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domenica 19 Gennaio 2025
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ISI: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti scadenza 16.01.2018

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I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D. P. R. N. 640/1972 sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

ISI: Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti scadenza 16. 01. 2018

I Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D. P. R. N. 640/1972 sono tenuti al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Modalità di versamento: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

Codici Tributo:  6728 – Imposta sugli intrattenimenti.

Categorie contribuenti:

Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
Società di capitali (Spa, Srl, Sapa), enti commerciali, Società Cooperative, Enti pubblici e privati diversi dalle società.

Per assistenza o informazioni contattare:

amministrazione@networkfiscale. Com

Telefono Studio 06. 31055924.

Versamento mensile unitario tramite F24

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Scadenza per il versamento mensile dell’Iva di dicembre, dei contributi previdenziali (INPS) ed assistenziali (INAIL) e delle ritenute (codice tributo 1040) per compensi a professionisti ed assimilati.

16 GENNAIO
IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA – SOGGETTI MENSILI
Versamento dell’IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24 – codice tributo: 6012 (versamento Iva mensile – novembre), da parte dei contribuenti Iva mensili.

RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l’esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del modello F24 – codice tributo: 1040.

INPS – CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE
Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del modello F24

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. Per il versamento si utilizza il modello F24.

CESSIONE QUOTE SRL: DEBITI TRIBUTARI DELL’AZIENDA CEDUTA E LA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO

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Cessione Quote SRL: debiti tributari dell’azienda ceduta e la responsabilità del cessionario

L’art. 14 del d. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 prevede la responsabilità del cessionario dell’azienda, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell’azienda in relazione al pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti dell’amministrazione finanziaria, senza che assuma rilievo l’elemento formale della sua iscrizione nelle scritture contabili.

Gli uffici sono tenuti a rilasciare su richiesta dell’interessato un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Pur se la norma non indica il soggetto preposto ad avanzare la richiesta (“l’interessato”), la prassi ha “allargato” la legittimazione anche al cessionario in fieri , richiedendo – però – in tal caso, che “il cedente in fieri manifesti esplicitamente il proprio consenso alla richiesta del certificato da parte di terzi”.

Il certificato negativo

Il certificato negativo ha effetto liberatorio, in ogni caso il cessionario sarà ugualmente liberato se il certificato non verrà rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta (c. D. Silenzio assenso).

ATTENZIONE: Nel caso di stipula immediata – stante la difficoltà di ottenere dagli uffici finanziari la certificazione liberatoria – a livello operativo si potrà ipotizzare il rilascio da parte del cedente di un’apposita fideiussione o di una somma di denaro adeguata, quale cauzione.

Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in Italia

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Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in Italia

Quando una società di diritto straniero  intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.

Società estere: disciplina giuridica e trattamento fiscale in italia

Quando una società di diritto straniero  intende operare all’interno del territorio italiano, gli strumenti societari dei quali può avvalersi, senza doversi necessariamente costituire in forma di una S. R. L. O di una S. P. A. Di diritto italiano (mantenendo quindi la propria identità di soggetto straniero ed il controllo e la gestione della propria attività commerciale nel paese d’origine) sono essenzialmente tre: la costituzione di un ufficio di rappresentanza o la sede secondaria (stabile organizzazione) o l’agente di commercio.

1. L’ufficio di rappresentanza

E’ frequente l’ipotesi dell’apertura dell’ufficio di rappresentanza, quando la società straniera ha l’esigenza di essere presente nel mercato italiano, ma non è in grado di sostenere i costi di costituzione e gestione di una succursale, di una sede secondaria o di una società figlia.
Questa soluzione rappresenta la forma operativa più agile, consente di promuovere i prodotti, l’attività od i servizi della società estera direttamente in loco, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria di diritto italiano.

La vigente normativa italiana non contiene una definizione organica di ufficio di rappresentanza e fino ad oggi la prassi interpretativa rinvia ai modelli O. C. S. E.

