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Prorogato il termine per l’invio del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) 2017: qual è la nuova scadenza dopo il “Decreto Milleproroghe” e come va inviato?

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Entro quale termine va inviato il MUD 2017 in base alla nuova scadenza prevista dall’articolo 12 del “Decreto Milleproroghe” e come funziona l’invio telematico? Chi può optare per la trasmissione  cartacea?  

Come noto, l’articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 modificando il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, ha stabilito che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

In particolare l’articolo 189 comma 3 del citato Decreto prevede che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), devono comunicare annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

N. B. Il MUD 2017 corrisponde a quello previsto dal D. P. C. M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 e successivamente confermato dal D. P. C. M. 21 dicembre 2015.

Proroga del termine per l’invio

Il termine originariamente fissato per l’invio del MUD 2017 da parte delle imprese e delle amministrazioni che hanno prodotto, gestito, trasportato, recuperato e smaltito rifiuti nel corso del 2016, è stato spostato in forza dell’articolo 12 del decreto Milleproroghe, dal 30 aprile al 2 maggio, per effetto delle festività. Si precisa che le modalità di trasmissione, soggetti obbligati, modulistica e istruzioni sono identici a quelli dello scorso anno.

Come inviare il MUD

A) I soggetti obbligati a  presentare il MUD in via telematica possono predisporre il file da trasmettere utilizzando:

a) servizio mudtelematico di Infocamere;

b) servizio mudcomuni. It per compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati;

B) I soggetti che hanno diritto di presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato al DPCM potranno inviare il MUD su supporto cartaceo. Trattasi di quei soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

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“Coffee break”: qual è l’aliquota IVA sulle cialde/capsule di caffè per il professionista/imprenditore che prende a noleggio o in comodato gratuito un distributore del caffè? E negli altri casi?

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Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule di caffè per consumo personale/familiare; un fornitore di caffè vende cialde di caffè ad una ditta che richiede fattura; un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori. Quali saranno le aliquote IVA applicabili nei tre casi? Con questa guida pratica rispondiamo alle domande prospettate sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate illustrando agli imprenditori/professionisti amanti del caffè come acquistare le cialde con l’aliquota agevolata al posto di quella ordinaria al 22%, chiarendo se trattasi o meno di una spesa detraibile.

Casi

A) Un commerciante di cialde caffè vende ad un privato tot capsule per consumo personale-familiare;

B) Un fornitore di caffè vende capsule di caffè ad una ditta che richiede fattura;

C) Un datore di lavoro mette a disposizione dei distributori automatici da caffè per se stesso e per i propri collaboratori.

Quesito

Come variano nei tre casi le aliquote IVA applicabili?

Soluzioni

In materia di caffè occorre fare delle distinzioni ai fini dell’individuazione delle aliquote IVA applicabili.  

A) Somministrazione “non-commercio”. A decorrere dal 1°gennaio 2014 le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici scontano l’IVA agevolata al 10%, a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio (punto 121, parte III, tabella A allegata al Dpr 633/1972). La condizione imprescindibile per l’applicazione di questa aliquota è che l’acquirente della capsula o della cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e, quindi, il consumatore finale. Quindi un operatore economico titolare di partita IVA applicherà questa aliquota al suo acquirente privato.

N. B.  A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 20, DL n°63/2013, la previsione dell’aliquota uniforme IVA al 10% ha cancellato la differenziazione previgente tra:   

aliquota agevolata al 4% nel caso in cui il distributore fosse allocato in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, caserme e altri edifici di servizio pubblico;
aliquota al 10%, invece, se il distributore era posto in luoghi differenti da quelli sopraccitati (come ad esempio cinema, centri commerciali, ecc…).

B) Vendita commerciale. Nell’ipotesi di cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale (passaggi commerciali intermedi del bene), va applicata l’aliquota propria del prodotto ceduto che nell’ipotesi specifica è fissata al 22%.  Tale impostazione trova conferma nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 124/E del 2000 la quale ha chiarito che la cessione di capsule o cialde nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non può essere giuridicamente qualificata come somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda o della capsula in una bevanda. E’ quindi il caso di cessioni ad imprese.

