9.6 C
Rome
sabato 18 Gennaio 2025
Home Blog Page 115

Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell’impresa con la Banca?

0
Sono rateizzabili le sopravvenienze attive conseguenti a transazione dell'impresa con la Banca?

E’ rateizzabile a norma dell’articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986), la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale con un Istituto di Credito?

Quesito

E’ rateizzabile, a norma dell’articolo 88 del TUIR (Dpr 917/1986) la sopravvenienza attiva realizzata da un’impresa a seguito di un transazione stragiudiziale intervenuta con un Istituto di Credito?

Analisi normativa

Le sopravvenienze attive sono componenti straordinari positivi di reddito, rilevano cioè in funzione di accadimenti aziendali che non sono direttamente imputabili all’oggetto sociale dell’azienda.

Esse derivano in sostanza da costi ed oneri sostenuti in esercizi precedenti e vengono meno in un determinato esercizio: il loro trattamento fiscale è disciplinato dall’articolo 88 del TUIR.  Secondo tale norma “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi”.

Esempio: una sopravvenienza attiva potrà essere dovuta a maggiori accantonamenti del necessario (cioè stanziamento di costi in bilancio troppo alti e pertanto, eliminando la parte dei costi eccedente quella che interessa, si fa “sopravvenire l’attivo”), o anche l’incasso di crediti girati a perdita perché di dubbio incasso (stralcio dalla contabilità).

In base all’articolo 88 TUIR, possiamo nel dettaglio individuare le seguenti tipologie di sopravvenienze attive:

  • i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti. Quindi se il ricavo o il provento viene conseguito a fronte di spese, perdite o oneri che non sono stati dedotti in precedenti esercizi in quanto non deducibili, la relativa sopravvenienza non viene tassata;
  • i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
  • i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
  • la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. Si tratta in pratica delle cosiddette “insussistenze attive”.

Anche qui si applica la regola per la quale se il ricavo viene conseguito a fronte di costi non deducibili, esso sfugge a tassazione.

L’articolo 88 del TUIR precisa inoltre che sono considerate sopravvenienze attive anche:

  • le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali.  N. B.  In tal caso il risarcimento che eccede l’importo iscritto in precedenti bilanci, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può essere rateizzato esattamente come una plusvalenza;
  • i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità esclusi;
    i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Non sono considerate sopravvenienze attive:

  • i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale. (Anche nel caso in cui essi sono effettuati in misura non proporzionale alle quote di partecipazione della società);
  • la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell’associato in partecipazione.

Attenzione: regole particolari si applicano in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e di procedure estere equivalenti.

Soluzione

L’articolo 88 del TUIR consente di rateizzare le indennità, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 86, nell’ipotesi particolare in cui le stesse vengano conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Questo significa che è consentito rateizzare i maggiori indennizzi, rispetto a quelli già contabilizzati in esercizi precedenti come plusvalenze, percepiti dal risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali. Nelle altre ipotesi, come quella relativa al caso prospettato in cui si tratta di somme relative ad una transazione stragiudiziale di un debito, non sussiste il presupposto per l’applicabilità della norma citata quindi il contribuente non potrà rateizzare la sopravvenienza attiva realizzata.

Per avviare la vostra attività, attuare la vostra progettualità d’impresa e scegliere il regime fiscale più conveniente;

oppure per richiedere:

  • la nostra contabilità in Cloud attiva in tutt’Italia;
  • assistenza tributaria specializzata;
  • consulenza legale;
  • un parere spot;
  • un Check Up fiscale;

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!

I nostri esperti vi aspettano per assistervi con la massima serenità, cortesia ed efficienza.

 

Come fattura il massaggiatore sportivo terapeutico che opera come libero professionista?

0

Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 “Altre attività di servizi alla persona” e possiede la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti?

Quesito

Un libero professionista che opera con il codice attività 960909 “Altre attività di servizi alla persona” ed ha la qualifica di massaggiatore sportivo terapeutico, gode dell’esenzione IVA sulle fatture emesse ai clienti?

Analisi della normativa applicabile  

Il comma 18 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972, ammette in esenzione anche le attività sanitarie soggette a vigilanza ex articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie. L’articolo 99 a sua volta prevede che è soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ricomprendendo tra queste anche gli infermieri abilitati o autorizzati, i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori.

Tuttavia, occorre evidenziare che le prestazioni di massofisioterapia, anche se rese sulla base di un titolo professionale abilitativo specifico, non rientrano fra quelle aventi natura sanitaria o di cura, menzionate nell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972. Ciò implica di conseguenza che le stesse  non godono del regime di esenzione da IVA. In senso conforme si è pronunciata l’Agenzia  delle Entrate con la risoluzione 70/E del 14 aprile 2007, in risposta a una istanza d’interpello di un contribuente, fondata sull’interpretazione dell’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972.

