Il conferimento di partecipazioni in società holding rappresenta da anni una strategia chiave per l’ottimizzazione fiscale, la pianificazione patrimoniale e la protezione del patrimonio. Tuttavia, dal 31 dicembre 2024, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 177 del TUIR, questo strumento subirà una modifica cruciale che impatta soprattutto le partecipazioni qualificate.
Sommario
Queste nuove disposizioni mirano a contrastare un uso distorto dell’operazione di conferimento di partecipazioni, utilizzata da alcuni contribuenti per ottenere benefici fiscali in modo “artificioso”, soprattutto in caso di plusvalenze latenti. Le nuove regole mirano dunque a rafforzare la coerenza del regime di neutralità fiscale, evitando abusi e pianificazioni aggressive, soprattutto in ambito di operazioni “intercompany” o tra soggetti collegati.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio il funzionamento del conferimento di partecipazioni in una holdingsecondo il regime ordinario previsto dall’art. 177 del TUIR, soffermandoci poi sulle novità introdotte dal nuovo comma 2-bis, entrato in vigore dal 31 dicembre 2024. Approfondiremo come cambia il regime di neutralità fiscale, quali sono le implicazioni pratiche e fiscali sia per chi conferisce le partecipazioni sia per le società conferitarie, e infine illustreremo le strategie legali più efficaci per risparmiare sulle tasse, anche nel nuovo contesto normativo. Un approfondimento pensato per imprenditori, professionisti e famiglie che utilizzano le holding come strumento di pianificazione patrimoniale e societaria.
Il regime ordinario
Il conferimento di partecipazioni è un’operazione fiscalmente neutrale quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 177, comma 2 del TUIR. In sostanza, questa norma consente a una persona fisica o giuridica di trasferire le proprie partecipazioni (in genere in società operative) a una società conferitaria (spesso una holding), ottenendo in cambio quote o azioni della stessa, senza realizzare immediatamente la plusvalenza latente.
La logica della neutralità fiscale risiede nel fatto che l’operazione di conferimento non comporta una dismissione effettiva dell’investimento, ma una semplice riorganizzazione societaria. È però fondamentale che, al termine dell’operazione, la società conferitaria ottenga o integri il controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto del conferimento, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.
In questo scenario, il conferente riceve quote della nuova società (holding), assumendo come valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute, quello delle partecipazioni conferite, con conseguente rinvio dell’imposizione fiscale al momento della futura cessione. È quindi un vantaggio potente per chi vuole pianificare il passaggio generazionale o semplificare una struttura societaria.
Tuttavia, proprio per via di questo beneficio, negli ultimi anni si è assistito a un uso sempre più “strategico” di tale meccanismo, tanto da spingere il legislatore a introdurre paletti e controlli con il nuovo comma 2-bis.
Nuovo comma 2-bis
La riforma dell’art. 177 del TUIR, con l’introduzione del comma 2-bis, nasce da una precisa esigenza del legislatore: contrastare l’utilizzo elusivo o artificioso del conferimento di partecipazioni in regime di neutralità fiscale. In particolare, il nuovo testo si propone di bloccare quei conferimenti “fittizi” in cui la finalità non è una vera riorganizzazione aziendale, ma soltanto il differimento del carico fiscale su plusvalenze potenzialmente molto elevate.
Molti soggetti, infatti, sfruttavano il meccanismo del conferimento per trasferire partecipazioni con plusvalenze latenti a una holding di comodo (spesso appena costituita), ottenendo in cambio partecipazioni di pari valore nominale. La cessione successiva delle partecipazioni da parte della holding – magari a breve distanza di tempo – permetteva di realizzare plusvalenze tassate in misura ridotta o addirittura differite per anni.
Queste operazioni, pur formalmente corrette, risultavano prive di una reale sostanza economica. Secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, rientravano nell’ambito delle operazioni elusive o abusive, come definite dall’art. 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Il nuovo comma 2-bis è quindi pensato per restringere l’applicazione del regime di neutralità, imponendo che – in determinati casi – le partecipazioni ricevute dalla holding assumano un valore fiscalmente riconosciuto pari al valore normale delle partecipazioni conferite, e non al loro costo storico. Questo determina un impatto fiscale immediato sul conferente.