C) Nel caso di soggetti privati che prendono a noleggio o in comodato gratuito il distributore che eroga la bevanda, troverà applicazione il medesimo trattamento IVA di cui al punto A) prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, quindi l’aliquota agevolata al 10% come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate che con la Risoluzione n°103/E del 2016. L’amministrazione finanziaria, interpellata sulla l’interpretazione del n°121) della Tabella A, parte III, allegata al d. P. R. 26 ottobre 1972, n°633, si è pronunciata negli stessi termini sia nel caso di soggetti titolari di Partita IVA che di soggetti privati perché in entrambe le situazioni l’acquirente della capsula/cialda è l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale:

1) nel primo caso del datore di lavoro titolare di partita IVA  che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori applicherà l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso, che quindi originerà un costo deducibile dal reddito ex articolo 109 TUIR;

2) nel secondo caso cioè di soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, è necessario, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona.

Note sull’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto delle cialde di caffè per imprenditori e professionisti

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate fornite con la Risoluzione n°103/E del 2016 il datore di lavoro titolare di partita IVA che acquista in comodato un distributore di cialde di caffè per utilizzo personale e dei propri collaboratori e dipendenti non potrebbe giovarsi della detraibilità sull’acquisto delle cialde. Secondo il principio generale quindi l’IVA indetraibile genera un costo deducibile, in tal caso riconducibile all’articolo 109 TUIR.

Tuttavia si osserva che:

a) la tesi della indetraibilità sembra contrastare  con un dato normativo: l’articolo 19-bis1 del D. P. R. N°633/1972 (Legge IVA), che alla lettera f) prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto (…) di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto (…) di somministrazione (…) mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”.

b) la Risoluzione 1. 8. 2000, n°124/E ha sostanzialmente equiparato i distributori a cialde/capsule agli altri distributori automatici nei casi in cui l’acquirente sia il consumatore finale.

c) a sostegno di una possibile detraibilità, in favore del titolare dell’azienda o dello studio professionale,  dei costi di acquisto del caffè per il consumo da parte del personale de l’azienda, si evidenzia che  la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 11 dicembre 2008, causa C‑371/07, ha stabilito che è possibile detrarre l’imposta, se un datore di lavoro acquista cibo o bevande per fornirli a titolo gratuito al proprio personale nei suoi locali al fine di garantire la continuità e il buono svolgimento delle riunioni di lavoro.

Conclusione

Prendere a noleggio o in comodato gratuito distributori automatici del caffè a capsule o cialde consente agli imprenditori o professionisti di ottenere un notevole risparmio fiscale pro norma acquistando cialde con il pagamento di un’IVA dimezzata cioè al 10% al posto di quella più onerosa al 22% perché in tali casi l’erogazione del caffè è assimilato ad una somministrazione e non è considerato commercio di caffè: il principio base è quello per il quale l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere “applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale” a prescindere dal fatto che egli sia o meno titolare di Partita IVA.

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Scaricabili da oggi 18 aprile i modelli per la precompilata 2017. Come accedere, chi può farlo e da quando parte il conto alla rovescia per l’invio?

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A partire da oggi 18 aprile 2017, sarà possibile scaricare dall’area dedicata del sito ufficiale dell’agenzia delle Entrate il 730 o il “modello redditi” precompilati. Vediamo insieme come, chi può accedere e da quando si potrà con certezza procedere all’invio della precompilata 2017 con eventuali modifiche ed integrazioni.  

A partire da oggi 18 aprile, sarà accessibile a tutti i contribuenti e ai soggetti delegati, dalla propria area dedicata tra i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, la visualizzazione della dichiarazione precompilata 2017, sempre nell’ipotesi in cui si opti per la stessa in luogo di quella ordinaria, per poter successivamente  accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 2017, ma anche integrare o modificare la precompilata inviata nel 2016.

Come si accede alla precompilata?

Per visualizzare e scaricare il 730 o la dichiarazione redditi 2017, sarà  necessario utilizzare le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (Spid) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi.  

Chi può scaricare online il 730 precompilato?

