Quando una palestra è oggetto di un’ispezione fiscale, cosa è importante sapere riguardo al personale competente ad effettuarla e ai documenti da esibire e quali errori bisogna evitare di commettere per mettersi a riparo da pesanti sanzioni? Le risposte pratiche per consentire al rappresentante legale di gestire al meglio questa incombenza.
Sommario
Chi può fare i controlli alle associazioni sportive?
I controlli fiscali delle associazioni sportive possono essere condotti dagli agenti della Guardia di Finanza del territorio di competenza, per conto dell’Agenzia delle Entrate oppure dagli stessi ispettori dell’amministrazione finanziaria;
un ulteriore controllo può essere esercitato dalla SIAE, in base ad un accordo stabilito con l’Agenzia delle Entrate;
altro tipo di controllo è quello che può essere effettuato dall’Ispettorato del lavoro sull’inquadramento dei collaboratori e sui compensi erogati dalle associazioni soprattutto agli istruttori sportivi.
Quali cautele osservare in sede di controlli ed ispezioni?
1) i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui sia rifiutata l’esibizione, non potranno essere presi in considerazione a favore dell’associazione, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa (per “rifiuto d’esibizione” si deve intendere anche la dichiarazione di non possedere i libri, i registri, i documenti e le scritture e/o la sottrazione di essi al controllo);
2) rifiutare l’esibizione o, in ogni modo, impedire l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatori per legge, e dei quali risulta l’esistenza, determina l’applicabilità di specifiche sanzioni amministrative;
3) nel caso in cui si verifichi l’omessa tenuta, il rifiuto di esibizione o, in ogni modo, la sottrazione delle scritture contabili obbligatorie o l’indisponibilità di tali scritture per cause di forza maggiore, l’Amministrazione finanziaria può essere validamente legittimata alla determinazione induttiva del reddito e dell’IVA;
4) altra “disposizione qualificante” della riforma introdotta con lo Statuto dei diritti del contribuente consiste nella previsione della facoltà, per lo stesso, di richiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili sia svolto presso l’ufficio dei verificatori o, in alternativa, presso il professionista che lo assiste o che lo rappresenta.
Quali documenti bisogna esibire?
In sede di verifica fiscale nei confronti dell’ASD, occorrerà assolutamente esibire agli organi verificatori la seguente documentazione:
- atto costitutivo;
- statuto aggiornato;
- codice fiscale;
- affiliazione a federazione o ente di promozione e relativo codice ed iscrizione nel registro delle SSD e ASD del Coni e relativo codice;
- libro dei verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio direttivo aggiornato;
- elenco degli associati e tesserati iscritti (tutte le figure, dirigenti, atleti, tecnici, tutti i collaboratori);
- rendiconto economico annuale;
- giustificativi delle uscite (ricevute, quietanze altro);
- documentazione di iscrizione e partecipazione ad attività federali/promozionali/giovanili/agonistiche.
Attenzione:
a) presupposto per accedere al regime fiscale agevolato delle ASD e SSD è aderire correttamente alla L. 398/1991;
b) nelle fasi di ispezioni e accertamenti fiscali è essenziale non far risultare che l’ente abbia carattere commerciale;
c) per uscire indenni da verifiche fiscali e dormire serenamente è fondamentale evitare di commettere errori a monte, già in fase di costituzione dell’ASD o SSD, redigendo correttamente l’atto costitutivo effettuando correttamente i primi adempimenti fiscali.
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