In tal senso, si considera Ufficio di Rappresentanza una sede fissa sul suolo italiano che svolga funzioni meramente ed esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato.

Conseguentemente, l’Ufficio di Rappresentanza deve avere esclusivamente una funzione ausiliaria o preparatoria per la penetrazione dell’impresa straniera sul mercato italiano, (ad es. , la sola esposizione, acquisto e deposito di beni, raccolta di informazioni, pubblicità, ricerca) non potendo svolgere attività produttive o commerciali in senso proprio.

In sintesi, l’Ufficio di Rappresentanza deve svolgere soltanto un’attività promozionale della società, senza esercitare direttamente alcuna attività imprenditoriale (di produzione o di vendita), costituendo un mero centro di costo il cui responsabile non ha alcun potere di decidere o di impegnare la società di fronte a terzi.

Poste ed effettivamente rispettate tale condizioni, l’Ufficio di Rappresentanza non subisce alcun carico fiscale, dato che l’Ufficio non produce alcun reddito, mentre i suoi costi sono di norma integralmente deducibili per l’impresa madre.

L’Ufficio di Rappresentanza non essendo qualificabile come stabile organizzazione, non soggiace agli obblighi previsti per le sedi secondarie.

Nell’ordinamento italiano, l’Ufficio di Rappresentanza non ha obblighi di iscrizione presso il registro delle imprese, di deposito dell’atto costitutivo e dei bilanci.

La sua istituzione deve semplicemente essere denunciata al Registro delle imprese per l’iscrizione nel cd. Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R. E. A. ), previa la richiesta di un codice fiscale all’Agenzia delle Entrate competente in base al luogo dove si apre l’Ufficio di Rappresentanza.
E’ interessante constatare infine che l’impresa straniera che apre in Italia un Ufficio di Rappresentanza ha diritto di ottenere il rimborso dell’I. V. A. Pagata per costituire l’Ufficio e per mantenerne l’operatività.

2. La sede secondaria

La sede secondaria, o stabile organizzazione di una società straniera invece si ha quando l’Ufficio di Rappresentanza, nonostante la sua formale denominazione, svolge nei fatti anche attività produttive o commerciali, con l’effetto di divenire soggetto di imposta in Italia.

L’art. 162, co. 1, Tuir (modificato dal D. Lgs. 12. 12. 03, n. 344), identifica la stabile organizzazione in una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. In tal senso, può aversi stabile organizzazione anche quando l’insediamento svolga una soltanto delle diverse fasi del processo economico d’impresa, quale quella produttiva, commerciale, finanziaria, etc. , in quanto siano qualitativamente e quantitativamente significative rispetto all’attività tipica dell’impresa.

Le attività svolte con sede fissa sono regolate alla stregua della normativa generale e, quindi, la società estera che intenda stabilirsi in Italia deve costituirsi con un atto notarile, ed iscriversi al Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla costituzione, con l’indicazione di una sede secondaria, e di un preposto alla sede secondaria, munito di procura.

La sede secondaria, se produce reddito in Italia, è soggetta alla normale tassazione sulle persone giuridiche.

3.  Lo svolgimento di attività commerciale tramite un soggetto estraneo alla propria struttura societaria: l’agente di commercio

Una terza possibilità di svolgere affari in Italia per una società straniera è quella di avere un agente o rappresentante di commercio che svolga la sua attività per conto della società straniera.

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese per concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.

Nel caso dell’agente, la ditta mandante conclude direttamente il contratto di fornitura promosso dall’agente medesimo e gli obblighi di responsabilità inerenti a tale contratto faranno capo esclusivamente alla ditta stessa. Nel caso del rappresentante, rectius, dell’agente con rappresentanza la ditta invece dà mandato al rappresentante di concludere egli stesso il contratto con il cliente; in tal caso le responsabilità e gli obblighi inerenti alle condizioni contrattuali saranno esclusivamente del rappresentante.

