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Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione

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La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018.

 

Bonus Sud per assunzioni a tempo indeterminato nel meridione

Guida per poter usufruire delle agevolazioni in caso di assunzione a tempo indeterminato nelle regioni del meridione

La legge di bilancio 2018 riconferma anche per il 2018 l’agevolazione per le assunzioni al Sud, definendolo “Incentivo occupazione mezzogiorno”: l’incentivo è stato istituito dall’ANPAL attraverso la disponibilità dei fondi comunitari confluiti nel Piano operativo nazionale (PON) “sistemi di politiche attive per l’occupazione SPAO, con una somma complessiva di 502 milioni. I dettagli per poter presentare domanda e usufruire del Bonus sono indicati nella circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018.

 

L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata (considerate regioni meno sviluppate), la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise (definite regioni in transizione) e, secondo le disposizioni dell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), possono, nel corso del 2018, assumere a tempo indeterminato, soggetti di età compresa tra i 16 e i 34 anni, (intesi come 34 e 364 giorni), e lavoratori con 35 anni (in questo caso non è previsto un limite massimo) privi di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, cioè coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (8000 per il lavoro subordinato e 4000 per il lavoro autonomo).

I lavoratori dovranno risultare disoccupati ai sensi dell’articolo 19 D. Lgs n. 150/2015 cioè dovranno aver confermato ai servizi per l’impiego la loro disponibilità ad un’occupazione o ad una misura di politica attiva offerta dal centro per l’impiego: questo principio viene ribadito dalla circolare n. 49/2018 che ricorda che la disponibilità deve essere dichiarata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previste dall’articolo 13.

La caratteristica del Bonus Sud è che non si richiede al lavoratore di aver avuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma di essere un soggetto disoccupato ed immediatamente disponibile ad una nuova occupazione; la nozione di rapporto di lavoro regolarmente retribuito si riferisce ai profili e alla durata della remunerazione e non al regolare pagamento dei contributi. La circolare INPS 49/2018 stabilisce che, tranne nei casi di trasformazione di contratto a tempo determinato, il lavoratore non deve essere stato in forza presso lo stesso datore di lavoro con un altro rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti: questa regola invece è esclusa nel caso in cui il lavoratore sia stato alle dipendenze di altra impresa collegata, controllata o riferibile allo stesso proprietario anche per interposta persona, quindi se il lavoratore disoccupato, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha avuto nei sei mesi precedenti un altro rapporto anche di natura autonoma, l’agevolazione prevista fino a 8060 euro, potrà essere riconosciuta.

L’assunzione potrà avvenire con contratto a tempo indeterminato, anche parziale o con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre a differenza delle disposizioni precedenti, non si parla di contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi.

 In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, il beneficio contributivo è ammissibile e si ottiene per un massimo di 12 mesi che sono comprensivi dei periodi di lavoro in cui il lavoratore è a disposizione in attesa di essere mandato in missione; per le assunzioni a tempo parziale non si potrà andare sotto la soglia prevista dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in caso contrario avremo una violazione della normativa che, in caso di controllo, porterebbe alla revoca del beneficio sulla base di ciò che prevede l’art. 1 comma 1175, legge 296/2006.

Per l’apprendistato professionalizzante, si fa fa riferimento alla qualificazione del giovane tra i 18 e i 29 anni ma anche all’apprendistato professionalizzante senza limiti di età per i percettori di indennità di mobilità e per i titolari di un trattamento di disoccupazione (NASPI, DIS-COLL)¸inoltre la circolare 49 INPS specifica che il bonus spetta anche ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, dove la contrattazione collettiva prevede l’apprendistato, anche a tempo determinato (es. Settore cinematografico e audiovisivo) ma anche alle cooperative di produzione e lavoro che sottoscrivono con il socio lavoratore un ulteriore rapporto di lavoro subordinato.

L’incentivo non viene invece riconosciuto per i contratti di lavoro domestico, per i contratti occasionali, che in ogni caso non danno mai luogo ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti di lavoro intermittente che, pur essendo a tempo indeterminato, sono legati a prestazioni discontinue e non stabili che dipendono dalla “chiamata” da parte del datore di lavoro. L’agevolazione non è riconosciuta in caso di apprendistato di primo livello e per quello di alta formazione e ricerca; il beneficio spetta al lavoratore per un solo rapporto: dopo la prima concessione non sono ammissibili nuove autorizzazioni né per il datore di lavoro né per altri beneficiari a prescindere dalla durata residua del beneficio.

L’incentivo è strettamente legato alla sede di lavoro che dovrà essere in una delle regioni precedentemente citate; esso è completamente slegato alla residenza del lavoratore o alla sede legale dell’impresa, però cessa di essere riconosciuto nel momento in cui la sede di lavoro viene trasferita verso un ambito territoriale non coperto da incentivo. In caso di trasferta o distacco del lavoratore, l’incentivo non si perde a patto che sussistano i requisiti obbligatori previsti dall’art. 30 D. Lgs. N. 276/2003 e cioè la temporaneità e l’interesse del distaccante, sui quali in sede di controllo viene prestata particolare attenzione.

L’articolo 5 stabilisce che l’ammontare massimo dell’incentivo è di 8060 Euro per ogni assunzione a tempo indeterminato e pieno (con il part time è tutto in proporzione) effettuata nel corso del 2018, essa vale per un periodo di 12 mesi e si riferisce alla contribuzione a carico del datore di lavoro con esclusione di premi, contributi INAIL e contribuzione minore

Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3 comma 15 legge 297/1982 finalizzato al finanziamento delle aliquote contributive del Fondo Pensione dei dipendenti nella misura dello 0,50 % della retribuzione imponibile, rientra nell’agevolazione in quanto è una contribuzione previdenziale che grava sul datore di lavoro; la soglia massima di esonero è pari a 671,66 Euro al mese che su base giornaliera per i rapporti instaurati nel corso del mese sarà di euro 21,66.

I datori di lavoro che possono beneficiare dell’incentivo, sono tutti i datori di lavoro privati a prescindere dal fatto che siano o meno imprenditori, come gli studi professionali, le associazioni o le fondazioni comprese le società cooperative di produzione e lavoro che, dopo il rapporto associativo stipulano con lo stesso soggetto un ulteriore rapporto di natura subordinata sulla base dell’art. 1 legge 142/2001. L’incentivo viene riconosciuto tramite conguaglio nelle denunce presentate mensilmente all’INPS e va fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020, oltre questa data non potrà essere recuperato.

La sospensione del periodo di godimento dell’agevolazione non è possibile, tranne in caso di assenza per maternità obbligatoria: in questo caso avremo un differimento temporale della fruizione dell’incentivo che dovrà in ogni caso essere goduto entro la data indicata in precedenza; per l’apprendistato professionalizzante, il beneficio trova applicazione soltanto nel periodo formativo per un massimo di dodici mesi, e per un rapporto iniziato nel 2018 con la conseguenza che se il periodo formativo ha una durata inferiore ai 12 mesi, il beneficio verrà ridotto in proporzione: per esempio se il periodo formativo dura sei mesi, l’incentivo avrà un tetto massimo pari a 4030 euro. Al termine del periodo formativo, nulla sarà dovuto in caso di consolidamento del rapporto anche se compreso nei 12 mesi della fruizione.

Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro dovrà rispettare alcuni requisiti fondamentali: innanzitutto dovrà essere in regola con la contribuzione e con le disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, non dovrà aver riportato condanne penali o sanzioni amministrative, dovrà inoltre rispettare gli accordi e i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e, se esistenti, territoriali o aziendali. Inoltre l’agevolazione non verrà concessa nel caso in cui l’assunzione costituisce l’attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva o nel caso in cui sia stato violato un diritto di precedenza: il beneficio non viene riconosciuto anche nel caso in cui sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale a meno che i lavoratori assunti siano lavoratori ad un livello superiore rispetto a quelli sospesi o siano destinati ad una unità produttiva diversa.

L’incentivo non viene riconosciuto se ad essere assunti sono lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo. Inoltre non verrà riconosciuto in caso di invio tardivo della comunicazione telematica, per il periodo che intercorre tra l’assunzione e la tardiva comunicazione.

L’articolo 6 affronta il tema degli aiuti di Stato: l’agevolazione rientra nel de minimis tranne il caso in cui ci sia un incremento netto dell’occupazione. Questa condizione non trova applicazione nel momento in cui la riduzione di personale è dovuta, nei dodici mesi precedenti, a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

L’INPS provvederà a revocare l’incentivo se viene sforato il tetto massimo fissato dalla normativa sugli aiuti di Stato e applicherà le sanzioni civili di legge; in presenza di un incremento occupazionale netto, si può sforare il limite del de minimis ma l’importo non potrà superare le c. D intensità di aiuto che è fissata al 50% dei costi ammissibili. Per quanto riguarda l’incremento occupazionale netto richiesto quando si vuole usufruire dell’incentivo oltre il de minimis occorrerà confrontare il numero medio di unità lavoro anno nell’anno precedente l’assunzione con il numero medio di unità lavoro anno dell’anno successivo all’assunzione. L’incentivo dovrà essere valutato non rispetto alla singola unità produttiva, ma facendo riferimento al complesso aziendale e si terranno in considerazione tutte le tipologie a tempo determinato e indeterminato e la verifica dell’incremento dovrà essere effettuata ogni mese in riferimento ad ogni singola assunzione per la quale si richiede il beneficio.

L’articolo 10 fissa la procedura per l’ammissione all’incentivo: bisogna innanzitutto presentare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS in via telematica, attraverso il modulo Omez disponibile all’interno dell’applicativo DiresCo, che si può trovare nel sito INPS con i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende effettuare o relativi alla trasformazione di un contratto a tempo determinato; nel modulo dovranno essere indicati il luogo e la provincia di esecuzione dell’attività lavorativa, l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva del rateo di tredicesima e di eventuale quattordicesima, la misura dell’aliquota contributiva che può essere oggetto di sgravio e l’indicazione se si intende o meno usufruire dello sgravio contributivo previsto dal comma 100 art. 1 legge 205/2017.

Una volta inviata l’istanza, l’INPS consulterà gli archivi informatici dell’Anpal per verificare una serie di dati relativi all’assunzione e allo stato di disoccupazione del lavoratore; calcolerà inoltre l’importo del beneficio sulla base dell’aliquota indicata dal datore di lavoro e verificherà la copertura finanziaria dell’incentivo richiesto. Accertati i requisiti procederà poi alla comunicazione dell’avvenuta prenotazione dell’importo riferito all’incentivo. In caso di mancata accoglienza per carenza di fondi, l’istanza di prenotazione telematica conserva la propria validità per trenta giorni durante i quali se si libereranno risorse, la domanda sarà automaticamente accolta, in caso contrario trascorsi i 30 giorni l’istanza perderà efficacia ma potrà successivamente essere ripresentata.

Una volta approvato l’incentivo si dovrà procedere all’assunzione del lavoratore e confermare la prenotazione del beneficio, a pena di decadenza, entro i 10 giorni successivi alla comunicazione di prenotazione pervenuta in via telematica dall’INPS. La domanda non potrà essere accettata se i dati sono diversi da quelli indicati nell’istanza di prenotazione con particolare riferimento ai codici fiscali delle parti contraenti e alla tipologia contrattuale per il quale si richiede il beneficio. Le istanze vengono lavorate dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione.   

Bonus per le assunzioni in Sardegna a tempo determinato e indeterminato

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La regione Sardegna con la legge regionale dell’11 gennaio 2018 (legge di stabilità 2018), ha istituito il programma integrato per il lavoro “LavoRas” che è finalizzato all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupazione facendo particolare attenzione a coloro che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro.

Bonus per le assunzioni in Sardegna a tempo determinato e indeterminato

Linee guida per usufruire dei bonus per assunzioni in Sardegna a tempo determinato o indeterminato di soggetti under 35

La regione Sardegna con la legge regionale dell’11 gennaio 2018 (legge di stabilità 2018), ha istituito il programma integrato per il lavoro “LavoRas” che è finalizzato all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupazione facendo particolare attenzione a coloro che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro.

Il programma, finanziato con risorse regionali, nazionali e comunitarie, si articola in 3 misure:

Cantieri di nuova attivazione

Cantieri già operativi

Politiche attive del lavoro

I cantieri prevedono interventi immediati focalizzati sulle tematiche dell’ambiente, dissesto idrogeologico, valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, decoro urbano, catasto, reti tecnologiche ed efficienza amministrativa e si rivolgono a quei disoccupati che possiedono caratteristiche tali da non consentire loro di trovare, in autonomia, un lavoro, quindi soggetti che per titolo di studio e competenze, necessitano di un supporto che rafforzi le loro prospettive lavorative.

Le politiche Attive del Lavoro prevedono interventi mirati ad incentivare le imprese all’assunzione di personale qualificato su specifiche competenze attraverso un mix combinato di azioni, con particolare attenzione all’erogazione di bonus occupazionali alle imprese. Gli interventi si rivolgono a giovani disoccupati under 35, ai disoccupati over 35, alle persone con disabilità, ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e ai disoccupati over 55; le politiche verranno attuate con due principali strumenti; assegno formativo e incentivo occupazione.

Con l’avviso a “sportello” per la concessione di incentivi occupazionali per le imprese che effettuano assunzioni a tempo determinato e indeterminato di giovani sotto i 35 anni,  la regione intende favorire un rilancio dell’occupazione attraverso incentivi finalizzati all’assunzione: l’intervento mira a incentivare le imprese private all’assunzione, attraverso un regime di aiuto finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio, in particolare al costo del lavoro, favorendo quindi, l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani under 35; queste finalità dovranno essere perseguite nel rispetto di quanto previsto dalla regione e dalle norme in materia di aiuti di Stato.