Tale norma, come precisato dall’Amministrazione Finanziaria, si limita infatti a considerare esenti da IVA le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze», di fatto caratterizzando l’esenzione solo sotto il profilo soggettivo (cioè di chi esegue la prestazione).

Occorre tuttavia sottolineare che l’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 fa innanzitutto riferimento all’articolo 99 del “vecchio” testo unico delle leggi sanitarie (approvato con il regio decreto 1265 del 27 luglio 1934). Tale disposizione prevede che sia soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. è soggetto a vigilanza, inoltre, l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendo per tali le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.  

Per beneficiare dell’esenzione da IVA, quindi, la prestazione deve avere carattere oggettivamente e soggettivamente sanitario.

Soluzione

Nel caso di specie, le prestazioni rese dal massaggiatore professionale non saranno sottratte all’Imposta sul valore aggiunto ma andranno fatturate:

a) in regime ordinario con applicazione IVA  nella misura fissa del 22%

b) in regime forfettario, applicandosi l’aliquota agevolata unica del 15%, la fattura:

dovrà contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n. 633/1972;
non dovrà esporre l’IVA (operazione non soggetta ad IVA);

dovrà  contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario” per indicare che chi emette fattura beneficia del nuovo regime forfettario;

Per avviare la vostra attività e scegliere il regime fiscale più conveniente

oppure per richiedere:

assistenza tributaria specializzata in materia di IVA;
un parere IVA;
un’istanza di rimborso IVA;
un chek up fiscale;

contattateci subito al NUMERO VERDE 800192752!  

Massaggiatori sportivi: come avviare e quale regime fiscale agevolato applicare?

0

Sei un aspirante massaggiatore sportivo? Ecco per te la guida pratica che ti illustrerà in sintesi cosa fare per aprire la tua attività e quale regime fiscale ti consentirà di ottenere un vantaggioso risparmio d’imposta!  

Il massofisioterapista opera in via ausiliaria e su indicazione del medico nei settori della prevenzione, del recupero, del mantenimento e del miglioramento del benessere psico-fisico attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Nel dettaglio, il massaggio sportivo è in sintesi un tipo particolare di massaggio eseguito su specifiche regioni corporee al fine di migliorare la performance atletica.  

Secondo l’ordinamento italiano e la giurisprudenza consolidata sul punto, fatti salvi i titoli conseguiti nel pregresso ordinamento (nello specifico, entro il 17 marzo 1999), la figura del massofisioterapista non è più riconducibile a quella del fisioterapista, in virtù del differente percorso formativo seguito (del canale universitario, il primo, di carattere regionale e professionale, il secondo), del diverso inquadramento giuridico, del diverso regime fiscale applicato nonché dei diversi perimetri di intervento.

Come avviare 

Chiunque aspiri ad esercitare la professione di massaggiatore sportivo, dopo aver frequentato lo specifico corso e conseguito il relativo attestato, per essere in regola con il Fisco, dovrà possedere la Partita Iva ed essere iscritto anche alla Gestione Separata Inps ai fini dell’inquadramento a livello previdenziale.

Per aprire partita IVA occorrerà, su assistenza specializzata, compilare  il Modello AA9/7.  
Una volta rilasciata la Partita Iva, il massaggiatore dovrà inserire il numero di documento su qualsiasi fattura o ricevuta fiscale da lui emessa.

N. B. L’iscrizione alla Camera di Commercio va fatta solamente se si intende strutturare l’attività a livello imprenditoriale quindi in pratica se si desidera  aprire un Centro Massaggio con dei dipendenti.

Codici Ateco (Attività Economica)

I Codici Ateco sono combinazioni di lettere e numeri, che la Camera di Commercio assegna al momento di apertura di un’attività e sono utili sia per inquadrarne la tipologia, sia ai fini della tassazione.

I Codici nella specifica materia possono essere due:

a) 96. 09. 09. Per “Attività di servizi per la persona n. C. A. (non classificabili altrove)”;

b) 96. 04. 10. Per “Servizi di Centri per il Benessere Fisico”.

a) Il primo è quello maggiormente utilizzato da tutti quei massaggiatori che intendono iniziare a lavorare come liberi professionisti e che desiderano quindi aprire un’attività legata ai massaggi, magari aprendo un proprio studio oppure collaborando con altre strutture come: spa, centri benessere, palestre, etc…;

b) il secondo in genere viene utilizzato da chi intende aprire un’attività sottoforma di centro massaggi di esclusivo benessere, risultando come ditta individuale di stampo imprenditoriale.

