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lunedì 20 Gennaio 2025
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Erogazione di servizi: guida fiscale alla gestione dell’Iva Italia su estero (Eu ed extra Ue)

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Questo articolo è rivolto sia ad aziende che singoli professionisti,  chiamati ad erogare, nel rispetto del DPR n. 633 del 1972 “Decreto IVA”, prestazioni di servizi, in Italia, verso soggetti privati (non titolari di partita iva) o operatori economici (titolari di partita iva) residenti fuori dalla comunità europea o all’interno (ma fuori dall’Italia).

 

Erogazione di servizi: guida fiscale alla gestione dell’Iva Italia su estero (Eu ed extra Ue)

Quando e come applicare per servizi rivolti a soggetti comunitari o extra comunitari, privati o titolari di partita iva

 

Principio generale

Il richiamato Decreto Iva, prevede all’articolo 1 del DPR n. 633 del 1972 che l’imposta sul valore aggiunto si applica su tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni. Da questa possiamo desumere come vi sia una netta distinzione tra le operazioni effettuate all’interno del territorio nazionale rispetto a quelle effettuate fuori da confini del nostro Paese.

In particolare, le consulenze prestate da professionisti residenti in Italia a committenti residenti in un Paese estero seguono precise regole legate all’applicazione dell’Iva, diverse a seconda dei rapporti e dalla residenza del committente estero.

 

Le fattispecie in cui un professionista può imbattersi prevedono due variabili da tenere in considerazione:

·       La residenza UE o extra-UE del committente;

·       La tipologia di operazione;

·       “B2B”, se l’operazione avviene tra due soggetti passivi;

·       “B2C”, se il committente estero è un soggetto privato, non titolare di partita Iva.

 

Territorialità delle prestazioni di servizi

Secondo il principio generale sulla territorialità delle prestazioni di servizi, disciplinato dall’articolo 7-ter, le prestazioni di servizi sono rilevanti e come tali “imponibili” ai fini Iva nel territorio dello Stato al verificarsi di due fattispecie:

1.      quando sono rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

2.      quando sono rese a committenti non soggetti passivi d’imposta da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Deroghe alla disciplina generale

Gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono delle deroghe rispetto alla regola generale della territorialità per le prestazioni di servizi, prevedendo differenti criteri per stabilire la rilevanza territoriale di alcune tipologie di servizi in funzione della natura del committente del servizio stesso:

1.      prestazioni di servizi relative a beni immobili;

2.      prestazione di trasporto passeggeri;

3.      prestazioni di ristorazione e catering;

4.      prestazioni di intermediazione.

 

Disciplina generale della territorialità nelle prestazioni di servizi

L’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi si considerino effettuate nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando sono rese a soggetti passivi (imprese) aventi partita Iva stabiliti in Italia (operazioni “B2B”), o quando sono rese a soggetti privati da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni “B2C“).

Nel primo caso (B2B), la regola di applicazione dell’Iva secondo il principio della territorialità prevede che sia rilevante la sede del committente (se la sede è territorialmente rilevante in Italia l’operazione è imponibile), ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, mentre nel secondo caso (B2C), è rilevante la sede del professionista esecutore della prestazione (se la prestazione a privato estero è effettuata da professionista con sede in Italia, l’operazione è imponibile).

Esaminiamo il caso di un avvocato italiano, che effettua una prestazione di servizi nei confronti di un cliente, soggetto privato (non titolare di partita Iva), residente in un Paese UE. Secondo la regola della territorialità prevista dall’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, quando siamo di fronte ad operazioni B2C, la prestazione è imponibile nello Stato ove il professionista esecutore della prestazione ha la propria sede, in questa fattispecie in Italia. L’avvocato, è chiamato ad emettere fattura con Iva italiana, applicando l’aliquota in vigore per la prestazione professionale effettuata. In questo caso essendo il cliente un soggetto privo di partita iva, l’avvocato non dovrà imputare in parcella la ritenuta d’acconto.

Servizi erogati a committenti UE titolari di partita Iva

In questo caso il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita Iva (persona fisica o società), residente in un altro Paese dell’Unione Europea (UE). La norma di riferimento è sempre l’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione.  Pertanto, le prestazioni di servizi rese a committenti UE titolari di partita Iva dall’avvocato italiano, ai fini Iva risulterà saranno “non soggette”, ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633 del 1972.   In fattura, inoltre, dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “inversione contabile”, ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) del DPR n. 633 del 1972. Anche in questa fattispecie l’avvocato non dovrà essere imputare in parcella/fattura la ritenuta d’acconto, perché il soggetto committente, anche se titolare di partita Iva, non assume la veste di sostituto di imposta, a causa della sede fuori dai confini nazionali.

