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EDILIZIA E COSTRUZIONI: METODOLOGIE DI CONTROLLO DA PARTE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE

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Pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate, una importante guida sulla metodologia di controllo delle Aziende attive nel settore Edile.

Edilizia e Costruzioni: Metodologie di controllo da parte della Agenzia delle Entrate

Pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate, una importante guida sulla metodologia di controllo delle Aziende attive nel settore Edile.

In particolare quelle rientranti sei seguenti codici attività:

Codice attività ATECOFIN 2004:

45. 21. 1 Lavori generali di costruzione di edifici
45. 21. 2 Lavori di ingegneria civile

Codice attività ATECO 2007:

41. 20. 00 Costruzione di edifici di edilizia residenziale e non residenziale
42. 12. 00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42. 13. 00 Costruzione di ponti e gallerie
42. 21. 00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto dei fluidi
42. 22. 00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’ingegneria elettrica e le telecomunicazioni
42. 99. 09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Nella categoria dei lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile vengono generalmente ricomprese  tutte  le  attività  svolte  da  imprese  edili  indipendentemente  dalle  dimensioni  imprenditoriali,  dalle caratteristiche strutturali e dai destinatari delle prestazioni.

Quanto   alle   dimensioni   aziendali,   è   opportuno   far   presente   che   trattasi  di  categoria   composita   che ricomprende sia ditte costituite dal titolare che si avvale della collaborazione di uno o più manovali, sia di imprese dotate  di  una  più  articolata  struttura  e  di  un  maggior  grado  di  specializzazione,  che  possono  contare  su  una organizzazione che coordina diverse professionalità (muratura, carpenteria, intonacatura, ecc. ).

La presente metodologia intende fare riferimento ad un ambito limitato del settore ed in particolare alle attività poste in essere da piccole e medie imprese per l’effettuazione degli interventi più ricorrenti nell’area dell’edilizia privata, quali le costruzioni di fabbricati di piccole dimensioni, compresi i fabbricati rurali, oltreché urbani.

Sono inoltre riconducibili alla presente indagine tutte le opere classificate dall’art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, titolo IV, come “Interventi di recupero del patrimonio edilizio” e cioè:

ü opere di manutenzione ordinaria e riparazioni interne di cui all’art. 31. Comma 1, lett. A): sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; riparazioni di impianti per servizi accessori;

ü rivestimenti  e  tinteggiature  di  prospetti  esterni  senza  modifiche  dei  preesistenti  oggetti,  ornamenti,  materiali  e colori;

ü rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

ü rifacimento pavimentazione esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

ü sostituzione tegole, rinnovo delle impermeabilizzazioni: riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; riparazioni recinzioni;

ü opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lett. B);

realizzazione ed integrazione di servizi igienico – sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;

consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

rifacimento di scale e rampe;

realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

interventi destinati al risparmio energetico;

restauri e risanamenti di cui all’art. 31, comma 1, lett. C);

modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

ripristino dell’aspetto storico – architettonico di un edificio;

adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;

ristrutturazioni di cui all’art. 31, comma 1, lett. D);

riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

mutamento  di  destinazione  d’uso  di  edifici,  secondo  quanto  disciplinato  dalle  leggi  regionali  e  dalla  normativa locale;

trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;

interventi di ampliamento delle superfici.

effettua download della metodologia di controllo

Che fine fanno i pignoramenti se avete aderito alla rottamazione Equitalia?

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Chiariamo che fine fanno i pignoramenti già “scattati” se avete aderito nei termini (entro il 21 aprile 2017) alla rottamazione delle cartelle esattoriali e cosa invece Equitalia non potrà più fare se avete scelto la sanatoria dei ruoli 2017 prima dell’avvio delle procedure esecutive.

 

Pignoramenti avviati e non: cosa accade se avete aderito alla rottamazione Equitalia 2017?

Se entro il 21 aprile 2017, il contribuente ha scelto di rottamare tutti o parte dei propri debiti Equitalia chiedendone la definizione agevolata (con uno sconto di un buon 30% medio) pagandoli in 5 rate tra il 2017 ed il 2018, con conseguente cancellazione di sanzioni ed interessi di mora, che fine fanno i pignoramenti già pendenti?

L’efficacia delle azioni esecutive in via di definizione, cioè non ancora completate, resta in piedi ma nella forbice temporale tra la richiesta di sanatoria e la scadenza dell’ultima rata, le azioni vengono sospese.