Il Modello 730 2017 precompilato online può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno i requisiti per presentare il modello 730, ovvero:

pensionati o lavoratori dipendenti;
lavoratori che percepiscono indennità di cassa integrazione, mobilità o ASpI;
soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
sacerdoti della Chiesa cattolica;
giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive come consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc. ;
lavoratori socialmente utili;
lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
personale scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo;
lavoratori con solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio, se conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA;

Il 730 precompilato online può essere inoltre utilizzato da pensionati e lavoratori dipendenti se il loro reddito è derivato per l’anno 2016 da:

redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come per esempio co. Co. Co. E contratti di lavoro a progetto;
redditi terreni e fabbricati;
redditi di capitale;

redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, per esempio per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
redditi diversi come ad esempio i redditi terreni e fabbricati all’estero, soggetti a tassazione separata ecc.

Da quando si potrà procedere con l’invio?

Precisiamo, che sebbene la visualizzazione del modello sia possibile già da oggi per consentire un certo margine di tempo per la pianificazione e organizzazione della compilazione e lo studio di alcune problematiche tributarie funzionali ad eventuali  modifiche o integrazioni, sarà possibile effettuare  gli  invii con eventuali modifiche e integrazioni (nel caso in cui ci fossero delle anomalie nei dati o delle spese detraibili o deducibili non inserite) a decorrere dal 2 maggio fino al 24 luglio.

Istruzioni

Prima di procedere all’accettazione e all’invio del modello 730 precompilato, a partire dalla data sopra indicata, la dichiarazione andrà  verificata in tutte le sezioni, i quadri e gli importi, e solo dopo eventualmente si potrà procedere all’inoltro del modello preferibilmente con il supporto di intermediari esperti nel settore, ai quali delegare integralmente la responsabilità onde evitare errori e incorrere in possibili e pesanti sanzioni.  Il contribuente  dovrà in tal caso sottoscrivere la delega 730/2017 ed il commercialista sarà tenuto ad apporre sul 730 precompilato modificato o integrato, il visto di conformità 730/2017.

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Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

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Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).

 

Credito Iva anno 2016: come e quando utilizzarlo a compensazione

Guida fiscale e vademecum per utilizzare in F24 il credito Iva annuale Codice Tributo 6099 anno 2016

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016, codice tributo 6099 anno d’imposta 2016, può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 tramite uso modello F24, ma solo fino al limite massimo di € 4. 999,00. L’eventuale credito eccedente tale soglia, ma entro l’ulteriore limite di € 15. 000,00, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere € 5. 000,00 potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (Dottore Commercialista et similia).

N. B.: In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei € 5. 000,00, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di € 5. 000,00 può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell’istanza.

Per chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà’, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D. L. N. 78/2010, che ha previsto:

da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in  presenza di debiti superiori a 1. 500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato); e, dall’altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da € 15. 000,00 ad € 30. 000,00 l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione.

Detraibilità spese veterinarie 2017: calcolo, requisiti, documenti e come indicarle nella dichiarazione dei redditi

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Con questa guida illustriamo in sintesi i requisiti per la detraibilità delle spese veterinarie 2017, come si calcola il beneficio fiscale, come indicare le suddette spese nella dichiarazione dei redditi tramite 730 ordinario e modello Unico e quali sono i documenti necessari per fruirne.

Calcolo delle spese veterinarie detraibili

Le spese veterinarie sostenute dal contribuente per animali domestici, di affezione o per la pratica sportiva, rientrano tra gli oneri detraibili dalla dichiarazione dei redditi con modello 730 e Unico nella misura del 19% considerando ai fini del calcolo:

la franchigia pari a € 129,11;
il tetto massimo di spesa detraibile è pari a 387,34 euro.

Questo significa che la detrazione del 19% andrà applicata sulla differenza tra il totale delle spese sostenute ammesse al beneficio fiscale e l’importo di € 129. 11.

Quali sono le spese veterinarie detraibili?

Le spese veterinarie detraibili, quindi scaricabili dalla dichiarazione dei redditi attribuendo al contribuente che si prende cura del proprio amico a quattro zampe uno sconto IRPEF, sono tutte quelle spese mediche sostenute dal contribuente per la cura e la prevenzione  di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o di pratica sportiva quindi i costi sostenuti per prestazioni professionali del medico veterinario e per l’acquisto dei farmaci prescritti. Inoltre a partire dal 2016, nel 730 precompilato, sono state inserite per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate, le spese mediche detraibili  inviate dagli operatori sanitari, mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

Qual è il presupposto principale per la detraibilità?