Servizi erogati a committenti extra-UE privi di partita Iva

Fattispecie  simile a quella esaminata per il committente privato UE, ma con delle distinzioni notevoli. Esaminiamo il caso di un avvocato che eroga assistenza nei confronti di un privato residente in Paese extra-UE. Per quanto riguarda i rapporti B2C, da un lato la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato effettua tali prestazioni a soggetti privati, dall’altro lato vi è una deroga dettata dall’art 7-septies del DPR n. 633 del 1972, secondo la quale:-“in deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, lett. B), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato … quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: … c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale”.

Pertanto vige un’importante eccezione, per i casi previsti dall’articolo 7-septies del DPR n. 633 del 1972, per le assistenze tecniche e legali, la prestazione non sarà imponibile Iva in Italia.  In base alla disciplina analizzata, l’avvocato o il tecnico) italiano, dovrà emettere fattura con l’annotazione “operazione non soggetta” (secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633 del 1972) ai sensi dell’articolo 7- septies, comma 1, lettera i), DPR n. 633 del 1972.

Servizi erogati a committenti extra-UE imprese

In questa ipotesi il professionista ha ricevuto l’incarico di effettuare la propria prestazione professionale da un soggetto titolare di partita Iva (persona fisica o società), residente in un Paese extra-UE. L’avvocato italiano che esegue una prestazione professionale in Italia per una società Cinese. Si applica il disposto dell’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972, che per le operazioni B2B, prevede che la prestazione sia imponibile nello Stato di residenza del soggetto committente la prestazione, che nel nostro caso è la società cinese.

Questo significa che per le prestazioni di servizi rese a committenti extra-UE titolari di partita Iva, l’avvocato italiano emetterà a quest’ultimo una parcella/fattura per consulenza che ai fini Iva risulterà “non soggetta”, ai sensi dell’articolo 7-ter comma 1 lettera a) del DPR n. 633 del 1972. In fattura dovrà essere specificatamente indicata la dicitura “operazione non soggetta”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR n. 633 del 1972.

 

Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori

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Contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso agevolato per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori

Invitalia eroga un contributo a fondo perduto fino al 35% e finanziamento a tasso agevolato fino al 65% per la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori in range età 18 – 35

L’agevolazione in oggetto, denominata “Resto al Sud”, si pone l’obiettivo di sostenere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.  Invitalia finanzia i progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni e servizi nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacultura, ovvero relativi alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.

Chi ne può usufruire

La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

a) Siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi se residenti all’estero,  dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;

b) non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;

c) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

I soggetti possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purché’ risultino già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:

a)     impresa individuale;

b)     società, ivi incluse le società cooperative.

I soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni indicate.

Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

a)     opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attivita’ del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;

b)     macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

c)     programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

d)     spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attivita’ d’impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

Entità e forma dell’agevolazione

Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50. 000 euro. Nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti richiedenti, già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50. 000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200. 000 euro.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e’ cosi’ articolato:

a)     35% per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;

b)     65% per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Il finanziamento bancario e’ rimborsato entro otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta ad € 1. 250 milioni, così ripartiti:

–       € 36 milioni per l’anno 2017;

–       € 280 milioni per l’anno 2018;

–       € 462 milioni per l’anno 2019;

–       € 308,50 per l’anno 2020;

–       € 92 milioni per l’anno 2021;

–       € 22,5 milioni per l’anno 2022;

–       € 18 milioni per l’anno 2023;

–       € 14 milioni per l’anno 2024;

–       € 17 milioni per l’anno 2025.

 

Lombardia Film Fund 2017: Contributi a fondo perduto fino a € 60.000 alle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia

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 Regione Lombardia e Lombardia Film Commission, intendono valorizzare il patrimonio culturale, naturale e ambientale della Lombardia, anche ai fini turistici, favorire lo sviluppo dell’occupazione e promuovere le risorse professionali e tecniche del territorio attraverso il sostegno di produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo.

Lombardia Film Fund 2017: Contributi a fondo perduto fino a € 60. 000 a sostegno delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia

Regione Lombardia e Lombardia Film Commission stanziano un contributo a fondo perduto fino a € 60. 000,00 ad iniziativa a sostegno delle produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo realizzate in Lombardia.

