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L’obbligo del Casellario Giudiziale nelle ASD/SSD
Casellario Giudiziale obbligatorio nelle ASD/SSD
L’obbligo del casellario giudiziale per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) rappresenta un tema di crescente interesse e importanza nel settore sportivo italiano. Questa normativa è stata introdotta con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza, specialmente in attività che coinvolgono minori e categorie vulnerabili. L’obbligo di verificare il casellario giudiziale dei collaboratori, allenatori e volontari rappresenta quindi un requisito essenziale per ASD e SSD, finalizzato a prevenire l’inserimento di persone con precedenti penali o condanne che possano mettere a rischio l’ambiente sportivo.
Sommario
Chi è tenuto a fornire il casellario giudiziale e quando è richiesto
L’obbligo di richiedere il casellario giudiziale riguarda tutti coloro che, all’interno di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e SSD (Società Sportive Dilettantistiche), hanno un ruolo di contatto diretto con i minori o con soggetti vulnerabili. In particolare, questo include allenatori, istruttori, dirigenti e volontari che operano in settori dove la tutela e la sicurezza delle persone assistite sono prioritarie. La verifica del casellario è necessaria all’assunzione o all’inizio della collaborazione e deve essere aggiornata con cadenza regolare per assicurare che il personale coinvolto continui a rispondere ai requisiti di idoneità.
Le ASD e SSD sono quindi chiamate a richiedere ai collaboratori un certificato aggiornato del casellario giudiziale, che può essere ottenuto presso gli uffici del casellario della Procura della Repubblica o online tramite il portale del Ministero della Giustizia. In alcuni casi, l’obbligo si estende anche a consulenti esterni o collaboratori occasionali, sempre che il loro incarico preveda un contatto diretto con i soggetti più vulnerabili.
Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo del casellario giudiziale
L’omissione o il mancato rispetto dell’obbligo di verificare il casellario giudiziale può comportare conseguenze legali e sanzioni per le ASD e SSD. In caso di controllo, un ente sportivo che non ha rispettato tale obbligo rischia multe amministrative e, nei casi più gravi, anche il divieto temporaneo di svolgere attività.
È importante sottolineare che la responsabilità di controllare il casellario ricade sui rappresentanti legali delle ASD/SSD, che devono documentare l’adempimento dell’obbligo e archiviare correttamente i certificati.
Sintesi e importanza dell’obbligo del casellario giudiziale per ASD/SSD
L’obbligo di controllo del casellario giudiziale per ASD e SSD è una misura fondamentale per garantire la sicurezza e la fiducia nelle attività sportive dilettantistiche, specialmente in contesti che coinvolgono minori o persone vulnerabili.
La conformità a questo obbligo non solo tutela l’integrità dell’ambiente sportivo, ma anche la reputazione delle organizzazioni stesse, prevenendo situazioni di rischio. In un settore in cui la formazione e l’interazione sociale sono centrali, adottare tutte le misure di sicurezza legale diventa un elemento chiave per operare in modo etico e protetto, contribuendo a un ambiente sano e sicuro per tutti i partecipanti.
Certificato penale per ASD e SSD: obbligo o no?
Negli ultimi anni, la normativa che disciplina le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) ha subito diverse modifiche, generando dubbi e incertezze tra gli operatori del settore, soprattutto in merito all'obbligo di richiedere il certificato penale ai propri collaboratori.
Cosa dice la legge
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 34 del 2000, meglio conosciuto come "Codice delle organizzazioni sportive". Il testo originario del Codice non prevedeva alcun obbligo di richiedere il certificato penale ai collaboratori delle ASD e SSD. Tuttavia, nel 2013 è stato introdotto l'articolo 9-bis, che ha modificato il quadro normativo.
L'articolo 9-bis e l'obbligo del certificato penale
L'articolo 9-bis del Codice delle organizzazioni sportive stabilisce che le ASD e SSD che "organizzano e/o gestiscono attività sportive a favore di minori" sono tenute a richiedere il certificato penale ai propri collaboratori che "a qualsiasi titolo" entrano in contatto con i minori.
Chi è tenuto a richiedere il certificato penale?
L'obbligo di richiedere il certificato penale grava su tutte le ASD e SSD che organizzano e/o gestiscono attività sportive a favore di minori. La norma non fa distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche, né tra attività svolte all'interno o all'esterno di impianti sportivi.
A quali collaboratori deve essere richiesto il certificato penale?
Il certificato penale deve essere richiesto a tutti i collaboratori delle ASD e SSD che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con i minori. La norma include, a titolo esemplificativo:
- Allenatori
- Istruttori
- Dirigenti
- Addetti alle segreterie
- Addetti alla manutenzione
- Addetti al primo soccorso
- Volontari
Come richiedere il certificato penale
Il certificato penale può essere richiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente per residenza o domicilio del collaboratore. La richiesta può essere presentata direttamente dall'interessato o dall'ASD/SSD.
Validità del certificato penale
Il certificato penale ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Decorsi i sei mesi, l'ASD/SSD è tenuta a richiedere un nuovo certificato al proprio collaboratore.
Sanzioni in caso di mancata richiesta del certificato penale
L'articolo 9-bis del Codice delle organizzazioni sportive prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per le ASD e SSD che non richiedono il certificato penale ai propri collaboratori.
Casi di esenzione dall'obbligo del certificato penale
L'obbligo di richiedere il certificato penale non si applica ai collaboratori che:
- Svolgono attività di mera segreteria o amministrazione
- Non entrano in contatto diretto con i minori