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venerdì 6 Dicembre 2024

Vincolo di indisponibilità: come tutelarsi dai debiti futuri

E’ possibile pianificare la tutela del proprio patrimonio nell’evenienza in cui, per il futuro, si tema di trovarsi esposti a debiti con banche, fisco e altri soggetti pubblici o privati, che potrebbero aggredire i risparmi di una vita.

 

Come proteggere i risparmi

Esistono diversi mezzi ammessi dalla legge.

Si tratta di soluzioni che rendono i risparmi impignorabili attraverso la creazione di un vincolo di destinazione.

Il vincolo di indisponibilità  rende i beni indisponibili e inalienabili per scopi diversi da quelli prestabiliti e sottrae i beni ad eventuali procedure esecutive.

 

Il trust

La tutela di una parte del proprio patrimonio è realizzabile anche mediante lo strumento anglosassone del trust.

Nel trust il disponente (settlor) affida e trasferisce temporaneamente la proprietà di uno o più beni del proprio patrimonio a un soggetto di sua fiducia, il trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

I beni del trust non entrano far parte del patrimonio del trustee, ma sono una massa distinta di beni che il trustee gestirà in adempimento dello scopo indicatogli.

Il trustee può essere un terzo o addirittura lo stesso disponente che vincola alcuni suoi beni in trust.

Al termine della durata del trust i beneficiari si vedranno assegnata la proprietà dei beni oggetto dell’istituto appena concluso. Invece ne godranno i frutti mentre il trust sarà ancora operativo.

Il trust offre protezione patrimoniale in quanto i beni confluiti nel patrimonio del trustee non possono essere aggrediti dai creditori del disponente e del trustee.

In Italia è diffuso il trust auto dichiarato, nel quale il disponente non si spossessa dei beni in favore di un terzo.

In tale ipotesi il disponente e il trustee coincidono. Il disponente nomina se stesso come persona incaricata del controllo dei beni e dovrà sempre amministrare i beni nell’interesse dei beneficiari finali.

Non vi è alcun trasferimento di beni. Ci si limita a porre su di essi un vincolo di destinazione, separandoli e segregandoli dal patrimonio personale, rendendoli quindi non aggredibili da eventuali creditori o dal fisco.  Il disponente una volta istituito il trust, non potrà più disporne liberamente ma solo amministrare i beni.

Inoltre, se il disponente dovesse morire, il fondo in trust non finirebbe all’interno del patrimonio ereditario da dividere fra successori testamentari e/o legittimi.

Il disponente decide la durata del trust.

 

Ulteriori rimedi

Investire i risparmi in polizze vita è un altro modo per tutelare i propri beni. Le somme dovute dalle assicurazioni a contraenti e beneficiari di polizze vita sono impignorabili, perché i capitali trasferiti alla compagnia assicurativa diventano di proprietà della compagnia assicurativa.

Vi sono inoltre ulteriori strumenti. Il contratto fiduciario consente l’intestazione temporanea di un immobile ad un terzo (fiduciario) che ha l’obbligo di ritrasferire il bene su richiesta del fiduciario.

Inoltre, si può conferire mandato fiduciario per l’amministrazione dei propri beni a una società autorizzata allo svolgimento della gestione fiduciaria. La società non è proprietaria dei beni conferitegli che restano separati dal restante patrimonio del fiduciante.

Il mandato alla società fiduciaria offre una garanzia di protezione e corretta amministrazione di beni. Ma anche riservatezza: la società fiduciaria non deve comunicare ad altri soggetti il nominativo dei propri clienti.

Tuttavia, la segretezza totale non è garantita in caso di società fiduciarie italiane, data l’esistenza di alcuni accordi nazionali con autorità pubbliche che garantiscono l’accesso ai registri delle società.

Il fiduciante che vuole raggiungere una separazione patrimoniale sicura deve avere una conoscenza consapevole delle deroghe all’obbligo di riservatezza.

 

I vincoli di indisponibilità costituiti post debito

Se il debitore costituisce su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità dopo il sorgere del credito, o effettui operazioni di alienazione a titolo gratuito, lede il creditore. Infatti, il patrimonio del debitore rappresenta per il creditore un’importante garanzia su cui rivalersi in caso di inadempimento.

Il Decreto-legge del 27. 6. 2015 n. 83 art. 12 ha introdotto il nuovo art. 2929 bis cc, per il quale possono essere oggetto di esecuzione forzata i beni immobili o mobili registrati sottoposti a vincolo di indisponibilità e le alienazioni a titolo gratuito quando il vincolo o l’alienazione gratuita sono successivi al sorgere del credito.

Il creditore può procedere direttamente ad esecuzione forzata se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.

Fino all’entrata in vigore della norma il creditore doveva ottenere prima una sentenza di inefficacia del vincolo o del trasferimento, e questo lo esponeva ad una lunga attesa.

La norma, inoltre, prevede che il creditore possa procedere all’espropriazione contro il terzo proprietario qualora il pregiudizio derivi da un atto di alienazione a titolo gratuito.

Il Dl. N. 59/2016 ha inserito un quarto comma nel testo dell’art. 2929 c. C. , prevedendo, quale clausola di riserva, che l’azione di cui all’art. 2929 bis non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

In ogni caso, l’atto di disposizione compiuto dal debitore deve essere oggettivamente pregiudizievole per il creditore. Non lo è, ad esempio, se il debitore aliena un appartamento ma resta proprietario di ulteriori beni immobili. In tal caso, infatti, il creditore potrebbe sempre rivalersi, in caso di inadempimento, su altri beni del suo debitore.

I rimedi utilizzabili per tutelare e proteggere i propri beni sono vari

Le strumentalizzazioni delle soluzioni giuridicamente ammesse sono soggette al correttivo dell’immediata esecuzione forzata ex art. 2929 bis c. C.

E’ consigliabile una pianificazione giuridica e fiscale ponderata, tramite una attenta consulenza professionale, per evitare di compiere atti sospettabili di elusività della garanzia patrimoniale dei propri creditori.

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