 

Regione Lombardia e Lombardia Film Commission, intendono valorizzare il patrimonio culturale, naturale e ambientale della Lombardia, anche ai fini turistici, favorire lo sviluppo dell’occupazione e promuovere le risorse professionali e tecniche del territorio attraverso il sostegno di produzioni cinematografiche e dell’audiovisivo.

Chi ne può usufruire

Possono presentare domanda di contributo le PMI italiane, europee ed extraeuropee, la cui attività primaria o secondaria sia la produzione cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film, costituite da almeno dodici mesi alla data di pubblicazione del bando.

L’azienda deve attestare la proprietà totale o parziale dei diritti del progetto con un minimo del 30%, quota ridotta al 20% in caso di produzione internazionale.

Progetti ammissibili

A.      Tipologia A – Lungometraggi per il cinema, anche opera prima o seconda, anche in animazione;

B.      Tipologia B – Documentari/docufiction o docudrama anche fuori formato.

Costi ammissibili

Sono ammissibile le seguenti spese:

– soggetto e sceneggiatura;

– direzione;

– attori principali;

– personale di produzione, regia, montaggio, personale tecnico, maestranze, personale artistico, costumi, scenografia, preorganizzazione;

– teatri e costruzioni, interni dal vero, esterni;

– mezzi tecnici;

– trasporti di produzione, supporti e lavorazioni tecniche, lavorazioni tecniche per animazione, edizione e postproduzione;

– musica;

– assicurazioni, garanzie e finanziamenti;

– spese generali (massimo 10% del budget totale);

– spese di trasferta (viaggi, soggiorni e vitto).

Misura del contributo

L’importo massimo che potrà essere concesso sarà pari a:

• tipologia A: € 60. 000,00;

• tipologia B: € 40. 000,00;

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 728. 000,00.

Termini

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata a partire dal 12. 06. 2017 fino alle ore 16. 00 del 31. 12. 2018.

Per ricevere consulenza e fissare appuntamento chiamare

Il numero verde 800. 19. 27. 52

o inviare mail a taxcredit@networkfiscale. Com

Mix di contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato e concessione di garanzie a sostegno di progetti volti alla valorizzazione degli investimenti aziendali in Lombardia

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Bando “Al Via”. POR FESR 2014/2020. Azione III. 3. C. 1. 1. Contributo a fondo perduto, finanziamento a tasso agevolato e garanzia a sostegno di progetti volti alla valorizzazione degli investimenti aziendali. Con tale politica la Regione Lombardia e Finlombarda intendono sostenere nuovi investimenti da parte delle PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il territorio lombardo.

Mix di contributi a fondo perduto, finanziamenti a tasso agevolato e concessione di garanzie a sostegno di progetti volti alla valorizzazione degli investimenti aziendali in Lombardia

La Regione Lombardia sostiene politiche a sostegno delle imprese che investono in rinnovi ed ampliamenti di strutture

Bando “Al Via”. POR FESR 2014/2020. Azione III. 3. C. 1. 1. Contributo a fondo perduto, finanziamento a tasso agevolato e garanzia a sostegno di progetti volti alla valorizzazione degli investimenti aziendali. Con tale politica la Regione Lombardia e Finlombarda intendono sostenere nuovi investimenti da parte delle PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il territorio lombardo.

 

L’Iniziativa “AL VIA” si articola in due differenti linee:

a) Linea Sviluppo Aziendale, che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale;

b) Linea Rilancio Aree Produttive, che finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.

 

A chi è rivolta

Possono presentare Domanda, per entrambe le Linee, le PMI aventi un codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti categorie:

C – Attività manifatturiere;

F – Costruzioni;

H – Trasporto e magazzinaggio;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione con una delle Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” di seguito indicate:

A.               aerospazio;

B.              agroalimentare;

C.               eco-industria;

D.              industrie creative e culturali;

E.              industria della salute;

F.               manifatturiero avanzato;

G.              mobilità sostenibile.

 

Costi ammissibili

a)             acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;

b)             acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);

c)              acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;

d)             opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica.

 

Misura dell’agevolazione

Le risorse finanziarie ammontano:

a)             per i Finanziamenti, ad € 220. 000. 000,00, derivanti dalle risorse apportate dai Soggetti Finanziatori e, nello specifico, €  110. 000. 000 da Finlombardia;

b)             per il Fondo Garanzia, ad € 55. 000. 000,00 comprensivo dei compensi a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia;

c)              per i Contributi in conto capitale, ad € 20. 000. 000,00.

