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domenica 19 Gennaio 2025
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Imminente scadenza 30 giugno 2017 per affrancare quote e terreni. Tutte le FAQ sulla rivalutazione per chiarire i vostri dubbi

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Affrettatevi a ridurre o addirittura azzerare entro il 30 giugno 2017 i plusvalori di quote e terreni attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata! Ecco tutte le risposte alla vostre domande sugli imperdibili bonus fiscali!

Imminente per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, il termine di scadenza per affrancare il valore di “carico” ai fini delle imposte dirette, di partecipazioni (non quotate) e terreni (edificabili e non) posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del reddito d’impresa potendo così ridurre o annullare le plusvalenze tassabili ai sensi dell’articolo 67 del TUIR (DPR 917/86) ogni qualvolta si intenda procedere ad una cessione a titolo oneroso.

Non fatevi sfuggire questa grossissima opportunità prevista dall’articolo 1, comma 554, della legge 232/2016 per creare in modo intelligente valore economico grazie ad una liquidazione detassata di impatto superiore a polizze assicurative e fondi pensionistici!  

Si ricorda che per avere tra le mani questo vantaggiosissimo risparmio lecito d’imposta, il contribuente entro venerdì 30 giugno 2017 dovrà:

1) far redigere una perizia giurata di stima dei beni che si intendono rivalutare;

2) versare in sede dichiarativa l’imposta sostitutiva secca all’8% sull’intero valore risultante dalla perizia oppure optare per il pagamento in tre comode rate annuali di pari importo con le seguenti scadenze:

30 giugno 2017 (1° rata);
30 giugno 2018 (2° rata);
30 giugno 2019 (3° rata).

Consigliato: tramite l’acconto incassato con preliminare di cessione antecedente al rogito, il cedente può versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione e chiudere la partita con il Fisco evitando gli interessi annui al 3%.

FAQ PER SAPERNE DI PIU’…

PARTECIPAZIONI

Desiderate misurare la convenienza fiscale della rivalutazione di quote societarie? Ecco per voi il caso pratico di una Srl a socio unico;
per attivare l’affrancamento leggete subito la nostra guida per aderire alla rivalutazione di quote sociali;
non vi è chiaro ancora il meccanismo della rivalutazione fiscale? Ecco pronta per l’uso la la guida dedicata a come funziona l’affrancamento delle plusvalenze da cessione di quote ed i requisiti per ottenerla.

TERRENI

Avete intenzione di rivalutare i diritti edificatori? Leggete ora la divulgazione dedicata a come si ottiene la detassazione delle plusvalenze da cessione di terreni e cubatura 2017;
scoprite se la vendita del fondo da persona fisica – non imprenditore dopo la cessione di cubatura edificabile genera plusvalenze tassabili leggendo il nostro caso pratico per massimizzare il risparmio lecito d’imposta nella vendita di un terreno;
come eseguire correttamente la cessione di cubatura?  Per non commettere errori leggete ora la nostra guida dedicata all’operazione contrattuale della cessione di cubatura secondo le indicazioni della Cassazione.

 

Per redigere perizia ed affrancare le quote sociali e terreni o richiedere assistenza legale in fase contrattuale, conseguendo gli imperdibili bonus fiscali,

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FLAT TAX imprese 2017: come si calcola e come funziona l’IRI? Prelievi, plafond di deducibilità e regime delle perdite.

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Con questa guida operativa illustriamo in pratica come gestire in modo facile la tassazione separata dei redditi degli imprenditori individuali e delle società di persone con la nuova IRI 2017, per evitare di commettere errori di calcolo e incrementare così il vostro patrimonio aziendale nello scenario del piano Industria 4. 0!  

L’IRI è l’imposta sul reddito d’impresa contenuta nella Legge di stabilità 2017 che consente alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria di optare per la tassazione separata del reddito d’impresa: in pratica il reddito d’impresa viene escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato distintamente con l’aliquota IRES che dal 1 gennaio 2017 è stata ridotta al 24%.

Per approfondimenti sull’aliquota ridotta IRES leggete subito la nostra guida pratica dedicata al calcolo e pagamento dell’IRES 2017!

Nel dettaglio, con l’IRI (imposta sul reddito d’impresa) gli imprenditori individuali o i soci di società di persone non osserveranno più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR ma l’aliquota IRES al 24% sarà applicata – con le regole proprie in tema di reddito d’impresa contenute nel capo VI del TUIR – sull’utile prodotto e non distribuito, mentre i redditi diversi dal reddito d’impresa compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF.

Dunque, a partire dal 2017 l reddito prodotto dall’azienda può essere tassato su 2 binari:

1) reddito d’impresa reinvestito in azienda sconterà la FLAT TAX IRI;

2) l’importo prelevato dall’imprenditore (tutti gli altri redditi compreso quello di lavoro autonomo) sarà soggetto alle aliquote progressive IRPEF dal 23% al 43%.

Obbiettivi dell’IRI

E’ quindi evidente come il doppio binario consenta di versare un’imposta più leggera sulla porzione di reddito utilizzata in favore della crescita aziendale, in linea con il leitmotiv del Piano Industria 4. 0!