L’aiuto è destinato alle imprese che assumono a tempo pieno o parziale, anche a scopo di somministrazione, a partire dal 1 maggio 2018 fino al 31 dicembre 2018, giovani di età inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato o determinato della durata pari o superiore ai 12 mesi, oppure trasformano un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; in caso di assunzione a scopo di somministrazione, il contributo è concesso all’agenzia di somministrazione (verrà poi trasferito all’impresa utilizzatrice), che dovrà assumere a tempo pieno o parziale disoccupati per poi destinarli ad un’impresa utilizzatrice.

Per poter usufruire del contributo l’azienda deve avere almeno una sede operativa in Sardegna e il lavoratore dovrà essere impiegato nel territorio regionale; i contributi si configurano come Aiuti e devono rispettare la normativa comunitaria vigente in materia: il datore di lavoro in particolare potrà chiedere l’incentivo o sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 Dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea e degli aiuti “de minimis” oppure del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

L’azienda dovrà essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore e applicare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre per poter usufruire degli Aiuti, l’assunzione o trasformazione di contratto non dovrà violare il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal CCNL, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; inoltre l’azienda nei dodici mesi precedenti non dovrà aver licenziato lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo; il datore di lavoro non potrà assumere un lavoratore precedentemente assunto a tempo indeterminato e licenziato nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda.

Il contributo concesso sarà di euro 4000 per ogni lavoratore, per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e di euro 3000 per ogni lavoratore, per le assunzioni a tempo determinato della durata pari o superiore a 12 mesi; il contratto parttime non potrà essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno e gli importi saranno ricalcolati proporzionalmente. Se l’impresa entro il 31 dicembre 2018 trasforma il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato verrà riconosciuto un incentivo pari a 4000 euro decurtato delle’eventuale quota di finanziamento già assegnata previa presentazione di domanda di contributo relativa alla trasformazione del contratto. Per i contratti di somministrazione l’importo del contributo sarà determinato in base alla durata della missione.

In caso di cessazione anticipata del contratto a tempo determinato per cause non imputabili al datore di lavoro quali dimissioni volontarie, morte, pensionamento o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il contributo è riconosciuto per intero a condizione che l’interruzione del rapporto non avvenga nei primi sei mesi, in tutti gli altri casi il contributo sarà revocato totalmente.

Per le assunzioni a tempo indeterminato i posti di lavoro dovranno essere conservati per almeno 24 mesi dalla data di assunzione; se il rapporto di lavoro dovesse cessare anticipatamente per cause non imputabili al datore di lavoro il contributo verrà riconosciuto interamente solo se l’interruzione del rapporto non avviene nei primi dodici mesi altrimenti verrà totalmente revocato. Per lo stesso lavoratore, l’incentivo potrà essere riconosciuto una sola volta quindi dopo la prima concessione non sarà possibile richiedere il contributo per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altri datori di lavoro a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Per le imprese che scelgono il regime Reg. 651/2014 l’incentivo sarà riconosciuto esclusivamente per le assunzioni che determinato un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione e mantengono questo requisito per tutta la durata del periodo di assunzione agevolata. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto quando il posto o i posti occupati sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. L’avviso che stiamo esaminando prevede l’erogazione di un finanziamento complessivo di Euro 8. 500. 000 per l’annualità 2018 di cui il 15 % (pari a 1. 275. 000) è destinato ad aziende che assumono giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni a seguito di un percorso formativo FSE, il 25% (pari a 2. 125. 000) è destinato ad aziende che assumono giovani disoccupati di età inferiore ai 35 anni che abbiano concluso positivamente un tirocinio extracurriculare nella stessa impresa.

è previsto, nel rispetto dell’articolo 7 del Reg. UE n. 1303/2013, il principio di parità tra uomini e donne e la non discriminazione in modo da favorire la coesione sociale e l’integrazione di tutti i soggetti svantaggiati che hanno bisogno di sostegno da parte delle Istituzioni e di tutti quegli individui che vivono in condizioni di emarginazione a causa di situazioni che ne hanno impedito la ricollocazione o la collocazione in società nonché la pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione basta sul genere.

Gli aiuti previsti da questo avviso sono cumulabili con altri incentivi di natura economica o contributiva all’assunzione previsti da norme generali che non costituiscono aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo e non prevedono costi specifici ammissibili; sono inoltre cumulabili con gli sgravi contributivi previsti dalla Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e dal decreto ANPAL n. 2 del 02/01/2018 istitutivo dell’incentivo Occupazione Mezzogiorno; sono cumulabili con altri aiuti di Stato purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e con aiuti di stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuto più elevati applicabili in base al Reg. 651/2014 o in base ad altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della commissione. Non sono però cumulabili con altri incentivi all’assunzione previsti da altri Avvisi pubblicati in ambito regionale per gli stessi lavoratori (PIU’ TURISMO PIU’ LAVORO – annualità 2018, Master &  Back- percorsi di rientro etc),

Qualunque sia il regime di aiuti prescelto, l’incentivo non potrà superare il 50% dei costi salariali (sostenuti dall’impresa) calcolati su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.

La procedura sarà interamente gestita attraverso il Sistema Informativo del Lavoro (SIL): per poter presentare la domanda è richiesta la firma digitale del rappresentante legale dell’impresa, le imprese devono registrarsi al SIL come “soggetto impresa” all’interno dell’area dedicata del portale www. Sardegnalavoro. It, dopodiché dovranno compilare la domanda esclusivamente attraverso i servizi online del sistema informativo lavoro Sardegna, indicando i dati dell’impresa (denominazione, codice fiscale e partita Iva, codice Ateco dell’attività economica esercitata, dati angrafici e recapiti del legale rappresentante o procuratore, indirizzo ed i riferimenti (email, telefono e fax) e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC). Dovrà poi essere compilata la sezione relativa ai lavoratori per i quali si intende chiedere il contributo, specificando i dati anagrafici i dati del contratto( codice della Comunicazione Obbligatoria, data di assunzione, tipo di contratto, orario, data di trasformazione) e il regime di aiuto prescelto. In caso di somministrazione dovrà essere indicata la data di inizio e fine della missione e la ditta utilizzatrice presso cui si svolge la missione stessa. Gli allegati dovranno essere inviati in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentate. La domanda dovrà essere corredata a pena di inammissibilità, dal bollo (EURO 16) e dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

La regione procederà all’assegnazione del contributo attraverso una procedura a sportello istruendo le domande di agevolazione secondo l’ordine cronologico di invio telematico delle stesse che costituisce un elemento di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti e fino alla concorrenza delle risorse disponibili assegnerà i contributi previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Le domande saranno finanziate secondo l’ordine cronologico anche sulla base delle quote del 15 e 25 % che abbiamo precedentemente esaminato e una volta scaduto il termine le risorse non utilizzate saranno utilizzate per i rimanenti destinatari.