L’agente può essere una persona fisica o una società. In caso di persona fisica quest’ultima deve iscriversi al Ruolo Agenti e rappresentanti tenuto dalla Camera di Commercio.

Salvo i casi di pratica acquisita per almeno un biennio negli ultimi cinque anni come viaggiatore-piazzista o addetto alle vendite alle dipendenze di una impresa, i requisiti professionali necessari per l’iscrizione sono: attestato di frequenza di un corso professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, o laurea in materie commerciali e giuridiche.

Sviluppatori freelance di applicazioni mobile per smartphone e ipad (phone, android, etc..) guida fiscale e vademecum 3.0 reddito di impresa

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I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (brevetti, software, applicazioni, formule, disegni, giornali, riviste, etc. ) sono da considerarsi redditi di impresa, quando conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 53 comma secondo lettera b) e dell’articolo 81 del D. P. R. 917/86 T. U. I. R.

SVILUPPATORI FREELANCE DI APPLICAZIONI MOBILE PER SMARTPHONE E IPAD (PHONE, ANDROID, ETC. ) GUIDA FISCALE E VADEMECUM 3. 0 Reddito di impresa

 

FOCUS IN PILLOLE: Sviluppatore Freelance di applicazioni Mobile  iPhone, Android et similia – Guida alla Tassazione ed agli  adempimenti fiscali. L’attività svolta dagli app developers consiste nello sviluppo di applicazioni per smartphone e/o tablet e, che si tratti di applicazioni iOS, piuttosto che di app Android, Windows Phone o Bada,   la vendita delle app viene effettuata nei rispettivi Store di Apple, Google, Microsoft, Samsung.

Step 3. Esaminiano l’inquadramento delle società di capitali e la determinazione del reddito di impresa prodotto attraverso la forma giuridica delle s. R. L. , s. P. A. , s. R. L. S. , s. R. L. C. R. , escludendo sia le società di persone (s. S. , s. N. C. , s. A. S. ) che le s. A. P. A. Poiché cadute in disuso o fuori target.

 

Abbiamo riscontrato molta confusione e tanti articoli approssimativi o errati nel web. Si deve  sempre fare distinzione in merito al soggetto giuridico che  è titolare del diritto di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.

Invitiamo gli utenti , persone fisiche e/o lavoratori autonomi a leggere le nostre precedenti guide, la 1. 0 e la 2.

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (brevetti, software, applicazioni, formule, disegni, giornali, riviste, etc. ) sono da considerarsi redditi di impresa, quando conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 53 comma secondo lettera b) e dell’articolo 81 del D. P. R. 917/86 T. U. I. R.

Lo sfruttamento economico delle applicazioni, se conseguito attraverso società di capitali, viene considerato un ricavo e come tale partecipa alla determinazione del reddito di impresa.

Valgono in questa fattispecie le regole fiscali e previdenziali tipiche.

La novità rispetto al passato consiste nella facoltà di usufruire di strumenti quali le srl under 35 o over 35, che hanno soppiantato le vecchie società di persone.

 

IVA

particolare attenzione si deve rivolgere al trattamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se correttamente impostata, l’azienda può trovarsi già dal primo hanno ad avere un credito di imposta con il quale compensare, le ritenute ed i contributi da versare ogni 16 del mese in f24 per i propri dipendenti o l’Ires e   l’Irap. Rara è l’ipotesi di una istanza di rimborso della stessa.

 

Inps

Rinviamo alle nostre divulgazioni sul determinazione del carico fiscale e previdenziale in capo agli amministratori e/o soci lavoratori.

 

Irap

Attraverso la diesamina del Cuneo Fiscale Irap, le aziende strutturate possono conseguire importanti risparmi di imposta.