Quindi, se la domanda di rottamazione è stata presentata dopo l’inizio del pignoramento o del fermo o dell’ipoteca, Equitalia deve:

sospendere i pignoramenti già iniziati (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
sospendere i fermi amministrativi già iscritti (quindi dopo la notifica della comunicazione preventiva di fermo);
sospendere le ipoteche già attivate (quindi dopo la comunicazione della preventiva iscrizione di ipoteca).

N. B.  Invece Equitalia, per la semplice presentazione della domanda di rottamazione (scaduta il 21 aprile 2017) avanzata dal contribuente, non potrà:

  • iniziare nuovi pignoramenti (mobiliari, presso terzi o immobiliari);
  • iscrivere nuovi fermi su autoveicoli;
  • iscrivere nuove ipoteche su immobili.

Quali beni il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse?

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Con questa guida pratica analizziamo come funziona il pignoramento, quali beni sono pignorabili e quali invece il Fisco non potrà mai togliervi se non avete pagato le tasse!

 

Cos’è il pignoramento

Come noto, se decorrono 60 giorni dalla notifica legittima della cartella esattoriale ed il contribuente non ha provveduto al pagamento del debito erariale, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito fiscale. Per i debiti fino ad € 1. 000 alle azioni cautelari ed esecutive non si potrà procedere prima che siano trascorsi di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Il pignoramento è il primo vero e proprio atto esecutivo che l’ente di riscossione avvia al fine di vincolare determinati beni del debitore in funzione del soddisfacimento del credito Equitalia. E’ regolato dall’articolo 491 e seguenti del Codice di Procedura Civile, e può essere avviato come procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, ovvero, come espropriazione dei beni come atto in forza di precetto o titolo esecutivo

 

Tipologie di pignoramento

In sintesi occorre distinguere tra:

pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili;
pignoramento presso terzi dei crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi;
pignoramento di stipendi e pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego.

 

Procedura

L’ufficiale giudiziario per conto dell’Agente di Riscossione che rappresenta gli enti creditori, redige un verbale che oltre a contenere l’ingiunzione e l’obbligo di astensione da parte del debitore a disporre dei beni patrimoniale oggetto del pignoramento, contiene anche:

l’invito di iscrivere la propria residenza presso la sede del giudice competente dell’esecuzione per l’effettuazione delle notifiche, in mancanza dell’iscrizione, le notifiche verranno eseguite presso la cancelleria del giudice;
la procedura con tutte le informazioni per evitare il pignoramento dei beni. L’esecuzione forzata può essere infatti evitata depositando una somma di denaro pari all’importo dovuto ai creditori;

l’elenco e descrizione di tutte le cose pignorate e il relativo stato di conservazione dimostrabili rappresentazione fotografica o audiovisiva, nonché la determinazione approssimata del presumibile valore di vendita che viene stabilito, se richiesto dal creditore, da uno stimatore esperto nel campo, scelto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.

 

Beni limitatamente pignorabili e beni impignorabili

a) Beni immobili

Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se la proprietà immobiliare ha tutte le seguenti caratteristiche:

è l’unico immobile di proprietà del debitore;
è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9). Regole:

1) prima del pignoramento dei beni immobili è necessario iscrivere l’ipoteca e, dopo di questa, attendere 6 mesi;

2) prima dell’ipoteca, è sempre necessario inviare un preavviso almeno 30 giorni;

Attenzione: la casa di proprietà non è pignorabile se il debito complessivo è inferiore ad € 120. 000 e la somma di tutti gli immobili di sua proprietà è inferiore ad € 120. 000;

N. B.  Non si può mai pignorare la casa, anche se il debito supera i 120. 000 € se si tratta dell’unico immobile di proprietà del debitore (anche per quote), a patto che si tratti di un immobile di residenza, accatastato a civile abitazione e non di lusso (ossia non A/8 e A/9).

b) Macchinari aziendali e beni strumentali

Fermo restando che si considerano strumentali non solo i classici macchinari o le classiche attrezzature aziendali, ma anche eventuali immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio della professione o dell’impresa da parte del possessore, in un’azienda, per i debiti con Equitalia, possono essere pignorati gli strumenti, gli oggetti, i libri strumentali all’esercizio dell’impresa, professione, arte o mestiere del debitore, anche se costituito in forma di società, solo nel limite di un quinto (e se mancano altri beni da pignorare). Questo limite vale anche per i capannoni.

