di stabilire il sistema monofase al posto di quello plurifase.

Ai sensi del citato articolo del codice civile, l’editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all’acquirente finale, riscuotendone il prezzo, evidentemente al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo.
I prodotti rimasti invenduti vengono restituiti dal rivenditore all’editore senza che il passaggio faccia insorgere alcuna operazione imponibile.

Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l’unica cessione vera e propria (quella soggetta a Iva) si realizza tra l’editore e l’acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un’attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente (e fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita.

Giuridicamente, quindi, in editoria la vendita è sempre “diretta” tra editore e consumatore finale, una caratteristica che, come si anticipava, giustifica l’applicazione dell’Iva esclusivamente da parte dell’editore e l’esclusione di tutti gli altri soggetti.

[1] giornali e notiziari quotidiani, fumetti, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

[2] Un altro importante aspetto riguarda il rimborso del credito IVA vantato o la compensazione con debiti INPS e tributari.

 Dottor Alessio Ferretti  

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Come avviare la vostra palestra ASD, con quali vantaggi e adempimenti fiscali/contabili aggiornati alla Legge di Stabilità 2017

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Se desiderate aprire  un’attività sportiva e costituirla in forma di ASD, è bene che siate informati sui  benefits ed obblighi  fiscali che differenziano in sostanza il no profit  dalle attività commerciali in tale settore  e sappiate quali sono gli step fondamentali per avviare. Illustriamo una guida operativa con le istruzioni pratiche e gli adempimenti fiscali/contabili aggiornati alla Legge di Stabilità 2017 .

Se desiderate aprire  un’attività sportiva e costituirla in forma di ASD è bene che siate informati sui  benefits ed obblighi  fiscali che differenziano in sostanza il no profit  dalle attività commerciali in tale settore  e sapere quali sono gli step fondamentali per avviare. Illustriamo una guida operativa con le istruzioni pratiche e le tabelle riepilogative aggiornate alla Legge di Stabilità 2017 .

Il regime agevolativo ex L. 398/1991

In sintesi, il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 consente la  determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).  Per saperne di più sul regime ex lege 398/1991

Chi può scegliere tale regime agevolativo?

le associazioni di promozione sociale (APS);
le associazioni (ASD) con l’applicazione del medesimo limite di cui al punto successivo;
le  società  sportive  dilettantistiche (SSD)  che,  nel  corso  del  periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400. 000 euro (nuovo limite previsto dalla legge di Stabilità 2017)

Quali sono i vantaggi fiscali e contabili previsti dalla 398/1991  ?

Le agevolazioni previste per le associazioni che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono:

l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità

l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
l’esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;

la determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno calcolare l’IVA da versare nella modalità che segue:

– 50% dell’IVA incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (ad es. Pubblicità, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);

– 2/3 dell’IVA incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.

la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditi vità  attualmente fissato nella misura del 3%  all’ammontare dei proventi commerciali (al netto d’IVA) conseguiti nel periodo di imposta;a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.  

L’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51. 645,69 euro:

a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i  proventi  realizzati  per  il  tramite  di  raccolte  pubbliche  di  fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai  sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

ASD 2017: tabelle riepilogative

A)      Criteri di calcolo delle imposte

IVA

determinazione “forfetaria” dell’IVA per i proventi commerciali: detrazione pari al 50% dell’IVA a debito relativa alle operazioni imponibili (50% per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e i trasmissione radiofonica)

Reddito imponibile IRES/IRAP

 NB per calcolare la base imponibile IRAP

determinazione forfetaria ai fini IRES (e IRAP):

· applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3%;

· considerando altresì leplusvalenzepatrimoniali (interamente tassate).

Limite massimo proventi

Innalzamento da € 250. 000 a €400. 000 del limite dei proventi derivanti dall’attività commerciale, ai fini:

· dell’ingresso nell’anno successivo(si fa riferimentoal periodo d’imposta precedente)

· permanenza in corso d’anno nel regime agevolato ( in caso di splafonamento, si fuoriesce dal mese successivo).

 

B) Adempimenti contabili e fiscali

Versamento IVA

versare trimestralmente l’IVA mediante F24 entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione.

Fatture di acquisto

numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto,fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse

Annotazione corrispettivi

annotare,anche con unica registrazione entro il 15 del mese successivo,l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio delle attività, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11/02/1997

Annotazione proventi

annotare distintamente nel citato modello:

i proventi decommercializzati ex art. 25 c. 2 L. 133/99;

le plusvalenze patrimoniali;
le operazioni intracomunitarie.

