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Platone: Inno alla repubblica

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Quando la città retta a democrazia si ubriaca di libertà confondendola con la licenza, con l’aiuto di cattivi coppieri costretti a comprarsi l’immunità con dosi sempre massicce d’indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria;

 

Atene 370 A. C.

Quando la città retta a democrazia si ubriaca di libertà confondendola con la licenza, con l’aiuto di cattivi coppieri costretti a comprarsi l’immunità con dosi sempre massicce d’indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria;

quando questa città si copre di fango accettando di farsi serva di uomini di fango per potere continuare a vivere e ad ingrassare nel fango; quando il padre si abbassa al livello del figlio e si mette, bamboleggiando, a copiarlo perché ha paura del figlio; quando il figlio si mette alla pari del padre e, lungi da rispettarlo, impara a disprezzarlo per la sua pavidità;

quando il cittadino accetta che, di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l’ha costruita e ci è nato; quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine; c’è da meravigliarsi che l’arbitrio si estenda a tutto e che dappertutto nasca l’anarchia e penetri nelle dimore private e perfino nelle stalle?

In un ambiente siffatto, in cui il maestro teme ed adula gli scolari e gli scolari non tengono in alcun conto i maestri; in cui tutto si mescola e si confonde; in cui chi comanda finge, per comandare sempre di più, di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga, per sfruttarli, tutti i vizi; in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze nelle reciproche tolleranze; in cui la demagogia dell’uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione, ed anzi costringe tutti a misurare il passo delle gambe su chi le ha più corte;

in cui l’unico rimedio contro il favoritismo consiste nella molteplicità e moltiplicazione dei favori; in cui tutto è concesso a tutti in modo che tutti ne diventino complici; in un ambiente siffatto, quando raggiunge il culmine dell’anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e nessuno è più padrone di qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo letto e della sua madia a parità di diritti con lui e i rifiuti si ammonticchiano per le strade perché nessuno può comandare a nessuno di sgombrarli; in un ambiente siffatto, dico, pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà, quella libertà, dal pericolo dell’autoritarismo?

Ecco, secondo me, come nascono le dittature.

Esse hanno due madri.

Una è l’oligarchia quando degenera, per le sue lotte interne, in satrapia.

L’altra è la democrazia quando, per sete di libertà e per l’inettitudine dei suoi capi,
precipita nella corruzione e nella paralisi.

Allora la gente si separa da coloro cui fa la colpa di averla condotta a tale disastro e si prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi, poi con la violenza che della dittatura è
pronuba e levatrice.

Così la democrazia muore: per abuso di se stessa.

E prima che nel sangue, nel ridicolo.

Platone, La Repubblica – Cap. VIII.

Mutui: tassi bassi come non li avevi mai visti

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Durante un’estate caldissima, mentre gli italiani preparavano le valigie per le ferie, sono arrivate delle notizie molto interessanti da parte dei mercati finanziari in merito ai prestiti ipotecari.

Mutui: tassi bassi come non li avevi mai visti

Durante un’estate caldissima, mentre gli italiani preparavano le valigie per le ferie, sono arrivate delle notizie molto interessanti da parte dei mercati finanziari in merito ai prestiti ipotecari.

Le nuove misure della Banca centrale europea hanno portato a nuovi minimi il costo del denaro.  I bassi tassi di interesse sono destinati a movimentare il settore dei mutui sia per quanto riguarda l’acquisto di una casa sia per quanto riguarda la surroga di un mutuo già esistente.  Gli indici Irs, che dall’inizio dell’anno ha mantenuto livelli molto bassi quasi dimezzando il suo valore, ed Euribor hanno toccato nuovi minimi sotto l’1% permettendo alle banche di mettere a disposizione tassi favorevoli per i mutui: tassi fissi intorno ai 2. 40/2. 50 e mutui a 30 anni con tassi più basi rispetto ai minimi dello scorso anno.

Si pensa che verranno dati nuovi stimoli all’economia tramite una politica monetaria espansiva, conseguentemente i tassi si manterranno bassi ancora a lungo rendendo felici i risparmiatori italiani.

La Banca centrale europea si è espressa a riguardo affermando che fino alla prima metà del 2020 non avverrà un rialzo dei tassi portando ad un 90% l’erogazione di mutui a tasso fisso. I tassi sono davvero bassi: l’Euribor a un mese e a tre mesi sono rispettivamente al -0,39% e -0,35%; l’Eurirs a 5 anni è sceso al -0,25%, a 10 anni è al 0,15% e a 20 anni è al 0,64%.

Le banche hanno nel complesso una buona volontà ad erogare credito, ma rimangono comunque prudenziali.  Tendono a privilegiare, con gli spread più bassi, quei clienti che apportano una consistente parte dei equity nell’acquisto (35-40% del prezzo e in questa fascia di mercato si possono trovare proposte all’1,60% di tasso fisso per un mutuo a 30 anni).

La surroga

In questa seconda parte del 2019 è da aspettarsi un aumento degli acquisti contro una diminuzione delle surroghe. Chi ha già sottoscritto un finanziamento potrebbe valutare questo step. Non presenta costi extra e la banca non può rifiutare la richiesta di surroga verso un’altra banca, a patto che la cifra del nuovo mutuo che verrà sottoscritto sia pari o inferiore al debito ancora da saldare.  