c) Stipendio e pensione

In banca non possono essere pignorati l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati;
sia che lo stipendio sia pignorato presso il datore di lavoro o ente di previdenza, o che il pignoramento avvenga in banca, questo può essere pignorato fino ad un massimo di un quinto;
per la pensione pignorata presso l’ente di previdenza, il quinto pignorabile va calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale (672,10 euro). In banca non possono essere pignorati i risparmi accreditati prima del pignoramento fino ad € 1. 344,21: il pignoramento si estende solo alla parte eccedente tale soglia.

d) Auto

Il fermo auto non è legittimo se il veicolo è funzionale all’attività di lavoro (bene strumentale) e il contribuente è un imprenditore o un professionista.

e) Cose mobili assolutamente impignorabili (articolo 514 codice procedura civile)

Tra i beni impignorabili rientrano le cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con le relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigoriferi, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrici, utensili.

Impignorabili anche le polizze vita, da parte di qualsiasi creditore (privato o Fisco)

f) Beni e patrimoni cointestati

Sono pignorabili i beni cointestati, ma fino al limite del 50%. In caso di proprietà immobiliare il Fisco sottopone ad esecuzione forzata solo il 50% di proprietà, se questa è divisibile altrimenti il bene viene venduto per intero e una metà del ricavato viene restituita al contitolare non debito.

g) Crediti impignorabili (articolo 545 codice di procedura civile)

h) Crediti alimentari;

i) Sussidi di grazia e sostentamento poveri.

Lo “Smart Working” è legge: come aumentare la competitività delle imprese con il “lavoro agile” grazie alla tecnologia mobile e come stipulare il contratto

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Lo “Smart Working” è legge e sarà il lavoro del futuro: trattasi di una modalità “flessibile” nello spazio e nel tempo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che si differenzia tecnicamente e sostanzialmente dal semplice telelavoro. Manager e impiegati saranno in grado di lavorare ovunque e ad ogni ora per poter disporre del proprio tempo libero, bilanciando impegni e vita privata. Scopriamo insieme come funziona, come si stipula e le novità normative appena introdotte che consentiranno alle imprese di incrementare la propria competitività sul mercato grazie alla tecnologia mobile e risparmiare sul Fisco!

Cos’è lo Smart Working

Lo “Smart Working” è una modalità “flessibile” nello spazio e nel tempo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che si differenzia tecnicamente e sostanzialmente dal semplice telelavoro: la prestazione lavorativa resa in modalità “agile” avviene in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (previsti ex lege e dalla contrattazione collettiva), con la possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici, con parità di trattamento per chi lo svolge rispetto ai colleghi d’ufficio.

Differenze rispetto al telelavoro 

Mentre il telelavoro era tipicamente correlato a mansioni non qualificate, basate sulla necessità di una postazione fissa e del ricorso a un pc o a un terminale (ad esempio, un lavoratore di un call center), lo smart working si rivolge a professionalità più qualificate di tipo impiegatizio o manageriale e si basa fondamentalmente su tecnologie “mobili” come tablet, laptop e smartphone.

Un modello di lavoro innovativo

Il carattere maggiormente innovativo dello Smart Working consiste nello svincolare la prestazione lavorativa:

da un luogo fisico obbligatorio di svolgimento collettivo della prestazione lavorativa, costituito tradizionalmente dai locali aziendali;
da un controllo diretto della prestazione da parte del datore di lavoro;
dal rispetto di un orario di lavoro rigido.

Lo Smart Working: il lavoro del futuro

Posta la complessità della società moderna in continua evoluzione e la rivoluzione digitale che sta influendo incessantemente e sempre più velocemente sul nostro lifestyle, da qui a 15 anni, lo Smart Working non sarà più, con ogni probabilità  solo una modalità di esecuzione della prestazione ma diventerà una vera e propria tipologia di rapporto di lavoro che dominerà il nostro mercato del lavoro rappresentando altresì uno strategico strumento per aumentare la produttività delle imprese attraverso la combinazione tra tecnologia ed organizzazione aziendale.