In particolare, l’obiettivo dell’IRI al 24% è favorire la capitalizzazione delle imprese che vedranno incrementare il loro patrimonio grazie alla parziale trasposizione della tassazione propria delle società di capitali (IRES al 24%), rendendo così neutrale la tassazione nella scelta della forma di impresa (individuale, società di persone, società di capitali) e distinguendo l’azienda dalle persone fisiche dell’imprenditore e del socio.

Valutate adesso la convenienza fiscale di tale opzione con la nostra guida dedicata alla nuova imposta sul reddito imprenditoriale 2017!

COME SI CALCOLA L’IRI

Prelievi e plafond di deducibilità

Al momento del prelievo delle somme dai conti correnti bancari dell’impresa assoggettate all’IRI, l’importo corrispondente alle le somme prelevate a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili diventa deducibile dalla base imponibile IRI e concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile IRPEF dell’imprenditore/socio.

I redditi d’impresa eccedenti la misura dell’utile d’esercizio in modo definitivo, restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento (analogamente a quanto avviene con riferimento alla tassazione IRES), sulla base del cosiddetto plafond di deducibilità dei prelievi IRI.  

Attenzione: ai fini del calcolo del plafond IRI occorre monitorare i redditi tassati e i prelievi eseguiti lungo tutto l’arco temporale del regime (periodo minimo pari a 5 anni).

Regime delle perdite

a) Perdite pregresse: il comma 2 dell’articolo 55-bis prevede le perdite maturate nel regime IRI seguano la normale disciplina prevista all’articolo 8, comma 3 del TUIR in base alla quale sono computabili in diminuzione per l’intero importo che trova capienza nel reddito e sono riportabili non oltre 5 esercizi;
b) perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione IRI, l’articolo 55-bis chiarisce che sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi, senza particolari limiti temporali;
c) perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI: sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.

Come scegliere l’IRI

L’opzione per l’IRI che ha durata quinquennale ed è rinnovabile si esercita nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Per il 2017, l’opzione IRI andrà quindi indicata in UNICO 2018.

Attenzione: la scelta che presuppone un’attenta valutazione di convenienza fiscale sulla base dei bilanci, sarà possibile solo se nel 2017 ditte individuali e società di persone hanno tenuto la contabilità ordinaria.

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Nuova IRES 2017: guida al calcolo e istruzioni F24

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Con questa guida sintetica illustriamo in pratica come si calcola la nuova IRES 2017, come va versata tra rate e acconti e come compilare il modello F24.  

Come noto, l’IRES acronimo di imposta sul reddito delle società, è un’imposta proporzionale e personale (istituita in Italia con il decreto legislativo n. 344/2003 in sostituzione dal 1° gennaio 2004 dell’IRPEG, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche), che colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti.

Con il piano Industria 4. 0 definito dalla Legge di Stabilità 2017, è stato previsto un taglio di tale imposta abbassandone l’aliquota dal 27,5% al 24%, a partire dal periodo d’imposta 2017.

Ciò, al fine di avvicinare l’aliquota a quella della media UE nella prospettiva di ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro, lasciando gli utili in azienda.

L’oggetto dell’imposta IRES 2017, è quindi il reddito percepito in un determinato anno d’imposta, dai soggetti passivi elencati all’articolo 73 TUIR come società di capitali, trust, società cooperativa, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, ecc.

Come si calcola l’IRES 2017

1) Individuazione della macrocategoria per calcolare la base imponibile ai fini IRES: ai sensi dell’articolo 75 del TUIR “reddito complessivo netto”, per effettuare il calcolo IRES 2017, occorre determinare la base imponibile IRES 2017 in modo diverso a seconda della natura del soggetto, considerando, la residenza in Italia o estera e l’oggetto dell’attività, se commerciale o no;

2) dalla base imponibile vanno scomputati i cosi deducibili;

3) applicare l’aliquota IRES 2017 al 24% a partire dal 1° gennaio 2017 (oppure l’aliquota IRES al 27,5% se i redditi prodotti sono quelli relativi al 2016);

4) dall’imposta lorda vanno poi sottratti le ritenute subite a titolo di acconto e crediti d’imposta;

N. B. Al versamento dell’imposta si procede tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo, in sede di saldo e acconto.

Per vedere in dettaglio l’elenco completo dei codici tributo F24 IRES Agenzia delle Entrate cliccate qui!

Rate IRES: scadenzario

A) Se l’importo dovuto è maggiore di € 257,52 è possibile rateizzare l’IRES, nel seguente modo:

1) prima rata IRES pari al 40% dell’IRES dovuta: da versare entro il 30 giugno 2017;

2) seconda rata IRES pari al 60% entro il 30 novembre 2017.

B) Se invece l’importo dell’acconto IRES 2017 è pari o superiore a € 257,52, si versa l’imposta in un’unica rata entro il 30 novembre.

Istruzioni pagamento F24 IRES 2017

Nel modello F24 vanno indicati i dati di chi effettua il versamento, quindi i dati della società, l’anno di riferimento, il codice tributo, l’importo dell’imposta da pagare, eventuali crediti d’imposta da utilizzare e la data del pagamento.

Esempio: un’impresa deve versare il saldo 2016 e l’acconto 2017. In tal caso occorrerà indicare nell’F24:

Erario, codice tributo 2002;

Anno saldo 2016;

Acconto anno 2017, barrando le due caselle indicando i relativi importi;

Data 30 giugno 2017.