L’ammissibilità della detrazione della spesa veterinaria è subordinato all’imprescindibile condizione che l’animale sia legalmente posseduto: occorre cioè dimostrare al Fisco, di essere i veri proprietari del cane, del gatto, dei canarini, del furetto o del cavallo, secondo le seguenti modalità:

mediante la documentazione rilasciata dalla ASL o dal medico veterinario al momento dell’iscrizione dell’animale all’apposita anagrafe: per esempio, per il cane sussiste l’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e di microchip;
nel caso di animali domestici non obbligati all’iscrizione la prova del legale possesso, può essere fornita esibendo il cd.  pet passport per gatti e furetti, o il certificato di adozione, o ancora da fatture di acquisto dell’animale o anche da un’apposita identificazione/registrazione volontaria da parte del contribuente che s’impegna nella detenzione giuridica dell’animale da compagnia, mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione del proprietario.  

Sanzioni per illegale possesso dell’animale

Il contribuente che dichiara indebitamente ai fini della detrazione la spesa veterinaria in mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di proprietà o detenzione legale, quindi che si trovi nell’impossibilità di fornire prove documentali specifiche, rischia due tipi di sanzioni:

sanzioni amministrative pecuniarie per indebita detrazione (con l’applicazione del 30% oltre gli interessi legali sulla minore imposta Irpef versata);
sanzioni amministrative per la mancata regolarizzazione del possesso dell’animale, nei casi obbligatori per legge.  

Istruzioni compilazione 730/Unico

Le spese veterinarie stando alle istruzioni 2016, vanno inserite nel modello 730, nei righi da E8 a E12 ed utilizzando il codice 29, mentre nell’Unico compilando i righi da RP8 a RP14, specificando, il 29 come codice relativo alle spese veterinarie.

Documentazione fiscale

I documenti da conservare per beneficiare della detrazione sono:

fatture o ricevute fiscali del medico veterinario;
scontrino parlante della farmacia.

N. B.  Nelle suddette spese, rientrano anche gli esami di laboratorio eseguiti presso strutture veterinarie mentre sono esclusi i farmaci senza prescrizione medica veterinaria, mangimi ed antiparassitari.

Attenzione: non rientrano fra i beneficiari delle detrazioni gli animali da allevamento, riproduzione, consumo alimentare o destinati alle attività agricole.

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Deducibilità spese di sponsorizzazione sportiva di ASD/SSD: quando l’Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento nei confronti dell’azienda sponsor? La risposta della Cassazione

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Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad € 180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

 

Quesito

Se un’azienda per pubblicizzare il proprio marchio sulla maglietta e tabelloni sul campo da calcio di un’ASD o di una SSD, ha corrisposto alla stessa spese di sponsorizzazione pari ad €180. 000 portandole integralmente in deduzione, l’Agenzia delle Entrate potrà emettere un avviso di accertamento opponendosi alla deduzione?

Focus sulle spese di pubblicità e norma applicabile

L’articolo 108 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone che la pubblicità è l’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico e si differenzia dalla propaganda, intesa come l’azione di divulgazione di particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio. Secondo la R. M. 17 settembre 1998, n°148/E, le spese di pubblicità sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda.

Sotto un profilo fiscale, entrambe le fattispecie sono equiparate e tali spese possono essere dedotte interamente nell’esercizio in cui vengono sostenute o in questo e nei quattro successivi in parti uguali.

Tuttavia nel caso specifico in cui i corrispettivi funzionali alla pubblicità dell’Azienda sono versati ad un’ASD (oppure ad una SSD) trova applicazione l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 che limita la deducibilità fiscale alle spese di pubblicità e sponsorizzazione ad un importo massimo di € 200. 000.    

Soluzione  

Quanto sopra asserito trova una conferma nella recentissima sentenza n°8981/2017 depositata il 6 aprile, con la quale Corte di Cassazione ha chiarito che il Fisco non può opporsi alla deducibilità delle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuata da aziende e professionisti fino all’importo massimo di € 200. 000 annui se corrisposte ad una ASD o SSD

Nella fattispecie,  l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati.

La Corte di Cassazione ha annullato la pretesa esattoriale in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, in base al quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società sportive dilettantistiche (SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad € 200. 000, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n°917”.

