L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del d. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del procuratore della repubblica o della autorità giudiziaria più vicina. In merito agli altri luoghi simili, il richiamato articolo ci indirizza quando prevede l’autorizzazione per procedere “a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti”.
ACCESSO PRESSO L’ABITAZIONE O NEI LUOGHI PRIVATI: È SUBORDINATO AD UNA AUTORIZZAZIONE
L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.
Accesso presso l’abitazione o nei luoghi privati: è subordinato ad una autorizzazione
L’accesso nelle abitazioni e negli altri luoghi è subordinato ai sensi del comma terzo dell’articolo 52 del D. P. R. 633/72 alla autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica o della Autorità Giudiziaria più vicina.
In merito agli altri luoghi simili, il richiamato articolo ci indirizza quando prevede l’autorizzazione per procedere “a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale…”.
L’autorizzazione è fondamentale ai fini della validità probatoria degli atti eventualmente acquisiti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Cassazione n. 1036 del 1998, si è pronunciata sancendo che “in mancanza dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ovvero dell’autorità giudiziaria più vicina)è illegittima l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza di documenti contabili contenuti all’interno di una borsa posta all’interno dell’autovettura del contribuente, ancorché portata la borsa in caserma e chiusa in un plico sigillato, l’apertura del plico sia avvenuta con il consenso del contribuente”. Questo passaggio è basilare per comprendere la portata della tutela del contribuente, decade ogni ipotesi avversa al contribuente (pressioni, timore reverenziale, etc. ), e perde di valenza la tesi dell’amministrazione finanziaria in assenza di “preventiva” autorizzazione.
Dott. Alessio Ferretti |
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