Esonero da fatturazione

esonero dall’obbligo di fatturazione,eccetto per:

prestazioni di sponsorizzazione e di pubblicità;
cessioni o concessioni di diritti di ripresatelevisiva e di trasmissioneradiofonica

Esonero da certificazione

esonero da certificazione dei corrispettivi(tali soggetti possono non emettere ricevute fiscali/scontrini).

Cosa fare per aprire  un’ Associazione Sportiva Dilettantistica? Gli step della procedura

1) redigere  l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione (osservare i requisiti fiscali e legali e le clausole ex art 148 comma 8 TUIR che l’atto deve contenere per far risultare l’ente come non commerciale ed accedere al regime fiscale agevolato) 

2) registrare l’associazione all’Agenzia delle Entrate;

3)chiedere l’iscrizione dell’associazione alla federazione sportiva di riferimento (o ente di promozione sportiva);

4) iscrivere l’ente al CONI ;

5) aderire al regime fiscale agevolato ex Lege 398/1991 esercitando la relativa opzione; 

NB E’ fondamentale conoscere esattamente  i primi adempimenti fiscali delle ASD e SSD: 

Qual è l’organizzazione interna di una A. S. D.?

L’organizzazione prevista per le associazioni sportive dilettantistiche  coincide con quella  delle associazioni (o comitati),  infatti si applicano, in linea di principio, le medesime  regole. Saranno quindi previsti assemblea, presidente e consiglio direttivo.

C’è un numero minimo di soci fondatori?

Si suggerisce che i soci fondatori siano  almeno 3-4, in modo che le principali cariche del consiglio direttivo siano coperte.

NB  Chi desidera aprire un centro sportivo, si porrà di certo le seguenti domande:

come avviare un centro sportivo?  

quale forma giuridica tutela di più?  
devo aprire partita Iva o no? Conviene farlo o è rischioso?  
come erogare soldi a chi vive l’associazione?  

.  Pronti a rispondervi!

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L’istanza di pagamento rateale costituisce acquiescenza e rinuncia al ricorso? Quali sono i riflessi processuali e/o amministrativi ? Le risposte della Cassazione

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Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare acquiescenza? In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento? Risolviamo i quesiti formulati  alla luce dell’ultima sentenza della Cassazione del 17 febbraio 2017 puntualizzando anche i risvolti a livello processuale /amministrativo.

Quesiti

1.        Se un contribuente chiede il pagamento rateizzato delle imposte, ciò equivale a prestare  acquiescenza?

2.        In tal caso e nell’ipotesi di riconoscimento espresso del debito, il contribuente decade dal diritto di impugnare  l’atto di accertamento?

Orientamento della Corte di Cassazione – sezione Tributaria 2017

I quesiti posti sono stati risolti dalla Cassazione Tributaria   con la recente sentenza n° 3347/17 (depositata in data 17. 02. 2017) nei seguenti termini:

punto sub 1 : la rateizzazione chiesta dal contribuente (presso l’Ente della Riscossione) non costituisce acquiescenza.

Nella particolare fattispecie, il giudice di legittimità ha affermato che il contribuente avrebbe potuto  avanzare la volontà di pagare ratealmente “al solo scopo di evitare il fermo amministrativo del veicolo di proprietà”, pertanto ai soli scopi cautelativi.

Ne deriva che il pagamento della cartella non può considerarsi riconoscimento del debito, poiché tale atto non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi dello stesso [Agenzia delle Entrate, Inps, Inail], ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiara ed univoca, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui.

punto sub 2 : costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamento domande di rateizzazione o altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.  

Il contribuente può in ogni caso rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma per fare ciò è necessario che concorrano due requisiti:

che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.

 Soluzione

La rateizzazione chiesta dal contribuente sulla cartella di pagamento non costituisce acquiescenza alla pretesa erariale e, conseguentemente, non rappresenta una manifestazione di rinuncia al ricorso. Il diritto di impugnazione dell’atto impositivo “sopravvive”  anche nell’ipotesi in cui il riconoscimento del debito fosse stato manifestato in modo espresso.

Quali sono i riflessi  ambito processuale e/o amministrativo?

Fermo restando il diritto del contribuente a contestare la mancata notifica della cartella rateizzata e/o l’intervenuta prescrizione del credito erariale mediante  l’impugnazione del ruolo, l’interessato potrà far valere la tesi circa il “disconoscimento” del debito per effetto del rateizzo, richiamando l’art. 8, comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n° 212/2000).

