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Nuova ripartizione delle competenze giuridiche nell’UE: Il tribunale dell’Unione assume nuove funzioni
A partire dal 1° ottobre 2024, il Tribunale dell’Unione europea acquisirà nuove competenze per la gestione di domande di pronuncia pregiudiziale relative a specifiche materie, tra cui il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci e i diritti di accisa. Questa modifica, introdotta dal regolamento (UE Euratom) 2024/2019, rappresenta un cambiamento significativo nel sistema giuridico dell’Unione europea.
Sommario
Nuovo Ruolo del Tribunale dell’Unione Europea
Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 12 agosto 2024, stabilisce che il Tribunale dell’Unione europea sarà competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie. Queste includono il sistema comune dell’IVA, i diritti di accisa, il codice doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, la compensazione dei passeggeri in caso di problemi nei trasporti, e il sistema di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra.
Rafforzamento delle Competenze della Corte di Giustizia UE
La Corte di giustizia dell’Unione europea continuerà a mantenere la propria competenza su questioni di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto e della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Questi argomenti, di carattere “trasversale”, rimangono sotto la giurisdizione esclusiva della Corte, anche se parzialmente collegati alle materie specifiche ora assegnate al Tribunale.
Motivazioni e Obiettivi del Cambiamento
Il trasferimento delle competenze al Tribunale è stato motivato dalla necessità di gestire l’aumento del numero e della complessità delle domande di pronuncia pregiudiziale. La Corte di giustizia ha deciso di sfruttare l’opportunità offerta dall’articolo 256, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) per trasferire alcune competenze al Tribunale, al fine di concentrarsi su casi più complessi e delicati.
Procedura e Compatibilità con il Tfue
Per garantire la certezza del diritto, il regolamento ha chiaramente definito le materie di competenza del Tribunale. Le questioni che richiedono un’interpretazione del diritto dell’Unione secondo l’articolo 267 del Tfue devono essere inizialmente presentate alla Corte di giustizia, che poi deciderà se trasferirle al Tribunale. Se il Tribunale si ritiene incompetente a trattare un caso, lo rinvierà alla Corte di giustizia per una decisione definitiva.
Entrata in Vigore delle Nuove Disposizioni
Le nuove competenze pregiudiziali del Tribunale dell’Unione europea entreranno in vigore per le domande pendenti al 1° ottobre 2024. Da questa data, il Tribunale gestirà le questioni relative alle materie specifiche a meno che la Corte di giustizia non decida di occuparsene direttamente, soprattutto in situazioni che riguardano principi generali del diritto unionale o questioni “trasversali”.
Regime Fiscale sui Fondi Comuni di Investimento
Tipologie di Fondi Comuni di Investimento
In Italia, i fondi comuni di investimento sono classificati in diverse categorie, tra cui:- Fondi comuni di investimento mobiliare (FCIM): Investono in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e altri titoli.
- Fondi comuni di investimento immobiliare (FCII): Investono in beni immobili e patrimoni immobiliari.
- Fondi comuni di investimento a capitale variabile (SICAV): Le SICAV sono società di investimento a capitale variabile, che possono essere paragonate ai fondi comuni, ma con una struttura societaria distinta.
Regime Fiscale Generale
Il regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento è regolato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche. La tassazione dei fondi comuni di investimento può variare in base alla tipologia del fondo e al tipo di investimenti effettuati. In linea generale, il regime fiscale per i fondi comuni di investimento prevede:- Imposta sui redditi di capitale (IRPEF): I redditi derivanti dai fondi comuni di investimento sono considerati redditi di capitale e sono tassati al 26%. Questa aliquota si applica agli interessi, ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle quote del fondo.
- Tassazione dei proventi: Gli utili distribuiti dai fondi comuni di investimento sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 26%. Questa ritenuta è effettuata direttamente dal fondo prima della distribuzione agli investitori.
- Compensazione delle perdite: Le perdite realizzate dalla vendita di quote di fondi comuni possono essere compensate con le plusvalenze derivanti da altre operazioni finanziarie, a condizione che la compensazione avvenga entro lo stesso anno fiscale o nei quattro anni successivi.
Fondi Pensione e Regime Fiscale
I fondi pensione, che sono un particolare tipo di fondo comune, godono di un regime fiscale agevolato per incentivare il risparmio previdenziale. Gli investimenti in fondi pensione beneficiano di vantaggi come:- Deduzione fiscale dei contributi: I contributi versati ai fondi pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo stabilito annualmente, riducendo così la base imponibile e, di conseguenza, l’imposta sul reddito.
- Tassazione al momento del prelievo: I riscatti e le rendite percepite dai fondi pensione sono tassati a un’aliquota separata, generalmente inferiore rispetto all’aliquota marginale IRPEF applicabile ai redditi ordinari.
Considerazioni Finali
Il regime fiscale sui fondi comuni di investimento può essere influenzato da molteplici fattori, tra cui la tipologia di fondo e la situazione personale del contribuente. È fondamentale che gli investitori comprendano le regole fiscali applicabili ai loro investimenti per pianificare efficacemente e ottimizzare i rendimenti netti. Inoltre, è consigliabile consultare un consulente fiscale per ottenere indicazioni personalizzate e aggiornate, dato che la normativa fiscale può subire modifiche e aggiornamenti nel tempo.Nuove regole per l'addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi
Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.
Queste nuove disposizioni sono cruciali per garantire una gestione più efficiente e sicura dei pagamenti da parte di contribuenti e intermediari.
APS, ASD e SSD: Calcolo delle Imposte Dirette
La disciplina fiscale per le Associazioni Pro Sportive (APS), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD) è articolata e complessa, in quanto dipende da diversi fattori, tra cui:
- Tipologia di associazione: APS, ASD o SSD
- Natura delle attività svolte: Istituzionali, commerciali o entrambe
- Regime fiscale prescelto: Regime forfettario o regime ordinario
Calcolo delle imposte dirette per le APS:
Le APS, in quanto enti non profit, sono generalmente soggette al regime forfettario, a meno che non optino per il regime ordinario. Nel regime forfettario, le imposte dirette sono applicate su un reddito imponibile forfettario, che viene calcolato applicando una specifica percentuale ai ricavi dell'associazione. Le aliquote IRES e IRAP variano a seconda dei casi.
Calcolo delle imposte dirette per le ASD:
Le ASD, anch'esse enti non profit, possono scegliere tra il regime forfettario e il regime ordinario. Nel regime forfettario, il calcolo delle imposte dirette è simile a quello delle APS. Nel regime ordinario, le imposte dirette sono applicate sul reddito effettivo dell'associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L'aliquota IRES è del 24%, mentre l'aliquota IRAP varia a seconda della regione.
Calcolo delle imposte dirette per le SSD:
Le SSD, essendo società a responsabilità limitata, sono soggette al regime ordinario. Le imposte dirette sono applicate sul reddito effettivo dell'associazione, che viene determinato tenendo conto dei costi e delle spese sostenute. L'aliquota IRES è del 24%, mentre l'aliquota IRAP varia a seconda della regione.
Casi particolari:
- Attività commerciali: Se l'associazione svolge attività commerciali, i relativi ricavi devono essere tassati separatamente dai redditi derivanti da attività istituzionali.
- Sponsorizzazioni: Le sponsorizzazioni ricevute dalle associazioni sono generalmente considerate ricavi non imponibili.
- Contributi dei soci: I contributi versati dai soci alle associazioni non sono generalmente considerati ricavi imponibili.