Regime fiscale agevolato 2017

L’unico regime fiscale agevolato applicabile al massaggiatore sportivo in presenza dei presupposti prescritti è attualmente il regime forfettario (che ha sostituito il Regime dei Minimi) il quale consente di applicare una tassazione unica sostitutiva sul reddito prodotto e presenta le seguenti caratteristiche:   

abolizione  limiti di età per l’accesso;
non si deve aver superato 30 mila € di fatturato l’anno precedente;
è necessario non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5. 000 euro lordi;
coefficiente di redditività (da applicare al fatturato) del 67%;
la cifra ottenuta applicando il coefficiente al fatturato, sarà tassata al 15% 

N. B. Chi ha già avviato l’attività applicando il  Regime dei Minimi, continuerà a rimanervi fino al tempo stabilito e tecnicamente “fino a naturale scadenza” cioè al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

Per avviare la vostra attività e scegliere il regime fiscale più conveniente

oppure per richiedere:

assistenza tributaria specializzata in materia di IVA
un parere IVA
un’istanza di rimborso IVA
un chek up fiscale

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!  

Quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA? La risposta della Corte di Giustizia UE

0

Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico?

Quesito

Un paziente che a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, necessita di trattamenti di chirurgia estetica deve pagare l’IVA al pari di un paziente che si sottopone ad un intervento chirurgico a scopo cosmetico per migliorare il proprio aspetto fisico?

Sentenza della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia CGE con la sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12 che rappresenta sul punto giurisprudenza autorevole per tutti gli Stati Membri, si è pronunciata sull’applicabilità delle esenzioni Iva previste dagli articoli 10 D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) in materia  di trattamenti estetici sanitari enunciando i seguenti principi:

1) i trattamenti sanitari estetici sono esenti dall’IVA, in quanto riconducibili nella nozione di cure mediche alla persona, se effettuati a scopo terapeutico cioè allo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;

2) sono invece imponibili se effettuati a scopo puramente cosmetico;  

3) nella valutazione della finalità della prestazione, non si tiene conto della semplice convinzione soggettiva del paziente;

4) le valutazioni devono essere effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato oppure lo scopo di tali prestazioni deve essere determinato da un professionista.

N. B.  Per quanto concerne le prestazioni sanitarie:

la lettera b) dell’articolo 132 riguarda quelle rese in ambito ospedaliero e rinvia alla nozione di “cure mediche”;
la lettera c) del citato articolo riguarda quelle fornite al di fuori di tale ambito, nel domicilio del prestatore oppure altrove e si riferisce quindi alle “prestazioni mediche”.

Entrambe prestazioni hanno lo scopo di diagnosticare, curare e possibilmente guarire malattie o problemi di salute (sentenze 10/9/2002, Kugler, C-141/01 e 10 giugno 2010, Future Health Technologies, C-86/09.

Attenzione: l’esenzione non può essere estesa, sia agli interventi con un fine puramente estetico/cosmetico non terapeutico, sia alle prestazioni, anch’esse mediche, rivolte principalmente ad uno scopo diverso da quello indicato, quali le visite, le analisi e le perizie che hanno come fine quello di permettere ad un terzo di assumere una decisione produttiva di effetti giuridici (ad esempio, per la concessione di una pensione di invalidità, per la risoluzione di una controversia legale, per il disconoscimento della paternità), a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni possono anche portare alla scoperta di patologie (citate sentenze del 20 novembre 2003).

Oggettività della qualificazione della prestazione di servizi: la valutazione relativa al caso concreto per determinare la tipologia dell’intervento, necessaria poi ad identificare il trattamento fiscale,  risulta svincolata dalla volontà del paziente e rimessa al giudizio clinico del medico.

Risposta

Nel caso di specie il l’intervento di medicina estetica effettuato nei confronti del paziente, rileverà, previa valutazione oggettiva dal medico abilitato, come  trattamento sanitario effettuato a scopo terapeutico quindi il professionista emetterà fattura senza addebito di IVA.

Per richiedere:

un parere in materia di IVA;
un chek up fiscale;
un’istanza di rimborso IVA;
consulenza tributaria specializzata.

contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

I nostri esperti vi assisteranno con la massima serenità cortesia ed efficienza!

L’IVA aumenterà o no?

0

E’ confermato lo stop all’aumento IVA fino al 2018? Che fine farà la clausola di salvaguardia? Vediamo insieme perché le imprese potranno tirare un grosso sospiro di sollievo!  

Introdotta con la manovra di luglio del 2011 (Dl 98), la clausola di salvaguardia è la norma che prevede l’aumento automatico dell’IVA nel caso in cui lo Stato si trovi nell’impossibilità di reperire le risorse pianificate e non si giunga alla produzione degli effetti positivi stimati sulla finanza pubblica. Trattasi di uno strumento congegnato per “salvaguardare” i vincoli UE di Bilancio, dalle spese previste nella “Manovra”.

