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Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Valeria Ceccarelli - Data di Pubblicazione: 30/07/2024 - 7589 visualizzazioni.
Conferimenti e cessioni ai Caf: imposta sostitutiva

Regime Fiscale per Conferimenti e Cessioni

Chi conferisce beni o aziende ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e alle società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza da associazioni o organizzazioni abilitate a costituire Caf, deve versare un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate.

Questo si applica anche a chi effettua cessioni di beni, aziende o rami di azienda nei confronti dei Caf, usufruendo della possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno).

 

Aliquota e Maggiorazione

L’imposta sostitutiva è pari al 19% delle plusvalenze realizzate, con un’aggiunta dello 0,40% come interesse corrispettivo. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.

 

Modalità di Versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito utilizzando il modello F24 attraverso modalità telematiche. Le opzioni disponibili includono:

  • Servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.
  • Home banking del proprio istituto di credito.
  • Intermediario abilitato.

I contribuenti che non possiedono partita IVA possono effettuare il versamento anche con il modello F24 cartaceo presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a condizione che non utilizzino crediti in compensazione o quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

 

Codice Tributo

Per il versamento, è necessario indicare il codice tributo “2728”, relativo all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei Caf.

E-commerce: cessioni a clienti italiani

E-commerce: cessioni a clienti italiani

Il commercio elettronico (e-commerce) rappresenta una realtà in continua espansione, con un volume d'affari in costante crescita. In questo scenario, le cessioni di beni e servizi online a clienti italiani assumono un ruolo di primaria importanza.

Tuttavia, per le imprese che effettuano vendite online, è fondamentale conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di IVA, fatturazione e obblighi fiscali. In questo articolo, forniremo una guida completa e aggiornata al 2024 sulle cessioni di beni e servizi a clienti italiani nell'ambito dell'e-commerce.

Cessioni nazionali e intracomunitarie

La prima distinzione da fare riguarda la natura della cessione:

  • Cessioni nazionali: si verificano quando sia il cedente (venditore) che il cessionario (cliente) si trovano nello stesso territorio italiano.
  • Cessioni intracomunitarie: si verificano quando il cedente si trova in Italia e il cessionario in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

IVA nelle cessioni nazionali

Nelle cessioni nazionali di beni e servizi, l'IVA è applicata al cedente, che ha l'obbligo di rivalsa nei confronti del cessionario. L'aliquota IVA da applicare varia in base alla tipologia di bene o servizio ceduto.

Fatture per cessioni nazionali

Per le cessioni nazionali, il cedente è obbligato ad emettere una fattura al cessionario. La fattura deve indicare tutti i dati obbligatori, tra cui:

  • Dati del cedente: nome, cognome o ragione sociale, partita IVA, sede legale.
  • Dati del cessionario: nome, cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA (se obbligatorio), indirizzo di residenza o sede.
  • Dati del prodotto o servizio: descrizione, quantità, prezzo unitario, prezzo totale.
  • Aliquota IVA applicata.
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA).
  • Data di emissione della fattura.
  • Numero di fattura.
  • Modalità di pagamento.
 

Obblighi di comunicazione per cessioni nazionali

Oltre all'emissione della fattura, il cedente ha l'obbligo di comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni effettuate. L'adempimento può avvenire tramite il Modello Intrastat o il Registro dei Corrispettivi.

IVA nelle cessioni intracomunitarie

Nelle cessioni intracomunitarie di beni, l'IVA non viene applicata al cedente italiano, ma al cessionario nel proprio Stato membro. Il cedente è comunque tenuto ad emettere una fattura "esente IVA" e ad annotare l'operazione nel registro delle vendite esterne.

Fatture per cessioni intracomunitarie

Le fatture per cessioni intracomunitarie devono contenere alcuni dati specifici, oltre a quelli obbligatori per le cessioni nazionali:

  • Numero di identificazione IVA del cessionario.
  • Causale dell'esenzione (articolo 17, paragrafo 2, lettera d) della VI Direttiva CEE).
  • Spese accessorie (trasporto, assicurazione, ecc.).
 

Obblighi di comunicazione per cessioni intracomunitarie

Per le cessioni intracomunitarie, il cedente italiano è tenuto a presentare il Riepilogo Intrastat.

Cessioni di servizi intracomunitarie

Le cessioni di servizi intracomunitarie non sono soggette ad IVA in Italia, ma possono essere soggette ad IVA nel Paese del cessionario. Il cedente è comunque tenuto ad emettere una fattura "esente IVA" e ad annotare l'operazione nel registro delle prestazioni di servizi effettuate all'estero.

Regime di franchigia IVA

Le piccole imprese che applicano il regime di franchigia IVA non sono obbligate ad addebitare l'IVA nelle cessioni nazionali e intracomunitarie. Tuttavia, sono comunque tenute ad emettere la fattura con la dicitura "IVA non imponibile - regime di franchigia".

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