Deve quindi concludersi che il recupero a mezzo di avviso di accertamento del costo di pubblicità inferiore ad € 200. 000 risulta illegittimo poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta.

Condizioni per la deducibilità delle spese di pubblicità corrisposte SSD (Società sportive dilettantistiche), Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), associazioni sportive scolastiche o fondazioni scolastiche:

corrispettivi fino ad € 200. 000;
la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. Apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).

Sussistendo tali requisiti l’Agenzia delle Entrate non potrà emettere avvisi di accertamento legittimi per disconoscere la deducibilità fiscale delle somme corrisposte da aziende o professionisti  agli enti sopra specificati.

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Come richiedere i rimborsi IVA prioritari “no limits” per le operazioni in Split Payment

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Le operazioni effettuate in regime di scissione dei pagamenti “Split Payment” rientrano nelle ipotesi in cui l’art 38-bis comma 10 DPR 633/1972 prevede il rimborso IVA prioritario che risulta particolarmente vantaggioso perché DM 2015 ha eliminato, rispetto a tali operazioni i limiti applicabili alle operazioni soggette al reverse charge. Vediamo più da vicino le differenze tra questi due meccanismi fiscali/contabili e come ed entro quali termini richiedere i rimborsi dei crediti IVA o la compensazione nelle ipotesi di Split Payment.

L’articolo 38-bis, comma 10 del D. P. R. 633/1972, prevede la possibilità di ottenere il rimborso dei crediti IVA annuali ed infrannuali in via prioritaria in alcuni casi tra cui per le operazioni assoggettate al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), cioè le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P. A. (D. M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D. M. 20 febbraio 2015).

In pratica, entro tre mesi dalla richiesta i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2. 582,28 euro, possono ottenere in via prioritaria il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi contributi e premi) presentando il modello TR.

Crediti IVA a rimborso “no limits”

NB Relativamente alle operazioni in regime di scissione dei pagamenti ai fini IVA, il recupero dell’imposta sul valore aggiunto in regime prioritario risulta ancora più vantaggiosa rispetto alle operazioni in reverse charge (inversione contabile), in quanto non trovano applicazione le condizioni alternativamente prescritte in queste ultime ipotesi e cioè:

esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
eccedenza IVA chiesta a rimborso pari o superiore ad € 10. 000 in caso di rimborso annuale ed € 3. 000 in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
eccedenza IVA chiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA assolta sugli acquisti e importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Focus sulla differenza tra Reverse Charge e Split Payment

Entrambi questi congegni fiscali/contabili sono accomunati dalla finalità precipua di trasferire l’IVA in “mani più sicure”, arginando la prassi evasiva dei fornitori o venditori di non dichiarare/versare l’IVA fatturata ai clienti.

Mettiamo a confronto il funzionamento di entrambi:

A) nel caso di Reverse Charge si attua  l’inversione dell’obbligo di contabilizzazione dell’IVA, ordinariamente a debito del fornitore della prestazione,  che viene traslato sull’acquirente per cui l’emissione della fattura avviene senza IVA, con obbligo, a carico dell’acquirente, di riportare l’operazione sia come imponibile (nell’apposito quadro della dichiarazione) sia come normale acquisto detraibile;

B) nello Split Payment la PA (cessionaria o committente) paga l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato e successivamente versa  la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore.

Scadenze: la presentazione del modello TR deve avvenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e quindi:

1° trimestre: entro 30/04/2017;
2° trimestre: entro 31/07/2017;
3° trimestre: entro 31/10/2017.

Attenzione: i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2017, (gennaio, febbraio e marzo) devono presentare il modello TR debitamente compilato entro il 30 aprile 2017 (ex articolo 8 del DPR 542/1999).

Per richiedere:

il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;
un checkup Fiscale;
un parere tributario in materia IVA;
una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,

e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito  al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52!

Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due Diligence

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Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale.com: Operazioni Tax Saving e Due Diligence

Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.

Convenzione tra Confimprenditori e NetworkFiscale. Com: Operazioni Tax Saving e Due  Diligence

Un supporto indispensabile ed innovativo per consulenti ed aziende

Con questa convenzione i partners di Network Fiscale offrono assistenza per operazioni Di Tax Saving e Due Diligence agli associati Confimprenditori a tariffe agevolate.  L’obiettivo è quello di assistere Dottori Commercialisti (avvocati o altri consulenti) ed imprenditori, offrendo loro una gamma di servizi ad alto livello professionale con cui consentire alle aziende di drenare liquidità pro norma perseguendo un risparmio lecito di imposta e/o previdenziale.