A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra € 53. 000,00 e fino a € 3. 000. 000,00 per Sviluppo aziendale e fino a € 6. 000. 000,00 per Rilancio aree produttive, l’Intervento agevolativo si compone di:

•               Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari finanziari convenzionati (tra € 50. 000,00 e fino a € 2. 850. 000,00);

•               Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento;

•               Contributo a fondo perduto in conto capitale variabile a seconda della dimensione aziendale e del regime di aiuto scelto.

Termini e scadenza

La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 5 luglio  2017 e sino al 31 dicembre 2019.

Contributi a fondo perduto per le aziende del Lazio fino ad euro 8.000 per ogni assunzione dal 01.01.2018

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Il bonus all’assunzione per le imprese, infatti,  è una nuova misura creata per incentivare l’occupazione che diversamente dal bonus occupazionale dell’anno scorso, rivolto soltanto ai disoccupati delle province di Frosinone e Rieti, è esteso a tutto il Lazio e consiste in un contributo a fondo perduto fino ad euro 8. 000 che la Regione eroga al datore di lavoro che li assume a tempo indeterminato o determinato.

Contributi a fondo perduto per le aziende del Lazio fino ad euro 8. 000 per ogni assunzione dal 01. 01. 2018

La Regione Lazio procede con le politiche a sostegno dell’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate

 

Plafond

Le risorse stanziate sul presente Avviso ammontano ad 4. 000. 000,00 di euro ed ogni azienda può richiedere aiuti per un importo fino a 500. 000 euro.

Chi può richiederlo

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Sono escluse dai benefici le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 165/2001 e smi. Sono inoltre escluse dai benefici le assunzioni effettuate da imprese operanti nelle attività della divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:

1.      92. 00. 01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera;

2.      92. 00. 02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;

3.      92. 00. 09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

Destinatari
Lavoratori in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, ivi compresi i lavoratori stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno:

1.      Persone di età compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

2.      Persone disoccupate o prive d’impiego di età non superiore a 24 anni e maggiore di 50 anni;

3.      I lavoratori assunti con i benefici del presente Avviso devono essere residenti nel Lazio o iscritti presso un Centro per l’Impiego del Lazio.

Costi ammissibili

Gli aiuti sono concessi a norma degli articoli 32 e 33 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 del 17 giugno 2014. Nel rispetto delle soglie di intensità massime dei costi ammissibili, l’importo massimo del contributo per ciascun lavoratore assunto è stabilito nei massimali di seguito riportati:

Tipologia di contratto Importo massimo del bonus
Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione). € 8. 000

è compreso anche il contratto di apprendistato

Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi € 5. 000

(anche in regime di somministrazione)

Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi € 2. 500

(anche in regime di somministrazione)

 

Modalità

La presentazione delle istanze domande dovrà avvenire, a pena di esclusione, a partire dal 1° marzo 2018 ed entro il 31 gennaio 2019 per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

Tax Credit 2018 -2019 per investimenti al Sud (Sardegna inclusa): Credito d’imposta in F24 per chi investe in beni strumentali nel mezzogiorno

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Tax Credit 2018 -2019 per investimenti al Sud (Sardegna inclusa): Credito d’imposta in F24 per chi investe in beni strumentali nel mezzogiorno

Il bonus investimenti Sud, è un’agevolazione fiscale che prevede un credito di imposta per le imprese che investono in beni strumentali. Tale beneficio fiscale, è stato introdotto per la prima volta dall’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Dal 1° marzo 2017 sono operative una serie di modifiche che potenziano il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Tax Credit 2018 – 2019 per investimenti al Sud (Sardegna inclusa): Credito d’imposta in F24 per chi investe in beni strumentali nel mezzogiorno

Guida all’agevolazione per investimenti al sud integrata con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 12 del 2017 sulle modifiche per gli investimenti incluse nel decreto “Mezzogiorno”

Evoluzione normativa

Le novità introdotte dalla legge n. 18-2017 comprendono:

a)      l’ammissibilità dell’intero territorio della Sardegna al credito d’imposta, alla luce della recente decisione con cui la Commissione Europea ha accolto la richiesta del Governo italiano di includere l’intera regione come “zona A”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020;

b)      l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta fino alla misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, con il passaggio dal 10% al 25% per le grandi aziende, dal 15% al 35% per le medie e dal 20% al 45% per le piccole imprese;

c)      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, che sale da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre è confermata la soglia di 15 milioni di euro per le grandi imprese;

d)      la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti e non più al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili;

e)      la possibilità di cumulare il credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa Ue.