Cosa prevede
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 177 del TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 64, della Legge di Bilancio 2023, entrato in vigore il 31 dicembre 2024 e rappresenta una svolta nell’applicazione del regime di neutralità fiscale per i conferimenti di partecipazioni qualificate.
La norma stabilisce che, nei casi in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che attribuiscono il controllo, il regime di realizzo controllato (e quindi il differimento d’imposta) non si applica se:
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la società conferitaria è una holding non operativa, ossia priva di una reale attività economica;
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la società conferitaria non detiene una partecipazione preesistente nella società conferita;
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oppure se le modalità dell’operazione indicano una prevalente finalità elusiva.
In queste situazioni, le partecipazioni ricevute dalla holding a fronte del conferimento assumeranno un valore fiscalmente riconosciuto pari al valore normale (valore di mercato) delle partecipazioni conferite, e non più il valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente. Questo comporta l’emersione immediata della plusvalenza, con tassazione in capo al soggetto che conferisce.
Una particolarità importante: non si tratta di una norma che vieta tali operazioni, ma che revoca il beneficio della neutralità se l’operazione risulta priva di sostanza economica o finalizzata principalmente a differire la tassazione. Il legislatore punta quindi sulla coerenza tra forma e sostanza, per evitare che la creazione di holding fittizie diventi un canale per aggirare l’imposizione.
Casi pratici
Con l’introduzione del comma 2-bis, le operazioni di conferimento dovranno essere attentamente valutate, poiché in presenza di certe condizioni verrà meno il vantaggio fiscale del regime di realizzo controllato. I casi più a rischio riguardano i conferimenti in holding neocostituite o “vuote”, prive cioè di reale sostanza economica.
Esempio pratico: un imprenditore detiene una partecipazione qualificata in una società operativa con un valore di mercato di 5 milioni di euro e un costo fiscale di 500.000 euro. Decide di costituire una nuova holding e conferire la partecipazione. In assenza del nuovo comma 2-bis, l’operazione sarebbe stata fiscalmente neutra. Ma dal 31.12.2024, se la holding è “vuota” e l’operazione non ha finalità economiche genuine, il Fisco potrebbe disapplicare la neutralità e considerare la plusvalenza di 4,5 milioni immediatamente tassabile.
In pratica, la holding riceverà la partecipazione a un valore normale (5 milioni), ma per il conferente ciò genera una plusvalenza imponibile al momento del conferimento. L’aliquota applicabile sarà quella sulle plusvalenze per persone fisiche o società, a seconda del soggetto.
Questo cambia radicalmente la convenienza fiscale di molte operazioni. Inoltre, sarà necessario documentare con attenzione le motivazioni economiche dell’operazione per evitare contestazioni in sede di controllo. La sostanza economica torna al centro dell’analisi, come già previsto dalla disciplina antiabuso.
Quando resta valida la neutralità fiscale
Nonostante l’introduzione del comma 2-bis, il conferimento di partecipazioni in una holding potrà ancora beneficiare del regime di realizzo controllato, ma solo se vengono rispettate determinate condizioni sostanziali. Il legislatore, infatti, non ha abolito il principio di neutralità, ma ha voluto limitarne l’uso ai soli casi in cui vi sia una effettiva riorganizzazione aziendale.
Perché la neutralità fiscale si applichi, devono essere rispettati i requisiti ordinari già previsti dal comma 2 dell’art. 177 TUIR, ovvero:
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Il conferente deve trasferire alla holding partecipazioni che attribuiscono o integrano il controllo;
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La società conferitaria (holding) deve ricevere tale controllo in via diretta;
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L’operazione deve essere sorretta da valide ragioni economiche e non deve apparire come puramente strumentale al rinvio della tassazione.