Lo Smart Working è legge: tagli fiscali per le imprese che lo scelgono

A seguito di un lungo iter parlamentare, il disegno di legge 2233/2016  su lavoro autonomo (prima parte) e Smart Working (seconda parte articoli da 15 a 22) approvato in via definitiva è finalmente legge. L’articolo 15 stabilisce che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo sono riconosciuti all’azienda che ricorre al lavoro agile che potrà godere di crediti d’imposta. Questo lascia intendere che non si vuole assoggettare il lavoro agile sul piano fiscale e contributivo ad una disciplina diversa da quella applicata al lavoro subordinato tout court. Infatti giuridicamente esso si qualifica come semplice modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato e non già come autonoma tipologia di rapporto di lavoro.

Strategia delle aziende per incrementare la competitività con lo Smart Working

Le aziende che aderiscono al lavoro agile, dovranno adottare ed implementare un nuovo modello di organizzazione del lavoro, che ruota intorno a tre imprescindibili elementi:

a) risorse umane: è necessaria una nuova ottica da parte del personale che dovrà essere più flessibile e aumentare le sinergie con il management;

b) tecnologia: l’agilità dello Smart Working richiede che l’accesso ai dati aziendali debba essere reso possibile da remoto, ottenendo prestazioni lavorative più efficienti e altamente personalizzate;

c) monitoraggio costante: è fondamentale un’analisi dei risultati del lavoro per valutare l’efficienza del personale a seguito del passaggio al nuovo lavoro agile.

Come si stipula il contratto

Il contratto di lavoro agile, a termine o a tempo indeterminato, deve essere stipulato per iscritto. Il requisito della forma scritta è prevista ad probationem a non ad substantiam cioè è richiesta ai soli fini della prova del contratto e della sua regolarità amministrativa (e non per la sua validità). Questo per agevolarne l’utilizzabilità in rapporto alle particolari e flessibili modalità di svolgimento.  

Per fare “marcia indietro”

1) Nel caso di contratto a tempo indeterminato, per la cessazione delle modalità “Smart” è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni;

2) il termine predetto sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro abbia ad oggetto un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile;

3) il passaggio alla modalità “smart” è risolvibile da entrambe le parti con preavviso;

4) la presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.  

Parità di trattamento rispetto ai colleghi d’ufficio

Un punto fondamentale della legge è il riconoscimento del diritto del lavoratore “agile” del diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni (clausola di non discriminazione) di cui all’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015 (riduzioni stipendiali sono pertanto ammesse ma esclusivamente in caso di accordi che comportino riduzioni di orario di impiego, come per esempio, un eventuale passaggio da full time a part-time). Sul punto i sindacati aziendali e imprese giocheranno un ruolo importante nella ristrutturazione degli elementi della retribuzione, che sarà molto più sensibile alle specificità aziendali. Sono riconosciuti il diritto all’apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze, le garanzie in materia di sicurezza sul lavoro e la tutela contro gli infortuni.

N. B. Il modello dello Smart Working è applicabile anche all’interno delle Amministrazioni Pubbliche

Diritto alla disconnessione

Conformemente a quanto previsto dalla legge una parte dell’accordo dovrà prevedere e regolare nello specifico il “diritto alla disconnessione”: in sintesi si dovrà mettere nero su bianco il tempo di riposo del lavoratore, “nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.

Per ricevere consulenza specializzata nella redazione di contratti di Smart Working e scegliere il regime fiscale più conveniente o per richiedere assistenza tributaria finalizzata al tax saving e la nostra contabilità in Cloud, contattateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima efficienza!  

Rimborsi IVA semplificati 2017 anche sopra i 30.000 €: come fare per ottenerli?

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Con questa guida operativa chiariamo quali sono dal 2017 le modalità semplificate, così come specificate dal comunicato direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 28 marzo 2017, per ottenere i rimborsi IVA o utilizzarli in compensazione, differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra di € 30. 000, con le istruzioni pratiche necessarie per non incorrere in errori.

Semplificazioni rimborsi/utilizzo in compensazione IVA 2017

Con il provvedimento direttoriale n°59279 datato 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, recependo le modifiche in punto di semplificazioni degli adempimenti per i contribuenti IVA, introdotte dal Dl n°193/2016, ha annunciato che l’erogazione dei rimborsi IVA avverrà, previa rituale richiesta, senza necessità di visti di conformità e garanzie, dunque senza particolari adempimenti, in caso di importi fino ad € 30. 000. Il provvedimento aggiorna altresì le istruzioni di compilazione del modello IVA TR alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Si precisa che la soglia del credito per le richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA senza essere sottoposti a particolari adempimenti è stata elevata da € 15. 000 ad € 30. 000 a decorrere dallo scorso 3 dicembre 2017 ma soltanto con il sopra citato comunicato la predetta procedura per le richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata adeguata. E per gli importi sopra i 30. 000 € cosa occorre fare?