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Vendita farmaci on line: come attivarla? Guida pratica e-commerce per farmacie e parafarmacie con le istruzioni da seguire

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Siete titolari di una Farmacia o Parafarmacia e desiderate vendere online i medicinali da banco (farmaci SOP o OTC)? Ecco la procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione e gestire la pratica in modo semplice senza commettere errori.

Con il Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 è stata recepita la Direttiva dell’Unione Europea 2011/62/UE, consentendo la vendita on line di farmaci da banco, cioè quelli che non richiedono la prescrizione medica, i cosiddetti SOP altrimenti conosciuti con il termine di OTC, (Over the Counter) medicinali di automedicazione (mentre non è consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica), a condizione che il sito sia di una farmacia o parafarmacia già autorizzata alla vendita sul territorio in Italia.

L’e-commerce delle farmacie si inserisce in un’ottica di liberalizzazione consentendo di espandere il mercato farmacologico a livello internazionale, osservando un protocollo che consente di arginare la contraffazione dei prodotti.

Logo identificativo

La corretta individuazione delle farmacie e le parafarmacie autorizzate avviene attraverso un logo identificativo, che deve essere richiesto al Ministero della Salute il quale provvederà altresì a registrare l’esercizio commerciale autorizzato alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione nell’apposito elenco visibile sul sito istituzionale.

Bollino di qualità

I siti web autorizzati saranno riconoscibili grazie ad un “bollino di qualità” rilasciato dallo stesso Ministero della Salute. Inoltre nel sito dovrà essere ben visibile un link alla pagina del sito del Ministero contenente la lista degli enti autorizzati alla vendita di farmaci online.

Per verificare l’elenco dei soggetti autorizzati al commercio on line di medicinali, cliccate qui!

Procedura

Per diventare venditori online di farmaci e medicinali da banco occorrerà:

1) richiedere l’autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico alla Regione, o alla Provincia autonoma, o alle altre autorità competenti inviando la domanda vendita farmaci online indicando:

denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito;
data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

2) richiedere la registrazione nell’elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione: tale richiesta si effettua inviando il modulo disponibile sul sito del Ministero all’indirizzo PEC dgfdm@postacert.sanita.it (Oggetto: FDM-VOL-RRL), completo delle seguenti informazioni:

codice Identificativo Ministeriale assegnato;
denominazione;
indirizzo completo;
partita IVA;
indirizzo del sito web utilizzato a tale fine;
tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito commerciale;

autorizzazione dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti a fornire medicinali a distanza al pubblico;

documento di riconoscimento.

Vai alla compilazione del modulo online!

N. B. Contestualmente al precedente passaggio, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.

Attenzione: la risposta alla propria richiesta dovrà pervenire, sempre tramite PEC, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta completa di allegati trasmessa via PEC.

Fonte: Ministero della Salute

ALTRE INFORMAZIONI UTILI NEL SETTORE SANITARIO E PARASANITARIO

a) Volete scoprire le novità IVA 2017 per le professioni sanitarie?

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c) quando gli interventi di medicina estetica sono esenti IVA?  Scopritelo subito con la nostra guida fiscale dedicata all’esenzione IVA per i trattamenti estetici;

d) desiderate lavorare come fisioterapisti?  Ecco per voi la nostra guida fiscale e previdenziale per aprire partita IVA come fisioterapisti;

e) volete scoprire il regime fiscale agevolato per massaggiatori sportivi?

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Industria 4.0: verso una nuova era. Guida pratica ai bonus fiscali e agli incentivi “smart” per le imprese, cumulabili al Patent Box.

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Con questa guida pratica per le imprese illustriamo in sintesi tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie “Smart” previste dal “Piano Industria 4. 0” (Legge di Stabilità 2017) a supporto degli investimenti per l’innovazione, la competitività, la digitalizzazione e la valorizzazione della produttività, da cogliere al volo per diventare protagonisti in primo piano di quella che è stata definita la “Quarta Rivoluzione Industriale”. In particolare, i titolari di marchi d’impresa o collettivi e di altri intangible assets, quali altri bonus fiscali potranno sommare pro norma al Patent Box, moltiplicando così in modo esponenziale il loro risparmio lecito d’imposta?    

Con il termine Industria 4. 0 (o Industry 4. 0) si intende la tendenza dell’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive migliorative delle condizioni di lavoro e dirette all’incremento della produttività e della qualità produttiva degli impianti.

Il “Piano Industria 4. 0” introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, con una serie di misure organiche e complementari “Smart” di supporto agli investimenti per l’innovazione, la competitività, la digitalizzazione e la valorizzazione della produttività, mira a rendere le imprese protagoniste della “Quarta Rivoluzione Industriale”: il suo successo dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzerà le misure a tal fine ideate.

ATTENZIONE: in particolare, le aziende e società titolari di un marchio d’impresa o collettivo o di altri intangible assets devono assolutamente cogliere questa straordinaria occasione per emergere con successo sul mercato, incrementando esponenzialmente il volume di affari, implementando l’innovazione e drenando liquidità. Infatti ai Bonus fiscali del Patent Box ormai noto in tale ambito, potranno sommare una serie di altre agevolazioni che faranno impennare a livelli altissimi il risparmio lecito d’imposta ed il credito delle imprese.