 

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SVILUPPATORE FREELANCE 2.1: LAVORATORE DIPENDENTE E PICCOLO IMPRENDITORE ESONERO DAI CONTRIBUTI INPS

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Sviluppatore Freelance guida 2. 1: Lavoratore dipendente e piccolo imprenditore iscritto sezione speciale CCIAA: esonero dai  contributi Inps

Gent. Mo Dottor Ferretti Buongiorno, sono dipendente a tempo indeterminato full time presso una Spa  settore industriale information tecnology, attualmente sono in cassa integrazione, vorrei aprire una partita Iva per sviluppare e vendere applicazioni mobile per android – iphone. Quali oneri contributivi e fiscali devo sostenere? Può chiarire la mia posizione sia in caso di perdurare dello stato di cassa integrazione che di reintegro della normale attività lavorativa da dipendente? Inoltre, sarei tenuto comunque a versare contributi Inps anche per tale attività o è possibile usufruire dell’esenzione perché già li verso come lavoro Dipendente?

Estratto del parere

In primo luogo si deve inquadrare il tipo di attività svolta in regime di partita iva. Se trattasi di attività di piccola impresa industriale, artigianale o commercio avremo un tipo di trattamento. Se trattasi di attività di consulenza non tutelata da un albo protetto (ingegneri, architetti, commercialisti, etc. ) dovremmo discernere un altro tipo di trattamento previdenziale.

Caso della Consulenza Generica senza cassa

In tale situazione, il titolare di partita iva si iscrive alla Gestione Separata (GS) dell’INPS,  non versa contributi fissi ma a percentuale sul reddito dichiarato prossima al 28,72% (comprensiva della indennità di maternità). Se il reddito è zero i contributi non sono dovuti.   Se il reddito è superiore allo zero, da giugno dell’anno successivo, si iniziano a versare i contributi tramite F24 attraverso le stesse  scadenze  per le rate del versamento delle imposte sui redditi.

La GS prevede, nella situazione del titolare di partita IVA già dipendente di altra impresa ed iscritto INPS, il versamento ridotto della percentuale al 19,72% (comprensiva della indennità di maternità).

Caso del piccolo imprenditore iscritto nella Sezione Speciale della CCIAA

Questa situazione coincide  con la Sua fattispecie “Sviluppatore – Creatore di applicazioni free lance mobile android e Iphone”. Il soggetto in questione si iscrive in CCIAA sezione speciale, piccolo imprenditore e chiederà l’iscrizione all’INPS  commercio/artigianato. In tale situazione, a differenza di quanto  disciplinato per la GS, applica il principio della attività prevalente (monte ore e reddito dichiarato). Con Comunica (pratica di invio atti ed info alla CCIAA) si ottengono una serie di informazioni e producono una serie di atti cittadino-amministrazione, tra cui il rilascio della partita IVA, l’iscrizione in CCIAA, il rilascio del numero REA, la comunicazione delle eventuali unità locali, etc. L’imprenditore sarà automaticamente iscritto a cura della stessa Camera di Commercio di riferimento alla Gestione Commercio Inps ed Inail.  E’ altamente consigliato di recarsi successivamente all’iscrizione, presso gli sportelli degli enti previdenziale (INPS) ed assistenziale (INAIL), muniti di documentazione utile (Cud, ultime tre buste paga, ect. ) per richiedere la revoca delle sopracitate iscrizioni. L’INPS e L’INAIL a questo punto provvederano a fare gli opportuni controlli ed anno per anno verificheranno la permanenza ed il rispetto del criterio di prevalenza del lavoro subordinato  a tempo indeterminato rispetto a quello autonomo.    Infatti, per poter qualificare un lavoro dipendente come lavoro/attività prevalente è necessario determinare il monte ore settimanali ed il reddito annuale da dichiarazione dei redditi (Unico PF o 730). Una volta acquisiti tali dati, Se il lavoro dipendente risulta pertanto quello prevalente il lavoratore intenzionato ad avviare una nuova attività di impresa commerciale non sarà tenuto al versamento di ulteriori contributi previdenziali.