La norma prevede infatti che “l’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare […] quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”; quindi il contribuente ha sempre il diritto di contestare la sussistenza di un debito fiscale, indipendentemente dal pagamento effettuato in modalità rateale.

Questo significa che,  in caso di esito positivo del ricorso tributario, l’interessato avrà  diritto al rimborso ai danni dell’Erario che  ha indebitamente riscosso quei crediti  dichiarati successivamente come inesistenti da parte della Commissione Tributaria.

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NB Per richiedere  un esito di fattibilità gratuito inerente la stesura di memorie difensive o di un fac simile di ricorso tributario, visitate il sito www. Facsimilericorso. It o inviateci la documentazione a facsimilericorso@networkfiscale. Com

Rottamazione cartelle Equitalia 2017 prorogata al 21 aprile. Come aderire, istruzioni sul pagamento rateale e statistiche sulle istanze presentate.

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I contribuenti che non hanno fatto in tempo ad aderire alla sanatoria Equitalia entro il 31 marzo 2017, possono tirare  un sospiro di sollievo perché con il Decreto Legge n 36/2017  tale termine è stato ufficialmente prorogato “in extremis”  al 21 aprile. Vediamo con questa guida in pillole come funziona la “definizione agevolata delle cartelle”, come aderire, e come e  in quali percentuali sono ripartite le rate se non si sceglie il pagamento in un’unica soluzione.  

Proroga ufficiale al 21 aprile 2017 per il “condono fiscale”

I contribuenti che non hanno fatto in tempo ad aderire alla sanatoria Equitalia entro il 31 marzo 2017,  possono tirare  un sospiro di sollievo perché, posta la straordinaria necessità ed urgenza riguardante tale definizione agevolata,   con il Decreto Legge n 36/2017 del 27 marzo entrato in vigore il 29 marzo e  collegato alla Legge di stabilità 2017, tale termine è stato ufficialmente prorogato “in extremis”  al 21 aprile, concedendo così la possibilità a qualsiasi soggetto passivo d’imposta  (sia persona fisica, che società) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).  

In sintesi, con la presentazione dell’istanza ( che  riguarda  tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore ed  include la “rinuncia alle liti”), il   contribuente potrà “chiudere il conto in sospeso” con il Fisco  versando    solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, evitando così il pagamento de le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.  

Modulo per aderire

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modulo DA1  in ogni sua parte. Come sopra precisato, il  termine ultimo di adesione è il 21 aprile 2017.

NB : se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modulo – DA2.

Attenzione : è stato segnalato che  l’attenzione degli uffici dell’Amministrazione finanziaria  si è concentrata su 502 mila istanze presentate fino al 23 marzo scorso e perché 25mila sono state rispedite ai mittenti per meri errori formali!

Le rate: come e  in quali percentuali vanno pagate?

L’importo determinato può essere pagato dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

il 70% dell’importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017,
il restante 30% deve essere versato nell’anno 2018.

Ecco nel dettaglio  come sono ripartite  le rate:

rata luglio 2017 – 24% del dovuto,
rate settembre e novembre 2017 – ciascuna 23%,
rate aprile e settembre 2018 – ciascuna 15%.

NB Si ricorda che è possibile “rottamare” le cartelle di Equitalia, gli avvisi di addebito INPS e lingiunzione fiscale per gli enti locali, mentre per le multe stradali il beneficio è limitato.

Curiosiamo un po’ sulle  statistiche.

Si evidenzia che, come emerge dai dati statistici ufficiali, tale strumento agevolativo sta risultando particolarmente appetibile  per  i “grandi debitori”. Infatti quasi il 55% degli introiti ottenuti dal concessionario proviene da soggetti con debiti superiori ai 100 mila euro. Una percentuale cresciuta sia rispetto al 2015 (53,8%) che sul 2014 (51,3%).

In riferimento  alle istanze già analizzate, emerge che il 70% dei carichi indicati sono relativi all’agenzia delle Entrate il 20% all’Inps, il 3% a Comuni e aziende di servizi comunali e il restante 7% alle altre Agenzie fiscali (agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agenzia del Demanio), Inail, ministeri, prefetture, ordini professionali, casse di previdenza, Camere di commercio, Regioni eccetera».

I contribuenti hanno scelto il pagamento in forma rateale nel 73% delle circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un’unica soluzione nel 27%. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate, ossia 5 con ultima scadenza a settembre 2018.

 

Per  aderire nei termini alla sanatoria,  calcolare la convenienza o meno della rottamazione per ogni  singola posizione e prenotare un appuntamento con “priorità”,

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