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Modello EAS

Modello eas enti non profit (asp, ssd, asd, odv) come, quando e chi deve inviarlo, requisiti agevolazioni fiscali, mancato invio ed adempimento modello, guida fiscale e vademecum.

Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 11/06/2024 - 10701 visualizzazioni.
Modello EAS: Quando, da chi e come deve essere inviato
Il Modello EAS (Entrate Aiuti e Sovvenzioni) è un documento telematico obbligatorio per le associazioni senza scopo di lucro e gli enti non commerciali di natura associativa. Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ai fini fiscali.

Quando deve essere inviato:

  • Entro il 31 marzo di ogni anno: per tutte le associazioni e gli enti già costituiti, per comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati dichiarati nel precedente modello EAS.
  • Entro 60 giorni dalla data di costituzione: per le nuove associazioni e gli enti appena costituiti.

 

Chi deve inviarlo:

  • Le associazioni senza scopo di lucro: ad esempio, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, associazioni di volontariato, etc.
  • Gli enti non commerciali di natura associativa: ad esempio, fondazioni, ONLUS, enti ecclesiastici, etc.

 

Come deve essere inviato:

Il Modello EAS deve essere inviato esclusivamente per via telematica, tramite:

  • Fisconline: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile con SPID, CNS o Entratel.
  • Entratel: il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate accessibile solo con CNS.

In alternativa, l’invio può essere effettuato tramite un intermediario abilitato, ad esempio un Caf o un commercialista.

Cosa deve contenere il Modello EAS:

Il Modello EAS deve contenere una serie di informazioni, tra cui:

  • Dati anagrafici dell’associazione o ente: denominazione, sede, codice fiscale, etc.
  • Dati relativi ai soci: numero, quote associative versate, etc.
  • Dati relativi alle attività svolte: attività istituzionali, attività commerciali, etc.
  • Dati relativi ai ricavi e alle spese: proventi da quote associative, sponsorizzazioni, contributi, etc.; costi per il personale, le attività, etc.
  • Dati relativi al patrimonio: immobili, beni mobili, etc.
  • Eventuali altri dati rilevanti ai fini fiscali.

 

Sanzioni per l’omesso o irregolare invio del Modello EAS:

L’omesso o irregolare invio del Modello EAS comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.500 euro.

Casi di esonero dall’invio del Modello EAS:

Alcune associazioni e enti sono esonerati dall’invio del Modello EAS, tra cui:

  • Le associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 25.000 euro.
  • Le ONLUS.
  • Gli enti ecclesiastici.

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