è importante valutare bene il passaggio da un tasso fisso ad uno variabile o viceversa:

–      il mutuo a tasso fisso, legato all’indice Euris, da certezza della rata fino alla scadenza dei finanziamenti;

–      il mutuo a tasso variabile, collegato all’andamento dell’Euribor, dipende dalle oscillazioni di mercato causate da fattori esterni. Attualmente molto conveniente grazie ai tassi minimi, ma rischioso nel momento in cui ci sarà il rialzo.

L’indicatore che ci aiuta al momento della sottoscrizione del mutuo è il TAEG, o Tasso Annuo Effettivo Globale, un tasso virtuale che permette la comparazione dei costi del mutuo con una serie di spese accessorie

Prospettive future

Il mercato dei mutui è ben strutturato e risulta essere abbastanza stabile. Si pensa che l’andamento delle erogazioni dipenderà dalle politiche economiche italiane che verranno attuate nei prossimi mesi: occupazione giovanile e reddito delle famiglie sono fattori determinanti per l’andamento del mercato creditizio. Possibili tensioni che influiscono sullo spread in maniera durevole potrebbero avere delle  importanti ripercussioni sui tassi di interesse dei mutui. Ma queste sono solo ipotesi.

Per quanto riguarda le prospettive per gli acquisti immobiliari si può notare un contenimento dei prezzi, con un rialzo in alcune grandi città come Milano che presentano buone opportunità di acquisto.  

TFM e la deducibilità senza limiti

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Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.

TFM e la deducibilità senza limiti

 

Il Trattamento di fine Mandato (TFM) è un’indennità che l’Azienda può corrispondere alla chiusura di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa agli Amministratori.

 

Il Trattamento di fine Mandato consiste in un accantonamento effettuato dall’azienda di una parte del compenso annuale spettante all’Amministratore (o in aggiunta ad esso) con il fine di costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro.  è una forma di “retribuzione differita” e come tale gode di un trattamento fiscale favorevole previsto dal TUIR (DPR 917/86).

Ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del TUIR, è prevista la deducibilità di tale accantonamento, ai fini Ires, e stabilisce che: “gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi”.

 

Fermo restando che gli accantonamenti al fondo TFM sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in correlazione agli accordi contrattuali conclusi tra le parti, sempre che risultino da atto scritto avente data anteriore alla data di inizio del rapporto, non esistono delle disposizioni legislative che regolano le modalità di determinazione di questa indennità o che prevedono limiti alla relativa deducibilità (come molte volte sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nei casi in cui l’ammontare degli accantonamenti eccedesse quanto previsto dall’articolo 2120 cc per i lavoratori dipendenti).

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 26431 del 19 ottobre del 2018 ha previsto che: “le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall’assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti […]. In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; solo in tale evenienza in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo […]”. Le indennità per il TFM hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse risultino o meno da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto.  

 

IL CTR di Milano (ovvero la Commissione Tributaria Regionale) si è espressa a tal proposito con la sentenza n. 5280/18/2018 del 3 dicembre 2018 affermando che il trattamento di fine mandato ha natura pattizia, per questo motivo non è disciplinato da nessuna norma specifica e si differenzia da quello di fine rapporto, e risulta dunque applicabile il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti. Il legislatore non ha fissato un tetto massimo di deducibilità dell’accantonamento periodico al fondo TFM.

La stessa Commissione Tributaria  di Milano, con la sentenza n. 3749/16/2018 dell’11 settembre 2018, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti come TFM agli amministratori di società di persone, e che queste somme sono deducibili come costi.

In sostanza non c’è limitazione all’ammontare in quanto non esiste alcuna norma di riferimento.

Risparmio lecito d’imposta

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No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito.

Risparmio lecito d’imposta

 

No evasione, no elusione! Verso l’abbattimento del carico fiscale e contributivo in modo lecito.

 

Il risparmio lecito d’imposta si realizza  nel momento in cui il contribuente utilizza gli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento che gli consentono un minore onere tributario. Oggi, anche l’Agenzia delle Entrate riconosce al contribuente il legittimo risparmio d’imposta se esso si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, a prescindere dall’assenza di sostanza economica o meno delle operazioni poste in essere. La nuova direttiva n. 2016/1164 in merito alle pratiche di elusione fiscale rinnega il concetto di sostanza economica facendo riferimento al concetto di genuinità delle operazioni. Per individuare eventuali “abusivi” è necessario verificare:

–      se il vantaggio conseguito è legittimo o meno;

–      se risulta illegittimo verificare che non si tratti di ipotesi riconducibile all’evasione;

–      si ipotizza abuso del diritto invece quando non c’è evasione, ma il vantaggio risulta illegittimo.

Ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente: “resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”. In sostanza il contribuente può scegliere tra diversi regimi opzionali e tra operazioni che comportano un carico fiscale diverso.

 

è legittimo il risparmio d’imposta quando il contribuente adotta soluzioni, percorsi giuridici, che il sistema stesso offre come alternative fiscali più vantaggiose di conseguenza la scelta del contribuente non può essere censurata.

