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mercoledì 26 Giugno 2024

Guida fiscale alla deducibilità costo delle auto aziendali studio commercialista e tributario esperto

Auto aziendali novità fiscali 2013 guida fiscale e sintesi della riforma introdotta dal governo monti sulla deducibilità dei costi, sul fringe benefit, utile prospetto di riepilogo sulle novità fiscali introdotte dal governo monti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in materia di auto aziendali. L’auto aziendale: 1) se utilizzata da un socio (né dipendente, né amministratore): a. Per il socio costituisce fringe benefit aci quale reddito diverso ex art. 67 h-ter; b.

Guida fiscale alla deducibilità del costo delle auto aziendali

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 02/05/2024 - 3717 visualizzazioni.
Guida fiscale alla deducibilità del costo delle auto aziendali

L’acquisto, il noleggio o il leasing di un’auto aziendale da parte di un’impresa o di un professionista rappresenta un costo che può essere dedotto, in parte, dalle proprie imposte. La deducibilità del costo, tuttavia, è soggetta a specifiche regole e limitazioni stabilite dalla normativa fiscale italiana.

Requisiti per la deducibilità

Per poter dedurre il costo di un’auto aziendale, è necessario che siano soddisfatte alcune condizioni:

  • Utilizzo lavorativo: L’auto deve essere utilizzata prevalentemente per l’attività lavorativa dell’impresa o del professionista. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/2006, ha chiarito che l’utilizzo lavorativo si presume sussista quando il contribuente percorre almeno il 50% del chilometraggio annuo per motivi di lavoro.
  • Documentazione: È necessario conservare la documentazione che attesti l’utilizzo del veicolo per lavoro, come ad esempio il libretto di circolazione con le annotazioni dei chilometri percorsi, le fatture relative all’acquisto o al noleggio del veicolo, i rimborsi chilometrici ricevuti dai dipendenti, etc.
  • Registrazione del veicolo: Il veicolo deve essere intestato all’impresa o al professionista, oppure deve essere utilizzato in base a un contratto di locazione o leasing.

 

Percentuale di deducibilità

La percentuale di deducibilità del costo di un’auto aziendale varia in base al tipo di veicolo e alle sue emissioni di CO2:

  • Autovetture di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture di categoria Euro 4, Euro 5 e Euro 6: deducibilità del 20% per i primi 18.075,99 euro di spesa e del 12% per la parte eccedente.
  • Autovetture elettriche e ibride: deducibilità del 40% per i primi 30.000 euro di spesa e del 20% per la parte eccedente.

 

Limite di deducibilità

Esiste un limite massimo di deducibilità che varia in base al tipo di veicolo e all’uso effettivo del veicolo per lavoro. Per le autovetture, il limite massimo di deducibilità è pari a:

  • 18.075,99 euro per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km;
  • 25.822,84 euro per i veicoli con emissioni di CO2 uguali o inferiori a 160 g/km.

 

Casi particolari

Esistono alcune casistiche particolari che possono influenzare la deducibilità del costo delle auto aziendali. Ad esempio:

  • Agenti di commercio e rappresentanti: gli agenti di commercio e i rappresentanti possono dedurre il 80% del costo di acquisto o di noleggio del veicolo, con un limite massimo di deducibilità pari a 25.822,84 euro.
  • Veicoli utilizzati da dipendenti: se un veicolo aziendale viene utilizzato anche da dipendenti per fini privati, la deducibilità del costo è limitata al 50%.
  • Noleggio a lungo termine: il costo del noleggio a lungo termine di un’auto aziendale è deducibile per intero, senza limiti di spesa.

 

Modalità di deduzione

Il costo delle auto aziendali può essere dedotto dalle imposte compilando il quadro B del modello 730 o il quadro RE del modello Unico.

Consiglio

Si consiglia di consultare un professionista esperto, come un commercialista o un consulente fiscale, per verificare la propria specifica situazione e per ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella deduzione del costo delle auto aziendali.

Riferimenti normativi

  • Articolo 164 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
  • Circolare n. 4/2006 dell’Agenzia delle Entrate

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