Misura del Credito d’imposta 2018

Il tax credit sui beni strumentali nuovi 2018, è un’agevolazione prevista dalla precedente Legge di Stabilità per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a favore dei soggetti con reddito di impresa che acquistano beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il bonus investimenti Sud 2018 – 2019 prevede un tax credit pari a:

·        45% per le piccole imprese,

·        35% per le medie imprese

·        25% per le imprese più grandi.

 

Requisito soggettivo

Il bonus investimenti Sud 2018 spetta a soggetti titolari di reddito di impresa (dalle ditte individuali alle Spa) che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Pertanto, possono accedere al bonus investimenti Sud ed ottenere il credito di imposta per l’acquisto nuovi beni strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione del settore: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, rasporti e delle relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.

Requisito oggettivo: beni e spese rientranti nel tax credit

L’agevolazione “tax credit – bonus investimenti Sud 2018 – 2019” riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Possono inoltre beneficiare del credito di imposta anche gli enti non commerciali solo per la parte dell’attività commerciale eventualmente esercitata.   Il requisito principale che deve possedere il bene per essere ricompreso nell’agevolazione è che deve essere un bene strumentale all’attività dell’imprese beneficiaria del credito di imposta ovvero essere un bene durevole e utilizzato come strumento di produzione nel processo produttivo dell’impresa. Pertanto non vi rientrano quei beni strumentali usati, ma quelli esposti in show room sì, dal momento che tali beni vengono esposti dal rivenditore a scopo dimostrativo funzionale alla vendita per cui rientra nella nozione “novità”.

Beni in leasing: sono da ritenersi agevolabili i beni acquisiti in leasing e quelli tramite locazione finanziaria con opzione di acquisto finale.

 

Beni e spese non ammissibili

Non sono beni strumentali agevolabili i beni merce destinati alla vendita, quelli assemblati o  Beni concessi in comodato d’uso a terzi: anche in questo caso i beni sono agevolabili a condizione però che i suddetti siano strumentali all’attività e quindi funzionali alla produzione.

Come si usa il Tax Credit 2018?

Il credito di imposta che spetta con il bonus investimenti nel Mezzogiorno, è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione con il modello F24 tramite Entratel, se si rivolge ad un intermediario, Fisconline se dispone del Pin Agenzia delle Entrate. Per fruire del credito d’imposta, le imprese interessate al bonus, devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline presente dal 11. 01. 2018, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Durata agevolazione

Il tax credit è applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

 

Tax Credit 2018 -2019 per investimenti al Sud (Sardegna inclusa): Credito d’imposta in F24 per chi investe in beni strumentali nel mezzogiorno

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Il bonus investimenti Sud, è un’agevolazione fiscale che prevede un credito di imposta per le imprese che investono in beni strumentali. Tale beneficio fiscale, è stato introdotto per la prima volta dall’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Dal 1° marzo 2017 sono operative una serie di modifiche che potenziano il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Tax Credit 2018 -2019 per investimenti al Sud (Sardegna inclusa): Credito d’imposta in F24 per chi investe in beni strumentali nel mezzogiorno

Guida all’agevolazione per investimenti al sud integrata con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 12 del 2017 sulle modifiche per gli investimenti incluse nel decreto “Mezzogiorno”

Il bonus investimenti Sud, è un’agevolazione fiscale che prevede un credito di imposta per le imprese che investono in beni strumentali. Tale beneficio fiscale, è stato introdotto per la prima volta dall’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Dal 1° marzo 2017 sono operative una serie di modifiche che potenziano il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Evoluzione normativa

Le novità introdotte dalla legge n. 18-2017 comprendono:

a)      l’ammissibilità dell’intero territorio della Sardegna al credito d’imposta, alla luce della recente decisione con cui la Commissione Europea ha accolto la richiesta del Governo italiano di includere l’intera regione come “zona A”, con un massimale standard di intensità di aiuto del 25% per le grandi imprese, a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020;

b)      l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta fino alla misura massima prevista dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, con il passaggio dal 10% al 25% per le grandi aziende, dal 15% al 35% per le medie e dal 20% al 45% per le piccole imprese;

c)      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, che sale da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre è confermata la soglia di 15 milioni di euro per le grandi imprese;

d)      la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti e non più al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili;

e)      la possibilità di cumulare il credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa Ue.

Misura del Credito d’imposta 2018

Il tax credit sui beni strumentali nuovi 2018, è un’agevolazione prevista dalla precedente Legge di Stabilità per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 a favore dei soggetti con reddito di impresa che acquistano beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il bonus investimenti Sud 2018 – 2019 prevede un tax credit pari a:

·        45% per le piccole imprese,

·        35% per le medie imprese

·        25% per le imprese più grandi.  