Scorriamo in sintesi le misure premiali da cogliere al volo!

PATENT BOX: DARE VALORE AI BENI IMMATERIALI

E’ una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà intellettuale (brevetti industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, know how e software protetto da copyright) riconosciuta, previa opzione, ai titolari di reddito d’impresa, che si traduce nella riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi su royalty e plusvalenze a condizione che il contribuente conduca attività di R&S connesse allo sviluppo e al mantenimento dei beni immateriali.

Per attivare subito i vostri bonus fiscali sugli intangible assets, accedete ora al nostro sito dedicato al Patent Box che vi consentirà di realizzare tax saving e migliorare la vostra competitività!

Ma a quanto ammonta realmente il risparmio fiscale ottenibile con il Patent Box?  Scopritelo subito leggendo la divulgazione dedicata a come si calcola il bonus fiscale per detassare royalty e plusvalenze sulla proprietà intellettuale!

Siete proprietari di software non registrati? Scoprite come ottenere i bonus del Patent Box con la nostra guida al Patent Box nella tecnologia!

Siete un’impresa innovativa che mira a fare business con il marchio collettivo?  Leggete ora la divulgazione sul marchio collettivo con opzione Patent Box!

IPERAMMORTAMENTO AL 250% E SUPERAMMORTAMENTO al 140%: INVESTIRE PER CRESCERE

Al fine di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi sono stati previsti:

l’iperammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie ((software e sistemi IT) abilitanti la trasformazione in chiave 4. 0 acquistati o in leasing.

Per gli investimenti superiori a 500. 000 € per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispetti albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017.

Il superammortamento: supervalutazione del 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing.

Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018.

Per approfondimenti leggete subito la nostra guida dedicata al super ammortamento e iperammortamento 2017!

Operazioni straordinarie? Scoprite subito con la nostra guida quale regime di affrancamento dei marchi conviene di più in caso di operazioni di M&A e quali effetti produce sul Patent Box!

NUOVA SABATINI: CREDITO ALL’INNOVAZIONE

Per sostenere le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dal settore economico in cui operano, che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software) è stato previsto un contributo in conto interessi dal 2,75 A 3,57% a parziale copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 20. 000 e 2. 000. 000 di euro (concessi da istituti bancari convenzionati con il MISE), che attingono sia a un apposito plafond di Cassa Depositi e Prestiti, sia alla provvista ordinaria.

Attenzione: consente un accesso prioritario al Fondo centrale di Garanzia nella misura massima dell’80%.

CREDITO D’IMPOSTA R&S (RICERCA E SVILUPPO): PREMIARE CHI INVESTE NEL FUTURO

Al precipuo fine di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese è riconosciuto un credito d’imposta al 50% su spese incrementali di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo 2017-2020, fino a un massimo annuale di 20. 000. 000 € annuali

N. B. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.

Scoprite ora come si calcola il credito d’imposta R&S e con quali altre agevolazioni fiscali è cumulabile con la nostra guida completa ai bonus Ricerca e Sviluppo 2017!

DETRAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN CAPITALI DI RISCHIO: ACCELERARE l’INNOVAZIONE PER STARTUP E PMI INNOVATIVE

Le Startup innovative e le società di capitali non quotate di nuova o recente costituzione, con valore della produzione annua inferiore a 5. 000. 000 €,  con 15% dei costi annui per attività di R&S o che rispettano requisiti alternativi e il cui oggetto sociale è chiaramente legato all’innovazione avranno tantissime opportunità per ottenere sostegno in tutte le fasi del loro ciclo di vita:  in primis incentivi agli investimenti in capitale di rischio: detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1. 000. 000 €) o deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8. 000. 000) pari al 30%;  nuova modalità di costituzione digitale e gratuita; esonero dalla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; possibilità anche per le Srl di emettere piani di incentivazione in equity, agevolati fiscalmente; accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le PMI; Equity crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio; Italia Startup Visa: una modalità digitale, semplice e accelerata per attrarre imprenditori innovativi; possibilità di cedere le perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% delle quote); in caso di insuccesso: esonero dalla disciplina fallimentare ordinaria; in caso di successo: le startup mature possono convertirsi agilmente in PMI innovative, continuando a godere dei principali benefici.

GARANZIA PUBBLICA SUL FINANZIAMENTO 80%: AMPLIARE LE POSSIBILITà DI CREDITO

Con l’obiettivo di sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario in quanto non provvisti di sufficienti garanzie è stata ideata la concessione di una garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che per realizzare investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di € 2,5. 000. 000, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

RIDUZIONE IRES E IRI AL 24%: LIBERARE RISORSE

E’ stato inoltre previsto il taglio dell’IRES dal 27,5% al 24%, avvicinando l’aliquota impositiva sul reddito delle società a quella della media UE, nella prospettiva di ridurre la pressione fiscale per le imprese che investono nel futuro e lasciando gli utili in azienda. Inoltre con l’IRI (imposta sul reddito d’impresa) gli imprenditori individuali o i soci di società di persone non applicheranno più il regime di trasparenza previsto dall’articolo 5 del TUIR, poiché la nuova imposta, calcolata con la stessa aliquota prevista ai fini IRES al 24% sarà applicata, con le regole proprie in tema di reddito d’impresa contenute nel capo VI del TUIR, sull’utile prodotto e non distribuito, mentre i redditi diversi dal reddito d’impresa compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva IRPEF.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI SALARIALI 10%: RECUPERARE PRODUTTIVITà