Gli elenchi delle imprese ammesse e non ammesse vengono periodicamente pubblicate nel sito della regione www. Regionesardegna. It , sul sito www. Sardegnalavoro. It e sul sito www. Sardegnaprogrammazione. It nella pagina web dedicata all’avviso. In caso di ammissione al contributo, il beneficiario, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla pubblicazione della denominazione di ammissibilità dovrà presentare, attraverso i servizi online del SIL, una nota di adesione firmata digitalmente. Una volta approvata la domanda, l’aiuto verrà erogato fino al 100% a titolo di anticipo, a seguito della specifica richiesta di erogazione garantita da fidejussione, a titolo di saldo al termine dell’ultimo rapporto di lavoro per il quale è stato concesso il contributo.

Il contratto di apprendistato

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Il datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa dovrà corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari ad ottenere: a) Un titolo di studio; b) Una professionalità o le competenze necessarie a svolgere un determinato mestiere; c) Esperienze utili al raggiungimento di titoli di studio universitari o di alta formazione.

 

Il contratto di apprendistato

Guida al contratto di apprendistato con particolare riferimento alle tipologie, limiti, formazione e rapporto di lavoro

 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 41,  D. Lgs. 81/2015).

Il datore di lavoro a fronte della prestazione lavorativa dovrà corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche (direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari ad ottenere:

·        Un titolo di studio

·        Una professionalità o le competenze necessarie a svolgere un determinato mestiere

·        Esperienze utili al raggiungimento di titoli di studio universitari o di alta formazione

Tipologie

·        Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. Di primo livello

·        Apprendistato professionalizzante

·        Apprendistato di alta formazione e di ricerca, cd. Di terzo livello

Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale possono essere assunti i giovani dai 15 fino ai 25 anni; questa tipologia si può attuare in tutti i settori di attività e può essere utilizzata anche per assolvere l’obbligo di istruzione. La durata è funzionale alla qualifica o al diploma da conseguire, nel limite di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale) relativamente agli aspetti formativi.

Il D. M 12-10-2015 stabilisce la durata dei contratti di apprendistato in funzione del titolo da conseguire:

·        3 anni per la qualifica di istruzione e formazione professionale

·        4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale e il diploma di istruzione secondaria superiore

·        2 anni per il corso annuale integrativo

·        1 anno per il diploma di istruzione e formazione professionale (se già in possesso della qualifica professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente) e per il certificato di specializzazione tecnica superiore

Successivamente al conseguimento del titolo, l’apprendistato potrà essere trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante allo scopo di far conseguire al giovane anche la qualifica a fini contrattuali,

Con l’apprendistato professionalizzante, possono essere assunti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica professionale); questa tipologia si può attuare in tutti i settori di attività pubblica o privata ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale.

La durata dipende dall’età dell’apprendista e dalla qualifica professionale da conseguire, nel limite di 3 anni (5 per le qualifiche professionali dell’artigianato) relativamente agli aspetti formativi.

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata anche per l’assunzione di lavoratori che percepiscono un trattamento a sostegno del reddito in seguito alla perdita di occupazione (NASPI, indennità speciale di disoccupazione edile, indennità DIS-COLL) In questo caso avremo la qualifica o riqualifica professionale dei lavoratori con l’obiettivo del loro reinserimento professionale, e non verranno applicati  i limiti di età in quanto il lavoratore potrà essere assunto a qualsiasi età; al termine del periodo formativo il rapporto prosegue, senza facoltà di disdetta, con l’applicazione della disciplina generale in materia di licenziamento. Il datore di lavoro usufruisce dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

L’apprendistato di alta formazione e ricerca, si applica ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di istruzione secondaria superiore; si può attuare in tutti i settori di attività pubblica o privata ed è finalizzata al conseguimento di titoli di studio universitari, alta formazione compresi i dottorati di ricerca, la specializzazione tecnica superiore e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali.

Il contratto va stipulato in forma scritta ai fini probatori e dovrà indicare per iscritto il piano formativo individuale previsto per l’apprendista che potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva ed enti bilaterali. Per l’apprendistato di primo e terzo livello, il piano formativo è predisposto dall’istituzione educativa/formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

Assunzione di apprendisti e limiti

La stipulazione di un contratto di apprendistato segue le regole ordinarie valide per tutti i contratti di lavoro (sottoscrizione contratto e comunicazione obbligatoria); se è stipulato con minori, si applica la disciplina sul lavoro minorile.

L’assunzione potrà avvenire sia direttamente che indirettamente mediante somministrazione a tempo indeterminato (il tempo determinato è escluso) Nelle imprese che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro dovrà mantenere un determinato rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati: questo rapporto è di 3 a 2 cioè ogni 2 lavoratori qualificati possono essere assunti 3 apprendisti; questo rapporto di 3 a 2 non si applica alle imprese artigiane, per cui è prevista una specifica disciplina ( ex art. 4 l. 443/1985) e per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti rimane il limite del 100 % cioè possono essere assunti tanti apprendisti quanti sono i lavoratori specializzati.

Se il datore di lavoro non ha dipendenti specializzati o qualificati o se sono meno di 3 potrà assumere al massimo 3 apprendisti.

Le aziende con almeno 50 dipendenti non possono procedere all’assunzione di nuovi apprendisti se non hanno confermato in servizio almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti (requisito di stabilizzazione), se non viene rispettato il datore di lavoro può assumere un solo apprendista e in caso di violazione gli apprendisti assunti in più saranno considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

La formzazione

Il datore di lavoro deve impegnarsi, a fronte della prestazione lavorativa, a fornire all’apprendista non solo la retribuzione, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di titoli di studio di livello secondario o universitario o di specializzazioni garantendo la presenza di un tutor o referente aziendale.

Gli aspetti formativi verranno stabiliti dalla legislazione regionale e dalla contrattazione collettiva nel rispetto degli standard stabiliti dal D. M 10-12-2015.

Per l’apprendistato di primo livello, è la Regione che stabilisce gli standard formativi, se però manca la regolamentazione regionale interviene il Ministero del Lavoro; il contratto collettivo di livello territoriale, nazionale o aziendale stabilisce per ogni settore produttivo le modalità di erogazione della formazione aziendale

Il datore di lavoro dovrà stipulare un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto; la formazione esterna all’azienda non può essere superiore al 60% dell’orario scolastico per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Nell’apprendistato professionalizzante la competenza è quasi totalmente della contrattazione collettiva che dovrà stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione in base all’età dell’apprendista e alla qualifica da conseguire; la formazione sarà finalizzata prevalentemente all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, ed è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro all’interno dell’azienda; alla formazione interna si aggiunge quella pubblica che proviene dalla regione nel limite di 120 ore nel triennio ed è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali; la regione comunicherà al datore di lavoro, entro 45 giorni dall’assunzione anche tramite la associazioni datoriali, le modalità di svolgimento della formazione. Se l’apprendista è già in possesso delle competenze di base e trasversali, magari in virtù di un precedente contratto di apprendistato e queste competenze risultano formalizzate, l’ulteriore formazione sarà eccedente.

Nell’apprendistato di terzo livello la competenza spetta alle Regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le Università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca. Se manca la regolamentazione regionale si farà riferimento al D. M. 12-10-2015.