Se il lavoro autonomo risulterà prevalente, dovrà altresì versare i contributi fissi all’INPS e provvedere al corretto computo della quota parte calcolata a percentuale per quanto eccede il reddito minimale.  Resta salva la verifica per definire la posizione contributiva del lavoratore dipendente, da inquadrare caso per caso.

N. B. Nel caso  della Cassa Integrazione, il lavoratore dipendente, non solo dovrà versare i contributi alle casse di competenza (GS a % dall’anno successivo o subito i fissi con INPS generica commercio/artigianato e poi a percentuale in dichiarazione dei redditi) per l’attività a partita iva ma, anno per anno si vedrà abbattuto quanto percepito a titolo di supporto dalla CIG con il reddito prodotto e dichiarato come  titolare di partita iva.

 

Ultime news Rating di legalità 2017: imminente la tracciabilità nel Registro delle Imprese!

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Cosa accadrà dal prossimo autunno per le imprese in possesso del rating di legalità? Ecco le ultime news sulla visibilità delle stellette aziendali in visura camerale!

L’importanza del Rating di legalità, quale strumento innovativo che misura trasparenza ed eticità delle imprese nella gestione del Business, valorizzando quelle “stellate” in sede di gare, finanziamenti pubblici e immagine sul mercato, è tale da aver determinato l’ACGM (Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato) in accordo  con InfoCamere a prevedere che dal prossimo autunno lo stesso sarà visibile anche sul Registro delle Imprese: le visure camerali riporteranno infatti l’indicazione dei dati del rating legalità delle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio dell’Autorità Antitrust.

Controllo più efficace delle soglia di rischio delle imprese

N. B. Si tratta di un nuovo servizio che consentirà di avere nuove informazioni per accertare con facilità il profilo di affidabilità delle aziende. Ciò consentirà in particolare di migliorare qualità, completezza e trasparenza delle informazioni presenti nelle banche dati delle Camere di Commercio, perseguito attraverso l’integrazione di informazioni sulle imprese, gestite da altre Pubbliche Amministrazioni.

ATTENZIONE: Per verificare adesso se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete la nostra guida dedicata a come aderire al rating di legalità 2017!

Alcune statistiche 

Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI (piccole e medie imprese), che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato) ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%).

Sul sito dell’Authority per la Concorrenza è pubblicato e costantemente aggiornato l’elenco delle imprese in possesso del rating di legalità: consultate l’elenco cliccando sull’apposita sezione dell’AGCM.

N. B. Dal prossimo ottobre tale elenco sarà integrato nelle visure del Registro delle Imprese  (clicca per controllare su sito del Registro delle Imprese) rilasciate dalle Camere di Commercio.

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Qual è la nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche? Istruzioni pratiche per avviare l’attività e aggiornare i registratori di cassa al Sistema Armonizzato Europeo

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Con questa guida pratica “multiuso” vediamo insieme quali sono i benefici delle erbe aromatiche per il nostro palato e il nostro benessere ed alcune curiosità culinarie con i consigli commerciali per chi intende avviare un’attività nel settore e le nuove aliquote IVA aggiornate al Sistema Armonizzato Europeo, per consentire ai commercianti al dettaglio di “resettare” in modo corretto i registratori di cassa ed evitare di perdersi grossi risparmi fiscali e amplificare la competitività sul mercato!

Le proprietà delle erbe aromatiche in cucina e per la nostra salute

Le erbe aromatiche come sono piante officinali cioè specie vegetali dotate di particolari principi attivi utili per l’organismo, contenenti sostanze biochimiche di particolare sapore e odore particolarmente valorizzate anche in cucina, come condimenti o per la produzione di liquore. Sono inoltre apprezzate nel commercio per la produzione di profumi, oli essenziali e preparati salutistici.