Nella prospettiva di favorire l’incremento di produttività spostando la contrattazione a livello aziendale promuovere l’integrazione sussidiaria con le forme di welfare pubblico (previdenza complementare, sanità integrativa, ecc. ) è stata prevista la Tassazione di vantaggio flat al 10% per i premi salariali legati ad aumenti di produttività aziendale. Il limite del premio cui applicare la detassazione è pari a 3. 000 € e arriva a 4. 000 € nel caso in cui il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sia paritetico, (è possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di utilità sociale) agevolando anche il ricorso a servizi di previdenza complementare, all’assistenza sanitaria, ad assicurazioni contro la non-autosufficienza, a servizi educativi e alla partecipazione azionaria da parte dei dipendenti.

N. B. Si accede tramite contratti aziendali.

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Autotest, prenotazione visite/esami e altri nuovi servizi in Farmacia: quali sono esenti IVA?

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Se una Farmacia effettua prestazioni alternative alla semplice somministrazione di farmaci, proprio come accade in base ad un trend sempre più diffuso, ad esempio mette a disposizione test per le intolleranze alimentari, test per la misurazione della glicemia e simili oppure offre prestazioni sanitarie dentro o fuori dai locali, come funziona il regime IVA? Ecco i chiarimenti forniti sul punto dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E del 12 maggio 2017 per riconoscere le operazioni esenti IVA.

Le farmacie “innovative” dei servizi

Come ormai noto, oggi le nostre Farmacie non si limitano più al comune servizio di somministrazione di farmaci ma forniscono prestazioni sempre più aderenti ai bisogni specifici della persona sotto il duplice profilo della salute e del wellbeing ponendosi come strumenti del SSN (servizio sanitario nazionale) che contribuiscono proattivamente a trasferire l’innovazione al cittadino migliorando la qualità della vita.

In particolare, tra i servizi “alternativi” emergono in primo piano i seguenti:

1) messa a disposizione di operatori socio-sanitari, come infermieri e fisioterapisti, che offrono proprie prestazioni;

2) autoanalisi di prima istanza, ossia prestazioni effettuabili direttamente dal soggetto tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia (misurazione della pressione arteriosa, test per colesterolo, glicemia, eccetera);

3) supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, in base alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri;

4) prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali, con riscossione dei relativi ticket (ossia le quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini) e ritiro dei referti, attività che le farmacie svolgono in nome e per conto dell’azienda ASL, alla quale riversano le somme incassate.

Trattasi, di attività peculiari che hanno sollevato dubbi di natura fiscale (potendo in apparenza sembrare un ibrido tra prestazioni del SSN e prestazioni commerciali) riguardo in particolare all’assoggettabilità ad IVA.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime IVA

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°60/E/2017, ha sul punto messo in evidenza in primis un criterio generale: le prestazioni sanitarie effettuate dalle farmacie sono soggette al regime IVA e all’assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi: l’esenzione IVA ex articolo 10 n°18 DPR 633 1972, è subordinata ad un duplice presupposto:

a) la natura della prestazione: deve trattarsi di diagnosi, cura e riabilitazione;

b) la qualifica del soggetto che la rende: deve essere tassativamente un soggetto abilitato all’esercizio della professione.

Al di fuori delle ipotesi in cui coesistono tali requisiti, è obbligatorio assolvere all’Imposta sul Valore Aggiunto.

Quindi l’Amministrazione Finanziaria ha precisato in sintesi che:

sono esenti da IVA esclusivamente le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione che vengono effettuate da soggetti abilitati all’esercizio della professione;
lo scontrino “parlante”, rappresenta il corretto metodo di certificazione dei corrispettivi.

Prestazioni Farmacie: quelle esenti e quelle non esenti IVA

1) Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari: sono esenti le prestazioni professionali specifiche previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4) del D. Lgs. 3 ottobre 2009, n°153, rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, quando queste sono richieste da un medico o da un pediatra;

2) prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo: ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) del citato Decreto (restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti), siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n°18), del D. P. R. N°633 del 1972 quindi non sarà possibile sottrarsi all’adempimento fiscale;

3) le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello non scontano l’IVA ove prescritti da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico;

4) i servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti erogati dalle farmacie e le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, scontano invece l’imposta ad aliquota ordinaria 3 del D. P. R. N°633 del 1972 solo se queste ultime sono effettuate direttamente dai pazienti tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia.

Certificazione dei corrispettivi

Riguardo alla certificazione dei corrispettivi, le prestazioni rese all’interno delle farmacie possono essere documentate con lo scontrino fiscale “parlante”, che riporta la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario.

N. B. I soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia all’interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.

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Nuovo “Antiriciclaggio” più facile per i professionisti: quando non scatta l’obbligo di segnalazione?

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Come cambiano per i professionisti gli obblighi antiriciclaggio con il Decreto Legislativo 2017 approvato nella seduta n°31 del 24 maggio 2017? Vediamo insieme perché l’organizzazione e la gestione dei protocolli in materia risulterà più semplice e cosa i professionisti, grazie agli esoneri previsti, non dovranno più fare!

