Negli ultimi anni le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama economico e sociale italiano, soprattutto alla luce delle recenti riforme del Terzo Settore e della Riforma dello Sport. Tuttavia, il quadro normativo complesso e in continua evoluzione ha generato non pochi dubbi interpretativi per professionisti, dirigenti sportivi e associazioni.
Sommario
Proprio per rispondere a queste esigenze di chiarezza, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un importante documento di ricerca che analizza in maniera dettagliata la disciplina delle SSD alla luce delle ultime modifiche legislative. Un lavoro prezioso, che non si limita alla teoria, ma offre una guida pratica su questioni fondamentali come la natura giuridica, le agevolazioni fiscali, le responsabilità degli organi sociali e i nuovi adempimenti previsti.
In questo articolo analizzeremo i contenuti più rilevanti del documento, evidenziando le opportunità che si aprono per chi gestisce una società sportiva dilettantistica e i rischi da evitare. Scopriremo inoltre come ottimizzare la gestione fiscale di queste realtà e quali strumenti possono essere adottati per ottenere risparmi legali sulle imposte.
La natura giuridica delle SSD
Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili analizza in modo approfondito la disciplina vigente delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), concentrandosi in particolare sugli articoli 6-12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, così come modificati dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal più recente D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120.
Nella prima parte, lo studio si sofferma sui tipi societari ammessi, sui requisiti statutari inderogabili e su alcune peculiarità giuridiche che caratterizzano le SSD, come la cosiddetta lucratività attenuata. Quest’ultima prevede che, pur potendo distribuire compensi ai soci in determinate condizioni, le SSD siano comunque obbligate alla devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.
Il documento chiarisce come le SSD possano costituirsi in forma di associazione, ma anche come società di capitali o di persone, a condizione che rispettino le norme dello statuto sportivo, come previsto dalla Legge 289/2002 (art. 90) e dalle successive integrazioni normative.
Le finalità statutarie devono essere chiaramente rivolte alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica, con esclusione dello scopo di lucro. Il documento sottolinea inoltre che la gestione patrimoniale e finanziaria deve essere ispirata a trasparenza e tracciabilità, elementi fondamentali per accedere a eventuali agevolazioni fiscali.
Una parte critica evidenziata riguarda il difficile coordinamento tra la disciplina societaria, la normativa fiscale e le linee guida delle federazioni sportive, che spesso generano dubbi interpretativi nella redazione degli statuti. È proprio questo intreccio normativo, non sempre perfettamente armonizzato, a creare margini di rischio per le SSD, soprattutto se non adeguatamente assistite da consulenti esperti.
Regime fiscale delle SSD
La seconda parte del documento del CNDCEC si concentra sugli aspetti fiscali delle Società Sportive Dilettantistiche, offrendo un’analisi chiara della normativa applicabile e dei regimi agevolati previsti per queste realtà. In particolare, viene sottolineata la complessità derivante dal coordinamento tra le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 e la normativa fiscale vigente, con richiami frequenti a prassi dell’Agenzia delle Entrate e alle interpretazioni delle federazioni sportive nazionali.
Tra i principali benefici fiscali, si evidenzia la possibilità di accedere al regime forfetario ex Legge 398/1991, che prevede una semplificazione degli adempimenti contabili e il versamento di un’imposta sostitutiva forfettaria sui proventi commerciali. Questo regime, tuttavia, è accessibile solo se la SSD rispetta una serie di condizioni specifiche, come il limite dei ricavi (fissato a 400.000 euro annui) e la regolare iscrizione al registro CONI o al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Il documento segnala anche la presenza di criticità interpretative importanti. Ad esempio, non è ancora del tutto chiaro come armonizzare le finalità istituzionali non lucrative con l’attività commerciale accessoria, né come trattare le sponsorizzazioni in modo univoco ai fini IVA.
Inoltre, le SSD sono tenute a gestire con attenzione gli inserimenti di compensi e rimborsi ai collaboratori sportivi, alla luce dei nuovi obblighi previdenziali introdotti dalla riforma. La mancanza di coordinamento tra normativa civilistica, fiscale e sportiva rende ancora più urgente il ruolo dei commercialisti specializzati, in grado di interpretare correttamente le norme e orientare le società verso una gestione fiscale conforme e vantaggiosa.
