Le associazioni sportive dilettantistiche possono considerare “non commerciali”, con i conseguenti vantaggi fiscali, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa, a condizione, però, che abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che in essi siano presenti ulteriori clausole (articolo 148, comma 8, del tuir).
Associazioni e Società Sportivo Dilettantistiche: Le attività considerate “commerciali”
Le associazioni e le società sportivo dilettantistiche possono, ed nostro avviso devono, considerare “commerciali”, determinate attività rese nell’ambito della vita associativa conseguendo importanti vantaggi fiscali e finanziari.
LE ATTIVITà CONSIDERATE “COMMERCIALI”
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno convenienza e devono considerare “commerciali”.
Vi sono delle attività che l’Agenzia delle Entrate considera comunque oggettivamente commerciali, ad esempio:
a. cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
b. erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d. gestione di spacci aziendali e di mense; – somministrazione di pasti;
e. prestazioni di trasporto e di deposito;
f. organizzazioni di viaggi e di soggiorni turistici;
g. prestazioni alberghiere e di alloggio;
h. prestazione di servizi portuali ed aeroportuali;
i. telecomunicazioni e radiodiffusioni;
j. pubblicità commerciale
Per tale motivo è opportuno oltre che conveniente in termini di flussi finanziari aderire alla Legge n. 398 del 1991.
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