Come dichiarato dal Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan in audizione sul DEF (Documento di Economia e Finanza), nessun aumento dell’IVA (al 25% e al 13%) opererà fino al 2018: lo prevede la Legge di Stabilità 2017, blindata e approvata con voto di fiducia all’Aula del Senato, senza modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera, che fa tirare un sospiro di sollievo per l’eventuale scatto sull’imposta sul valore aggiunto che quindi risulta “congelato”.

Sterilizzazione IVA: no agli aumenti delle aliquote attuali

Questo significa che, grazie alla “sterilizzazione IVA”, continueranno ad operare le aliquote vigenti e non troveranno applicazione per ora le seguenti variazioni fiscali:

aumento dell’l’attuale IVA dal 10% al 13%;
l’VA al 22% incrementata al 25%.

N. B.  Lo stop allo scatto IVA in aumento sarà compensato da provvedimenti normativi che assicurino in toto o parzialmente gli stessi effetti su saldi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento di maggiori entrate e/o risparmi mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Clausola di salvaguardia e legge di Bilancio 2018

Si prevede che gli aumenti dell’IVA in misura ridotta rispetto a quella originariamente prevista (si parla di un dimezzamento), dovrebbero operare per i periodi d’imposta 2018 e 2019; tuttavia si prospetta che la prossima Legge di Bilancio 2018, conterrà una misura alternativa all’aumento IVA per escludere definitivamente l’incremento delle aliquote IVA cancellando la clausola di salvaguardia nel settore.  

La riduzione del carico fiscale è quindi un toccasana per tutte le imprese e un valido supporto per incentivare la competitività e consolidare la nostra economia!

Per richiedere :

consulenza fiscale specializzata in materia di IVA;
un rimborso IVA;
un Chek Up fiscale;
un parere legale/tributario;

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

I nostri esperti vi assisteranno passo passo con la massima serenità ed efficienza!  

Cene, pranzi e soggiorni di lavoro gratis presso hotel/ristoranti: guida alla detrazione fino al 100% per le aziende

0
art 109 comma 5 tuir,cena aziendale deducibilità 2017,circolare 53/3/2008 agenzia entrate,deducibilità trasferte lavoro,detraibilità iva ristoranti 2017,detraibilità iva spese rappresentanza,detraibilità iva spese vitto e alloggio,Employee benefits,iva ristorante detraibile,spese alberghi e ristoranti deducibilità 2017

Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici e in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno addirittura azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale. Con questa guida pratica spieghiamo come farlo senza sbagliare, illustrando anche una tabella aggiornata al 2017 per quelle spese del settore assimilabili alle spese di rappresentanza.

Non tutte le imprese sanno che per sviluppare e potenziare il proprio Business coltivando rapporti professionali e concludendo affari al di là dei limiti geografici ed in una location gradevole, hanno a disposizione una grossissima opportunità per ottenere un fruttuoso risparmio d’imposta sulle spese per alberghi/ristoranti: infatti rispettando le istruzioni e i requisiti richiesti potranno azzerare il carico fiscale sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno/meeting/pranzi e cene di lavoro/convegni e aggiornamento professionale.

Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente  gli “Employee Benefits”: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti!

 

Spese per alberghi e ristoranti somministrazioni bevande, alimenti e trasferte

A) Imprese in regime ordinario e società

Detraibilità spese per alberghi e ristoranti

La detraibilità IVA, come per i professionisti copre il 100% delle suddette spese sempre a condizione che sia rispettato il requisito di inerenza siano documentate con fattura.

Deducibilità spese per alberghi e ristoranti

Ai fini della deducibilità l’articolo 109 del comma 5 TUIR fissa la percentuale di detrazione al 7% senza previsione (a differenza di quanto previsto per i professionisti) di un tetto massimo entro il quale applicarla.

B) Imprese in regime forfettario

A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato  forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione di tali spese.

 

Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono quelle spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali e la deducibilità delle stesse è subordinata ad un  ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata.

Le spese sostenute dalle aziende per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 108 comma 2 TUIR per le imprese ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.

Istruzioni 2017 per la deducibilità di spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza per le imprese

Limite ricavi di pertinenza Aliquote di deducibilità Plafond
Fino a 10 milioni 1,5 % 150. 000 euro
oltre 10 milioni e fino a 50 milioni 0,6 % 150. 000 euro+240. 000 euro
Oltre 50 milioni 0,1% 390. 000 euro +0. 4% per l’eccedenza

Se desiderate:

attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;
richiedere un parere tributario in materia IVA;
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,

cliccate qui, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!

oppure chiamateci subito  per un appuntamento al NUMERO VERDE  800. 19. 27. 52!

