Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.
Viaggi premio ai dipendenti: guida fiscale ai fini delle imposte dirette
Di recente in Italia, le aziende stanno recependo un orientamento di tipo anglosassone, in merito ai “benefit employee” (sul filone fringe benefit), ossia erogazioni spesso in natura a favore delle proprie “risorse umane” (il termine dipendenti sembra sempre più vetusto). Purtroppo come spesso accade le evoluzioni ed i mutamenti dell’economia non sono supportati ed alimentati dal legislatore fiscale, molto distratto.
Se non assistiti da un valido team di consulenza tributaria che pianifica queste operazioni consentendone la massima deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, si rischia di “cadere” nel disposto dell’articolo 100 comma primo del DPR n. 917/1986.
Infatti il nostro legislatore fiscale ha normato i “viaggi premio” a favore dei dipendenti, con l’articolo 100, comma 1, del richiamato Tuir, il quale dispone che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”, tradotto per un milione di euro di costo del personale puoi dedurti solo 5mila…un delirio, una norma superata ed addirittura contraria ad una politica sociale e di stimolo a favore dei dipendenti.
Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti, in assenza di pianificazione tributaria, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, orientamento confermato anche dalla circolare n. 16 del 2009 dell’illustre Assonime.
Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’articolo 51, comma primo, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro(. )”. Pertanto, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipendente/collaboratore [cfr. Soppressione della lett. B) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ricorrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 complessivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.
Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico. Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva.