8.1 C
Rome
domenica 19 Gennaio 2025
Home Blog Page 110

Scadenzario tributario: verifica la data entro il quale poter impugnare l’atto notificato e presentare ricorso

0
computo giorni ricorso,ricorso tributario foglio di calcolo gratuito,conteggio giorni presentazione ricorso tributario,sospensione feriale,anno bisestile,Scadenzario ricorso,scadenzario ricorso tributario,calcolo giorni ricorso,

Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 1° agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.

Scadenzario tributario: verifica la data entro il quale poter impugnare l’atto notificato e presentare ricorso

Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 01 agosto al 31 agosto, sia al fatto che l’anno possa essere o meno bisestile.

 

Sospensione feriale: come si calcolano i giorni

Con l’arrivo del mese di agosto scatta la pausa estiva anche per il mondo della giustizia tributaria, come disciplinato dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 742 del 1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali.

Il recente Decreto legge n. 132 del 2014 aveva previsto che la sospensione dei termini feriali decorresse dal 6 al 31 agosto (25 giorni) riducendo il precedente, stabilito dal 1° agosto al 15 settembre (46 giorni). In sede di conversione, l’intervallo temporale è stato modificato e andrà dal 1° al 31 di agosto.

Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica di un atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 agosto. Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, tra il 1° agosto ed il 31 agosto, i termini iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.

Tuttavia la sospensione feriale, in ambito tributario, rileva non solo per ciò che concerne il contenzioso in senso stretto, ma anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili che, fatte alcune eccezioni, possono beneficiare di questo maggior arco temporale. Nella maggior parte dei casi, tale pagamento è riferito al termine per proporre ricorso il quale risulta appunto influenzato dalla sospensione.  Di conseguenza, per esempio, il versamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi beneficia del maggiore termine anche ai fini del pagamento qualora i 60 giorni cadano nel periodo feriale.   In caso di ricorso, la norma prevede che il contribuente debba versare un terzo delle imposte pretese nell’atto, entro il termine per impugnare. Anche per questo adempimento è possibile differire la scadenza oltre il 31 agosto.

Procedimenti esclusi dalla sospensione feriale

In materia tributaria la sospensione feriale opera a tutti gli effetti, non essendo previsti casi di esclusione. Dunque, la sospensione trova applicazione per: la proposizione del ricorso, la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative, le impugnazioni di secondo grado e il ricorso per Cassazione.

 

Anno bisestile

Nel caso di anno bisestile, il computo dei sessanta giorni deve considerare il 29 febbraio. Per tale motivo abbiamo redatto due diverse tabelle.

 

Società tra professionisti (StP) 2017: come avviare e fatturare correttamente

0

Avete in mente di costituire una società tra professionisti? Ecco per voi la guida pratica per avviare con successo la vostra attività, orientarvi sul trattamento fiscale-contabile applicabile e fatturare correttamente!

La società tra professionisti (StP), disciplinata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla  27/2012 e dal DM 34/2013, costituisce una formula strutturata e più flessibile rispetto al classico prototipo dello studio associato, consentendo di aggregare sia soci iscritti a Organi professionali diversi, sia quelli non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti), sia quelli iscritti a professioni protette sia non protette, ed è possibile scegliere, quanto alla specifica forma giuridica  tra  società di persone, di capitali o cooperative (almeno tre soci).

In particolare, se si opta per la start up innovativa, l’esercizio esclusivo dell’attività professionale dei soci deve riguardare sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. E’possibile utilizzare questo modello anche per professioni che rientrano nel sistema ordinistico di quelle protette o sanitarie (medico chirurgo, veterinario, levatore, assistente sanitario visitatore o infermiere professionale, fisioterapista, massoterapista, psicologo) e di maestro di sci.

Attenzione: la StP relativa alla professione forense non può essere costituita da soci non avvocati e troveranno applicazione in tal caso le disposizioni contenute nel d. Lgs. N. 96/2001, in base al quale le società tra avvocati possono costituirsi solo come società regolate dalle norme sulle società in nome collettivo e con attività esclusiva di avvocato.

Step per avviare

1) Stipula dell’atto costitutivo della StP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI del codice civile per la forma societaria prescelta;

2) domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP;

3) domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell’Albo professionale;

4) annotazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Registri ed albi

In base all’articolo 7, D. M. 34/2013 per le StP sussiste l’obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali istituite presso i Registri delle imprese (con una sezione separata per le società di avvocati) e dell’Albo/ Registro dell’Ordine/Collegio professionale al quale sono iscritti i soci professionisti. In caso di StP multidisciplinare è necessaria l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo o Registro dell’attività prevalente.

N. B. Se alla StP viene conferito un incarico professionale, la società deve garantire per iscritto che solo i soci competenti, secondo quanto stabilito dai propri ordini, debbano occuparsene, comunicandolo al cliente, il quale potrà anche scegliere personalmente i soci che dovranno seguire il suo incarico.

Attenzione: Per le StP multidisciplinari si consiglia di evitare di inserire nell’atto costitutivo un’attività professionale prevalente, ma iscrivere la StPa tutti gli albi di appartenenza dei soci per prevenire il verificarsi di anomalie con ripercussioni sulla responsabilità, sebbene in tal caso opererà l’assoggettamento a diversi regimi fiscali.

Trattamento fiscale-contabile StP

Alle società tra professionisti si applica lo stesso regime fiscale e previdenziale previsto per gli studi individuali e associazioni professionali:

a) per le Stp di capitali il reddito viene qualificato come autonomo ex articolo 53, D. P. R. 917/1986, con la differenza che queste società di capitali (ma anche di persone) sono assoggettate al pagamento IRAP;

b) i compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza;

N. B. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le società tra professionisti, producono reddito di impresa ex articoli  6, ultimo comma, e 81 del TUIR, se trattasi di società di persone non semplici, società di capitali e dagli enti commerciali. Ciò determina l’applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa) e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73 dei compensi relativi alle prestazioni rese; il Decreto Legislativo di semplificazione fiscale invece prevede che alle società tra professionisti debba applicarsi il regime delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti e professioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Attenzione: per scoprire la fatturazione corretta per le società di ingegneria leggete la nostra divulgazione dedicata!

c) la tassazione degli utili è analoga a quella prevista per gli studi associati (il trattamento fiscale delle Stp è equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti);

d) quanto all’assoggettabilità a fallimento delle StP, la stessa non risulta normata ma i CdL hanno ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, la StP può accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012, a sua volta modificata dal D. L. 179/2012.

N. B. Risulta in tutti i casi obbligatoria la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale è obbligatoria.

Per avviare con successo la vostra Società tra professionisti o il vostro studio professionale e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale, cliccate qui, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

per chiedere assistenza customizzata sul miglior regime fiscale applicabile, registrare un marchio d’impresa o collettivo oppure valutare la vostra azienda, cliccate qui per ottenere un preventivo su misura!

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!

PER URGENZE

chiamateci al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Omaggi aziendali e campioni gratuiti ai clienti: come emettere fattura e detrarre i costi

0

Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda o i cosiddetti “campioncini”, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Detrarrà sempre le spese del gadget aziendale? Ecco la guida operativa pronta per l’uso!

Quesito

Se un’imprenditore, nell’ambito di una strategia marketing decidesse di regalare a potenziali clienti alcuni beni/prodotti della propria azienda, come dovrà emettere fattura per non commettere errori? Potrà sempre detrarre i relativi costi?

Risposta

Occorre distinguere a seconda che si tratti di cessione di beni omaggio oppure campioni gratuiti di modico valore.

CESSIONE GRATUITA DI BENI oggetto d’impresa

a) Se si esercita rivalsa IVA

La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività esercitata dall’impresa è rilevante ai fini IVA, implicante quindi l’obbligo di emissione della fattura con addebito dell’IVA; ciò significa che il cliente che riceve l’omaggio sarà tenuto al solo pagamento dell’imposta, trattandosi di una “cessione gratuita con esercizio della rivalsa dell’IVA”.

Esercitando la rivalsa nei confronti del cliente che riceve l’omaggio, l’azienda dovrà emettere DDT (documento di trasporto) più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un’ordinaria cessione di beni.

Trattandosi di cessioni gratuite, e quindi per definizione senza pagamento di un corrispettivo, la base imponibile sulla quale applicare l’IVA in base all’articolo 13 del D. P. R. 633/1972 sarà costituita dal prezzo di acquisto oppure dal prezzo di costo dei beni o di beni simili o, in mancanza, dal valore normale, ossia al valore a cui mediamente l’azienda cede quel determinato bene, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

b) Se non si esercita la rivalsa IVA (ipotesi più frequente)

L’azienda che ha regalato il prodotto potrebbe tuttavia anche decidere di non esercitare la rivalsa dell’IVA. In tale ipotesi oltre ad emettere DDT, potrà documentare l’operazione di cessione gratuita attraverso una delle seguenti modalità alternative:

1) fattura omaggio: l’azienda emetterà la fattura “omaggio” con l’applicazione dell’IVA, senza addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18 del D. P. R. 633/1972”;

2) autofattura: l’azienda potrà emettere un’autofattura in un unico esemplare per ciascuna cessione, da annotare nel registro delle fatture emesse con la specificazione “autofattura per omaggi”, oppure un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nell’arco del mese. Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d’affari IVA;

3) registro degli omaggi: infine l’azienda potrà scegliere di annotare cronologicamente su un apposito registro degli omaggi le cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

N. B. Il cessionario (destinatario dell’omaggio), in entrambi questi ultimi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

REGALO DI CAMPIONI GRATUITI

I campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati ex comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 ricadono nell’ambito delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA: ne deriva l’assenza di obbligo da parte dell’azienda cedente di emettere fattura o altro documento comprovante la cessione.

N. B. Tuttavia al momento della consegna di tali beni e al fine di superare la presunzione di cessione è altamente consigliabile emettere un documento di trasporto con causale “omaggio” o un documento analogo al fine di provare l’inerenza dell’acquisto e dimostrare l’effettiva consegna dei beni  scongiurando così quindi eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa si può optare per la tenuta di un registro degli omaggi dove annotare la cessione di qualunque bene ceduto in omaggio.

Detraibilità delle spese omaggi

Gli omaggi a clienti o fornitori di beni che rientrano in quelli dell’attività propria dell’impresa, “non costituiscono spese di rappresentanza” (Circolare Agenzia Entrate n. 188/E/1998). Quindi:

l’I. V. A. Assolta all’atto dell’acquisto è detraibile (l’impresa non conosce, al momento dell’acquisto, la destinazione futura del bene);
la cessione gratuita è imponibile I. V. A. Indipendentemente dal costo unitario dei beni (ex articolo 2, comma 2, n. 4, del D. P. R. N. 633/72). Resta ferma la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

La rivalsa dell’I. V. A. Addebitata in fattura non è obbligatoria (ex articolo 18, D. P. R. N. 633/72) quindi se l’azienda decide di non esercitarla, come spesso accade, l’I. V. A. Rimane a carico della stessa e costituisce anche in questo caso un costo indeducibile (ex articolo 99, comma 1, T. U. I. R. ).

 

Se desiderate:

ricevere assistenza specializzata in materia di IVA;
registrare un marchio d’impresa o collettivo;
avviare con successo la vostra attività;
scegliere il regime fiscale più conveniente;
richiedere assistenza customizzata in intangible assets;
attivare la nostra contabilità in Cloud attiva in tutta Italia;

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui!

vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!  

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Degustazione vini e bottiglie omaggio: quando si paga l’IVA?

0

Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota?

Quesito

Un imprenditore vitivinicolo per promuovere e pubblicizzare i propri vini in occasione di una fiera, organizza un evento marketing indoor di degustazioni gratuite in cantina e distribuzione di bottiglie in omaggio. In quali casi si applicherà l’IVA e con quale aliquota?

Risposta

DEGUSTAZIONI

Per degustazione si intende quel procedimento tecnico finalizzato a determinare in maniera per quanto possibile oggettiva le caratteristiche organolettiche di un vino, a valutarne la qualità ovvero a stabilirne gli eventuali difetti e si articola in tre distinte fasi di analisi sensoriale: analisi visiva, olfattiva e gustativa.

Quando le degustazioni vengono offerte gratuitamente esse sono semplici assaggi quindi non vanno considerati commerciabili (come invece ad esempio accade in relazione alla vendita di una confezione di vino): esse non costituiscono fiscalmente cessione di beni, ma la loro natura è di prestazione di servizi, quindi vanno inquadrati nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, ex articolo 3 del D. P. R. 633/1972. Ciò significa che saranno soggette ad IVA qualora il valore unitario non sia inferiore a € 25,81. Troverà applicazione l’aliquota agevolata al 10% che opera in caso di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui i clienti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzata (n. 121, della tabella A, parte III, allegata al D. P. R. N. 633/1972 e Ris. N. 380292/E del 25 febbraio 1980).

BOTTIGLIE IN REGALO

A differenza delle degustazioni, la consegna gratuita delle bottiglie di vino potrebbe rientrare in un’operazione commerciale, essendo la bottiglia una delle forme di confezionamento normalmente utilizzate.

In principio ricavabile dal comma 3, lettera d), dell’articolo 2, del Dpr. N°633/72 prevede l’imponibilità di tutte le cessioni gratuite (autoconsumi), la cui produzione o commercio rientra nell’attività tipica dell’impresa, che sconteranno l’IVA, tranne che le “cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”. Sostanzialmente la differenza tra gli omaggi e le campionature gratuite è che i primi mirano alla promozione dell’immagine generale dell’azienda e i secondi alla conoscenza del prodotto al fine di implementarne le vendite.

Ne consegue che la cessione gratuita di bottiglie rappresenta in sé un’operazione assoggettata ad IVA salvo che le bottiglie non diventino un campione gratuito regolarmente contrassegnato e di valore esiguo.

Attenzione: quanto al modico valore la Risoluzione del 30/07/1991 n. 430288 del Ministero delle Finanze (Tasse e Imposte Indirette sugli Affari)  indica che “nella pratica applicazione, deve farsi riferimento agli usi commerciali (irrilevante quindi anche il riferimento al limite quantitativo di € 50 previsto dall’articolo 2 comma 2 n°4) DPR n°633/1972 previsto per la detraibilità dell’IVA sugli acquisti, ma riferito a beni estranei all’attività produttiva e commerciale dell’impresa) restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i beni di valore significativo”. Anche la quantità di prodotti indicati è significativa: in caso di vino una campionatura gratuita non possono che essere due, tre bottiglie per tipo, non di più.

Soluzione

A) L’imprenditore non pagherà l’IVA se per le degustazioni il valore normale di ogni assaggio risulti inferiore a € 25,81 e le bottiglie regalate abbiano i requisiti di campione gratuito;

B) l’IVA sarà invece dovuta: al 10% se l’assaggio supera l’importo sopra indicato e al 22% per le bottiglie di vino che non sono di modico valore e non appositamente contrassegnate.

 

ATTENZIONE: per scoprire subito come fatturare in questi casi, leggete la nostra guida dedicata alla fatturazione di regali aziendali e campioni gratuiti ai clienti!

 

SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO

Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite il marchio collettivo, il nuovo Trend nella ristorazione;
Guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico.

 

Se desiderate:

registrare un marchio d’impresa o collettivo;

avviare con successo la vostra attività;
scegliere il regime fiscale più conveniente;
richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;
attivare la nostra contabilità in Cloud presente in tutta Italia;

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui! Vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!  

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Novità settore BIO: “salto di qualità” per produttori e consumatori con il Decreto controlli

0

Il 16 giugno 2017 è stato approvato lo schema del decreto legislativo per i Controlli nel biologico: vediamo insieme quali saranno le principali novità nel settore che consentiranno alle imprese di incrementare la competitività aumentando al contempo la tutela dei consumatori e qual è il brand ideale nel mondo BIO!

In  data 16 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, realizzando un proficuo aggiornamento della disciplina finora vigente, con un restyling anche sulla base delle leggi europee: via quindi all’iter che condurrà all’approvazione definitiva di una normativa che mira in sintesi ad unificare e semplificare in un unico testo la materia dei controlli sulla produzione agricola biologica, delineando un sistema più forte, sicuro e trasparente diretto ad implementare la protezione del consumatore potenziandone i profili sanzionatori, incrementando anche la tutela del commercio e della concorrenza e rendendo più chiari i rapporti tra controllori e controllati, in modo da rafforzare la credibilità e la correttezza di un settore assolutamente strategico.

N. B. Il Decreto “Martina” conferma che il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) è l’autorità competente per l’organizzazione dei controlli che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati;

Alla base di questo interessante percorso legislativo, la consapevolezza che l’Italia è leader in Europa  nel settore biologico per la percentuale di operatori e crescita progressiva di superfici coltivate a “BIO”.

Per scoprire subito come aprire la vostra attività di agricoltura biologica leggete subito la nostra guida pratica per avviare e gestire un’azienda agricola Bio e per risparmiare sul Fisco cliccate sulla nostra divulgazione dedicata a come scegliere il regime fiscale più conveniente per la vostra impresa BIO!

Le principali novità del Decreto “Controlli BIO”

A) MAGGIORI CONTROLLI

L’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all’esercizio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l’attività degli organismi;
al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre all’attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo;
le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l’attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competenza.

B) EVITARE IL CONFLITTO DI INTERESSI TRA CONTROLLORI E CONTROLLATI

1) Con l’obbiettivo di potenziare la leale concorrenza e neutralizzare i conflitti di interesse degli organismi di controllo, è stato previsto che:

gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie degli organismi di controllo; 
gli organismi di controllo non possono controllare per più di 5 anni lo stesso operatore;
gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e competenza delle risorse umane impiegate;

2) nuovi obblighi di comportamento degli organismi di controllo, che discendono dai principi di trasparenza e correttezza e conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, con funzioni deterrenti.

C) BANCA DATI CONTRO LE FRODI
E’ prevista l’istituzione di una banca dati pubblica per rendere trasparenti tutte le transazioni commerciali del settore biologico, consentendo la maggiore tempestività dell’azione antifrode e ispessendo così la customer satisfaction.

ATTENZIONE: trattasi di una normativa che “va a nozze” con un brand ideale per il settore biologico: il marchio collettivo. Per saperne di più cliccate subito sulla la nostra guida pratica con Business Plan per creare un marchio collettivo per alimenti BIO e la nostra divulgazione dedicata al Brand ideale per vini BIO!

 

SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE AGROALIMENTARE ed ENOGASTRONOMICO BIO!

a) Marchio collettivo geografico (MCG) istruzioni per l’uso e guida al risparmio lecito d’imposta;

b) Marchio collettivo per il Made in Italy arriva in Parlamento;

c) Guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico;

d) Perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.

 

 

 

Se desiderate:

registrare un marchio d’impresa o collettivo e richiedere assistenza tributaria specializzata in intangible assets;
avviare con successo la vostra azienda biologica o il vostro ristorante e attivare la nostra contabilità in cloud,

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui!

vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!  

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Sale giochi in vendita: guida pratica al trasferimento delle aziende SLOT e VIDEOLOTTERY

0

Siete gestori di giochi d’azzardo e a seguito dei rincari fiscali introdotti dalla “Manovrina” state pensando di cedere ad altri la vostra azienda? Seguite questa guida per scoprire le modalità alternative per farlo e misurarne la convenienza fiscale!  

Come noto, con la Manovra bis (Dl 50/2017) è stato previsto un incremento della tassazione a carico del settore dei giochi d’azzardo (in particolare il rialzo dal 17,5% al 19% il PREU  – prelievo erariale unico – sulle new slot e dal 5,5% al 6% quello sulle Videolottery, la necessità incessante di investire capitali ingenti per la sostituzione di apparecchi obsolescenti con l’avvento delle nuove slot “da remoto” nonché il taglio del 30% degli apparecchi) che ha indotto diversi operatori di SLOT e VLT a valutare oculatamente l’opportunità di mettere sul mercato la propria azienda per salvarne il patrimonio e poi buttarsi magari in una nuova attività imprenditoriale.

Risulta a tal proposito sempre più frequente la tendenza degli operatori del settore a trasferire le proprie aziende in favore di grandi e strutturati concessionari di rete, predisposti ad investire, consolidare ed accrescere il proprio posizionamento sul mercato.

Info utili per i potenziali acquirenti: per scoprire come funziona l’IVA nei rapporti negoziali relativi alle Slot, leggete la nostra guida dedicata all’IVA in materia di giochi e scommesse!

Come fare per trasferire l’azienda

Se siete interessati a questa possibilità, potrete scegliere essenzialmente tra due modalità alternative per “vendere” (con le relative sottotipologie):

A) LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE DELLE QUOTE DI CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETà DI GESTIONE

Trattasi dell’operazione più complessa (rispetto alle successive), determinante il trasferimento della titolarità delle società, comprensiva di tutte le poste patrimoniali attive e passive, in capo al cessionario con un corrispettivo determinato dal valore attribuito all’azienda (sostanzialmente relativo ai beni immobilizzati ed all’avviamento) aumentato delle attività a breve (fondi cassa e crediti) e diminuito delle passività esistenti alla data del trasferimento (fornitori, concessionari di riferimento, banche erario, etc). Dal punto di vista fiscale il cedente assoggetterà a tassazione il reddito da capitale derivato dal delta tra il corrispettivo di cessione ed il valore nominale delle quote, con una aliquota differenziata a seconda della natura qualificata (49,72) o no (26%) della partecipazione partecipazioni.

Attenzione: approfittate di questi ultimi giorni per ridurre o azzerare i plusvalori generati dalla cessione di quote attraverso una vantaggiosissima liquidazione detassata!  Per attivare subito l’affrancamento cliccate sulla nostra guida dedicata alla rivalutazione con tutte le FAQ per chiarire i vostri dubbi.

Scegliete la semplicità e la convenienza della cessione di quote di Srl  dal commercialista: leggete la nostra guida dedicata alla cessione di quote di Srl senza notaio!

B) LA CESSIONE DELL’AZIENDA O DI UN RAMO DI ESSA trasferendola totalmente o parzialmente a terzi.

Le nostre guide.

Cessione e conferimento di azienda 2017 a confronto per misurare il risparmio d’imposta;
Istruzioni in pillole tassazione della cessione di ramo d’azienda.

ATTENZIONE: in entrambi i casi (sia cessione di quote che di azienda) risulta imprescindibile ai fini di una proficua trattativa, la valutazione dell’azienda, che presuppone una approfondita analisi attraverso “due diligence” di tutti i componenti economici e patrimoniali della stessa e dei contratti e dei rapporti commerciali esistenti.

“In una trattativa di acquisizione e/o di cessione, avere a disposizione sia un certo tipo di informazioni che la corretta chiave di lettura delle stesse in tempi utili, consente di determinare il giusto valore economico e tutelare i propri investimenti”.  Dott. Alessio Ferretti

Per scoprite ora il nostro portale dedicato alla DUE DILIGENCE, cliccate qui!

N. B. Preliminarmente risulta altamente consigliato agli operatori di sottoscrivere, ad avvio della trattativa, un dettagliato accordo di riservatezza (Nda cioè non-disclosure agreement, per evitare il rischio di diffusione di dati e notizie riservate. Una volta definito il valore si procederà alla stesura del relativo preliminare di cessione, contenente anche modalità e termini del trasferimento, oltre che le opportune clausole a tutela dei contraenti.

 

Per pianificare con successo le vostre operazioni di cessione di quote, cessione e conferimento di azienda o di ramo di azienda individuando, dietro mandato, anche potenziali acquirenti, nonché valutarne correttamente la convenienza fiscale con assistenza contrattuale e tributaria step by step, e per affrancare, se siete ancora in termini, i plusvalori delle quote sociali,

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui  cliccate qui,

vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!  

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

Siamo esperti in due diligence fiscale, contabile, finanziaria, legale e del lavoro, i nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Vini BIO: qual è il brand ideale? Scoprite l’eccellenza del marchio collettivo, il nuovo trend nella ristorazione

0

Qual è il brand che assicurerebbe a ristoratori e commercianti di moltiplicare esponenzialmente la vendita di vini bio? Leggete attentamente queste preziose news per incrementare subito il volume dei vostri affari e sbaragliare la concorrenza con una carta dei vini vincente!

Da recenti statistiche risulta che le coltivazioni BIO stanno registrando una velocizzazione anche nel mondo vitivinicolo, al punto che sul mercato l’Italia ha finora venduto più del 65% della sua produzione BIO all’estero e che dal 2005, le vendite di vino prodotto con uve bio è cresciuto del 90%.

Ma il biologico sta diventando anche uno status-symbol etico imprenditoriale. Perchè?

All’interessante volume di affari, si associa il mutato atteggiamento dei consumatori verso questo tipo di prodotto: nonostante la congiuntura economica attuale, il biologico non rappresenta più una moda elitaria ma una realtà quasi strutturale in continua ed incessante crescita tra le famiglie che sono disposte a pagare un prezzo un po’ più alto in cambio di un prodotto ottimo, sicuro, certificato e tracciabile nella consapevolezza di contribuire ad un’economia più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

 

Vinitaly 2017: il successo del biologico

I vini BIO hanno riscosso un enorme successo anche in occasione del Vinitaly 2017, attraverso il “Vinitalybio”, il salone dedicato al vino biologico certificato prodotto in Italia e all’estero, organizzato in collaborazione con FEDERBIO – Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, che ha rappresentato un ottimo palcoscenico, mediante  stand, sessioni di degustazioni guidate ed allestimento di enoteche BIO,  per dare visibilità al prestigio del biologico ed anche alle aziende del settore che hanno così avuto l’opportunità di distinguersi in modo unico.

 

Cos’è un vino BIO e perché sceglierlo?

Il vino biologico è disciplinato da un Regolamento Europeo (regolamento esecutivo UE 203/2012) che ha definito lo standard per le modalità di vinificazione: un vino sarà biologico se prodotto da uve biologiche coltivate senza l’utilizzo di sostanze chimiche come concimi, diserbati e pesticidi e senza utilizzo di organismi geneticamente modificati e se la vinificazione avviene solo con procedimenti autorizzati dal regolamento europeo. Le principali restrizioni per il produttore di vini biologici riguardano l’utilizzo di coadiuvanti alla fase di vinificazione, circa la metà delle produzioni normali, e il limite massimo di solforosa totale, posto a 100mg/l per i vini rossi e 150 mg/l per i vini bianchi. Verificate queste condizioni il produttore riceve una certificazione di conformità.

La differenza sostanziale per il consumatore finale tra vino tradizionale e biologico, sulla base della quale sta cambiando il trend delle produzioni, è che i vini biologici hanno indubbiamente un valore aggiunto: non contengono sostanze chimiche ma sono ricchi di diverse sostanze utili per l’organismo umano come ad esempio il resveratrolo che numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato essere un protettivo per il sistema cardiocircolatori e inoltre rispettano e salvaguardano l’ambiente.

Ecco perché sempre più imprenditori del settore si stanno lanciando nella commercializzazione di vini bio, sinonimo di qualità, genuinità, eco-compatibilità e tutela per la salute del consumatore e dell’agricoltore.

 

La normativa

La normativa specifica di riferimento per la vinificazione BIO è contenuta nel nuovo Regolamento Europeo del 2012 approvata dal Comitato per la regolamentazione sull’Agricoltura Biologica dell’Unione Europea (SCOF – Standing Committee on Organic Farming) che oltre a regolare tutte le tecniche di vinificazione biologica, consente finalmente di confezionare i vini dichiarando in etichetta “vino biologico” e non più “vino da uve biologiche” e la possibilità di utilizzare il logo europeo che identifica il prodotto biologico in tutto il mondo.

 

Il trend nella ristorazione: stilare una carta dei vini vincente

Non tutti sanno che per creare una carta dei vini vincente, moltissimi ristoratori propongono tra le novità accattivanti vini bio (inserendo anche referenze extra regionali), fermo restando che ciò contribuisce anche a migliorare, secondo recenti statistiche, l’immagine del locale.

Per un ristorante sarà infatti importantissimo, selezionare al meglio i Vini della propria area in abbinamento alle pietanze locali ricercando, originalità esclusività, senza mai dimenticare la qualità che raggiunge elevati livelli proprio nelle mescite dei vini biologici, biodinamici o naturali in Carta (che si consiglia di esporre all’estendo un’apposita area dedicata all’enoteca), ideali anche per vegetariani, celiaci e soggetti allergici.

 

Come fare per incrementare le vostre vendite

Dati certi evidenziano che chi non acquista vini bio (circa il 24%) lo fa perché mancherebbero sufficienti informazioni sul prodotto. La soluzione per eccellenza? Il marchio collettivo! E questo il mercato lo sta comprendendo molto bene dato che recentemente è in primo piano la tendenza in ambito europeo di valorizzare le produzioni biologiche, attraverso l’impiego di marchi collettivi segnando una nuova frontiera nell’evoluzione della concorrenza all’interno dello scenario Bio: la ragione è molto semplice, trattasi di un brand che fornisce “nuova identità” al prodotto, garantisce un elevato livello qualitativo ed inspessisce la tutela del consumatore. Ciò consentirebbe di arrestare il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali e sviluppare la fidelizzazione nell’acquisto.

Chi dunque ha finora diffidato di un vino biologico, con brand di questo tipo avrebbe chiara l’identificazione del prodotto con un “pacchetto” completo di informazioni, attraverso la rintracciabilità delle materie prime e delle aree geografiche di provenienza, aumentando la predisposizione alla degustazione ed all’acquisto.

 

ALTRE INFO UTILI NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE.

Volete scoprire come risparmiare fiscalmente sull’acquisto di tartufi e fatturare correttamente?  Leggete ora la nostra guida fiscale tartufi 2017 per ristoratori, commercianti e raccoglitori occasionali;
Volete sapere come evitare e difendervi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate? Ecco per voi la nostra guida fiscale per ristoranti e trattorie!

