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Comportamento Concludente

Il principio del comportamento concludente sorto nell’ordinamento giuridico e fiscale con la legge 2012/200 anche chiamato statuto del contribuente, ha trovato sempre maggiora applicazione nelle aule dei tribunali e successivamente nella prassi.

Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 08/11/2011 - 56916 visualizzazioni.
Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale

Comportamento Concludente: rinnovo e modalità esercizio dell’opzione nel regime della trasparenza fiscale

Sintesi Risoluzione n. 185E/2009 Agenzia delle Entrate oggetto:

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – “Trasparenza fiscale” –  Modalità esercizio opzione – Art 4 DM 23 aprile 2004.       La società ALFA S. R. L. Ha formulato un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla applicazione dell’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004, in ordine al corretto esercizio del rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale.

Quesito

In data 10 dicembre 2008 la società istante ha presentato la comunicazione relativa al rinnovo dell’opzione per il regime di tassazione per trasparenza (ex articolo 116 del TUIR) per il triennio 2008 – 2010. Prima dell’invio della predetta comunicazione, tutti i soci hanno provveduto a comunicare alla società la propria volontà di rinnovare l’opzione, utilizzando lo strumento della raccomandata a mano anziché effettuare la comunicazione mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004.   Ciò premesso, atteso che non sono state rispettate le formalità contenute nel citato decreto in ordine all’invio della comunicazione dell’opzione da parte dei soci alla società, l’istante chiede se l’opzione possa essere considerata valida ai fini della continuazione del regime di tassazione per trasparenza.

Soluzione prospettata dal contribuente:

La società istante ritiene che l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno  dai  soci  alla  società,  prima  dell’esercizio  dell’opzione,  abbia  l’unico scopo di mettere inequivocabilmente la società stessa nella condizione di conoscere la volontà dei singoli soci, e che tale funzione sia stata adeguatamente svolta con l’inoltro alla società di una raccomandata a mano restituita in copia al mittente previa apposizione, da parte dell’organo amministrativo della società, della data di ricevimento.

L’istante evidenzia, inoltre, che il DM 23 aprile 2004 non sembra subordinare esplicitamente l’efficacia dell’opzione al preventivo invio delle raccomandate da parte dei soci visto che individua nella sola trasmissione dell’opzione  all’Agenzia  delle  Entrate  il  momento  di  perfezionamento  della stessa.

Sulla base delle suesposte considerazioni la società istante considera pienamente valida ed efficace l’opzione per la trasparenza fiscale espressa in data 10 dicembre 2008 per il triennio 2008 – 2010.

L’istante precisa, altresì, che l’opzione verrà confermata da ciascun socio con   comportamento   concludente   nella   propria   dichiarazione   dei   redditi, attraverso  l’esposizione  del  reddito  imputato  per  trasparenza  dalla  società, nonché mediante l’invio, alla stessa società partecipata, di una raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto 23 aprile 2004 reca disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.   L’articolo 4 del citato decreto prevede che l’opzione, così come il rinnovo, “deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia”.

La circolare 22 novembre 2004, n. 49/E ha chiarito che l’esercizio dell’opzione deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci, attraverso l’invio alla società partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la volontà di optare per il regime della trasparenza. Al riguardo, il decreto ministeriale non stabilisce gli specifici contenuti della comunicazione essendo sufficiente che dalla medesima si evinca inequivocabilmente la volontà della società di optare per la tassazione per trasparenza di cui agli articolo 115 e 116 del TUIR.

Lo stesso decreto, in ogni caso, statuisce, che per la validità del regime di trasparenza l’opzione deve essere effettuata da tutti i soggetti. (partecipanti e partecipata). Risulta,  pertanto,  necessario  che  la  partecipata  comunichi  all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza e che i soci manifestino, in via preventiva, la loro volontà di optare per il regime della trasparenza attraverso l’invio alla partecipata di una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Nel caso prospettato, la società ha presentato in data 10 dicembre 2008, tramite intermediario abilitato, la comunicazione relativa al rinnovo dell’opzione per  il  regime  di  tassazione  per  trasparenza  delle  società  di  capitali  ai  sensi dell’articolo 116 del TUIR mentre i soci hanno comunicato prima dell’invio della predetta  comunicazione  la  loro  volontà  di  rinnovare  l’opzione  utilizzando soltanto lo strumento della raccomandata a mano. A riguardo, la scrivente, nell’osservare che la disposizione di cui all’articolo 4 del decreto 23 aprile 2004 risponde all’esigenza di rendere evidente e certa la volontà dei soci, in ordine all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non solo nei confronti della società partecipata ma anche nei confronti dell’amministrazione  finanziaria,  ritiene  che  l’opzione  per  il  rinnovo dell’adesione al regime della trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del TUIR non sia stata validamente esercitata, in quanto non si può ritenere soddisfatta la condizione di preventiva acquisizione da parte della società e tantomeno da parte dell’amministrazione finanziaria della precipua volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza.

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