Assegnazione di beni ai soci guida e vademecum fiscale ai fini iva, studio commercialista esperto e specializzato, contatta per un preventivo gratuito.
ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI GUIDA E VADEMECUM FISCALE AI FINI IVA
L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica. Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.
Guida e Vademecum fiscale alla Assegnazione di Beni ai Soci
L’inquadramento fiscale della assegnazione dei beni ai soci risente del tipo di società interessata, della natura dei beni coinvolti e dei soggetti assegnatari. La diversa e complessa disciplina ha suggerito di limitare l’analisi alla sola assegnazione di beni immobili in favore del socio persona fisica.
Per facilità espositiva la materia verrà approfondita trattando separatamente i riflessi in materia di imposte indirette e di imposte dirette.
Assegnazione di Beni ai Soci : Imposte Indirette
L’assegnazione di beni ai soci subisce una differente imposizione a seconda della concorrenza di elementi soggettivi e oggettivi connotanti la fattispecie.
Assegnazione di Beni ai Soci: Riflessi fiscali ai fini IVA
L’assegnazione dei beni ai sensi dell’art 2 comma 2 n 6 D. P. R. 633/1972 costituisce operazione imponibile iva regolata con emissione di una autofattura da parte della società. Il legislatore Iva considera dunque come una cessione a titolo oneroso l’assegnazione di beni fatte ai soci sia da società di persone sia da società di capitali qualunque sia l’oggetto della società e qualunque sia il titolo in relazione al quale l’assegnazione viene effettuata.
La norma trova la sua ratio nel voler impedire che mediante la costituzione di società si realizzino con successive assegnazioni ai soci trasferimenti simulati di beni, i quali giungerebbero
agli assegnatari completamente detassati nel caso in cui in relazione a tali beni sia stato detratto l’importo dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.
Il tenore della norma non sembrerebbe lasciare spazio a eccezioni fatte salve quelle elencate nell’art 2 – 3 comma del D. P. R. Iva, se non si voglia considerare tale anche l’assegnazione di beni per i quali si sia verificata la particolare situazione relativa alla mancata detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto e su cui ci si soffermerà in seguito.
Analizzando nello specifico si potranno avere le seguenti situazioni:
a) Assegnazioni soggette a Iva (operazioni di cui all’art 10 n 8-bis e n 8-ter) La base imponibile a norma dell’art 13 D. P. R. Iva lett. C) corrisponde al valore normale dei beni assegnati; l’aliquota è quella indicata nella Tariffa allegata al D. P. R. Iva per ciascuna categoria di beni.
b) Assegnazioni esenti da Iva e assoggettate a imposta di registro
Si hanno due ipotesi:
La prima è relativa alla assegnazione di beni acquistati o importati in regime di totale indetraibilità dell’Iva (art 10 comma 1 n 27-quinquies) per ragioni soggettive connesse all’attività del soggetto (perché fa operazioni esenti o perché ha un pro-rata pari a zero) oppure per ragioni oggettive (connesse alla natura del bene art 19-bis 1 comma 1 lett. I: abitazioni).
La seconda è relativa alla assegnazione esente perché non ricorre una delle ipotesi di imponibilità ex art 10 n 8-bis e n 8-ter.
c) Assegnazioni escluse da Iva e assoggettate a imposta di registro
Ricorre tale ipotesi con riferimento alla natura del bene assegnato che non le fa rientrare tra le operazioni imponibili (es. Terreno agricolo). Art 2 comma 3 D. P. R. 633/1972.
d) Assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto.
La soluzione del regime di imponibilità di tali fattispecie è oggetto di un orientamento non unitario basato sull’analisi del combinato disposto dei numeri 4,5 e 6 del comma 2 dell’art 2 decreto iva.
La posizione dell’Erario muove dalla assimilazione della assegnazione dei beni ai soci ad un’ipotesi di autoconsumo esterno trovando sostegno nell’art 5 comma 6 della VI Direttiva CEE n. 77/388 del 17. 5. 1977 (ora articolo 16 della Direttiva 2006/112/Ce) e su un orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea che sostengono che il prelievo di un bene della propria impresa da un soggetto passivo e la destinazione al proprio uso privato costituisce un’ipotesi di cessione a titolo oneroso (rilevante ai fini iva) solo quando detto bene e gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell’iva.
L’intento del legislatore comunitario è quello di calibrare l’eventuale assoggettamento ad iva all’esercizio della detrazione.
L’amministrazione italiana dunque muovendo proprio dalla assimilazione a un’ipotesi di destinazione a finalità estranee e a un’ipotesi di autoconsumo sostiene che l’assegnazione dei beni rientra (a differenza della vendita) tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva Cee. L’operazione risulterà imponibile solo nei casi in cui la società assegnante abbia detratto interamente o parzialmente l’iva all’atto di acquisto e non anche nell’ipotesi opposta di assegnazioni di beni rispetto ai quali la società non abbia detratto interamente o neanche parzialmente l’iva all’atto di acquisto (come nel caso di acquisto da un privato).
Partendo da tali premesse la conclusione è che a differenza della vendita (rispetto alla quale, non essendo possibile ricomprenderla tra le ipotesi di cui all’art 5 della direttiva CEE, le ipotesi di indetraibilità sono solo quelle derivanti dalla natura soggettiva e oggettiva ma non anche quella per la quale la detrazione non è stata esercitata perché non si è subita la rivalsa dell’imposta) non sussiste l’obbligo di assoggettare a imposta l’autoconsumo di beni immobili per i quali non è stata detratta l’iva all’atto del relativo acquisto. Va tuttavia sottolineato che da tale previsione di non assoggettamento resterebbe comunque escluso l’autoconsumo di beni immobili sui quali siano stati operati interventi di manutenzione o di recupero edilizio in relazione ai quali sia stata detratta la relativa imposta.
Dott. Alessio Ferretti |
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