I professionisti in tal modo integrano ed evolvono la gamma di servizi offerta ai propri clienti, aumentando il grado di tutela, alimentando il rapporto di  fidelizzazione, impedendo il subentro di consulenti competitors e massimizzando gli introiti legati alla propria clientela.

Sono, inoltre offerte, le attività investigative di natura fiscale, contabile, del lavoro, finanziaria, immobiliare, legale ed ambientale, con assistenza in loco o on line attraversa Virtual Data Room.

Confimprenditori è primaria associazione nazionale rappresentante gli  imprenditori e i liberi professionisti, la quale supporta l’attività dei suoi associati, fornendo assistenza per il corretto adempimento delle normative, promuovendo corsi di formazione per la qualificazione professionale,  incoraggiando e diffondendo le iniziative che conducano alla crescita ed allo sviluppo dei propri associati, facendosi portavoce, nelle sedi istituzionali, delle esigenze delle varie categorie dell’impresa e del mondo delle professioni.

Le aziende assistite possono contattare la sede nazionale di Roma di Confimprenditori per presentare istanza di associazione, indicando la provenienza dal Network.

Come funziona lo Split Payment e quali sono le novità della manovra correttiva 2017: proroga, estensione alle prestazioni dei professionisti ed alle società quotate

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“Split” significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione dei pagamenti. Con questa guida operativa illustriamo in pratica come funziona questo meccanismo fiscale “rivoluzionario” con le istruzioni contabili/fiscali da osservare e le novità contenute nel DEF (documento di Economia e Finanza) 2017 in punto di proroga ed estensione applicativa dello Split Payment.  

Lo Split Payment introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 è una rivoluzione nel mondo del valore aggiunto: Split significa etimologicamente “spaccare/rompere” e, nel gergo degli economisti aziendali, indica un’operazione di scissione dei pagamenti: in sostanza il fornitore della pubblica amministrazione emette fattura senza incassare l’IVA, che viene versata al fisco direttamente dalla pubblica amministrazione: in pratica tutti i fornitori della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di IVA, incasseranno solo l’imponibile.

L’operazione sarà  quindi finanziariamente scandita in due fasi:

in un primo momento la PA (cessionaria o committente) versa l’importo della fattura al netto dell’imposta (IVA) al fornitore privato;
successivamente, la stessa PA, verserà la parte di IVA dovuta sulla fattura allo Stato anziché al fornitore.

Si attua così la scissione tra:

a) il pagamento del corrispettivo;

b) il pagamento della relativa imposta.  

Istruzioni contabili/fiscali     

Attenzione:

A) I fornitori soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello Split Payment:

devono emettere la fattura avendo, però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
sono inoltre tenuti ad annotare le fatture emesse nel registro IVA vendite o in quello dei corrispettivi, senza però computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.  

B) le Pubbliche Amministrazioni, non soggetti passivi IVA, destinatarie di fatture che riportano l’annotazione “scissione dei pagamenti” sono tenute, in luogo dei loro fornitori, a versare l’IVA all’Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa è diventata esigibile.

Operazioni escluse dalla “scissione IVA”

L’applicazione dello Split Payment è attualmente esclusa per:

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge o inversione contabile);
le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto;
le operazioni con riferimento alle quali l’IVA non viene separatamente indicata in fattura;

N. B. Bruxelles ha autorizzato l’Italia ad utilizzare lo split payment fino al 31 dicembre 2017.

DEF 2017: proroga ed estensione anche alle quotate

Con la manovra correttiva contenuta nel  DEF  2017 (documento di economia e Finanza) il Governo chiede la proroga fino al 31 dicembre 2020 e lo Split Payment viene esteso oltre che a tutte le PA, alle società controllate e alle società quotate che attualmente pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali ed alle operazioni poste in essere dai professionisti.

In particolare, per effetto dell’ampliamento, rientrano dello Split Payment:

tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto;

le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti).

Attenzione: tali novità  troveranno applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 1°luglio 2017.