Aspetti fiscali
Il documento del CNDCEC mette in evidenza un punto critico: sebbene la Riforma dello Sport abbia introdotto novità significative dal punto di vista civilistico, l’impatto sotto il profilo fiscale per le Società Sportive Dilettantistiche si è rivelato piuttosto limitato.
Le principali novità formali – come l’aggiornamento degli statuti, l’iscrizione nel nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (che sostituisce di fatto il Registro CONI), le nuove regole sulle incompatibilità degli amministratori – si accompagnano a modifiche sostanziali che riguardano il necessario esercizio prevalente dell’attività sportiva dilettantistica e la distinzione tra attività istituzionale e attività diverse.
Tuttavia, queste trasformazioni non si sono tradotte in un reale rinnovamento del quadro tributario.
Il CNDCEC sottolinea come, in mancanza di un coordinamento sistematico tra le nuove norme sportive e il diritto tributario, le SSD siano ancora costrette a fare riferimento a fonti normative esterne alla riforma. Tra queste si annoverano il TUIR (D.P.R. 917/1986) per l’imposizione diretta, il D.P.R. 633/1972 per l’IVA, e il D.P.R. 642/1972 per l’imposta di bollo. L’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 conferma esplicitamente che, per tutto ciò che non è regolato dal decreto, si applicano le disposizioni del TUIR.
Le SSD possono comunque beneficiare di regimi di favore già noti, come il regime agevolato ex Legge 398/1991, applicabile solo al ricorrere di determinati requisiti, e delle disposizioni di decommercializzazione previste dall’art. 148, comma 3, TUIR e, ai fini IVA, dall’art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972. A ciò si aggiungono norme utili come quelle contenute nell’art. 25, comma 2, della Legge 133/1999, relative alle raccolte pubbliche di fondi e attività accessorie.
Resta però espressamente esclusa per le SSD la possibilità di adottare il regime forfettario ai fini IRPEF previsto dall’art. 145 del TUIR, limitando così le opzioni disponibili per le società che intendono semplificare ulteriormente la gestione fiscale.
La redazione dello statuto delle SSD
Uno degli aspetti centrali trattati nel documento del CNDCEC riguarda la redazione e l’adeguamento degli statuti delle Società Sportive Dilettantistiche. La corretta formulazione dello statuto è infatti un requisito imprescindibile per accedere ai benefici fiscali e per l’ottenimento dell’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In questo senso, il documento fornisce indicazioni operative dettagliate, evidenziando quali sono le clausole inderogabili che ogni SSD deve inserire e quali accorgimenti adottare per evitare errori formali o sostanziali.
Tra gli elementi obbligatori da includere nello statuto figurano:
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l’assenza di scopo di lucro e la destinazione degli utili al perseguimento dell’attività sportiva;
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la previsione della devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento;
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l’organizzazione democratica per le forme associative;
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l’esplicita distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale;
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l’obbligo di tenuta di scritture contabili secondo quanto previsto dal regime fiscale applicabile.
Un errore frequente, sottolinea il CNDCEC, è quello di replicare modelli statutari standardizzati senza personalizzarli in base alla forma giuridica della SSD o alle disposizioni delle federazioni sportive di riferimento.
Questo può generare incompatibilità con il diritto societario, ma anche problemi in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, con il rischio concreto di perdere le agevolazioni fiscali o di vedersi negare l’iscrizione al Registro.
Il documento raccomanda pertanto di redigere lo statuto con il supporto di un professionista esperto, in grado di interpretare correttamente le norme e costruire un testo coerente con la realtà organizzativa e gestionale della società.
La responsabilità degli organi sociali
Un altro punto chiave evidenziato nel documento del CNDCEC riguarda la responsabilità degli organi sociali delle Società Sportive Dilettantistiche, in particolare di amministratori, consiglieri e presidenti. L’introduzione delle nuove normative con il D.Lgs. 36/2021 e le successive modifiche ha rafforzato il ruolo di questi soggetti, attribuendo loro obblighi di vigilanza e di corretta gestione sempre più stringenti, anche in ambito fiscale e contributivo.