 

Fino ad ora l’errore è stato quello di pensare che esistesse un unico percorso giuridico un unico schema negoziale, così che le norme antielusive avrebbero dovuto adeguare la tassazione alla sostanza economica di questo schema superando i percorsi e gli schemi utilizzati. Oggi, come fatto già presente, è l’Agenzia delle Entrate che riconosce il risparmio lecito con emissione di prassi. Si ha legittimo risparmio d’imposta ogni qualvolta il contribuente seleziona all’interno dell’ordinamento e pone in essere la condotta fiscalmente meno onerosa tra due o più percorsi negoziali tra loro alternativi ma equivalenti in termini di risultati economici-giuridici. Al contribuente che cerca di porre in essere il comportamento fiscalmente meno oneroso è concessa la possibilità di proporre interpello in modo da avere la certezza se l’operazione costituisce fattispecie di abuso del diritto, indicando:

il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione prospettata.

Se il legislatore prevede due o più metodi di tassazione per la stessa operazione e tutti i percorsi tassativi risultano leciti, il contribuente può scegliere il metodo fiscalmente meno oneroso a prescindere dalla sostanza economica dell’operazione sottostante.

Due risoluzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:

–      risoluzione 97/E/2016: è caso di una società che realizza una scissione proporzionale a favore di una società beneficiaria neocostituita alla quale viene assegnato il ramo immobiliare. Vengono poi trasferite tutte le partecipazioni della scissa, proprietaria del ramo operativo, considerando che gli acquirenti delle partecipazioni hanno mostrato un interesse limitato a quest’ultimo ramo.
L’Agenzia ha riconosciuto il principio del legittimo risparmio di imposta, considerando la sostanziale indifferenza fiscale della cessione diretta o indiretta dell’azienda;

–      risoluzione 101/E/2016: è il caso di una società che ha registrato una minusvalenza in seguito all’assegnazione agevolata ai soci di un immobile.
L’Agenzia ha riconosciuto tale operazione quale legittimo risparmio di imposta, in quanto è lo stesso legislatore a permettere la scelta fra l’assegnazione agevolata ai soci in luogo della cessione e la minusvalenza derivante dall’operazione risulta deducibile fiscalmente.

 

Da anni offriamo in tutta Italia la nostra consulenza in materia di risparmio lecito d’imposta. Come? Attraverso una check list fiscale ti verrà indicato quanto e il modo migliore per te di risparmiare.

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Unico 2019: Decreto crescita convertito ufficiale la proroga al 30 settembre per il versamento delle imposte

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Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019. Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Il 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l’articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del D. L. 34/2019.

Ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini senza maggiorazione per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

In allegato alla presente mail, inviamo elenco delle spese deducibili dal redditi che potete produrre come persone fisiche, per le quali le dichiarazioni saranno lavorate tutte entro il 20. 07.

Per tutti i soggetti titolari di partita iva, bilanci e dichiarativi saranno depositati e lavorati nel mese di luglio, con data versamento delle imposte senza maggiorazione al 30. 09. 2019.

 

Sintesi delle novità introdotte dal decreto crescita:

sono stati riaperti i termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio;
è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità,
è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),
è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo,
sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,
è stata prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse

Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario

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Affitto d’azienda: quando la deduzione degli ammortamenti spetta all’affittuario

Ammortamenti dei beni strumentali

Nell’affitto d’azienda a chi spetta compiere gli ammortamenti dei beni strumentali facenti parte dell’azienda?  Al concedente, anche se non è più nel possesso dei beni, e dunque non li utilizza direttamente nell’esercizio della sua impresa? Ovvero all’affittuario, anche se egli non ha acquisito la proprietà di tali beni e dunque non ha sostenuto un costo specifico?

Tra le molteplici responsabilità in capo all’affittuario, il codice civile, all’articolo 2561, secondo comma, prevede l’obbligo di conservazione del livello di efficienza dei beni aziendali; in considerazione di tale onere che grava sull’affittuario, il legislatore fiscale ha previsto espressamente che, nell’ambito di un affitto di azienda, la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali, articolo 102 comma 8 del DPR 917/86 e immateriali, articolo 103 comma 4 del DPR 917/86, compete all’affittuario stesso (ex articolo 14 del DPR 42/88).

Le parti possono optare convenzionalmente di derogare alla previsione di cui all’articolo 2561 comma 2 del codice civile, in tal caso la titolarità del diritto di deduzione degli ammortamenti torna a poter essere esercitata esclusivamente dal concedente.

In assenza di deroga, la deducibilità dell’ammortamento sui cespiti compresi nell’azienda affittata compete all’affittuario, quest’ultimo deve determinarne l’ammontare facendo riferimento al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente, utilizzando i coefficienti di ammortamento stabiliti per il settore di appartenenza dell’affittuario. Chiaramente gli ammortamenti potranno essere effettuati dall’affittuario nei limiti del valore dei beni che non risulta esser stato già ammortizzato dal concedente. La normativa non precisa le modalità con cui l’affittuario deve venire a conoscenza del costo ammortizzabile dei beni aziendali e delle quote di ammortamento già dedotte dal concedente.