Se desiderate:

registrare un marchio d’impresa o collettivo e richiedere assistenza tributaria specializzata in intangible assets;
avviare con successo la vostra azienda biologica o il vostro ristorante e attivare la nostra contabilità in cloud,

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui!

oppure chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Marchio collettivo per alimenti BIO: perchè sceglierlo e guida pratica al Business Plan

0

Avete deciso di progettare un marchio collettivo nel settore BIO per allinearvi con successo alle nuove tendenze del mercato e realizzare introiti elevatissimi per altrettanto elevati risparmi fiscali? Vi spieghiamo subito come fare con la nostra guida pratica!   

Perché creare e registrare un marchio collettivo nel settore BIO?

Recentemente è in primo piano la tendenza in ambito europeo di valorizzare le produzioni biologiche, attraverso l’impiego di marchi collettivi, segnando una nuova frontiera nell’evoluzione della concorrenza all’interno dello scenario Bio: la ragione è molto semplice, trattasi di un brand che fornisce “nuova identità” al prodotto, garantisce un elevato livello qualitativo ed inspessisce la tutela del consumatore.

La potenzialità del business legato all’utilizzo di un marchio collettivo “Bio” è evidente se si considera che, stando alle attuali statistiche del trend alimentare in Italia, sono in crescita le famiglie disposte a pagare un prezzo più alto per un prodotto agroalimentare che sia sano, sicuro, certificato e tracciabile, al punto che circa il 45% degli italiani acquista periodicamente prodotti biologici. In particolare il boom è stato raggiunto dall’ acquisto di prodotti di pane, riso e sostituti con un aumento del 73%, gli omogeneizzati del 23% e l’ortofrutta dell’11%.

L’agricoltura biologica può infatti contribuire a risolvere o alleviare problematiche di salute legate ad intolleranze o allergie alimentari, migliorando la qualità della vita oltre a incoraggiare modelli eco-compatibili tipici di un’economia più sostenibile riducendo l’impatto dell’inquinamento rispetto al singolo ciclo di produzione.

E quale brand è in grado di racchiudere tutte queste caratteristiche e garanzie anche dal punto di vista della sicurezza dei processi produttivi, più del marchio collettivo?

N. B. Tale marchio conferirebbe “identità” al prodotto, sia attraverso la rintracciabilità delle materie prime, sia attraverso la valorizzazione delle aree geografiche di provenienza,  arrestando così, il processo di standardizzazione nel quale sono oggi coinvolti i prodotti biologici nazionali e sviluppando la fidelizzazione nell’acquisto.

La soluzione perfetta

E’ questo il motivo per il quale molti Paesi dell’UE hanno deciso di differenziare il proprio prodotto biologico tramite l’applicazione di marchi collettivi che, anche in Italia, consentono alle imprese biologiche di:

accrescere la visibilità sul mercato delle aziende italiane;
valorizzare il made in Italy;
essere competitive nei confronti delle altre produzioni estere;
posizionarsi su specifiche nicchie di consumo. Certificare il valore aggiunto alla qualità del prodotto;
tutelare maggiormente i consumatori;
ottenere enormi sgravi fiscali ed incentivi finanziari.

Come realizzare il vostro marchio collettivo

1) A livello di marketing: effettuare un’analisi SWOT (analisi dei punti di forza/debolezza, vincoli/opportunità) per acquisire  informazioni fondamentali per la definizione di linee strategiche ed azioni di intervento mirate alla valorizzazione della produttività,  potenziamento della qualità e commerciale;

2) sotto il profilo giuridico/commerciale, definire:

un organismo di gestione, ossia il titolare del marchio;
un regolamento d’uso e disciplinare di produzione, che specifichino la descrizione delle caratteristiche del prodotto/i e delle particolarità che lo contraddistinguono e le modalità di lavorazione;
i punti critici del processo in cui attivare forme di autocontrollo e controllo;
un organismo di controllo esterno;
delle procedure di omologazione e delle procedure di controllo.

Attenzione: nel caso poi in cui il titolare del marchio sia un ente pubblico (marchi collettivi pubblici), è necessario prevedere la costituzione di una legge istitutiva del marchio; un regolamento d’uso del marchio, riportante le nome che tutelano l’uso del marchio collettivo

Per scoprire come aprire la vostra azienda bio e come risparmiare sul Fisco, leggete subito le nostre guide dedicate a: 

a) come avviare la vostra impresa agricola biologica

b)  come scegliere il regime fiscale più conveniente.

 

SCOPRITE LE ALTRE NOVITA’ E INFO STRATEGICHE PER IL VOSTRO BUSINESS NEL SETTORE AGROALIMENTARE!

Marchio collettivo geografico (MCG) istruzioni per l’uso e guida al risparmio lecito d’imposta;
Marchio collettivo per il Made in Italy arriva in Parlamento;
Guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico;
Perchè il marchio collettivo è vincente sul mercato.

Se desiderate:

registrare un marchio d’impresa o collettivo;
avviare con successo la vostra azienda biologica;
richiedere assistenza tributaria specializzata e customizzata in intangible assets;
attivare la nostra contabilità in Cloud presente in tutta Italia;

ottenendo un preventivo su misura, cliccate qui!

vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!  

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Servizi di Catering: guida pratica per fatturare con IVA agevolata

0

Un ristorante fornisce un servizio di catering in occasione di una cerimonia privata. Come dovrà gestire il buffet per poter fatturare al cliente finale con aliquota IVA agevolata, conseguendo così un grosso risparmio fiscale e moltiplicando la propria competitività sul mercato?

Quesito

Un ristorante fornisce un servizio di catering in occasione di una cerimonia privata. Come dovrà gestire il buffet per poter fatturare al cliente finale con aliquota IVA agevolata, conseguendo così un grosso risparmio fiscale e moltiplicando la propria competitività sul mercato?

Analisi del caso

In primis occorre distinguere il catering dalla commercializzazione di beni che ricorre invece nel caso della vendita in chioschi di ristorazione o nei cinema, dove i pasti caldi sono standardizzati.