Con il Decreto Legislativo Antiriciclaggio 2017 che ha recepito la Direttiva UE 2015/849, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n°31 del 24 maggio 2017, se da un lato sono state delineate disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento delle attività terroristiche, dall’altro è stato previsto un alleggerimento delle incombenze a carico dei professionisti con semplificazioni nella gestione delle procedure, rendendo più facile l’organizzazione e l’osservanza dei protocolli in materia.

N. B. Per scoprire tutte le novità dell’antiriciclaggio approvate in via definitiva dal Governo, leggete subito la nostra guida pratica antiriciclaggio aggiornata al decreto di recepimento della IV Direttiva!

Come noto, il riciclaggio comprende tutte quelle attività di conversione o trasferimento di beni effettuati nella consapevolezza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

E’ questa la ragione fondamentale alla base dell’obbligo prescritto, per i soggetti destinatari, di segnalazione delle operazioni sospette alle Autorità competenti e del divieto di porre in essere tali operazioni prima della segnalazione.

In particolare, è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione e la UIF (L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata istituita presso la Banca d’Italia dal d. Lgs. N. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) avrà l’obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;

Tuttavia, il decreto attuativo della IV Direttiva Europea, approvato negli ultimi giorni, ha previsto, così come richiesto nei pareri depositati in Camera e Senato, per tutti i professionisti:

a) un esonero relativo all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nella fase iniziale delle consulenze in merito alle comunicazioni ricevute dai clienti: i professionisti sarebbero sollevati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (Sos) per le informazioni che ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a questo, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso;

b) una semplificazione degli adempimenti per i professionisti nel caso in cui le operazioni non si qualifichino come operazioni a rischio riciclaggio o finanziamento di operazioni terroristiche: in particolare, la nuova normativa antiriciclaggio prevede per i professionisti l’esonero dall’obbligo di segnalazione delle operazioni entro 30 giorni, eccetto nel caso in cui si tratti di operazione sospetta, per le quali resta l’obbligo di segnalazione entro i termini previsti e prima di effettuare l’operazione.

N. B. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

Attenzione: il provvedimento razionalizza e semplifica il complesso degli adempimenti posti a carico dei soggetti coinvolti nel sistema antiriciclaggio, eliminando formalità e tecnicismi relativi alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, potenzialmente anticompetitivi in quanto eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario.

Per approfondimenti sulla tematica leggete subito la guida pratica per commercialisti dedicata al Vademecum “pocket” antiriciclaggio e la divulgazione per scoprire i punti chiave della riforma Antiriciclaggio!

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Approvato il decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio: guida pratica alle novità per professionisti e aziende

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Quali sono le ultime modifiche della normativa antiriciclaggio approvate in questi giorni dal Consiglio dei Ministri? Leggete subito la nostra guida pratica con tutte le novità che occorre assolutamente conoscere per arrivare preparati e non commettere errori durante la gestione del vostro Business mettendovi al riparo da pesanti sanzioni.  

Con il Decreto Legislativo che ha recepito la direttiva UE 2015/849 in materia di antiriciclaggio, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri nella seduta n°31 del 24 maggio 2017, sono stati previsti in sintesi l’ampliamento dei soggetti coinvolti, alleggerimenti delle incombenze per i professionisti,  modifiche alle sanzioni amministrative e l’istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.

In generale, i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione antiriciclaggio sono:

le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario;
i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio (tra cui tra cui commercialisti, esperti contabili, revisori legali e consulenti del lavoro) o di finanziamento del terrorismo all’unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi.

N. B. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze è l’organismo responsabile dell’elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell’analisi nazionale dei relativi rischi.

Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri

1) E’ stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte” verso le quali devono essere effettuati controlli più approfonditi, contemplando anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15. 000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate, oltre alle alte cariche dello Stato, i ministri e parlamentari, i vertici della magistratura, gli assessori e consiglieri regionali, i parlamentari europei direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere;

2) è stato previsto il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo;

3) sotto il profilo sanzionatorio è stata prevista una sostanziale mitigazione sulla base del principio che la punibilità colpisce i casi di frode e quelli più gravi, così come le violazioni plurime o reiterate;

4) sono state riordinate le sanzioni amministrative con un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni con la possibilità di ottenere la riduzione di un terzo con la richiesta al ministero dell’Economia prima della scadenza del termine per l’impugnazione del decreto che irroga la penalità. Facoltà preclusa, però, per chi se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti;

5) nuova disciplina sui compro oro, con l’istituzione di un registro di operatori professionali;

6) è stato previsto che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non sia effettuata la relativa segnalazione e la UIF (L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia è stata istituita presso la Banca d’Italia dal d. Lgs. N. 231/2007, in conformità di regole e criteri internazionali che prevedono la presenza in ciascuno Stato di una Financial Intelligence Unit (FIU), dotata di piena autonomia operativa e gestionale, con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) avrà l’obbligo di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza;

7) in tema di segnalazioni, cade il termine dei 30 giorni oltre il quale la trasmissione all’UIF si sarebbe considerata tardiva e quindi sanzionabile. Attenzione però, il concetto di ritardo non scompare definitivamente;

8) è stato istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust ed è stata prevista la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali;