 

FOCUS

Una soluzione operativa, che potrebbe consentire all’affittuario di mettersi al riparo da eventuali responsabilità tributarie derivanti da un’errata comunicazione dei predetti dati da parte del concedente, potrebbe consistere nell’allegare al contratto di affitto di una copia autenticata del registro beni ammortizzabili o delle scritture inerenti i cespiti. In seguito è consigliabile l’istituzione di un proprio registro dove riportare i dati provenienti dalla contabilità del concedente.

è bene precisare a questo punto che la funzione degli ammortamenti accantonati dall’affittuario non è quella di ripartire il costo di acquisto in più esercizi in base al periodo di utilizzazione del bene, quanto piuttosto quella di accantonare annualmente una somma destinata a ripristinare l’efficienza e la produttività aziendale. Il “fondo ammortamento” assume in questo caso la natura non di posta rettificativa dell’attivo, ma di un fondo di accantonamento oneri futuri che si potrebbe denominare ad esempio “fondo reintegro cespiti azienda in affitto”.

 

Deroga tra le parti ai normali oneri contrattuali

In alternativa, come visto sopra, si può prevedere una deroga tra le parti ai normali oneri contrattuali e tenere sollevato l’affittuario dall’obbligo di conservare l’efficienza dei beni aziendali, considerando già compreso l’onere economico connesso a tale adempimento nel canone di affitto stabilito. In questo caso, il concedente continua nella gestione dei cespiti aziendali come impostata prima dell’affitto, portando in deduzione dal proprio reddito di impresa le quote di ammortamento ai sensi dell’articolo 102, comma 8 del TUIR. L’affittuario, invece, iscriverà nella propria contabilità il solo canone passivo stabilito nel contratto.

Info sul Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2019 su redditi 2018

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Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2019 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

 

Quadro RP: elenco degli oneri e delle spese detraibili e deducibili per Unico Persone Fisiche 2019 su redditi 2018

Guida alla dichiarazione dei redditi

Riportiamo un estratto delle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2019 persone fisiche, leggi le spese e gli oneri  che ti puoi dedurre e detrarre dal reddito e dalle imposte, Infatti il quadro RP è destinato all’indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi: 1) alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta (pagando meno imposte); 2) altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

N. B. Ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

 

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 “Familiari a carico”):

– spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);

– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili (rigo RP3);

– spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili (rigo RP4);

– spese per l’acquisto di cani guida (rigo RP5);

– spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);

– spese per l’istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);

– spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);

– spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);

– per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31):

 

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

– per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);

– per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti

(righi da RP8 a RP13 codice 15);

– per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13 , codice 32);

– per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);

– premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (righi da RP8 a RP13, codice 36);

– premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge (righi da RP8 a RP13, codice 38);

– premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

(righi da RP8 a RP13, codice 39);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

– spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col. 1);

– interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo RP7);

– interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);

– interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);

– interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (righi da RP8 a RP13, codice 10);

– interessi per prestiti o mutui agrari (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);

– spese funebri (righi da RP8 a RP13, codice14);

– spese per intermediazione immobiliare (righi da RP8 a RP13, codice 17);

– erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righi da RP8 a RP13 codice 21);

– contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righi da RP8 a RP13, codice 22);

– erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale (righi da RP8 a RP13 codice 23);

– erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righi da RP8 a RP13, codice 24);

– spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righi da RP8 a RP13, codice 25);

– erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righi da RP8 a RP13, codice 26);

– erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righi da RP8 a RP13, codice 27);

– erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righi da RP8 a RP13, codice 28);

– spese veterinarie (righi da RP8 a RP13, codice 29);

– spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righi da RP8 a RP13, codice 30);

– erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righi da RP8 a RP13, codice 35);

– altre spese detraibili (righi da RP8 a RP13, codice 99);

– spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento

– erogazioni liberali alle ONLUS (righi da RP8 a RP13, codice 41);

– erogazioni liberali ai partiti politici (righi da RP8 a RP13, codice 42);

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B; (da indicare nella sezione III C del quadro RP):

Sezione III A: righi da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:

– spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;

– spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;

– spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Sezione III B: righi da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.

Sezione III C: righi da RP57 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B.

Spese che danno diritto alla detrazione (da indicare nella IV sezione del quadro RP (righi da RP61 a RP64):

– spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);

– spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);

– spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);

– spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);

– spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);

– spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);

– spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);

– spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);

– spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

 

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione (da indicare nella V sezione del quadro RP)

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;

– detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;

– detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale;

– detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

– detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani;

Altre detrazioni (da indicare nella sezione VI del quadro RP righi da RP80 a RP83)

– investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione;

– detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

– altre detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP:

a) Spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

– contributi previdenziali e assistenziali;

– contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;

– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

– assegni periodici corrisposti al coniuge;

– contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

– erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;

– erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

– erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;

– erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

– erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali;

– contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi;

– rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri;

– spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione;

– somme restituite al soggetto erogatore;

– investimenti in start-up.

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

è bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall’art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RP.