N. B.  ONDE CONTRASTARE L’IMPATTO NEGATIVO DELLO SPLYT PAYMENT (mancato pagamento dell’IVA da parte degli enti pubblici! ) Il nostro Network lavora abitualmente i modelli TR (con scadenza trimestrale) con cui consentire alle aziende di compensare (o chiedere a rimborso) l’IVA maturata nel periodo di riferimento direttamente con modello F24!   

Per comprendere i meccanismi del modello TR, leggere le divulgazioni pubblicate su area dedicata   

 Per richiedere:

servizio di compilazione modello TR per  rimborso o compensazione IVA;
un Check Up fiscale;

un parere tributario in materia IVA;
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Bonus acquisto casa: chi può chiedere la detrazione, quando e come compilare il 730/2017. L’esempio pratico per calcolare il beneficio fiscale.

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Con questa guida in pillole illustriamo come funziona la detrazione acquisto casa, confermata dal Decreto Milleproroghe 2017, con le istruzioni per indicarla in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi 2017 ed un esempio pratico per quantificarne il beneficio fiscale.

Come noto, la detrazione Irpef del 50% dell’IVA, prevista per i soggetti che entro il 31. 12. 2016 hanno acquistato unità immobiliari nuove di classe energetica A o B  (prorogata dal  Decreto Milleproroghe Legge 27 febbraio 2017 n°19 di conversione del D. L. 30 dicembre 2016, n°244), deve essere indicata nel modello 730/3017 e nel modello UnicoPF 2017.

Come funziona la detrazione?

Il beneficio fiscale, congegnato nell’ottica di incentivare le vendite immobiliari riducendo il carico dell’IVA in capo all’acquirente, consiste in una detrazione Irpef pari al 50% dell’IVA pagata al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare, da  ripartire in 10 quote annuali. La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell’Irpef lorda.

La detrazione acquisto è cumulabile con bonus ristrutturazione?

Relativamente alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni in materia Irpef, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2016, ritiene che, data la mancanza di divieti espliciti della norma, sia possibile beneficiare della detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto di un’unità immobiliare al’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione e contemporaneamente anche quella per interventi di ristrutturazione nella stessa percentuale (50%) ma calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile (articolo 16-bis comma 3 del TUIR), entro un importo massimo di € 96. 000, e ripartita in 10 quote costanti.

Istruzioni compilazione modello 730/2017

La detrazione dovrà essere indicata nel modello 730/2017 nell’apposito rigo E59 della sezione III C del QUADRO E.

Chi può chiedere la detrazione e a quali condizioni?

L’agevolazione può essere richiesta dai soggetti passivi Irpef, quindi i privati a condizione che l’immobile:

sia acquistato entro il 31. 12. 2016, data prorogata al 31 dicembre 2017 dal decreto sopra citato;  
sia destinato ad uso residenziale.  In mancanza di ulteriori specificazioni legislative, si ritiene che siano agevolabili non solo gli acquisti di “prime case”, ma anche gli acquisti destinati a “seconda casa” o a locazione. Attenzione: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione si estende anche alla pertinenza dell’unità immobiliare, a condizione che l’acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa, e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 20/E/2016 par. 10. 1);
sia di classe energetica A o B;
sia ceduto da un’impresa costruttrice. E’ stato chiarito che sono agevolabili anche gli acquisti effettuati da un’impresa ristrutturatrice art. 3 comma 1 lett. C), d), f) del DPR 380/2001 (Circolare 20/E/2016 par. 10).

TABELLA DI SINTESI

Agevolazione IVA casa 2017

Condizioni unità immobiliare

Acquistata entro il 31. 12. 2016

Ceduta da impresa costruttrice o ristrutturatrice

A destinazione residenziale

Di classe energetica A o B

Soggetti beneficiari

Soggetti passivi Irpef

Misura dell’agevolazione

50% dell’IVA pagata al momento dell’acquisto, da ripartire in 10 anni

 

Esempio pratico: ipotizzando che il prezzo di acquisto sia di € 300. 000 e che l’IVA sia al 10% (no abitazione principale): l’importo complessivo da portare in detrazione sarà 15. 000 Euro [(300. 000×10%)×50%], con rate annuali di 1. 500 Euro cadauna.

 

Per  valutare la convenienza fiscale dell’agevolazione acquisto casa nel caso specifico

Oppure

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