9) approvata per i professionisti nella fase iniziale delle consulenze, l’esenzione dalla segnalazione delle operazioni sospette e la semplificazione per degli adempimenti nel caso in cui le operazioni non riguardino operazioni a rischio riciclaggio o finanziamento di operazioni terroristiche;

10) gli obblighi di adeguata verifica della clientela non scatteranno anche per redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale. Niente adeguata verifica ma solo obbligo di identificazione per i tabaccai;

11) confermata l’esclusione dagli obblighi di identificazione della clientela le operazioni effettuate tramite strumenti di pagamento diversi dal contante per il versamento di tributi e sanzioni in favore delle pubbliche amministrazioni o di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità e tramite bollettini prestampati. Occorre a tal fine rispettare una doppia condizione: il bollettino deve riportare i dati in modo da consentire la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato e quest’ultimo non deve consentire in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite;

Per approfondimenti leggete subito la guida pratica per commercialisti dedicata al Vademecum “pocket” antiriciclaggiola divulgazione per scoprire i punti chiave della riforma Antiriciclaggio!

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Estrazione beni da deposito IVA dal 1 aprile 2017: come gestire l’assolvimento dell’imposta? Guida pratica con le istruzioni per l’uso

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Con questa guida pratica esaminiamo come gestire correttamente, a partire dal 1 aprile 2017, l’assolvimento dell’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso di depositi IVA, sulla base dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito della Manovra di Bilancio 2017.

Cos’è e come funziona il deposito IVA

Il deposito IVA è un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e per l’effetto gode di determinate “agevolazioni” dal punto di vista dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

L’obiettivo principale di questo strumento fiscale è quello di differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa è spostato dal momento in cui i beni sono introdotti nel deposito al momento in cui vengono estratti (e non sempre), consentendo alle aziende di ridurre il ricorso al mercato del credito, abbassando a sua volta gli oneri finanziari potenzialmente gravanti sulle stesse.

Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. I beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.
Le operazioni che in base all’articolo 50-bis, comma 4 del D. L. 331/93 possono essere realizzate senza “scontare” l’imposta sono quelle eseguite:

1) mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o dai depositi fiscali;
2) durante la giacenza delle merci nei depositi IVA;
3) mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA.

La riforma del 2017: sintesi

La disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA (articolo 50-bis, Dl 331/1993) è stata incisivamente riformata dal decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (articolo 4, commi 7 e 8, Dl 193/2016).

Nel dettaglio, a decorrere dal 1°aprile 2017:

a) per l’estrazione dei beni dai depositi IVA, non sarà più necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività;

b) tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza e dalla tipologia di beni, sono effettuate senza pagamento dell’IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c);

c) a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito;

d) si potrà continuare a estrarre da un deposito IVA con autofattura (e quindi senza versare l’imposta) i beni che, provenendo da Paesi terzi, sono stati immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso.

I recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n°55/E del 3 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

a) l’individuazione della corretta modalità di estrazione e, quindi, della modalità di assolvimento dell’IVA (versamento diretto o inversione contabile) è collegata all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito;

b) a nulla rilevano le successive cessioni di cui il bene eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito;

c) la base imponibile è comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni;

d) nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’IVA da versare tramite F24, da parte di colui che procede all’estrazione, la base imponibile deve essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni di provenienza italiana introdotti nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione.

Istruzioni estrazione dei beni dai depositi IVA dal 1°aprile 2017

Sulla base delle novità introdotte dalla L. N°225/2016, di conversione del D. L. N. 193/2016, in vigore il 1°aprile 2017 che hanno modificato la precedente disciplina, è stato puntualizzato che:

1) le cessioni di beni con consegna in Stati membri diversi dall’Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono cessioni intracomunitarie per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-bis;

2) tali cessioni rilevano ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale;

3) le cessioni di beni con consegna in Stati non facenti parte dell’Unione Europea costituiscono cessioni all’esportazione, anch’esse rilevanti ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale;

4) per queste ultime operazioni, qualora il cedente sia un soggetto estero, non identificato o stabilito in Italia, i relativi adempimenti possono essere assolti dal gestore del deposito, in veste di rappresentante fiscale cd. “leggero”, ex articolo 50-bis comma 7 DL n°331/1993;

5) per le operazioni di estrazione in esecuzione di atti di utilizzazione o di commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato, per le quali il comma 6 del citato articolo è stato modificato dalla L. N°225/2016, il proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione continuerà ad essere tenuto al pagamento dell’IVA, ma con modalità che dipendono dalla provenienza dei beni precedentemente introdotti nel deposito, che può essere interna, intracomunitaria o extracomunitaria;

N. B. Per i beni di origine nazionale, non si applicherà più il meccanismo del Reverse Charge, essendo previsto il versamento “diretto” dell’imposta da parte del gestore del deposito IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, con divieto di compensazione “orizzontale”. Il versamento dovrà essere effettuato in nome e per conto del proprietario dei beni, il quale documenta l’operazione con autofattura da annotare esclusivamente nel registro degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell’imposta effettuato dal depositario.

6) l’estrazione non darà luogo al pagamento dell’IVA se il proprietario dei beni è un esportatore abituale che decide di avvalersi del plafond disponibile, nel qual caso la dichiarazione d’intento va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica (Risoluzione Agenzia Entrate n°35/E/2017).