Spese dei professionisti per alberghi/ristoranti: come fare per detrarre fino al 100% i costi per meeting, cene e pernottamenti di lavoro? Le istruzioni operative

0
cena aziendale deducibilità 2017,art 54 comma 5 tuir,circolare 53/3/2008 agenzia entrate,termine deducibilità trasferte lavoro,deducibilità trasferte lavoro,detraibilità iva ristoranti 2017,detraibilità iva spese rappresentanza,detraibilità iva spese vitto e alloggio,Employee benefits,fattura con iva,ristorante fattura con iva,iva ristorante detraibile,parere civile,parere pro veritate,parere tributario,spese alberghi e ristoranti deducibilità 2017,spese alberghi e ristoranti iva detraibile

I professionisti al pari delle imprese possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Con questa guida operativa illustriamo come ottenere il bonus fiscale per le varie tipologie di spese del settore, specificando nel dettaglio le istruzioni pratiche da seguire per non commettere errori.

 

I professionisti, al pari delle imprese, possono conseguire un notevole risparmio d’imposta sui costi sostenuti per pernottamento/soggiorno, meeting, pranzi/cene di lavoro, convegni e aggiornamento professionale presso alberghi e ristoranti, arrivando persino ad azzerarne il carico tributario. Di qui la prassi recentemente consolidatasi nelle aziende e studi professionali di concedere generosamente gli “Employee Benefits”: soggiorni in albergo regalati ai dipendenti!

 

Tipologie di spesa

Occorre in primis catalogare le spese in questione in tre diverse categorie, per poter individuarne nello specifico la deducibilità e detraibilità nei vari casi e per ciascuna tipologia di contribuente:

1) spese per alberghi e ristoranti per somministrazioni di bevande e alimenti e trasferte;

2) spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento professionale;

3) spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza.

 

Detraibilità delle spese per alberghi e ristoranti

La detraibilità Iva delle spese sostenute dai professionisti per ristoranti e alberghi nel 2017 è consentita  per un importo pari al 100% del costo sostenuto, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

  • inerenza allo svolgimento dell’attività;
  • documentazione esclusivamente da fattura.

N. B. La documentazione della spesa con ricevuta fiscale non consente di usufruire del beneficio fiscale.

 

Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti

a) In applicazione del comma 5 dell’articolo 54 TUIR la percentuale di deducibilità massima è fissata al 75% ed in ogni caso, per un importo massimo pari al 2% del fatturato (Plafond di deducibilità);

b) le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto, acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

 

Istruzioni

Punto a)

Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi, si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti;
Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.

Per calcolare l’importo dei compensi occorre sommare:

  • i compensi effettivamente percepiti;
  • gli interessi di mora e dilazione;
  • i proventi sostitutivi di reddito;
  • gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.

Punto b)

Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario (novità del Dlgs 174/2014).

Tali spese sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione a condizione che:

il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a sé stesso ma con l’indicazione del professionista;
sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.

B) Professionisti e titolari di partita IVA in regime forfettario

A differenza di quanto previsto in relazione alle (preesistenti) partite IVA in regime dei minimi che godono della  deducibilità dal reddito del 50% del costo sostenuto per alberghi e ristoranti, purché documentato e inerente, se si aderisce al regime agevolato forfettario non si può usufruire di  alcuna  tipologia di deduzione in cambio di una decurtazione del reddito, fissata per i professionisti al 22% (viene, cioè, tassato il 78% dei compensi): in sintesi nessun beneficio fiscale per le spese di viaggio, alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande, né per quelle di carburante.

 

Spese alberghi e ristoranti per partecipazioni e convegni o corsi di aggiornamento professionale

Tali spese non rientrano nella categoria  di spese per alberghi e ristoranti in senso stretto quindi andranno applicate regole precise sulla detraibilità IVA e sulla deducibilità, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 53/E/2008 e cioè:

a) deducibilità al 50% del costo sostenuto;

N. B. Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto.

b) in misura pari al 75%, nel limite del 2% dei compensi annui, se sostenute per attività professionale in trasferta;

c) in misura pari al 75%, nel limite dell’1% dei compensi annui, se sostenute per rappresentanza;

d) in misura pari al 75%, sul 50% del loro ammontare, se sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi.

 

Spese alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza

Le spese sostenute per alberghi e ristoranti, se assimilabili a tali spese possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito ex articolo 45 comma 5 TUIR per i professionisti ma le spese che eccedono la capienza del plafond non godono del beneficio fiscale.

Se desiderate:

attivare i bonus fiscali per spese “di affari” presso alberghi/ristoranti;
richiedere un parere tributario in materia IVA;
ottenere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia per Hotel e Ristoranti,

cliccate qui, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!