Esaminiamo quali sono le istruzioni operative per ottenere i rimborsi/utilizzo in compensazione IVA differenziandole a seconda che si tratti di importi al di sotto o al di sopra della soglia di € 30. 000, necessarie per non incorrere in errori!

A) Come ottenere rimborsi IVA fino a € 30. 000

L’importante novità per i contribuenti soggetti passivi IVA è la possibilità di ottenere i rimborsi annuali fino ad € 30. 000, presentando semplicemente la dichiarazione mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso con modello TR.

N. B.  Per approfondimenti su come compensare il credito con imposte e contributi in corso d’anno, leggete la divulgazione dedicata all’IVA trimestrale modello TR!

B) Come ottenere i rimborsi IVA oltre € 30. 000

Per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 viene meno l’obbligo di garanzia e sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che contenga le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi.

N. B. E se il contribuente IVA presenti comunque la garanzia? In tal caso il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Attenzione: la garanzia resta obbligatoria, nel caso di rimborsi superiori ai 30. 000 euro per:

1) i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative;

2) per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);

3) per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività;

4) per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

In sintesi sarà possibile:

fino alla nuova soglia di € 30. 000, effettuare la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale semplicemente presentando il Modello IVA TR, senza dover prestare garanzie o apporre il visto di conformità. La stessa soglia è applicabile, altresì, per la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, presentando soltanto la dichiarazione;

l’obbligo di garanzia scompare anche per i rimborsi di importo superiore ad € 30. 000 con le eccezioni sopra specificate.

Via libera quindi alle richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale senza visto e garanzie per importi fino ad e 30. 000 ed entro alcuni limiti solo con visto per le somme eccedenti la predetta soglia, utilizzando il modello IVA TR aggiornato!

Siete imprese in regime di Split Payment? Scoprite come ottenere subito i vostri rimborsi IVA leggendo la divulgazione dedicata a come ottenere i rimborsi IVA prioritari “no limits”.

Per richiedere:

il servizio di compilazione modello TR rimborso/compensazione IVA;
un Checkup Fiscale;
un parere tributario in materia IVA;
una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate,

e ricevere assistenza tributaria specializzata nella massima serenità e con la massima efficienza ed efficacia, chiamaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Convenzione Lapet – Network Fiscale

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In Vigore la Convenzione tra la Lapet (la Libera  Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani) ed il portale NetworkFiscale.Com. Gli Associati Lapet, potranno usufruire di una serie di agevolazioni tra cui la registrazione annuale gratuita al portale NF.Com

Gli utenti di networkfiscale.Com avranno a disposizione oltre 7. 000 tributaristi esperti, presenti in modo capillare in tutto il territorio nazionale da individuare facilmente nell’area “Cerca il Professionista”.

Registrati al network ed inviaci il tuo curriculum con il numero di adesione alla Lapet

Il Tributarista Lapet è figura professionale innovativa ed evoluta, la cui eccellenza e formazione è garantita dalla stessa Associazione Nazionale.

Il Tributarista oltre ad offrire i servizi tradizionali di uno studio professionale, offre ai propri clienti Pianificazione, Prevenzione e Tutela Fiscale in adempimento del Codice Etico disciplinato dalla Lapet, la quale vigile affinché esso venga rispettato.

 

Vantaggi per gli associati Lapet

  • Registrazione gratuita al portale: nell’area cerca il professionista con indicazione territoriale (provincia), indicazione del nominativo, area geografica, recapiti telefonici ed indirizzo.
  • Visibilità da parte di una utenza in prevalenza costituita da aziende e professionisti, superiore al milione negli ultimi tre anni.
  • Sconto del 20% sulle formule di adesione ai servizi del portale.