 

Per la nostra salute sono amati…

Rosmarino e basilico per il loro potere anti-infiammatorio;
cumino e salvia per la loro efficacia contro la demenza;
pepe di cayenna e cannella per la loro capacità di aiutare a combattere l’obesità;

coriandolo e cannella per i loro poteri regolatori del glucosio;
noce moscata, foglie di alloro e zafferano per i loro effetti calmanti;
curcuma per proprietà che contribuiscono a combattere il cancro;

origano per il suo potere antifungineo;
aglio, semi di senape e cicoria per il loro benefici al sistema cardio-circolatorio;
basilico e timo per la loro capacità di proteggere la pelle;

curcuma, basilico, cannella, timo, zafferano e zenzero per il loro potere immunostimolante;
coriandolo, rosmarino, pepe di Caienna, peperoncino e pepe nero per la loro capacità di ostacolare la depressione.

 

Per il nostro palato…grigliate con sapore e prevenzione!

Le erbe aromatiche, tra colore e sapore, massimizzano le proprietà nutrienti dei cibi rendendoli più sani,  infatti contengono  antiossidanti, minerali e complessi multivitaminici fondamentali per la nostra alimentazione, arrivando a triplicare le proprietà medicamentose di alcuni alimenti senza l’aggiunta di calorie; queste erbe sono anche termogeniche, quindi accellerano il metabolismo, un toccasana per la nostra linea!

In particolare, non tutti sanno che chi ama cuocere alla griglia qualsiasi tipo di carne come hamburger, bistecche, pollo, agnello, maiale, grazie all’utilizzo di erbe aromatiche può drasticamente ridurre l’esposizione a sostanze nocive che si formano durante il processo di cottura come le amine eterocicliche (HCAs) che sono cancerogene.

Le tre spezie o erbe aromatiche che aggiunte alla carne prima della cottura riducono il rischio di contrarre cancro del 40% sono:

  • il rosmarino che è il più forte protettore contro l’HCAs;
  • la curcuma che è la spezia gialla molto usata nella senape;

 

Il Business delle erbe aromatiche: i consigli per l’imprenditoria

Le piante officinali nel mondo commerciale rappresentano in linea di massima  una scelta strategica e a lungo termine per l’azienda agricola che presuppone una specifica organizzazione “attrezzata”  per coltivazione, raccolta e post-raccolta, e, infine, per lo stoccaggio. Coltivare le officinali (attività sulla quale puntano diversi imprenditori non dotati di grossi capitali) rappresenta una  scelta complessa sottratta ad una dinamica aziendale basata su sensazioni o previsioni di breve periodo ed è raccomandabile investire nella filiera produttiva specifica individuando la domanda di mercato rispetto ad una determinata nicchia. La produzione delle piante aromatiche e delle erbe officinali deve essere di elevata qualità, rispettare determinati criteri farmaceutici, e per le imprese di medie-grandi dimensioni,  quanto più variegata e differenziata in modo tale soddisfare  le  diverse esigenze di mercato e assicurare una continuità produttiva durante l’intero arco annuale. In particolare è altamente consigliabile investire nelle produzioni di biologiche, di gran lunga  apprezzate dai consumatori e adeguatamente riconosciute dal punto di vista economico.

Finanziamenti per l’impresa che commercializza erbe aromatiche

Il commercio delle erbe aromatiche può  beneficiare di aiuti in ambito di Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) per la diversificazione dell’attività agricola o per la realizzazione di progetti di trasformazione aziendale di prodotti agricoli.

Nuova aliquota IVA per le erbe aromatiche

Con la nuova normativa introdotta con la Legge europea 2015/2016 viene armonizzato il regime IVA per le erbe aromatiche e nel dettaglio sono state apportate le seguenti variazioni alle previgenti aliquote:

A) Erbe aromatiche fresche

  • basilico;
  • rosmarino;
  • salvia;

I prodotti citati, quando destinati all’alimentazione, vengono inseriti nella parte della tabella del Dpr relativo, per i quali è prevista l’aliquota IVA del 5% in luogo della precedente al 4%;

N. B.  La nuova tabella è stata inserita dalla legge di stabilità 2016 e finora riguardava soltanto i servizi socio sanitari prestati dalle cooperative sociali.