Ma ora, con il comma 2-bis, diventa cruciale che la holding abbia sostanza economica, ovvero una struttura minima operativa, come:
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un organico (anche ridotto),
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un patrimonio separato,
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una gestione autonoma,
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attività economiche effettive (ad es. gestione di partecipazioni, incassi di dividendi, investimenti, operazioni finanziarie, ecc.).
La presenza di partecipazioni pregresse nella stessa società conferita da parte della holding è un elemento che può rafforzare la non elusività dell’operazione.
In sostanza, più la holding è “vera” e non costruita ad hoc per il conferimento, più è probabile che il regime agevolato venga riconosciuto.
Holding di famiglia e passaggio generazionale
Le holding di famiglia sono da anni uno strumento chiave nella pianificazione del passaggio generazionale: permettono di concentrare il controllo delle partecipazioni in una struttura unitaria, semplificare la gestione, evitare frammentazioni e agevolare la successione. Il conferimento delle partecipazioni nella holding consente spesso di rimandare l’imposizione fiscale grazie alla neutralità del realizzo controllato.
Tuttavia, con il nuovo comma 2-bis dell’art. 177 TUIR, anche queste operazioni familiari rischiano di perdere la neutralità fiscale se non strutturate con attenzione.
Se la holding è costituita ex novo, senza attività precedente, senza sostanza o senza una pregressa partecipazione nella società conferita, l’Agenzia delle Entrate potrebbe considerare l’operazione elusiva.
È quindi fondamentale che, nella pianificazione familiare, si tenga conto dei nuovi paletti normativi:
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La holding deve esercitare un’attività effettiva, come la gestione delle partecipazioni o di beni immobili;
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Devono esserci ragioni economiche documentabili, come la volontà di concentrare il controllo o proteggere il patrimonio familiare;
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È utile predisporre un business plan o una relazione tecnica che illustri le finalità della holding, da esibire in caso di controlli.
L’obiettivo rimane perseguibile, ma con maggiore rigore documentale e sostanziale. Un’operazione fatta bene, con fondamento economico e struttura adeguata, continuerà a godere del vantaggio fiscale. Tuttavia, le soluzioni “di facciata”, costruite solo per il risparmio d’imposta, saranno penalizzate.
Come risparmiare legalmente
Nonostante i nuovi limiti imposti dal comma 2-bis, risparmiare legalmente sulle tasse tramite il conferimento di partecipazioni in holding resta possibile, a patto che l’operazione sia progettata correttamente e basata su presupposti economici solidi.
Ecco alcune strategie legittime che permettono di continuare a sfruttare i benefici fiscali:
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Costituire una holding con sostanza: una holding operativa, con struttura organizzativa minima, un bilancio, attività gestionali o investimenti dimostrabili, difficilmente sarà considerata elusiva. Anche un piccolo storico operativo può fare la differenza.
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Intestare le partecipazioni alla holding gradualmente: se la holding possiede già una partecipazione nella società target, il successivo conferimento può apparire più coerente e meno artificioso.
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Integrare strumenti di pianificazione successoria: inserire la holding in un disegno più ampio di passaggio generazionale, magari affiancandola a un patto di famiglia o a un trust, aiuta a motivare l’operazione sotto il profilo della sostanza.
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Redigere una documentazione a supporto: una relazione che esponga le finalità economiche, patrimoniali e familiari dell’operazione può essere un elemento difensivo molto utile in caso di accertamento.
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Valutare soluzioni alternative: in alcuni casi, può essere più conveniente vendere direttamente le partecipazioni alla holding, anche a prezzo di mercato, e reinvestire i proventi. Oppure considerare un conferimento non in regime di realizzo controllato, ma con tassazione ordinaria, se ciò consente un uso più efficiente delle perdite pregresse o della PEX (participation exemption).
In sintesi, l’era delle holding “fantasma” è finita, ma la pianificazione fiscale intelligente è tutt’altro che morta: va solo resa più robusta, trasparente e coerente con la realtà economica.
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate
Con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 177 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate assume un ruolo ancora più centrale nel valutare la validità fiscale dei conferimenti di partecipazioni, in particolare quando coinvolgono holding neocostituite o “sospette”.