 

 

Spesometro semplificato 2017 per palestre ASD, SSD ed altri enti in regime 398/1991: scadenze e fatture da inviare

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Con questa guida pratica chiariamo in sintesi come cambia lo spesometro dal 2017 per palestre ASD/SSD in regime ex lege 398/1991 e per egli enti assimilati, individuando esattamente quali fatture sono soggette all’obbligo dell’invio, per non incorrere in errori che esporrebbero a rischiosi ed onerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La legge di Bilancio 2017, (Legge 11. 12. 2016, n°232) ha apportato insieme ad altri interventi normativi, alcune essenziali novità in materia di spesometro, anche per gli enti non commerciali in regime agevolato configurando un sistema di spesometro semplificato.

Per approfondimenti sul regime agevolato leggete la divulgazione dedicata all’opzione fiscale ex lege 398/1991.

Cos’è lo spesometro?

Lo spesometro è uno strumento complementare e integrativo rispetto al redditometro che consente al Fisco di controllare le spese effettuate dai soggetti titolari o meno di partita IVA. Con decorrenza dall’esercizio 2012, per qualsiasi spesa di qualunque importo, il venditore soggetto passivo IVA, è obbligato per legge a registrare il codice fiscale dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto per via telematica all’Agenzia delle Entrate per le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3. 600 euro e le fatture emesse, ricevute e note di variazione ed i versamenti periodici IVA.  Le informazioni acquisite confluiscono in una banca dati unica che analizza tutte le spese relative a ogni singolo codice fiscale e, uno speciale algoritmo informatico farà scattare l’accertamento fiscale induttivo a carico di tutti i soggetti che hanno effettuato spese superiori al reddito dichiarato, cioè al tenore di vita economico e fiscale che appare formalmente all’Amministrazione finanziaria.

Spesometro semplificato 2017

Il Decreto c. D. “Collegato alla Finanziaria 2017”, (Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193) ha introdotto, a decorrere dal 2017, alcune rilevanti novità in materia di adempimenti IVA.
Nello specifico, la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (cosiddetto spesometro), sarà sostituito da due comunicazioni periodiche riguardanti:

a) i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

b) i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
In pratica occorrerà inviare trimestralmente (anziché con la previgente cadenza annuale) sia lo spesometro sia i dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche.

Non dimenticate che:

1) verrà meno l’obbligo di invio della Comunicazione dati IVA;

2) la dichiarazione IVA relativa al 2017 (mod. IVA 2018) non andrà più all’interno del Modello Unico ma in forma autonoma entro il 28 febbraio 2018.

Attenzione: in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture (Spesometro) è prevista l’applicazione della sanzione di € 25 per fattura, con un massimo di € 25. 000.
Relativamente all’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA l’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 5. 000 a € 50. 000.

Le associazioni in regime forfettario ex Legge 398/1991, sono soggette all’invio sia delle fatture emesse che ricevute?   

Sulla questione è recentemente intervenuta con circolare n°1/E del 07/02/17 l’Agenzia delle Entrate, per fornire gli opportuni chiarimenti in punto di adempimenti amministrativi per gli enti non commerciali in regime agevolato ex lege 398/1991. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che ai fini della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro), per le attività rientranti nel regime forfettario ex lege n. 398/91 (sia istituzionali che commerciali):

devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse;

non devono essere trasmessi i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

Quali sono le prossime scadenze contabili/fiscali previste per le Associazioni il Regime 398/1991?  

Occorre quindi monitorare i prossimi termini di scadenza per l’invio delle comunicazioni sopra specificate, fissati al:

1) 25 luglio 2017 per le fatture emesse del 1°e 2°trimestre 2017;
2) 30 Novembre 2017 – 2°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 3°trimestre 2017;
3) 28 febbraio 2018 – 3°invio Spesometro 2017 per le fatture emesse 4°trimestre 2017.  

Per saperne di più leggete la guida dedicata agli adempimenti fiscali e contabili aggiornati alla Legge di Stabilità 2017 per ASD/SSD ed enti assimilati!

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Cartella di pagamento mai ricevuta ma per Equitalia è stata regolarmente notificata: come difendersi? Cassazione a Sezioni Unite con i consigli pratici.

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Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? Come fare se sono già decorsi i termini di opposizione?  

Quesito

Un contribuente viene a conoscenza di un’iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia e l’Ufficio gli rilascia l’estratto di ruolo sostenendo di aver provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento. Il contribuente in tal caso potrà difendersi attraverso l’impugnazione anche se non ha mai ricevuto la cartella? Se si, come? E se sono già decorsi i termini di opposizione che succede?