Il quadro RP è composto dalle seguenti sezioni:

– Sezione I, spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento e del 26 per cento;

– Sezione II, spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

– Sezione III (A e B), spese per le quali spetta la detrazione d’imposta (interventi di recupero del patrimonio edilizio) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche e (Sezione III C) detrazione del 50 per cento per l’acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati, giovani coppie e IVA per acquisto abitazione classe A o B;

– Sezione IV, spese per le quali spetta la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti;

– Sezione V, dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione e di canoni di affitto di terreni agricoli a giovani agricoltori;

– Sezione VI, dati per fruire di altre detrazioni (spese per investimenti in start up, spese per il mantenimento dei cani guida, per le borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome, per le donazioni all’ente Ospedaliero ”Ospedali Galliera di Genova”).

sezione I – spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 o del 26 per cento

A ciascuna detrazione d’imposta del 19 e del 26 per cento è stato attribuito un codice, così come risulta dalle tabelle “Spese per le quali

spetta la detrazione del 19 per cento”, “spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento” che trovate nelle istruzioni relative ai righi da RP8 a RP13. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano Certificazione Unica 2018.

Istruzioni comuni ai righi da RP1 a RP4

Non devono essere indicate alcune delle spese sanitarie sostenute nel 2017 che sono già state rimborsate al contribuente, per esempio:

– le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

– le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a euro 3. 615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica consegnata al lavoratore. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della CU 2018.

Vanno indicate perché rimaste a carico del contribuente:

– le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal dichiarante (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);

– le spese sanitarie rimborsate dalle assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente o pensionato. Per questi premi non spetta la detrazione di imposta. Per tali assicurazioni, l’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

 

Spese sanitarie e spese per persone con disabilità

Qualora l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, indicate nei righi RP1, RP2 ed RP3, superi euro 15. 493,71, al lordo della franchigia di euro 129, 11, potete scegliere di ripartire le detrazioni di cui ai righi RP1 colonne 1 e 2, RP2 e RP3 in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

Nel rigo RP15 (colonna 1) dovrete indicare se intendete o meno avvalervi della possibilità di rateizzare tali importi. A tal fine si rimanda alle istruzioni relative al rigo RP15 (colonna 1).

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, sulla documentazione da conservare e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero, sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese sanitarie

Per le spese sanitarie (colonne 1 e 2) la detrazione del 19 per cento spetta solo sulla parte che supera euro 129,11 (per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l’importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

Le spese sanitarie vanno indicate per intero (come avviene nel modello 730) e, pertanto, nei righi da RP1 a RP13 non devono essere ridotte della franchigia di euro 129,11.

 

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c. D. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo RP1, colonna 2, vanno comprese anche le spese sanitarie indicate con il codice 1 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica o alla voce “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.

In questa colonna vanno riportate le spese diverse da quelle relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da un familiare per conto del contribuente non a carico (da riportare, invece, in colonna 1).

 

Colonna 1 (spese patologie esenti sostenute da familiare): La compilazione della presente colonna è riservata al contribuente affetto da determinate patologie per le quali il servizio sanitario nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket, per l’indicazione delle spese:

– sostenute da un familiare per il quale lo stesso contribuente risulta non fiscalmente a carico;

– effettuate presso strutture che ne prevedono il pagamento (ad esempio: spese per prestazioni in cliniche private).

La detrazione relativa alle spese indicate in questa colonna, per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal contribuente affetto dalla patologia esente, può essere fruita dal familiare che ha sostenuto la spesa nella propria dichiarazione e in particolare compilando il rigo RP2.

Per un elenco completo delle patologie che danno diritto all’esenzione si può consultare il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329. Pertanto indicare:

– nella colonna 1 del rigo RP1 l’intero importo delle spese per patologie esenti senza ridurle della franchigia di euro 129,11;

– nella colonna 2 del rigo RP1 le altre spese sanitarie che non riguardano dette patologie.

Spese sanitarie sostenute per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

Indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta. L’importo di tali spese si ottiene dividendo per 0,19 la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare desumibile dalle annotazioni del Mod. 730 o dal rigo RN47, colonna 6, del Mod. REDDITI di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie sulle quali spetta la detrazione del 19 per cento in questi casi è complessivamente di euro 6. 197,48; l’importo di tali spese deve essere indicato per intero senza ridurlo della franchigia di euro 129,11.

Spese sanitarie per persone con disabilità

Indicare l’importo delle spese per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento delle persone con disabilità, e le spese per i sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e integrazione delle persone con disabilità. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.

In questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 3 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per l’acquisto:

– di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie delle persone con disabilità;

– di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, soggetti con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in quattro anni, salvo i casi in cui il veicolo risulta cancellato dal pubblico registro automobilistico. La detrazione, nei limiti di spesa di euro 18. 075,99, spetta per un solo veicolo (motoveicolo o autoveicolo) a condizione che lo stesso venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del persona con disabilità. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, da euro 18. 075,99, si sottrae l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento della disabilità che comporti per la persona con disabilità la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione si può dividere in quattro rate dello stesso importo: in tal caso indicate il numero 1 nella casella contenuta nel rigo RP4, per segnalare che volete fruire della prima rata, e indicate in tale rigo l’importo della rata spettante. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2016, 2017 o nel 2018 e nella dichiarazione relativa ai redditi percepiti in tali anni avete barrato la casella per la ripartizione della detrazione in quattro rate annuali di pari importo, nella casella del rigo RP4 scrivete il numero 4, 3 o 2 per segnalare che volete fruire della quarta, della terza o della seconda rata, e indicate nel rigo RP4 l’importo della rata spettante.

Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante).

Per le spese di manutenzione straordinaria non è prevista la possibilità di dividere la detrazione in quattro rate e, pertanto, la rateazione non può essere chiesta nel rigo dove vengono indicate tali spese. Si precisa che le spese suddette devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18. 075,99.

Nell’importo scritto in questo rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 4 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica nel limite dell’importo massimo predetto.

Spese per l’acquisto di cani guida

Indicare la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dei non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.

La detrazione spetta con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo sostenuto.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo; in tal caso indicare nella casella contenuta in questo rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e indicare l’importo della rata spettante.

Si ricorda che per il mantenimento del cane guida il non vedente ha diritto anche ad una detrazione forfetaria di euro 516,46 (vedere le istruzioni al rigo RP82). Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP5 anche le spese indicate con il codice 5 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.

 

Rigo RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Questo rigo è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15. 493,71, hanno optato nel 2016 e/o 2017 e/o 2018 per la rateazione di tali spese. Indicare nella colonna 2 l’importo della rata spettante. Detto importo può essere rilevato dal Mod. REDDITI 2018, rigo RP6, colonna 2 per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017 e rigo RP15 colonna 2 per le spese sostenute nel 2018, oppure può essere ricavato dividendo per quattro (numero delle rate previste) l’importo indicato nel mod. 730/2018, rigo E6 per le spese sostenute nell’anno 2016 e nel 2017 e rigo 136 del mod. 730-3 per le spese sostenute nell’anno 2018.

Nella colonna 1 di questo rigo indicare il numero della rata di cui si intende fruire (es. Per le spese sostenute nel 2015 indicare il numero 3). Il contribuente che abbia optato per la rateizzazione delle spese sostenute sia nel 2016, nel 2017 o nel 2018 deve compilare il rigo RP6 in distinti moduli.

Vanno comprese nell’importo da indicare nel rigo RP6 anche le spese indicate con il codice 6 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione pagati nel 2018 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

– mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

– mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili ed i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancario, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra gli oneri accessori sono compresi anche:

– l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario, nonché le altre spese sostenute dal notaio per conto del cliente (ad esempio l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca);

– le spese di perizia;

– le spese di istruttoria;

– la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

– la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

– la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

– le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

– le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

– l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

– l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione:

– le spese di assicurazione dell’immobile, neppure qualora l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l’immobile, determinando una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato;

– le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);

– l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;

– le imposte di registro, l’Iva, le imposte ipotecarie e catastali.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Indicare gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

Nozione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Importo massimo cui applicare la detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. : coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2. 000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione d’imposta spetta agli acquirenti che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.

La detrazione spetta anche al “nudo proprietario” (e cioè al proprietario dell’immobile gravato, ad esempio, da un usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare.

Nel caso di mutui ipotecari indivisi stipulati da cooperative o da imprese costruttrici, il diritto alla detrazione spetta agli assegnatari o agli acquirenti in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione rimborsati da questi ai contraenti di questi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo.

In caso di morte del mutuatario, il diritto alla detrazione si trasmette all’erede o legatario o all’acquirente che si sia accollato il mutuo. In caso di accollo, per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipula del contratto di accollo del mutuo.

La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme al coniuge deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo, sempre che sussistano gli altri requisiti.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Condizioni generali per fruire della detrazione

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto ad eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007.

In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri correlati all’estinzione del vecchio mutuo e all’accensione del nuovo. Qualora l’immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4. 000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

In questo caso, se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di euro 2. 065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

In particolare, se l’ammontare dell’importo scritto nel rigo RP7 è maggiore o uguale a euro 2. 065,83, con codice 8 nei righi da RP8 a RP13 non deve essere indicato alcun importo. Se, invece, l’importo di rigo RP7 è inferiore a euro 2. 065,83, la somma degli importi indicati nel rigo RP7 e con codice 8, nei righi da RP8 a RP13, non deve superare questo importo, cioè euro 2. 065,83.

Nel rigo RP7 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con il codice 7 nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.

Altre spese per le quali spetta la detrazione

Indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 36, 38, 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

 

Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva

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Con la manovra di bilancio 2019, legge 145 del 30 dicembre 2018, il legislatore ha disciplinato ed introdotto una nuova formula per estromettere immobili strumentali intestati ad una ditta individuale (prescindere dal regime contabile adottato) ed intestarli alla persona fisica.

In particolare, l’imprenditore in oggetto ha il diritto di estromettere dal patrimonio cespiti legato alla partita Iva l’immobile strumentale per destinazione o per natura, purché posseduto alla data del 31 ottobre 2018.

Estromissione dell’immobile dalla ditta individuale: guida alla emissione dell’autofattura, casi con o senza imputazione dell’Iva

Caso Reale: una ditta individuale ha annotato nel registro dei cespiti un bene immobile strumentale, riscattato nel giugno del 2017 da un contratto di leasing, per il quale l’imprenditore vuole beneficiare dell’estromissione agevolata versando l’imposta sostitutiva dell’8%, con un risparmio fiscale lecito atteso del 35%. Deve emettere autofattura? L’operazione va assoggettata ad Iva o è irrilevante?

