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Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 30/07/2024 - 7589 visualizzazioni.
Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni

Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.

Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, aziende o rami di azienda nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).

 

Aliquota e Maggiorazione

L’imposta sostitutiva è pari al 19% delle plusvalenze realizzate, con un’aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.

 

Modalità di Versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:

  • Servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.
  • Home banking del proprio istituto di credito.
  • Intermediario abilitato.

I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

 

Codice Tributo

Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo “2728”, relativo all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.

E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti UE

E-commerce: cessioni di beni e servizi a clienti UE

Il commercio elettronico (e-commerce) rappresenta una realtà in continua espansione, con un volume d'affari in costante crescita che supera i confini nazionali. In questo scenario, le cessioni di beni e servizi online a clienti UE assumono un ruolo di primaria importanza per le imprese italiane che vogliono ampliare il proprio mercato.

Tuttavia, per le imprese che effettuano vendite online a clienti UE, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di IVA, fatturazione e obblighi fiscali. In questo articolo, forniremo una guida completa e aggiornata al 2024 sulle cessioni di beni e servizi a clienti UE nell'ambito dell'e-commerce.

Cessioni intracomunitarie di beni

Le cessioni intracomunitarie di beni si verificano quando il cedente (venditore) si trova in Italia e il cessionario (cliente) in un altro Stato membro dell'Unione Europea. In questo caso, l'IVA non viene applicata al cedente italiano, ma al cessionario nel proprio Stato membro.

Regime di non imponibilità IVA

Le cessioni intracomunitarie di beni sono esenti IVA in Italia per il cedente, il quale applica il regime di non imponibilità IVA. Per beneficiare di questo regime, il cedente deve:

  • Essere registrato al registro IVA in Italia.
  • Possedere un numero di identificativo IVA valido.
  • Effettuare la cessione a un soggetto passivo IVA in un altro Stato membro UE.
  • Emettere una fattura "esente IVA" con la dicitura "Art. 17, comma 2, lettera d) VI Direttiva CEE".
  • Annotare l'operazione nel registro delle vendite esterne.
 

Prova dell'avvenuta spedizione o trasporto dei beni

Per poter applicare il regime di non imponibilità IVA, il cedente italiano deve dimostrare l'avvenuta spedizione o trasporto dei beni nel territorio dello Stato membro di destinazione. Tale prova può essere fornita mediante:

  • Documenti di trasporto (lettera di vettura, CMR, DDT, etc.).
  • Assicurazione sul trasporto.
  • Attestazioni rilasciate dal vettore o da altri terzi.
 

Cessioni intracomunitarie di servizi

Le cessioni intracomunitarie di servizi sono anch'esse esenti IVA in Italia per il cedente. Tuttavia, a differenza delle cessioni di beni, per le cessioni di servizi l'IVA può essere applicata nel Paese del cessionario.

Regime dell'imposizione nel Paese del cessionario

Per le cessioni intracomunitarie di servizi, il cedente italiano può optare per il regime dell'imposizione nel Paese del cessionario. In questo caso, il cedente è tenuto ad addebitare l'IVA al cessionario secondo l'aliquota applicabile nel Paese di destinazione. Per avvalersi di questo regime, il cedente deve:

  • Essere registrato al registro IVA in Italia.
  • Possedere un numero di identificativo IVA valido.
  • Effettuare la cessione a un soggetto passivo IVA in un altro Stato membro UE.
  • Iscriversi al registro IVA del Paese di destinazione.
  • Applicare l'aliquota IVA del Paese di destinazione.
  • Emettere una fattura con l'applicazione dell'IVA.
  • Versare l'IVA al Paese di destinazione.
 

Regime della franchigia IVA

Le piccole imprese che applicano il regime di franchigia IVA non sono obbligate ad addebitare l'IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni e servizi. Tuttavia, sono comunque tenute ad emettere la fattura con la dicitura "IVA non imponibile - regime di franchigia".

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per le cessioni di beni e servizi a clienti UE nell'e-commerce è contenuta nel D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA) e nelle successive modifiche e integrazioni, nonché nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa IVA può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

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