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mercoledì 2 Ottobre 2024

Voucher 2019: La reintroduzione dei voucher lavoro.

I voucher rappresentano una retribuzione di tipo accessorio voluta dal governo Berlusconi 15 anni fa e abolita nell’aprile 2017 dall’esecutivo Gentiloni. Furono introdotti per regolamentare le prestazioni non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte occasionalmente, per contrastare le retribuzioni in nero e per riconoscere al lavoratore occasionale i contributi Inps e le forme di assicurazione Inail per eventuali infortuni sul lavoro. Con il Decreto Dignità sono stati reintrodotti e l’uso è stato esteso anche alle imprese agricole.

Voucher 2019: La reintroduzione dei voucher lavoro.

Lo strumento di retribuzione del lavoro occasionale nato nel 2003 e abolito nel 2017, sostituito poi da altre forme di pagamento, è stato reintrodotto con alcune novità.

I voucher rappresentano una retribuzione di tipo accessorio voluta dal governo Berlusconi 15 anni fa e abolita nell’aprile 2017 dall’esecutivo Gentiloni. Furono introdotti per regolamentare le prestazioni non riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte occasionalmente, per contrastare le retribuzioni in nero e per riconoscere al lavoratore occasionale i contributi Inps e le forme di assicurazione Inail per eventuali infortuni sul lavoro. Con il Decreto Dignità sono stati reintrodotti e l’uso è stato esteso anche alle imprese agricole.

 

Evoluzione storica.

Introdotti nel 2003 con la Legge Biagi i voucher impiegano 5 anni ad entrare pienamente in vigore, ovvero a venir estesi a tutti i settori dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero. Nel 2016, dopo l’introduzione della tracciabilità dei buoni lavoro con un decreto attuativo del Jobs Act, viene annunciata la possibilità di allargare il confine d’uso dei voucher a 7mila euro annui anziché 5mila; possibilità realizzata successivamente dal ministro Giuliano Poletti nel governo Gentiloni. Tra il 2016 e i primi mesi del 2017, la Cgil ha raccolto 3 milioni di firme per un referendum che proponeva anche l’abolizione di alcune norme sui voucher. Tale referendum, datato 28 maggio 2017, non avvenne mai in quanto il governo Gentiloni nel marzo 2017 con un decreto abrogò gli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act relativi ai voucher.

 

I voucher prima della loro abolizione.

Fino al 2017 i voucher avevano un valore di 10, 20 o 50 euro. Il compenso netto spettante al lavoratore era rispettivamente di 7,50, 15 e 37,5 euro. Il resto si divideva tra Inail (7%) e Inps (13%). Per pagare tramite voucher bastava la registrazione del lavoratore sul sito dell’Inps, attraverso un codice pin. Dopodiché, si potevano comprare i voucher online sul sito dell’Inps, nelle sedi Inps, alle Poste, in banca e perfino in alcune tabaccherie. Per riscuoterli, invece, il lavoratore poteva incassarli negli uffici postali, tramite InpsCard, bonifico su un conto domiciliato presso un ufficio postale, nelle tabaccherie autorizzate o in banca, a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio e entro un anno dall’emissione.

 

I voucher oggi.

Il Decreto Dignità ha sancito il ritorno dei voucher lavoro, con alcune novità rispetto ai vecchi voucher.

Esistono due tipi diversi di voucher destinati a beneficiari diversi: il Libretto Famiglia voucher Inps e il PrestO (prestazione occasionale).

·        Il Libretto Famiglia è riservato alle famiglie e viene utilizzato per retribuire le prestazioni lavorative dedicate all’assistenza agli anziani e ai bambini, i lavori domestici e le lezioni private. è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro.

·        Il voucher PrestO è riservato invece alle imprese e attualmente è esteso anche al settore agricolo e alle aziende fino a un massimo di cinque dipendenti. Il prestatore ha la garanzia di essere pagato 9 euro netti all’ora. Retribuzione che ammonta a 12,41 euro per il datore di lavoro, in quanto comprende i contributi Inps e quelli assicurativi Inail.

Per entrambe le tipologie di voucher vige sempre il limite reddituale tradizionale di 5. 000 euro annuo, ciò significa che l’erogazione complessiva effettuata tramite voucher al lavoratore occasionale non può superare tale limite di 5. 000 euro annui.

 

Come funzionano.

I voucher non possono più essere acquistati tramite banche o tabaccherie ma esclusivamente presso il canale telematico dell’Inps. Sia il datore di lavoro che il lavoratore devono rispettare alcuni adempimenti obbligatori.  Prima che la prestazione abbia inizio datore e prestatore sono tenuti a registrarsi sul portale dell’Inps; inoltre, il datore di lavoro deve effettuare un versamento sul portale tramite modello F24 e il lavoratore dare comunicazione preventiva all’Inps dell’inizio attività (massimo un’ora prima dello stesso). Una volta iniziata l’attività, il prestatore riceverà il pagamento direttamente dall’Inps entro il 15 del mese successivo. Il datore di lavoro dovrà inserire anche alcuni dati obbligatori come i dati anagrafici del lavoratore occasionale, la data della prestazione, l’ora di inizio e fine, il luogo dove questa si svolge nonché l’importo della retribuzione. Se non si rispettano questi adempimenti obbligatori sono previste delle sanzioni significative che per il datore di lavoro possono variare dai 500 ai 2. 500 euro. Inoltre, se viene superata la data di termine della prestazione occasionale comunicata all’Inps, scatterà in automatico l’obbligo per il datore di lavoro si assumere il prestatore con contratto full time a tempo indeterminato.  

 

Il trattamento Iva

L’integrazione della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE con l’introduzione del capo V, Titolo III, a opera della Direttiva UE 2016/1065 “Direttiva sui voucher”, ha messo fine a un lungo periodo di incertezza sul trattamento Iva dei voucher. Il vuoto normativo circa il trattamento Iva delle operazioni derivanti dalla cessione e dall’utilizzo dei voucher è stato riempito dall’Amministrazione finanziaria, che nel corso degli anni ha emanato numerose risoluzioni.

I voucher potevano essere inquadrati come titoli rappresentativi di beni e servizi che rappresentano un pagamento anticipato dei beni e servizi in essi incorporati e identificati, e quindi soggetti a Iva al momento dell’emissione; oppure, come documenti di legittimazione che non rappresentavano la cessione anticipata del bene o servizio ma bensì la cessione di denaro e quindi soggetti Iva al momento dell’utilizzo del voucher con l’individuazione del bene e servizio.

L’Agenzia delle Entrate è sempre stata orientata però a trattare i voucher come documenti di legittimazione considerando quindi rilevante ai fini Iva l’utilizzo del voucher, ossia l’acquisto del bene o del servizio che esso incorpora.

Con le nuove disposizioni sul trattamento Iva dei voucher sono 3 le definizioni rilevanti di voucher:

·        il voucher-corrispettivo (art. 6-bis D. P. R. 633/1972);

·        il voucher-corrispettivo monouso (art. 6-ter D. P. R. 633/1972);

·        il voucher-corrispettivo multiuso (art. 6-quater D. P. R. 633/1972).

Per voucher-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, che indica i beni e servizi da cedere o prestare, oppure le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo a esso relative.

Per ottenere consulenza e/o informazioni sull’argomento potete contattare la Dott. Ssa Luisa Vinelli all’email l. Vinelli@networkfiscale. Com o su appuntamento al numero 0705925989.

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