B) Erbe in pianta: nella medesima tabella vengono inserite anche le corrispondenti piante delle erbe aromatiche, che precedentemente erano state inserite nella voce in cui l’aliquota era al 10% e adesso scontano l’aliquota dimezzata al 5%;

C) Origano in rametti o sgranato viene inquadrato tra i prodotti con aliquota IVA al 5% che sostituisce la precedente l’Iva ordinaria del 22%;

D) Preparati per risotto: qui è stata elevata  dal 4% al 10% l’aliquota applicabile.

Imprenditori agricoli:
Nei casi di imprenditori agricoli che adottano il regime speciale IVA, l’attuale percentuale di compensazione resta invariata al 4%: quindi applicando l’aliquota del 5% sulle cessioni, i produttori agricoli dovranno versare la differenza dell’IVA di un punto percentuale.

 

E l’IVA per i surgelati?

Attenzione: l’IVA al 5% è applicabile anche per basilico, rosmarino e salvia surgelati; basilico oliato surgelato come chiarito  dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°18/E del 14/02/2017.

In sintesi, i commercianti al minuto, qualora non l’avessero già fatto dovranno provvedere ad aggiornare  i registratori di cassa per adeguarli al nuovo regime IVA europeo armonizzato rispetto alle erbe aromatiche, in alcuni casi con un altissimo potenziale per la redditività del commercio  ed i consumatori in taluni casi potranno conseguire un notevole risparmio economico e d’imposta a tutto vantaggio per il palato, la salute e la bellezza!

 

Istruzioni per emissione fatture

Riepilogando, i fornitori e commercianti di erbe aromatiche dovranno emettere le seguenti fatture:

a) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche fresche (al posto di quella al 4%);

b) fattura con aliquota IVA al 5% per erbe aromatiche in  pianta (al posto di quella al 10%) anche se surgelate;

c) fattura con aliquota IVA  al 5% per origano in rametti e sgranato (al posto di quella al 22%);

d) fattura con aliquota IVA  al 10 % per preparati per risotto (al posto di quella al 4%);

e) fattura con aliquota IVA fissa al 4% se imprenditori agricoli in regime speciale.

 

Per richiedere:

  • una istanza di rimborso IVA per recuperare quella indebitamente pagata;
  • un parere tributario in materia IVA;
  • la presentazione di una istanza di interpello;
  • un Checkup Fiscale,

 

Export in Vaticano 2017: e’ dovuta l’IVA?

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Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?

 

Quesito

Un commerciante al dettaglio con sede in Italia si reca in Vaticano per partecipare ad un evento ONLUS nell’ambito del quale venderà i propri prodotti. Quali saranno i suoi obblighi verso il Fisco fino allo scontrino fiscale?

 

Analisi normativa

La fattispecie in oggetto è quella dell’esportazione (cioè il trasporto e spedizione dei beni fuori dal territorio UE) temporanea di beni in Vaticano per la tentata vendita che rientra in una disciplina speciale perché il territorio dello Stato del Vaticano non costituisce parte del territorio dell’Unione Europea, né ai fini IVA (non essendo ricompreso tra i territori di cui all’articolo 7 comma 1 lett. B) del DPR 633/72), né ai fini doganali.

IVA

Le cessioni di beni trasportati o consegnati nel territorio del Vaticano (compresi gli uffici e le istituzioni della Santa Sede al di fuori del Vaticano) costituiscono operazioni non imponibili IVA ex articolo 71 del DPR 633/72, analogamente alle esportazioni ed ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Inoltre, la cessione di beni oggetto di temporanea esportazione beneficia della non assoggettabilità all’IVA di cui all’articolo 8 del Dpr n. 633/1972 e, quindi, concorre alla formazione del plafond, anche se l’effetto traslativo della proprietà si verifica quando i beni si trovano già in territorio extracomunitario, ove sono stati inviati nell’ambito dell’evento organizzato.