Le modalità e i contenuti della formazione saranno stabiliti in un apposito protocollo stipulato tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto; la formazione esterna è impartita nel limite del 60% dell’orario ordinamentale.

Se il datore di lavoro non effettua la formazione verrà applicata una sanzione che consiste nel restituire la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, quindi avremo una penalizzazione di tipo pecuniaria che però si applica quando il mancato compimento della formazione sia responsabilità esclusiva del datore di lavoro e se la mancata formazione impedisce la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato.

Se la mancata formazione viene verificata nel momento in cui l’apprendistato è in corso di svolgimento, il personale ispettivo adotta un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per poter adempiere.

Il rapporto di lavoro

La disciplina del rapporto di lavoro in merito all’apprendistato è stabilita dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da appositi accordi interconfederali, la legge ( art. 42 D. Lgs 81/2015 e prima il T. U del 2011 stabilisce semplicemente alcune regole base.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, compreso il settore del cinema e dell’audiovisivo, i contratti collettivi nazionali possono prevedere specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato anche a tempo determinato; salvo diverse disposizioni gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendente.

Per la retribuzione vige il divieto del cottimo perché questo tipo di retribuzione ostacolerebbe la realizzazione della funzione formativa del contratto; è possibile stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. A tal proposito il contratto collettivo può stabilire il progressivo incremento della retribuzione iniziale in base all’anzianità di servizio maturata dall’apprendista, quindi potrebbe capitare che la retribuzione sia inferiore in percentuale a quella prevista dal livello di inquadramento.

Per l’apprendistato di primo e secondo livello, salvo indicazioni diverse della contrattazione collettiva, la retribuzione potrà essere rapportata alle ore di lavoro effettivamente prestate; le ore di formazione possono essere retribuite parzialmente nella misura di almeno il 10% del relativo monte ore complessivo; per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo e contributivo.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato: inizialmente ci sarà un rapporto di lavoro con funzione formativa a tempo determinato allo scadere del quale, salvo recesso, avremo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si può prolungare il periodo di formazione in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; nell’apprendistato di primo livello il contratto può essere prorogato di un anno a conclusione del percorso per consolidare le competente tecnico-professionali.

Durante il periodo di formazione il datore di lavoro non può recedere dal contratto salvo giustificata causa o giustificato motivo; in caso di interruzione anticipata, agli apprendisti è garantito il rientro nel percorso scolastico o formativo ordinario. Al termine le parti possono comunque recedere dal contratto liberamente dandone preavviso che decorre dal suddetto termine del periodo formativo.

In caso di contratto di apprendistato stipulato con lavoratori titolari di indennità di disoccupazione il recesso del datore di lavoro è regolato dalla disciplina in materia di licenziamenti individuali. Nell’apprendistato di primo e terzo livello costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi.

Se al termine del periodo formativo nessuna delle due parti recede il rapporto proseguirà automaticamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la violazione dei principi stabiliti dalla legge in materia di apprendistato comporta l’applicazione di sanzioni amministrative soprattutto per quanto riguarda l’inosservanza dell’obbligo di forma scritta, il divieto di retribuzione a cottimo, i limiti del sottoinquadramento e l’obbligo di un tutor aziendale.

 

Credito d’imposta per investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24. 07. 18 il regolamento attuativo  in merito al credito d’imposta per investimenti incrementali in pubblicità su riviste, periodici, quotidiani on line.

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Ottieni un credito d’imposta fino al 90% della spesa pubblicitaria

Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali, anche on-line) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

–   50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);

–    12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate; il Regolamento, approvato dal Consiglio di Stato e firmato il 16 maggio 2018, è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; non appena registrato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore trascorsi

15 giorni dalla sua pubblicazione, come per tutti gli atti normativi.

I chiarimenti che vengono illustrati qui di seguito tengono quindi conto dei contenuti definitivi del provvedimento, e pertanto differiscono, per qualche aspetto, da quelli pubblicati in precedenza.

 

  Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1 per cento gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Per “stessi mezzi di informazione” si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra.

ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione,  l’incremento  relativo all’investimento pubblicitario  per il  quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei  rispettivi incrementi percentuali.    La  separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.

 Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per start-up innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In  sede  di  prima  applicazione,  anche  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  start-up innovative sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura standard del 75 per cento, in attesa che la Commissione Europea – alla quale la misura è stata notificata – si pronunci sulla compatibilità di tale profilo di maggior favore con le normative europee sugli aiuti di Stato. Le risorse  corrispondenti  alle  concessioni  nella  misura  del  90  per  cento  saranno  ovviamente accantonate per essere poi effettivamente destinate successivamente all’approvazione della Commissione.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale  delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali: nessun contributo può in questo caso superare il 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed il 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche  e televisive  locali.  Per  l’anno  2018,  i due tetti quotano  rispettivamente

1. 500. 000  euro  per  gli  investimenti  sulla  stampa  e  250. 000  euro  per  quelli  sulle  emittenti radiofoniche e televisive.

Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi  riconosciuti due  diversi  crediti  d’imposta,  in  percentuali  differenziate  a  seconda  delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1 per cento quello effettuato nell’anno precedente.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.

ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, anche on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da

imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il  competente Tribunale, ai sensi dell’articolo

5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150. 000 euro,  la  sua  concessione  –  al  netto  degli  altri  requisiti  e  condizioni  di  ammissibilità  – richiederà l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, come stabilito per legge in relazione ad ogni beneficio di carattere economico destinato alle imprese.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio , usufruendo di una “finestra temporale” di trenta giorni, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione siglato il 5 giugno 2018 con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta.

Per l’anno in corso, la finestra per la prenotazione si apre, per trenta giorni, a decorrere dal

sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

La comunicazione dovrà contenere:

–    i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo);

–    il costo complessivo  degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso

dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio -televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media;

–    il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;

(per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive

dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);

–    l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed

in valore assoluto;

–    l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media;

–   dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia  ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Entro  i  successivi  trenta  giorni  dalla  chiusura  del  termine  per  effettuare  le  prenotazioni  il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto  con provvedimento  del Dipartimento  per  l’informazione e  l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi  dai  richiedenti  con  le  stesse  modalità  informatiche  usate  per  la  prenotazione.  La tempistica di tale adempimento sarà determinata con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che sarà adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.

Controlli

L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

Acquisto carburante: risposta ad un quesito relativo alla tracciabilità dei pagamenti del carburante delle auto aziendali con carta del dipendente

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Buonasera, per risponderle in modo puntuale ed esaustivo, è necessarario esaminare le ultime  novità in materia di tracciabilità dei pagamenti del carburante, comunicandole che è notizia di questi giorni del “decreto temporaneo” con cui il Ministro Di Maio ha provveduto a prorogare al primo gennaio 2019 l’obbligo di documentare con emissione di fattura elettronica gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della deducibilità del costo per le imposte dirette e della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n 205 del 2017).

Scheda carburante quesito di un cliente: “Relativamente alla tracciabilità dei pagamenti del carburante delle auto aziendali, vorremmo sapere se si è tenuti ad utilizzare  esclusivamente carte aziendali o è sufficiente che il pagamento sia effettuato con carte  di credito del personale che lo utilizza?