Requisito soggettivo

Il bonus investimenti Sud 2018 spetta a soggetti titolari di reddito di impresa (dalle ditte individuali alle Spa) che effettuano investimenti in beni strumentali da destinare alle aree produttive con sede in una delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Pertanto, possono accedere al bonus investimenti Sud ed ottenere il credito di imposta per l’acquisto nuovi beni strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato, fatta eccezione del settore: industria siderurgica, carbonifera, costruzione navale, fibre sintetiche, rasporti e delle relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese in difficoltà.

 

Requisito oggettivo: beni e spese rientranti nel tax credit

L’agevolazione “tax credit – bonus investimenti Sud 2018 – 2019” riguarda l’acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Possono inoltre beneficiare del credito di imposta anche gli enti non commerciali solo per la parte dell’attività commerciale eventualmente esercitata.   Il requisito principale che deve possedere il bene per essere ricompreso nell’agevolazione è che deve essere un bene strumentale all’attività dell’imprese beneficiaria del credito di imposta ovvero essere un bene durevole e utilizzato come strumento di produzione nel processo produttivo dell’impresa. Pertanto non vi rientrano quei beni strumentali usati, ma quelli esposti in show room sì, dal momento che tali beni vengono esposti dal rivenditore a scopo dimostrativo funzionale alla vendita per cui rientra nella nozione “novità”.

Beni in leasing: sono da ritenersi agevolabili i beni acquisiti in leasing e quelli tramite locazione finanziaria con opzione di acquisto finale.

Beni e spese non ammissibili

Non sono beni strumentali agevolabili i beni merce destinati alla vendita, quelli assemblati o  Beni concessi in comodato d’uso a terzi: anche in questo caso i beni sono agevolabili a condizione però che i suddetti siano strumentali all’attività e quindi funzionali alla produzione.

Come si usa il Tax Credit 2018?

Il credito di imposta che spetta con il bonus investimenti nel Mezzogiorno, è utilizzabile solo ed esclusivamente in compensazione con il modello F24 tramite Entratel, se si rivolge ad un intermediario, Fisconline se dispone del Pin Agenzia delle Entrate. Per fruire del credito d’imposta, le imprese interessate al bonus, devono presentare all’Agenzia delle Entrate un modello d’istanza nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline presente dal 11. 01. 2018, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

Durata agevolazione

Il tax credit è applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

 

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Cessione di beni da A (ITA) a B (ITA) destinati a C (UE): triangolazione IVA e non imponibilità

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Cessione di beni da A (ITA) a B (ITA) destinati a C (UE): triangolazione IVA e non imponibilità

Come impostare e gestire le triangolazioni IVA

Mr. Antonello: la nostra azienda, operante nel settore vitivinicolo, ha ricevuto una richiesta per la vendita di attrezzatura da parte di una società italiana residente, la quale intende rivenderla ad acquirente residente nella Unione Europea, chiediamo quale sia il corretto trattamento ai fini IVA?

Buongiorno, il quesito fiscale riguarda una operazione di triangolazione ai fini IVA, la seguente fattispecie è la seguente:

Se A (ITA) cede a B (ITA)  un bene destinato all’acquirente C residente in Germania (DE), membro UE, ed il trasporto del bene avviene da A a C, allora l’intera cessione da A a B e quella da B a C non sono imponibili.

Si consiglia presa visione della risoluzione (ivi allegata) del 13. 05. 2010 della Agenzia delle Entrate.

 

Contabilità separata: come ripartire i costi promiscui per recuperare l’iva

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Contabilità separata: come ripartire i costi promiscui per recuperare l’iva

Contabilità separata: come ripartire i costi promiscui per recuperare l’iva

Come determinare il criterio per recuperare iva detraibile nelle aziende con multiattività, alcune in regime di esenzione, altre di imponibilità

Frequentemente abbiamo riscontrato criticità nella gestione della contabilità separata, in quelle aziende con multiattività, alcune con ricavi in regime di esenzione iva (esempio attività sanitarie) ed altre imponibili (cessione beni o servizi). Le problematiche sono di due tipo, una inerente l’imputazione del costo alla sottoazienda corretta, l’altra inerente l’iva indetraibile per le attività con ricavi esenti, ed il recupero dell’iva detraibile sui beni e servizi comuni alle diverse sottoaziende.