 

Diritti doganali

In virtù del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia datato 11. 2. 29, le merci estere in transito sul territorio italiano destinate allo Stato di Città del Vaticano o ad uffici e istituzioni della Santa Sede ubicati al di fuori del territorio Vaticano sono ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti doganali.

Tuttavia il citato art 8 Decreto IVA stabilisce che nel caso di specie l’esportazione debba risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della bolla di accompagnamento o se non prescritti, dal DDT (documento di trasporto) emesso.

 

Soluzione

Le operazioni di vendita poste in essere dal commerciante effettuate con la città del Vaticano dovranno risultare dal DDT, e dato che rileveranno come esportazioni dirette (ex articolo 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72), lo scontrino fiscale sarà emesso senza addebito IVA.

 

Come rimediare alle fatture errate Reverse Charge in F24? Le istruzioni pratiche del ravvedimento operoso

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Come rimediare alle fatture errate Reverse Charge in F24? Le istruzioni pratiche del ravvedimento operoso

Quesito

Se la fattura è stata emessa in violazione del regime di inversione contabile, senza aver assolto al pagamento dell’IVA oppure avendovi provveduto, com’è possibile rimediare?

Risposta

Il contribuente potrà ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso con le seguenti modalità contenenti le istruzioni pratiche per pagare tramite modello F24:

1) ravvedimento per omessa o ritardata fatturazione Reverse Charge e di mancata o ritardata registrazione delle operazioni soggette a inversione contabile: in questo caso il cedente/prestatore al posto di scontare una sanzione che va da 5% al 10% dei corrispettivi potrà sanare l’omessa fattura Reverse Charge o la sua ritardata emissione con il ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione: la sanzione sarà ridotta a 1/8 del 5% del corrispettivo, con minimo di € 64 ed andrà pagata tramite modello F24 e codice tributo 8904 “sanzioni in materia di IVA” indicando l’anno in cui è avvenuta l’irregolarità.

N. B. Il cessionario/committente oltre alla sanzione ridotta deve provvedere all’emissione e registrazione della fattura omessa;

2) ravvedimento per omesso Reverse Charge senza assolvimento IVA: si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente, nonostante abbia ricevuto la regolare fattura in Reverse Charge, non versi l’IVA esponendosi ad una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di € 258. Ricorrendo al ravvedimento operoso Reverse Charge, dovrà integrare la fattura con l’importo dell’IVA dovuta ed omessa, registrando la stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti provvedendo a pagare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo, pari ad € 32 da assolvere tramite modello F24 e codice 8904, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;

3) ravvedimento per omesso Reverse Charge con assolvimento dell’IVA: se il prestatore applica e assolve all’imposta in fattura, ma non riporta l’applicazione del Reverse Charge, dovrebbe scontare una sanzione pari al 3% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 258 salvo che provveda al ravvedimento operoso con le seguenti modalità:

il prestatore entro 30 giorni dalla registrazione della fattura errata dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate un documento in duplice copia contenente l’indicazione dell’imponibile, aliquota e IVA corrispondente;
dovrà  provvedere all’annotazione nei registri acquisti e vendite e al versamento dell’IVA dovuta;
a tali condizioni pagherà una sanzione ridotta a 1/8 del 3%.

 

In sintesi:

il ravvedimento operoso è quello strumento che consente di sanare le irregolarità commesse in sede di emissione di fatture soggette all’obbligo di Reverse Charge e consente di scontare  una  sanzione alleggerita rispetto a quella che dovrebbe ordinariamente applicarsi, a condizione che il richiedente:

1) integri la fattura;

2) provveda alla doppia registrazione (sia nel registro delle fatture acquisti che in quello delle fatture emesse);

3) paghi nei termini con F24 la sanzione ridotta.

 

Attenzione: per evitare di incorrere in qualsivoglia tipo di sanzione e sobbarcarsi onerosi esborsi, è fondamentale, a monte, emettere correttamente la fattura in Reverse Charge.

 

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