Come documentare e pagare il carburante dal 01. 07. 2018, considerando la proroga parziale al 01. 01. 2019

Buonasera, per risponderle in modo puntuale ed esaustivo, necessita esaminare le ultime  novità in materia di tracciabilità dei pagamenti del carburante, comunicandole che è notizia di questi giorni del “decreto temporaneo” con cui il Ministro Di Maio ha provveduto a prorogare al primo gennaio 2019 l’obbligo di documentare con emissione di fattura elettronica gli acquisti e le cessioni di carburanti, ai fini della deducibilità del costo per le imposte dirette e della detraibilità IVA, così come previsto dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n 205 del 2017).

Detto questo, la stessa Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 ha chiarito che sono considerati mezzi idonei di pagamento

A.      gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali quelli elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo addebito diretto;

B.     bonifico bancario o postale;

C.      bollettino postale;

D.     carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul tema con la Circolare 8/E del 30 aprile 2018, specificando che dovranno ritenersi pienamente validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, DPR 605/73 che da operatori non tenuti a tale comunicazione.

FOCUS IN RISPOSTA AL QUESITO: Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono validi anche “i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. ”.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

CASO 1: il dipendente effettua il rifornimento di benzina di un’autovettura/automezzo/autocarro o qualunque motoveicolo aziendale presso un distributore di carburante durante una trasferta di lavoro. Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli venisse rimborsato in modo sempre tracciabile, secondo la norma vigente alla data del presente articolo, non può essere oggetto di contestazione l’inerenza e la deducibilità del costo in capo al datore di lavoro/azienda datrice di lavoro.

NOTA BENE PROROGA PARZIALE AL 01. 01. 2019

Il divieto di pagamento in contante per i carburanti resta al primo luglio 2018, non è prorogato al 2019. Quindi per beneficiare delle agevolazioni sul costo di benzina e gasolio è obbligatorio pagare con mezzi di pagamento tracciabili e non denaro contante.

RIPETO: questa una delle novità legata all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e che, al contrario di quanto previsto per la scheda carburante, non è stato oggetto di proroga.

Nessun rinvio, quindi, per i titolari di partita IVA che intendono beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa per il carburante ai fini delle imposte dirette e che non potranno più pagare in contanti.

Il divieto di pagare benzina e gasolio in contanti, previsto esclusivamente per i titolari di partita IVA a partire dal 1° luglio 2018 non è stato rinviato e, al contrario, il testo del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, ribadisce l’entrata in vigore delle nuove norme con decorrenza a partire da quanto indicato nei commi da 922 e 925 della Legge di Bilancio 2018.

Tuttavia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’obbligo di pagamento con il POS esonera il titolare di partita IVA dalla compilazione della scheda carburante, che a conti fatti risulta abolita dal 1° luglio 2018.

Vendita di immobile con plusvalenza: come pagare meno imposte

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Come viene realizzata la plusvalenza

 

La plusvalenza viene realizzata quando un privato, non in regime di impresa, vende un immobile ad un prezzo superiore a quello acquistato aumentato degli “oneri accessori.

Il principio sui cui si basa il sistema tributario nel campo delle compravendite immobiliari, è di tutelare il risparmio, assoggettando a tassazione solo le plusvalenze da cessione di immobili realizzate a scopo speculativo.

In sintesi, la tassazione riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da immobili ceduti entro cinque anni dall’acquisto (o ricevuti in successione) da parte di soggetti che svolgono compravendita di immobili in maniera abituale e continuativa effettuano un’attività imprenditoriale. Attività che richiede obbligatoriamente l’esercizio con partita Iva, e tutti gli altri adempimenti che ne conseguono, da un punto di vista amministrativo, fiscale e previdenziale, tant’è che spesso l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento induttiva apre in maniera coattiva la partita iva all’imprenditore “imprudente/improvvisato”.

 

Plusvalenza da cessione di immobili: riflessi fiscali

La disciplina fiscale legata alla tassazione della plusvalenza dalla vendita di immobili è inclusa tra i redditi diversi ex articolo 67 del DPR n. 917 del 1986 “Tuir”, a condizione che i proventi in esame non siano conseguiti:

a)     nell’esercizio di arti o professioni;

b)    nell’esercizio di impresa commerciale (attrazione al reddito d’impresa).

L’articolo 67 del Tuir trova applicazione, nei confronti di persone fisiche, enti non commerciali; e soggetti non residenti.

Come anticipato, nell’inquadramento tributario, la plusvalenza rappresenta il guadagno che il proprietario ottiene al momento della vendita di un immobile. Essa si determina come differenza tra il valore dell’immobile al momento dell’acquisto e quello al momento della vendita. Per il soggetto che la realizza, la plusvalenza da cessione di immobili è soggetta a tassazione. Questo secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del Tuir (DPR n. 917/86). In particolare, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prescrive che sono soggette a tassazione: “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

In pratica, abbiamo individuato e confermato quanto anticipato sul principio di tutela del risparmio e dell’assoggettamento a tassazione delle attività speculative, infatti, la plusvalenza da cessione di immobili è tassata solo se derivante da un mero fine speculativo.

Per stabilire il fine speculativo il legislatore ha individuato alcuni parametri

Affinché si realizzi la fattispecie di una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del DPR n. 917/86 è necessario che:

a)     l’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società;

b)    l’immobile sia stato ceduto prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione;

c)     l’immobile non sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nel caso si tratti di unità immobiliari urbane.

Cessione di Immobile ottenuto tramite donazione

In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, se non sono trascorsi cinque anni le plusvalenze sono per intero assoggettate a tassazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante, l’articolo 37 comma 38 del D. L. N. 223/06 ha modificato l’articolo 67, comma 1, lettera b) del DPR n. 917/86 eliminando l’esclusione da tassazione degli immobili ricevuti per donazione.

A seguito dell’intervento del Legislatore si è prodotta l’equiparazione del trattamento fiscale previsto nell’ipotesi in cui l’acquisizione sia avvenuta per donazione a quello stabilito per le cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso.

 

Caso di Immobili costruiti nel quinqucennio

In questa fattispecie per il computo del quinquennio utile per evitare la tassazione, è necessario individuare il momento iniziale del possesso. L’Amministrazione Finanziaria con la R. M. 231/E/2008 ha precisato che in caso di fabbricati in costruzione, il decorso del periodo quinquennale agli effetti del citato art. 67, decorra dal momento in cui l’immobile è stato realizzato. Tale momento coincide con quello in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo.

 

Quando non devono essere pagate imposte sulla plusvalenza?

Ai sensi sempre dell’articolo 67 sono escluse da tassazione le cessioni di immobili che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto/costruzione e la rivendita sono stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

Il criterio temporale di cinque anni, quindi, non trova applicazione nel caso in cui l’abitazione sia quella in cui il proprietario ha avuto la propria residenza (o quella di un suo familiare) per la maggior parte del tempo che è passato tra l’acquisto (o la costruzione) e la rivendita. In sintesi, la plusvalenza si realizza nel caso in cui tra l’acquisto e la rivendita sono decorsi meno di cinque anni ad esclusione degli immobili adibiti in tale periodo temporale ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari.