In questo articolo trattiamo la tematica del recupero dell’iva sui beni e servizi ad uso promiscuo, ossia quelli che producono utilità per più sottoaziende (esempio la manutenzione delle sedie di un ristorante, usate anche per attività di gioco del bingo, oppure i costi di consulenza legale o fiscale). Se l’attività prevalente ha ricavi esenti, in via prudenziale i costi “promiscui” vengono rilevati in questa azienda con impostazione indetraibilità totale dell’iva, a fine anno una volta determinato il volume d’affari delle sottoaziende, è possibile individuale un criterio con recuperare parte dell’iva indetraibile (che è costo deducibile).

 

Il caso Mercedes Benz Italia

La sentenza della Corte di giustizia sul caso Mercedes Benz Italia (causa C-378/15 del 14 dicembre 2016) applicando un orientamento di matrice europea ha sancito la compatibilità del pro rata cosiddetto “matematico” (articoli 19, comma 5, e 19-bis del D. P. R. N. 633/1972), riferito ai soggetti passivi che pongono in essere sia operazioni imponibili che operazioni esenti. Le disposizioni nazionali, così come interpretate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare ministeriale n. 328/E del 1997, prevedono che l’imposta ammessa in detrazione sia calcolata, in virtù di una presunzione assoluta, che tutti i beni e/o servizi acquistati siano utilizzati per effettuare operazioni imponibili nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra le operazioni imponibili (numeratore) e le operazioni imponibili più quelle esenti (denominatore).   Il pro rata “matematico” si basa su un approccio di tipo soggettivo, in quanto è collegato alla tipologia di attività svolta dall’operatore, che deve essere – allo stesso tempo – imponibile ed esente, a differenza del pro rata cd. “fisico”, regolato dall’articolo 19, comma 4, del D. P. R. N. 633/1972, che risponde al principio di destinazione effettiva, vale a dire dell’impiego dei beni e/o servizi acquistati nell’ambito di operazioni imponibili.

Ai fini della ripartizione dell’imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, il richiamato l’articolo 19  non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. All’operatore viene imposto soltanto, per l’eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e/o servizi acquistati.

La medesima norma dettata dal quarto comma dell’articolo 19 del D. P. R. N. 633/1972 stabilisce che, ove si tratti di beni/servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e per fini privati o, comunque, estranei all’esercizio dell’attività, la quota d’imposta indetraibile e, conseguentemente quella detraibile, vanno determinate con i medesimi criteri innanzi illustrati.

Si pone in linea con il sistema di funzionamento del criterio del pro rata “fisico” anche l’indicazione contenuta nella C. M. N. 18/331568 del 1981, secondo la quale la quota-parte dell’imposta imputabile a ciascuna attività separata può essere determinata ricorrendo al criterio del rapporto fra i volumi d’affari nel solo caso in cui il contribuente non sia in grado di determinare, in concreto, la misura con la quale i beni/servizi acquistati risultino utilizzati per l’esercizio dell’attività separata.

La situazione considerata è quella del soggetto “misto” che, per evitare gli effetti negativi del pro rata “matematico”, opta per la separazione delle attività (articolo 36, comma 3, del D. P. R. N. 633/1972), con la conseguenza che l’imposta assolta sugli acquisti può essere recuperata in funzione dell’utilizzo dei beni e/o servizi nell’attività imponibile.

 

Cosa dispone la norma?

La norma dispone che, in caso di separazione facoltativa, la detrazione è esclusa per i beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente, nonché – per i beni ammortizzabili ed i servizi con destinazione “mista” – per la quota d’imposta riferibile all’attività esente (R. M. N. 72/E del 1997).

La disciplina in materia di separazione delle attività non contiene alcuna indicazione in merito alle modalità di imputazione dei costi promiscui. Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la ripartizione deve essere operata seguendo le stesse regole previste dall’articolo 19, comma 4, del D. P. R. N. 633/1972 (C. M. N. 18/331568/1981, e R. M. N. 450565 del 1990). Soltanto laddove l’imputazione oggettiva non sia possibile, la quota d’imposta riferibile a ciascuna attività deve essere individuata in rapporto al rispettivo volume d’affari.

Il criterio del volume d’affari, se rappresenta il “driver” per individuare la quota d’imposta detraibile per i soggetti “misti” in regime di pro rata “matematico”, ai fini invece della determinazione del pro rata “fisico” o della misura della detrazione per i soggetti che hanno optato per la separazione delle attività, costituisce un criterio del tutto residuale, che può essere validamente utilizzato a condizione che non sia possibile ripartire i costi promiscui in base ad un criterio oggettivo e coerente con la natura dei beni/servizi acquistati.

In questo senso possono richiamarsi anche le indicazioni della giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. N. 6255 del 2012) che di merito (C. T. Prov. Di Milano n. 9113/3/16 del 2016).