Oppure chiamateci subito per un appuntamento al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Professioni sanitarie – novità IVA 2017: tabella operazioni esenti/imponibili, adempimenti contabili e nuove istruzioni e scadenze per le liquidazioni trimestrali e annuali IVA

0

Con questa guida in pillole individuiamo le prestazioni medico/sanitarie che sono o meno soggette ad IVA con le relative istruzioni contabili e le indicazioni 2017 utili per provvedere correttamente agli adempimenti IVA annuali e trimestrali.

Le attività mediche effettuate da soggetti iscritti all’Albo (OMCEO) ai fini IVA ex DPR 633/1972, sono classificabili in tre categorie:

A) operazioni esenti: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza.

Esempi: in particolare, sono esenti da IVA, se rese dietro pagamento di un corrispettivo, ad esempio le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione.

Note contabili: per questo tipo di operazioni deve essere emessa una parcella ove andrà indicata la norma di esenzione (articolo 10 n. 18, DPR n. 633/72). Se il compenso è maggiore di €. 77,47 deve essere applicata l’imposta di bollo, pari a €. 2,00. L’obbligo di apporre il predetto contrassegno è a carico del soggetto che emette la parcella (il medico), il quale può in via opzionale addebitare il relativo importo al paziente. Nella maggior parte dei casi la parcella è esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 18 del DPR n. N. 633/72.

B) Operazioni imponibili: le prestazioni non rese nell’esercizio delle professioni sanitarie, come la partecipazione a corsi in qualità di relatore, consulenze, le prestazioni di natura peritale, cioè quelle tendenti a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.

Esempi: Certificazione per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria; Certificazione di idoneità a svolgere generica attività lavorativa; Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello specifico; Certificazione per riconoscimento di invalidità civile.

C) Operazioni escluse: le prestazioni senza corrispettivo perché imposte dalla legge.

Esempi: dichiarazione di nascita, dichiarazione di morte; denunce penali o giudiziarie; denunce di malattie infettive e diffusive; notifica dei casi di AIDS; denuncia di malattia venerea; segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico; denuncia di intossicazione da antiparassitario; denuncia della condizione di minore in stato di abbandono; certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia.

Tabella esemplificativa trattamento IVA prestazioni sanitarie

PRESTAZIONI SANITARIE IMPONIBILI IVA

PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA

· Prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari;

· Consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;

· Prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;

· Prestazioni rese da chiropratici.

 

· Prestazioni effettuate da medici, chirurghi e odontoiatri;

· Prestazioni dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione di biologi e psicologi;

· Certificazioni varie, prestazioni mediche di chirurgia estetica (solo se la prestazione risponde a finalità terapeutiche), medicina sportiva, medicina del lavoro;

· Prestazioni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi mediche e di ricerche cliniche;

· Visite mediche fiscali per conto dell’Inps o dell’Inail.

Note: la maggior parte delle prestazioni sanitarie erogate dai  medici liberi professionisti titolari di partita IVA rientrano tra le operazioni esenti con la conseguenza che gli adempimenti in materia di IVA risultano spiccatamente contenuti.

N. B. Di particolare rilievo è la questione relativa al trattamento IVA applicabile alle prestazioni sanitarie effettuate in cliniche private non convenzionate, circa le corrette modalità di fatturazione.

Attenzione:  diversi medici, oltre alle operazioni esenti, realizzano anche operazioni imponibili (ad esempio consulenze medico legali), quindi devono far fronte  agli adempimenti dichiarativi che sono stati oggetto di recenti modifiche.  A decorrere dal 2017 le novità introdotte sono le seguenti: 

comunicazioni trimestrali dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni IVA periodiche;  
abolizione spesometro annuale (adempimento già superato per le operazioni incluse nei dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria); 
modifica dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale; 

Istruzioni per le comunicazioni trimestrali IVA:

a) I dati. Nel dettaglio dovranno essere comunicati in via telematica i seguenti dati: 

1) dati identificativi dei soggetti coinvolti nell’operazione (chi ha eseguito la prestazione professionale e il beneficiario di tale prestazione); 

2) data e numero della fattura; 

3) ammontare base imponibile IVA; 

4) ammontare dell’imposta; 

5) tipologia dell’operazione.  

b) Soggetti esonerati 

soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti; 
soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 D. L. 98/2011; 
soggetti che hanno aderito al regime forfetario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014.  

c) Scadenze

La comunicazione va trasmessa: 
1) entro il 31 maggio per il primo trimestre; 
2) entro il 16 settembre per il secondo trimestre; 
3) entro il 30 novembre per il terzo trimestre; 
4) entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per il quarto trimestre.  

Dichiarazione IVA annuale: nuovo termine 
Con decorrenza dal 2017 in poi la dichiarazione IVA dovrà essere presentata tra il 1°febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.  