Quali sanzioni si applicano?

In caso di mancato versamento dell’imposta si applicherà la sanzione del 30% di cui all’articolo 13 D. Lgs 471/1997 al cui pagamento sarà tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, fermo restando che se l’estrazione sarà effettuata dall’esportatore abituale che abbia presentato la dichiarazione d’intento in assenza dei presupposti troverà applicazione la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei confronti del solo esportatore abituale.

N. B. La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di applicazione dell’imposta sarà valutata ai fini della revoca sia dell’autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia dell’abilitazione a gestire in regime di deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi fiscali e quelli doganali.

Reverse charge intra ed extracomunitario

Occorre evidenziare che per i beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria, anche dal 1°aprile 2017 si applicherà la procedura di inversione contabile in capo al soggetto che estrae e in particolare:

a) beni di origine intracomunitaria: per effetto dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50 bis comma 4 lettera a) DL 331/1993, il comma 6 del citato articolo, anche a seguito della riformulazione operata dalla L. N°225/2016, conferma che il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo all’integrazione della relativa fattura, con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, e all’annotazione della variazione in aumento sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data), sia nel registro degli acquisti (entro il mese successivo a quello dell’estrazione);

b) beni di origine extracomunitaria: per effetto dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50-bis comma 4 lettera b) del DL 331/1993, l’imposta resterà dovuta, anche dal 1°aprile 2017, con il sistema del Reverse Charge. La novità è rappresentata dall’obbligo, del soggetto che procede all’estrazione, di prestare un’idonea garanzia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 38 bis comma 5 DPR 633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione.

Attenzione: il D. M. 23 febbraio 2017, esclude dalla prestazione della garanzia ex articolo 38 bis comma 5 DPR 633/1972, le seguenti categorie di soggetti:

1) i prestatori di garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, come previsto dall’articolo 50 bis comma 4 lettera b) DL n°331/1993 nonché quelli esonerati da tale obbligo in quanto in possesso della certificazione AEO o perché rientrano nella previsione dell’articolo 90 DPR 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);

2) i contribuenti “virtuosi” cioè quei soggetti che cioè soddisfano specifici requisiti di affidabilità (ad esempio regolarità nella presentazione delle dichiarazioni IVA, nell’esecuzione dei relativi versamenti; assenza di avvisi di rettifica o di accertamento riferiti ad emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; assenza di procedimenti penali-tributari).

 

“Bonus pubblicità” per professionisti e imprese: quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco?

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Siete professionisti o aziende e desiderate investire in pubblicità per incrementare il vostro Business? Con la “Manovra bis” arriva l’agevolazione fiscale che vi consentirà di risparmiare notevolmente su spese di placement relative a media anche digitali. Scopriamo “in anteprima” quando e quanto potrete risparmiare sul Fisco!

La Manovra correttiva 2017 (Manovra bis), con un emendamento approvato in Commissione alla Camera e destinato ad approvazione definitiva, da un lato ha previsto con operatività dal 2018 il bonus pubblicità, un vantaggiosissimo credito d’imposta per le spese di pubblicità sostenute da imprese, lavoratori autonomi e professionisti e, dall’altro, ha disciplinato validi incentivi idonei a sostenere il settore dell’editoria consentendo così di incrementarne le entrate finanziarie.

Quando opera il bonus fiscale

Chi deciderà di pubblicizzare la propria azienda o il proprio studio professionale mediante strategiche campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, comprese quindi le campagne pubblicitarie su carta stampata, radio anche digitali e Tv anche web di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente, godrà di un credito d’imposta al 75% – elevato al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative – con l’applicazione di un il tetto massimo stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Informazioni più precise riguardo agli investimenti coperti dal beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo, la documentazione richiesta ed i controlli, saranno dettagliate in un decreto ministeriale attuativo di prossima emanazione.

N. B. Trattasi di un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Attenzione: la spesa in pubblicità a cui si applica il credito dev’essere incrementale rispetto a investimenti analoghi, effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, di una somma pari almeno all’1%.

Come si calcola

Il bonus si applica sull’ammontare della differenza degli investimenti pubblicitari effettuati l’anno precedente sempre sugli stessi mezzi di comunicazione, a condizione come sopra precisato, che gli investimenti incrementali siano almeno dell1%.

Esempio: se nel 2017 l’azienda Gamma ha sostenuto spese pubblicitarie in TV pari a 50. 000 €, per poter godere dell’agevolazione sarà necessario che nel 2018 l’azienda investa 51. 000 €.  Il credito di imposta sarà calcolato sui 1000 € aggiuntivi di spesa applicando l’aliquota agevolata del 75% oppure quella ancora più vantaggiosa del 90% nell’ipotesi in cui l’azienda Gamma fosse una Start-up innovativa, o una microimpresa o una piccola o media impresa.

La manovra prevede anche un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi.

Da quando è attivabile il bonus fiscale

Il credito di imposta sarà usufruibile dal 1° gennaio 2018 e il limite massimo di spesa sarà stabilito con un decreto ad hoc.

Se desiderate:

  • essere assistiti per attivare i bonus pubblicità e tutte le possibili agevolazioni fiscali per massimizzare il vostro risparmio lecito d’imposta;
  • registrare un marchio d’impresa o collettivo;
  • richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets,

 

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