Non è da assoggettare a tassazione la cessione del fabbricato avvenuta prima del decorso del quinquennio dall’acquisto. Questo nel caso in cui l’abitazione, per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita, sia stata adibita ad abitazione principale da parte del proprietario o dei suoi familiari.

La condizione deve essere rispettata per la “maggior parte del periodo tra l’acquisto e la vendita”. Ciò vuol dire che la condizione risulta rispettata quando, ad esempio, l’immobile risulta posseduto da tre anni ed è stata adibita ad abitazione principale per due anni (R. M. 213/E/2007).

 

Nozione di abitazione principale

In merito alla nozione di abitazione principale, ciò che rileva non è tanto il profilo formale, come ad esempio l’annotazione nei registri dell’anagrafe del comune, ma in realtà l’effettiva utilizzazione dell’immobile, esempio intestazione delle utenze e degli abbonamenti, ricezione documenti bancari, et similia, che consentano di poter dimostrare la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

Calcolo della plusvalenza

L’articolo 68 del DPR n. 917/86 disciplina che la plusvalenza da cessione di immobili è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (da documentare analiticamente). Il principio di inerenza attesta che i costi possono riguardare l’acquisto o la costruzione dell’immobile.

 

I costi inerenti sono:

a)     le spese notarili e accessorie sostenute all’atto dell’acquisto;

b)    le imposte indirette pagate al momento dell’acquisto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale, oppure l’Iva);

c)     le spese incrementative sostenute dopo l’acquisto e prima della cessione (es. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia);

d)    per quanto riguarda, i costi correlati alla costruzione dell’immobile, ci rientrano quelli inerenti i contratto di appalto, la progettazione, consulenze tecniche, fiscali, legali, gli oneri comunali di urbanizzazione, i costi per i lavori diretti alla ristrutturazione e sostenute dopo la costruzione e prima della cessione (es. Manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia).

 

Tassazione della plusvalenza per i casi non di esonero

Il contribuente che non rientra nei casi di esonero descritti può optare per due tipi di tassazione della plusvalenza:

1.      tassazione ordinaria: la plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili Irpef. Sarà poi tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito a partire dall’aliquota dello scaglione più basso, che è del 23% fino al 43%;

2.      tassazione separata: in caso di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni non edificabili, acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte cedente resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta del 20% sostitutiva dell’imposta sul reddito, tale opzione rappresenta un duplice vantaggio per il contribuente, che oltre a conseguire l’applicazione dell’aliquota del 20%, in luogo dell’aliquota Irpef normalmente applicabile in caso di inserimento della plusvalenza nella dichiarazione dei redditi, è esonerato per legge dai controlli fiscali straordinari e accertamenti induttivi previsti nelle medesime disposizioni. Sarà il notaio stesso che effettuerà da sostituto d’imposta ed incasserà l’imposta sostitutiva per voi e provvederà a versarla all’Erario.

Adempimenti Dichiarativi

La plusvalenza da cessione di immobili, qualora venga tassata ai fini Irpef, deve essere riportata in dichiarazione dei redditi. Più precisamente nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF. Nel modello 730 in corrispondenza del rigo D4 deve essere indicato in colonna 1, il codice “2”. Mentre per chi presenta il modello “Redditi PF”, la plusvalenza trova spazio nel rigo RL6. Come differenza tra i corrispettivi percepiti (da inserire in colonna 1) e il corrispondente prezzo di acquisto aumentato dei costi inerenti (da inserire in colonna 2).

In questo modo la plusvalenza confluirà nel reddito complessivo Irpef del quadro RN scontando la tassazione ordinaria.

Non devono essere riportate in dichiarazione dei redditi le plusvalenze da cessione di immobili per le quali è stata esercitata l’opzione per la tassazione sostitutiva del 20% in sede di stipula dell’atto notarile.

Installazione di impianti con vendita di beni significativi aliquota iva ridotta al 10 % quando applicarla e come emettere la fattura

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Esaminiamo il caso di un’azienda cliente che ha installato un impianto di video sorveglianza e ha chiesto assistenza per emettere in modo corretto la fattura al cliente privato, non titolare di partita iva, evitando di commettere errori ed addebitare iva in eccesso allo stesso cliente.

Installazione di impianti con vendita di beni significativi aliquota iva ridotta al 10 % quando applicarla e come emettere la fattura

 

La norma ad applicare è in primis l’articolo 7, comma 1, lettera b), della L. 488/1999, la quale ha introdotto l’agevolazione fiscale dell’aliquota iva ridotta del 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Dopo una serie di proroghe, fino al 31 dicembre 2010, l’agevolazione in esame è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009.

In dettaglio, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle neces­sarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

 

Sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

  • sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
  • riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impian­to per lo smaltimento delle acque bianche e nere)
  • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesi­stenti oggetti, ornamenti, materiali e colori
  • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura
  • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
    sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni
  • riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
    riparazione recinzioni
  • sostituzione di elementi di impianti tecnologici
  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza mo­difica della tipologia di infisso
  • adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento
  • rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti
    installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • sostituzione di serramenti interni ed esterni
  • interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiolate arricchenti la facciata;
    demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie
  • chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani
  • spostamento della cucina in altro locale, creazione di un nuovo bagno e spo­stamento del bagno preesistente
  • posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti
  • sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento alle norme di legge
  • sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica
  • riparazione di perdite d’acqua delle condotte in pressione dell’impianto con­dominiale
  • lavori di scavo e ripristino del piano cortile e posa in opera di tubi per il trasferimento del contatore dell’acqua potabile
  • sostituzione del manto di tegole
  • rifacimento dell’impermeabilizzazione e del piano piastrellato
  • impermeabilizzazione delle grondaie del tetto
  • verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso dell’immobile.

 

Sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
  • rifacimento di scale e rampe
  • interventi finalizzati al risparmio energetico
  • recinzione dell’area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e can­cellate)
  • costruzione di scale interne
  • demolizione e rifacimento dei canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni
  • sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi
  • realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;
    installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili
  • sostituzione della caldaia esistente ed installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria
  • modifica dell’impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell’autoclave;
    interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio
  • apertura di lucernari di mansarde, senza modifica della destinazione d’uso
  • demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai
  • costruzione o rifacimento totale di sistemazioni esterne
  • installazione di un ascensore.

L’aliquota del 10% trova applicazione:

quando gli interventi sono eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa con esclusione, quindi, dei fabbricati a prevalente destinazione strumentale;
per le sole prestazioni di servizi e non anche alle cessioni di beni finiti.

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera. Sono invece escluse:

  • le prestazioni professionali
  • le prestazioni rese in base a un contratto di subappalto.

 

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Devono intendersi comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.

L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati.

Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In particolare:

se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

ESEMPIO: Quindi, se il costo complessivo al netto Iva dell’intervento è di 10. 000 euro, di cui 4. 000 euro per la prestazione lavorativa e 6. 000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (4. 000), ma, con riferimento al bene, solo su 4. 000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (10. 000 – 6. 000 = 4. 000).

N. B. La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.

Peraltro, se l’intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l’impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico.

Sono beni significativi:

·        ascensori e montacarichi;

·        infissi esterni ed interni;

·        caldaie;

·        Video citofoni

·        Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

·        Sanitari e rubinetterie da bagno

·        Impianti di sicurezza

Nella fattura il prestatore deve indicare:

il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi;
in maniera separata, il valore dei beni significativi.

Sulla materia è intervenuta la legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), il cui comma 19 ha stabilito che la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:

avendo riguardo all’accordo contrattuale tra le parti;
sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel D. M. 29. 12. 1999;
tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione).

In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:

al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore; ovvero
al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni stessi.

Viene, quindi, escluso l’obbligo di applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte del fornitore. In altri termini è consentito applicare un ricarico sui beni. La previsione di legge fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 1° gennaio 2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017.

Per ricevere assistenza sul calcolo della convenienza e la corretta emissione della fattura contattateci al n. 06. 31055924 o inviate una e. Mail con i dati (importo beni significativi ed importo delle prestazioni) a iva@networkfiscale. Com Tariffa euro 60/h da pagare preventivamente con Paypal o bonifico bancario (sufficiente 1 ora a fattura).

 

Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2018 su redditi 2017

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Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) &

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2018 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

N. B. Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);

– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);

– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);

– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);

– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):

 

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti

(righi da RP8 a RP13 codice 15);

– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);

– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);

– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);

– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);

– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

(righi da RP8 a RP13, codice 39);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);

– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);

– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);

– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);

– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);

– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);

– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);

– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);

– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);

– spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);

– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.

Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);

– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);

– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);

– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);

– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);

– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

 

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

– altre detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;

– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– assegni periodici corrisposti al coniuge;

– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;

– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;

– contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;

– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;

– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

– somme restituite al soggetto erogatore;

– investimenti in start-up.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;

– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).

sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali

spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

 

Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

 

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

 

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:

– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

– nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2014, 2015 o nel 2016 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2014 e/o 2015 e/o 2016 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2017, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2014 e nel 2015 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2016, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2017, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2014 e nel 2015 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2016.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2015 indicare il numero 3). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2014, nel 2015 o nel 2016 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2017 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

– le spese di perizia;

– le spese di istruttoria;

– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti

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Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha con la circolare numero 172230 del 9 aprile 2018, ha chiarito le modalità di funzionamento e di accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, per aziende e liberi professionisti nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa – Carrara.

Zone Franche Urbane Fiscali e previdenziali: Da Velletri a Quartu Sant’Elena, no imposte e contributi per imprese e professionisti

Sintesi della Circolare 9 aprile 2018 (in allegato)

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha con la circolare numero 172230 del 9 aprile 2018, ha chiarito le modalità di funzionamento e di accesso alle agevolazioni fiscali e previdenziali, per aziende e liberi professionisti nelle ZFU (Zone Franche Urbane) di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant’Elena e Massa – Carrara.

Chi ne può beneficiare

Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive le piccole e microimprese ed i professionisti ubicati nelle ZFU ed in possesso di tutti i requisiti indicati dalla circolare.

In cosa consistono le agevolazioni della ZFU

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

1.      esenzione dalle imposte sui redditi;

2.      esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;

3.      esenzione dall’imposta municipale propria;

4.      esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

1.     Esenzione dalle imposte sui redditi

Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100. 000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:

a.      100%, per i primi cinque periodi di imposta;

b.      60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;

c.      40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;

d.      20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

II limite di euro 100. 000,00 è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5. 000,00, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU e che svolge nella stessa l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.

2.     Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive

Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300. 000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.

3.     Esenzione dall’imposta municipale propria

Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.

4.     Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:

1.                         100%, per i primi cinque anni;

2.                         60%, per gli anni dal sesto al decimo;

3.                         40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;

4.                         20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni

Possono beneficiare delle agevolazioni:

a)       le imprese;

b)      i professionisti.

Perimetro delle Zone Franche Urbane

Il perimetro delle ZFU è delimitato dalle sezioni censuarie Istat 2001; il relativo elenco è allegato alla delibera CIPE n. 14/2009 (pdf).

Per ricevere consulenza in merito alle ZFU ed a come conseguire le agevolazioni, contattate il n. 06. 31055924 o inviare mail a zfu@networkfiscale il nostro studio dispone di un locale a Quartu Sant’Elena in zona ZFU, e con un contratto di servizio/concessione spazio (sede legale, domicilio fiscale, unità operativa) può farvi accedere alle agevolazione, purchè la richiesta arrivi entro il 18. 05. 2018 ore 12. 00.

Bonus Pubblicità: Credito d’imposta fino al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali – Sintesi del Comunicato del Governo che anticipa il regolamento attuativo

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Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta fino al 90%, sugli investimenti e spese pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Bonus Pubblicità: anticipazioni del regolamento attuativo con comunicato del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso il Consiglio dei Ministri

Con l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è stata introdotta una importante agevolazione di natura fiscale, nella forma del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

Con l’articolo 4 del decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148, è stato anche definito lo stanziamento delle risorse finalizzate a questa misura: per il 2018 sono dedicati 62,5 milioni di euro, di cui:

·       50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);

·       12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge, comprese le procedure operative che sono state definite con l’Agenzia delle Entrate; il Regolamento è in corso di adozione a data odierna.

Nella consapevolezza che le imprese destinatarie attendono di conoscere i contenuti caratterizzanti di questo nuovo incentivo per pianificare i loro investimenti pubblicitari, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha deciso di pubblicare delle informazioni essenziali che anticipano il regolamento (120gg dalla entrata in vigore della legge) di prossima adozione, sono una sorta di linee guida.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Misura del beneficio

Il credito d’imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; per microimprese, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005; per startup innovative si intendono quelle definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.

In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Al riguardo, è importante ricordare che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media. Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute due diversi di crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziate, tali risorse, secondo il generale funzionamento di tali incentivi, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Investimenti ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente. ATTENZIONE: l’estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Investimenti esclusi

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Limiti e condizioni di ammissibilità

Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. ATTENZIONE: qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150. 000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A questo fine, le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall’articolo 1, comma 53, della stessa legge n. 190. La soluzione di ricorrere al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150. 000 euro, consentirà un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica, presso la Banca Dati, di tutti i soggetti coinvolti nella gestione ed amministrazione delle società richiedenti. Naturalmente, l’Amministrazione effettuerà ogni dovuto controllo sull’esito delle richieste di iscrizione, come per tutti gli altri requisiti.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Domanda di ammissione al beneficio

I soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La comunicazione dovrà contenere: – i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); – il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti distintamente per le due tipologia di media; – il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente); – l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; – l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; – dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici. 6. Controlli L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la carenza di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive di legge.

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