Il principio, comune, che viene espresso è quello di escludere la ripartizione basata sul parametro del volume d’affari delle due attività se, a garanzia della neutralità dell’IVA, è possibile individuare in modo più preciso la quota d’imposta ammessa in detrazione ricorrendo ad un diverso criterio. Si tratta di una conclusione in linea con quella della Corte di giustizia dell’Unione europea, per la quale la normativa di matrice europea non impedisce che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari, subordinatamente alla condizione che il metodo scelto garantisca la determinazione del pro rata di detrazione più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo “standard”, cioè basato sul volume d’affari (causa C-511/10, BLC Baumarkt e causa C-183/13).

Rating di legalità: assistenza specializzata del Network. Perché il rating di legalità conviene alle imprese?

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Il nostro Network avvalendosi della collaborazione sinergica tra diversi professionisti del settore, mette a vostra disposizione competenze complete e trasversali (giuridiche, organizzative, gestionali, di analisi del rischio) per ottenere con una consulenza a 360° il rating di legalità, in modo sicuro e facile. Scegliete il nostro pacchetto “tutto compreso” dal Check up per valutare il livello di Rating nel quale si trova la vostra azienda, alla compilazione corretta del formulario, all’Upgrade per migliorare il vostro grado di rating e ottenere maggiore successo nelle gare pubbliche e preferenza nell’accesso al credito bancario.  Vediamo insieme quali vantaggi concreti otterrete diventando imprese “stellate”!

Il nostro Network, avvalendosi della collaborazione sinergica tra diversi professionisti del settore, mette a vostra disposizione competenze complete e trasversali (giuridiche, organizzative, gestionali, di analisi del rischio) per ottenere con una consulenza a 360° il rating di legalità, in modo sicuro e facile.

ATTENZIONE: finora sono già 3460 in Italia le imprese in possesso del rating di legalità e le “stellette” delle aziende a breve saranno visibili anche in visura catastale!

Scegliete il nostro pacchetto “tutto compreso” dal Check up per valutare il livello di Rating nel quale si trova la vostra azienda, alla compilazione corretta del formulario, all’Upgrade per migliorare il vostro grado di rating e conseguire il massimo punteggio nel rispetto dei requisiti previsti, consentendovi cosi di avere in mano la chiave per riscuotere successo nelle gare pubbliche e priorità nell’accesso al credito bancario.  Vediamo insieme quali vantaggi concreti otterrete diventando imprese “stellate”.

Perché il rating di legalità conviene alle imprese?

Il Rating di Legalità è uno strumento innovativo ideato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, che attribuisce premialità alle aziende operanti secondo principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale, mediante un giudizio espresso in stellette fino ad un massimo di tre.

Un po’ di statistiche: quali imprese l’hanno richiesto finora?

Stando alle percentuali registrate fino ad un mese fa, sono già 3460 le imprese in possesso di un rating di legalità, concentrate soprattutto in cinque regioni: Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Altissima la percentuale del rating di legalità tra le PMI piccole e medie imprese, che tocca il 90% con una prevalenza di aziende di piccola dimensione (fino a 50 addetti e 10. 000. 000 di fatturato). Ed una buona presenza nel settore manifatturiero (40%).

N. B. Per verificare se possedete i requisiti richiesti per ottenere il rating, quali sono le nuove condizioni 2017 e la procedura da seguire, leggete la nostra guida dedicata a come aderire al Rating di legalità 2017.

Vantaggi economici

Il rating di legalità rappresenta un indice positivo secondo quanto stabilito dal citato articolo 5-ter del D. L. 1/2012, in sede di accesso al credito bancario e di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dal D. Min. Economia e Finanze 20/02/2014, n°57 consentendo alle imprese di ottenere i seguenti vantaggi.

Gli istituti di credito:

a) ridurranno la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento;

b) varieranno la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, qualora se ne riscontri rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

Le Pubbliche amministrazioni in sede di gara:

a) attribuiranno preferenza in graduatoria;

b) assegneranno un punteggio aggiuntivo;

c) riserveranno una quota delle risorse finanziarie allocate.

Attenzione: il Nuovo Codice degli appalti, inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara.

In base all’articolo 93 nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità;
l’articolo 95 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente.

Vantaggi competitivi

1) Incremento delle opportunità di business;

2) aumento della trasparenza e visibilità sul mercato;

3) miglioramento dell’immagine sul territorio di appartenenza (esiste un’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).

Perché conviene conseguire tre stellette nel Rating di legalità e come fare per raggiungere questo obiettivo?

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