Nel caso di SSD costituite in forma societaria (es. S.r.l. sportiva dilettantistica), la responsabilità degli amministratori segue le regole del codice civile in materia di società di capitali, con tutte le conseguenze derivanti da una cattiva gestione o da omissioni nella tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali. In particolare, la mancata osservanza delle norme statutarie e fiscali può portare a responsabilità patrimoniale personale in caso di danni all’ente o a terzi.
Per le SSD costituite in forma associativa, la situazione è leggermente diversa, ma non meno delicata: anche qui i membri degli organi direttivi rispondono in caso di omessa vigilanza, di utilizzo scorretto dei fondi o di gestione non trasparente. Il documento del CNDCEC sottolinea come sia essenziale, soprattutto in queste realtà, adottare una gestione contabile ordinata e tracciabile, predisporre bilanci annuali anche se non obbligatori per legge e curare l’archiviazione di verbali, contratti e documentazione fiscale.
Infine, si raccomanda una formazione specifica degli organi sociali, in quanto spesso i dirigenti delle SSD provengono dal mondo sportivo e non da quello giuridico o fiscale. Una maggiore consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità può prevenire sanzioni, ispezioni e contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti sportivi di riferimento.
Vantaggi fiscali
Una gestione corretta e conforme alla normativa consente alle Società Sportive Dilettantistiche di accedere a numerose agevolazioni fiscali e opportunità strategiche che possono fare la differenza nella sostenibilità economica dell’attività sportiva. Il documento del CNDCEC, oltre a fornire chiarimenti interpretativi, evidenzia come una SSD strutturata in modo efficace possa massimizzare i benefici previsti dalla legge riducendo al minimo l’esposizione al rischio fiscale.
Tra le principali agevolazioni si segnala la possibilità di:
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applicare il regime agevolato ex L. 398/1991, che riduce l’IVA da versare al 50% e consente un’imposizione forfettaria dei ricavi;
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usufruire della decommercializzazione dei proventi ottenuti per l’attività istituzionale (es. quote associative, corrispettivi specifici), che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
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gestire raccolte pubbliche di fondi senza doverle qualificare come attività commerciale, se nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge;
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ottenere esenzioni o riduzioni tributarie locali, spesso previste dai Comuni per promuovere l’associazionismo sportivo.
Inoltre, una SSD ben gestita può valorizzare ulteriormente le proprie attività mediante partnership e sponsorizzazioni, accedendo anche a forme di contribuzione pubblica o bandi sportivi nazionali ed europei.
È fondamentale però rispettare con precisione i requisiti normativi: ad esempio, la tenuta di una contabilità separata per l’attività commerciale rispetto a quella istituzionale è imprescindibile per non perdere il diritto alle agevolazioni.
Anche l’utilizzo corretto dei collaboratori sportivi (ex art. 25 D.Lgs. 36/2021), con una gestione trasparente dei compensi e degli obblighi previdenziali, rappresenta una leva per coniugare legalità e ottimizzazione dei costi.
Considerazioni finali
Come abbiamo visto, le Società Sportive Dilettantistiche operano oggi in un contesto normativo ricco di potenzialità ma anche di complessità. Il documento del CNDCEC rappresenta una bussola preziosa per orientarsi tra obblighi statutari, agevolazioni fiscali, criticità operative e nuove responsabilità gestionali. Tuttavia, per tradurre questi contenuti in strategie concrete di gestione e sviluppo, è fondamentale affidarsi a commercialisti e consulenti specializzati nel settore sportivo.
Una SSD ben organizzata, con uno statuto aggiornato e coerente, una contabilità trasparente e una corretta gestione dei collaboratori, può davvero diventare un modello virtuoso capace di sostenere lo sport dilettantistico e al tempo stesso beneficiare di importanti vantaggi fiscali. Viceversa, errori formali o interpretazioni errate della normativa possono comportare la perdita di benefici, contestazioni da parte degli enti sportivi o fiscali, e addirittura conseguenze patrimoniali per gli organi dirigenti.
Per questo motivo, il consiglio finale è chiaro: non lasciare nulla al caso. Rivolgiti a professionisti esperti che conoscano a fondo il settore, le norme fiscali e le prassi delle federazioni. Solo così sarà possibile valorizzare davvero il potenziale della tua SSD, tutelarla sotto ogni profilo e permetterle di crescere in modo solido, legale e sostenibile.