Con la manovra di bilancio 2019, legge 145 del 30 dicembre 2018, il legislatore ha disciplinato ed introdotto una nuova formula per l’estromettere immobili strumentali intestati ad una ditta individuale (prescindere dal regime contabile adottato) ed intestarli alla persona fisica. In particolare, l’imprenditore in oggetto ha il diritto di estromettere dal patrimonio cespiti legato alla partita Iva l’immobile strumentale per destinazione o per natura, purché posseduto alla data del 31 ottobre 2018.

Tale beneficio risiede nel fatto che il contribuente applica alla plusvalenza (differenza tra valore normale e valore fiscale del bene estromesso) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP, con aliquota dell’8% da versare in due rate (il 60% entro il 30. 11. 2019 ed il 40% entro il 16. 06. 2020).

Computo della Plusvalenza

Ai sensi degli articoli 43 e 52 del DPR 917 del 1986, TUIR, la plusvalenza in via generale si determina come differenza tra il valore normale e quello fiscale dell’immobile strumentale oggetto di estromissione, però, onde perseguire un risparmio lecito d’imposta consigliamo di determinare il valore catastale, con cui sostituire il valore normale, a cui sottrarre quello fiscale e determinare la base imponibile alla quale applicare l’imposta sostitutiva, infatti, nella quasi totalità dei casi lavorati, il valore catastale è sempre stato inferiore al valore normale/venale.

Adempimenti e comportamento concludente

Il beneficio non è automatico, è propedeutico il comportamento concludente dell’imprenditore, da attuare entro la data del 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019) con dismissione dell’immobile dal registro cespiti (ditta individuale in regime semplificato), successivamente la scelta si perfeziona solo con l’indicazione in dichiarazione dei redditi, Unico PF 2020 redditi 2019, dei citati valori normale e fiscale e dell’imposta sostitutiva. Si può procedere ad estromissione anche in assenza di base imponibile o di base imponibile nulla, come previsto dalla circolare dell’Agenza delle Entrate n. 26/E del 2016.

N. B. In caso di ditta individuale in regime ordinario, la dismissione deve essere annotata nel libro giornale, non oltre la data del 31. 05. 2019.

Come versare l’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite F24 in due rate:

1.      il 60% entro il 30. 11. 2019;

2.      il 40% entro il 16. 06. 2020.

L’omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva può essere ravveduto.

Come emettere autofattura, con o senza Iva

Ai fini Iva, l’operazione realizza una fattispecie di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa dell’immobile, ai sensi dell’articolo 2, del comma 2, n. 5) del D. P. R. N. 633 del 1972 a norma del quale è da considerarsi cessione di beni la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’impresa con esclusione di quelli per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’art. 19). Ne consegue che, come avviene nella fattispecie dell’autoconsumo, anche in caso di estromissione occorrerà procedere all’emissione di un’autofattura con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota IVA e della relativa imposta ed annotata nel registro delle fatture emesse. Al riguardo, nella menzionata Circolare n. 26/E/2016 è stato precisato che rileva agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto l’estromissione di immobili per i quali l’impresa abbia detratto, integralmente o parzialmente, l’IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell’acquisto mentre esula dall’ambito applicativo IVA l’estromissione di beni per i quali era preclusa la detrazione dell’IVA all’atto dell’acquisto.

Nella considerazione, poi, che l’estromissione riguarda beni immobili strumentali, ossia beni ammortizzabili, occorre verificare se si renda necessario operare la rettifica d’IVA disciplinata dall’art. 19- bis 2 del D. P. R. 633/1972. A tal proposito, si ricorda che l’obbligo di operare la rettifica dell’IVA detratta al momento dell’acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal regime con il quale il bene ammortizzabile è stato acquistato e dalla circostanza che l’estromissione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale. Si ricorda che la rettifica va operata con riferimento a tanti decimi quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo di tutela fiscale – Circolare n. 26/E/2016.

Versamento imposte 2019: imminente proroga causa ritardo dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA (che sostituiscono gli studi di settore)

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E’ imminente la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap), causa ritardo strutturale sugli indici di affidabilità fiscale che sostituiscono per i redditi del 2018 gli studi di settore, L’Ordine dei Dottori Commercialisti che ha fatto pressione per ottenerlo sta per ottenere l’effetto voluto: è pronto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta al 20 luglio 2019 (di fatto al 22 luglio, cadendo il 20 di sabato) la scadenza per versare senza la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento imposte 2019: imminente proroga causa ritardo dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA (che sostituiscono gli studi di settore)

A breve la proroga ufficiale per il versamento delle imposte e poi quella per invio dei dichiarativi

 

E’ imminente la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap), causa ritardo strutturale sugli indici di affidabilità fiscale che sostituiscono per i redditi del 2018 gli studi di settore, L’Ordine dei Dottori Commercialisti che ha fatto pressione per ottenerlo sta per ottenere l’effetto voluto: è pronto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sposta al 20 luglio 2019 (di fatto al 22 luglio, cadendo il 20 di sabato) la scadenza per versare senza la maggiorazione dello 0,40%. I contribuenti che, invece, intendono versare con la maggiorazione dello 0,40% avranno a disposizione 30 giorni in più che, per effetto del differimento di tutte le scadenze fiscali nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, consentono di individuare il nuovo termine in corrispondenza del 21 agosto.

