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Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva
Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni
Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.
Sommario
Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, aziende o rami di azienda nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).
Aliquota e Maggiorazione
L’imposta sostitutiva è pari al 19% delle plusvalenze realizzate, con un’aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.
Modalità di Versamento
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:
- Servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.
- Home banking del proprio istituto di credito.
- Intermediario abilitato.
I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
Codice Tributo
Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo “2728”, relativo all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.
E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti extra UE
Il commercio elettronico (e-commerce) si sta espandendo a livello globale, offrendo alle imprese italiane l'opportunità di raggiungere nuovi mercati e clienti extra UE. Tuttavia, per le vendite online a clienti extra UE, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di IVA, fatturazione, dogana e obblighi fiscali.
In questa guida completa e aggiornata al 2024, illustreremo i principali aspetti da considerare per le cessioni di beni e servizi a clienti extra UE nell'ambito dell'e-commerce.
Cessioni all'esportazione
Le cessioni all'esportazione si verificano quando il cedente (venditore) si trova in Italia e il cessionario (cliente) in un Paese extra Unione Europea. In questo caso, l'operazione è esente IVA per il cedente italiano.
Regime di non imponibilità IVA
Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve:
- Essere registrato al registro IVA in Italia.
- Possedere un numero di identificativo IVA valido.
- Effettuare la cessione a un soggetto residente in un Paese extra UE.
- Emettere una fattura "esente IVA" con la dicitura "Art. 8, comma primo, lettera a) DPR 633/1972".
- Annotare l'operazione nel registro delle vendite esterne.
Prova dell'avvenuta esportazione dei beni
Per poter applicare il regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve dimostrare l'avvenuta esportazione dei beni dal territorio italiano. Tale prova può essere fornita mediante:
- Documenti doganali (bolla doganale di esportazione).
- Documenti di trasporto (lettera di vettura, CMR, DDT, etc.).
- Assicurazione sul trasporto.
- Attestazioni rilasciate dal vettore o da altri terzi.
Cessioni di servizi extra UE
Anche le cessioni di servizi extra UE sono esenti IVA in Italia per il cedente. Tuttavia, a differenza delle cessioni di beni, per le cessioni di servizi l'IVA può essere applicata nel Paese del cessionario.
Regime dell'imposizione nel Paese del cessionario
Per le cessioni di servizi extra UE, il cedente italiano può optare per il regime dell'imposizione nel Paese del cessionario. In questo caso, il cedente è tenuto ad addebitare l'IVA al cessionario secondo l'aliquota applicabile nel Paese di destinazione. Per avvalersi di questo regime, il cedente deve:
- Essere registrato al registro IVA in Italia.
- Possedere un numero di identificativo IVA valido.
- Effettuare la cessione a un soggetto residente in un Paese extra UE.
- Iscriversi al registro IVA del Paese di destinazione (se previsto).
- Applicare l'aliquota IVA del Paese di destinazione.
- Emettere una fattura con l'applicazione dell'IVA.
- Versare l'IVA al Paese di destinazione (se previsto).
Regime della franchigia IVA
Le piccole imprese che applicano il regime di franchigia IVA non sono obbligate ad addebitare l'IVA nelle cessioni extra UE di beni e servizi. Tuttavia, sono comunque tenute ad emettere la fattura con la dicitura "IVA non imponibile - regime di franchigia".
Formalità doganali
Per le cessioni all'esportazione di beni di valore superiore a €1.000, il cedente italiano è tenuto ad adempiere alle formalità doganali. Ciò significa presentare una dichiarazione doganale di esportazione all'Agenzia delle Dogane e Accise.
Documentazione per le formalità doganali
Per le formalità doganali, il cedente italiano deve disporre di alcuni documenti, tra cui:
- Fattura "esente IVA".
- Documenti di trasporto.
- Altri documenti richiesti dall'Agenzia delle Dogane e Accise.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa IVA e doganale può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.