Termine di presentazione dichiarazione IVA 
a) 2016 – Entro il 28 febbraio 2017; 
b) 2017 e successivi – Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per  essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia nei vostri adempimenti IVA, per scegliere il regime fiscale più conveniente o se desiderate richiedere un parere legale/tributario,

non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52.!  

Guida pratica medici 2017: come avviare la professione e come funziona il regime fiscale agevolato?

0

Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

Con questa guida pratica scopriamo come avviare la professione medica e chiariamo il regime fiscale/contabile applicabile ai soggetti che intraprendono un’attività medica autonoma, al fine di individuare il trattamento fiscale agevolato e conseguire risparmio d’imposta pro norma, molto utile soprattutto nella fase di avviamento e nei primi anni di esercizio della professione per i giovani medici.

L’attività medica esercitata come libera professione, produce un reddito di lavoro autonomo disciplinato dagli articoli 53 e 54 DPR n. 917/86 in quanto rileva a titolo di esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo così come delineato dall’articolo 2222 del codice civile (Contratto d’opera in forza del quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente), diversa da quella d’impresa.

Sono attratti al medesimo inquadramento reddituale ex articolo 53 TUIR anche:

i compensi relativi alle attività extramoenia cioè presso studi privati dei medici con partita IVA che sono anche dipendenti ASL (i quali dovranno optare per regime intramoenia e extramoenia per l’esercizio della libera professione);
le prestazioni effettuate dal medico presso strutture sanitarie private che mettono a disposizione del professionista, ovvero concedono in affitto, i locali della struttura stessa per l’esercizio di attività di lavoro autonomo. In tale ultimo caso il medico professionista emetterà la fattura nei confronti della struttura, la quale a sua volta fatturerà la prestazione al paziente.

Come avviare la professione: gli step da seguire

a) Presupposto imprescindibile per l’esercizio dell’attività di medico è il superamento con esito positivo dell’esame di Stato con successiva iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia cui appartiene il Comune di residenza anagrafica;

b) a questo punto i neo-medici che intendono esercitare in maniera abituale un’attività professionale di lavoro autonomo, devono richiedere, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, l’attribuzione del numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente;

c) l’iscrizione alla cassa di previdenza dell’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) avviene d’ufficio a cura dell’Ordine locale; 

d) i Medici convenzionati con il S. S. N. Devono dichiarare solamente gli eventuali redditi da libera professione prodotti, al netto delle relative spese (e non  i compensi corrisposti dalle Aziende sanitarie locali in quanto già assoggettati a contribuzione). L’importo del contributo è calcolato dall’Enpam sulla base dei dati indicati nel Modello D, che deve essere compilato ed inviato all’Ente medesimo, anche per via telematica, entro il 31 luglio di ogni anno;

NB Il contributo può essere versato in unica soluzione con scadenza il 31 ottobre, oppure in due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre, oppure in cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Qual è l’unico regime fiscale agevolato attualmente applicabile?

Il regime forfetario è l’unico regime fiscale agevolato attualmente previsto, introdotto dalla Legge n. 208/15 ed applicabile se sussistono i requisiti prescritti e opera come regime “naturale” che scatta “in automatico” in alternativa a quello ordinario. Esso riguarda sia i soggetti che iniziano un’attività imprenditoriale o professionale sia i soggetti che già la esercitano.

Requisiti di accesso:

conseguimento nell’anno precedente di compensi non superiori a €30. 000,00;
sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a €5. 000,00 lordi;
costo complessivo dei beni strumentali (attrezzatura, autovettura ecc. ) a fine esercizio non eccedente €20. 000,00;
percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilato non superiori a €30. 000,00.

Comunicazioni richieste per l’accesso al regime

Per i contribuenti che iniziano l’attività e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è previsto l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2. 000€ (articolo 11 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 471/97);

i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Calcolo del reddito imponibile

La determinazione forfetaria del reddito imponibile prevede che lo stesso sia calcolato tramite l’applicazione ai compensi incassati del coefficiente di redditività previsto per gruppi di attività che, per la categoria dei medici, è fissato in misura pari al 78%.

Aliquota imposta

Il reddito, ut sopra determinato, viene tassato con l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle addizionali comunale e regionale e dell’Irap, corrispondente al:

15% (ordinaria);
5% (ridotta) per chi inizia l’attività, applicabile  per i primi 5 anni a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’altra attività professionale o d’impresa;

2) l’attività da esercitare non costituisca in nessun modo prosecuzione di altra attività precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Adempimenti fiscali/contabili in regime forfetario