Il catering, dall’inglese “to cater” cioè ristorazione, riguarda tutte le attività legate alla fornitura di alimenti e bevande nell’ambito di grandi eventi, come meeting, cerimonie, ecc. Il cui tratto caratterizzante è quello di provvedere al cibo e alle bevande al di fuori del luogo in cui vengono cucinati.

Il moderno servizio di catering fornito dal ristorante, con le annesse varianti relative alle modalità di preparazione, consegna, presentazione delle pietanze, composizione del menù e scelta delle bevande da abbinare ai cibi, prevede anche la messa a disposizione di stoviglie, posate, tavoli e personale di servizio, dunque trattasi in sostanza del cosiddetto “banqueting” (il derivato inglese banqueter indica il commensale, il banchettante) che comprende tutte le operazioni di presentazione e allestimento. Nell’uso comune infatti i due termini si sono fusi e vengono utilizzati come sinonimi.

In particolare, per individuare correttamente l’aliquota IVA applicabile, occorre far riferimento all’articolo 3, comma 2, n°4, del DPR 633/72 che qualifica la somministrazione di alimenti e bevande come prestazioni di servizi, dunque, riferendosi alla Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l’aliquota applicabile è del 10%.

Le condizioni richieste a tal fine sono essenzialmente due:

la somministrazione di buffet e rinfreschi deve svolgersi dentro o fuori dal pubblico esercizio;
prodotti, personale ed attrezzatura devono rientrare tra quelli forniti dall’azienda.

Attenzione: nell’ipotesi in cui difettino tali requisiti e ci si limiti ad una cessione di beni, l’aliquota applicata sarà quella dei beni oggetto di vendita.

N. B. Le sentenze del 2011 della Corte di Giustizia CE, sezione III, nr. C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, hanno puntualizzato che la derrata alimentata, se preparata e consumata in loco con le attrezzature a disposizione del produttore stesso, non si configura come “catering, quindi prestazione di servizio”, ma come “cessione di beni”.

Quanto esposto trova una conferma più risalente nella la risoluzione 107/E del 1998 fornita dall’Agenzia delle Entrate, in merito ai “piatti da asporto”, cioè quelli consumati al momento, rispetto ai quali l’Amministrazione finanziaria precisa che  “stante la relativa natura composita (minestre, zuppe, paste alimentari cotte, con carne e senza carne, etc. ) l’aliquota IVA applicabile deve di volta in volta essere individuata a seconda delle componenti che costituiscono i pasti stessi e che qualificano la preparazione alimentare consentendo di individuarne la relativa classifica doganale e la eventuale corrispondente voce della Tabella A allegata al D. P. R. N. 633 del 1972. ”

Soluzione

Il ristoratore che ha fornito il servizio di catering potrà fatturare al cliente finale con aliquota agevolata al 10% a condizione che il servizio di buffet venga effettuato con prodotti di proprietà dell’azienda, nonché con personale e attrezzatura (tavoli, sedie, ecc) della stessa oltre alle connesse attività di presentazione ed allestimento, ma non come mero servizio standardizzato limitato allo sola preparazione delle pietanze, estraneo cioè a qualsiasi indicazione da parte del cliente (perché in tal caso verrebbero meno le caratteristiche peculiari che giustificano il risparmio lecito d’imposta).

ALTRE INFO UTILI NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE.

Volete valorizzare il vostro business distinguendovi sul mercato della ristorazione per qualità e garanzia? Scegliete il marchio collettivo! Leggete subito la nostra guida all’uso del marchio collettivo nel mondo enogastronomico;
Volete scoprire come risparmiare fiscalmente sull’acquisto di tartufi e fatturare correttamente? Leggete ora la nostra guida fiscale tartufi 2017 per ristoratori, commercianti e raccoglitori occasionali;
Siamo leader in Italia per assistenza aziendale alla ristorazione con oltre 40 anni di esperienza! Scegliete la nostra assistenza professionale per avvio, acquisto attività, gestione e costi;
Volete scoprire come evitare e difendervi dai controlli dell’Agenzia delle Entrate? Ecco per voi la nostra guida fiscale per ristoranti e trattorie!

 

Per avviare con successo la vostra attività nella ristorazione e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale, cliccate qui, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!

Per chiedere assistenza customizzata sul miglior regime fiscale applicabile, registrare un marchio d’impresa o collettivo oppure valutare la vostra azienda, cliccate qui per ottenere un preventivo su misura!

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800.19.27.52 !

I nostri esperti vi aspettano per assistervi in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Azienda agricola Bio 2017: come avviarla e gestirla. Guida pratica con le istruzioni specifiche

0

Avete in mente di aprire un’impresa agricola Bio? Ecco pronta per l’uso la guida operativa che vi consentirà di avviare subito la vostra attività e mettere in pratica le vostre idee!   

Con il “ritorno alla terra” determinato dall’attuale congiuntura economica, sono molti i giovani che focalizzano le loro idee imprenditoriali nel settore dell’agricoltura e lo “rivisitano” in una chiave gestionale del tutto nuova e diversificata, sotto forma di start up innovative incentrate su nuovi metodi di produzione, e-commerce agroalimentare e coltivazioni bio.

Perché aprire un’azienda agricola biologica?

In primis, stando alle attuali statistiche del trend alimentare in Italia, sono in crescita le famiglie disposte a pagare un prezzo più alto per un prodotto agroalimentare che sia sano, sicuro, certificato e tracciabile, tutte caratteristiche racchiuse in un cibo bio, al punto che circa il 45% degli italiani acquista periodicamente prodotti biologici. In particolare il boom è stato raggiunto dall’acquisto di prodotti di pane, riso e sostituti con un aumento del 73%, gli omogeneizzati del 23% e l’ortofrutta dell’11%. L’agricoltura biologica può infatti contribuire a risolvere o alleviare problematiche di salute legate ad intolleranze o allergie alimentari, migliorando la qualità della vita oltre a incoraggiare modelli eco-compatibili tipici di un’economia più sostenibile riducendo l’impatto dell’inquinamento rispetto al singolo ciclo di produzione.  

