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Fisco e Contenzioso Studio Commercialista e Tributario esperto e specializzato chiedi un parere ed un preventivo

Calcolo giorni per impugnare atto e presentare ricorso in ANNO NORMALE NON BISESTILE

Dott. Alessio Ferretti - Data di Pubblicazione: 22/05/2016 - 30993 visualizzazioni.
Calcolo giorni per impugnare atto e presentare ricorso in ANNO NORMALE NON BISESTILE

La tabella in oggetto è utile per il calcolo del termine per poter presentare ricorso in anno normale e non bisestile, si computano i 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 01 agosto al 31 agosto.

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Il termine per poter presentare ricorso è di 60 giorni, dalla data di notifica dell’atto prodromico, prestando attenzione sia alla sospensione dei termini feriali dal 01 agosto al 31 agosto.

TABELLA 1. 1 ANNO NON BISESTILE

Calcolo giorni per impugnare atto e presentare ricorso in ANNO NORMALE NON BISESTILE

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La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni. Aggiornamento su udienza del 20.9.2023

La legge sui c.d. “imbullonati” (legge n. 208/2015): un’azienda in provincia di Roma se ne sta giovando da 2 anni

Che cosa può essere escluso e incluso dalla stima della rendita catastale? 

(a fine articolo aggiornamento su udienza del 20.9.2023)

Ad Ariccia, un’azienda, che opera nel settore dell’editoria, ha visto prima rigettare la proposta di rendita che teneva conto della nuova disposizione, per poi ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni dal giudice tributario (sentenza n. 12070/21 Commissione Tributaria provinciale di Roma, sezione 30).

“A fine 2018 il cliente aveva depositato, con proprio tecnico, una proposta di variazione della rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. A parlarcene è l’avv. Stefano Rossi, legale dell’azienda ricorrente, che aggiunge: “la legge citata stabilisce che gli elementi stabilmente ancorati a terra, quali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, all’interno di immobili a categoria speciale (catastalmente D ed E), devono essere scorporati dalla stima dei calcoli della rendita. Tale scorporo delle componenti impiantistiche dalla superficie utile per il calcolo della rendita catastale comporta una sensibile riduzione della rendita catastale stessa”. Ed è infatti quanto riportato anche in sentenza.

Le variazioni in ambito catastale avvengono con deposito DOCFA, tramite tecnici iscritti agli albi professionali.  “Lo stesso tecnico che curò il deposito a fine 2018 ci ha fornito tutti gli elementi tecnici utili per portare avanti questo contenzioso nei confronti dell’Agenzia del territorio” dichiara sempre l’Avv. Stefano Rossi.

Ripercorrendo i fatti dal 2018 ad oggi, l’azienda, insieme all’affittuario dell’Immobile, a fine 2019 si vedevano rigettare il DOCFA con la proposta di variazione del 2018. Immediatamente il tecnico depositò un ricorso in autotutela, anch’esso rigettato: l’Agenzia delle entrate non prendeva in considerazione la norma sugli imbullonati del 2015 nell’esame del DOCFA, e quindi ometteva di considerare la consistenza di tutte le componenti ancorate a terra necessarie al ciclo produttivo, da scomputare dalla rendita catastale come previsto dalla legge del 2015.

Rendita su cui - è bene ricordare - vengono calcolate proporzionalmente alcune imposte statali. A quel punto l’azienda si è trovata costretta a ricorrere presso il Giudice tributario ottenendo una significativa vittoria a fine 2021, alla quale però ora l’Agenzia delle Entrate si è opposta in appello: il prossimo 20 settembre, data dell’udienza, se ne saprà di più.

 

AGGIORNAMENTO: con sentenza 5450/23 del 3.10.2023 è stato rigettato il ricorso in appello dell'Agenza delle Entrate. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, ha sostanzialmente sancito che la  legge 208/2015 è stata correttamente applicata dal tecnico: "Invero la Corte ritiene condivisibile l'iter logico argomentativo del primo Giudice laddove evidenzia che non è stato oggetto di contestazione specifica in primo grado l'effettiva superficie del capannone adibito ad attività tipografica in Ariccia, ma l'applicabilità al caso di specie della legittimità dello scorporo degli impianti ai fini produttivi presenti, e ciò ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 21 L. n.208/2015. Nè è ammissibile in questa sede estendere il thema decidendum, come vorrebbe l'Agenzia, introducendo un tema nuovo quale un calcolo diverso della superficie, riducendo il valore catastale mai oggetto di contestazione in prime cure." 

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