 

Invio telematico dei dichiarativi

Il Decreto Legge estivo (sarà convertito in legge entro il 30. 06) prorogherà  dal 30 settembre al 30 novembre (2 dicembre per festività) del termine di invio telematico della dichiarazione dei redditi e di quella Irap. Di fatto, persone fisiche e società beneficerebbero già dal 2019 della possibilità di avere più tempo per la trasmissione online della dichiarazione all’amministrazione finanziaria. Stesso discorso anche per la scadenza della dichiarazione Imu-Tasi che, sia nel testo della proposta di legge sulle semplificazioni ora approdata al Senato per la seconda lettura, sia in quello dell’emendamento al decreto crescita, è destinata a passare dal 30 giugno al 31 dicembre. Anche in questo caso con effetto immediato, quindi senza dover aspettare il 2020.

Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici

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I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio.

Scontrino elettronico 2019: cos’è e in cosa consistono i nuovi adempimenti per i corrispettivi telematici

 

Lo scontrino elettronico è pronto al via. Ci siamo quasi, il 1° luglio è alle porte. Ne avete già sentito parlare? è una novità fiscale importante pensata per abbattere, o cercare di contrastare, il problema dell’evasione fiscale. Diciamo addio alla carta e diamo il benvenuto alla trasmissione dei corrispettivi con un click.

 

I corrispettivi elettronici sono una nuova procedura telematica che consente a commercianti al minuto, alberghi, ristoranti e tutti coloro che lavorano a contatto con clienti finali, di abbandonare gli scontrini e le ricevute fiscali, permettendo loro di inviare all’Agenzia delle Entrate i dati degli incassi giornalieri tramite il software gratuito “fattura elettronica e corrispettivi elettronici” funzionante tramite il Sistema di Interscambio.

Essi permettono quindi a questi soggetti, i quali effettuano operazioni esonerate dall’obbligo di rilascio della fattura, di poter effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle vendite di bene e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, trasformando i vecchi scontrini e ricevute nei c. D. Scontrini elettronici.

 

Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, i commercianti al minuto emettono la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, mentre la fattura viene emessa solo se richiesta dal cliente.

Il DL n. 119/2018 ha stabilito che l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate:

–      dal 01. 07. 2019 sarà per tutti coloro che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a euro 400. 000;

–      dal 01. 01. 2020 sarà per tutti gli altri soggetti, a prescindere dall’ammontare del volume d’affari realizzato.

Si precisa che con il termine “volume d’affari” si intende il volume complessivo del contribuente al 31. 12. 2018 ed emergente dal modello IVA 2019 e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto.

NB: è stato stabilito che verrà riconosciuto un bonus fiscale, un credito d’imposta pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 250, per quei soggetti che acquisteranno un nuovo registratore di cassa nel 2019 e nel 2020, dotato delle tecnologie necessarie le quali permetteranno l’adempimento dei nuovi obblighi.

 

Esonero dall’adempimento

Dal punto di vista soggettivo, l’articolo 17 DL 119/2018, rinvia alla pubblicazione di un Decreto ministeriale le ipotesi di esonero da questo adempimento, in base:

1.     alla tipologia di attività svolta dai soggetti passivi;

2.     al luogo di esercizio dell’attività, in considerazione del fatto che in alcune zone d’Italia la rete internet potrebbe non essere disponibile.

 

Come adempiere agli obblighi

Per adempiere a tali obblighi è necessario che i soggetti posseggano:

–      i c. D. Registratori telematici (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28/10/2016);

–      oppure, altri strumenti indicati dall’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un portale web dedicato.

I corrispettivi dovranno essere inviati in formato XML e si dovrà procedere poi alla loro conservazione sostitutiva, così come previsto per le fatture elettroniche. In caso di scarto del file XML, si avranno 5 giorni di tempo per trasmettere nuovamente il file corretto allo SdI.

A partire dal 01. 01. 2020, con l’obbligo dell’invio dei corrispettivi, sarà abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi e la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 del D. P. R. N. 696/1996. In questo modo i soggetti che effettuano:

–      somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da Enti pubblici o da Enti di assistenza/beneficienza e  

–      cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza,

dovranno emettere o la fattura in formato elettronico o lo scontrino fiscale.

Di conseguenza, i soggetti esercenti tali attività, dall’1. 7. 2019 o dall’1. 1. 2020, dovranno certificare le operazioni effettuate (eccetto i casi di esonero) attraverso:

1.     l’emissione della fattura in formato elettronico;

2.     l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.

Questo comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31. 12. 2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.

 

Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 2 comma 6 del DL n. 127/2015: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Se l’operazione è certificata correttamente, ma viene comunicata in ritardo o perfino omessa, la sanzione amministrativa viene applicata con un minimo di euro 250 fino ad un massimo di euro 2. 000.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del DL n. 471/1997, “se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al cento per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2. 000”.

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