Analisi normativa

Occorre preliminarmente puntualizzare la differenza tecnica tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”.

a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario; pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: la notificazione del ruolo coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto, al pari della cartella, un atto impugnabile;

b) l’estratto di ruolo, rilasciato dagli uffici Equitalia invece, non è propriamente un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile. Il C. D. S. , ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione.

Risposta: la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite  

Per chi ancora non ne fosse al corrente, la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso l’iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento. In altre parole è sostanzialmente impugnabile la cartella di pagamento mal notificata della quale si viene a conoscenza attraverso estratto di ruolo Equitalia.

Quindi, sebbene sia escluso al contribuente di potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli potrà, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati.

Il contribuente potrà difendersi dalla cartella di pagamento mai ricevuta se sono decorsi i termini prescritti?

La risposta è positiva: la Cassazione ha infatti riconosciuto la possibilità di impugnare il ruolo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, precisando che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo il quale è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S. P. A.

Questo significa che sarà possibile difendersi dal Fisco anche nell’ipotesi in cui, con riferimento ai termini di impugnazione decorrenti dalla ipotetica e contestata notifica della cartella, questi fossero giù inutilmente spirati.

Attenzione: Nel caso oggetto del quesito posto a monte, è altamente consigliato farsi rilasciare da Equitalia:

a) l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase;

b) la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione asserisce di aver regolarmente notificato al contribuente.

N. B.  All’esito di un prudente ed attento esame di tale documentazione si potrà valutare la possibilità e l’opportunità di ricorrere in sede giudiziaria avverso la cartella di pagamento che si ritiene non essere stata notificata!

Attenzione: occorre comunque sapere che nel caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l’eventuale tempestiva impugnazione dell’accertamento da parte del contribuente sana il vizio di nullità della notifica. A confermarlo è la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n°16610/2015. In sostanza, secondo i giudici, la comunicazione dell’atto è una mera condizione di efficacia e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto stesso, dunque se il contribuente impugna nell’immediato l’avviso di accertamento questo ha raggiunto il suo scopo e sia l’eventuale vizio di nullità della notifica che quello di inesistenza della stessa non hanno più alcun rilievo.

N. B. E se invece la cartella di pagamento è stata correttamente notificata ma il contribuente reputa illegittimo il suo contenuto? Per sapere come fare, leggete subito la divulgazione dedicata a come annullare le cartelle esattoriali.

Per difenderti dalle cartelle di pagamento mai notificate, per valutare se sussistono cause di illegittimità delle tue cartelle esattoriali, per richiedere un parere spot oppure per ricevere fac simile pronto da firmare e spedire dell’istanza di annullamento,

Contattaci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

OPPURE INVIACI UNA MAIL A: CONTENZIOSO@NETWORKFISCALE. COM

Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving

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Patent Box: Attivo il nuovo sito per promuovere il Tax Saving

Attivo PatentBoxRuling.it con cui promuovere il regime di tassazione agevolata, che consente alle aziende di ottenere un risparmio lecito d’imposta, drenando liquidità da reinvestire per migliorare la competitività.

Attivo PatentBoxRuling.it con cui promuovere il regime di tassazione agevolata, che consente alle aziende di ottenere

un risparmio lecito d’imposta, drenando liquidità da reinvestire per migliorare la competitività. Esso prevede l’esclusione di una quota dei redditi generati dall’utilizzo di beni immateriali, dalla tassazione delle imposte dirette (IRES ed IRAP), permette quindi di abbattere il gettito fiscale su base pluriennale.

Il Patent Box è di provenienza comunitaria, ed è stato introdotto in Italia dalla Legge di Stabilità 2015 ed in seguito confermato dal decreto attuativo del successivo 30 luglio, che ha fissato i termini di applicazione della norma.

Questo significa che i redditi derivanti dai beni intangibili (formule, ricette, marchi d’impresa, marchio collettivi, opere dell’ingegno, brevetti…) invece di essere assoggettati alla tassazione del 31,4%, con l’adozione del Patent Box vedranno dimezzare tale percentuale, arrivando quindi al 16%.

In origine tale agevolazione riguardava solamente redditi derivanti dall’uso di brevetti industriali, opere d’ingegno, modelli e disegni: successivamente le regole italiane hanno consentito di estenderla anche a tutti i marchi d’impresa, che hanno raccolto il maggior numero di adesioni nella fase di avvio.

