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Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari

Aggiornamenti, informazioni, norme, prassi e giurisprudenza in materie di reati tributari e raddoppio dei termini ordinari di prescrizione dell’accertamento nel contenzioso tributario. On line assistenza e consulenza da parte di esperti tributaristi ed avvocati penalisti.

Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 03/06/2024 - 11028 visualizzazioni.
Raddoppio dei termini di prescrizione accertamento per reati tributari

Il raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento per reati tributari è un tema complesso e in continua evoluzione, con importanti novità introdotte dalla giurisprudenza di recente. In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza sulla disciplina vigente, fornendo informazioni precise e aggiornate alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione.

Cosa prevede la normativa

Il raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento è disciplinato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 76/2007 (c.d. “Decreto Incentivi”). La norma stabilisce che, in caso di violazioni fiscali che configurano reati previsti dal codice penale, i termini ordinari di prescrizione dell’accertamento raddoppiano.

Termini ordinari di prescrizione

I termini ordinari di prescrizione dell’accertamento variano a seconda del tipo di violazione:

  • 4 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;
  • 5 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.

 

Termini raddoppiati

In caso di reati tributari, i termini ordinari di prescrizione raddoppiano, diventando:

  • 8 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni presentate;
  • 10 anni: per le violazioni relative a dichiarazioni omesse o nulle.

 

Condizioni per il raddoppio dei termini

Il raddoppio dei termini opera a determinate condizioni:

  • La violazione fiscale deve configurare un reato previsto dal codice penale;
  • L’Amministrazione finanziaria deve presentare la denuncia penale all’autorità giudiziaria entro i termini ordinari di prescrizione.

 

Esclusioni dal raddoppio dei termini

In alcuni casi, il raddoppio dei termini non opera. Ad esempio, il raddoppio non opera per le violazioni relative a:

  • Redditi da lavoro dipendente;
  • Redditi da capitale (ad esempio, dividendi e interessi);
  • Plusvalenze da cessione di terreni e fabbricati.

 

Giurisprudenza recente

La giurisprudenza di recente ha fornito importanti chiarimenti in materia di raddoppio dei termini di prescrizione dell’accertamento. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che:

  • Il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è presentata entro i termini ordinari di prescrizione.
  • Se la denuncia penale è presentata oltre i termini ordinari di prescrizione, il raddoppio non opera e i termini ordinari non decorrono nuovamente.

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