Come aprire la vostra azienda Bio:

Step fondamentali

1) Progettare la propria idea imprenditoriale analizzando il mercato su cui si punta quindi studiando la domanda e offerta nel settore per individuare quali tipi di prodotti agroalimentari sono più richiesti e la rete clienti del prodotto che si offre (nicchia di riferimento), nonché documentarsi sui costi e processi di produzione;

2) avere la qualifica di IAP, imprenditore agricolo professionale (D. Lgs. N. 99 del 29 marzo 2004 successivamente modificato dal D. Lgs. N. 101/2005) cioè colui che possiede conoscenze e competenze professionali nel settore agricolo, i cui requisiti devono essere certificati dalle regioni. Per ottenere l’attestazione di I. A. P. I requisiti richiesti sono:

a) conoscenze e competenze professionali:

diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, Diploma Universitario nelle stesse aree oppure, aver conseguito un Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario;
esercitare l’attività agricola da almeno 3 anni prima di presentare la domanda di riconoscimento IAP in qualità di titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo;
aver frequentato corsi di formazione professionale in Agricoltura, la cui durata e frequenza è variabile da regione a regione.

b) l’attività agricola deve essere esercitata per almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (25% nelle zone svantaggiate) dichiarato ai fini fiscali con la dichiarazione dei redditi Unico o modello 730.

N. B. Mancano ad oggi uno o più requisiti sopra indicati ma volete realizzare subito il vostro progetto? In tal caso il soggetto interessato potrà comunque presentare la domanda per diventare IAP alla Provincia competente ed entro 2 anni (periodo ulteriormente prorogabile di altri 2 anni, al verificarsi di condizioni avverse nella coltivazione, come ad esempio calamità naturali o atmosferiche) completare tutti i requisiti richiesti.

3) Aprire la partita IVA 

Per aprire la Partita IVA attualmente è sufficiente la Comunicazione Unica, che consente di assolvere a tutti gli adempimenti di attribuzione numero partita IVA dell’Agenzia delle Entrate, apertura posizione INPS e INAIL e iscrizione alla Camera di Commercio, con un’unica procedura online e occorrerà provvedere al pagamento del diritto camerale annuale.

STEP SPECIFICI PER LA COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI

A) Essere associati o convenzionati ad un organismo di controllo riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (vedi Elenco organismi controllo produzioni biologiche);

B) definire la porzione della propria azienda da destinare all’agricoltura biologica la quale dovrà rispettare determinati parametri in primis la delimitazione e la separazione dell’unità produttiva dal resto dell’azienda attraverso l’uso di siepi o filari, impossibilità di coltivare prodotti uguali sia nella parte biologica che non biologica;

C) effettuare una Notifica al Ministero, utilizzando l’apposito modulo rilasciato dagli Organismi di certificazione o dagli enti pubblici, nel quale vanno indicati i dati aziendali;

D) presentata la Notifica all’organismo di controllo preposto, una copia va inviata al Ministero.

N. B. In caso di successive variazioni aziendali, occorre, presentare una nuova notifica.

E) dopo la presentazione della Notifica al Ministero, l’impresa agricola deve iniziare il processo di “Conversione” dalla durata di 3 anni, ovvero, per due raccolti consecutivi. Solo al termine di questa fase, e solo se si sono rispettate le disposizioni previste dal Regolamento CEE, la produzione dell’azienda agricola può essere definitivamente definita “Biologica”.  

Come gestire un’azienda agricola Bio

Adempimenti annuali 

Compilare e trasmettere ogni anno alle autorità competenti, il Piano Annuale di Produzione (PAP), contenete i dati riferiti alla produzione biologica preventivata;
tenere il “quaderno di campagna”: è un documento obbligatorio, in cui l’azienda deve annotare tutti i trattamenti, lavorazioni, ecc effettuate. Tale quaderno insieme al Registro di carico e scarico dei prodotti aziendali, deve essere sempre aggiornato;
conservare obbligatoriamente copia delle fatture di acquisto e vendita.

N. B. Tutta la suddetta documentazione, viene fornita direttamente dagli Organismi di Controllo.

Identificazione dei prodotti biologici: tutti i prodotti venduti sia in fase di conversione che di azienda agricola biologica, dovranno essere identificati, attraverso la partita di prodotto e il produttore quindi a tal fine dovranno essere accompagnati da un’apposita documentazione biologica che attesti le loro caratteristiche e le quantità del prodotto. (Anche in tale fase è l’Organismo di Controllo a fornire la documentazione).

ALTRE INFORMAZIONI UTILI NEL SETTORE AGRICOLO.

Per scegliere il regime fiscale più conveniente per la vostra azienda bio, cliccate qui
Per scoprire come attivare i bonus fiscali 2017 agricoltori under 40 e le altre agevolazioni leggete subito la guida dedicata;
l’esonero IVA agricoltura è stato confermato nel 2017? Scopritelo subito con la nostra guida ai regimi fiscali in agricoltura per risparmiare fino al 100%;
avete per la testa l’idea di fare business con l’elicicoltura? Ecco come avviare la vostra attività con la guida dedicata all’allevamento di lumache,un’idea perfetta per rientrare nel piano PSR 2014-2020;
vi piacerebbe realizzare una linea di cosmetici bio sotto un marchio collettivo e avere successo? Realizzate i vostri sogni con la nostra guida al brand di successo per Make Up e cosmetici Bio “made in Italy”!  

Per aprire con successo la vostra azienda Bio, e ricevere assistenza contabile in Cloud in tutta Italia e assistenza contrattuale,

cliccate qui, vi ricontatteremo entro 8 ore lavorative!  

per chiedere assistenza customizzata sul miglior regime fiscale applicabile e attivare tutti i bonus agricoltura 2017, registrare un marchio d’impresa o collettivo oppure valutare la vostra azienda,

cliccate qui per avere un preventivo su misura!

oppure

chiedeteci subito un parere cliccando qui!

PER URGENZE

chiamateci subito al NUMERO VERDE 800. 19. 27. 52!

riceverete assistenza tributaria specializzata in tutta serenità e con la massima professionalità e cortesia!

Articoli più letti

Iscriviti

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato sul mondo delle normative e legge per il fisco e tributi!

No grazie!