Non essendo la norma di tipo antielusivo in senso stretto, l’Amministrazione non dovrà più avviare una complessa procedura ex art. 10-bis della Legge 212/2000 per disconoscere l’operazione: potrà applicare direttamente la regola del valore normale, qualora rilevi che il conferimento ha finalità elusive o manchi di sostanza economica.
Questo cambia l’approccio anche in ottica difensiva: sarà il contribuente a dover dimostrare la coerenza economica dell’operazione, la struttura della holding, il progetto imprenditoriale o patrimoniale alla base del conferimento. In assenza di tali elementi, il rischio è di vedersi disconosciuto il regime di realizzo controllato e subire l’imposizione immediata della plusvalenza.
Cosa può fare l’Agenzia delle Entrate in caso di operazione considerata “non genuina”:
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Ricalcolo del valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute dalla holding;
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Tassazione immediata della plusvalenza latente in capo al soggetto conferente;
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Eventuale applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione, se si ritiene che il contribuente abbia agito senza diligenza.
È quindi fondamentale dotarsi, fin dall’inizio, di una documentazione solida e coerente (relazioni tecniche, bilanci, organigrammi, contratti, verbali, ecc.), per prevenire contestazioni o per difendersi efficacemente in sede di accertamento o contenzioso.
Prima e dopo il 31 dicembre 2024
Per comprendere appieno l’impatto della riforma, è utile confrontare la disciplina prima e dopo l’entrata in vigore del nuovo comma 2-bis dell’art. 177 TUIR. In passato, il conferimento di partecipazioni qualificate a favore di una holding che otteneva il controllo della società conferita beneficiava sempre della neutralità fiscale, a prescindere dalla sostanza economica dell’operazione.
FINO AL 30/12/2024:
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Il conferente poteva trasferire partecipazioni con elevate plusvalenze latenti in una holding (anche appena costituita) e ottenere quote della stessa;
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Il valore fiscale delle nuove partecipazioni era pari al costo storico delle partecipazioni conferite;
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L’imposizione sulla plusvalenza era differita alla futura cessione delle nuove quote;
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Nessuna verifica specifica sull’operatività o sostanza della holding.
DAL 31/12/2024:
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La neutralità fiscale non si applica se la holding è priva di sostanza, non ha partecipazioni preesistenti o se l’operazione è priva di motivazioni economiche concrete;
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Le partecipazioni ricevute dalla holding assumono il valore normale (di mercato), generando immediatamente plusvalenze tassabili per il conferente;
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La sostanza economica della holding e le ragioni dell’operazione diventano requisiti fondamentali;
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Aumenta il rischio di accertamento e rettifica da parte del Fisco.
In sintesi, il nuovo comma 2-bis impone un cambio di paradigma: il focus si sposta dalla forma alla sostanza, premiando chi costruisce operazioni coerenti, strutturate e trasparenti. Le strutture opache o meramente strumentali non solo perderanno i vantaggi fiscali, ma potranno anche esporsi a sanzioni.
Considerazioni finali
Dal 31 dicembre 2024, il nuovo comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR è pienamente operativo. Le regole sui conferimenti di partecipazioni in regime di neutralità fiscale sono cambiate radicalmente: oggi, la sostanza economica dell’operazione è un requisito imprescindibile. Le operazioni prive di reale contenuto imprenditoriale, economico o gestionale non godono più del beneficio del realizzo controllato, con tassazione della plusvalenza sin dal momento del conferimento.
Chi sta valutando oggi un’operazione di conferimento in una holding – specie se neocostituita o inattiva – deve tenere conto di queste nuove restrizioni operative e fiscali. I margini di manovra si sono ridotti, ma la pianificazione fiscale rimane possibile e legittima, a patto che venga strutturata correttamente.
Il conferimento di partecipazioni non è più un automatismo fiscale, ma un’operazione da costruire con consapevolezza, visione e rigore. Chi saprà dimostrare la bontà del progetto imprenditoriale o familiare potrà ancora godere dei benefici della neutralità fiscale, nel pieno rispetto delle nuove regole.