 

Attualmente, quindi, il Patent Box può essere applicato ai seguenti beni agevolati:

  • Software protetti dal diritto d’autore;
  • Brevetti per invenzione industriale, sia concessi che in corso di concessione;
  • Invenzioni biotecnologiche e certificati di protezione complementari;
  • Brevetti o certificati per topografie, varietà vegetali e semiconduttori;
  • Disegni e modelli;
  • Modelli di utilità;
  • Know how aziendale;
  • Marchi di impresa, sia già registrati che in corso di registrazione.

Patent Box nella tecnologia senza “Ruling”: come fare per ottenere i bonus fiscali anche per software non registrati

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L’agevolazione fiscale del Patent Box ex art 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 risulta particolarmente interessante  per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso.  Con questa guida pratica vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi ottenibili con tale opzione fiscale agevolativa nel settore  della tecnologia, i suggerimenti pratici per ottenerli ed i chiarimenti sul punto forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 7 aprile 2016 e con la risoluzione 28/E del 9 marzo 2017.  

I vantaggi fiscali del Patent Box nella tecnologia

L’agevolazione del Patent Box ex articolo 1 commi da 37 a 43 L. 190/2014 (regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo diretto e diretto di beni intangibili espressamente previsti), risulta davvero molto interessante per quei produttori che commercializzano i loro software tramite la licenza d’uso. In tal caso infatti, l’accesso ai bonus fiscali non sarebbe  subordinato al ruling con l’Agenzia delle Entrate, quindi la sua applicazione avverrebbe direttamente con la presentazione dell’istanza seguendo la corretta procedura e previe opportune valutazioni di natura fiscale-tributaria.

I quattro benefits rilevanti che il Patent Box attribuisce al settore IT sono:

1) il dimezzamento delle imposte sulle entrate ottenute in cambio della concessione in licenza del software (cd software license) se si investe in ricerca e sviluppo del bene intangibile;

2) l’ottenimento di vantaggi fiscali da investimenti che sono già stati effettuati nel corso del tempo oltre a quelli che saranno successivamente effettuati;

3) la cumulabilità con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S);

4) l’applicabilità dell’agevolazione fiscale al software coperto da copyright restando solo opzionale la registrazione presso gli enti competenti. In questo modo è sufficiente un’autocertificazione da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, o meglio validata da un esperto esterno, dove viene attestata la titolarità dei diritti e la presenza dei requisiti di creatività e originalità.

Ma a quanto ammonta realmente il risparmio fiscale ottenibile con il Patent Box? Scoprilo subito leggendo la divulgazione dedicata a come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale!

Per attivare i bonus fiscali nel settore IT, occorre sottolineare i punti cardine fissati sotto il profilo tecnico dall’Agenzia delle Entrate anche alla luce dei chiarimenti forniti recentemente.

la circolare 11/E del 7 aprile 2016 ha specificato che per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d. P. R. 28 dicembre 2000, n°445, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate attestante della titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno;

con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 9 marzo 2017 è stato precisato che sono ammesse al Patet Box le attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright che si concretizzano nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Nella determinazione del reddito agevolabile dei programmi per elaboratore, purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore, rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma.

NB Nonostante non sussista l’obbligo di registrazione del software, l’Azienda che opta per il Patent Box dovrà comunque predisporre per esso (e per ognuno dei software oggetto di interesse) una contabilità analitica che tenga traccia dei ricavi e dei costi da cui derivano i redditi agevolabili al fine di poter conservare la documentazione da presentare in caso di controlli.

Attenzione: sebbene sia solo facoltativa per attivare i bonus fiscali del Patent Box, la registrazione del software risulta comunque altamente consigliabile ed utile nel medio lungo periodo perché essa consentirebbe di:

a) attribuire una data certa alla creazione del software e di avere una tracciatura nel tempo relativa alla sua evoluzione anche con riferimento a tutti gli investimenti realizzati sul  bene immateriale;

b) evitare future possibili contestazioni, con la conseguente revoca dell’agevolazione Patent Box, fatte da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se operate nel settore IT e desiderate ottenere gli imperdibili bonus fiscali del Patent Box, essere assistiti nella redazione dei contratti di licenza d’uso e ricevere consulenza specifica nelle fasi di registrazione del vostro software,

contattateci  subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

 

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