L’opzione per il regime agevolato forfetario limita e semplifica gli adempimenti contabili/fiscali riducendoli ai seguenti:

fatturazione dei compensi;
numerazione e conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, con esonero dalla tenuta della contabilità;
rilascio per i compensi assoggettabili a ritenuta, di una dichiarazione da cui risulti che sulle somme risultanti dalle parcelle non va operata la ritenuta d’acconto, in quanto soggette ad imposta sostitutiva;
non si dovrà esporre l’IVA in fattura, se l’operazione è imponibile, con esonero da qualunque adempimento in materia di IVA;
non si è  tenuti a svolgere gli adempimenti previsti a carico dei sostituti d’imposta, come l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti ad altri professionisti (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi);
non si potrà fruire, in riferimento al solo reddito professionale, di deduzioni (eccetto i contributi previdenziali) e detrazioni fiscali perché viene applicata un’imposta sostitutiva dell’Irpef;
non si è soggetti ad Irap;
non si è soggetti agli studi di settore.

Attenzione: sebbene quello forfetario sia il regime agevolato naturale “automatico”, è comunque possibile optare, previe le opportune valutazioni di convenienza fiscale, per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.  Il regime forfetario non può più essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.

Regime contabile ordinario

Se per l’attività medica si sceglie il regime ordinario, il trattamento contabile dei professionisti risulta disciplinato ai fini delle imposte sui redditi, dell’articolo 19 del DPR n. 600/73 e dalll’articolo 3, comma 1, del DPR n. 695/96. Per tutti i professionisti in contabilità semplificata è obbligatorio tenere i seguenti registri:

registri delle fatture emesse;
registro delle fatture d’acquisto;
registro incassi e pagamenti.

N. B.  Tutti i professionisti che non rientrano nel regime forfetario applicano il regime contabile semplificato qualunque sia il loro volume d’affari.

Per scegliere il regime fiscale più conveniente ed essere assistiti dai nostri esperti in tutta serenità e con la massima efficienza ed efficacia o se desiderate richiedere un parere legale/tributario, non esitate a contattarci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

0
Associazioni culturali e sportive APS ASD SSD ed ODV: attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

Uno dei problemi principali nelle associazioni culturali e sportive risiede nella documentazione spesso incompleta o inadatta a fronte di accessi, verifiche ed ispezioni dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, che facilmente possono generare processi verbali ed avvisi di accertamento molto invasivi, ai fini delle imposte dirette, con il coinvolgimento in molti casi della persone e del patrimonio del Presidente e/o del legale rappresentante.

Associazioni culturali e sportive: Attivo il nuovo servizio di ricostruzione ultimi sei anni dell’impianto contabile, amministrativo e fiscale

 

Come tutelare chi ha la rappresentanza legale

Uno dei problemi principali nelle associazioni culturali e sportive risiede nella documentazione spesso incompleta o inadatta a fronte di accessi, verifiche ed ispezioni dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’Inps, che facilmente possono generare processi verbali ed avvisi di accertamento molto invasivi, ai fini delle imposte dirette, con il coinvolgimento in molti casi della persone e del patrimonio del Presidente e/o del legale rappresentante.

 

Le non profit in che assistiamo in Italia

Questo servizio è rivolto a coloro che sono stati o sono i legali rappresentanti di una:

·       A. P. S.  – Associazione di Promozione Sociale;

·       A. S. D. –  Associazione Sportivo Dilettantistica;

·       O. D. V. – Organismo Di Volontariato ASD ODV ed anche SSD;

·       S. S. D. – Società Sportivo dilettantistica (perdita dei benefici  disciplinati art. 148 DPR  917/1986 e L. 348/1991 causa omissione adempimenti).

Chi è o chi sono i Legali Rappresentanti di una non profit

 

Il legale rappresentante può essere:

·       Il Presidente;

·       Tesoriere, delegati, procuratori, amministratori, membri del comitato  o del Consiglio Direttivo che abbiano la legale rappresentanza o il potere di firma per determinati atti.

Prevenire significa tutelarsi in modo sano, curare invece dopo i richiamati interventi (notifica avviso di accertamento) risulta spesso tardivo.

 

DA EVITARE:

ulteriori rinvii, oggi non si scappa, gli uffici controllano a tappeto le non profit in tutta Italia, isole comprese.

Richiedi assistenza per ricostruire gli ultimi sei anni (o cinque ante riforma 2016) della contabilità e degli atti amministrativi  (sanare archivio contabile, ricostruzione-documenti-mancati-associazione) della vostra associazione (ASD – SSD – APS – ODV), ai nostri commercialisti esperti e specializzati nella consulenza riservata al non profit,  tutelatevi e dormite sereni.

Noi effettuiamo un checkup di quanto da voi svolto e non svolto negli anni ed un elenco di quanto e come deve essere sanato aiutandovi nel farlo, nel rispetto della normativa civilistica e tributaria.

E’ un lavoro che abitualmente richiede tempo, ma con i nostri metodi e la tecnologia diventa sostenibile in termini economici e temporali.

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!